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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729

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Regolamento di esecuzione UE 2024 2729

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 / Deroga immissione sul mercato apparecchiature FGAS

ID 22780 | 23.10.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio

GU L 2024/2729 del 23.10.2024

Entrata in vigore: 24.10.2024

_______________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l'immissione sul mercato, a partire dal 1° gennaio 2025, di apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers), contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.

(2) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, il 29 maggio 2024 l'autorità competente della Germania ha chiesto alla Commissione di autorizzare una deroga che consenta l'immissione sul mercato di tre tipi di apparecchiature, contenenti gas fluorurati a effetto serra usati come refrigeranti, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato IV, punto 4), del medesimo regolamento, vale a dire: i) dispositivi di simulazione ambientale per temperature di applicazione inferiori a – 50 °C; ii) apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione; e iii) centrifughe da laboratorio.

(3) Nella richiesta di deroga si fa riferimento ai seguenti tipi di apparecchiature: i) dispositivi di simulazione ambientale costituiti da una camera di prova usata per riprodurre diverse condizioni ambientali, per esempio la temperatura e l'umidità in funzione del tempo, per applicazioni inferiori a – 50 °C; ii) apparecchiature da laboratorio usate per essiccare campioni liquidi, mediante essiccazione a spruzzo o liofilizzazione; e iii) centrifughe da laboratorio, vale a dire apparecchiature che separano fluidi di diverse densità dai solidi in un contenitore a rotazione rapida.

(4) Nella richiesta di deroga si afferma che al momento sul mercato dell'Unione non esistono apparecchiature delle tipologie menzionate che utilizzino gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o inferiore a 150. Per motivi di sicurezza tali apparecchiature utilizzano attualmente refrigeranti non infiammabili (con un GWP pari o superiore a 150). Lo sviluppo e la certificazione delle apparecchiature che possono usare sostanze alternative richiedono più tempo, viste la complessità dei prodotti e le modifiche di progettazione necessarie per consentire l'uso di refrigeranti con un GWP inferiore a 150 e allo stesso tempo affrontare i problemi di sicurezza. Per garantire l'uso sicuro delle alternative e mantenere i costi a un livello proporzionato, occorre tempo per favorire il passaggio a refrigeranti con un GWP inferiore a 150. Inoltre, se fosse loro imposto di modificare l'offerta di prodotti in tempi molto brevi, i fabbricanti potrebbero essere costretti a interrompere l'immissione sul mercato e l'esportazione di tali apparecchiature essenziali. La deroga è stata chiesta per il periodo massimo autorizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573 a causa della complessità della transizione verso refrigeranti alternativi per questi tipi di apparecchiature.

(5) La Commissione ha valutato la richiesta presentata dall'autorità competente della Germania e ritiene soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573. La Commissione ritiene inoltre che, viste le circostanze eccezionali, è opportuno concedere un tempo sufficiente per evitare perturbazioni del mercato nella fornitura di tali apparecchiature essenziali. In questo caso eccezionale sarebbe giustificato un periodo supplementare di 4 anni.

(6) Poiché il divieto di immissione sul mercato dell'UE del tipo di apparecchiature oggetto di deroga si applica dal 1o gennaio 2025, dati i vincoli temporali il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, l'immissione sul mercato delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento:

a) dispositivi di simulazione ambientale costituiti da una camera di prova usata per riprodurre diverse condizioni ambientali, per esempio la temperatura e l'umidità in funzione del tempo, per applicazioni inferiori a – 50 °C;

b) apparecchiature da laboratorio usate per essiccare campioni liquidi, mediante essiccazione a spruzzo o liofilizzazione;

c) centrifughe da laboratorio, vale a dire apparecchiature che separano fluidi di diverse densità dai solidi in un contenitore a rotazione rapida.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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