Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625
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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 / Certificati apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti F-GAS
ID 23711 | 31.03.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione
C/2025/1771
GU L 2025/625 del 31.3.2025
Entrata in vigore: 20.04.2025
Il regolamento (CE) n. 304/2008 è abrogato
________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l’articolo 10, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2024/573 prevede obblighi relativi alla certificazione delle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di determinate attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative.
(2) Il regolamento (UE) 2024/573 ha introdotto nuove norme relative agli obblighi di certificazione per le apparecchiature fisse di protezione antincendio. Queste nuove norme riguardano un elenco ampliato di sostanze contenute nelle apparecchiature fisse di protezione antincendio e pertinenti alternative, vale a dire perfluoro(2-metil-3-pentanone), trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) e 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP).
(3) I requisiti relativi al contenuto dei programmi di certificazione dovrebbero garantire una manipolazione sicura e la prevenzione di scarichi e perdite dalle apparecchiature.
(4) A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2024/573 è pertanto necessario aggiornare i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche per quanto riguarda le competenze e le conoscenze da contemplare in relazione alle apparecchiature fisse di protezione antincendio e specificare le norme per la certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati.
(5) Il regolamento (UE) 2024/573 ha sostituito il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:
a)installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, o le pertinenti sostanze alternative perfluoro(2-metil-3-pentanone), trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) e 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP);
b) controlli delle perdite delle apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;
c) recupero di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse di protezione antincendio.
2. Il presente regolamento si applica anche alle persone giuridiche che svolgono per altri soggetti attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 e le sostanze alternative perfluoro(2-metil-3-pentanone), trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) e 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP).
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante delle apparecchiature fisse di protezione antincendio.
Articolo 2 Certificati per le persone fisiche
1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 1, detengono il certificato di cui all’articolo 3.
2. Le persone fisiche che svolgono un’attività di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non sono soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1, purché soddisfino le seguenti condizioni:
a) sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l’attività pertinente; e
b) svolgono l’attività in questione sotto la supervisione del titolare di un certificato per tale attività, che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.
La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi.
Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 6 rilascia un certificato alle persone fisiche che hanno superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all’articolo 7 che verifica il possesso delle competenze e delle conoscenze minime indicate nell’allegato I.
2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:
a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
3. Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esentare il richiedente dall’obbligo di superare l’esame di cui al paragrafo 1 se questi ha acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all’allegato I.
Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle elencate nell’allegato I.
Articolo 4 Certificati per le persone giuridiche
Le persone giuridiche che svolgono le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, detengono il certificato di cui all’articolo 5.
Articolo 5 Certificazione delle persone giuridiche
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 6 rilascia il certificato a una persona giuridica per le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, purché soddisfi le seguenti condizioni:
a) impieghi persone fisiche certificate in conformità dell’articolo 3, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto;
b) sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:
a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
Articolo 6 Organismo di certificazione
1. Gli Stati membri specificano nel diritto nazionale o designano la o le autorità competenti a designare l’organismo di certificazione autorizzato a rilasciare certificati alle persone fisiche o giuridiche coinvolte in una o più attività di cui all’articolo 1.
L’organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati.
3. L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la situazione di una persona fisica o giuridica certificata. Il registro dimostra il corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno cinque anni.
Articolo 7 Organismo di valutazione
1. L’organismo di valutazione designato da ciascuno Stato membro organizza le prove di esame per le persone fisiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’organismo di certificazione di cui all’articolo 6 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione. L’organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da verificare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I. L’organismo di valutazione mette a disposizione per gli esami un luogo che garantisca la sicurezza dei richiedenti.
3. L’organismo di valutazione adotta procedure di comunicazione e tiene registri per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.
4. L’organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano adeguatamente i metodi di esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia di esame. Predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.
Articolo 8 Condizioni per il riconoscimento reciproco
1. Il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati conformemente all’articolo 3 per le persone fisiche e all’articolo 5 per le persone giuridiche, per le attività specificate in tali certificati.
2. Gli Stati membri non impongono alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di tali certificati o per consentire loro di accedere al mercato del lavoro per le attività specificate nei certificati.
3. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.
Articolo 9 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione di cui all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino che le persone fisiche certificate sono in possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 gli Stati membri provvedono affinché i titolari di certificati esistenti a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 304/2008 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per il certificato di cui all’articolo 3 del presente regolamento, specificato nell’allegato I.
Articolo 10 Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 304/2008 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO I
Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione
L’esame di cui all’articolo 7 è costituito da:
a) una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna «Tipo di prova», consistente in una o più domande intese a valutare la competenza o conoscenza in questione;
b) una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna «Tipo di prova», durante la quale il candidato esegue il compito richiesto, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 304/2008 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 3, punto 1 |
— |
Articolo 3, punto 2 |
— |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
Articolo 4, paragrafo 3 |
— |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
— |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 5 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
— |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
— |
Articolo 9, paragrafo 2 |
— |
Articolo 9, paragrafo 3 |
— |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
— |
Articolo 12, paragrafo 2 |
— |
Articolo 12, paragrafo 3 |
— |
Articolo 12, paragrafo 4 |
— |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 14 |
Articolo 12 |
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