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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

ID 2067 | 24.11.2015

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

(GU L 301/28 del 18.11.2015)

Regolamento abrogato dall'Art. 11 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione (GU L 2024/2215 del 9.9.2024)

Entrata in vigore: 29.09.2024

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Certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature CFC
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Tags: Ambiente Emissioni

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