Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33
ID 23285 | | Visite: 140 | Legislazione Emissioni | Permalink: https://www.certifico.com/id/23285 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 Deroga uso F-GAS con GWP ≥ a 150 apparecchiature alimentari (01.01.2025 / 30.06.2026)
ID 23285 | 14.01.2025 / In allegato
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione, nei granitori e nelle macchine per creme fredde
GU L 2025/33 del 14.1.2025
Entrata in vigore: 15.01.2025
Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025.
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l’immissione sul mercato, a partire dal 1° gennaio 2025, di apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers), contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.
(2) A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573 l’autorità competente francese e l’autorità competente italiana, rispettivamente il 29 luglio 2024 e il 17 settembre 2024, hanno presentato alla Commissione richieste di autorizzazione di una deroga per consentire l’immissione sul mercato dell’Unione di abbattitori, gelatiere per gelato artigianale, produttori di ghiaccio, carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, armadi fermalievitazione, granitori e macchine per creme fredde che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573 («richieste di deroga»).
(3) Gli abbattitori sono apparecchi di refrigerazione isolati per uso commerciale o industriale progettati per abbassare rapidamente la temperatura degli alimenti cotti da 65 °C a 10 °C o a una temperatura inferiore, nel caso della refrigerazione, o da 65 °C a -18 °C o a una temperatura inferiore, nel caso del congelamento.
(4) Le gelatiere per gelato artigianale sono congelatori discontinui per uso commerciale o industriale progettati per produrre gelato artigianale mantecando continuamente la miscela e raffreddandola rapidamente fino a una temperatura compresa tra -7 °C e -13 °C, senza utilizzare dispositivi di iniezione forzata dell’aria.
(5) I produttori di ghiaccio sono apparecchi per uso commerciale o industriale per la fabbricazione e la raccolta di ghiaccio, in cui il meccanismo di produzione del ghiaccio, lo scomparto di stoccaggio e l’unità di condensazione sono integrati in un unico armadio.
(6) I carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti sono apparecchi per il trasporto di alimenti, composti da un unico vano mobile suddiviso in due scomparti non stagni con doppia funzione di riscaldamento/raffreddamento, e destinati a svolgere per un periodo limitato una quadruplice funzione: mantenere freddi, riscaldare, mantenere caldi e distribuire gli alimenti.
(7) Gli armadi fermalievitazione sono apparecchi di refrigerazione isolati progettati per controllare l’umidità e la temperatura degli alimenti da -20 °C a +40 °C.
(8) I granitori sono apparecchi di refrigerazione progettati per mescolare continuamente un preparato a base di ghiaccio in una vasca mediante una coclea a una temperatura compresa tra -2,5 °C e -4 °C. Le macchine per creme fredde sono apparecchi di refrigerazione progettati per mescolare continuamente un preparato a base di ghiaccio in una vasca mediante una coclea a una temperatura compresa tra -5 °C e -10 °C, incorporando una notevole quantità d’aria.
(9) Le richieste di deroga indicano che per la maggior parte delle apparecchiature di cui al presente regolamento sono disponibili alternative tecnicamente valide con un GWP inferiore a 150. Ciononostante, una quota significativa della capacità di fabbricazione di determinati tipi di queste apparecchiature deve ancora essere convertita, in tempi brevi e senza compromettere la sicurezza. Per completare la conversione e consentire l’uso di sostanze alternative sono necessari numerosi passaggi, tra cui modifiche del processo di fabbricazione, la riprogettazione delle apparecchiature e la riqualificazione dei lavoratori. Il divieto di immissione sul mercato di tali apparecchiature è entrato in vigore solo l’11 marzo 2024 (conformemente al regolamento (UE) 2024/573) e la conversione di una parte così consistente della capacità di fabbricazione non può di fatto essere realizzata entro il 1o gennaio 2025. I fabbricanti possono immettere le loro apparecchiature sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, o esportarle, a decorrere dal 12 marzo 2025, solo dopo averle convertite all’uso delle sostanze alternative. Vista la portata della conversione necessaria, essa si tradurrebbe in costi sproporzionati e potrebbe anche provocare una carenza di tali apparecchiature sul mercato dell’Unione. Determinate apparecchiature sono inoltre utilizzate in settori vulnerabili come gli asili nido, le residenze per anziani e gli ospedali. Nelle richieste di deroga si afferma che occorre più tempo per agevolare il passaggio a refrigeranti alternativi con GWP inferiore a 150, garantendo nel contempo la continuità dell’offerta di tali apparecchiature sul mercato dell’Unione.
(10) La Commissione ha valutato le richieste presentate dalle autorità competenti francese e italiana e ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573. La Commissione ritiene che un periodo di 18 mesi sia sufficiente a consentire la conversione alle alternative disponibili, evitando nel contempo costi sproporzionati per i fabbricanti che non hanno ancora ultimato la conversione.
(11) A norma dell’allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573, il divieto di immissione sul mercato dell’Unione dei tipi di apparecchiature di cui alle richieste di deroga si applica a partire dal 1° gennaio 2025. Per garantire la certezza del diritto, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire da tale data.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573, l’immissione sul mercato dei seguenti tipi di apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2026, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento:
a) abbattitori con capacità a pieno carico compresa tra 25 kg e 100 kg di alimenti;
b) gelatiere per gelato artigianale con una capacità di raffreddamento superiore a 2 kW;
c) produttori di ghiaccio con una capacità di produzione compresa tra 200 kg e 2 000 kg nell’arco di 24 ore;
d) carrelli per la conservazione e la rigenerazione di alimenti con potenza nominale di ingresso compresa tra 1,5 kW e 10,5 kW;
e) armadi fermalievitazione con una potenza assorbita compresa tra 1 kW e 2 kW;
f) granitori e macchine per creme fredde con una capacità a pieno carico di liquidi refrigerati superiore a 3 litri.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
...
Collegati