Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473
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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 / Registrazione Portale F-GAS
ID 22587 | 20.09.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione
C/2024/6469
GU L 2024/2473 del 20.9.2024
Entrata in vigore: 10.10.2024
___________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l’articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2024/573 istituisce un sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra («portale F-Gas»).
(2) Per garantire il corretto funzionamento del portale F-Gas e l’attuazione dei necessari controlli doganali e di vigilanza del mercato, è importante specificare i requisiti per le imprese che devono possedere una registrazione valida nel portale per poter svolgere determinate attività. La Commissione dovrebbe poter richiedere alle imprese informazioni supplementari per garantire l’accuratezza e la completezza delle informazioni incluse nel portale F-Gas.
(3) Per garantire l’attuazione efficace del sistema delle quote e delle licenze, evitare distorsioni del sistema delle quote e prevenire l’elusione e gli abusi delle norme applicabili, le imprese dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni, comprese informazioni sulla loro ubicazione, sulle loro attività commerciali e sul loro status giuridico e finanziario.
(4) Conformemente al regolamento (UE) 2024/573, il portale F-Gas deve essere interconnesso con l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati nell’ambito di detto sportello (EU CSW-CERTEX). Le imprese dovrebbero pertanto fornire determinate informazioni per consentire i controlli doganali previsti da detto regolamento.
(5) Le imprese stabilite al di fuori dell’Unione che chiedono l’assegnazione di quote, utilizzano o trasferiscono quote o autorizzano l’uso di quote da parte di altre imprese o ricevono tali autorizzazioni per uso proprio o per delega ad altre imprese registrate, sono tenute, a norma del regolamento (UE) 2024/573, a designare un rappresentante esclusivo stabilito nell’Unione, sul quale dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni.
(6) Date le diverse caratteristiche delle loro attività, gli organismi di controllo che verificano le comunicazioni di dati trasmesse dalle imprese a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, e dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/573 dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni specifiche ai fini della registrazione nel portale F-Gas.
(7) Per consentire il corretto funzionamento del portale F-Gas, lo svolgimento dei controlli e la corretta attuazione del sistema delle quote, le imprese dovrebbero garantire che le informazioni da esse fornite siano complete, esatte e aggiornate.
(8) Tenuto conto delle leggi e delle norme nazionali che disciplinano lo stabilimento e l’attività delle imprese, la Commissione necessita dell’assistenza degli Stati membri per valutare la completezza e l’esattezza delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della registrazione nel portale F-Gas. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a cooperare e a scambiare a tal fine informazioni con la Commissione.
(9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione stabilisce le regole che assicurano il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi, istituito a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Poiché il regolamento (UE) 2024/573 ha sostituito il regolamento (UE) n. 517/2014, è opportuno sostituire anche il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(a) «titolare effettivo»: il titolare effettivo quale definito all’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(b) «indirizzo fisico»: l’indirizzo fisico della stabile organizzazione quale definita all’articolo 5, punto 32, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 2 Obblighi di informazione per la registrazione nel portale F-Gas
1. Le imprese stabilite nell’Unione, diverse dagli organismi di controllo indipendenti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/573, trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni ai fini della registrazione nel sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra (il «portale F-Gas»):
(a) nome e forma giuridica dell’impresa quali figurano nei pertinenti documenti ufficiali in conformità alle leggi e alle prassi nazionali;
(b) indirizzo fisico dell’impresa, compresi la via e il numero civico, il codice postale, il nome della città e dello Stato, come indicato nella banca dati di fiscalità e unione doganale (VIES) e nella banca dati di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
(c) numero di telefono dell’impresa, compreso il prefisso internazionale;
(d) numero di partita IVA dell’impresa;
(e) numero EORI dell’impresa, se del caso;
(f) nominativo della persona di contatto che soddisfa le seguenti condizioni e relativo indirizzo di posta elettronica individuale utilizzato a fini professionali contenente, se del caso, un chiaro collegamento al nome dell’impresa:
(i) è un titolare effettivo dell’impresa o un suo dipendente;
(ii) è autorizzata ad adempiere tutti gli obblighi e svolgere le pertinenti attività connesse al portale F-Gas per conto dell’impresa così che diventino giuridicamente vincolanti per l’impresa;
(g) descrizione delle attività dell’impresa;
(h) conferma scritta dell’intenzione dell’impresa di registrarsi nel portale F-Gas, datata e firmata da un titolare effettivo o da un dipendente dell’impresa autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome dell’impresa;
(i) coordinate bancarie dell’impresa nell’Unione utilizzate dall’impresa per le sue attività commerciali, convalidate mediante un documento timbrato, datato e firmato da un rappresentante bancario o un estratto conto bancario ufficiale originale relativo a tale conto bancario nell’Unione datato negli ultimi tre mesi.
2. Le imprese stabilite al di fuori dell’Unione che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573 forniscono alla Commissione le seguenti informazioni ai fini della registrazione nel portale F-Gas:
(a) nome e forma giuridica dell’impresa e del rappresentante esclusivo quali figurano nei pertinenti documenti ufficiali in conformità alle leggi e alle prassi nazionali e in un documento ufficiale sul quale compaiono la denominazione e la forma giuridica, unitamente a una traduzione autenticata del medesimo documento in inglese; la traduzione autenticata è datata e comprende il nome del traduttore, il timbro, la firma e l’attestazione che la traduzione è esatta e completa;
(b) indirizzo fisico dell’impresa e del rappresentante esclusivo, compresi la via e il numero civico, il codice postale e il nome della città e dello Stato;
(c) numero di telefono dell’impresa e del rappresentante esclusivo, compreso il prefisso internazionale;
(d) numero di partita IVA del rappresentante esclusivo;
(e) coordinate bancarie del rappresentante esclusivo nell’Unione utilizzate dal rappresentante esclusivo per le sue attività commerciali, convalidate mediante un documento timbrato, datato e firmato da un rappresentante bancario o un estratto conto bancario ufficiale originale relativo a tale conto bancario datato negli ultimi 3 mesi;
(f) nominativo della persona di contatto del rappresentante esclusivo che soddisfa le seguenti condizioni e relativo indirizzo di posta elettronica individuale utilizzato a fini professionali contenente, se del caso, un chiaro collegamento al nome dell’impresa:
(i) è un titolare effettivo del rappresentante esclusivo o un suo dipendente;
(ii) è autorizzato ad adempiere a tutti gli obblighi e alle pertinenti attività connesse al portale F-Gas per conto dell’impresa e del rappresentante esclusivo così che diventino giuridicamente vincolanti sia per l’impresa che per il rappresentante esclusivo;
(g) indirizzo elettronico del rappresentante esclusivo;
(h) descrizione delle attività dell’impresa;
(i) conferma scritta dell’intenzione dell’impresa di registrarsi nel portale F-Gas, datata e firmata da un titolare effettivo o da un dipendente dell’impresa autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome dell’impresa e da un titolare effettivo o da un dipendente del rappresentante esclusivo autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome del rappresentante esclusivo;
(j) numero EORI dell’impresa, se del caso.
3. Gli organismi di controllo indipendenti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/573 forniscono alla Commissione le seguenti informazioni ai fini della registrazione nel portale F-Gas:
(a) nome e forma giuridica quali figurano nei pertinenti documenti ufficiali in conformità alle leggi e alle prassi nazionali;
(b) nome del responsabile (o dei responsabili) che firma la relazione di verifica e un indirizzo di posta elettronica individuale utilizzato esclusivamente a fini professionali da tale persona;
(c) indirizzo, compresi la via e il numero civico, il codice postale, il nome della città e lo Stato;
(d) numero di telefono, compreso il prefisso internazionale;
(e) nome di una persona di contatto e indirizzo di posta elettronica individuale utilizzato esclusivamente a fini professionali da tale persona;
(f) documentazione comprovante l’accreditamento dell’organismo di controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573;
(g) elenco degli Stati membri in cui l’organismo di controllo è autorizzato a effettuare la verifica di cui all’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, o all’articolo 26, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) 2024/573, a seconda dei casi, nonché le lingue in cui è autorizzato a effettuare la verifica.
4. Per essere ammessi a presentare una dichiarazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, gli importatori e i produttori che non sono registrati nel portale F-Gas presentano una richiesta di registrazione entro il 1o febbraio dell’anno in cui la dichiarazione sarà presentata.
Articolo 3 Obblighi di informazione supplementari per la registrazione nel portale F-Gas
1. La Commissione può chiedere a un’impresa di fornire informazioni sull’identità dei titolari effettivi dell’impresa e, se del caso, del rappresentante esclusivo dell’impresa, comprese informazioni sul tipo di titolarità effettiva e sul tipo e sul livello di controllo che ciascun titolare effettivo ha il diritto di esercitare.
2. La Commissione può, ove giustificato in seguito a una valutazione preliminare delle informazioni di cui all’articolo 2 e, se del caso, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, chiedere all’impresa di trasmettere:
(a) informazioni supplementari o elementi di prova atti a dimostrare l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite a norma dell’articolo 2 o, eventualmente, del paragrafo 1 del presente articolo, per l’impresa o per il rappresentante esclusivo;
(b) il piano aziendale dell’impresa per le attività future e una panoramica delle precedenti attività;
(c) un documento che certifichi la struttura di gestione dell’impresa;
(d) informazioni sullo status giuridico o finanziario del titolare effettivo dell’impresa o del rappresentante esclusivo;
(e) informazioni riguardanti eventuali legami, ad esempio legami giuridici, economici o fiscali, con altre imprese, o con i titolari effettivi di altre imprese, che hanno presentato una domanda di registrazione o che sono già registrati nel portale F-Gas;
(f) informazioni o elementi di prova a sostegno del fatto che l’importatore o il produttore ha un’esperienza 3 anni consecutivi nel commercio di prodotti chimici o nella manutenzione di apparecchiature di refrigerazione o di condizionamento d’aria, pompe di calore o attrezzature antincendio;
(g) informazioni o elementi di prova che corroborino l’esattezza dell’indirizzo fisico già fornito;
(h) ulteriori informazioni o elementi di prova che corroborino l’esattezza delle informazioni già fornite.
3. La Commissione può chiedere, se del caso, che le informazioni supplementari o gli elementi di prova richiesti a norma del paragrafo 2 alle imprese che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo siano corredati di una traduzione autenticata in inglese.
4. Le imprese trasmettono le informazioni o gli elementi di prova richiesti a norma del presente articolo entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta o entro un termine più lungo eventualmente concordato con la Commissione a seguito di una richiesta di proroga debitamente giustificata avanzata dall’impresa.
Articolo 4 Obbligo di aggiornare le informazioni
Le imprese iscritte nel portale F-Gas assicurano che le informazioni fornite da esse stesse o per loro conto a norma del presente regolamento siano aggiornate e forniscono alla Commissione informazioni aggiornate non appena intervengano modifiche o le informazioni cessino di essere complete o esatte.
Articolo 5 Rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni
1. La Commissione può rifiutare di convalidare la registrazione di un’impresa nel portale F-Gas o sospendere la registrazione di un’impresa nei seguenti casi:
(a) se non sono rispettate le prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) 2024/573 in relazione all’impresa;
(b) se le informazioni o gli elementi di prova forniti a norma del presente regolamento dall’impresa o per suo conto sono inesatti o incompleti;
(c) se sono state fornite informazioni deliberatamente false.
In aggiunta alle circostanze di cui al primo comma, la Commissione può sospendere la registrazione di un’impresa nel portale F-Gas anche se esistono prove di un comportamento scorretto in relazione alle transazioni nel portale F-Gas, compreso se dimostrabilmente non rispondono alle richieste di informazioni della Commissione, delle autorità competenti degli Stati membri o di altre imprese registrate nel portale F-Gas.
L’impresa interessata e l’autorità competente dello Stato membro interessato sono informate, tramite il portale F-Gas, dei motivi del rifiuto di convalidare una registrazione o della sospensione della registrazione.
2. Se la registrazione di un’impresa è sospesa a norma del paragrafo 1, la Commissione revoca la sospensione e ripristina la registrazione nel momento in cui gli obblighi del presente regolamento o del regolamento (UE) 2024/573, secondo i casi, previsti per l’impresa sono rispettati o, se del caso, quando le informazioni o gli elementi di prova forniti ai sensi del presente regolamento da o per conto dell’impresa sono aggiornati in modo da diventare esatti e completi.
3. La Commissione cancella la registrazione delle imprese nei casi in cui sono state fornite informazioni deliberatamente false o qualora un’impresa, dopo una sospensione, continui a non fornire le informazioni o gli elementi di prova richiesti o a non aggiornarli a norma del presente regolamento. L’impresa interessata e l’autorità competente dello Stato membro interessato sono informate, tramite il portale F-Gas, dei motivi della cancellazione della registrazione.
La Commissione cancella la registrazione delle imprese anche su loro richiesta o eventualmente su richiesta del rappresentante esclusivo nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione.
4. Se le registrazioni delle imprese non soddisfano la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573 per quanto riguarda l’indirizzo fisico, la Commissione mantiene soltanto la registrazione dell’impresa registrata per prima, a meno che quest’ultima abbia indicato che debba essere registrata un’altra impresa, e cancella la registrazione delle altre imprese.
Se le richieste di registrazione delle imprese non soddisfano la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573 per quanto riguarda l’indirizzo fisico, la Commissione convalida soltanto la richiesta di registrazione presentata per prima, a meno che l’impresa che ha presentato la prima richiesta abbia indicato che debba essere convalidata un’altra richiesta di registrazione.
5. In caso di cancellazione di una registrazione nel portale F-Gas, le quote e le autorizzazioni disponibili sono annullate e le attività per le quali occorreva la registrazione a norma del regolamento (UE) 2024/573 non sono effettuate a decorrere dalla cancellazione. L’impresa per la quale la registrazione nel portale F-Gas è stata cancellata garantisce il rispetto degli obblighi di comunicazione delle attività precedenti di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573.
Articolo 6 Scambio di informazioni
Su richiesta, gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con la Commissione quando ciò è necessario per valutare la completezza e l’esattezza delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della registrazione a norma del presente regolamento.
Articolo 7 Trattamento dei dati personali
1. I dati personali di un’impresa trattati nel portale F-Gas possono essere conservati per un periodo massimo di 5 anni dopo la cancellazione della registrazione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3.
2. La Commissione assicura mediante dispositivi tecnici la cancellazione dei dati personali in conformità al paragrafo 1.
Articolo 8 Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 è abrogato.
I riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.
Articolo 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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