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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120

ID 23133 | | Visite: 603 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/23133

Regolamento di esecuzione  UE  2024 3120

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 / Deroga uso F-GAS nei congelatori criogenici meccanici (01.01.2025 / 31.12.2028)

ID 23133 | 17.12.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (-150 °C)

GU L 2024/3120 del 17.12.2024

Entrata in vigore: 18.12.2024

Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l’immissione sul mercato, a partire dal 1° gennaio 2025, di apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers), contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.

(2) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, il 15 maggio 2024 le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di autorizzare una deroga che consenta l’immissione sul mercato di congelatori criogenici meccanici (-150 °C), che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato IV, punto 4), del medesimo regolamento.

(3) I congelatori criogenici meccanici (-150 °C) sono utilizzati per la crioconservazione, vale a dire lo stoccaggio di organismi viventi, cellule e tessuti a temperature ultra-basse, e sono destinati ad applicazioni fondamentali principalmente nei settori della scienza e della sanità.

(4) Nella domanda di deroga si afferma che, attualmente, i congelatori criogenici meccanici (-150 °C) dipendono fortemente da gas fluorurati a effetto serra con un GWP superiore a 150 e che sussistono numerose sfide tecniche all’individuazione di una sostanza alternativa per le apparecchiature che raggiungono temperature così basse senza compromettere la sicurezza, l’efficienza energetica e l’affidabilità delle prestazioni. L’affidabilità assoluta di queste apparecchiature è fondamentale per la conservazione. Per sviluppare apparecchiature che possano utilizzare sostanze alternative occorre più tempo, sia a causa delle modifiche di progettazione necessarie per consentire l’uso di refrigeranti con un GWP inferiore a 150, sia per la necessità di affrontare anche i timori per la sicurezza in relazione ai refrigeranti infiammabili e non compromettere l’affidabilità. Per garantire l’uso sicuro delle alternative e mantenere i costi a un livello proporzionato, occorre tempo per favorire il passaggio a refrigeranti con un GWP inferiore a 150. È inoltre a rischio la disponibilità dei prodotti sul mercato, nel caso in cui i fabbricanti di tali apparecchiature non possano più fornirle. Conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, a decorrere dal 12 marzo 2025 in assenza di un’esenzione sarà vietata anche l’esportazione di tali apparecchiature.

(5) La deroga è stata chiesta per il periodo massimo autorizzato a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, ossia quattro anni, a causa della complessità della transizione verso refrigeranti alternativi per questi tipi di apparecchiature.

(6) La Commissione ha valutato la richiesta presentata dall’autorità competente dei Paesi Bassi e ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573. La Commissione ritiene inoltre che, viste le circostanze eccezionali, è opportuno concedere un tempo sufficiente per evitare perturbazioni del mercato nella fornitura di tali apparecchiature essenziali. In questo caso eccezionale sarebbe giustificato un periodo di quattro anni.

(7) Poiché il divieto di immissione sul mercato dell’UE del tipo di apparecchiature oggetto di deroga si applica dal 1° gennaio 2025, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, l’immissione sul mercato di congelatori criogenici meccanici (-150 °C) contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

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Tags: Ambiente Emissioni Gas effetto serra

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