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Vademecum Decreto F-GAS

ID 21415 | | Visite: 7582 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/21415

Vademeccum F GAS 2024

Vademecum Decreto F-GAS 2024 / Update 09 Settembre 2024

ID 21415 | 09.09.2024 / In allegato Vademecum completo

Vademecum sul Decreto F-GAS, D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 (Parte 1) con il quale è iniziato l'iter di revisione dell’intera legislazione che regolamenta l’utilizzo dei gas fluorurati e l’installazione e la manutenzione degli impianti che li contengono. Seguiranno revisioni a seguito atti collegati in attesa di emanazione, Regolamenti tecnici degli Organismi di Certificazione accreditati e FAQ. DPR in vigore dal 24.01.2019.

L’11 marzo 2024 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 (Parte 2) che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. Riferimenti Atti delegati riportati (Parte 3) capo. 15.

Update Rev. 5.0 del 09 Settembre 2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (GU L 2024/2195 del 5.9.2024) Entrata in vigore: 25.09.2024

Articolo 1

Le comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 sono basate sul formato stabilito nell’allegato del presente regolamento.

- Aggiunta nota paragrafo 14.16
- Aggiunto rif. Parte 3

Update Rev. 4.0 del 05 Settembre 2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (GU L 2024/2195 del 5.9.2024) Entrata in vigore: 25.09.2024

Articolo 1

Le comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 sono basate sul formato stabilito nell’allegato del presente regolamento.

- Aggiunta nota paragrafo 14.16
- Aggiunto rif. Parte 3

Update Rev. 3.0 del 03 Settembre 2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione (GU L 2024/2174 del 3.9.2024). Entrata in vigore: 23.09.2024. Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025

- Modificato paragrafo 10 “Etichettatura”
- Aggiunta nota paragrafo 14.10 “Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature”
- Aggiunto rif. Parte 3

Vademecum allegato riservato Abbonati o acquisto in Store sul “nuovo” Decreto F-GAS, D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146, con il quale è iniziato l'iter di revisione dell’intera legislazione che regolamenta l’utilizzo dei gas fluorurati e l’installazione e la manutenzione degli impianti che li contengono. Seguiranno revisioni a seguito atti collegati in attesa di emanazione, Regolamenti di Organismi di certificazione accreditati e FAQ. DPR n. 146/2018 in vigore dal 24.01.2019.

...

Il Vademecum risulta essere così strutturato:

Premessa
1. Persone fisiche e imprese e Registro
1.1 Persone fisiche e imprese non iscritte Registro telematico nazionale
1.2 Persone fisiche e imprese già iscritte Registro telematico nazionale
2. Banca dati gas fluorurati
3. Certificazione Persone fisiche e Imprese / Attestazioni Persone fisiche
3.1. Certificazione Persone fisiche
3.2. Certificazione Imprese
3.3 Attestazione Persone fisiche
4. Esenzioni certificazione persone fisiche
5. Registrazioni dati: Registro telematico nazionale / Registro Banca dati F-GAS
6. Comunicazioni in Banca dati gas fluorurati
7. Registro dell'Impianto (Registro apparecchiatura e sistema)
8. Imprese: Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione do Organismo Accreditato
9. Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
10. Etichettatura
11. Nuovi Regolamenti Tecnici
12. Regime transitorio
13. Decreto Sanzioni
14. Nuovo Regolamento F-GAS - Regolamento (UE) 2024/573 (Rev. 5.0 2024)
15. Regolamenti di esecuzione (Rev. 5.0 2024)

Parte 1: D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146

1. Persone fisiche e imprese e Registro

1.1 Persone fisiche e imprese non iscritte Registro telematico nazionale

Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAS devono essere Certificate/Attestate, devono, in sintesi:

1. Effettuare richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale (attraverso CCIAA)
2. Presentare richiesta di Certificazione/Attestazione ad uno degli organismi di Certificazione/Attestazione
3. Effettuare Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche), dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni (Imprese)

All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente.

Le Certificazioni/Attestati previsti per le Persone fisiche e Imprese sono rilasciati da Organismi di certificazione/attestazione accreditati.

Le persone fisiche, in base al tipo di attività F-GAS devono effettuare (entro 8 mesi dall'iscrizione di cui precedente punto 1) Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche); le Imprese (entro 8 mesi dall'iscrizione di cui precedente punto 1) dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni, in accordo con schemi di valutazione della conformità degli Organismi accreditati al rilascio della Certificazione.

1.2 Persone fisiche e imprese già iscritte Registro telematico nazionale

N.B. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 24/09/2019).

2. Banca dati gas fluorurati

Principale novità introdotta dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati (Art. 14 e 16), gestita dalle Camere di Commercio, che dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-GAS vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.

Imprese e persone certificate dovranno accedere alla Banca Dati per comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-gas.

3. Certificazione Persone fisiche e Imprese / Attestazioni Persone fisiche

Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAS devono essere Certificate/Attestate, devono, in sintesi (a seguire il dettaglio):

1. Effettuare richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale
2. Presentare richiesta di Certificazione/Attestazione ad uno degli organismi di Certificazione/Attestazione
3. Effettuare Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche), dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni (Imprese)

3.1. Certificazione Persone fisiche

Vademecum Decreto F GAS  Certificazione PF

Fig. 1. Certificazione Persone fisiche

3.2. Certificazione Imprese

Vademecum Decreto F GAS  Certificazione Imprese
Fig. 2. Certificazione Imprese

3.3. Attestazione Persone fisiche

Vademecum Decreto F GAS  Attestazione

Fig. 3. Attestazione Persone fisiche

Certificazione delle persone fisiche

Art. 7. Persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 11 e 12, devono essere certificate dall’organismo di certificazione di cui all’articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell’Allegato A, le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle seguenti lettere:

a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;

b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;

c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

1) installazione;
2) riparazione, manutenzione o assistenza;
3) smantellamento;
4) recupero;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.

3. Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a) ;
c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).

4. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.

5. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a seguito del superamento dell’esame di cui al comma 3, lettera c).

6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Certificazione delle imprese

Art. 8. Imprese soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall’organismo di certificazione di cui all’articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell’Allegato B.

2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.

3. Le imprese che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a) ;
c) dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall’Allegato B 2.1, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a) 

4. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.

5. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato previa verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c).

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all’impresa interessata, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Attestazione delle persone fisiche

Art. 9. Persone fisiche soggette all’obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 12, le persone fisiche che svolgono l’attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione.
2. Le persone fisiche che intendono conseguire l’attestato per svolgere l’attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di cui all’articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
c) completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) n. 307/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).
3. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere l’attestato di cui al comma 1.
4. L’attestato di cui al comma 1 è rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera c).
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c), comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

4. Esenzioni certificazione persone fisiche

Esenzioni persone fisiche dall’obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale

Art. 11. Esenzioni per le persone fisiche dall’obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale. 

1. Sono escluse dagli obblighi di certificazione e iscrizione di cui all’articolo 7: 

a) le persone fisiche che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), qualificate o approvate in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (Decreto PED), purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l’attività pertinente; 

b) le persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Decreto RAEE), la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO 2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità all’articolo 20, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato I al regolamento (UE) 2015/2067

2. Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione di cui al comma 1, presentano alla Camera di commercio competente apposita domanda ai sensi dell’articolo 15, comma 4. L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.

5. Registrazioni dati: Registro telematico nazionale / Registro Banca dati F-GAS

Art. 14 Registrazioni 

1. Sono istituiti presso il Ministero dell'ambiente il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 e la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, di cui all'articolo 16.

6. Comunicazioni in Banca dati gas fluorurati

Nella tabella seguente, sono indicate le attività, i soggetti, la data per le varie tipologie Comunicazione in Banca Dati F-GAS:

Vademecum Decreto F GAS  Comunicazione banca dati FGAS
Fig. 2. Comunicazione in Banca Dati

Art. 16 Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonche' le attivita' di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente. 

2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: 
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche; 
b) le quantita' e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

3. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: 
a) tipologia di apparecchiatura; 
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita; 
c) anagrafica dell'acquirente; 
d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sara' effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione e' rilasciata dal venditore. 

4. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito dell'installazione delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni: 
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura; 
b) anagrafica dell'operatore;
c) data e luogo di installazione; 
d) tipologia di apparecchiatura; 
e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; 
f) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione; 
g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantita' di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione;
i) eventuali osservazioni. 

5. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 gia' installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni: 
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell'operatore; 
c) tipologia di apparecchiatura; 
d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantita' di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate; 
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione; 
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione; 
i) quantita' e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni. 

6. La persona fisica certificata o l'impresa certificata di cui al comma 5 non e' responsabile dell'installazione.

7. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni:
a) data e luogo di smantellamento; 
b) anagrafica dell'operatore;
c) tipologia di apparecchiatura; 
d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura; 
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento; 
h) eventuali osservazioni.

8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento. 

9. Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 

10. Gli operatori delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 4, e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni. 

11. Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 

12. ISPRA, con apposite credenziali e per quanto di propria competenza, accede all'area riservata della Banca dati, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 18.

7. Registro apparecchiatura F-GAS

Non è più previsto il Registro Apparecchiatura F-GAS, (Vedi Registro apparecchiature F-GAS DPR 43/2012), in quanto le informazioni F-GAS devono essere inserite in Banca Dati.

8. Imprese Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione do Organismo Accreditato

Nel nuovo DPR 146/2018 non è previsto più l’obbligo della predisposizione da parte delle imprese di un Piano della Qualità n accordo con la norma UNI 10005 (Vedi DPR 43/2012 Allegato B (il Piano della Qualità  in effetti non era previsto dai Regolamenti UE), con il DPR 146/2018 solo previste per le Imprese Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione dell’Organismo di Certificazione Accreditato.


DPR 43/2012
...
ALLEGATO B (di cui all’articolo 6, comma 1) REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE 
1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO
...
2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO

2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell’impresa di un Piano della Qualità(1) atto a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea: 

a) l’impresa impiega personale certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto; 
b) l’impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. 

Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell’impresa.
...
(1) Per Piano della Qualità, come definito dalla norma UNI/ISO 10005, si intende un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto, progetto o contratto. 

...
10. Etichettatura
...

11. Nuovi Regolamenti Tecnici 

Sono in attesa di pubblicazione nuovi Regolamenti Tecnici o l'aggiornamento degli attuali (RT28RT29RT30) sulla certificazione di persone ed imprese di ACCREDIA: vedi gli esistenti:

1) Regolamento Tecnico RT-28 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008";
2) Regolamento Tecnico RT-29 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; - installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008".
3. Regolamento Tecnico RT-30 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008".
...

12. Regime transitorio

Art. 21 Disposizioni transitorie
...
7. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 24/09/2019 - ndr). Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

13. Decreto Sanzioni

Il Decreto Legislativo del 5 dicembre 2019 n. 163 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 è stato pubblicato nella GU Serie Generale n.1 del 02.01.2020.

Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2020

Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa allo scopo di illustrare in maniera sintetica quelle che sono le sanzioni amministrative e penali delle violazioni delle disposizioni al Regolamento (UE) n. 517/2014, come attuato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, previste e disciplinate dal Decreto Legislativo del 5 dicembre 2019 n. 163.

Vademecum Decreto F GAS  Tabella riepilogativa sanzioni

...

Parte 2: Regolamento (UE) 2024/573

14. Nuovo Regolamento F-GAS - Regolamento (UE) 2024/573

Pubblicato nella GU L 2024/573 del 20.02.2024 il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 ed in vigore dall’11 marzo 2024.

Il regolamento (UE) n. 517/2014 è abrogato dall'11 marzo 2024.

L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La quota assegnata a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 rimane valida ai fini del rispetto del presente regolamento. L’esenzione degli idrofluorocarburi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 517/2014 si applicano fino al 31 dicembre 2024.

Il Regolamento (UE) 2024/573 stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate.

Inoltre, impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas e per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra.

Infine, stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi e norme in materia di comunicazione.

14.1 Ambito di applicazione

Il Regolamento (UE) 2024/573 si applica:

- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; e
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

14.2 Prevenzione delle emissioni

(Articolo 4 Prevenzione delle emissioni il Regolamento (UE) 2024/573)

Il rilascio intenzionale gas fluorurati a effetto serra nell'atmosfera è vietato se non è tecnicamente necessario per l'uso previsto.

Se un rilascio intenzionale è tecnicamente necessario per l'uso previsto, gli operatori di apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra adottano tutte le misure che sono tecnicamente ed economicamente praticabili per prevenire, per quanto possibile, il loro rilascio nell'atmosfera, anche catturando i gas emessi.

In caso di fumigazione con fluoruro di solforile, gli operatori documentano l'uso di misure di cattura e raccolta o specificano i motivi per cui le misure di cattura e raccolta non erano tecnicamente o economicamente praticabili. Gli operatori conservano gli elementi di prova per cinque anni e li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.

Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o gli operatori di impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra, e le imprese in possesso di tali apparecchiature durante il trasporto o lo stoccaggio di queste ultime adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire il rilascio accidentale di tali gas. Adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare le perdite di gas.

In fase di produzione, stoccaggio e trasporto dei gas fluorurati a effetto serra e del loro trasferimento da un contenitore o sistema a un altro, a un'apparecchiatura o impianto, l'impresa interessata adotta tutte le precauzioni necessarie per limitare per quanto possibile il rilascio di tali gas. Il presente paragrafo si applica altresì se i gas fluorurati a effetto serra risultano come sottoprodotti.

Se è rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, l'operatore e il fabbricante di apparecchiature e l'operatore di impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra, come anche l'impresa in possesso di tale apparecchiatura durante il trasporto o lo stoccaggio provvedono a che l'apparecchiatura o l'impianto in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra siano riparati senza indebito ritardo.

Se l'apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite, ed è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura, l'operatore dell'apparecchiatura provvede a che essa sia controllata da una persona fisica certificata prima che sia trascorso un tempo di funzionamento di 24 ore, ma comunque entro un mese dalla riparazione per verificare che quest'ultima sia stata efficace.

Per le apparecchiature mobili quali: unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili, un controllo delle perdite può essere effettuato direttamente dopo una riparazione.

E’ vietata l'immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra, a meno che il produttore o l'importatore non dimostri all'autorità competente di uno Stato membro, all'atto dell'immissione sul mercato, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra, compreso nella produzione delle materie prime usate nella produzione di tali gas, è stato distrutto o recuperato per uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili.

Dichiarazione di conformità

Per fornire le necessarie prove, i produttori e gli importatori redigono una dichiarazione di conformità, corredata di una documentazione giustificativa:

a) che stabilisce l'origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato;

b) che identifica l'impianto di produzione di origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato, compresa l'identificazione degli impianti di origine di eventuali precursori che comportano la produzione di clorodifluorometano (R-22) come parte del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato;

c) che dimostra la disponibilità e il funzionamento della tecnologia di abbattimento negli impianti di origine equivalente alla metodologia di riferimento AM0001 approvata dall'UNFCCC per l'incenerimento dei flussi di rifiuti di trifluorometano o che dimostra la metodologia di cattura e distruzione che ha garantito la distruzione delle emissioni di trifluorometano conformemente agli obblighi previsti dal protocollo;

d) su eventuali informazioni supplementari che facilitano la tracciabilità dei gas fluorurati a effetto serra prima dell'importazione.

I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.

[...]

Parte 3: Regolamento (UE) 2024/573

15. Regolamenti di esecuzione

[...]

...Segue in allegato

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5.0 09.09.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215
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4.0 05.09.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 Certifico Srl
3.0 03.09.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 Certifico Srl
2.0 23.02.2024 Regolamento (UE) 2024/573 - Nuovo Regolamento F-GAS Certifico Srl
1.0 03.10.2020 D.Lgs del 5 dicembre 2019 n. 163 Certifico Srl
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