Direttiva 78/891/CEE
Direttiva 78/891/CEE
Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978, che adegua al progresso tecnico gli allegati delle direttive 75/106/CEE e 76/211/CEE del Consiglio nel settore degli imballaggi preconfezionati
GU L 311/21 del 4.11 .78
Non più in vigore, Data di fine della validità: 10/04/2009
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Collegati:
[box-note]Preimballaggi: Quadro normativo e controlli[/box-note]
Relazione commissione UE 2020 | Direttiva OND
Relazione commissione UE 2020 | Direttiva OND
Bruxelles, 16.11.2020
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio relativa alla trasposizione e amministrazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
La direttiva 2000/14/CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto ("la direttiva") è stata adottata l'8 maggio 2000 ed è divenuta applicabile il 3 gennaio 2002. Il quadro giuridico dell'UE relativo all'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto è stato introdotto riunendo sette direttive su prodotti specifici e due direttive sulle procedure di prova.
L'articolo 20 della direttiva prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nella trasposizione e nell'amministrazione della direttiva stessa. Dopo aver tenuto le necessarie consultazioni, in particolare con il comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva, la Commissione è tenuta a presentare le sue conclusioni e, se del caso, eventuali modifiche della direttiva.
Su tale base, la Commissione ha valutato la direttiva durante il suo periodo di funzionamento.
La valutazione ha riguardato le prestazioni della direttiva rispetto alla sua efficacia nel conseguire gli obiettivi, la sua efficienza (con particolare attenzione all'esame dei costi e dei benefici normativi, compresi quelli amministrativi) e le potenzialità di semplificazione e miglioramento, la sua coerenza con altre normative dell'UE, la sua pertinenza rispetto alle esigenze dei portatori di interessi e il suo valore aggiunto europeo.
A sostegno della valutazione sono state utilizzate diverse fonti di dati, sono state effettuate varie consultazioni degli Stati membri e dei portatori di interessi e sono stati condotti vari studi sia per raccogliere informazioni aggiornate sulle prestazioni delle macchine e attrezzature che rientrano nell'ambito di applicazione sia per esaminare la necessità e la possibilità di una revisione:
- "Study on the experience in the implementation and administration of Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors" (lo "studio NOMEVAL")
nel 2007;
- "Impact assessment on possible policy options for reviewing the Outdoor Equipment Noise Directive" (lo "studio ARCADIS") nel 2009;
- "Study on the merger of the Directive on noise from outdoor equipment, 2000/14/EC, with the Machinery Directive, 2006/42/EC" (lo "studio CEPS") nel 2013;
- "Study on the suitability of the current scope and limit values of Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors" (lo "studio ODELIA") nel 2015-2016;
- "Supporting study for an evaluation and impact assessment of Directive 2000/14/EC on noise emission by outdoor equipment" (lo "studio VVA") nel 2017-2018.
I risultati della valutazione sono raccolti in un documento di lavoro specifico dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.
[...]
Conclusioni e prospettive future
Tenuto conto di quanto precede, l'esito della valutazione è positivo: in conclusione la direttiva è generalmente considerata efficace, efficiente, pertinente e coerente e offre un valore aggiunto dell'UE. In effetti, la direttiva ha semplificato il quadro legislativo esistente, assicurando in tal modo maggiore chiarezza per tutti i portatori di interessi. La direttiva ha contribuito efficacemente a ridurre l'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto e ha indotto i fabbricanti ad investire risorse nella ricerca e nello sviluppo di configurazioni, meccanismi e strategie speciali per ridurre tale emissione acustica.
Data la scarsità della domanda di mercato di macchine e attrezzature più silenziose e la carenza di incentivi nazionali, la direttiva è stata e rimane la principale forza trainante della riduzione del rumore di questo tipo di macchine e attrezzature.
Tuttavia alcuni aspetti critici hanno inciso sul funzionamento della direttiva e ciò potrebbe comportare l'eventuale ricorso ai poteri di adozione di atti delegati previsti dalla direttiva o la necessità di una revisione, soprattutto per quanto riguarda il mancato adeguamento al progresso tecnico di elementi essenziali della direttiva:
[alert]- l'ambito di applicazione e, in particolare, gli elenchi delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto disciplinate e le relative definizioni, come pure la portata dei requisiti di ciascun tipo di macchina e attrezzatura (soggetto a limiti di emissione acustica o solo alla marcatura di rumorosità);
- i limiti di emissione acustica per tipi specifici di macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, sulla base delle informazioni disponibili in merito alla loro fattibilità tecnica ed economica, nell'ambito dell'obiettivo generale di costante riduzione alla fonte dell'emissione acustica;
- gli attuali metodi di prova e di misurazione per la maggior parte delle macchine e attrezzature disciplinate dalla direttiva che non sono coerenti con lo sviluppo tecnologico e dovrebbero essere rivisti. A norma dell'articolo 18 bis della direttiva (modificata dal regolamento (UE) 2019/1243), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 ter, con cui modifica l'allegato III per adeguare al progresso tecnico i metodi di misurazione del rumore trasmesso per via aerea da applicare per determinare il livello di potenza sonora delle macchine e attrezzature disciplinate dalla direttiva. La Commissione non ha ancora esercitato il proprio diritto di modificare l'allegato III e un adeguamento allo sviluppo tecnologico è necessario;
- le pertinenti procedure di valutazione della conformità, adattandole a eventuali modifiche dell'ambito di applicazione e dei limiti dell'emissione acustica, tenendo conto anche della pertinenza e dell'impatto delle diverse soluzioni basate sull'autovalutazione (procedure basate sul controllo interno) e sull'intervento di terzi (procedure che richiedono la partecipazione di un organismo notificato) nonché il rapporto con le lacune ancora esistenti nella vigilanza sul mercato;
- l'obbligo di rilevazione dei dati sul rumore e il relativo strumento per gestire tale obbligo, tenendo conto dei problemi sollevati dal funzionamento e dall'efficacia della banca dati "NOISE Application"; e
- l'adeguamento al nuovo quadro legislativo, con le pertinenti disposizioni della decisione n. 768/2008/CE relativa agli operatori economici, alla vigilanza del mercato, agli organismi notificati, alla valutazione della conformità ecc.[/alert]
L'insufficiente vigilanza sul mercato è un altro fattore che compromette l'efficacia della direttiva rispetto ai suoi principali obiettivi, in particolare in termini di conformità giuridica e tecnica dei prodotti immessi sul mercato dell'UE e di competitività degli operatori economici dell'UE.
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Commissione intensificherà i suoi sforzi di coordinamento mediante i diversi gruppi di lavoro settoriali (comitato e gruppo di esperti) a sostegno del funzionamento della direttiva, al fine di garantire approcci concordati e armonizzati nell'attuazione e applicazione della legislazione e di fornire orientamenti adeguati ai portatori di interessi. In particolare, la Commissione continuerà a monitorare attentamente l'applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri e le attività del gruppo settoriale di cooperazione amministrativa, proponendo e sostenendo anche azioni concertate nel quadro della cooperazione delle autorità di vigilanza del mercato competenti. La Commissione osserva inoltre che il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, di recente pubblicazione, intende tra l'altro rafforzare i controlli da parte delle autorità nazionali e dei funzionari doganali per impedire l'immissione di prodotti non sicuri sul mercato dell'Unione.
[...] Segue in allegato
Fonte: UE
Collegati:
[box-note]Evaluation and impact assessment of Directive 2000/14/EC (OND)
Dichiarazione CE di Conformità Direttiva 2000/14/CE
Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione
Linee guida applicazione direttiva 2000/14/CE
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine [/box-note]
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Relazione commissione UE 2020 Direttiva OND.pdf 16.11.2020 |
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Decisione 98/601/CE
Decisione 98/601/CE
Decisione della Commissione del 13 ottobre 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per la costruzione di strade [notificata con il numero C(1998) 2925]
(GU L 287 del 24.10.1998)
Testo allegato consolidato con la modifica apportata da: Decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001
Collegati
[box-note]Decisione 2001/596/CE[/box-note]
Position Paper FEM 2020 | Revisione direttiva macchine
Position Paper FEM 2020 | Revisione direttiva macchine
08 Dicembre 2020
La Direttiva Macchine è e rimane un atto legislativo efficace che si è dimostrato resistente alle evoluzioni industriali e agli sviluppi tecnologici.
Questo è un messaggio si desume dai commenti che FEM ha fornito sulle bozze di proposte della Commissione presentate durante l'ultima riunione del gruppo di lavoro sulle macchine il mese scorso. Oltre al contributo specifico sulle revisioni proposte del testo giuridico, FEM ha ribadito le principali preoccupazioni e opinioni dei produttori di movimentazione dei materiali in un documento di posizione generale di accompagnamento che sottolinea in particolare la necessità di neutralità tecnologica.
Il documento spiega anche chiaramente che la solidità dei requisiti essenziali della direttiva non è alterata dalle possibili sfide delle nuove tecnologie. Di conseguenza, i produttori di movimentazione dei materiali non hanno riscontrato alcun problema durante lo sviluppo di soluzioni tecnologiche come le innovazioni guidate dall'intelligenza artificiale.
Si raccomanda pertanto di affrontare le sfide specifiche relative alle nuove tecnologie tramite atti giuridici orizzontali e non nel MD stesso. La FEM ha anche formulato commenti a sostegno delle istruzioni digitali come parte degli obiettivi generali di digitalizzazione. Infine, ma non meno importante, abbiamo risposto alle domande riguardanti la definizione di quasi macchina e la modifica dell'Allegato IV, sostenendo la necessità di mantenere i requisiti attuali e obiettando fermamente all'opzione di rimuovere la procedura di autocertificazione per le macchine dell'Allegato IV.
...
Fonte: FEM
Collegati:
[box-note]Revisione della Direttiva Macchine: Parere CESE 2020
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
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Position Paper FEM 2020.pdf 08 December 2020 |
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Regolamento CPR: norme armonizzate ed EAD (ETA)
Regolamento CPR: norme armonizzate ed EAD (ETA)
ID 12270 | 08.12.2020
IL CPR E I PRODOTTI INNOVATIVI
Il CPR prevede tre categorie di prodotto:
1. Prodotti che rientrano in una norma armonizzata;
2. Prodotti che non rientrano interamente in una hEN (harmonied EN) quando, cioè, esiste una norma armonizzata ma per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto si verifica che:
- il metodo di valutazione non è appropriato;
- non esiste un metodo di valutazione;
3. Prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata.
Schema 1 - Prodotti da costruzione: norme armonizzate ed EAD (ETA)
Per i prodotti che rientrano nel 1° gruppo, la Dichiarazione di Prestazione e la conseguente marcatura CE sono obbligatori.
Per i prodotti che rientrano nei gruppi 2 e 3, su base volontaria, se il fabbricante ha scelto di dichiarare le prestazioni, può avvalersi di un EAD se esiste (qui l'elenco dei Documenti EAD), con conseguente rilascio di un ETA da parte di organismo di valutazione tecnica designato (TAB) e, quindi, apporre la marcatura CE dopo aver applicato il sistema di AVCP previsto dall’EAD.
ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA (TAB)
Si tratta di organismi i cui requisiti sono definiti nell’Allegato IV del CPR e designati dai rispettivi Stati membri per la redazione di EAD e per il rilascio degli ETA. Il nome e l’indirizzo di ciascun TAB e le aree di prodotto per le quali sono designati sono comunicati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
I TAB rilasciano Valutazioni Tecniche Europee (ETA) per le aree di prodotto (di cui Allegato IV del CPR) per le quali sono stati designati e sono competenti per le medesime aree a predisporre EAD.
Una volta ottenuto l’ETA per il proprio prodotto, il fabbricante per redigere la DoP e apporre la marcatura CE deve svolgere le attività di AVCP; nel caso di sistemi AVCP che prevedono l’intervento di Organismi Notificati il Fabbricante deve rivolgersi a tali Organismi al fine di ottenere il Certificato della costanza di prestazione (per sistemi AVCP 1 o 1+) o il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.
MARCATURA CE SULLA BASE DI UN ETA
Il fabbricante che richiede il rilascio di un ETA intraprende un percorso di certificazione volontaria. Una volta ottenuto l’ETA, l’unico modo per poter esprimere le prestazioni relative alle caratteristiche essenziali conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea è attraverso la DoP. Nella DoP verrà indicato il numero del Documento per la Valutazione Europea (EAD) e il numero della Valutazione Tecnica Europea (ETA) rilasciato per il prodotto in questione. Anche in questo caso, il Fabbricante per poter redigere la DoP dovrà applicare il corretto sistema di AVCP e ricorrere, quando previsto, all’intervento dell’Ente Notificato. Si ricorda infine che l’ ETA non ha scadenza.
ETA - VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA
La Valutazione Tecnica Europea (in inglese European Technical Assessment – ETA) è definito dal CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011 come “la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea”.
L’ETA è un documento di natura volontaria che contiene le prestazioni delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione; esso è rilasciato per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata o che per almeno una delle caratteristiche essenziali il metodo di valutazione non è appropriato o non esiste. ; Il rilascio dell’ETA si basa sulla specifica tecnica armonizzata “Documento per la Valutazione Europea (European Assessment Document – EAD)”.
Il rilascio di ETA, così come la definizione di appositi EAD, è competenza dei Technical Assessment Body (TAB). ITC è TAB designato su molte aree di prodotto (Product Areas – PAC) e può quindi definire EAD, o collaborare alla loro definizione, e rilasciare ETA. Per visualizzare l’elenco delle aree di prodotto per le quali ITC è designato consultare il database NANDO (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO%5FINPUT%5F218412).
Con il D.lgs. 106/2017 è stato istituito l’ Italian Technical Assessment Body, ovvero l’ unico TAB a livello nazionale a cui faranno capo tutte le aree di prodotto. Nelle more della definizione delle modalità di funzionamento di ITAB, sulla base di un Protocollo d’Intesa tra il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quest’ultimo riceve e segue l’istruttoria per il rilascio di ETA anche per le PAC per le quali era designato STC (Download Designation of a Technical Assessment Body pursuant to the CPR).
L’ETA di un prodotto contiene la/le prestazione/i da dichiarare, espressa/e in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali scelte dal fabbricante tra quelle previste dall’EAD di riferimento e il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP).
Legenda
hEN: harmonied EN
EAD: European Assessment Document
ETA: European Technical Assessment
DoP: Dichiarazione di Prestazione
TAB: Technical Assessment Body
PAC: Product Areas§
AVCP: Assessment and Verification of Constancy of Performance
VVCP: Valutazione e Verifica di costanza della prestazione
Fonte: CNR
Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Cappotto termico: UNI/TR 11715 e UNI 11716
Sistemi a Cappotto: EAD 040083-00-0404 (già ETAG 004)
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106
Documenti EAD[/box-note]
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ETA - Valutazione Tecnica Europea Rev. 00 2020.pdf Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2020 |
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Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160
Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(GU n.304 del 07.12-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/2020
...
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto legislativo detta, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.
Codice della Nautica da diporto
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Collegati:
[box-note]Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
Codice della Nautica da Diporto
Schema di Dlgs revisione ed integrazione codice della nautica da diporto[/box-note]
Decreto 28 aprile 2020
Decreto 28 aprile 2020
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1922 e la direttiva (UE) 2019/1929 e che modifica l'allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011.
(GU n.297 del 30-11-2020)
Art. 1. Modifiche all’allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011
1. Al punto 13 dell’allegato II, parte III, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce relativa all’alluminio è sostituita dalla seguente:
Elemento |
mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile |
mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso |
mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura |
«Alluminio |
2 250 |
560 |
28 130» |
2. Nell’allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, è aggiunta la seguente voce:
Sostanza |
Numero CAS |
Valore limite |
«Formaldeide |
50-00-0 |
1,5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici per giocattoli 0,1 ml/m3 (limite di emissione) nel legno agglomerato con resine utilizzato nei giocattoli 30 mg/kg (tenore limite) nei materiali tessili per giocattoli 30 mg/kg (tenore limite) nei cuoi e nelle pelli per giocattoli 30 mg/kg (tenore limite) nei materiali cartacei per giocattoli 10 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli.» |
Art. 2. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del comma 1, dell’art. 1, del presente decreto si applicano a decorrere dal 20 maggio 2021.
2. Le disposizioni del comma 2, dell’art. 1, del presente decreto si applicano a decorrere dal 21 maggio 2021.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione europea.
Roma, 28 novembre 2020
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo n. 54 del 11 Aprile 2011
Direttiva (UE) 2019/1922
Direttiva (UE) 2019/1929[/box-note]
RAPEX Report 47 del 20/11/2020 N. 11 A12/01547/20 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 47 del 20/11/2020 N. 11 A12/01547/20 Svezia
Approfondimento tecnico: Set riparazione pneumatici
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La colla del set contiene una quantità eccessiva di toluene e benzene (valori misurati: 37% e 0,235% in peso rispettivamente). Il toluene è neurotossico, se inalato o a contatto con la pelle, e potrebbe anche essere pericoloso per il feto. Il benzene è un agente mutageno e cancerogeno.
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
5. Benzene
1. Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.
2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di giocattoli o parti di giocattoli non conformi al paragrafo 1.
3. Non è ammessa l’immissione sul mercato e l’uso:
- come sostanza,
- come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.
4. Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica:
a) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE;
b) alle sostanze e alle miscele destinate ad essere utilizzate in processi industriali che non consentono l’emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;
c) al gas naturale immesso sul mercato per essere utilizzato dai consumatori, a condizione che la concentrazione di benzene sia inferiore allo 0,1 % volume/volume.
48. Toluene
Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.
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RAPEX Report 47 del 20_11_2020 N. 11 A12_01547_20 Svezia.pdf Set riparazione pneumatici |
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Direttiva 84/526/CEE
Direttiva 84/526/CEE
Direttiva 84/526/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate
(GU L 300, 19.11.1984)
Abrogata da: Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165, 30.6.2010).
Collegati
[box-note]Direttiva 2010/35/UE[/box-note]
Direttiva 76/767/CEE
Direttiva 76/767/CEE
Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi
(GU L 262, 27.9.1976)
Recepimento: Decreto 5 marzo 1981
[box-note]Abrogata da:
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010 , in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 165, 30.6.2010[/box-note]
Collegati
[box-note]Decreto 5 marzo 1981[/box-note]
Decreto 1° dicembre 1980
Decreto 1° dicembre 1980
Disciplina dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, contenenti parti attive di apparecchiature elettriche
(G.U. n. 40 del 11 febbraio 1981)
Modificato da: Decreto 10 settembre 1981
Collegati
[box-note]Decreto 10 settembre 1981[/box-note]
PED: uso Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S e Norme armonizzate
PED: uso Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S e Norme armonizzate / Rev. 1.0 Giugno 2025
ID 12142 | Rev. 1.0 del 18.06.2025 / Documento di lavoro completo allegato
Il Documento intende chiarire le modalità applicative delle Raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S inerenti le attrezzature a pressione, in uso secondo la normativa previgente la Direttiva 97/23/CE (D.M. 21 Novembre 1972) e il suo decreto di attuazione, D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93, nonché la loro applicazione nel transitorio D.M. 21 Novembre 1972 e D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93.
Le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S (la cui l'ultima revisione è del 1995) sono “le specifiche tecniche applicative” previste dall’Art. 20 del D.M. 21 Novembre 1972 “Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione” (GU n. 1 del 02-01-1973).
[box-note]D.M. 21 Novembre 1972
...
Art. 20.
L'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC / ndr), su conforme parere del consiglio tecnico, emana le specificazioni tecniche applicative del presente decreto. (Raccolte VSG, VSR,M ed S - ndr).[/box-note]
Fig 1 - Le Raccolte VSR, VSG, M e S sono le specificazioni tecniche applicative del D.M. 21 Novembre 1972
[box-note]Ultima Revisione Raccolte VSR, VSG, M e S
L’Ultima revisione delle Raccolte VSR, VSG, M e S è stata pubblicata nel 1995 da ISPESL, con applicazione dal 1998 secondo quanto previsto dall’Art. 1 del Decreto 15 Gennaio 1998 n. 190.[/box-note]
[box-note]Decreto 15 Gennaio 1998 n. 190
Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del Decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione. (GU n.141 del 19-06-1998)
…
Art. 1.
1. Per la costruzione degli apparecchi a pressione assoggettati alla disciplina in materia di prevenzione contro gli infortuni ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sue successive modifiche ed integrazioni, le specificazioni tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 denominate "Raccolta VSR, Raccolta VSG, Raccolta M, Raccolta S" vengono sostituite dalle allegate specificazioni tecniche:
a) "Raccolta VSR-revisione 1995" per la verifica della stabilita' dei recipienti a pressione;
b) "Raccolta VSG-revisione 1995" per la verifica della stabilita' dei generatori di vapor d'acqua;
b1) "Raccolta VSG-revisione 1995" Errata-Corrige
c) "Raccolta M-revisione 1995" per l'impiego dei materiali nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi in pressione;
d) "Raccolta S-revisione 1995" per l'impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi di pressione;
2. Le suddette specificazioni tecniche sono pubblicate a cura dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
3. Le schede riportanti le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati per la costruzione degli apparecchi a pressione, ed i relativi procedimenti di saldatura, sono pubblicate a cura dell'ISPESL, previo parere favorevole dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.[/box-note]
Sino al 29 maggio 2002 (termine transitorio commercializzazione di attrezzature a pressione e di insiemi di cui all'Art. 22 del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93) sono state le specifiche tecniche cogenti ai fini della costruzione ed omologazione delle apparecchiature a pressione da parte dell’ ISPESL: esse hanno pertanto costituito il riferimento obbligatorio in Italia ai fini dell’immissione sul mercato di attrezzature a pressione, sino all’introduzione della direttiva PED 97.
L’ISPESL era l’ente ufficiale italiano per il controllo delle attrezzature in pressione (ora è confluito nell’INAIL). Tutte le vecchie norme ISPESL:
- Raccolta VSR = Verifica Stabilità Recipienti,
- Raccolta VSG = Verifica Stabilità Generatori,
- Raccolta M = Materiali,
- Raccolta S = Saldature,
sono rimaste congelate alla loro ultima edizione 1995, uscita nel 1999.
Il Comitato Termotecnico Italiano nel 2005 ha emesso delle aggiunte e delle modifiche denominate “Raccomandazioni per l’uso delle Raccolte ISPESL in ambito PED” allo scopo di aggiornare le Raccolte alla nuova Direttiva Attrezzature in Pressione. E’ in discussione la preparazione di un ulteriore aggiornamento.
Le “Raccolte” considerano tutti i materiali metallici, e anche alcuni materiali non metallici, come il vetro e la plastica.
La VSR e la VSG contengono per lo più norme di calcolo mediante formule (DBF), tuttavia il calcolo DBA con il metodo elastico tradizionale è previsto dalla VSR. Non vi sono invece regole per l’analisi a fatica. Il progetto nel campo dello scorrimento viscoso è possibile per una qualunque durata di vita, purché siano disponibili le relative caratteristiche del materiale.
La progettazione e fabbricazione delle attrezzature a pressione è regolamentata dalla Direttiva 2014/68/UE, nota come Nuova PED (Pressure Equipment Directive), che ha sostituito, con modifiche contenute dal punto di vista tecnico, la PED 97 (Direttiva 97/23/CE) recepita dall’Italia con D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93.
La Direttiva 97/23/CE, e' stata attuata con il D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 (GU n. 91 del 18 aprile 2000 - SO n. 62), entrato in vigore il 19 aprile 2000 con transitorio fino al 29 maggio 2002, vedi a seguire.
[box-note]Il Transitorio
La Direttiva 97/23/CE, e' stata attuata con il D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 (GU n. 91 del 18 aprile 2000 - SO n. 62), entrata in vigore il 19 aprile 2000 con transitorio fino al 29 maggio 2002, durante il quale era possibile la commercializzare di attrezzature a pressione e insiemi conformi alla legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (D.M. 21 Novembre 1972 e Raccolte ISPESL). Vedi Fig. 2 a seguire.[/box-note]
Fig 2 - Transitorio applicazione Raccolte VSR, VGS, M, S e NTA
[box-note]D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93
Art 22 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino al 29 maggio 2002 e' ammessa la commercializzazione di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tali attrezzature 'e insiemi e' consentita la messa in servizio anche successivamente alla predetta data.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare, entro il termine del 29 maggio 2002, la messa in servizio di attrezzature a pressione provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato facente parte dell'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che risultino conformi a una norma o a una regolamentazione tecnica in uso presso uno di tali Stati e che assicurino, comunque, un livello di sicurezza riconosciuto equivalente a quello previsto dalla normativa in vigore in Italia.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le norme di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 5 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 1981, serie generale, n. 154.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per quanto attiene le competenze dell'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.
...[/box-note]
[box-note]La Direttiva 97/23/CE (PED 97) ha rappresentato un cambiamento radicale per il settore delle attrezzature a pressione del nostro Paese superando una struttura normativa basata sul RD 12 maggio 1927 n. 824, che con D.M. 21 Novembre 1972 aveva reso obbligatorio l’utilizzo delle regole tecniche (VSR e VSG per la verifica dei recipienti a pressione e dei generatori di vapore ed M e S per la scelta dei materiali e della tipologia delle saldature), ed introducendo la libertà – e conseguentemente la piena responsabilità – del fabbricante di scegliere quale metodo di calcolo usare per assicurare la stabilità delle membrature a pressione e di richiedere approvazione all’utilizzo di materiali nuovi.
Unico obbligo: il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES).
Ad oggi è in vigore la Direttiva 2014/68/UE (PED 2014) attuata con il D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26 e tali riferimenti normativi sono gli unici per la costruzione di attrezzature a pressione, che devono rispettare i RES in allegato I della Direttiva/Decreto, rispetto che può avvenire in “Presunzione di Conformità “ con l’applicazione delle norme armonizzate (Fig. 3).[/box-note]
Fig. 3 - Percorso “Presunzione di Conformità” applicazione norme armonizzate
[box-info]Norme armonizzate PED
Vedi Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva 2014/68/UE.[/box-info]
[box-note]Direttiva 2014/68/UE
…
Articolo 6 Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.
All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.
…
Articolo 12 Presunzione di conformità
1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I.
2. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi che sono conformi alle approvazioni europee di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili enunciati nell’allegato I.[/box-note]
[box-warning]E’ possibile utilizzare ancora le Raccolte VSR, VGR, M, S?
E’ ancora "formalmente" possibile l’applicazione delle Raccolte VSR, VGR, M, S, in quanto potrebbero essere utilizzate in “Non Presunzione di Conformità”, ma resta poi al fabbricante l’onere di dover dimostrare, in questo caso, la Conformità ai RES.
Le Raccolte potrebbero non essere applicabili o non aggiornate tecnicamente e allo stato dell’arte per il rispetto dei RES.
Vedasi anche: UNI/PdR 55:2019 Linee guida per l’applicazione delle raccolte ISPESL VSR-VSG-M-S nell’ambito della Direttiva 2014/68/UE[/box-warning]
[box-warning]E' prevista l'applicazione delle Raccolte VSR, VGR, M, S, UNI ed altro alla riparazione delle attrezzature a pressione
La PED non si applica alla riparazione delle attrezzature, intervento per cui la PED Guideline A-03 (2020) rimanda alla legislazione e alle normative nazionali (quindi raccolte VSR, VSG, M e S), UNI ed altro.
Vedasi anche: Lettera Circolare n. 14/05 del 6/12/2005
Vedasi anche: UNI/PdR 55:2019 Linee guida per l’applicazione delle raccolte ISPESL VSR-VSG-M-S nell’ambito della Direttiva 2014/68/UE[/box-warning]
[box-warning]UNI/PdR 55:2019 Linee guida per l’applicazione delle raccolte ISPESL VSR-VSG-M-S nell’ambito della Direttiva 2014/68/UE
Elaborata in collaborazione con INAIL e con il supporto di CTI - Comitato Termotecnico Italiano, la prassi di riferimento UNI/PdR 55:2019 fornisce indicazioni per rendere applicabili le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dalla direttiva 2014/68/UE (PED) sulle attrezzature a pressione.[/box-warning]
...
Le norme per le attrezzature a Pressione “Nuovo approccio” 1976 / 2016
Direttiva | Atto recepimento IT | Note |
Direttiva 76/767/CEE | Decreto 5 marzo 1981 | A carattere non obbligatorio (1) |
Direttiva 97/23/CE | D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 | --- |
Direttiva PED 2014/68/UE | D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26 | Modifica il D.Lgs. 93/2000 |
(1) Direttiva 97/23/CE
...
Considerando (12)
La direttiva quadro 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi, ha carattere non obbligatorio; Essa stabilisce una procedura per il riconoscimento bilaterale delle prove e delle certificazioni delle attrezzature a pressione che non si è rivelata soddisfacente e che deve essere pertanto sostituita da misure comunitarie efficaci.
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 18.06.2025 | Nota Riparazione attrezzature a pressione UNI/PdR 55:2019 |
Certifico Srl |
0.0 | 24.11.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]D.M. 21 Novembre 1972
Decreto Legislativo N. 93 del 25 Febbraio 2000
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE: file CEM
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Norme armonizzate Direttiva 2014/68/UE PED
Lettera Circolare n. 14/05 del 6/12/2005
UNI/PdR 55 | Linee guida in materia di attrezzature a pressione[/box-note]
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PED Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S e Norme tecniche armonizzate Rev. 1.0 2025.pdf Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2025 |
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PED Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S e Norme tecniche armonizzate Rev. 00 2020.pdf Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2020 |
227 kB | 165 |
D.M. 21 Novembre 1972
D.M. 21 Novembre 1972
Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione
GU n. 1 del 02-01-1973
Collegati
[box-note]RD 12 maggio 1927 n. 824
Decreto 15 gennaio 1998 n. 190[/box-note]
Corte di Cassazione Sez. 3 Penale Sent. 11 gennaio 2013 n. 1467
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 11 gennaio 2013 n. 1467
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1467/2013 ha sancito che il D.Lgs. 194/2007 persegue la finalità di garantire la compatibilità elettromagnetica del bene: salvaguarda, quindi, la conformità tecnica del bene. L'art.515 c.p. tutela, invece, il leale esercizio del commercio cioè l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta e l'art.517 c.p. tutela a sua volta l'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. Le norme penali in questione tutelano quindi sia la correttezza e lealtà commerciale che il consumatore.
Ne consegue che avendo la disciplina amministrativa (D.Lgs. 194/2007) obiettivi diversi rispetto alla disciplina penale, possono trovare applicazione entrambe le norme. Inoltre il sequestro originario è stato confermato in quanto indipendente dalla sostenuta non pericolosità del bene, sussistendo il rischio della ripetizione del reato.
_________
Estratto Sentenza
[panel]RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 1.3.2012 il Tribunale di Verona rigettava la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), quale legale rappresentante della Societa’ (OMISSIS) s.n.c., avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Verona del 27.10.2011, con il quale era stata respinta l’opposizione proposta avverso il diniego del P.M. di restituzione delle cose sequestrate.
Rilevava il Tribunale che il mantenimento del sequestro a fini preventivi era stato legittimamente disposto dal GIP, sussistendo il fumus dei reati di cui agli articoli 515 e 517 c.p. dal momento che l’Immissione in commercio di apparecchiature con marchio CE non rispondenti ai requisiti di conformita’ previsti dalle direttive CE in tema di compatibilita’ elettromagnetica e bassa tensione integra una condotta idonea ad ingannare il consumatore. Ne’ sussisteva rapporto di specialita’ con il Decreto Legislativo n. 194 del 2007, articolo 15 che punisce, con sanzione amministrativa, l’immissione sul mercato di apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione e tutela, conseguentemente, un bene giuridico diverso (conformita’ tecnica dei beni e, pertanto, la loro sicurezza).
Sussisteva poi il pericolo che la libera disponibilita’ dei macchinari potesse protrarre le conseguenze dei reati ed agevolare la commissione di ulteriori reati collegati alla commercializzazione di prodotti non affidabili.
2. Ricorre per Cassazione (OMISSIS), nella qualita’.
Dopo aver ricordato che il P.M. aveva disposto il sequestro probatorio di urgenza di apparecchiature di elettrostimolazione e che con provvedimento in data 21.4.2010 aveva rigettato l’istanza di restituzione di quanto sequestrato sul presupposto che le apparecchiature erano provviste di marchio CE non rispondente ai requisiti di conformita’ e che il P.M., a seguito di opposizione, davanti al GIP aveva chiesto la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, denuncia la inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 194 del 2007, articolo 15 e degli articoli 515 e 517 c.p., nonche’ la violazione ed erronea applicazione del disposto della Legge n. 689 del 1981, articolo 9.
Il fatto contestato ed oggetto dell’indagine preliminare rientra nella previsione di cui al Decreto Legislativo n. 194 del 2007, articolo 15 che, riguardando non solo l’immissione sul mercato del prodotto ma anche l’eventuale contrasto con la normativa di compatibilita’ elettromagnetica, e’ norma speciale, per cui, ai sensi della Legge n. 689 del 1981, articolo 9, non trovano applicazione gli articoli 515 e 517 c.p.. La vendita o la messa in circolazione regolano, comunque, fattispecie di immissione sul mercato di prodotti, per cui se tale immissione riguarda prodotti con marchiatura CE, in assenza dei requisiti prescritti, non puo’ che trovare applicazione il Decreto Legge n. 194 del 2007, articolo 15.
Con il secondo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 324 c.p.. Il P.M. ha operato la conversione del sequestro probatorio In sequestro preventivo, assumendo che non era in contestazione la pericolosita’ dei macchinari. Il GIP prima ed il Tribunale poi hanno, invece, ritenuto, nel mantenere il provvedimento di sequestro, che i macchinari fossero potenzialmente pericolosi per la salute. E quindi hanno disposto il mantenimento del sequestro per finalita’ diverse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 194, come emerge gia’ dall’arti, che specifica “Oggetto ed ambito di applicazione”, disciplina la “compatibilita’ elettromagnetica delle apparecchiature definite all’articolo 3″.
E per compatibilita’ elettromagnetica si intende “l’idoneita’ di un’apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili” (cit. Decreto Leslativo, articolo 3).
Secondo il cit. Decreto Legislativo, articolo 9 la conformita’ dell’apparecchio ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e’ dimostrata mediante la procedura descritta nell’allegato 2. Tuttavia il responsabile dell’immissione dell’apparecchio nel mercato puo’ avvalersi anche della procedura descritta nell’allegato 3.
Gli apparecchi, la cui conformita’ al presente decreto legislativo e’ stata stabilita secondo la procedura di cui all’articolo 9, recano la marcatura CE attestante tale conformita’ (articolo 10).
Infine l’articolo 15 sanziona amministrativamente chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all’allegato 1 e chiunque immette nei mercato, commercializza distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all’allegato 1, siano sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformita’ di cui all’allegato 4.
Il Decreto Legislativo n. 194 del 2007, come emerge chiaramente dalle norme sopra richiamate, riguarda esclusivamente la compatibilita’ elettromagnetica delle apparecchiature e la mancata osservanza di tali norme comporta, oltre l’applicazione della sanzione amministrativa, il sequestro delle apparecchiature. Che il Decreto Legislativo in questione persegua la finalita’ di garantire la compatibilita’ elettromagnetica e’ confermato dall’articolo 15, comma 8 che prescrive all’organo accertatore delle violazioni di invitare il trasgressore alla foro regolarizzazione nel termine di sessanta giorni (in caso di mancata ottemperanza e’ prevista la sanzione accessoria della confisca).
La normativa di cui al Decreto Legislativo n. 194 del 2007 salvaguarda, quindi, la conformita’ tecnica del bene.
3. L’articolo 515 c.p. tutela, invece, il leale esercizio del commercio e, percio’, sia l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta che quello del produttore a non consentire che i suoi prodotti vengano scambiati con altri; e l’oggetto della tutela dell’articolo 517 c.p. e’ l’ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.
Le norme in questione tutelano quindi sia la correttezza e lealta’ commerciale che il consumatore.
Non trova, conseguentemente, applicazione la Legge n. 689 del 1981, articolo 9, secondo cui quando uno stesso fatto e’ punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale.
4. Anche il secondo motivo e’ infondato. Gia’ il GIP aveva chiaramente evidenziato che, stante l’inidoneita’ tecnica dei beni, la libera disponibilita’ degli stessi poteva protrarre la conseguenza dei reati contestati, sotto il profilo della loro diffusione, ed agevolare la commissione di ulteriori reati “.. in difetto, allo stato, della possibilita’ di attestare le caratteristiche tecniche di conformita’”.
Non vi era alcun riferimento alla finalita’ di tutela della salute.
Il Tribunale ha fatto riferimento, innanzitutto, alla diffusione “sul mercato di prodotti privi dell’idoneita’ tecnica, provenienti da soggetti non dotati del potere di apporre la certificazione CE e venduti con caratteristiche qualitative differenti da quelle possedute”, per cui e’ del tutto irrilevante l’ulteriore richiamo alla potenziale “pericolosita’ per la salute”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.[/panel]
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Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 11 gennaio 2013 n. 1467.pdf |
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RAPEX Report 45 del 06/11/2020 N. 02 A12/01457/20 Cipro

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 45 del 06/11/2020 N. 02 A12/01457/20 Cipro
Approfondimento tecnico: Accendino fantasia
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla norma europea EN 13869 “Accendini - Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova”.
L'accendino attrae i bambini e può essere facilmente scambiato per un giocattolo. I bambini possono giocarci e ustionarsi o provocare un incendio.
La norma tecnica EN 13869:2016 stabilisce che nessun accendino deve essere attraente per i bambini.
Inoltre, il meccanismo o il sistema di un accendino che rende il prodotto resistente all’azionamento corretto da parte dei bambini deve:
a) azzerarsi automaticamente dopo ogni azionamento del meccanismo di accensione dell’accendino;
b) evitare di pregiudicare l’azionamento sicuro dell’accendino quando utilizzato in modo abituale e convenzionale;
c) essere efficace per la vita utile ragionevolmente prevista dell’accendino; e
d) essere difficile da inibire o disattivare.
Per accendino attraente per i bambini si intende:
“accendino, compreso qualsiasi supporto che possa essere incorporato successivamente o qualsiasi accessori che possa essere montato successivamente, che assomiglia mediante qualunque mezzo a un altro oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini più giovani di 51 mesi o destinato al loro utilizzo, oppure che ha effetti audio di intrattenimento o effetti animati”.
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RAPEX Report 45 del 06_11_2020 N. 02 A12_01457_20 Cipro.pdf Accendino fantasia |
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Dichiarazione UE di conformità | Direttiva MED
Dichiarazione UE di conformità | Direttiva MED
ID 12019 | 11.11.2020 Dichiarazione di conformità pdf/doc in allegato
Modello di Dichiarazione UE di Conformità Equipaggiamento marittimo MED in accordo con l'articolo 16 della Direttiva 2014/90/UE.
Rev. 0.0 2020
______
Articolo 1 Obiettivo
L’obiettivo della presente direttiva è migliorare la sicurezza in mare e prevenire l’inquinamento marino mediante l’applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all’equipaggiamento marittimo da installare a bordo
delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all’interno dell’Unione.
Articolo 3 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica all’equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera, a prescindere dal fatto che la nave si trovi o meno sul territorio dell’Unione nel momento in cui l’equipaggiamento è installato a bordo.
2. Benché l’equipaggiamento di cui al paragrafo 1 possa rientrare anche nell’ambito di applicazione di strumenti del diritto dell’Unione diversi dalla presente direttiva, ai fini dell’articolo 1 tale equipaggiamento è soggetto esclusivamente alla presente direttiva.
Articolo 9 Marchio di conformità
1. L’equipaggiamento marittimo, la cui conformità ai requisiti della presente direttiva sia stata dimostrata in conformità delle pertinenti procedure di valutazione della conformità, reca il marchio di conformità.
2. Il marchio di conformità non è apposto su nessun altro prodotto.
3. La forma del marchio di conformità da utilizzare è illustrata nell’allegato I.
4. L’uso del marchio di conformità è soggetto ai principi generali di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 765/2008, dove qualsiasi riferimento alla marcatura CE è inteso come riferimento al marchio di conformità.
Articolo 12 Obblighi dei fabbricanti
1. Con l’apposizione del marchio di conformità i fabbricanti si assumono la responsabilità di garantire che l’equipaggiamento marittimo sul quale è apposto il marchio sia stato progettato e fabbricato in conformità delle specifiche tecniche e delle norme applicate conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, e si assumono gli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.
2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica prescritta e fanno eseguire le procedure di valutazione della conformità applicabili.
3. Se la procedura di verifica della conformità ha dimostrato che l’equipaggiamento marittimo è conforme ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono la dichiarazione UE di conformità a norma dell’articolo 16 e appongono il marchio di conformità a norma degli articoli 9 e 10.
4. I fabbricanti mantengono la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità, di cui all’articolo 16, per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità e, in ogni caso, non
inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo interessato.
5. I fabbricanti garantiscono l’attuazione delle procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Sono tenute in considerazione le modifiche alla progettazione o alle caratteristiche dell’equipaggiamento marittimo e le modifiche ai requisiti degli strumenti internazionali di cui all’articolo 4, sulla base dei quali è dichiarata la conformità dell’equipaggiamento marittimo. Se necessario, in conformità dell’allegato II, i fabbricanti fanno eseguire una nuova valutazione di conformità.
6. I fabbricanti si assicurano che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o altri elementi che ne consentano l’identificazione, o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo permettono, che le informazioni prescritte siano riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto o, se del caso, su entrambi.
7. Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, riportano le informazioni sull’imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto o, se del caso, su entrambi. L’indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.
8. I fabbricanti si accertano che il prodotto sia corredato di istruzioni e di tutte le informazioni necessarie per l’installazione a bordo e l’uso sicuri, comprese le eventuali limitazioni d’uso, che possano essere agevolmente comprese dagli utilizzatori, oltre all’eventuale altra documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova.
9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto su cui hanno apposto il marchio di conformità non sia conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza applicabili e alle norme di prova applicati conformemente all’articolo 35, paragrafi 2 e 3, prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri, indicando in particolare gli aspetti di non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata
10. A seguito di una richiesta motivata di un’autorità competente, i fabbricanti forniscono senza indugio a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa o accettabile da tale autorità, ne autorizzano l’accesso ai propri impianti a fini di vigilanza del mercato, conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 765/2008, e forniscono campioni o li rendono accessibili in conformità dell’articolo 25, paragrafo 4 della presente direttiva. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Articolo 16 Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti stabiliti in conformità dell’articolo 4.
2. La dichiarazione UE di conformità segue la struttura del modello riportato nell’allegato III della decisione n. 768/ 2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti di cui all’allegato II della presente direttiva ed è tenuta aggiornata.
3. Nel redigere la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità e gli obblighi di cui all’articolo 12, paragrafo 1.
4. Quando l’equipaggiamento marittimo è installato a bordo di una nave UE, è fornita alla nave una copia della dichiarazione UE di conformità relativa a tale equipaggiamento; la dichiarazione è mantenuta a bordo della nave fino a quando l’equipaggiamento di cui trattasi non sia stato rimosso. La dichiarazione è tradotta dal fabbricante nella o nelle lingue richieste dallo Stato membro di bandiera ed anche in almeno una lingua di uso comune nel settore del trasporto marittimo.
5. Una copia della dichiarazione UE di conformità è trasmessa all’organismo o agli organismi notificati che hanno condotto le pertinenti procedure di valutazione della conformità.
...
Allegato I MARCHIO DI CONFORMITÀ
Il marchio di conformità ha la forma seguente:
In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio di conformità, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato.
I diversi elementi del marchio di conformità devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
Tale dimensione minima può essere ignorata per oggetti in scala ridotta.
© Certifico S.r.l.
Rev. 0.0 2020
Collegati:
[box-note]Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto
ADCO MED EU Declaration of conformity template [/box-note]
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Dichiarazione UE di conformità MED Rev. 0.0 2020.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2020 |
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Dichiarazione UE di conformità MED Rev. 0.0 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2020 |
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RAPEX Report 44 del 30/10/2020 N. 25 A11/00086/20 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 44 del 30/10/2020 N. 25 A11/00086/20 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Trapano elettrico
Il prodotto, di marca Vontox, mod. X00136P4QX, è stato sottoposto alla procedura di distruzione del prodotto perché non conforme al alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alla norma tecnica EN 60335-2-45: 2003 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per utensili elettrici mobili riscaldanti e apparecchi similari”.
L'isolamento elettrico è inadeguato e le distanze tra il circuito primario e secondario non sono sufficienti. Di conseguenza, il prodotto può surriscaldarsi, provocando delle ustioni all’utilizzatore.
Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
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RAPEX Report 44 del 30_10_2020 N. 25 A11_00086_20 Regno Unito.pdf Trapano elettrico |
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Certificazione acustica e vibratoria delle macchine
Certificazione acustica e vibratoria delle macchine - Manuale operativo
INAIL, 2020
Viene presentato il manuale operativo per la certificazione acustica e vibratoria delle macchine, realizzato dall'Università di Ferrara in collaborazione con il Laboratorio rischi agenti fisici del Dimeila, nell'ambito del progetto BRIC ID26 del PAR 2016-2018 dell'Inail.
Il Manuale si pone come obiettivo fornire indicazioni operative ai progettisti e ai costruttori di macchine e attrezzature per la corretta certificazione acustica e vibratoria e consentire quindi ai datori di lavoro di scegliere le macchine in grado di ridurre i rischi di esposizione dei lavoratori addetti.
Nella prima parte del manuale (capitolo 2) vengono illustrati i principali riferimenti legislativi e normativi derivanti dalle strategie comunitarie, in particolare dalla direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine), indirizzate a regolamentare le emissioni acustiche delle macchine e attrezzature rilevanti ai fini della preservazione della salute dei lavoratori. Vengono inoltre fornite le definizioni e le procedure finalizzate alla certificazione acustica e vibratoria, incluse le procedure di valutazione della conformità e la relativa marcatura CE di prodotti.
Nella seconda parte del manuale (capitoli 3 e 4) vengono descritti gli obblighi legislativi e le procedure relative alla certificazione acustica e vibratoria delle macchine, facendo riferimento soprattutto alle indicazioni delle principali direttive europee del settore rumore (2006/42/CE, 2000/14/CE, 2003/10/CE) e vibrazioni (2006/42/CE, 2002/44/CE).
Vengono inoltre descritte sinteticamente le principali norme tecniche generali e fatti alcuni cenni sulla struttura delle norme tecniche di prodotto.
Nell’ultimo paragrafo di ciascuno di questi capitoli, viene fornita una breve descrizione delle informazioni relative al database normativo, sia come elenco che come schede tecniche per ciascuna norma. In questi paragrafi, in particolare, si descrivono i campi nei quali è strutturato il database che possono essere poi utilizzati per agevolare la ricerca delle informazioni necessarie, quando sarà implementato su supporto informatico.
Negli elenchi delle norme (riportati negli allegati B.1 e B.2), sono state elencate ed analizzate circa 400 norme per il rumore e circa 100 norme per le vibrazioni. Il database di schede tecniche di sintesi per ciascuna norma rappresenta uno strumento fondamentale per perseguire l’obiettivo di fornire indicazioni procedurali per la certificazione acustica e vibratoria delle macchine.
Le norme sono state censite e classificate, considerando sia quelle di carattere generale che quelle specifiche di prodotto, tenendo conto della loro applicabilità in laboratorio o in campo, mettendo in risalto sia le diverse condizioni operative che le diverse condizioni di misura.
Il database delle schede tecniche di ciascuna norma, una volta implementato su supporto informatico, potrà essere aggiornato ed ampliato seguendo le revisioni e gli aggiornamenti normativi, così da mantenere aggiornate le informazioni.
Nell’allegato A del manuale è riportata la descrizione del caso studio relativo ai trattori agricoli che, com’è noto, espongono gli operatori a rumore e vibrazioni. Si è scelta questa tipologia di macchine in quanto la sua diffusione è estremamente rilevante in Italia (quasi 2 milioni di unità) e le stesse risultano in larga misura obsolete in quanto il rinnovo di questi mezzi stenta a decollare. Pertanto, questa indagine risulta particolarmente importante anche a fini igienistici.
________
1 Introduzione
1.1 Contenuti del manuale
2 Quadro su legislazione e normativa tecnica
2.1 Introduzione
2.2 Il nuovo approccio’ e gli strumenti legislativi
2.3 Valutazione della conformità
2.3.1 Moduli per la valutazione della conformità
2.3.2 Dichiarazione UE di conformità
2.3.3 Marcatura CE
2.4 Organismi notificati e accreditamento
2.5 Rapporto tra leggi e norme - Norme armonizzate
2.6 Norme di tipo A, tipo B e tipo C
2.7 Norme tecniche ed enti di normazione
3 La certificazione acustica delle macchine
3.1 Obblighi legislativi per il rumore
3.1.1 Direttiva macchine (2006/42/CE)
3.1.2 Direttiva sull’emissione acustica ambientale delle macchine destinate a funzionare all’aperto (2000/14/CE)
3.1.3 Direttiva 2003/10/CE
3.2 Norme tecniche generali - Rumore
3.2.1 Norme generali per la caratterizzazione delle emissioni acustiche delle macchine
3.2.2 Norme generali per la Direttiva 2006/42/CE
3.2.3 Norme generali per la Direttiva 2000/14/CE
3.3 Norme tecniche di prodotto - Rumore
3.4 Descrizione database norme - Rumore
4 La certificazione vibratoria delle macchine
4.1 Obblighi legislativi per le vibrazioni
4.1.1 Direttiva macchine (2006/42/CE)
4.1.2 Direttiva 2002/44/CE
4.2 Norme tecniche generali - Vibrazioni
4.2.1 Norme generali per la Direttiva 2006/42/CE
4.3 Norme tecniche di prodotto - Vibrazioni
4.4 Descrizione database norme - Vibrazioni
5 Bibliografia e Sitografia
Allegati
A Caso studio: rumore e vibrazioni sui trattori agricoli
A.1 Materiali e metodi
A.1.1 Trattori e dotazioni
A.1.2 Superfici di prova
A.1.3 Attività esaminate
A.1.4 Strumenti, metodi di misura ed elaborazione dei dati
A.2 Risultati
A.2.1 Dati ed elaborazioni
A.3 Analisi dei risultati
A.3.1 Rilievi presso l’azienda agricola
A.3.2 Rilievi presso il costruttore
A.4 Osservazioni
A.4.1 Assi delle vibrazioni determinanti il rischio per l’operatore
A.4.2 Valori delle vibrazioni determinanti il rischio per l’operatore
A.4.3 Attenuazione delle vibrazioni da parte dei sedili
A.4.4 Graduatorie dei trattori in termini di rischio
A.4.5 Graduatorie dei trattori in termini di vibrazioni complessive sul basamento del sedile
A.4.6 Graduatorie dei sedili dei trattori
A.5 Considerazioni finali sul caso studio
A.5.1 Assi delle vibrazioni determinanti il rischio per l’operatore
A.5.2 Accelerazioni determinanti il rischio e graduatorie
A.5.3 Impulsività delle accelerazioni sul piano del sedile
A.5.4 Carro a rimorchio
A.5.5 Attenuazione dei sedili e graduatorie
A.5.6 Curva di trasmissibilità delle vibrazioni attraverso il sedile
A.5.7 Componenti in frequenza delle accelerazioni
A.5.8 Frequenza di risonanza degli pneumatici e del sistema trattore pneumatici
A.5.9 Frequenza di risonanza e di eccitazione del sedile
A.5.10 Sospensioni
A.5.11 Accelerazioni sulle piste a risalti
A.5.12 Rumore
A.6 Dati di omologazione dei trattori
A.6.1 Rumore al posto operatore
A.6.2 Vibrazioni
A.7 I valori di esposizione sui trattori nel database del PAF
A.7.1 Rumore al posto operatore
A.7.2 Vibrazioni
A.8 Conclusioni
B Norme tecniche
B.1 Elenco norme tecniche rumore
B.2 Elenco norme tecniche vibrazione
...
Fonte: INAIL
Collegati:
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva 2002/44/CE
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine[/box-note]
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Certificazione acustica e vibratoria delle macchine - Manuale operativo.pdf Manuale operativo 2020 |
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Regolamento (CE) n. 1222/2009
Regolamento (CE) n. 1222/2009
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali
GU L 342/46 del 22.12.2009
...
Testo consolidato modifiche/abrogazioni al 2019:
- Regolamento (UE) n. 228/2011 della Commissione del 7 marzo 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al metodo di prova per verificare l'aderenza sul bagnato degli pneumatici di classe C1. (GU L 62/1 del 9.3.2011)
- Regolamento (UE) n. 1235/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei pneumatici in relazione all’aderenza sul bagnato, la misurazione della resistenza al rotolamento e la procedura di verifica (GU L 317/17 del 30.11.2011)
- Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU L 198/241 del 25.7.2019)
______
Abrogato a decorrere dal 1° maggio 2021: Regolamento (UE) 2020/740
...
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2020/740[/box-note]
Decisione 2001/596/CE
Decisione 2001/596/CE
Decisione della Commissione, dell'8 gennaio 2001, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE relative alla procedura di attestazione di conformità di determinati prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3695]
GU L 209 del 2.8.2001
Collegati
[box-note]Decisione 98/601/CE[/box-note]
RAPEX Report 49 del 04/12/2020 N. 07 A12/01698/20 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 49 del 04/12/2020 N. 07 A12/01698/20 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Scala
Il prodotto, di marca Finether, mod. KM404, è stato sottoposto alla procedura che ne prevede la distruzione perché non conforme alla norma EN 131-2 “Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura”.
La scala non ha una resistenza meccanica sufficiente (sistema di ritenuta contro l’apertura e cerniere) e può piegarsi durante l'uso.
In accordo al punto 5.8 della norma tecnica EN 131-2, le scale doppie e le scale combinate usate come scale doppie devono essere sottoposte a prova con i due elementi collegati alla sommità e bloccati in modo che non si stacchino l’uno dall’altro (posizione di lavoro). Ciascun tronco della scale in posizione di lavoro è collocato su una pedana dotata di rulli multidirezionali. Gli effetti dell’attrito sia dai rulli che dalla superficie del suolo devono essere trascurabili. La prova deve essere condotta su un pavimento di calcestruzzo, pulito e uniforme. Il carico di prova viene applicato in base al tipo di scala come definito dalla norma.
Dopo la rimozione dei carichi di prova, nessuna deformazione permanente visibile deve verificarsi nei punti di articolazione, ai dispositivi contro l’apertura e ai loro fissaggi. La scale non deve mostrare danni visibili quali crepe, fessurazioni, ecc. La deformazione permanente è accettabile solo se non compromette l’idoneità d’uso della scala.
Fig. 1 – Applicazione carico di prova
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RAPEX Report 49 del 04_12_2020 N. 07 A12_01698_20 Regno Unito.pdf Scala |
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Direttiva 2003/44/CE
Direttiva 2003/44/CE
Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Testo rilevante ai fini del SEE)
Abrogata da: Direttiva 2013/53/UE
(GU L 214, 26.8.2003)
Collegati
[box-note]Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto
Decreto Legislativo n. 5 del 11 gennaio 2016[/box-note]
Sistemi a Cappotto: EAD 040083-00-0404 (già ETAG 004) e Requisiti Superbonus 110%
Sistemi a Cappotto: EAD 040083-00-0404 (già ETAG 004) e Requisti Superbonus 110%
ID 12267 | Rev. 1.0 del 13.09.2022 / Documento di lavoro completo allegato / EAD 040083-00-0404 e ETAG 004
In allegato:
- EAD 040083-00-0404
- ETAG 004
- EAD 330196-00-0604 (Rev. 1.0)
[box-warning]Update Rev. 1.0 del 13.09.2022
Nella Rev. 1.0 del 13.09.2022 aggiunto capitolo B relativo ai requisiti per l'accesso all'incentivo superbonus 110 in relazione ai Sistemi a capotto:
- EAD Sistemi a cappotto
- UNI 11716
- Cappotto termico ed incentivi Decreto Rilancio
- Criteri Ambientali Minimi[/box-warning]
Excursus
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1574 del 29.10.2020 è stato pubblicato in GU il documento per la valutazione europea (EAD) Documento EAD 040083-00-0404 per i prodotti da costruzione "Sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati "a cappotto") (ETICS)", (che sostituisce la specifica tecnica "ETAG 004").
[box-warning]Nota importante
Dal 29.10.2020, esiste una specifica tecnica importante aggiornata al Regolamento (UE) n. 305/2011 per i prodotti da costruzione "Sistemi a cappotto", tipici applicazioni di risparmio energetico in edilizia ed incentivati da Ecobonus. La EAD 040083-00-0404 ha sostituito la ETAG 004.[/box-warning]
I sistemi a cappotto conformi ad un ETA (European Technical Assessment) rilasciato al fabbricante da un TAB (Technical Assessment Bodies) in accordo con l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment Document), possono essere immessi sul mercato con una Dichiarazione di Prestazione (DoP) ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.
Il Documento EAD 040083-00-0404, (Revisione 2019) ha sostituito la specifica tecnica "ETAG 004" (ultima Revisione 2013).
ETAG 004
I Sistemi a cappotto, detti ETICS (External Thermal Insulation Composit System), conformi ad un ETA rilasciato ad un fabbricante che ne fa richiesta, hanno un riferimento tecnico importante per i loro requisiti prestazionali (vedasi Ecobonus) e possono essere marcati CE.

Sistemi a Cappotto: EAD 040083-00-0404 (già ETAG 0004)
Con lo schema seguente, è illustrato il percorso della marcatura CE in presenza di una norma armonizzata o di un EAD. Se il prodotto rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea ETA.
..
Schema 1 - Marcatura CE di un Prodotto da Costruzione Norme armonizzate / EAD
...
[box-warning]Documenti EAD per la Valutazione Europea dei Prodotti da Costruzione (CPR Art. 22) che possono portare ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA).
I documenti per la valutazione europea sono adottati dall’Organizzazione Europea per la Valutazione Tecnica (EOTA).
La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli forniti da EOTA per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L'EAD (European Assessment Document) è il Documento per la Valutazione Europea che è adottato dall'organizzazione dei TABs (Technical Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle Valutazioni Tecniche Europee ETAs (European Technical Assessments).
La Valutazione Tecnica Europea, ETA, è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base all'EAD, stilato in conformità delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 305/2011.
Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una Valutazione Tecnica Europea (ETA) rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.
La pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non implica che i documenti per la valutazione europea sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.
L’Organizzazione Europea per la Valutazione Tecnica (EOTA) mette a disposizione per via elettronica il documento per la valutazione europea conformemente alle disposizioni di cui all’allegato II, punto 8, del regolamento (UE) n. 305/2011.
In caso di conflitti, le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 prevalgono su quelle dei documenti per la valutazione europea.[/box-warning]
...
________
B. Requisiti incentivo Superbonus 110%
B.1 EAD Sistemi a cappotto
Gli EAD per i sistemi a cappotto da considerare sono:
EAD 040083-00-0404 - Documento di valutazione tecnica europea per sistemi di isolamento termico a cappotto per esterni con finitura a spessore (2020).
EAD 330196-01-0604 - Documento di valutazione tecnica europea per tasselli in sistemi di isolamento termico a cappotto (2016).
...
B.2 UNI 11716
...
B.3 Cappotto termico ed incentivi Decreto Rilancio
...
[box-note]D.L. 34/2020
...
Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; ...[/box-note]
...
B.4 Il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi
Come previsto dall’Art. 1 c.a del Decreto Rilancio D.L. 34/2020 i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
In particolare indicati nei capitoli 2.4.1.3 e 2.4.2.9del Decreto 11 ottobre 2017 . I CAM premiano, mediante punteggio, i materiali più sostenibili o più efficienti sotto il profilo energetico.
...
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 13.09.2022 | Nuovo Cap. B. Requisiti Superbonus 110% | Certifico Srl |
0.0 | 08.12.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Decisione di esecuzione (UE) 2020/1574
Regolamento CPR: norme armonizzate ed EAD (ETA)
Documenti EAD
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Cappotto termico: UNI/TR 11715 e UNI 11716
Decreto 11 ottobre 2017
Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34[/box-note]
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Sistemi a Cappotto - EAD 040083-00-0404 (già ETAG 004) Requisiti Superbonus 110 Rev. 1.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2022 |
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EAD 330196-00-0604 June 2016.pdf EOTA 2016 |
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Sistemi a Cappotto - EAD 040083-00-0404 (già ETAG 004) Rev.00 2020.pdf Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2020 |
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EAD 040083-00-0404 January 2020.pdf EOTA 2019 |
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ETAG 004 February 2013.pdf EOTA 2013 |
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Marcatura CE Bitumi, leganti bituminosi e Miscele bituminose
Marcatura CE Bitumi, leganti bituminosi e Miscele bituminose
ID 12234 | 30.12.2020 / Documento di lavoro completo allegato
Nel Documento si analizzano le norme armonizzate (che prevedono la marcatura CE) per il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) inerente bitumi, leganti bituminosi (*) e miscele bituminose (in particolare il conglomerato bituminoso prodotto a caldo):
UNI EN 12591:2009
Bitumi e leganti bituminosi
Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali
UNI EN 13108-1:2016
Miscele bituminose - Specifiche del materiale
Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
Si riportano estratti delle stesse, segnalando che la menzione della Direttiva 89/106/CEE (CPD), non più in vigore, è da intendersi come il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR).
(*) Il bitume per applicazioni stradali deve essere conforme alla EN 12591
Fig. 1 - Marcatura CE bitumi, leganti bituminosi e miscele bituminose
[box-note]Tutte le norme armonizzate per il Regolamento (UE) 305/2011 CPR inerenti i Bitumi, leganti bituminosi e Miscele bituminose
EN 12591:2009
Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali
EN 13808:2013
Bitumi e leganti bituminosi - Quadro di riferimento delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose
EN 13924:2006
Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni
EN 14023:2010
Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri
EN 15322:2013
Bitumi e leganti bituminosi - Quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati
EN 13055-2:2004
Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati
EN 13108-1:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
EN 13108-2:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili
EN 13108-3:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero
EN 13108-4:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato
EN 13108-5:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso
EN 13108-6:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale -Parte 6: Asfalto colato
EN 13108-7:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale -Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti
EN 13043:2002
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico[/box-note]
UNI EN 12591:2009
Bitumi e leganti bituminosi
Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali
CEN/TC 336 “Leganti bituminosi
La norma fornisce una serie di proprietà e relativi metodi di prova per i bitumi per applicazioni stradali che sono idonei per l’utilizzo nella costruzione e nella manutenzione delle strade delle pavimentazioni aeroportuali e di altre aree pavimentate. Essa fornisce inoltre i requisiti per la valutazione di conformità.
La presente norma europea fa parte della seguente famiglia di norme europee per i bitumi:
Fig. 2 - Famiglia di norme europee per i bitumi
Nota Le applicazioni industriali non sono trattate dal Mandato M/124.
La presente norma europea descrive le prestazioni richieste per una serie di proprietà per i bitumi e i leganti bituminosi, come illustrato nei prospetti da 1 a 3 compresi. Alcune delle proprietà sono richieste per legge da almeno uno dei paesi appartenenti all'UE o all'EFTA (vedere il prospetto ZA.1.1 e il prospetto ZA.1.2), mentre alcuni sono inclusi solo a vantaggio dell'industria come ausilio per la specifica delle prestazioni adeguate per i diversi utilizzi finali.
...
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente norma europea fornisce un quadro per specificare una serie di proprietà e metodi di prova pertinenti per i bitumi, che sono idonei per l’utilizzo nella costruzione e nella manutenzione di strade, piste di atterraggio e altre superfici stradali pavimentate, unitamente ai requisiti per la valutazione della conformità.
La presente norma europea non tratta direttamente ‘coesione, adesione e attitudine all’indurimento’ (vedere Introduzione).
Nota Sebbene i bitumi industriali siano specificati secondo la EN 13305, si dovrebbe sottolineare che i bitumi per applicazioni stradali, specificati secondo la presente norma europea, possono essere utilizzati anche per applicazioni industriali.
Le norme europee di prodotto coprono un'ampia varietà di materiali stradali per applicazioni diverse, adattandosi ai carichi di traffico e alle condizioni climatiche locali. La presente norma europea tratta pertanto anche un'ampia gamma di bitumi per agevolare la produzione e l'applicazione della pavimentazione stradale progettata. La varietà delle tecniche di produzione e delle applicazioni rende più pratico suddividere i bitumi in tre prospetti separati.
I requisiti per le proprietà di una classe specifica devono essere selezionati dal prospetto 1A, dal prospetto 1B, dal prospetto 2A, dal prospetto 2B, dal prospetto 3A e dal prospetto 3B scegliendo la colonna che rappresenta i valori o gli intervalli specifici.
Nei prospetti è prevista una suddivisione delle proprietà in due gruppi. Le proprietà nel prospetto 1A, nel prospetto 2A e nel prospetto 3A devono essere specificate per tutti i bitumi per applicazioni stradali. Esse sono associate a regolamenti o requisiti HSE. Le proprietà nel prospetto 1B, nel prospetto 2B e nel prospetto 3B sono richieste per soddisfare le condizioni regionali specifiche. Esse sono associate a regolamenti o altri requisiti regionali.
Fig. 3 - Prospetti per le proprietà di una classe specifica e metodi di prova bitumi HSE e requisiti regionali
Due livelli di severità per la resistenza all'indurimento sono specificati come alternativi poiché, in condizioni specifiche, può essere consentito un maggiore innalzamento del punto di rammollimento dopo la prova in stufa su strato sottile in movimento (RTFOT), (per esempio livello di severità 2) senza effetti negativi se tale innalzamento è associato ai requisiti del punto di rottura secondo Fraass, o dell'indice di penetrazione (Ip) o entrambi.
Le proprietà dei bitumi per applicazioni stradali e i relativi metodi di prova devono essere in conformità al prospetto 1A e al prospetto 1B, oppure al prospetto 2A e al prospetto 2B o al prospetto 3A e al prospetto 3B. Quando sottoposti a prova con i metodi indicati nei prospetti, i diversi bitumi per applicazioni stradali devono essere conformi ai limiti specificati.
Le classi sono designate in base alla penetrazione nominale o all’intervallo di viscosità, come appropriato.
Tabella riepilogativa proprietà nei prospetti
Prospetto 1A
Specifiche dei bitumi per applicazioni stradali con classe di penetrazione da 20 x 0,1 mm a 220 x 0,1mm
Proprietà applicabili a tutti i bitumi per applicazioni stradali elencati nel presente prospetto
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
La conformità dei bitumi per applicazioni stradali ai requisiti della presente norma europea e ai valori specificati (classi incluse) deve essere dimostrata mediante:
a) prove di tipo iniziali (ITT);
b) controllo della produzione in fabbrica (FPC).
Prove di tipo iniziali (ITT)
Le prove di tipo iniziali devono essere eseguite per dimostrare la conformità del bitume/legante bituminoso alla presente norma europea. Le prove eseguite precedentemente in conformità con le disposizioni della presente norma europea [stesso prodotto, stessa(e) caratteristica(e), metodo di prova, procedura di campionamento, sistema di attestazione della conformità, ecc.] possono essere prese in considerazione.
Tutte le caratteristiche richieste nella norma europea devono essere sottoposte a prove di tipo iniziali, eccetto le sostanze pericolose, che possono essere dichiarate mediante il controllo delle materie prime e delle caratteristiche, nei casi in cui si scelga “NR”.
Controllo della produzione in fabbrica (FPC).
Il fabbricante deve stabilire, documentare e mantenere una sistema di controllo della produzione in fabbrica per garantire che i prodotti, collocati sul mercato, siano conformi alle caratteristiche prestazionali specificate. Il sistema di controllo della produzione in fabbrica deve essere costituito da procedure, ispezioni regolari, prove o valutazioni e dall'utilizzo dei risultati per controllare la qualità del prodotto finito.
Un sistema di FPC conforme ai requisiti della EN ISO 9001 e reso specifico ai requisiti della presente norma deve essere ritenuto soddisfacente i suddetti requisiti.
I risultati di ispezioni, prove o valutazioni che richiedono azioni devono essere registrati, così come tutte le eventuali azioni intraprese. L'azione da intraprendere quando i valori o i criteri di controllo non sono soddisfatti deve essere registrata e conservata per il periodo specificato nelle procedure FPC del fabbricante.
CALCOLO DELL'INDICE DI PENETRAZIONE, IP (normativa)
A.1 Scopo e campo di applicazione
La presente appendice specifica la procedura da utilizzare per calcolare l’indice di penetrazione,
Ip, dei bitumi per applicazioni stradali, quando richiesto in relazione alla specifica per la resistenza all’indurimento, indicata nel prospetto 1A per le classi comprese tra 20/30 e 160/220.
Ai fini della presente appendice, si applica la definizione seguente:
A.2.1 Indice di penetrazione
Ip: Indicazione della suscettibilità termica di un legante bituminoso.
...
ZA.2 Procedura di attestazione di conformità dei bitumi per applicazioni stradali
ZA.2.1 Sistema di attestazione della conformità
Il sistema di attestazione della conformità dei bitumi per applicazioni stradali indicato nel prospetto ZA.1.1 e nel prospetto ZA.1.2, in conformità alla Decisione della Commissione 98/601/CE del 13 Ottobre 1998 (pubblicata come doc. L287 il 24 ottobre 1998) modificata dalla Decisione della Commissione 2001/596/CE dell'8 Gennaio 2001 (pubblicata come doc. L209 il 2 Agosto 2001) e indicato nell'Allegato III del Mandato M/124 è illustrato nel prospetto ZA.2 per l'uso previsto indicato e i livelli o classi pertinenti.
Prospetto ZA.2 Sistema di attestazione di conformità per i bitumi per applicazioni stradali
[box-note]Decisione 98/601/CE
Decisione della Commissione del 13 ottobre 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per la costruzione di strade (GU L 287 del 24.10.1998) (modificata dalla Decisione 2001/596/CE)
Articolo 2
La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.
Articolo 3
La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.
...
ALLEGATO III
Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.
GRUPPO DI PRODOTTI
PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE (1/2)
1. Sistemi di attestazione della conformità
Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:
Sistema 2+ Cfr. allegato III, punto 2, ii), della Direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, ovvero la certificazione del controllo della produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto, in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli della produzione nella fabbrica.
Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2, ii) della Direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.
Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.[/box-note]
...
Prospetto ZA.2 Sistema di attestazione di conformità per i bitumi per applicazioni stradali
Figura ZA.2 Esempio di marcatura CE - informazioni e valori
[box-info]Targa Marcatura CE Bitume
EN 12591
Bitume per applicazioni stradali 50/70
Organismo Notificato: n. 01234
Sistema attestazione conformità: 2+
Informazioni e caratteristiche[/box-info]
UNI EN 13108-1:2016
Miscele bituminose - Specifiche del materiale
Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
CEN/TC 227 "Road materials
La norma specifica i requisiti per miscele del gruppo dei conglomerati bituminosi prodotti a caldo da utilizzare in strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico.
La presente norma europea specifica i requisiti per miscele del gruppo di conglomerati bituminosi prodotti a caldo per impiego su strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.
Il conglomerato bituminoso prodotto a caldo è utilizzato per strati superficiali d’usura, strati di collegamento, strati di risagomatura e strati di base.
Le miscele del gruppo di conglomerato bituminoso prodotto a caldo sono prodotte sulla base di bitume caldo. Le miscele che utilizzano emulsione bituminosa e materiali bituminosi basati su riciclo in situ non sono trattate dalla presente norma.
La presente norma europea include i requisiti per la scelta dei materiali costituenti. È pensata per essere consultata congiuntamente alla EN 13108-20 e EN 13108-21.
...
[box-note]3.1.8 conglomerato bituminoso:
Miscela omogenea tipicamente composta di aggregati fini e grossi, filler e legante bituminoso che è utilizzata nella costruzione di una pavimentazione.
Nota 1
Il conglomerato bituminoso può includere uno o più additivi per migliorare le caratteristiche di posa, la prestazione o l'aspetto della miscela.[/box-note]
[box-note]3.1.9 asfalto naturale:
Miscela naturale di bitume e materia minerale finemente suddivisa che è presente in ben definiti depositi superficiali e che è trattata per rimuovere componenti indesiderati quali acqua e materia vegetale.
Nota 1
Il conglomerato asfalto naturale è descritto nella EN 13108-4. [/box-note]
[box-note]3.1.10 conglomerato bituminoso prodotto a caldo
Conglomerato bituminoso con una granulometria continua o una discontinuità tale da formare una struttura interbloccata. [/box-note]
4.2 Legante
4.2.1 Generalità
Il legante deve essere un bitume per applicazioni stradali, bitume polimerico modificato, un bitume duro, un bitume multigrado o una miscela di uno di questi con asfalto naturale.
Il bitume per applicazioni stradali deve essere conforme alla EN 12591, il bitume modificato alla EN 14023, il bitume duro deve essere conforme alla EN 13924-1 e il bitume multigrado alla EN 13924-2.
Quando si utilizza asfalto naturale, esso deve essere conforme all’appendice B della EN 13108-4:2016.
I leganti premiscelati che non sono trattati dalla EN 12591, EN 14023 o EN 13924-1 e EN 13924-2 possono essere utilizzati purché ne sia fornita informazione come specificato nel punto 4.1, e purché il bitume di base sia conforme alla EN 12591, EN 14023 o EN 13924-1 e EN 13924-2.
L'impiego di questi leganti può essere definito in documenti relativi all'applicazione del prodotto.
...
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Le pavimentazioni stradali: Quaderno tecnico 17 ANAS
Norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Marcatura CE Bitumi - leganti bituminosi - miscele bituminose Rev. 00 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2020 |
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RAPEX Report 48 del 27/11/2020 N. 05 A12/01598/20 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 48 del 27/11/2020 N. 05 A12/01598/20 Germania
Approfondimento tecnico: Disinfettante per le mani
Il prodotto, di marca MIR 24, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il prodotto contiene metanolo (valore misurato: 68,7% in peso), che è estremamente tossico per il sistema nervoso centrale e per gli occhi. Mancano, inoltre, i pittogrammi di pericolo e le avvertenze. Gli utilizzatori non dispongono, pertanto, delle informazioni sulla tossicità e sull'infiammabilità del prodotto. L'imballaggio non è munito di una chiusura di sicurezza per i bambini. L'ingestione o il contatto con il metanolo può portare a cecità e morte.
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 3
Sostanze e miscele pericolose e specificazione delle classi di pericolo
Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato.
Qualora nell'allegato I le classi di pericolo siano differenziate in base alla via di esposizione o alla natura degli effetti, la sostanza o miscela è classificata secondo tale differenziazione.
Articolo 4
Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio
1. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano le sostanze e le miscele in conformità del titolo II prima di immetterle sul mercato.
2. Fatte salve le prescrizioni del paragrafo 1, i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori classificano le sostanze non immesse sul mercato in conformità del titolo II quando:
a) l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 1 o 5, l'articolo 17 o l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevedono la registrazione di una sostanza;
b) l'articolo 7, paragrafo 2, o l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevedono la notifica.
3. Se una sostanza è soggetta a classificazione ed etichettatura armonizzate in conformità del titolo V mediante una voce dell'allegato VI, parte 3, tale sostanza è classificata conformemente a tale voce e una classificazione di tale sostanza secondo il titolo II non è effettuata per le classi di pericolo o relative differenziazioni figuranti in tale voce. Tuttavia, se la sostanza rientra anche in una o più classi di pericolo o relative differenziazioni non figuranti in una voce dell'allegato VI, parte 3, per tali classi di pericolo o differenziazioni è effettuata una classificazione secondo il titolo II.
4. Se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato.
5. Nell'adempimento delle responsabilità di cui al paragrafo 4, i distributori possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d'approvvigionamento.
6. Nell'adempimento delle responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 4, gli utilizzatori a valle possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d'approvvigionamento, a condizione che non ne modifichino la composizione.
7. Una miscela di cui alla parte 2 dell'allegato II contenente una sostanza classificata come pericolosa non è immessa sul mercato, a meno che non sia etichettata in conformità del titolo III.
8. Ai fini del presente regolamento, gli articoli di cui alla sezione 2.1 dell'allegato I sono classificati, etichettati e imballati in conformità delle disposizioni che si applicano alle sostanze e alle miscele prima dell'immissione sul mercato.
9. I fornitori di una catena d'approvvigionamento cooperano per soddisfare i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio del presente regolamento.
10. Le sostanze e le miscele sono immesse sul mercato solo se rispettano il presente regolamento.
3. Parte 3: disposizioni particolari relative all’imballaggio
3.1. Disposizioni riguardanti le chiusure di sicurezza per bambini
3.1.1. Imballaggi che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini
3.1.1.1. Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1), STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1) sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
3.1.1.2. Gli imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico che presentano un pericolo in caso di aspirazione, classificate secondo i punti 3.10.2 e 3.10.3 dell’allegato I ed etichettate secondo il punto 3.10.4.1 dell'allegato I, ad eccezione delle sostanze e delle miscele immesse sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un dispositivo di nebulizzazione sigillato, sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
3.1.1.3. Quando in una sostanza o miscela è presente almeno una delle sostanze sottoindicate, in concentrazione uguale o superiore alla massima concentrazione specificata per ciascuna sostanza, l'imballaggio, di qualunque capienza, è munito di chiusura di sicurezza per bambini.
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RAPEX Report 48 del 27_11_2020 N. 05 A12_01598_20 Germania.pdf Disinfettante per le mani |
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Direttiva 84/527/CEE
Direttiva 84/527/CEE
Direttiva 84/527/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato
(GU L 300, 19.11.1984)
Abrogata da: Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010 , in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165, 30.6.2010).
Collegati
[box-note]Direttiva 2010/35/UE[/box-note]
Direttiva 84/525/CEE
Direttiva 84/525/CEE
Direttiva 84/525/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo
(GU L 300, 19.11.1984)
Abrogata da: Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010 , in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165, 30.6.2010).
Collegati
[box-note]Direttiva 2010/35/UE[/box-note]
Decreto 5 marzo 1981
Decreto 5 marzo 1981
Recepimento della direttiva CEE n. 76/767 sugli apparecchi a pressione
(G.U. 6 giugno 1981, n. 154)
Abrogato da: D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93
Collegati
[box-note]Direttiva 76/767/CEE
D.Lgs. n. 93 del 25 Febbraio 2000[/box-note]
Decreto 10 settembre 1981
Decreto 10 settembre 1981
Modificazioni al decreto ministeriale 1° dicembre 1980, relativo alla "disciplina dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, contenenti parti attive di apparecchiature elettriche"
(GU n. 285 del 16 ottobre 1981)
Collegati
[box-note]Decreto 1° dicembre 1980[/box-note]
Decreto 15 gennaio 1998 n. 190
Decreto 15 gennaio 1998 n. 190
Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione.
(GU n.141 del 19-06-1998)
Entrata in vigore del decreto: 16/12/1998
Collegati
[box-note]D.M. 21 Novembre 1972[/box-note]
RAPEX Report 46 del 13/11/2020 N. 02 A12/01475/20 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 46 del 13/11/2020 N. 02 A12/01475/20 Svezia
Approfondimento tecnico: Orecchini
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il metallo dei braccialetti contiene cadmio (valore misurato: 0,028% in peso).
Il cadmio è dannoso per la salute umana, perché si accumula nell'organismo, può danneggiare gli organi e può provocare il cancro.
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
23. Cadmium
[…] 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini. […]
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RAPEX Report 46 del 13_11_2020 N. 02 A12_01475_20 Svezia.pdf Orecchini |
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Mancata marcatura CE Prodotti: violazione Artt. 515 e 517 CP
Mancata marcatura Prodotti CE: violazione degli Artt. 515 e 517 Codice Penale
ID 12075 | 18.11.2020
La Sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. 3 dell'11 gennaio 2013 n. 1467 stabilisce conseguenze penali della mancata marcatura CE di un elettrostimolatore per violazione della disciplina sulla compatibilità elettromagnetica (D.Lgs. 194/2007 - modificato dal Decreto Legislativo 80/2016 - ndr), e puo' stabilire principi giuridici che possono trovare applicazione a tutte le direttive del Nuovo Approccio. Oltre alla disciplina sanzionatoria specifica di natura amministrativa (D.Lgs 194/2007), trova applicazione la norma del Codice Penale.
Il CASO:
Il legale rappresentante di una società veniva accusato di immissione in commercio di elettrostimolatori con marcatura CE non rispondenti ai requisiti di conformità previsti dalla disciplina in tema di compatibilità elettromagnetica e bassa tensione (D.Lgs 194/2007 - direttiva 2004/108/CE - ora Direttiva EMC 2014/30/UE - ndr): più esattamente veniva contestata in sede penale la violazione degli art. 515 e 517 c.p.
La Corte di Cassazione Penale sancisce che:
- il D.Lgs 194/2007 persegue la finalità di garantire la compatibilità elettromagnetica del bene: salvaguarda, quindi, la conformità tecnica del bene.
- l'art.515 c.p. tutela, invece, il leale esercizio del commercio cioè l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta;
- l'art.517 c.p. tutela a sua volta l'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. Le norme penali in questione tutelano quindi sia la correttezza e lealtà commerciale che il consumatore.
Ne consegue che avendo la disciplina amministrativa (D.Lgs 194/2007) obiettivi diversi rispetto alla disciplina penale, possono trovare applicazione entrambe le norme. Inoltre il sequestro originario è stato confermato in quanto indipendente dalla sostenuta non pericolosità del bene, sussistendo il rischio della ripetizione del reato.
La Sentenza:
Corte di Cassazione Sez. 3 Penale Sent. 11 gennaio 2013 n. 1467
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati
[box-note]Corte di Cassazione Sez. 3 Penale Sent. 11 gennaio 2013 n. 1467
Direttiva click[/box-note]
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Mancata marcatura CE Prodotti - Violazione Artt. 515 e 517 CP Rev. 0.0 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2020 |
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Check list EN 60204-1:2018 Testing of the electrical equipment of machines - IFA
Check list EN 60204-1:2018 Testing of the electrical equipment of machines | IFA 2020
2020, IFA
Da IFA una check list sulla norma: EN 60204-1:2018 equipaggiamenti elettrici di macchine (2a - Vedi Ed 2007)
EN 60204-1 (2018), "Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Requisiti generali" è una norma europea armonizzata (Tipo B) ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE.
Sulla base di questo standard, l'IFA - Istituto per la sicurezza e la salute sul lavoro del DGUV ha elaborato una checklist con l'ausilio del quale l'apparecchiatura elettrica delle macchine può essere testata in una sequenza adeguata. Poiché ogni fase di test fa riferimento alla sezione pertinente dello standard, la checklist è utile anche per gli utenti che non utilizzano lo standard su base giornaliera.
[box-warning]EN 60204-1:2018 Armonizzazione BT / M
BT - Bassa Tensione
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).
M - Macchine
- Con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 (GU L 102/6 del 02.04.2020) la EN 60204-1:2018 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "Macchine" a partire dalla data del 02 aprile 2020. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 02 ottobre 2021 (cessazione Presunzione di Conformità). [/box-warning]
Da IFA un Documento PDF compilabile per l'analisi dell'applicazione della norma.
3. Details of the device under test and the testing procedure
4. Physical ambient and operating conditions
5. Result of testing – testing checklists
6. Information for use and technical documentation
IFA
Istituto per la Sicurezza e Salute sul lavoro - DE
Ed.: 2020
[box-note]Check list EN 60204-1:2006 Testing of the electrical equipment of machines - IFA
La nuova 6a edizione 2016 della norma IEC 60204-1
CEI EN 60204-1:2018 Equipaggiamento elettrico macchine | File CEM[/box-note]
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Safety testing of machines IFA 2020.pdf IFA 2020 |
6453 kB | 245 |
ADCO MED EU Declaration of conformity template
ADCO MED EU Declaration of conformity template
ID 12018 | 11.11.2020
ADCO MED EU DECLARATION OF CONFORMITY TEMPLATE
(to be used for marine equipment within the scope of DIRECTIVE 2014/90/EU)
1. N°… (unique identification of the product): [Give type, batch or serial number(s) as appropriate]
2. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:
3. Name and address of the manufacturer (and his authorised representative, if applicable):
4. Object of the declaration (identification of product allowing traceability. It may include a photograph, where appropriate): [Give MED entry number and description (e.g. MED/1.11 Linethrowing appliances), current version of implementing act and model and brand names, etc., Product description as given for EC type examination certificate]
5. The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2014/90/EU
6. References to the relevant performance requirements and test standards - specifying also year of issue, version, dates - in relation to which conformity is declared: [Typically references to IMO documents and IEC, ISO, EN standards given in the relevant item in the implementing act and the Notified Body’s EC type examination certificate]
7. The notified body/bodies [give name(s) and number(s)] performed a [as appropriate indicate the used modules: B+D, B+E, B+F, G] conformity assessment procedure and issued the certificate(s): …[Indicate the certificate numbers, validity of Modules D and E].
8. Additional Information - Application and / or limitations (if any), as specified in EC Type Examination Certificate (Module B or G): [ Any limitations on the acceptance or use of the product or specific requirements stipulated in the relevant section of SOLAS, MARPOL, LSA, etc. or any other condition of validity - such as life rafts height of stowage, …].
9. Signature:
Signed for and on behalf of: …………………………………
(place and date of issue):
(name, function) (signature):
__________
Fonte: EU
Collegati:
[box-note]Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto
Dichiarazione UE di conformità | Direttiva MED[/box-note]
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ADCO MED EU Declaration of conformity template.pdf |
110 kB | 8 |
Guidance on Article 10 (10) of RED (Directive 2014/53/EU)
Guidance on Article 10 (10) of RED (Directive 2014/53/EU)
EC, 05.11.2020
The purpose of this document it to provide guidance only on the applicability of Article 10 (10) of the RED (Radio Equipment Directive 2014/53/EU). It incorporates clarifications given in the RED Guide on Article 10 (10) of the RED and includes also some additional clarifications on that provision.
This document is intended purely as a guidance document and it is distributed for information purposes only.
In the event of any inconsistency between the provisions of Union law (such as the RED) and this document, the provisions of the Union law prevail.
As this document was prepared by the Commission services, it does not commit the European Commission.
It is highlighted that only the Court of Justice of the European Union is competent to authoritatively interpret Union law.
_________
Fonte: EC
Collegati:
[box-note]Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)
Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio[/box-note]
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Guidance on Article 10.10 of RED.pdf EC, November 2020 |
418 kB | 45 |
RAPEX Report 43 del 23/10/2020 N. 09 A12/01397/20 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 43 del 23/10/2020 N. 09 A12/01397/20 Germania
Approfondimento tecnico: Guinzaglio per cani
Il prodotto, di marca KERBL, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il prodotto rilascia una quantità eccessiva di nichel (quantità misurata fino a 0,5 μg/cm²/settimana). A contatto con la pelle, il nichel ha un effetto sensibilizzante e può provocare reazioni allergiche.
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
27. Nichel
1. Non è consentito l’uso:
a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);
b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;
c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.
2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.
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RAPEX Report 43 del 23_10_2020 N. 09 A12_01397_20 Germania.pdf Guinzaglio per cani |
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