PED: Uso Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S e Norme armonizzate
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PED: Uso Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S e Norme armonizzate
ID 12142 | 24.11.2020 / Documento di lavoro completo allegato
Il Documento intende chiarire le modalità applicative delle Raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S inerenti le attrezzature a pressione, in uso secondo la normativa previgente la Direttiva 97/23/CE (D.M. 21 Novembre 1972) e il suo decreto di attuazione, D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93, nonché la loro applicazione nel transitorio D.M. 21 Novembre 1972 e D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93.
Le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S (la cui l'ultima revisione è del 1995) sono “le specifiche tecniche applicative” previste dall’Art. 20 del D.M. 21 Novembre 1972 “Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione” (GU n. 1 del 02-01-1973).
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Art. 20.
L'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC - ndr), su conforme parere del consiglio tecnico, emana le specificazioni tecniche applicative del presente decreto. (Raccolte VSG, VSR,M ed S - ndr).
Fig 1 - Le Raccolte VSR, VSG, M e S sono le specificazioni tecniche applicative del D.M. 21 Novembre 1972
L’Ultima revisione delle Raccolte VSR, VSG, M e S è stata pubblicata nel 1995 da ISPESL, con applicazione dal 1998 secondo quanto previsto dall’Art. 1 del Decreto 15 Gennaio 1998 n. 190.
Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del Decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione. (GU n.141 del 19-06-1998)
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Art. 1.
1. Per la costruzione degli apparecchi a pressione assoggettati alla disciplina in materia di prevenzione contro gli infortuni ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sue successive modifiche ed integrazioni, le specificazioni tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 denominate "Raccolta VSR, Raccolta VSG, Raccolta M, Raccolta S" vengono sostituite dalle allegate specificazioni tecniche:
a) "Raccolta VSR-revisione 1995" per la verifica della stabilita' dei recipienti a pressione;
b) "Raccolta VSG-revisione 1995" per la verifica della stabilita' dei generatori di vapor d'acqua;
b1) "Raccolta VSG-revisione 1995" Errata-Corrige
c) "Raccolta M-revisione 1995" per l'impiego dei materiali nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi in pressione;
d) "Raccolta S-revisione 1995" per l'impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi di pressione;
2. Le suddette specificazioni tecniche sono pubblicate a cura dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
3. Le schede riportanti le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati per la costruzione degli apparecchi a pressione, ed i relativi procedimenti di saldatura, sono pubblicate a cura dell'ISPESL, previo parere favorevole dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Sino al 29 maggio 2002 (termine transitorio commercializzazione di attrezzature a pressione e di insiemi di cui all'Art. 22 del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93) sono state le specifiche tecniche cogenti ai fini della costruzione ed omologazione delle apparecchiature a pressione da parte dell’ ISPESL: esse hanno pertanto costituito il riferimento obbligatorio in Italia ai fini dell’immissione sul mercato di attrezzature a pressione, sino all’introduzione della direttiva PED 97.
L’ISPESL era l’ente ufficiale italiano per il controllo delle attrezzature in pressione (ora è confluito nell’INAIL). Tutte le vecchie norme ISPESL:
- Raccolta VSR = Verifica Stabilità Recipienti,
- Raccolta VSG = Verifica Stabilità Generatori,
- Raccolta M = Materiali,
- Raccolta S = Saldature,
sono rimaste congelate alla loro ultima edizione 1995, uscita nel 1999.
Il Comitato Termotecnico Italiano nel 2005 ha emesso delle aggiunte e delle modifiche denominate “Raccomandazioni per l’uso delle Raccolte ISPESL in ambito PED” allo scopo di aggiornare le Raccolte alla nuova Direttiva Attrezzature in Pressione. E’ in discussione la preparazione di un ulteriore aggiornamento.
Le “Raccolte” considerano tutti i materiali metallici, e anche alcuni materiali non metallici, come il vetro e la plastica.
La VSR e la VSG contengono per lo più norme di calcolo mediante formule (DBF), tuttavia il calcolo DBA con il metodo elastico tradizionale è previsto dalla VSR. Non vi sono invece regole per l’analisi a fatica. Il progetto nel campo dello scorrimento viscoso è possibile per una qualunque durata di vita, purché siano disponibili le relative caratteristiche del materiale.
La progettazione e fabbricazione delle attrezzature a pressione è regolamentata dalla Direttiva 2014/68/UE, nota come Nuova PED (Pressure Equipment Directive), che ha sostituito, con modifiche contenute dal punto di vista tecnico, la PED 97 (Direttiva 97/23/CE) recepita dall’Italia con D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93.
La Direttiva 97/23/CE, e' stata attuata con il D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 (GU n. 91 del 18 aprile 2000 - SO n. 62), entrato in vigore il 19 aprile 2000 con transitorio fino al 29 maggio 2002, vedi a seguire.
La Direttiva 97/23/CE, e' stata attuata con il D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 (GU n. 91 del 18 aprile 2000 - SO n. 62), entrata in vigore il 19 aprile 2000 con transitorio fino al 29 maggio 2002, durante il quale era possibile la commercializzare di attrezzature a pressione e insiemi conformi alla legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (D.M. 21 Novembre 1972 e Raccolte ISPESL). Vedi Fig. 2 a seguire.
Fig 2 - Transitorio applicazione Raccolte VSR, VGS, M, S e NTA
Art 22 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino al 29 maggio 2002 e' ammessa la commercializzazione di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tali attrezzature 'e insiemi e' consentita la messa in servizio anche successivamente alla predetta data.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare, entro il termine del 29 maggio 2002, la messa in servizio di attrezzature a pressione provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato facente parte dell'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che risultino conformi a una norma o a una regolamentazione tecnica in uso presso uno di tali Stati e che assicurino, comunque, un livello di sicurezza riconosciuto equivalente a quello previsto dalla normativa in vigore in Italia.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le norme di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 5 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 1981, serie generale, n. 154.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per quanto attiene le competenze dell'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.
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Unico obbligo: il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES).
Ad oggi è in vigore la Direttiva 2014/68/UE (PED 2014) attuata con il D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26 e tali riferimenti normativi sono gli unici per la costruzione di attrezzature a pressione, che devono rispettare i RES in allegato I della Direttiva/Decreto, rispetto che può avvenire in “Presunzione di Conformità “ con l’applicazione delle norme armonizzate (Fig. 3).
Fig. 3 - Percorso “Presunzione di Conformità” applicazione norme armonizzate
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Articolo 6 Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.
All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.
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Articolo 12 Presunzione di conformità
1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I.
2. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi che sono conformi alle approvazioni europee di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili enunciati nell’allegato I.
E’ ancora "formalmente" possibile l’applicazione delle Raccolte VSR, VGR, M, S, in quanto potrebbero essere utilizzate in “Non Presunzione di Conformità”, ma resta poi al fabbricante l’onere di dover dimostrare, in questo caso, la Conformità ai RES.
Le Raccolte potrebbero non essere applicabili o non aggiornate tecnicamente e allo stato dell’arte per il rispetto dei RES.
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Le norme per le attrezzature a Pressione “Nuovo approccio” 1976 / 2016
Direttiva | Atto recepimento IT | Note |
Direttiva 76/767/CEE | Decreto 5 marzo 1981 | A carattere non obbligatorio (1) |
Direttiva 97/23/CE | D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 | --- |
Direttiva PED 2014/68/UE | D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26 | Modifica il D.Lgs. 93/2000 |
(1) Direttiva 97/23/CE
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Considerando (12)
La direttiva quadro 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi, ha carattere non obbligatorio; Essa stabilisce una procedura per il riconoscimento bilaterale delle prove e delle certificazioni delle attrezzature a pressione che non si è rivelata soddisfacente e che deve essere pertanto sostituita da misure comunitarie efficaci.
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
Decreto Legislativo N. 93 del 25 Febbraio 2000
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE: file CEM
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Lettera Circolare n. 14/05 del 6/12/2005
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PED Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S e Norme tecniche armonizzate Rev. 00 2020.pdf Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2020 |
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