Cappotto termico: UNI/TR 11715 e UNI 11716
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Cappotto termico: UNI/TR 11715 e UNI 11716
Dal 21 Giugno 2018 sono disponibili da UNI due documenti tecnici elaborati dalla CT 201 "Isolanti e isolamento termico - Materiali" del CTI sugli ETICS (External Thermal Insulation Composit System):
- UNI/TR 11715:2018 "Isolanti termici per l'edilizia - Progettazione e messa in opera dei sistemi isolanti termici per l’esterno (ETICS)".
- UNI 11716:2018 "Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza".
La norma UNI/TR 11715:2018 è il primo esempio di normativa (Rapporto Tecnico) italiana sui Sistemi a Cappotto. Il Rapporto Tecnico detta i requisiti di Progettazione e posa in opera dei Sistemi Isolanti Termici a per l’esterno (ETICS) su edifici nuovi ed esistenti (cappotto termico).
Isolanti termici per l'edilizia - Progettazione e messa in opera dei sistemi isolanti termici per l'esterno (ETICS)
Il presente rapporto tecnico riguarda la posa in opera di rivestimenti termoisolanti del tipo a cappotto o ETICS, realizzati su superfici verticali o sub-orizzontali, cioè orizzontali o inclinate rivolte verso il basso, in edifici nuovi o esistenti.
L’applicazione di questo rapporto tecnico è consigliato per i materiali che fanno parte di un sistema ETICS certificato secondo normativa o dotati di idoneità per l’uso nei sistemi ETICS.I supporti previsti sono in muratura, in calcestruzzo armato, in legno e in lastre su struttura leggera.
Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
La norma stabilisce i requisiti di conoscenza, competenza, abilità dei posatori di cappotti termici.
Il CPR ed i prodotti innovativi
Il CPR prevede tre categorie di prodotto:
- Prodotti che rientrano in una norma armonizzata;
- Prodotti che non rientrano interamente in una hEN quando, cioè, esiste una norma armonizzata ma per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto si verifica che:
- il metodo di valutazione non è appropriato;
- non esiste un metodo di valutazione;
- Prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata.
Per i prodotti che rientrano nel 1° gruppo, la Dichiarazione di Prestazione e la conseguente marcatura CE sono obbligatori.
Per i prodotti che rientrano nei gruppi 2 e 3 se il fabbricante ha scelto di dichiarare le prestazioni, può avvalersi di un EAD e conseguente rilascio di un ETA da parte di organismo di valutazione tecnica designato (TAB) e, quindi, apporre la marcatura CE dopo aver applicato il sistema di AVCP previsto dall’EAD.
Marcatura CE sulla base di un ETA
Il fabbricante che richiede il rilascio di un ETA intraprende un percorso di certificazione volontaria. Una volta ottenuto l’ETA, l’unico modo per poter esprimere le prestazioni relative alle caratteristiche essenziali conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea è attraverso la DoP. Nella DoP verrà indicato il numero del Documento per la Valutazione Europea (EAD) e il numero della Valutazione Tecnica Europea (ETA) rilasciato per il prodotto in questione. Anche in questo caso, il Fabbricante per poter redigere la DoP dovrà applicare il corretto sistema di AVCP e ricorrere, quando previsto, all’intervento dell’Ente Notificato. Si ricorda infine che l’ ETA non ha scadenza.
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