Decreto 2 gennaio 1985
Decreto 4 agosto 1998 n. 400
Decreto 4 agosto 1998 n. 400
Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.
(GU n.274 del 23.11.1998)
_______
Aggiornamenti all'atto
18/02/2004
DECRETO 5 dicembre 2003, n. 392 (in G.U. 18/02/2004, n.40)
18/10/2006
La Corte costituzionale, con sentenza 9 ottobre 2006, n. 327 (in G.U. 18/10/2006 n. 42) ha annullato parzialmente il Decreto 5 dicembre 2003, n. 392 (in G.U. 18/02/2004, n. 40).
23/05/2017
DECRETO 11 maggio 2017 (in G.U. 23/05/2017, n.118)
Decreto direttoriale ANSFISA prot. 56276 del 10 dicembre 2022
Decreto direttoriale 10 dicembre 2022
0056276.10-12-2022 Disciplina delle attività ispettive di competenza ANSFISA sugli impianti a fune
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Il presente decreto disciplina le modalità operative delle “attività ispettive”, ai sensi dell’art. 100 del DPR 753/80, assegnate ad ANFISA nell’ambito degli impianti a fune in servizio pubblico di trasporto di propria competenza, ferme restando invariate le competenze assegnate, in termini di regolarità dell’esercizio agli enti locali territoriali, cosi come individuati dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 nonché tutte quelle altre specificatamente assegnate ad altri enti, amministrazioni o organismi pubblici, ciascuno nei propri ambiti. Rientrano nel campo di applicazione del presente provvedimento tutti gli impianti a fune quali: Sciovie, Slittinovie, Seggiovie, Funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, Funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo, Funivie bifune, Funicolari terrestri e Impianti assimilabili. Gli impianti ascensori, le scale mobili e i tappeti mobili in servizio pubblico sono esclusi dal presente decreto.
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segue in allegato
Collegarti
[box-note]D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753[/box-note]
Circolare Min. Salute del 16.02.2023
Circolare Min. Salute del 16.02.2023 / Autorizzazioni in deroga possibili per Dispositivi medici già marcati CE direttiva 93/42/CEE (casi di eccezionalità)
ID 18994 | 17.02.2023 / In allegato
Oggetto: Procedura operativa per la richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 11, comma 3 del d.lgs. 137/2022
[box-info]Indicazioni operative autorizzazioni in deroga Dispositivi medici già marcati CE direttiva 93/42/CEE (casi eccezionali di necessità e urgenza)
Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni operative per uniformare l’iter di rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero, della Salute nei casi in cui un dispositivo medico , ritenuto necessario e insostituibile, non abbia completato l’iter di certificazione ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, e d.lgs. 137/2022 di adeguamento alla normativa nazionale per il quale il certificato rilasciato ai sensi della direttiva 93/42/CEE o della direttiva 90/385/CEE sia scaduto o scada prima del rilascio del/i certificato/i necessario/i ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.
I presupposti in base ai quali il Ministero della salute può concedere la deroga sono:
a) la domanda presentata dal fabbricante ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del d.lgs. 137/2022;
b) la segnalazione da parte degli Assessorati regionali di necessità dei dispositivi che in mancanza di sostituti adeguati risultano indispensabili a garantire la salute pubblica o la sicurezza e la salute dei pazienti, da effettuarsi ai sensi del comma 4 del citato art. 11.
La validità dell’autorizzazione non può superare i 12 mesi.[/box-info]
1. Premessa
Il 28 settembre u.s. è entrato in vigore il d.lgs. 137/2022 che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/745. Il citato provvedimento comunitario ha aggiornato le regole per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione e la messa in servizio dei dispositivi medici con l’obiettivo di elevare gli standard di qualità e sicurezza dei prodotti.
Tuttavia, la transizione al Regolamento, anche a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da SARS-CoV-2, non è avvenuta secondo le tempistiche originariamente previste dal legislatore europeo.
Ciò potrebbe comportare, nei casi in cui il processo di certificazione ai sensi del regolamento non sia completato entro la data di scadenza del certificato ai sensi delle direttive che in precedenza regolamentavano il settore, alcune criticità su tutto il territorio dell’Unione europea.
Nonostante nel documento MDCG 2022-14, approvato ad agosto 2022, l’MDCG abbia individuato una serie di azioni finalizzate a limitare gli effetti del ritardo nella transizione alle nuove regole comunitarie, le stesse non hanno prodotto i risultati auspicati.
Per tale ragione, il 6 gennaio u.s. la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del Regolamento (UE) 2017/745 che riguarda l’estensione del periodo transitorio in determinate circostanze. In tale contesto, e in attesa dell’adozione del citato regolamento di modifica, il Ministero della salute ritiene che, nel rispetto di determinate condizioni, sia possibile assumere delle decisioni in deroga alle ordinarie procedure di valutazione della conformità in applicazione dell’articolo 59 del 3 Regolamento quando sussistano comprovate necessità di tutela della salute pubblica e della sicurezza dei pazienti.
Il presente documento ha, pertanto, lo scopo di fornire indicazioni operative per uniformare l’iter di rilascio delle autorizzazioni da parte di questo Ministero, nei casi in cui un dispositivo, ritenuto necessario e insostituibile, non abbia completato l’iter di certificazione ai sensi del citato Regolamento e per il quale il certificato rilasciato ai sensi della direttiva 93/42/CEE o della direttiva 90/385/CEE sia scaduto o scada prima del rilascio del/i certificato/i necessario/i ai sensi del Regolamento. Per completezza di informazione, appare utile evidenziare che le autorizzazioni in deroga rilasciate ai sensi dell’art. 59 del Regolamento rappresentano uno strumento di intervento diverso dalle decisioni adottate ai sensi dell’art. 97 da alcune Autorità competenti di altri Stati membri per dispositivi legacy, che consentono a dispositivi non conformi, in quanto privi della certificazione CE, di circolare su tutto il territorio dell’Unione europea in attesa del completamento del processo di certificazione secondo il regolamento.
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[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
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Articolo 59 Deroga alle procedure di valutazione della conformità
1. In deroga all’articolo 52 del presente regolamento o, per il periodo a decorrere dal 24 aprile 2020 al 25 maggio 2021, in deroga all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/385/CEE o all’articolo 11, paragrafi da 1 a 6, della direttiva 93/42/CEE, le autorità competenti possono autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l’immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di dispositivi specifici per i quali le procedure applicabili di cui a detti articoli non sono state espletate, ma il cui impiego è nell’interesse della salute pubblica o della sicurezza o salute dei pazienti.
2. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito a ogni decisione di autorizzare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di un dispositivo a norma del paragrafo 1 qualora l'autorizzazione sia concessa per un uso da parte di più pazienti.
Lo Stato membro può informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a eventuali autorizzazioni rilasciate a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, della direttiva 90/385/CEE o dell’articolo 11, paragrafo 13, della direttiva 93/42/CEE prima del 24 aprile 2020.
3. A seguito di un’informazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, in casi eccezionali connessi alla salute pubblica o alla sicurezza o alla salute dei pazienti, mediante atti di esecuzione, estendere per un periodo di tempo limitato la validità di un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo o, nel caso in cui il rilascio sia avvenuto prima del 24 aprile 2020, a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, della direttiva 90/385/CEE o dell’articolo 11, paragrafo 13, della direttiva 93/42/CEE, al territorio dell’Unione e fissare le condizioni alle quali il dispositivo può essere immesso sul mercato o messo in servizio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 114, paragrafo 3.
Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla salute e alla sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 114, paragrafo 4.[/box-note]
[box-note]Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 137
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Articolo 11 Valutazione della conformità e autorizzazioni in deroga
1. Ai fini della valutazione della conformità del dispositivo si osservano le prescrizioni contenute nell’articolo 52 del regolamento e le procedure ivi indicate.
2. Tutti i documenti, compresi la documentazione tecnica e i rapporti di audit, valutazione e ispezione riguardanti le procedure di cui all’articolo 52, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, del regolamento sono redatti in lingua italiana o in un’altra lingua comunitaria accettata dall’organismo notificato. L’organismo notificato avente sede in Italia, su richiesta del Ministero della salute, rende disponibile detta documentazione tradotta, con perizia giurata, in lingua italiana.
3. In casi eccezionali di necessità e urgenza, conformemente a quanto previsto dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento, il Ministero della salute può autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l’immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio nazionale, di dispositivi specifici per i quali le procedure di cui all’articolo 52, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 del regolamento, non sono state espletate o completate, ma il cui impiego è nell’interesse della salute pubblica o della sicurezza o salute dei pazienti.
La deroga eventualmente autorizzata ha validità temporalmente limitata e può essere soggetta a condizioni o prescrizioni specifiche.
4. Le istituzioni sanitarie, attraverso i competenti assessorati regionali, possono segnalare al Ministero della salute la necessità dei dispositivi di cui al comma 3, che in mancanza di sostituti adeguati risultano indispensabili a garantire la salute pubblica o la sicurezza e salute dei pazienti.
5. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3, presentata dal fabbricante:
a) identifica chiaramente il dispositivo, contiene la descrizione del dispositivo, della destinazione d’uso e le informazioni del fabbricante;
b) indica i motivi per i quali la domanda stessa è stata presentata, identifica circostanze eccezionali e imprevedibili per cui il fabbricante non ha potuto completare o iniziare la valutazione della conformità, dichiara e documenta l’indisponibilità sul mercato di dispositivi alternativi marcati CE;
c) è accompagnata dalla segnalazione di cui al comma 4.
6. Nella valutazione delle domande il Ministero della salute può avvalersi del supporto dell’Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità.
7. Il Ministero della salute comunica la propria decisione in merito alla domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa.
8. Con uno o più decreti, il Ministro della salute può stabilire ulteriori requisiti e specifiche modalità per la presentazione della domanda di cui al comma 3, tenendo conto degli orientamenti dell’Unione europea in materia.
9. Per il trattamento di singoli pazienti, in casi eccezionali di necessità ed urgenza e in assenza di valide alternative mediche, il Ministero della salute, con le modalità stabilite in apposito decreto ministeriale, autorizza le richieste delle istituzioni sanitarie responsabili del trattamento relative all’uso di dispositivi medici per i quali le procedure di valutazione della conformità non sono state espletate o completate, previa acquisizione di apposite dichiarazioni dei fabbricanti. [/box-note]
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segue in allegato
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 137
Regolamento (UE) 2017/745
Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE
Direttiva 90/385/CEE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Circolare Min. Salute 16.02.2023.pdf |
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ATEX Prodotti: Borderline list / Nov. 2022
ATEX Prodotti - Borderline list / Nov. 2022
ID 18913 | 05.02.2023 / In allegato
L'elenco (non completo), chiarisce solo alcune domande comuni e fornisce esempi di prodotti all'interno o all'esterno dell'ambito di applicazione della Direttiva ATEX 2014/34/UE.
L'elenco non sostituisce la valutazione dei rischi vitali di ciascun prodotto e, inoltre, delle fonti di accensione e dei pericoli di esplosione devono essere sempre considerati anche quelli relativi all'uso di tutti i prodotti.
Fonte EC
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Segue in allegato
Collegati
[box-note]Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE | Novembre 2022
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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ATEX Prodotti - Borderline list Nov. 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2023 |
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RAPEX Report 03 del 20/01/2023 N. 01 A11/00012/23 Lituania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 03 del 20/01/2023 N. 01 A11/00012/23 Lituania
Approfondimento tecnico: Lampada da testa
Il prodotto, di marca Standart, mod. SD-3334, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Il prodotto è realizzato con materiali infiammabili e può surriscaldarsi quando viene caricato.
Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 03 del 20_01_2023 N. 01 A11_00012_23 Lituania.pdf Lampada da testa |
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Linee Guida installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi
Linee Guida per l’installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi / 2022
ID 18904 | 03.02.2023 / In allegato Linee guida Rev. 0.0 del 15.12.2022
Rimanendo fermo quanto già rappresentato nelle “Linee Guida per l’installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti”, il presente documento, ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo agli Organismi notificati per la valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa vigente e della connessa documentazione atta a dimostrare le motivazioni poste alla base della Certificazione di Accordo preventivo nel caso di edifici nuovi che deve essere inoltrata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, preventivamente all’installazione di impianti di ascensori c.d. “in deroga”.
Trattandosi di impianti in edifici di nuova costruzione, tenuto conto dell’eventuale possibilità tecnica di modificare il progetto, i requisiti necessari per ricorrere all’istituto della deroga risultano più stringenti e, pertanto, la presente Guida tratteggia elementi di semplificazione e razionalizzazione della procedura, fornisce certezza del diritto e tempi garantiti del procedimento a tutti gli Operatori economici interessati (Organismi notificati, proprietari di stabili, installatori), attraverso la definizione puntuale dell’iter istruttorio e dell’annessa modulistica funzionale alla richiesta dell’Accordo preventivo al Ministero, da compilare e sottoscrivere a cura dell’Organismo notificato, per il miglioramento dell’azione amministrativa da intraprendere.
[box-note]Introduzione
Riferimenti normativi
Iter procedurale - Documentazione a corredo dell’istanza
Istanza di Accordo preventivo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Documentazione da presentare al termine installazione
ALLEGATO I - MODULISTICA
ALLEGATO II - Schema riassuntivo iter procedurale[/box-note]
Schema riassuntivo iter procedurale
...
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Vedi altro Documento / Edifici esistenti
Collegati
[box-note]Linee Guida installazione impianti ascensori in deroga in edifici esistenti
ebook Decreto Ascensori | D.P.R. 162/1999
Sicurezza ascensori: Norme della serie UNI EN 81-X
Patentino ascensorista: Normativa e Procedura
Norme armonizzate Direttiva Ascensori 2014/33/UE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Linee Guida installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi Rev. 0.0 15.12.2022.pdf Ministero delle Imprese e del Made in Italy Rev. 0.0 2022 |
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Allegato I – Modulistica.docx Linee Guida installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi |
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Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale.pdf Linee Guida installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi |
438 kB | 25 |
Linee Guida installazione impianti ascensori in deroga in edifici esistenti
Linee Guida per l’installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti / 2022
ID 18902 | 03.02.2023 / In allegato Linee guida Rev. 0.0 del 06.12.2022
Il settore degli ascensori è caratterizzato, a livello globale, da un mercato in forte crescita e costituisce un tassello importante dell’industria italiana nonché dell’economia dell’Unione Europea (UE). La direttiva 2014/33/UE (c.d. direttiva Ascensori) definisce un quadro normativo armonizzato per l’immissione degli ascensori sul mercato unico e fornisce i requisiti essenziali che tali prodotti devono rispettare per garantire la tutela della salute e della sicurezza nonché di salvaguardare gli ulteriori interessi pubblici connessi.
In tale contesto, esistono impianti di ascensori che in relazione all’installazione in edifici esistenti risultano sottoposti ad una serie di vincoli che, in taluni casi, comportano l’impossibilità di realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.
L'art. 17 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 - introdotto dall'art. 1, coma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2015, n. 8 – prevede che: “… nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto, è realizzato: a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, corredata da specifica certificazione, rilasciata da un Organismo accreditato e notificato ai sensi dell'articolo 9, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;(…)”.
Con riferimento alla modalità di realizzazione dell'Accordo preventivo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2015 ha individuato la documentazione minima da predisporre per l’installazione degli impianti di ascensori in deroga alle misure regolamentate per quanto attiene alla testa e/o alla fossa, ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 ed ha tratteggiato il ruolo degli Organismi notificati.
Il presente documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo agli Organismi notificati per la valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa vigente e della connessa documentazione atta a dimostrare le motivazioni poste a base della Certificazione di Accordo preventivo che deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico, preventivamente all’installazione di impianti di ascensori c.d. “in deroga”.
Ulteriormente, la presente Guida tratteggia elementi di semplificazione e razionalizzazione della procedura, fornisce certezza del diritto e tempi garantiti del procedimento a tutti gli Operatori economici interessati (Organismi notificati, proprietari di stabili, installatori), attraverso la definizione puntuale dell’iter istruttorio e dell’annessa modulistica funzionale alla comunicazione dell’Accordo preventivo al Ministero, da compilare e sottoscrivere a cura dell’Organismo notificato, per il miglioramento continuo dell’attività.
[box-note]INDICE
Introduzione
Riferimenti normativi
Iter procedurale - Documentazione a corredo dell’istanza
Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico
Documentazione da presentare al termine installazione
ALLEGATO I-MODULISTICA
ALLEGATO II- Schema riassuntivo iter procedurale[/box-note]
Schema riassuntivo iter procedurale
...
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Vedi altro Documento / Edifici nuovi
Collegati
[box-note]Linee Guida installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi
Decreto MISE del 19 marzo 2015
ebook Decreto Ascensori | D.P.R. 162/1999
Sicurezza ascensori: Norme della serie UNI EN 81-X
Patentino ascensorista: Normativa e Procedura
Norme armonizzate Direttiva Ascensori 2014/33/UE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Linee Guida installazione ascensori in deroga Rev. 0.0 06.12.2022.pdf Ministero delle Imprese e del Made in Italy Rev. 0.0 2022 |
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Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale.pdf Linee Guida installazione impianti ascensori in deroga in edifici esistenti |
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Allegato I – Modulistica.docx Linee Guida installazione impianti ascensori in deroga in edifici esistenti |
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Proposta regolamento macchine - Lettera al presidente Commissione IMCO 25.01.2023
Proposta regolamento macchine - Lettera al presidente Commissione IMCO Parlamento europeo 25.01.2023
ID 18872 | 30.01.2023 / In allegato
Bruxelles, 25 Gennaio 2023 (OR. en) 5617/23
A seguito della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 25 gennaio 2023 che ha approvato il testo di compromesso finale in vista di un accordo, si informano le delegazioni che la presidenza ha inviato la lettera allegata, unitamente ai relativi allegati, al presidente del Parlamento europeo IMCO Comitato.
Testo della Lettera del 25.01.2023
"A seguito dell'incontro informale tenutosi il 15 dicembre 2022 tra i rappresentanti delle tre istituzioni, il comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato oggi una bozza di compromesso globale.
Posso quindi confermare che, se il Parlamento europeo adotterà la sua posizione in prima lettura, ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla forma esatta del pacchetto di compromesso allegato alla presente lettera, il Consiglio ai sensi dell'articolo 294, comma 4, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, approverà la posizione del parlamento europeo, e l'atto in questione sarà adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del parlamento europeo, fermo restando La messa a punto da parte dei giuristi linguisti delle due istituzioni".
[...] Segue in allegato
Fonte: CE
Collegati
[box-note]Proposal for a Regulation on machinery products
Status fasi Regolamento macchine
Report CE Regulation on Machinery Products - 18.11.2021
Direttiva macchine 2006/42/CE
Nuovo Regolamento macchine 2021: emendamenti del 20 Ottobre 2021
Direttiva macchine 2021: la proposta di revisione
Revisione della Direttiva macchine: primo trimestre 2021
Position Paper FEM 2020 | Revisione direttiva macchine
Revisione della Direttiva Macchine: Parere CESE 2020[/box-note]
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ST-5617-2023-INIT_EN.pdf 25.01.2023 |
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RAPEX Report 02 del 13/01/2023 N. 16 A12/00092/23 Repubblica Ceca

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 02 del 13/01/2023 N. 16 A12/00092/23 Repubblica Ceca
Approfondimento tecnico: Profumo femminile
Il prodotto, di marca GORDANO PARFUMS, mod. 07.2025, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Secondo l'elenco dei componenti, il prodotto contiene 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (BMHCA), che è vietato nei prodotti cosmetici. Il BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, la salute del nascituro e può causare sensibilizzazione cutanea.
Regolamento (CE) 1223/2009
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
- sostanze vietate di cui all'allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III; […]
Regolamento (CE) 1223/2009
Allegato II
Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici
n. 1666
Denominazione chimica/INN 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide
Numero CAS 80-54-6
Numero CE 201-289-8
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 02 del 13_01_2023 N. 16 A12_00092_23 Repubblica Ceca.pdf Profumo femminile |
121 kB | 1 |
Draft standardisation Directive 2014/34/EU (ATEX) - 27.01.2023
Draft standardisation Directive 2014/34/EU (ATEX) - 27.01.2023
ID 18858 | 29.01.2023 / Draft attached
Draft standardisation request as regards equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
Notification under Article 12 of Regulation (EU) N. 1025/2012. Possible future standardisation requests to the European standardisation organisations (Art. 12, point b)
Draft standardisation request to the European Committee for Standardisation and the European Committee for Electrotechnical Standardisation as regards equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres in support of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council.
This draft has not been adopted or endorsed by the European Commission. Any views expressed are the preliminary views of the Commission services and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the Commission. The information transmitted is intended only for the Member State or entity to which it is addressed for discussions and may contain confidential and/or privileged material.
Deadline for feedback 24.2.2023
...
Fonte: CE
Collegati
[box-note]ATEX Prodotti | Direttiva 2014/34/UE e NTA
Norme armonizzate Direttiva 2014/34/UE ATEX[/box-note]
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Draft standardisation Directive 2014.34.EU - 27.01.2023.pdf |
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Direttiva delegata (UE) 2023/171
Direttiva delegata (UE) 2023/171 / Esenzione Direttiva RoHS cromo esavalente pompe di calore
ID 18785 | 26.01.2023
Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas
GU L 24/33 del 26.1.2023
Entrata in vigore: 15.02.2023
Recepimento IT: entro il 31.08.2023
Applicazione: dal 1° settembre 2023
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva.
(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.
(3) Il cromo esavalente è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.
(4) Il 23 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un’esenzione da inserire nell’allegato III di tale direttiva per quanto riguarda l’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito chiuso in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento a gas («esenzione richiesta»).
(5) Le pompe di calore ad assorbimento a gas necessitano di energia elettrica per funzioni ausiliarie, come il pompaggio di un fluido di lavoro nel sistema. Le pompe di calore ad assorbimento a gas descritte nell’esenzione richiesta rientrano nella categoria 1 «grandi elettrodomestici» dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE.
(6) La valutazione della domanda di esenzione, che comprendeva uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ha concluso che la sostituzione del cromo esavalente nella soluzione refrigerante è attualmente impraticabile dal punto di vista scientifico e tecnico e che altre tecnologie di riscaldamento che escludono l’uso del cromo esavalente sotto forma di cromato di sodio non sono in grado di offrire funzionalità e prestazioni equivalenti. Le pompe di calore ad assorbimento a gas possono effettivamente offrire una maggiore efficienza energetica rispetto alle tecnologie delle caldaie a condensazione, contribuire a sostituire tali sistemi e portare a una riduzione delle emissioni di biossido di carbonio. La valutazione ha pertanto concluso che almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE è soddisfatta, vale a dire che gli impatti negativi complessivi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione del cromo esavalente negli usi oggetto della domanda di esenzione possono superare i benefici complessivi per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso delle consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito internet.
(7) Una concentrazione massima dello 0,7 % in peso di cromo esavalente nella soluzione refrigerante è considerata sufficiente ai fini dell’esenzione richiesta.
(8) L’immissione sul mercato per un determinato uso e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sono soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma di tale regolamento. L’allegato elenca una serie di composti del cromo esavalente, tra cui il cromato di sodio. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e la direttiva 2011/65/UE si applicano senza pregiudizio reciproco. L’uso di un composto del cromo esavalente elencato nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e la sua immissione sul mercato per un determinato uso sono soggetti ad autorizzazione a norma di tale regolamento. La concessione di un’esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE non incide, di per sé, su tale obbligo di autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, né la concessione di un’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 inciderebbe sulla necessità di ottenere un’esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE. Non sono stati riscontrati motivi per cui la concessione dell’esenzione richiesta a norma della direttiva 2011/65/UE indebolirebbe la protezione dell’ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006.
(9) È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta includendo le applicazioni ivi contemplate nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 1.
(10) Le attività di ricerca per individuare possibilità di ridurre il tenore di cromo esavalente e/o sostituirne o eliminarne l’uso richiederanno prevedibilmente più di cinque anni. È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta fino al 31 dicembre 2026, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.
(11) Si dovrebbe modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2023.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE è inserita la seguente voce 9 a)-III:
9 a)-III | Fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua | Si applica alla categoria 1 e scade il 31 dicembre 2026 |
...
Collegati
[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato
Direttiva 2011/65/UE RoHS[/box-note]
Decreto Ministero della Salute del 19 ottobre 2022 n. 207
Decreto Min. Salute del 19 ottobre 2022 n. 207 / Regolamento registro nazionale degli impianti protesici mammari
ID 18696 | 18.01.2023
Regolamento recante istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari.
(GU n.14 del 18.01.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2023
...
Art. 1. Definizioni [...]
Art. 2. Oggetto
Il presente regolamento disciplina:
a) i tempi e le modalità di raccolta dei dati nel registro nazionale, istituito presso la Direzione generale competente in materia di dispositivi medici e servizio farmaceutico del Ministero della salute, e gli obblighi informativi delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti del registro nazionale;
b) i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili;
c) i soggetti che possono avere accesso ai dati del registro nazionale e dei registri regionali, anche in relazione al loro diverso livello di aggregazione, secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato A;
d) le modalità di trasmissione tra le regioni dei dati raccolti fuori della regione di residenza del soggetto sottoposto a impianto;
e) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti del soggetto sottoposto all’impianto o alla rimozione;
f) la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco del soggetto, che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato, fatto salvo il caso in cui, per il verificarsi di incidenti correlati allo specifico tipo o modello di protesi impiantata, occorra risalire, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 5 giugno 2012, n. 86, all’identità dell’interessato;
g) i tempi e le modalità di trasmissione dei dati concernenti le protesi mammarie da parte dei relativi distributori sul territorio nazionale.
2. I livelli di accesso, i criteri di organizzazione ed elaborazione dei dati, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati e le modalità di trasmissione dei dati sono definiti nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato A al presente regolamento. Quando lo richiedano revisioni di natura tecnica o normativa tali da non comportare modifiche alle previsioni relative ai tipi di dati e di operazioni eseguibili, il disciplinare tecnico di cui all’Allegato A è aggiornato con decreto del Ministro della salute.
Art. 3. Istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari e dei registri regionali e provinciali
Art. 4. Finalità del trattamento dei dati contenuti nei registri
Art. 5. Titolari del trattamento dei dati contenuti nei registri
Art. 6. Tipologia di dati raccolti nei registri
Art. 7. Accesso ai registri degli impianti protesici mammari
Art. 8. Misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati contenuti nei registri
Art. 9. Codifica dei dati personali ed identificativi
Art. 10. Raccolta, aggiornamento, trasmissione e conservazione dei dati
Art. 11. Diffusione dei dati
Art. 12. Diritti degli interessati
Art. 13. Adempimenti dei distributori di protesi mammarie sul territorio nazionale
Art. 14. Sanzioni
Collegati
[box-note]Legge 5 giugno 2012 n. 86
Decreto Legislativo n. 46 del 24 Febbraio 1997
Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 137
Linee guida Regolamento Medical Devices (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745[/box-note]
Circolare INAIL n. 6821 del 13.10.2015
Circolare INAIL n. 6821 del 13.10.2015
Oggetto: Generatori di vapore ed acqua surriscaldata - Conduzione da personale abilitato patentino di abilitazione - possibilità esenzione EX DM 21/5/74 - Procedura di attuazione.
Con riferimento all'oggetto si trasmette, per opportuna informativa:
- ii parere espresso da questo Dipartimento (Allegato 1)
- a riscontro del quesito pervenuto dall'associazione ANIMA (Allegato2).
Si raccomanda la stretta osservanza dei chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale n. 1/2009 (Allegato 3).
Collegati
[box-note]DM 21 maggio 1974
Esonero conduzione generatori di vapore / Note
Conduzione dei generatori di vapore: quadro normativo
Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata[/box-note]
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Circolare INAIL n. 6821 del 13.10.2015.pdf |
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Linee Guida per la vigilanza del mercato - Sicurezza prodotti
Linee Guida per la vigilanza del mercato - Sicurezza prodotti / Update 12.2022
ID 18581 | 07.01.2023 / Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Le attività istruttorie afferenti alle direttive o ai regolamenti sui prodotti hanno l'obiettivo di definire procedure finalizzate alla circolazione sul mercato di soli prodotti sicuri.
In tale contesto, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni e delle istanze trasmesse dai soggetti coinvolti, sono state redatte delle Linee Guida che forniscono le indicazioni operative e la modulistica per ottimizzare e semplificare l’iter procedurale.
Le Linee Guida sono state predisposte in relazione a:
- Segnalazioni dalle Camere di commercio
- Macchine
- Ascensori
1. Vigilanza Prodotti segnalati Camere di commercio
Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati dalle Camere di Commercio (pdf)
Allegato I - Modulistica (Docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf).
2. Vigilanza Direttiva Macchine
Linee Guida per la Vigilanza del Mercato – direttiva macchine (pdf)
Allegato I – Modulistica (docx)
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)
3. Vigilanza Direttiva Ascensori / in deroga in edifici esistenti
Linee Guida per l’Installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti (pdf)
Allegato I - Modulistica (docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)
4. Vigilanza Direttiva Ascensori / in deroga in edifici nuovi
Linee Guida per l’Installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi (pdf)
Allegato I - Modulistica (docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)
Collegati
[box-note]Regolamento (CE) N. 765/2008[/box-note]
Istruzioni vigilanza articoli pirotecnici marcati CE e Modulo controllo Dogane
Istruzioni vigilanza articoli pirotecnici marcati CE e Modulo controllo Dogane
Allegato modulo ad uso delle dogane e del personale addetto ai controlli per la vigilanza sul mercato. Controllo sulla marcatura ed etichettatura di un fuoco d'artificio - decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123; direttiva 2013/29/UE, standard UNI EN 15947.
La direttiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che ha abrogato la precedente direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 maggio 2007, è stata recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, per disciplinare la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE.
Detto decreto, all’art. 13 disciplina le modalità con le quali tali prodotti possono essere immessi sul territorio dello stato italiano o essere destinati verso altro stato, a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58.
Gli operatori economici interessati, che sono individuati nel fabbricante/importatore/distributore, come definiti all’art. 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, tra i vari obblighi previsti da detto decreto, sono anche tenuti ad esibire la documentazione necessaria affinché l’autorità possa espletare la prevista attività di vigilanza.
Pertanto, gli operatori economici sopraindicati forniscono la seguente documentazione:
- MODULO B: Esame UE del tipo – Il certificato di esame UE del tipo ed i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli articoli pirotecnici fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in argomento (comma 2, punto 6, modulo B dell’Allegato II del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123). In tale certificato sono indicati, tra l’altro, il numero di registrazione, la denominazione commerciale del prodotto, la tipologia e la categoria europea di appartenenza.
Congiuntamente al “modulo B”, secondo la scelta effettuata dal fabbricante, per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, deve essere prodotto:
- “MODULO C2” (il fabbricante applica un sistema di qualità basato sul controllo interno del processo di produzione unito a prove del prodotto effettuate a intervalli casuali da parte dell’ente notificato che ha rilasciato il modulo),
oppure
- “MODULO D” (il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli pirotecnici interessati ed è sottoposto alla sorveglianza dell’ente notificato che ha rilasciato il modulo)
oppure
- “MODULO E” (il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l’ispezione e le prove dei prodotti finiti ed è soggetto alla sorveglianza dell’ente notificato che ha rilasciato il modulo)
oppure
- “MODULO H”: conformità basata sulla garanzia totale di qualità del prodotto nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d’artificio di categoria F4.
oppure:
- “MODULO G” (conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico)
La dichiarazione di conformità UE (art. 18 decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123) è redatta dal fabbricante, secondo le modalità previste dall’Allegato III, al termine di ciascun ciclo produttivo e contiene, tra l’altro, il numero di prodotto, di lotto o di serie. Il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo.
I fabbricanti e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.
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segue in allegato
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123[/box-note]
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Controllo marcatura ed etichettatura fuoco d'artificio - Dogane.pdf |
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Istruzioni vigilanza articoli pirotecnici marcati CE.pdf |
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Audit ibridi sui SGQ dei fabbricanti Dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro
Audit ibridi sui SGQ dei fabbricanti Dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro.
ID 18555 | Dicembre 2022
Il Gruppo di Coordinamento per i Dispositivi Medici MDCG (Medical Device Coordination Group) composto dai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione Europea e presieduto della Commissione Europea ha approvato il documento MDCG 2022-17 MDCG position paper on ‘hybrid audits’.
Il documento definisce alcuni aspetti operativi, connessi allo svolgimento degli audit in forma ibrida sui sistemi di gestione della qualità dei fabbricanti, nel contesto dei processi di prima certificazione e di sorveglianza, secondo quanto indicato nei Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746.
[box-note]Audit ibrido
Un "audit ibrido" è inteso come un audit nei locali del produttore o il/i suo/i fornitore/i e/o subappaltatore/i con almeno un revisore presenti nei locali e altri membri del gruppo di audit partecipanti altrove utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC).[/box-note]
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/746[/box-note]
RAPEX Report 50 del 16/12/2022 N. 17 A12/01769/22 Spagna

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 50 del 16/12/2022 N. 17 A12/01769/22 Spagna
Approfondimento tecnico: Borsa dell’acqua calda elettrica
Il prodotto, di marca COVERI COLLECTION, mod. 25811830, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alla norma tecnica EN 60335-1:2012 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza Parte 1: Norme generali” .
L'isolamento elettrico del prodotto è inadeguato, di conseguenza un utilizzatore potrebbe toccare delle parti in tensione e ricevere una scossa elettrica.
Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
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RAPEX Report 50 del 16_12_2022 N. 17 A12_01769_22 Spagna.pdf Borsa dell’acqua calda elettrica |
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Regolamento delegato (UE) 2023/409
Regolamento delegato (UE) 2023/409 / Modifica Regolamento fertilizzanti
ID 19048 | 24.02.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/409 della Commissione del 18 novembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tenore minimo di ossido di calcio in concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi
GU L 59/1 del 24.2.2023
Entrata in vigore: 16.03.2023
________
Articolo 1
Nella parte II, nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(i), punto 2, dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) 9 % in massa di ossido di calcio (CaO) totale,».
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009[/box-note]
Impianti a fune trasporto persone: Quadro normativo
Impianti a fune: Quadro normativo / Rev. 2.,0 Agosto 2024
ID 19041 | Rev. 2.0 del 27.08.2024 / In allegato
Quadro normativo, non esaustivo, relativo agli impianti a fune trasporto persone di cui al Regolamento (UE) 2016/424. L' ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali) è l'organismo indipendente IT nato con il DL 109/2018 (Decreto Genova) dall'ANSF ed è competente dal 1° gennaio 2022, anche per i trasporti a impianti fissi, tra cui funivie, seggiovie e sciovie. Queste competenze sono state attribuite ad ANSFISA con il DL 121/2021, convertito in legge 156/2021, nonchè al decreto ministeriale 29 settembre 2003.
Alla Sezione D del documento allegato, è riportato l’elenco consolidato delle norme armonizzate Regolamento Impianti a fune al 19 Novembre 2019.
Sezioni
A. Normativa emanata da ANSFISA
B. Legislazione europea
C. Legislazione nazionale
D. Norme armonizzate
E. Altro
F. Documenti elaborati
_______
A. Normativa emanata da ANSFISA
Decreto direttoriale 10 dicembre 2022
[...]
B. Legislazione europea
Regolamento (UE) 2016/424 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE
Il regolamento stabilisce norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune. Contiene inoltre norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.
Un impianto a fune è un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi, che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato.
[panel]Regolamento (UE) 2016/424 / Marcatura CE
1) «impianto a fune»: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi, che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato;
2) «sottosistema»: un sistema elencato nell'allegato I, sia singolarmente che in combinazione con altri, destinato ad essere installato in un impianto a fune;
3) «infrastruttura»: le strutture delle stazioni o una struttura unitamente alle opere di linea appositamente progettate per ogni impianto a fune e costruite in loco, che tengono conto del tracciato e delle caratteristiche del sistema e che sono necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a fune, comprese le fondazioni;
4) «componente di sicurezza»: ogni componente di attrezzature o qualsiasi dispositivo concepito per essere installato in un sottosistema o in un impianto a fune allo scopo di svolgere una funzione di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza o la salute dei passeggeri, del personale di servizio o dei terzi;
...
ALLEGATO I SOTTOSISTEMI
Un impianto a fune si compone delle infrastrutture e dei sottosistemi elencati di seguito:
1. Funi e attacchi di funi.
2. Argani e freni.
3. Dispositivi meccanici:
3.1. Dispositivi di tensione delle funi.
3.2. Meccanismi delle stazioni.
3.3. Meccanica di linea.
4. Veicoli:
4.1. Cabine, sedili o dispositivi di traino.
4.2. Sospensione.
4.3. Carrelli.
4.4. Collegamenti con la fune.
5. Dispositivi elettrotecnici:
5.1. Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza.
5.2. Dispositivi di comunicazione e di informazione.
5.3. Dispositivi parafulmini.
6. Dispositivi di soccorso:
6.1. Dispositivi di soccorso fissi.
6.2. Dispositivi di soccorso mobili.
ALLEGATO II REQUISITI ESSENZIALI
1. Oggetto Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune e ai sottosistemi e componenti di sicurezza nonché i requisiti tecnici per l'esercizio e quelli relativi alla manutenzione tecnica.
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA
ALLEGATO III MODULO B: CERTIFICAZIONE UE - TIPO DI PRODUZIONE
ALLEGATO IV MODULO D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
ALLEGATO V MODULO F: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL SOTTOSISTEMA O DEL COMPONENTE DI SICUREZZA
ALLEGATO VI MODULO G: CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO
ALLEGATO VII MODULO H 1: CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE E SULL'ESAME DEL PROGETTO
ALLEGATO VIII Documentazione tecnica dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza
ALLEGATO IX Dichiarazione UE di conformità sottosistemi e componenti di sicurezza
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C. Legislazione nazionale
In rosso novità della Rev. 1.0 Gennaio 2024
DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1975 “Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico” (per la sola parte relativa all'esercizio)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”
CIRCOLARE DG n. 201 16 Settembre 1983 “DPR 11/07/1980, n. 753. Approvazione del materiale rotabile per le ferrovie pubbliche in concessione od in gestione commissariale governativa, per le ferrovie private di seconda categoria (ed i raccordi a queste assimilati), per le tramvie extraurbane e per le metropolitane”
DECRETO MINISTERIALE n. 23 del 2 gennaio 1985 “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”
DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1998, n. 400 “Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone” (v. DM 392/2003)
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 210 “Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio”
CIRCOLARE N° 19/03 PROT 972 (EX TIF 4) 10 FIL del 21.11.2003 “Procedure per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei filoveicoli omologati ai sensi del decreto ministeriale del 10 luglio 2003, n. 238 destinati al trasporto di persone”
DECRETO MINISTERIALE 5 Dicembre 2003, n. 392 “Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”.
LEGGE 24 dicembre 2003 n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"( v. DLgs 28 febbraio 2021, n. 40)
DECRETO DIRIGENZIALE 18 febbraio 2011 ”Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili”
DECRETO DIRIGENZIALE del 16 novembre 2012 n.337 concernente “Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone” (Abrogato e sostituito dal Decreto Dirigenziale n° 172 del 18.06.2021).
DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 2014 “Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”
DECRETO DIRIGENZIALE n° 288 del 17 Settembre 2014 ”Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura”
DECRETO DIRIGENZIALE n° 101 del 09.03.2015 “Disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di presone”
DECRETO 21 ottobre 2015 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane”
DECRETO 1 dicembre 2015, n. 203 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”
DECRETO DIRIGENZIALE n° 144 del 18 Maggio 2016 ”impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi”
DECRETO DIRIGENZIALE 11 maggio 2017 “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”
DECRETO DIRIGENZIALE n. 166 del 13 maggio 2019 "Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Proroga dei termini di scadenza di cui all’art. 9.1.1. del Decreto 11 maggio 2017.
DECRETO 28 gennaio 2020 n. 24 "Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata “ANSFISA”»"
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 “Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”
DECRETO DIRIGENZIALE n° 172 del 18 giugno 2021 “Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone”
DECRETO DIRIGENZIALE 07 dicembre 2023 “Disciplina delle attività ispettive sugli impianti a fune di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell’Autorizzazione di sicurezza di cui all’ art. 6 del decreto-legge n.121/2021”
DECRETO 28 dicembre 2023 “Disciplina dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156”
DECRETO 29 dicembre 2023 “Disciplina delle modalità per la realizzazione e l’apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell’articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 conversione decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come modificato dalla legge n.156/2021”
DECETO ANSFISA 14 febbraio 2024 "Adozione «Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi»."
DECRETO ANSFISA 6 marzo 2024 "Disposizioni per il personale incaricato delle verifiche periodiche annuali di impianti di traslazione di categoria “D” in servizio pubblico, ad eccezione degli ascensori inclinati, ai sensi dell’art.2 comma 9 del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre 2023".
DECETO DIRIGENZIALE ASNFISA 2 maggio 2024 "Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre 2023".
D. Norme armonizzate
Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/424
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segue elenco consolidato norme armonizzate
E. Altro
E.1 ANSFISA
DECRETO 28 gennaio 2020 n. 24 "Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata “ANSFISA”» (GU n. 100 del 16.04.2020)
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L' ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali) è l'organismo indipendente istituito con l'Art. 12 del DL 109/2018 (Decreto Genova) dall'ANSF ed è competente dal 1° gennaio 2022, anche per i trasporti a impianti fissi, tra cui funivie, seggiovie e sciovie. Queste competenze sono state attribuite ad ANSFISA con il DL 121/2021, convertito in legge 156/2021, nonché al decreto ministeriale 29 settembre 2003.
[box-note]Decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 / Decreto Genova
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Art. 12 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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[box-note]Decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 (comma 4-quater dell'Art. 12 introdotto dal Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 121)
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Articolo 12 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre 2003.
L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonche', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le modalita' per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi.
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Autorizzazioni e Verifiche
ANSFISA rilascia l'autorizzazione per i nuovi progetti o per le varianti costruttive e per l’apertura al pubblico esercizio di impianti.
Per quanto riguarda i servizi di trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti territoriali, l’autorizzazione è rilasciata da queste ultime subordinatamente, al rilascio di Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza da parte di ANSFISA.
Nel caso invece di sistemi di trasporto complessi o innovativi, il rilascio della autorizzazione o del Nulla Osta Tecnico ai fini della sicurezza è di concerto con la Direzione STIF e TPL del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.
Infine, il DPR 753/80 stabilisce, per i diversi sistemi di trasporto, una distanza di sicurezza minima (distanza legale) che non può essere ridotta per la costruzione di opere o di crescita di piante o siepi ad opera di un soggetto diverso dallo stesso gestore del sistema di trasporto.Tuttavia, nel caso sussistano le condizioni, l'Agenzia può rilasciare il Nulla Osta Tecnico in deroga per la riduzione delle distanze legali minime.
ANSFISA esegue inoltre le verifiche e prove necessarie per l’apertura e per la regolarità e sicurezza del pubblico esercizio ai sensi del DPR 753/80:
- Verifiche e prove funzionali propedeutiche all’apertura al pubblico esercizio di nuovi sistemi di trasporto ad impianti fissi. Si tratta di prove volte ad accertare, anche in caso di varianti costruttive o di revisioni generali, che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio di trasporto possa svolgersi con sicurezza e regolarità
- Verifiche e prove necessarie per accertare il permanere delle condizioni di sicurezza. Hanno lo scopo di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza della sede, delle principali opere d’arvigilati dall'Agenzia devono essere sottote, degli impianti, del materiale rotabile, nonché di qualsiasi apparecchiatura, componente o sottosistema. I sistemi di trasporto ad impianti fissi infatti devono essere sottoposti a regolare manutenzione e a verifiche periodiche, da parte dell'esercente, in accordo con quanto indicato dal costruttore e dalle norme di settore.
L'Agenzia si occupa inoltre delle revisioni: verifiche intermedie previste durante la vita utile dell’impianto, che si aggiungono a quelle periodiche sul mantenimento in efficienza del sistema. Le revisioni servono ad accertare lo stato di conservazione di specifiche parti o componenti, anche ricorrendo a specifici controlli non distruttivi, ovvero con metodologie applicate nel campo industriale con lo scopo di valutare l'integrità di strutture e di prodotti senza modificarne le caratteristiche.
Possono essere quinquennali o generali. In quest’ultimo caso la periodicità - 10/15/20/30/40 anni - dipende dal sistema di trasporto. In occasione delle revisioni generali deve essere disposto l’eventuale adeguamento tecnologico, delle parti di impianto, previsto dalle norme di settore.
Supervisione
L’ANSFISA, in attuazione dell’art. 100 del DPR 753/80, effettua ispezioni sugli impianti fissi, con l’obiettivo di accertare il mantenimento dei requisiti di sicurezza dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle verifiche e prove cui, ai provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio.
In caso di esito sfavorevole delle verifiche, gli uffici territoriali dell'Agenzia possono emettere prescrizioni cogenti ovvero sospendere o revocare il nulla osta di sicurezza.
Impianti
Gli impianti di trasporto pubblico in Italia di competenza ANSFISA sono:
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F. Documenti elaborati
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 27.08.2024 | DECETO DIRIGENZIALE ASNFISA 2 maggio 2024 DECRETO ANSFISA 6 marzo 2024 DECETO ANSFISA 14 febbraio 2024 |
Certifico Srl |
1.0 | 26.01.2024 | DECRETO DIRIGENZIALE 07 dicembre 2023 DECRETO 28 dicembre 2023 DECRETO 29 dicembre 2023 Norme armonizzate Gennaio 2024 |
Certifico Srl |
0.0 | 24.02.2023 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune
Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/424 Impianti a fune
Capo Servizio Impianti a fune
Esercizio e manutenzione impianti a fune trasporto pubblico persone[/box-note]
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Impianti a fune trasporto persone - Quadro normativo Rev. 2.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2024 |
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Impianti a fune trasporto persone - Quadro normativo Rev. 1.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2024 |
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Impianti a fune trasporto persone - Quadro normativo Rev. 00 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2023 |
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RAPEX Report 05 del 03/02/2023 N. 13 A12/00201/23 Bulgaria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 05 del 03/02/2023 N. 13 A12/00201/23 Bulgaria
Approfondimento tecnico: Bicicletta
Il prodotto, di marca SCOTT, mod. 286437 - Speedster 40 (EU), 286438 - Speedster 50 (EU), 286442 - Speedster 40 (CN), 286443 - Speedster 50 (CN), 286465 - Speedster Gravel 40 EQ (EU), 286466 - Speedster Gravel 40 EQ (CN), 286466 - Speedster Gravel 50 (EU), 286472 - Speedster Gravel 50 (CN), 286490 - Contessa Speedster Gravel 35 (EU), 286493 - Contessa Speedster Gravel 35 (CN) è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perchè non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
La forcella anteriore potrebbe rompersi, causando la caduta del ciclista.
Direttiva 2001/95/CE
Capo II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:
a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.
4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.
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RAPEX Report 05 del 03_02_2023 N. 13 A12_00201_23 Bulgaria.pdf Bicicletta |
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Decreto 16 gennaio 2023
Decreto 16 gennaio 2023 / Modifiche Allegato IV Decreto RoHS III
ID 18945 | 10.02.2023
Decreto 16 gennaio 2023 - Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(GU n.34 del 10.02.2023)
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023.
Attuazione:
- Direttiva delegata (UE) 2022/1631
- Direttiva delegata (UE) 2022/1632
__________
Art. 1. Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
È aggiunto il seguente punto:
«48 |
Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo nelle connessioni elettriche con detti fili. |
Scade il 30 giugno 2027». |
Al punto 27, sono aggiunte le seguenti lettere:
«c)
d) |
bobine non integrate per RMI, per le quali la dichiarazione di conformità del presente modello è rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 settembre 2022, oppure dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m di raggio intorno all’isocentro del magnete nell’apparecchiatura medica per la risonanza magnetica per immagini, per i quali la dichiarazione di conformità è rilasciata per la prima volta anteriormente al 30 giugno 2024. |
Scade il 30 giugno 2027.» |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023.
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Collegati
[box-note]Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014
Direttiva delegata (UE) 2022/1631
Direttiva delegata (UE) 2022/1632
Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]
RAPEX Report 04 del 27/01/2023 N. 24 A12/00163/23 Ungheria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 04 del 27/01/2023 N. 24 A12/00163/23 Ungheria
Approfondimento tecnico: Telefono giocattolo
Il prodotto, di marca OU RUI, mod. 1060° CJ-2205563, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-1:2018 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.
Il livello di pressione sonora emessa dal giocattolo è troppo alto (valore misurato: fino a 81,1 dB) e potrebbe portare a una perdita dell'udito permanente o parziale.
In accordo alla norma tecnica EN 71-1, il livello di pressione sonora di emissione ponderata A (LpA), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, deve essere:
- inferiore a 60 dB per i giocattoli di categoria 1;
- inferiore a 65 dB per giocattoli di categoria 2;
- inferiore a 70 dB per giocattoli di categoria 3.
Inoltre, il livello di pressione sonora di emissione di picco ponderata C (LpCpeak), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, non deve superare i 110 dB.
I giocattoli sono divisi, secondo la norma tecnica EN 71-1, in 3 categorie in base al tipo di esposizione al suono.
Categoria di esposizione 1:
- giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo superiori ai 30 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente superiori ai 30 s;
- giocattoli che usano cuffie o auricolari;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per più di 1/3 del tempo di gioco.
Categoria di esposizione 2:
- giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s, dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s;
- sonagli e giocattoli da premere;
- giocattoli a fiato che sono imitazione di strumenti musicali;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/3 del tempo di gioco, ma per più di 1/10.
Categoria di esposizione 3:
- giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 5 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che per produrre il suono richiedono un notevole sforzo fisico;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 5 s;
- giocattoli a fiato, come i fischietti;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/10 del tempo di gioco.
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RAPEX Report 04 del 27_01_2023 N. 24 A12_00163_23 Ungheria.pdf Telefono giocattolo |
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Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati dalle Camere di Commercio
Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati dalle Camere di Commercio / 2022
ID 18905 | 03.02.2023 / In allegato linee guida Rev. 23.12.2022
Al fine di garantire la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione nonché assicurare che le merci siano sicure e conformi alle normative di armonizzazione dell'Unione, i prodotti immessi sul mercato unionale devono soddisfare specifici requisiti essenziali di salute e sicurezza, come prescritti dalle relative normative di prodotto, al fine di garantire un’elevata tutela dei consumatori. L'applicazione rigorosa di tali prescrizioni risulta indispensabile per tutelare adeguatamente questi interessi e creare condizioni favorevoli alla concorrenza leale sul mercato delle merci dell'Unione.
In tale ambito, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONACAMERE) hanno sottoscritto una specifica Convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori. Tale Convenzione mira ad ottenere un livello elevato di controllo sul territorio nazionale attraverso l’implementazione di peculiari Piani esecutivi che prevedono attività congiunte nell’ambito dei rispettivi profili di competenza, con esami, ispezioni e test report sui prodotti in vendita presso distributori fisici e online.
Con la definizione dei citati Piani esecutivi si tratteggia l’attività di vigilanza del mercato svolta, in modo coordinato e sinergico, tra il MIMIT e UNIONCAMERE, con riferimento a specifiche categorie di prodotti individuati dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMCTCNT) anche al fine di realizzare un’opportuna reportistica di informazione per i consumatori, in materia di prodotti sicuri e conformi.
La gestione delle segnalazioni provenienti dalle Camere di Commercio rientra nell’alveo delle competenze della Divisione VI – Normativa tecnica, Sicurezza e Conformità dei Prodotti della DGMCTCNT.
Il presente documento – Linea Guida - si pone come obiettivo la descrizione del processo sotteso all’attività di vigilanza del mercato, svolta in sinergia con il sistema Camerale, indicando le normative di riferimento, l’iter del procedimento amministrativo, a partire dalla presentazione della segnalazione, per la quale è stata predisposta specifica modulistica (Allegato I), con le relative istruzioni per la corretta compilazione della medesima.
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Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1020
Regolamento (CE) N. 765/2008[/box-note]
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Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati dalle Camere di Commercio.pdf Ministero delle Imprese e del Made in Italy Rev. 23.12.2022 |
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Allegato I – Modulistica.docx Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati dalle Camere di Commercio |
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Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale.pdf Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati dalle Camere di Commercio |
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Decreto MISE del 19 marzo 2015
Decreto MISE del 19 marzo 2015
ID 18903 | 03.02.2023
Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non e' possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.
(GU n.82 del 09.04.2015)
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Collegati
[box-note]ebook Decreto Ascensori | D.P.R. 162/1999
Sicurezza ascensori: Norme della serie UNI EN 81-X
Patentino ascensorista: Normativa e Procedura
Norme armonizzate Direttiva Ascensori 2014/33/UE[/box-note]
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | Dicembre 2023
ID 18896 | 12.12.2023 / Raccolta aggiornata al 12.12.2023
I giocattoli devono rispettare i requisiti della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170/1 del 30.6.2009) e devono riportare la marcatura CE.
La Commissione e il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli elaborano documenti di orientamento per assistere i produttori, gli importatori, i distributori e le autorità pubbliche nell'interpretazione e nell'applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE. I documenti di orientamento non sono giuridicamente vincolanti ma esprimono il punto di vista della maggioranza dei membri del gruppo di esperti.
[box-note]Update 12 Dicembre 2023
- Aggiornato Documento di orientamento n. 7 sull'applicazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli - Giocattoli e altri prodotti utilizzati dentro o sull'acqua[/box-note]
L'UE conta circa 80 milioni di bambini di età inferiore a 14 anni e approssimativamente 2.000 aziende, con oltre 100.000 dipendenti, operanti direttamente nel settore dei giocattoli e dei giochi. Si tratta nella maggior parte dei casi di piccole e medie imprese (PMI).
[box-info]Giochi e giocattoli sono strumenti fondamentali per lo sviluppo di un bambino. Mentre i fabbricanti sono responsabili della sicurezza dei propri prodotti, gli importatori, gli organismi notificati e le autorità nazionali svolgono un ruolo nel garantire che i giocattoli venduti nei negozi europei soddisfino tutti i requisiti di sicurezza.
Fondamentale è assicurare che le norme e i requisiti di sicurezza rimangano al passo con le ultime tendenze del settore dei giocattoli, specialmente considerato lo sviluppo costante di nuovi materiali e processi di produzione.
Il mercato interno dei giocattoli ha contribuito positivamente allo sviluppo del settore e alla tutela dei consumatori, grazie all'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza dei giocattoli in tutta l'UE.
La nuova Direttiva in materia di sicurezza dei giocattoli rafforza le disposizioni esecutive e sui nuovi requisiti di sicurezza, garantendo che i bambini continuino a godere dei massimi livelli di protezione.
La nuova direttiva migliora le norme vigenti in materia di commercializzazione dei giocattoli prodotti o importati nell'UE, al fine di ridurre gli incidenti ad essi associati e conseguire benefici sanitari a lungo termine.
Oggi, i partner commerciali più importanti per l'Europa rimangono gli Stati Uniti, per le esportazioni, e l'Estremo Oriente, per le importazioni.
Tra le principali opportunità per l'industria europea dei giocattoli figura il potenziale d'esportazione dei prodotti europei di alta qualità, sostenuto dalla Commissione migliorando le condizioni di accesso ai mercati dei paesi terzi.[/box-info]
...
Indice
In rosso i Documenti aggiornati 12.2023
01. Guidance document on scooters - 05/10/2016
02. Community legislation applicable to "floating seats" - 26/04/2001
03. The guidance document on the relationship between the Safety of Toys Directive and the Cadmium Directive (Directive 91/338/EEC) has become obsolete after the Court of Justice has given its judgment in case C-9/04 - 03/02/2003
04. Guidance document on grey zone problem: Is a specific product covered by the Toy Safety Directive 2009/48/EC or not? - 15/10/2015
05. Guidelines on the treatment of "grey zone" products - criteria to classify products consisting of miniatures to be assembled and painted and their support products - 13/02/2003
06. Guidelines on the treatment of "grey zone" products - criteria for differentiating dolls for adult collectors from toys - 13/02/2003
07. Guidance document on toys used in and on the water - 12/12/2023
08. Guidance document on pools - 28/01/2019
09. Guidance document on the classification of books - 10/12/2013
10. Guidance document on the classification of music instruments - 26/02/2019
11. Guidance document on the application of Directive 2009/48/EC on the safety of toys - Toys intended for children under 36 months of age or of 36 months and over - 01.02.2023
12. Guidance document on packaging - 09/07/2012
13. Guidance document on crafts - 19/04/2011
14. Guidance document on sports equipments - 18/01/2012
15. Guidance document on writing instruments and stationary - 20/01/2012
16. Guidelines on electronic equipments - 09/07/2012
17. Guidance document on disguise costumes - 04/12/2012
18. Guidance document on puffer balls and similar toys- 16/09/2019
19. Guidance document on soother holders - 26/09/2019
20. Guidance document n° 20 on the application of Directive 2009/48/EC on the safety of toys
A. Guideline on the interpretation of the concept “which can be placed in the mouth” as laid down in the entry 52 of Annex XVII to REACH Regulation 1907/2006 - 08/01/2014
A1. TSD explanatory guidance document in ENGLISH (Rev 1.9) - 10/02/2016
A2. TSD explanatory guidance document in CINESE (Rev 1.9) - 10/02/2016
A3. Technical documentation guidance document - 10/02/2016
A4. Technical documentation guidance document in CINESE (Version 1.5) 22/02/2016
A5. Technical documentation guidance document in ITALIANO (Version 1.5) 22/02/2016
A6. Technical documentation guidance document - 22/02/2016
B. Template of the EC Declaration of Conformity - 13/07/2011
C1. Overview of the warnings required by the Toy Safety Directive 2009/48/EC in the different languages - 12/09/2014
C2. Overview of the national language requirements for warnings, information and documentation as foreseen by the Member States' transposition legislation of Directive 2009/48/EC on the safety of toys - 02/10/2014
D. Soft-filled toys with sequins - 06/03/2019
E1. Recommendation No 1 format EC type examination certificate (Rev 3) 10/06/2014
E2. Recommendation No 2 NoBo identification number affixed to the toy (Rev 1) 21/04/2010
E3. Recommendation No 3 failure of safety limit (Rev 1) 11/04/2011
E4. Recommendation No 4 transitional period (Rev 1) 12/04/2011
E5. Protocol No 1 Toys submitted to EC-Type Examination (Rev 8) 06/03/2019
E6. Protocol No 2 Microbiological safety of toys (Rev 3) 18/02/2016
E7. Protocol No 4 Washability of toys approval (Rev 2) 22/12/2017
E8. Protocol No 5 Microwavable toys (Rev 1) 24/09/2018
F. Use of a Notified Body's name and number for activities not required by EU legislation 27/05/2015
________
Testo consolidato epub/pdf:
Collegati
[box-note]Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | 05.2021
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | 02.2020
Raccolta UE Linee Guida Giocattoli - AGG. 03.2015
Direttiva 2009/48/CE giocattoli
Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Giocattoli | Direttiva 2009/48/CE e NTA[/box-note]
Valvole di intercettazione manuali sono escluse ATEX
Valvole di intercettazione azionate manualmente non rientrano in Direttiva ATEX Prodotti
ID 18870 | 05.02.2023 / Scheda allegata
La Commissione europea ha nuovamente precisato che le valvole di intercettazione azionate manualmente non possono essere dichiarate ATEX, anche in relazione a posizioni difformi in merito di Costruttori di valvole.
Infatti, nelle Linee guida applicative della direttiva 2014/34/UE (4rd Edition November 2022), è ribadito (come nelle altre guide già emanate) che le valvole di intercettazione azionate manualmente sono escluse dal campo di applicazione della Direttiva ATEX Prodotti (Direttiva 2014/34/UE), infatti al § 38 è riportato:
[box-note]Linee guida applicative della direttiva 2014/34/UE
...
§ 38 Examples of equipment not covered by Directive 2014/34/EU
Simple products
For "simple" electrical products, European harmonised standards provide a good basis to assess the effectiveness of electrical ignition source and, consequently, to determine whether or not these can be considered effective or not. In general, many "simple" mechanical products do not fall under the scope of Directive 2014/34/EU as they do not have their own source of ignition (see section § 41 on "Own" ignition source).
Examples without their own source of ignition are hand tools such as hammers, spanners, saws and ladders (see also the "Borderline list - ATEX products", pages 225-228).
Other examples that in most cases have no potential ignition source are given below.
However, the manufacturer will need to consider each item in turn with respect to potential ignition hazard to consider whether Directive 2014/34/EU applies:
- clockwork time pieces; mechanical camera shutters (metallic);
- pressure relief valves, self-closing doors;
- equipment moved only by human power, a hand operated pump, hand powered lifting equipment, hand-operated valves.
The issue of hand-operated valves has also been discussed. Given that these will move slowly, with no possibility of forming hot surfaces (as discussed in section § 42 on non-electrical equipment) they are not in scope of the Directive. Some designs incorporate polymeric parts, which could become charged, but this is no different from plastic pipes. Given that it is clear that the latter is outside of the scope of Directive 2014/34/EU it has been accepted that such valves do not fall within scope.
Some manufacturers have argued that their valves are specially adapted for ATEX, in that they have either selected more conductive polymers, or taken steps to ensure that no metal parts could become charged because they are unearthed. Other manufacturers state that all their valves meet this requirement simply by the way they are constructed, and they see no distinction from valves used to process nonflammable materials.
To avoid confusion between those who claim correctly that their valves have no source of ignition, and are out of scope, and those who claim that they have done some very simple design change and wish to claim that their valves are now category 2 or even 1, it has been agreed that valves having characteristics as described above are out of scope.
Nevertheless, where potentially flammable atmospheres exist, users must always consider the electrostatic ignition risks.
Installation
Installation is an entity which is made from parts previously considered separately but which are only put together at the point of application. They are different from assemblies which comprise parts previously considered separately, interconnected to create a combined product or assembly, to be placed on the market and/or put into service as a single functional unit (see section § 44 on combined equipment (assemblies)).
The ATEX Directive 2014/34/EU does not regulate the process of installation. Installing such (already ATEX-compliant) equipment at the end-user premises or under his responsibility will generally be subject to legal requirements either from the "workplace" directives (see footnote 7 in the "Introduction") or the domestic legislation of the Member States. However, the question is frequently asked to distinguish between the responsibilities of manufacturers, building a piece of equipment or an assembly under the ATEX Directive 2014/34/EU and those responsibilities of an end user, buying in equipment parts to build an installation.
(One might use the analogy of the difference between the manufacturing a discreet piece of equipment which can be placed on the market, such as a television – under the Low Voltage Directive 2014/35/EU, see section § 232 –, and equipping a house with all its utilities built into which a range of products will be installed and connected, this would clearly be an installation and come under the "workplace" Directive 89/391/EEC or other directives concerning workplace safety.)
A common situation is that pieces of already ATEX-compliant equipment are placed on the market independently by one or more manufacturer(s), and are not placed on the market by a single legal person as a single functional unit (as described in section § 44 on combined equipment (assemblies) which are fully specified configuration of parts). Combining such equipment and installing at the user's premises is not considered as manufacturing and thus does not result in equipment; the result of such an operation is an installation and is outside the scope of Directive 2014/34/EU.
The installer has to ensure that the initially compliant pieces of equipment still comply when they are taken into service. For that reason he has to carefully follow all installation instructions of the manufacturers. The Directive does not regulate the process of installation. Installing of ATEX-compliant equipment will generally be subject to legal requirements of the Member States. An example could be instrumentation consisting of a sensor, a transmitter, a Zener barrier and a power supply if provided by several different manufacturers installed under the responsibility of the user. It is understood that there is not always a clear line between an installation and an assembly. For assemblies and installations the responsibilities will either fall on the person who places the assembly on the market, or the end-user. Each must draw up a technical file setting out how they have complied with the relevant legislation. Much of the technical content will be the same. The result, this is to say, the installation of equipment in a plant, will usually not to be a "product" under the ATEX Directive 2014/34/EU if:
- the end-user, or an installer purchases parts (including ATEX equipment and installation materials) from different manufacturers and they are installed under his responsibility after a full risk assessment has been undertaken;
- the user carries out a whole series of different processes requiring the integration of ATEX-compliant equipment and parts on site, and they are installed according to a unique layout;
- the end-user commissions the building of parts of his installation off-site, which may be unique, but certainly not a production run, and which is done under his direct responsibility, or indirectly through a contractor, working under contract to him;
- commissioning tests or adjustments are needed once the plant is built and are carried out under the final responsibility of the end user.
...
§ 41 "Own" ignition source
A defining element of equipment in the sense of the Directive is that it has to have its own potential source of ignition.
Potential sources of ignition could be: electric sparks, arcs and flashes, electrostatic discharges, electromagnetic waves, ionising radiation, hot surfaces, flames and hot gases, mechanically generated sparks, optical radiation, chemical flame initiation, compression.
...[/box-note]
Vedi Linee guida ATEX Prodotti 2022
...
segue in allegato
Collegati
[box-note]Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE | Novembre 2022
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Valvole di intercettazione manuali sono escluse ATEX Rev. 00 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2023 |
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RAPEX Report 01 del 06/01/2023 N. 01 A12/00009/23 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 01 del 06/01/2023 N. 01 A12/00009/23 Svezia
Approfondimento tecnico: Seggiolone per bambini
Il prodotto, di marca Jollyroom, mod. 10065231, 10065232, 10065233, 10065234, 10065235 è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
La seduta del seggiolone può staccarsi causando la caduta del bambino.
Direttiva 2001/95/CE
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:
a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.
4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 01 del 06_01_2023 N. 01 A12_00009_23 Svezia.pdf Seggiolone per bambini |
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RAPEX 2023
Safety Gate: Rapid Alert System for non-food consumer products
Archivio prodotti pericolosi
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
Con il Regolamento (UE) 2023/988 la denominazione abbreviata RAPEX è stata sostituita da «Safety Gate» per garantire maggiore chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori.
[panel]Safety Gate comprende tre elementi:
- in primo luogo, un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti (sistema di allarme rapido Safety Gate);
- in secondo luogo, un portale web destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami (portale Safety Gate);
- e, in terzo luogo, un portale web tramite la quale le imprese possono adempiere l’obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti (Safety Business Gateway).[/panel]
Ogni giorno, le autorità nazionali inviano avvisi al Safety Gate. Ogni segnalazione contiene informazioni sulla tipologia di prodotto rilevato come pericoloso, una descrizione del rischio e le misure adottate dall'operatore economico o disposte dall'autorità. Ad ogni segnalazione danno seguito le altre autorità, che adottano le proprie misure se trovano lo stesso prodotto nei propri mercati nazionali. La banca dati delle segnalazioni della Commissione europea viene così aggiornata quotidianamente e di conseguenza le informazioni sono costantemente aggiornate.
Info Safety Gate Certifico
Safety Gate European Commission
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/988
Direttiva 2001/95/CE Sicurezza Generale Prodotti
Evoluzione Direttiva 2001/95/CE (DSGP): Il nuovo pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Codice del Consumo[/box-note]
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RAPEX Report 10.2023.pdf 10 Marzo 2023 |
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Dangerous fakes trade in counterfeit goods
Dangerous fakes trade in counterfeit goods that pose health, safety and environmental risks
OECD/EUIPO (2022) - 9 March 2022
Illicit trade in counterfeit goods causes economic damage by reducing sales and profits as well as innovation incentives in legitimate industries. At the same time, some counterfeits can be of low quality and create significant additional risks, including health risks (fake pharmaceuticals or food products), safety risks (counterfeit automotive spare parts, fake batteries) and environmental risks (fake chemicals or pesticides).
This study presents detailed information on the value of counterfeit trade in such dangerous fake goods, analyses changes in the volumes and composition of the goods, and maps key trade routes. The evidence in this report can be used to raise awareness of the risks of this trade and its implications for health and environmental policy.
...
Fonte: EC
RAPEX: Report annuale Certifico 2022
RAPEX: Report annuale Certifico 2022
Tutti gli Approfondimenti relativi al RAPEX di Certifico elaborati nel 2022:
Vedi tutti i Report pubblicati Certifico 2022
RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products
Archivio prodotti pericolosi
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
N. |
Data |
Prodotto |
Codice |
Non Conformità |
1 |
07.01.2022 |
09 |
||
2 |
14.01.2022 |
16 |
Direttiva 2001/95/CE; EN 14988:2020 |
|
3 |
21.01.2022 |
13 |
Direttiva 2001/95/CE; EN 1725:1998 |
|
4 |
28.01.2022 |
04 |
||
5 |
04.02.2022 |
01 |
||
6 |
11.02.2022 |
26 |
||
7 |
18.02.2022 |
01 |
||
8 |
25.02.2022 |
07 |
Direttiva 2001/95/CE; EN ISO 4210-2:2015 |
|
9 |
04.03.2022 |
02 |
||
10 |
11.03.2022 |
12 |
||
11 |
18.03.2022 |
01 |
Direttiva 2014/35/UE; EN 60950-1:2006 |
|
12 |
25.03.2022 |
08 |
||
13 |
01.04.2022 |
79 |
||
14 |
08.04.2022 |
08 |
||
15 |
15.04.2022 |
09 |
||
16 |
22.04.2022 |
02 |
||
17 |
29.04.2022 |
03 |
||
18 |
06.05.2022 |
12 |
Direttiva 2001/95/CE; EN 14682:2015 |
|
19 |
13.05.2022 |
03 |
Direttiva 2006/42/CE; EN 1494:2000+A1:2008 |
|
20 |
20.05.2022 |
06 |
||
21 |
27.05.2022 |
01 |
Direttiva 2014/35/UE; EN 60598-1:2015 |
|
22 |
03.06.2022 |
08 |
||
23 |
10.06.2022 |
01 |
||
24 |
17.06.2022 |
08 |
||
25 |
24.06.2022 |
05 |
||
26 |
01.07.2022 |
09 |
||
27 |
08.07.2022 |
19 |
||
28 |
15.07.2022 |
30 |
||
29 |
22.07.2022 |
23 |
||
30 |
29.07.2022 |
13 |
||
31 |
05.08.2022 |
18 |
||
32 |
12.08.2022 |
29 |
||
33 |
19.08.2022 |
02 |
||
34 |
26.08.2022 |
29 |
Direttiva 2006/42/CE; EN 60825-1:2014; EN ISO 11553-1:2020/A11:2020 |
|
35 |
02.09.2022 |
31 |
||
36 |
09.09.2022 |
01 |
||
37 |
16.09.2022 |
04 |
Direttiva 2009/48/CE; EN 71-8:2018 |
|
38 |
23.09.2022 |
05 |
||
39 |
30.09.2022 |
25 |
Direttiva 2001/95/CE; EN 12520:2015 |
|
40 |
07.10.2022 |
27 |
||
41 |
14.10.2022 |
39 |
Direttiva 2014/34/UE; EN 60079-11:2012 |
|
42 |
21.10.2022 |
08 |
||
43 |
28.10.2022 |
09 |
Direttiva 2001/95/CE; EN 1860-1:2013+A1:2017 |
|
44 |
04.11.2022 |
01 |
Direttiva 2006/42/CE; EN 60745-2-3:2011 |
|
45 |
11.11.2022 |
04 |
||
46 |
18.11.2022 |
01 |
||
47 |
25.11.2022 |
02 |
Direttiva 2006/42/CE; EN 60745-2-15:2009 |
|
48 |
02.12.2022 |
09 |
||
49 |
09.12.2022 |
08 |
||
50 |
16.12.2022 |
17 |
Direttiva 2014/35/UE; EN 60335-1:2012 |
|
51 |
23.12.2022 |
04 |
Direttiva 2006/42/CE; EN 609-1:2017 |
RAPEX Safety Gate - Most recent alerts
Resp.: Giuseppe Zappia
Collegati
[box-note]RAPEX 2022
Codice del Consumo
Direttiva 2001/95/CE Sicurezza Generale Prodotti
Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.172
Evoluzione Direttiva 2001/95/CE (DSGP): Il nuovo pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato"[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
Rapex Report Certifico 2022.pdf Certifico Srl - 2022 |
264 kB | 2 |
Raccolta E (ANCC)
Raccolta E (ANCC) / Gennaio 1979
Specificazioni tecniche applicative del D.M. 21 maggio 1974 - Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione.
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Visto l'art. 58 del D.M. 21 maggio 1074 concernente le norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione; su conforme parere del Consiglio Tecnico dell'Associazione,
SI DISPONE
Per l'esercizio degli apparecchi a pressione devono essere adottate le specificazioni tecniche contenute nell'allegata «Raccolta E ».
Collegati
[box-note]DM 21 maggio 1974
RD 12 maggio 1927 n. 824[/box-note]
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Raccolta E (ANCC).pdf |
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Manuale procedurale per i controlli doganali dei prodotti CE
Manuale procedurale per i controlli doganali dei prodotti CE / Aggiornamento 2019
ID 18578 | 07.01.2023 / In allegato
Scopo del presente manuale procedurale è quello di fornire, ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, istruzioni aggiornate per l’adozione di uniformi procedure di controllo nel caso di verifiche su prodotti soggetti a prescrizioni comunitarie o nazionali che ne richiedano la rispondenza a specifiche caratteristiche di “sicurezza” e/o di “conformità”, tenuto conto delle disposizioni recate dal Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell’ 8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti.
Il presente manuale sostituisce la precedente versione del dicembre 2009.
INDICE
Finalità - Link utili
PARTE PRIMA
Marcatura CE - Principali direttive comunitarie e norme nazionali di recepimento
Quadro normativo comunitario: il Regolamento (CE) 765/2008
La marcatura “CE”
Linee guida per i controlli all’importazione riguardanti la sicurezza e la conformità dei prodotti
Le check list
Quadro normativo nazionale: il codice del consumo
I controlli alle frontiere
Principale normativa doganale di riferimento
Il procedimento di controllo doganale
PARTE SECONDA
Istruzioni operative - Controlli in linea - Controllo “CD”
Prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione e sprovvisti di marcatura “CE” - Controllo “VM”
Prodotti provvisti di marcatura “CE” - Controllo “VM”
Controlli successivi alla definizione dell’accertamento doganale
Sistemi Informativi Doganali. Applicazioni
1) Schede di segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico
2) Acquisizione e consultazione delle segnalazioni RAPEX
3) Comunicazione dati sicurezza prodotti
ALLEGATI Modelli per l’attivazione delle procedure
Allegato 1 - Merci selezionate VM senza marcatura o con marcatura falsa o fuorviante
Allegato 2 - Comunicazione al MISE per merce in CD per cui la ditta non ha fornito documentazione o parziale e inidonea
Allegato 3 - Richiesta alla ditta di certificazione per merci VM con marcatura CE
Allegato 4 - Comunicazione al MISE per merci VM con marcatura senza documentazione o con dubbi su documentazione fornita
Allegato 5 - Comunicazione al MISE per merci VM con marcatura regolarmente svincolate
Allegato 6 - Comunicazione alla ditta di merci non conformi
Allegato 7- Comunicazione al MISE svincolo merci con richiesta emissione A20
Allegato 8 - Comunicazione al MISE sequestro amministrativo da controllo ex post
Allegato 9 - Comunicazione MISE documentazione mancante, insufficiente, irregolare, dubbia da controllo ex post
Allegato 10 - positive list
Allegato 11 - negative list
Allegato 12 - Spreadsheet per la fornitura dati
Allegato 13 - Manuale UE sulla raccolta dei dati
Allegato 14 - Comunicazione al MISE per prodotti non rientranti nella normativa di armonizzazione
Collegati
[box-note]Regolamento (CE) N. 765/2008
Regolamento (UE) 2019/1020[/box-note]
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Manuale procedurale per i controlli doganali dei prodotti CE - ADM 2019.pdf ADM 2019 |
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Fuochi artificiali: Marcatura CE e Normativa PS
Fuochi artificiali: Marcatura CE e Normativa PS / Update 12.2022
ID 18573 | 06.01.2023 / Scheda allegata
Le norme di riferimento di PS per fuochi artificiali e loro marcatura CE sono:
- Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) del 11 gennaio 2001: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
- Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014: Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell’11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi
artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.
- Circolare n. 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM del 5 luglio 2016: Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio. Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato.
Linee Guida per le commissioni tecniche territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi di artificio.
- Circolare 11 maggio 2018: Fabbriche e depositi di fuochi d'artificio ex art. 47 RD 18 giugno 1931, n. 773 TULPS. Attività di monitoraggio, controllo e ispezione.
- Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123: Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (GU n. 186 del 12.08.2015)
- Circolare 10 maggio 2019 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS: Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici". Limitazioni alla vendita - Direttive.
[box-note]RD 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Art. 57 del TULPS
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. (N)
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. (N)
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria. (N)[/box-note]
Aggiornamenti all'articolo
(N) Commi aggiunti dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10.12.2010)
[box-note]Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 / RD 18 giugno 1931, n. 773 / RD 6 maggio 1940 n. 635
1 - Inquadramento normativo
Con il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 l’Italia ha recepito la Direttiva dell’UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici. L’art. 3 del citato D. Lgs. individua sostanzialmente tre macro aree ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie:
- la macro area dei “Fuochi di artificio”, che si compone di quattro categorie contraddistinte con le sigle “F1”, “F 2”, “F3”, “F4”;
- gli articoli pirotecnici “Teatrali”, che si distinguono in “T1” e “T2”;
- gli “altri articoli Pirotecnici” individuati dalle sigle “P1” e “P2”.
2 - Quali prodotti si possono trovare sul mercato - La marcatura CE
L’applicazione dell’art. 34, comma 4, del richiamato d. lgs. 123/2015 ha fatto decadere, alla data del 4 luglio 2017, la validità dei provvedimenti di riconoscimento e classificazione dei prodotti pirotecnici rilasciati dal ministero dell’Interno, ex art. 53 del T.U.L.P.S.
Pertanto, dal 5 luglio 2017, tutti i “fuochi artificiali” destinati ai consumatori, devono essere obbligatoriamente muniti della marcatura CE.
L’apposizione di tale marchio garantisce che il prodotto abbia superato l’esame di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e che sia conforme al modello approvato.
3 - Chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d'artificio
...[/box-note]
segue in allegato
Collegati
[box-note]Circolare 10 maggio 2019 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS
Circolare 5 luglio 2016, n. 57/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM
Circolare 20 maggio 2014, n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS (1)
Linee guida ispezioni fabbriche e depositi di fuochi di artificio
Circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS (1)
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635
Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123
Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici[/box-note]
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Fuochi artificiali - Marcatura CE e Normativa PS Rev. 00 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2023 |
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RAPEX Report 51 del 23/12/2022 N. 04 A11/00144/22 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 51 del 23/12/2022 N. 04 A11/00144/22 Finlandia
Approfondimento tecnico: Spaccalegna a cuneo
Il prodotto, di marca Timco, mod. 7 T, 51 cm, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 609-1:2017 “Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte 1: Spaccalegna a cuneo”.
L'area in cui avviene la spaccatura dei tronchi non è adeguatamente protetta, un utilizzatore potrebbe inserirci una mano o un dito correndo il rischio di farseli tagliare o schiacciare. Inoltre, il prodotto non è isolato contro l’ingresso di acqua, pertanto, si corre il rischio di ricevere una scossa elettrica.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
[…] 1.4. Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione
1.4.1. Requisiti generali
I ripari e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente,
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina. […]
[…] 1.5.1. Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica. Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla Direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine.
Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva. […]
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RAPEX Report 51 del 23_12_2022 N. 04 A11_00144_22 Finlandia.pdf Spaccalegna a cuneo |
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RAPEX Report 49 del 09/12/2022 N. 08 A12/01741/22 Repubblica Ceca

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 49 del 09/12/2022 N. 08 A12/01741/22 Repubblica Ceca
Approfondimento tecnico: Bambola di plastica
Il prodotto, di nome CRY Babys, mod. 8851, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La plastica della testa della bambola contiene una concentrazione eccessiva di ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (valore misurato pari al 29,3% in peso). Questo ftalato può nuocere alla salute dei bambini, causando possibili danni al loro sistema riproduttivo.
Regolamento (CE) n .1907/2006
Allegato XVII | Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
51. Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) | Dibutilftalato (DBP) | Benzilbutilftalato (BBP) | Diisobutilftalato (DIBP)
1. Non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
2. Non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
Inoltre, il DIBP non può essere immesso sul mercato dopo il 7 luglio 2020 nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
3. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 7 luglio 2020 in articoli, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell'articolo. […]
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RAPEX Report 49 del 09_12_2022 N. 08 A12_01741_22 Repubblica Ceca.pdf Bambola di plastica |
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