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Decreto 16 gennaio 2023

Decreto 16 gennaio 2023 / Modifiche Allegato IV Decreto RoHS III
ID 18945 | 10.02.2023
Decreto 16 gennaio 2023 - Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(GU n.34 del 10.02.2023)
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023.
Attuazione:
- Direttiva delegata (UE) 2022/1631
- Direttiva delegata (UE) 2022/1632
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Art. 1. Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
È aggiunto il seguente punto:
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«48
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Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo nelle connessioni elettriche con detti fili.
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Scade il 30 giugno 2027».
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Al punto 27, sono aggiunte le seguenti lettere:
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«c)
d)
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bobine non integrate per RMI, per le quali la dichiarazione di conformità del presente modello è rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 settembre 2022, oppure
dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m di raggio intorno all’isocentro del magnete nell’apparecchiatura medica per la risonanza magnetica per immagini, per i quali la dichiarazione di conformità è rilasciata per la prima volta anteriormente al 30 giugno 2024.
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Scade il 30 giugno 2027.»
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Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023.
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