A guideline to EN ISO 13849-1

A guidelines EN ISO 13849-1
ID 978 | 16.03.2015
How to design safe machine control systems - A guideline to EN ISO 13849-1
The aim of this report is to give guidance when applying EN ISO 13849-1:2008 in projects, both for companies developing subsystems and for companies that are developing complete machines.
The report will give support in different areas in EN ISO 13849-1:2008 that are difficult to understand or parts that are described briefly.
The first part of the report gives some general information about the new EU machinery directive 2006/42/EC.
The following part of the report is focused on management of functional safety which means how to maintain a high degree of safety during the different steps of the safety lifecycle, all the way from risk assessment until modifications of the safety function is done.
The next part of the report describes shortly how to perform a risk assessment and define an appropriate PLr (Performance Level required) for each identified safety function.
A central part of EN ISO 13849-1:2008 is to choose an appropriate category for the identified safety functions. Categories were used also in the earlier machinery safety standard EN 954-1:1996.
The report describes in detail the meaning of each category and also gives an example of a category 2 safety function.
The next step after the identification of an appropriate category is to determine the hardware reliability for each safety function. The report gives both background information about reliability theory and how to perform these calculations in practice.
Diagnostic coverage is another important are in EN ISO 13849-1:2008 that together with the category and MTTFd determines which PL that is possible to reach.
The report gives a number of examples on how different diagnostic coverage techniques can look like.
The report also briefly discusses systematic failures, what it means and how to handle these during design and use of safety functions.
Software requirements are another area that is described in the report, where the report describes the difference between different kinds of programming languages and what it means to follow the V-model defined in EN ISO 13849-1:2008.
Finally the report describes a number of different methods to check that the PLr is reached.
This report shall be considered as an complement to the standard EN ISO 13849-1:2008 that gives examples on how different requirements can be interpreted.
Johan Hedberg Andreas Söderberg Jan Tegehall
SP Technical Research Institute of Sweden
SP Rapport 2011:81
ISBN 978-91-87017-14-8
Certifico Macchine 4: file generale Update norme 3.0 Gennaio 2015
File generale Update norme 3.0 Gennaio 2015
Il file CEM di aggiornamento normativo per ogni RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE
E' manutenuto un file di Update normativo di tipo “CEM”, con il quale possiamo garantire un aggiornamento desincronizzato di tipo “normativo CEM” da un aggiornamento di tipo “software exe” di CEM4.
Con l’aggiornamento Update normativo, è possibile aggiornare il DB con richiamo dei dati delle norme utilizzate nella gestione della Valutazione dei Rischi in “Presunzione di Conformità”: tale funzione garantisce nel tempo un migliore controllo sui dati puri normativi.
Eventuali modifiche alle norme riportate nei ducumenti interessati, sia dovute a personalizzazioni Utente o precedenti l’importazione di file Update norme CEM, sono "congelate", ed è anche adottato un sistema di “Change tracking” relativo a modifiche, sostituzioni e cessazioni delle norme nel tempo.
Importando il file Update norme CEM, saranno aggiornate le norme di riferimento (titoli ed eventuale descrizione) sottostanti ad ogni RESS.
In allegato i file di esportazione pdf disponibili Clienti+ o Abbonati
Download file CEM Update norme 3.0 CEM4
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EHSR Machinery Directive - Standards Rules 3.0 2015.PDF Ed. 3.0 2015 - Requirements CEM4 |
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Direttiva Macchine RESS-Norme Tecniche 3.0 2015.pdf Ed. 3.0 2015 - Testo esportato CEM4 |
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Quadri elettrici: il 1° novembre è stata abrogata la EN 60439-1 e sostituita da EN 61439-1 e 61439-2

Quadri elettrici: il 1° novembre è stata abrogata la EN 60439-1 e sostituita da EN 61439-1 e 61439-2.
Un estratto degli allegati informativi C e D della nuova norma (doc)
Allegato C:
- Argomenti soggetti ad accordo tra il costruttore del QUADRO e l’utilizzatore
- Questo Allegato facilita la consultazione della presente Norma ed è previsto come modello per l’applicazione delle specifiche Norme dei quadri.
- In alcuni casi l’informazione fornita dal costruttore del QUADRO può sostituire l’accordo tra le parti.
Allegato D:
- Verifiche di progetto
Il primo novembre 2014 la norma relativa ai quadri elettrici di bassa tensione la norma EN 60439-1 è stata definitivamente abrogata, e sostituita dalla nuova EN 61439-1.
Con queste nuove norme è completamente cambiata la struttura della "normativa quadri", infatti con la vecchia struttura della 60439 ogni sottonorma era totalmente autonoma, ad esempio per realizzare un quadro di cantiere era sufficiente rispettare la 60439-4 che comprende anche le specifiche generali.
Con la nuova struttura la EN 61439-1 viene ad assumere una posizione “madre” che detta esclusivamente le regole generali da considerarsi come norme di riferimento per tutte quelle successive “sottorme” 2-3-4-5-6 relative ad una particolare tipologia di quadro.
Questo significa che per la rispondenza alle norme di un quadro elettrico occorreranno almeno due norme: la CEI EN 61439-1 più quella specifica alla tipologia del quadro elettrico da realizzare, ad esempio CEI EN 61439-2 per i quadri di potenza.
La serie della EN 61439 è strutturata come segue:
EN 61439-1 Regole generali valide per tutti i tipi di quadro elettrico per bassa tensione (in vigore 01.11.2014)
EN 61439-2 Quadri di potenza (in vigore 01.11.2014)
EN 61439-3 Quadri di distribuzione finale (in vigore 22.03.2015)
EN 61439-4 Quadri per cantieri (in vigore 20.12.2014)
EN 61439-5 Quadri di distribuzione di potenza (in vigore 03.01.2016)
EN 61439-6 Quadri per sistemi di sbarre (in vigore 27.06.2015)
Fonti CEI
Norma It. CEI EN 61439-1 - Class. CEI 17-113 - CT 121 - Fascicolo 11782 - Anno 2012
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali
Norma It. CEI EN 61439-2 - Class. CEI 17-114 - CT 121 - Fascicolo 11783 - Anno 2012
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 2: Quadri di potenza
Norma It. CEI EN 61439-3 - Class. CEI 17-116 - CT 121 - Fascicolo 12607 - Anno 2012
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)
Norma It. CEI EN 61439-3/EC - Class. CEI 17-116;EC1 - CT 121 - Fascicolo 13618 - Anno 2014
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)
Norma It. CEI EN 61439-4 - Class. CEI 17-117 - CT 121 - Fascicolo 13092 - Anno 2013
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC)
Norma It. CEI EN 61439-5 - Class. CEI 17-115 - CT 121 - Fascicolo 11663 - Anno 2011
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche
Norma It. CEI EN 61439-6 - Class. CEI 17-118 - CT 121 - Fascicolo 13025 - Anno 2013
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Part 6: Busbar trunking systems (busways)
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Estratto CEI EN 61439-1_2010 Accordo Costruttore Utilizzatore e Lista Verifiche progetto.doc Accordo Costruttore Utilizzatore e Lista Verifiche |
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The guidelines about Simple Pressure Vessels Directive (SPVD)
The guidelines about Simple Pressure Vessels Directive (SPVD)
In order to ensure a coherent application of the Simple Pressure Vessels Directive, the Guidelines are established and agreed in the framework of the Commission's working group.
This working group is chaired by a representative of the Commission services.
These guidelines are elaborated by the Commission services based upon the results from the working group on the application of the directive.
The aim of this guidance is to clarify certain matters and procedures referred to in directive 2009/105/EC on the harmonisation of the laws of Member States.
The guide has an informal status and its loose-leaf format permits the introduction, updating or withdrawal of individual documents when appropriate.
The guidance contained in this document is not mandatory. Although it sets out that information on matters relating to the directive it is for guidance only, aimed at helping you, whether you are a manufacturer, notified body or other interested parties, meet your obligations.
You may, if you wish, take alternative effective steps to meet the requirements of the directive.
The formal document remains the text of directive 2009/105/EC together with any officially published supporting or amending documents.
The guidelines about Simple Pressure Vessels Directive (SPVD) (adopted in June 2000)
New guideline about Simple Pressure Vessels Directive (SPVD) (art16) (final version adopted on 18/03/2004)
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Guideline Directive 87_404_EEC SPV 2004.pdf Update 2004 |
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Guideline Directive 87_404_EEC SPV.pdf Ed. 2000 |
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Le nuove Direttive CE di Prodotto 2014
Nuovo approccio 2014/2016: le nuove direttive di prodotto CE/UE
ID 0073 | News aggiornata: 19 Maggio 2023
Nella Tabella sottostante, si evidenziano le nuove Direttive UE 2014(1), con la Direttiva sostituita(2), la data di entrata in vigore(3),la data di abrogazione della Direttiva sostituita(4)il Recepimento IT(5) e la Data entrata in vigore del Recepimento(6):
Nuova Direttiva (1) |
Direttiva sost. (2) |
Entrata vig. (3) |
Abrogazione (4) |
Recep. (5) |
Data entrata vigore R. (6) |
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ATEX | Direttiva 2014/34/UE | Direttiva 94/9/CE | 30 Marzo 2014 | 20 Aprile 2016 | D.Lgs. 85/2016 |
26 Maggio 2016 |
ASCE | Direttiva 2014/33/UE | Direttiva 95/16/CE | 30 Marzo 2014 | 20 Aprile 2016 | D.P.R. 23/2017 | 30 Marzo 2017 |
LV | Direttiva 2014/35/UE | Direttiva 2006/95/CE | 30 Marzo 2014 | 20 Aprile 2016 | D.Lgs. 86/2016 |
26 Maggio 2016 |
EMC | Direttiva 2014/30/UE | Direttiva 2004/108/CE | 18 Marzo 2014 | 20 Aprile 2016 | D.Lgs. 80/2016 | 26 Maggio 2016 |
PED | Direttiva 2014/68/UE | Direttiva 97/23/CE | 17 Luglio 2014 | 19 Luglio 2016 | D.Lgs. 26/2016 | 19 Luglio 2016 |
RED | Direttiva 2014/53/UE | Direttiva 1999/5/CE | 11 Giugno 2014 | 13 Giu. 2016 | D.Lgs. 128/2016 | 15 Luglio 2016 |
DPI | Reg. UE 2016/425 | Direttiva 89/686/CEE | 20 Aprile 2016 | 21 Aprile 2018 | D.Lgs. 17/2019 | 11 Marzo 2019 |
SPVD | Direttiva 2014/29/UE | Direttiva 2009/105/CE | 20 Aprile 2016 | 20 Aprile 2016 | D.Lgs. 82/2016 | 26 Maggio 2016 |
GAD | Reg. UE 2016/426 | Direttiva 2009/142/CE | 20 Aprile 2016 | 21 Aprile 2018 | D.P.R. 121/2019 |
22 Ottobre 2019 |
FUNE | Reg. UE 2016/424 | Direttiva 2000/9/CE | 20 Aprile 2016 | 21 Aprile 2018 | ... | ... |
MID | Direttiva 2014/32/UE | Direttiva 2004/22/CE | 20 Aprile 2016 | 20 Aprile 2016 | D.Lgs. 84/2016 | 25 Maggio 2016 |
ESP | Direttiva 2014/28/UE | Direttiva 93/15/CEE | 20 Aprile 2016 | 20 Aprile 2016 | D.Lgs. 81/2016 | 25 Maggio 2016 |
PES | Direttiva 2014/31/UE | Direttiva 2009/23/CE | 20 Aprile 2016 | 20 Aprile 2016 | D.Lgs. 83/2016 | 25 Maggio 2016 |
Vedi tutte le Direttive e norme armonizzate di Prodotto: Direttiva Click
Le nuove Direttive CE (Direttive UE di Prodotto che prevedono la marcatura CE) sono entrate in vigore a partire da Aprile 2014, le Direttive sostituite sono abrogate completamente, salvo transitori, a partire da Aprile 2016, le novità in sintesi:
Adeguamento al Nuovo Quadro Normativo UE "NQN" Pacchetto merci: Vedi
Responsabilità ben definite a tutta la catena: Importatore, Distributore, Fabbricante.
Gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del ruolo rispettivo che rivestono nella catena di fornitura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e sicurezza delle persone, in particolare dei lavoratori e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
Tracciabilità
Garantire la tracciabilità di un prodotto attraverso l’intera catena di fornitura aiuta a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza.
Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l’operatore economico che mette a disposizione sul mercato prodotti non conformi.
Nel conservare le informazioni richieste ai sensi delle nuove direttive per l’identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non sono tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito un prodotto o ai quali essi hanno fornito un prodotto.
Uso ragionevolmente prevedibile
Gli Stati membri devono adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i prodotti disciplinati dalle nuove direttive possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, e non devono mettere in pericolo la salute e l’incolumità delle persone.
I prodotti disciplinati dalle nuove direttive devono essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti soltanto in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.
Nuova Dichiarazione UE di Conformità (formale)
I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma delle direttive sulla conformità di un prodotto alle prescrizioni stabilite e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione.

ebook Le nuove Direttive CE 2014
I Testi, le Novità, i nuovi Obblighi e Percorsi di Conformità CE
Le nuove Direttive CE (Direttive UE di Prodotto che prevedono la marcatura CE) sono entrate in vigore a partire da Aprile 2014(3), le Direttive sostituite sono abrogate completamente, salvo transitori, a partire da Aprile 2016(4).
Nell'ebook, sono presenti oltre ad i testi delle nuove Direttive di prodotto UE che prevedono la marcatura CE, anche sintesi degli obblighi e Percorsi di Conformità vista grafica.
Prezzo: € 19,99
Sistemi Operativi: iOS/Android
Edizione: 1.0
Pubblicato: 01/03/2015
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-8-8985-5033-8
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Linee Guida Esame Visivo su Attrezzature a Pressione
Linea Guida Esame Visivo su Attrezzature a Pressione
ID 400 | 27.02.2015
L’Esame Visivo (EV) su Attrezzature a Pressione ai fini delle verifiche di costruzione e di esercizio
L’Esame Visivo (EV) è un metodo di Prova Non Distruttivo (PND).
L’EV consente una valutazione rapida, economica, facilmente ripetibile, generalmente qualitativa, della conformità ai requisiti richiesti in fase di fabbricazione e dello stato di conservazione in esercizio di attrezzature a pressione (recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione), componenti o elementi annessi.
I risultati dell’EV forniscono informazioni utili per una gestione efficace ed in sicurezza delle attrezzature a pressione dalla fabbricazione all’esercizio.
Direttiva 97/23/CE PED
ISPESL
Dipartimento Omologazione e Certificazione
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
Collegati
[box-note]Esame visivo e spessimetria attrezzature a pressione - INAIL
Direttiva 97/23/CE PED
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]
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Linea Guida Esame Visivo Attrezzature a Pressione ISPESL.pdf ISPESL |
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RAPEX Report 07 del 20/02/2015 - N. 39 A12/0239/15 Cipro

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 07 del 20/02/2015
N. 39 A12/0239/15 Cipro
Approfondimento tecnico: Pistola ad aria
La pistola Airsoft Tempest Gun HH – Huang HE Mod. M-207A è stata sottoposta all’obbligo di ritiro dal mercato a causa della mancanza di un etichetta di avvertimento sull’uso del laser.
Il prodotto, inoltre, riporta il marchio CE ed un segnale di avvertimento che ne indica la non idoneità all’uso ai bambini sotto i 3 anni.
L’uso del marchio CE, in questo caso, è improprio, in quanto, si potrebbe supporre che il prodotto sia conforme alla Dir. 2009/48/CE “Giocattoli” e che sia sicuro per bambini con età superiore ai 3 anni.
La Direttiva, tuttavia, come indicato nell’All.I (ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1) non considera rientrante tra i giocattoli il prodotto in esame:
9. fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm;
(Rif. All.I Dir. 2009/48/CE - Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli ai sensi della presente direttiva)
Per quanto riguarda, invece, l’etichettatura di avvertimento sull’uso del laser, il prodotto non risulta conforme alla norma tecnica EN 60825-1.
La norma identifica le varie classi di laser e ne specifica i requisiti di sicurezza.
Al capitolo 7, inoltre, descrive quali tipologie di etichettatura deve essere utilizzata per ogni classe.
A titolo di esempio, ne riportiamo la rappresentazione grafica di alcune:
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
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Rapex Report n. 07 2015 - Approfondimento Tecnico.pdf Approfondimento Tecnico |
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Check list Manuali Apparecchi sollevamento Rev. 01.2013

Check list Manuali Apparecchi sollevamento Rev. 01.2013
Apparecchi di sollevamento: EN 12644-1 e 2
Check list Manuale:
Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni e le Marcature per gli apparecchi di sollevamento
La EN 12644-1 specifica i requisiti per la presentazione e il contenuto del/dei libretto/i di istruzioni fornito/i dal fabbricante per l’utilizzo di apparecchi di sollevamento.
La EN 12644-2 specifica i requisiti per le marcature, i segnali e gli avvertimenti per gli apparecchi di sollevamento.
Il manuale di istruzioni può essere pubblicato in una o più parti.
Ove appropriato, devono essere fatti riferimenti incrociati ad altre parti al fine di evitare ripetizioni inutili.
Tutte le parti del libretto devono presentare un’identificazione chiara riguardo agli apparecchi di sollevamento a cui si applicano, compreso come minimo:
a) titolo del libretto;
b) titolo di altre parti (se appropriato);
c) modello e numero di serie dell’apparecchio di sollevamento (se appropriato);
d) elenco degli argomenti, numero di pagine e/o indice.
Il manuale di istruzioni deve essere scritto con termini, definizioni, unità e simboli riconosciuti a livello internazionale, comprensivi del relativo significato e legenda.
Il testo deve essere semplice e adattato alle persone che lo utilizzano, con tutte le informazioni chiare ed esaurienti. Illustrazioni, diagrammi, grafici e prospetti chiari e semplici devono essere utilizzati di preferenza insieme a testo scritto ed essere posizionati vicini a ogni testo corrispondente.
EN 12644-1
Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l’impiego ed il collaudo - Istruzioni
EN 12644-2
Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l’impiego e il collaudo - Marcatura
File CEM importabile in Certifico Macchine 4
File CEM importabile in Certifico Macchine 4 sito dedicato cem4.eu
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Check list Manuali Apparecchi di sollevamento.pdf EN12644-1 |
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Entrata in vigore Direttiva 2014/68/UE “Attrezzature a Pressione - PED”

Entrata in vigore Direttiva 2014/68/UE “Attrezzature a Pressione - PED”
Timeline del recepimento a partire dal 28 Febbraio
La DIRETTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 189/164 il 27.6.2014.
Secondo quanto stabilito dell’art.51 della Direttiva, la stessa è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. L’art. 51 stabilisce anche che l’articolo 1, l’articolo 2, i punti da 1 a 14, gli articoli 3, 4, 5, 14, 15, 16, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 44, 45 e 46 si applicheranno a decorrere dal 19 luglio 2016.
Un discorso a parte deve essere fatto per l’art.9 della Direttiva 97/23/CE. Infatti, l’art. 50 della Direttiva 2014/68/UE prevede che sia abrogato entro il 1 Giugno 2015, con recepimento entro il 28 Febbraio 2015, e dovrà conformare gli Stati Membri alle disposizioni dell’art.13 (art. 49 Dir. 2014/68/UE).
L’art.9 della Dir. 97/23/CE sarà sostituito dall’art.13 della Dir. 2014/68/UE.
L’applicazione della Direttiva 2014/68/UE prevede che la stessa sia recepita dagli stati membri. L’art. 49 stabilisce i tempi di recepimento.
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Preview Nuova Direttiva 2014 68 UE.pdf Timeline delle date di recepimento |
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Macchine per movimenti di terra: migliore visibilità da garantire - KAN

Macchine per movimenti di terra: migliore visibilità da garantire
Sulla Gazzetta Ufficiale UE è pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2015/17: EN 474-1:2006+A4:2013 sulla sicurezza delle macchine per movimenti di terra, che cessa di dar luogo alla presunzione di conformità ai requisiti della Direttiva macchine sulla visibilità dal posto di guida.
Al contempo, su invito della sorveglianza di mercato europea, è stata predisposta una modifica a breve termine dell’ISO 5006 (campo visivo delle macchine per movimenti di terra).
Gli incidenti gravi con il coinvolgimento di macchine per movimenti di terra sono spesso dovuti all'insufficiente visibilità. A seguito di due petizioni indirizzate al Parlamento UE e che fanno presente quanto sopra, la Commissione UE ha avviato un’obiezione formale contro l'EN 474-1 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: requisiti generali”.
L’iniziativa gode del sostegno maggioritario degli organi competenti della Commissione UE (gruppo di lavoro per la Direttiva macchine e comitato normazione).
Si ritiene che la norma non basti a concretizzare i requisiti dell’allegato I, punti 1.2.2 (visibilità delle zone pericolose all'avviamento) e 3.2.1 (visibilità durante la movimentazione) della Direttiva macchine poiché, nel disciplinare la questione della visibilità, rimanda a insufficienti requisiti dell’ISO 5006.
Conseguenze della mancata presunzione di conformità
Il fabbricante deve progettare le macchine conformemente ai requisiti del caso fissati dalla Direttiva macchine. Ove applichi delle norme armonizzate, per provare la conformità ai requisiti coperti da tali norme basta un riferimento all'adempimento delle stesse. Data l'avvertenza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l’EN 474-1 cessa di dar luogo alla presunzione di conformità ai requisiti sulla visibilità. L’adempimento del corrispondente requisito normativo, dunque, non basta più per provare, relativamente a detto aspetto, la conformità con la Direttiva macchine.
I fabbricanti devono ovviamente continuare a garantire che le macchine immesse sul mercato siano progettate in modo da offrire al conducente una buona visibilità e soddisfare così i già citati requisiti della direttiva. Nella documentazione tecnica devono adesso inoltre fornire indicazioni circa valutazione del rischio condotta e passi intrapresi per soddisfare i requisiti sulla visibilità.
Attività dei gruppi di normazione
All’inizio dell’anno il gruppo di coordinamento della sorveglianza di mercato europea (ADCO) ha sollecitato CEN e ISO a revisionare al più presto la norma sulla misurazione del campo visivo ISO 5006 “Macchine movimento terra – Campo visivo dell’operatore – Metodi di prova e criteri di prestazione”.
L’ADCO ha elencato cinque punti che, in una prima tappa, andrebbero inseriti nella norma:
- Va sempre data priorità alla visibilità diretta.
- La visibilità in prossimità delle macchine va migliorata riducendo l'altezza del corpo di misurazione da 1,5 m a 1,0 m.
- I dispositivi d’aiuto alla visione quali sistemi di ripresa videocamera/monitor e specchi vanno montati in avanti.
- Le parti mobili della macchina (p. es. il braccio dell’escavatore) non devono ostacolare il funzionamento dei dispositivi d’aiuto alla visione.
- Non sono ammessi sistemi specchio-specchio.
L’organo ISO competente ha raccolto la sollecitazione e intende inserire nell’ISO 5006 i cinque punti indicati nel documento dell’ADCO. La pubblicazione della norma emendata è stata prospettata per la fine del 2015. Nell’EN 474-1 dovrà al contempo essere inserito un rimando alla versione modificata dell’ISO 5006.
Sguardo al futuro
Se i requisiti fissati dall’ISO 5006 verranno modificati come illustrato si compirà un grande passo avanti rispetto al miglioramento della visibilità dalle macchine per movimenti di terra di futura commercializzazione. Si prevede che, una volta inseriti nella norma tutti i punti indicati, l'avvertenza circa l’EN 474-1 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale potrà essere rimossa.
Va notato che questi passi nel campo della normazione sono stati accelerati dal dibattito sulla limitazione della presunzione di conformità dell’EN 474-1.
La revisione globale dell’ISO 5006 è stata accantonata a favore della rapida modifica della norma e riprenderà dopo la pubblicazione del documento emendato. In futuro, come da accordo di Vienna, questa norma dovrà trovare formulazione come EN ISO.
È intanto in corso la revisione, a livello europeo, di tutte e 12 le parti della serie EN 474 “Macchine movimento terra - Sicurezza”. Tutti questi progetti normativi devono essere attivamente seguiti dai gruppi interessati.
KAN Brief 4-14
Decisione di esecuzione (UE) 2015/17: EN 474-1:2006+A4:2013 macchine movimento terra
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Sicurezza delle macchine mobili KANBrief 4-14.pdf KANBrief 4-14 |
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Allegato ZZ nelle norme tecniche

Allegato ZZ nelle norme tecniche
Il CENELEC ha concordato con la Commissione Europea di includere in tutte le nuove norme armonizzate elaborate in base a direttive CE fondate sui principi del Nuovo Approccio (direttiva macchine, direttiva EMC, direttiva ATEX ecc.) un allegato informativo ZZ. Quest’ultimo è inteso a chiarire quali dei requisiti essenziali della direttiva siano coperti dalla norma armonizzata. Esso deve altresì comprendere un cenno al fatto che la norma rappresenta un mezzo per raggiungere la conformità alla direttiva. La premessa della norma deve inoltre contenere un riferimento al mandato e all'allegato ZZ.
Fonte KAN
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2004-3-8.pdf KAN |
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RAPEX Report 03 del 23/01/2015 - N. 1-2-3 A12/0021/15 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 3 del 23/01/2015 Svezia
N. 1 - A12/0019/15
N. 2 - A12/0020/15
N. 3 - A12/0021/15
Approfondimento tecnico: Orecchini e collana Gemini di Helen
I prodotti di gioielleria della marca Gemini di Helen sono stati ritirati dal mercato per un contenuto eccessivo di cadmio. Il cadmio è considerato nocivo se ingerito o posto a contatto con la pelle. I prodotti non sono, pertanto, stati considerati conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (REACH).
Il regolamento ha lo scopo principale di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche. L’All. XVII elenca le sostanze, le miscele e gli articoli pericolosi soggetti a restrizioni in materia di fabbricazione ed immissione sul mercato.
Il cadmio risulta tra le sostanze elencate e soggette a restrizione.
Restrizioni per il CADMIUM (N.CAS 7440-43-9 – N.CE 231-152-8 ed i suoi composti):
1. Non è ammesso l’uso in miscele e articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di seguito «materie plastiche»):
- polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21];
- poliuretano (PUR) [3909 50];
- polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10];
- acetato di cellulosa (CA) [3912 11];
- acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11];
- resine epossidiche [3907 30];
- resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20];
- resine d’urea - formaldeide (UF) [3909 10];
- poliesteri insaturi (UP) [3907 91];
- tereftalato di polietilene (PET) [3907 60];
- tereftalato di polibutilene (PBT);
- polistirene cristallo/standard [3903 11];
- metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA);
- polietilene reticolato (VPE);
- polistirene antiurto;
- polipropilene (PP) [3902 10].
È vietata l’immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.
In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011.
Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi la direttiva 94/62/CE del Consiglio (13) e gli atti adottati in base ad essa.
Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell’articolo 69, chiede all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l’uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo.
2. Non è ammesso l'uso nelle pitture [3208] [3209].
Per le pitture con tenore di zinco superiore al 10 % in peso, il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) non è pari o superiore allo 0,1 % in peso.
È vietata l'immissione sul mercato di articoli pitturati il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.
3. In via derogatoria, i punti 1 e 2 non si applicano agli articoli colorati per motivi di sicurezza con miscele contenenti cadmio.
4. In via derogatoria, il punto 1, secondo comma, non si applica:
- alle miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC, di seguito «PVC riciclato»;
- alle miscele e agli articoli contenenti PVC riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:
profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;
porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;
pavimenti e terrazze;
condotti per cavi;
tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1.
I fornitori provvedono ad apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti PVC riciclato, prima della loro immissione sul mercato, la dicitura «Contiene PVC riciclato» o il seguente pittogramma:
A norma dell'articolo 69 del presente regolamento, la deroga di cui al punto 4 sarà riesaminata, in particolare al fine di ridurre il valore limite per il cadmio e procedere a una nuova valutazione della deroga per le applicazioni elencate alle lettere da a) a e), entro il 31 dicembre 2017.
5. A norma della presente voce, per «trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)» si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.
Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:
nelle attrezzature e nelle macchine per:
- la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11];
- l’agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436];
- la refrigerazione e il congelamento [8418];
- la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443];
le attrezzature e macchine per la produzione:
- degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516];
- dell’arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404];
- degli impianti sanitari [7324];
- del riscaldamento centrale e del condizionamento d’aria [7322] [8403] [8404] [8415].
Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l’immissione sul mercato degli articoli cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché degli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla lettera b).
6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono anche applicabili agli articoli cadmiati o ai componenti di tali articoli impiegati nei settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché agli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla seguente lettera b):
le attrezzature e macchine per la produzione di:
- carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];
le attrezzature e macchine per la produzione di:
- apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431];
- veicoli stradali e agricoli [capitolo 87];
- materiale rotabile [capitolo 86];
- navi [capitolo 89].
7. Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano:
- agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, «offshore» e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni,
- ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell’affidabilità dell’apparecchiatura su cui sono installati.
8. È vietato l'uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso.
È vietata l'immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso.
S'intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450° C.
9. In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.
10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli;
- gioielli per piercing;
- orologi da polso e cinturini;
- spille e gemelli per polsini.
11. In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
INFO CE - Certifico Document Review

INFO CE - Certifico Document Review
Modello esempio completo analisi documentale Prodotti CE
Prodotti immessi nello SEE
Esame documentale su direttive, regolamenti CE/UE norme tecniche.
1. Esame documentazione fornita
2. Esame Test Report
3. Individuazione Direttive/Regolamenti CE applicabili
4. Individuazione norme tecniche applicabili
5. Gestione non conformità
Precisiamo che il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive/Regolamenti CE di prodotto, ma deve essere visto come uno screening, sulla correttezza formale e tecnica dei documenti che devono essere elaborati/accompagnare i prodotti per la loro immissione nello SEE, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive/Regolamenti CE e delle Norme Tecniche.
Riservato Clienti+ o Abbonati
Modello esempio completo di Certifico Document Review | Autore: Ing. Marco Maccarelli
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20110611-DR-certifico.doc Certifico |
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20110611-DR-certifico.pdf Certifico |
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Check list EN 60204-1

Check list EN 60204-1
Da IFA una check list sulla norma: EN 60204-1 equipaggiamenti elettrici di macchine
Testing of the electrical equipment of machines
EN 60204-1 (2006), "Safety of machinery – Electrical equipment of machines – General requirements" is a harmonized (Type B) European standard pursuant to the Machinery Directive.
Based upon this standard, the IFA – Institute for Occupational Safety and Health of the DGUV has drawn up a checklist with the aid of which the electrical equipment of machines can be tested in a suitable sequence. Since each test phase refers to the relevant section of the standard, the checklist is also useful for users who do not use the standard on a daily basis.
IFA
Istituto per la Sicurezza e Salute sul lavoro - DE
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Safety testing oh machines _IFA.pdf IFA |
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RAPEX Report 02 del 16/01/2015 - N. 16 - A12/0016/15 Slovenia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 2 del 16/01/2015 – N. 16 - A12/0016/15 Slovenia
Approfondimento tecnico: Frullatore ad immersione Stabmixer – SIMPEX Mod. art. 12411
Il prodotto frullatore ad immersione Stabmixer è stato volontariamente ritirato dal mercato in quanto non conforme alla DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 (RoHS 2). Il prodotto ritirato contiene piombo, in percentuale superiore all’80%, in alcune saldature del PCB (printed circuit board – circuito stampato) e sul motore.
La Dir. 2011/65/UE si applica alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) seguenti (All. I Dir. 2001/65/UE):
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
La Direttiva stabilisce all’art. 4 par. 1 che ai fini della prevenzione:
1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.
Allegato II
(Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei)
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Tuttavia per alcune applicazioni esistono delle esenzioni dalle restrizioni di cui all’art. 4 par. 1, riportate all’All. III. A titolo di esempio, ne riportiamo alcune relative al piombo, oggetto di questo approfondimento:
- piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici;
- piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2 % in peso;
- piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso);
- piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione;
- alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia;
- ecc.
Direttiva macchine: Le norme armonizzate tipo A/B/C

Direttiva macchine: Le norme armonizzate tipo A/B/C
Direttiva macchine:
Le norme armonizzate Novembre 2013
CEN
Norme di tipo A: 1
Norme di tipo B: 96
Norme di tipo C: 570
CENELEC
N. 70
Le norme tecniche tipo A/B/C cosa sono e come sono classificate in relazion alla CEN Guide 414
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Direttiva macchine Norme tipo A_B_C.pdf Direttiva macchine Norme tipo A_B_C |
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Emissione e omologazione motori a combustione interna per macchine mobili non stradali: in arrivo il Regolamento "Emissioni"
Il nuovo Regolamento "Emissioni"
Quadro normativo semplificato per i limiti di emissione e omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti in materia di limiti di emissione e di omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali - 2014/09/25.
In arrivo il nuovo Regolamento che sostituirà almeno 6 Direttive (dal 1997):
- la direttiva "madre" 97/68/CE
- le modifiche della direttiva 2002/88/CE;
- la direttiva 2004/26/CE;
- la direttiva 2006/105/CE,
- la direttiva 2011/88/UE;
- e l'ultima modifica della direttiva 2012/46/UE.
La Commissione europea ha proposto misure per ridurre le emissioni dei principali inquinanti atmosferici da motori delle macchine mobili non stradali e tagliare la complessità del quadro giuridico per il settore.
La proposta prevede valori limite di emissione più severi per i motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali (macchine mobili non stradali).
Allo stesso tempo, si stabilisce di utilizzare norme armonizzate per l'immissione dei motori sul mercato UE.
Il nuovo regolamento sostituirà un mosaico di 28 legislazioni nazionali in materia.
RAPEX Report 01 del 09/01/2015 - N. 24 - A11/0121/14 United Kingdom

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 01 del 09/01/2015 - N. 24 - A11/0121/14 United Kingdom
Approfondimento tecnico: CAVO DI ALIMETAZIONE LS-15 PER LENOVO IDEAPAD
Il prodotto “cavo di alimentazione LS-15” fornito con Lenovo Ideapad è stato volontariamente ritirato dal mercato. Difatti, in determinate condizioni ambientali, un guasto elettrico o un cortocircuito avrebbero potuto portare al surriscaldamento del cavo ed al conseguente rischio di incendio.
Il prodotto non è, pertanto, risultato conforme alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE ed alla norma tecnica armonizzata EN 60320 “Connettori per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali”.
La norma, al capitolo 27, specifica che per gli accessori con una corrente nominale che superi i 0,2 A, la conformità è data dal superamento del test del “filo incandescente” descritto dal punto 27.1.1 al punto 27.1.10.
In particolare, il test deve essere effettuato su di un solo campione e, solo in caso di dubbio, la prova deve essere ripetuta su altri due campioni.
Il filo incandescente deve essere utilizzato una sola volta e posizionato nella condizione d’uso più sfavorevole rispetto l’uso previsto (con la superfice da testare in posizione verticale).
La punta del filo deve essere posta a contatto con la superfice specifica del provino e, solo qualora, il test non possa essere effettuato sul campione completo, si può tagliare una parte dello stesso.
Lo scopo del test è quello di verificare che l’indice di infiammabilità sia ≥ 850 °C (IEC 60695-2-12).
Il test deve essere effettuato a 750 °C per connessioni con corrente a >0,5A e 650 °C per altre connessioni (per le apparecchiatura controllate); mentre per le apparecchiatura non controllate, secondo la IEC 60695-2-11, la temperatura deve essere 750 °C per connessioni con corrente >0,2A e 650 °C per le altre connessioni.
Per apparecchiature controllate si intendono apparecchiature gestite direttamente dall’utente come, ad esempio, un’aspirapolvere. Per apparecchiature non controllate si intendono apparecchiature non gestite dall’utente come, ad esempio, un frigorifero o il trasformatore in esame.
I dettagli del test sono descritti nelle norme tecniche IEC 60695-2-10, IEC 60695-2-11, IEC 60695-2-12, IEC 60695-2-13, IEC 60112.
SCHEMA RIEPILOGATIVO TEST APPARECCHIATURE NON CONTROLLATE
(Fonte: Lati Thermoplastic Industries S.p.A.)
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Linee guida tubazioni PED - ISPESL

Linee guida tubazioni PED
Esempi di tubazioni e recipienti rientranti o meno nell'applicazione dell’art. 16 del D.M. 329/04
Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
1. TUBAZIONI IN ESERCIZIO NON RIENTRANTI nell’Art. 16 del D.M. 329/04
2. RIENTRANTI nell’art. 16 del D.M. 329/04
3. RECIPIENTI PER LIQUIDI IN ESERCIZIO NON RIENTRANTI nell’art. 16 del D.M. 329/04
4. RIENTRANTI nell’Art. 16 del D.M. 329/04
ISPESL
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
Dipartimento Omologazione e Certificazione
Org. Notificato n. 100 per le Direttive 94/9/CE, 97/23/CE e 99/36/CE
Consiglio Tecnico ISPESL “Impianti a pressione"
Collegati
[box-note]Lettera Circolare Prot. 5411 del 10 novembre 2008[/box-note]
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Linee guida Recipienti e tubazioni PED - ISPESL.pdf ISPESL |
56 kB | 1423 |
RAPEX Report 09 del 06/03/2015 N.42 A12/0311/15 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 9 del 06/03/2015
N.42 A12/0311/15 Svezia
Approfondimento tecnico: Passeggino
Il prodotto “Passeggino Adil” Mod.JX2510/2512, proveniente dalla Cina, è stato respinto alla frontiera con la conseguente distruzione dello stesso.
Il passeggino presentava un non sufficiente sistema di ritenuta per proteggere il bambino da caduta ed, inoltre, nella parte anteriore, erano presenti dei punti dove i rischi di taglio, schiacciamento, intrappolamento risultavano probabili.
Il prodotto non è risultato conforme alla norma Europea EN 1888.
La norma specifica i requisiti di sicurezza ed i metodi di prova per passeggini e carrozzine progettati per il trasporto di uno o più bambini.
Per quanto riguarda il sistema di ritenuta, la norma specifica, al punto 8.1.3.1.1, che il sistema di chiusura deve essere regolabile per ogni posizione che il bambino può occupare. Le cinghie devono avere una lunghezza minima di 19 mm.
I test che il sistema deve superare sono specificati al punto 8.1.3.2.1:
- Test con massa D;
- Test con massa D0.
Durante i test, il sistema di ritenuta non si deve rompere, deformare, allentarsi, strapparsi.
Massa di prova D.
La massa di prova D è costituita da un materiale rigido con una finitura liscia e massa totale di (9 ± 0,1) Kg.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 9 del 06 03 2015 N.42 A12 0311 15 Svezia.pdf Approfondimento Tecnico |
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Procedures for the Development and Maintenance of 3-A SSI Standards and 3-A Accepted Practices

Procedures for the Development and Maintenance of 3-A SSI Standards and 3-A Accepted Practices
Purpose 3-A Sanitary Standards (for equipment) or 3-A Accepted Practices (for systems) establish criteria for equipment, materials, hygienic design, and fabrication to assure the cleanability of equipment used for dairy, food, pharmaceutical, or other comestible processing, packaging and handling. 3-A Accepted Practices may include installation, control and regulatory criteria.
Equipment performance and operator safety are not included. The procedures shall govern the activities of 3-A SSI related to the development, approval, revision, reaffirmation or withdrawal of 3-A Sanitary Standards and 3-A Accepted Practices for the sanitary design, fabrication and installation of equipment and machinery for dairy, food or other comestibles.
When submitting standards for ANSI approval, 3-A SSI will submit all required ANSI forms (or their equivalent) and comply with all required ANSI administrative practices in accordance with the ANSI Essential Requirements: Due Process Requirements for American National Standards.
3-A Sanitary Standards, Inc.
2014
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3-A-SSI-ANSI-Standards-Procedures.pdf 2014 |
386 kB | 11 |
Application guide to the amended recreational craft directive
Application guide to the amended recreational craft directive
A consolidated guide to the application of Directive 94/25/EC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft, as amended by Directive 2003/44/EC.
This document is the first edition of the consolidated guide to the application of Directive 94/25/EC on recreational craft as amended by Directive 2003/44/EC and sets out and comments on the provisions of the amended Directive relating to the design and construction requirements for recreational craft, personal watercraft and components, and to the exhaust and noise emission requirements.
This document consolidates the second edition of the guide to the application of Directive 94/25/EC with the first edition of the guide to the application of Directive 2003/44/EC, and replaces these two guides.
This guide is intended to be a reference document for all parties directly or indirectly involved with the recreational craft, personal watercraft, component and marine engine industry.
It should be read and used as an aid to the application of the provisions of Directive 94/25/EC as amended by Directive 2003/44/EC, which have entered into application as from 1 January 2005. It does not, however, substitute for these Directives.
It is the intention that it should explain and clarify certain important issues related to their application.
In addition these guidelines are intended to promote a common understanding on the conditions for the free movement in the EU/EEA internal market of the products covered by the amended Recreational Craft Directive, and have for this purpose been presented to Member States’ government experts, industry, notified bodies, users and other parties for comment.
The services of the Commission very much appreciate the assistance given by all stakeholders during the preparation of the consolidated edition of this guide.
The Guide is publicly available, but it is not binding in the same sense as legal acts adopted by the Community.
The legally binding provisions are those transposing the Directive and its amendments into the national legislation of the EU/EEA Member States. Directive 2003/44/EC and Directive 94/25/EC are "New Approach" Directives.
Additional guidance on the principles of the new approach can be found in the Guide to the implementation of Directives on the New Approach and the Global Approach. This guide has been published by the European Commission and can be downloaded from the Commission's website at the following URL:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide/index.htm
It should be noted that the text of the Directive speaks of the “Community”, “EU” or “EEA” in the sense of trade area this should be read to mean both the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA).
First edition Endorsed by the RCD Experts group at its meeting of 20 February 2008
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Guida Direttiva 94_25_CE Imbarcazioni diporto.pdf Update 2008 |
702 kB | 15 |
RAPEX Report 08 del 27/02/2015 - N. 7 A12/0247/15 Ungheria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 8 del 27/02/2015
N. 7 A12/0247/15 Ungheria
Approfondimento tecnico: Fucile giocattolo
Il prodotto SOFT Bullet Gun Mod. 298-03A (ID:8303) è stato ritirato dal mercato e sottoposto all’obbligo di richiamo degli articoli già distribuiti, perché non conforme alle prescrizioni del Regolamento REACH n.1907/2006. Il prodotto contiene una percentuale in peso del 6,1% di di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ed il 2,1% in peso di dibutyl phthalate (DBP).
I ftalati possono nuocere alla salute dei bambini in quanto dannosi per il sistema riproduttivo.
I ftalati DEHP, DBP, BBP sono proibiti in tutti i giocattoli ed articoli per bambini.
Tutte le sostanze indicate in tabella sono soggette alla restrizione n.51 dell’allegato XVII Reg. 1907/2006:
1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
3. La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio 2010, le misure previste relativamente alla presente voce, alla luce di nuove informazioni scientifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate di conseguenza.
4. Ai fini della presente voce, per “articoli di puericultura” si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Classificazione Nazionale Dispositivi medici

Classificazione Nazionale Dispositivi medici / Versione CND 2021 (DM 10 novembre 2021)
ID 1434 | 23.02.2022 / In allegato CND aggiornata al DM 10.11.2021
Ultima Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) (come modificata dal DM 10.11.2021)
La versione della CND 2021 (aggiornata al Decreto del 10 novembre 2021) rappresenta l’aggiornamento straordinario della CND, utilizzata come nomenclatore di base per la definizione della nomenclatura dei dispositivi medici prevista dai Regolamenti (UE) 2017/745 (art. 26) e 2017/746 (art. 23).
Allegate Versioni della CND:
- Classificazione Aggiornata al DM 10.11.2021
- Classificazione Aggiornata al DM 29.07.2013
- Classificazione Aggiornata al DM 07.10.2011
- Classificazione Aggiornata al DM 12.02.2010
- Classificazione Aggiornata al DM 13.03.2008
- Classificazione Aggiornata al DM 20.02.2007
[box-info]Update 23.02.2022
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) (come modificata dal DM 10.11.2021)
La versione della CND 2021 (Decreto del 10 novembre 2021) rappresenta l’aggiornamento straordinario della CND, utilizzata come nomenclatore di base per la definizione della nomenclatura dei dispositivi medici prevista dai Regolamenti (UE) 2017/745 (art. 26) e 2017/746 (art. 23).[/box-info]
[panel]Legge n. 289 del 27 dicembre 2002
La Commissione Unica sui Dispositivi medici (CUD) è stata istituita dall’articolo 57 della Legge finanziaria 2003 (L. 289/2002) con anche il compito di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche.
Art. 57 Commissione unica sui dispositivi medici
1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86.
4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono espone on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi. (*)
(*) Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione unica sui dispositivi medici, di cui al presente articolo. [/panel]
Pertanto, la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 all’art. 57 e il Decreto Ministeriale del 1-10-2003 istituiscono la Commissione Unica sui Dispositivi (CUD), come “organo consultivo tecnico del Ministero della Salute”, “… con il compito di definire ed aggiornare il Repertorio dei Dispositivi Medici, nonché di classificare tutti i medesimi prodotti in classi e sottoclassi specifiche, con l’indicazione del prezzo di riferimento, …” ravvisando l’esigenza di una codifica unica a livello nazionale per fornire un linguaggio comune agli operatori del settore.
Come primo intervento, la CUD ha analizzato le classificazione esistenti e utilizzate in Europa e nel mondo, riscontrando che questi sistemi, pur comprendendo la maggioranza dei dispositivi presenti sul mercato, non permettono di raggruppare i dispositivi in categorie omogenee contenenti prodotti destinati a effettuare un intervento diagnostico o terapeutico simile e quindi non rispondenti alla richiesta indicata nella legge finanziaria del 2003, che prevedeva una classificazione in classi e sottoclassi.
La CUD ha pertanto proceduto a definire una nuova classificazione che potesse nel contempo mantenere il necessario collegamento con le codifiche europee mediante un sistema di transcodifica.
La prima versione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) è stata definita dalla CUD nel luglio 2005 (Decreto ministeriale del 22 settembre 2005). Successivamente, la Legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 409) per l’approvazione CND ha previsto un percorso con il coinvolgimento della Conferenza Stato - Regioni.
A questo punto, quindi, il Decreto ministeriale del 22 settembre 2005 era di fatto non sufficiente, ed in ogni caso il provvedimento andava ripubblicato previo passaggio in Conferenza (Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007).
La Classificazione ha rappresentato il primo passo per la realizzazione del Repertorio dei dispositivi medici.
Pur rientrando tra i Dispositivi medici, non sono stati ricompresi nella prima versione della classificazione i Dispositivi medico-diagnostici in vitro (D. Lgs. 332/2000).
Come previsto dal decreto di emanazione della CND è stata effettuata la prima revisione annuale della CND con Decreto ministeriale del 13 marzo 2008.
La Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici è la classificazione italiana che raggruppa i dispositivi medici in categorie omogenee di prodotti destinati ad effettuare un intervento diagnostico e/o terapeutico simile e sarà utilizzata nella Unione europea, appositamente revisionata e denominata EMDN.
Il Gruppo di coordinamento Medical Device Coordination Group (MDCG) della Commissione europea ha infatti deciso, nella riunione del 14 febbraio 2019, di adottare la CND come nomenclatore per la banca dati europea EUDAMED, grazie alle peculiarità di struttura, finalità, fruibilità e metodologia di aggiornamento. La CND ha, dunque, rappresentato la base per la definizione della European Medical Device Nomenclature (EMDN) prevista dai Regolamenti (UE) 2017/745 (art. 26) e 2017/746 (art. 23).
La CND consente di avere una chiara conoscenza di un settore costituito da prodotti così numerosi ed eterogenei e raggrupparli in modo omogeneo, secondo criteri che consentano un confronto tra prodotti appartenenti allo stesso segmento di classificazione, anche dal punto di vista economico. Consente, inoltre, di monitorare in maniera più efficace sia il consumo che l’uso dei dispositivi ed una migliore valutazione degli incidenti comparativamente per singole tipologie nell’ambito della vigilanza.
I criteri di revisione
La versione della CND del 2007 ha mantenuto, rispetto alla versione 2005, lo stesso impianto classificatorio di articolazione in “Categorie”, “Gruppi” e “Tipologie” confermando le finalità d’uso e le indicazioni contenute nella L. n. 289/02 e nella L. n. 266/05.
Al fine di meglio rappresentare il mercato e ricomprendere l’intero panorama dei dispositivi medici in uso, è previsto l’aggiornamento della struttura accrescendo il numero dei livelli terminali, fino ad un massimo di sette, applicando in modo coerente l’omogeneità delle regole classificatorie e di codificazione dell’impianto e di terminologia definite per il primo impianto CND.
In particolare, si considera la metodica di utilizzo principale o prevalente e in subordine la tipologia dei materiali costituenti il DM in esame e, se necessario, evidenti differenze di prezzo per tipologie terminali senza però arrivare all'estremo della specificazione che porti a classi con un unico prodotto e/o un unico fabbricante.
Sono inoltre tenute in considerazione le osservazioni formulate dalle Associazioni delle imprese operanti nel settore e viene verificato, mediante specifici incontri tecnici con le Regioni, l’impatto della Classificazione ed il livello di fruibilità e di uso della stessa nelle procedure e nei sistemi gestionali delle Aziende del Sertvizio Sanitario Nazionale.
Uno dei principali problemi di tutti gli strumenti classificatori e dei nomenclatori relativi al mondo dei dispositivi medici, in velocissimo progresso tecnologico, è quello di una rapida obsolescenza, se non vengono manutenuti ed aggiornati con costanza. Per tale motivo, allo scopo di garantirne l’adeguatezza per le finalità per le quali la CND è stata definita, nel decreto di approvazione è previsto che essa venga riesaminata con cadenza almeno annuale.
La CND è pertanto anche uno strumento dinamico e sensibile al recepimento dell’innovazione.
La versione della CND 2021 (versione della CND 2021 (Decreto del 10 novembre 2021) rappresenta l’aggiornamento straordinario della CND, utilizzata come nomenclatore di base per la definizione della nomenclatura dei dispositivi medici prevista dai Regolamenti (UE) 2017/745 (art. 26) e 2017/746 (art. 23) - in allegato.
L’aggiornamento ha coinvolto l’intera CND ed è stato finalizzato all’implementazione di livelli classificatori atti a recepire le nuove tecnologie, al miglioramento della descrizione delle singole classi e al recepimento di esigenze dettate dai Regolamenti e dal mercato europeo.
Rispetto alla versione 2018 sono stati inclusi 1600 nuovi livelli, eliminati 130 livelli e per 1700 è stata modificata la descrizione. Di rilievo è da evidenziare 173 nuovi livelli specifici dedicati ai software indipendenti (MD SW), contraddistinti dal suffisso 92, e livelli di dettaglio per lo strumentario monouso e riutilizzabile. È stata ampiamente dettagliata la sezione dedicata ai dispositivi per la procreazione medicalmente assistita e revisionata la classificazione relativa alle maschere facciali ad uso medico e ai dispositivi per ventilazione assistita.
L’aggiornamento posto dal Decreto del 10 novembre 2021 non ha determinato un severo impatto sulla struttura originaria. Le logiche e la struttura ancorate alla versione della CND iniziale (Decreto ministeriale 20 febbraio 2007) hanno in ogni caso consentito l’introduzione dei nuovi livelli. La stabilità e al tempo stesso la dinamicità sono elementi caratterizzanti la classificazione italiana (CND).
Sono esclusi dalla classificazione, perché non ricompresi nella normativa:
- Medicinali (D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219);
- Prodotti cosmetici (Regolamento (CE) 1223/2009)
- Sangue umano e suoi derivati;
- Organi, tessuti o cellule di origine umana e prodotti comprendenti o derivati da tessuti o cellule di origine umana;
- Organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo che il dispositivo non sia fabbricato utilizzando tessuto animale reso non vitale o prodotti non vitali derivati da tessuto animale;
- Dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. 475/92).
Il Comitato Tecnico Sanitario, sez.f - dispositivi medici ha effettuato la necessaria revisione della CND con il Decreto del 10 novembre 2021.
La CUD, successivamente, ha proceduto ad effettuare le necessarie revisioni attraverso i decreti:
- Decreto del Ministero della salute 12 febbraio 2010 pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2010;
- Decreto del Ministero della salute del 7 ottobre 2011 pubblicato nella GU n. 259 del 7 novembre 2011;
- Decreto del Ministero della salute del 29 luglio 2013 Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) di cui al decreto 20 febbraio 2007 (G.U. Serie Generale, n. 258 del 04/11/2013)
- Decreto 13 marzo 2018 Modifiche CND
- Decreto 10 novembre 2021 Modifiche CND
Il Comitato Tecnico Sanitario, sez.f - dispositivi medici, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, che ha sostituito la CUD, ha proceduto ad effettuare la necessaria revisione attraverso:
- Decreto del Ministero della salute 8 giugno 2016 Modifiche e aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) (G.U. Serie Generale, n. 242 del 15 ottobre 2016)
- Decreto del Ministero della salute 13 marzo 2018
- Decreto 10 novembre 2021 Modifiche CND
Apportate le modifiche e gli aggiornamenti elencati negli allegati 1, 2 e 3, relativi rispettivamente ai codici della classificazione eliminati, ai codici aggiunti ed ai codici le cui descrizioni vengono modificate, la classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), approvata con il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007.
Versioni della CND:
- Classificazione Aggiornata al DM 10.11.2021
- Classificazione Aggiornata al DM 29.07.2013
- Classificazione Aggiornata al DM 07.10.2011
- Classificazione Aggiornata al DM 12.02.2010
- Classificazione Aggiornata al DM 13.03.2008
- Classificazione Aggiornata al DM 20.02.2007
Allineamento tra CND e GMDN
Particolare attenzione è stata prestata all’allineamento della CND con nomenclatori e classificazioni esistenti nel settore anche a livello internazionale, in particolare al nomenclatore Global Medical Device Nomenclature (GMDN), in considerazione del crescente ruolo di questo strumento come riferimento di identificazione dei dispositivi medici nella Comunità europea, nonché dell’obbligo a trasmettere questa informazione alla banca dati europea EUDAMED.
La Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici è un metodo di aggregazione di tipologie di dispositivi, sulla base di caratteristiche che li accomunano. La GMDN è un nomenclatore che utilizza voci lessicali (con sinonimi e spiegazioni ed i corrispondenti codici alfanumerici) per identificare in modo univoco, con un termine utilizzato da tutti gli operatori, un prodotto. Inoltre, i codici non hanno un significato che consente il raggruppamento dei prodotti in categorie omogenee sulla base di criteri prestabiliti.
Nel nomenclatore GMDN sono stati presi in considerazione solamente i “termini preferenziali” (cioè i termini utilizzabili per il riconoscimento dei dispositivi) ed è stata verificata la coincidenza o la collocabilità di questi termini nel livello classificatorio terminale della CND. Ai fini della correlazione, si possono venire a creare tre situazioni differenti:
1. il termine preferenziale (preferred term) di GMDN corrisponde ad un livello terminale della CND. E’ la situazione più semplice da gestire, perché vi è una corrispondenza uno ad uno;
2. il termine preferenziale si colloca ad un livello della CND non terminale: in questo caso, ove il livello di dettaglio maggiore di CND sia stato ritenuto indispensabile, esso è stato mantenuto, ma l’operatore - a fronte di un unico codice GMDN - si troverà dinnanzi più codici CND collocati in diversi livelli e dovrà operare, tra questi, la scelta di collocazione più corretta;
3. il termine preferenziale si colloca ad un livello di dettaglio maggiore dell’ultimo livello della CND: in questo caso, opposto a quello descritto al punto 2), se non si è ritenuto di espandere corrispondentemente i livelli della CND, ad un solo codice CND faranno capo più codici GMDN.
a Classificazione presenta una struttura di tipo alfa numerico che, seguendo il criterio della differenziazione dei prodotti per destinazione d'uso e/o per collocazione anatomico-funzionale, si sviluppa ad albero gerarchico multilivello e aggrega i dispositivi medici in Categorie, Gruppi e Tipologie.
Ad ogni tipologia di dispositivo, costituente un ramo terminale della classificazione, viene attribuito un codice alfanumerico costituito da una lettera identificativa della Categoria di collocazione del dispositivo stesso, da una coppia di numeri identificativa del Gruppo di appartenenza, all’interno della categoria, e da una serie di altre coppie di numeri (la cui numerosità dipende dal livello di approfondimento di quella parte della classificazione - max 7, che nel loro complesso identificano la tipologia di prodotti omogenei).
Categorie
La Categoria costituisce la 1° stratificazione gerarchica.
Sono presenti 22 categorie anatomico/funzionali contraddistinte da una lettera dell'alfabeto.
Le categorie hanno come criterio di classificazione quello di contenere, ciascuna, dispositivi utilizzati su uno stesso specifico apparato, distretto o organo anatomico o in sostituzione di essi, oppure dispositivi caratterizzati da una affinità di utilizzo, destinazione d'uso o di metodica clinica oppure dispositivi che sono regolamentati da una specifica direttiva europea diversa dalla 93/42/CE o che sono gestiti in modo particolare dalle ASL/Aziende ospedaliere o che seguono delle regole specifiche per la prescrizione o il rimborso.
Alla luce di tali criteri e tenuto conto della struttura ad albero ramificato con diversi livelli di approfondimento, sono state definite le seguenti categorie di tipo anatomico (8), di tipo funzionale (9) e cosiddette“speciali”(5).
Sono riportati i tre raggruppamenti di categorie individuati:
per distretto anatomico di utilizzo
B DISPOSITIVI EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA
C DISPOSITIVI PER APPARATOCARDIOCIRCOLATORIO
F DISPOSITIVI PER DIALISI, EMO ED EMODIAFILTRAZIONE
G DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE
N DISPOSITIVI PER IL SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE
Q DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA
R DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA
U DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE
per metodica clinica di utilizzo
A DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA
D DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D.L.VO46/97)
H DISPOSITIVI DA SUTURA
K DISPOSITIVI CHIRUR. MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA
L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO
M DISPOSITIVI PER MEDICAZIONE GENERALI E SPECIALI
S PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE
T DISPOSITIVI MEDICI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA
V DISPOSITIVI VARI
per criteri specifici
J DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI
P DISPOSITIVI PROTESICI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI
Y SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER DISABILI
W DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)
Z APPARECCHIATURE SANITARIE
8 CATEGORIE ANATOMICHE
9 CATEGORIE FUNZIONALI
5 CATEGORIE SPECIALI
Le categorie appartenenti a quest’ultimo raggruppamento seguono, oltre ai criteri esposti, questi dettami:
Categoria J: raccoglie tutti i DM impiantabili attivi, e i relativi accessori, regolamentati dal Regolamento (UE) 2017/745 e Decreto Legislativo 14 del dicembre 1992 n. 507
Categoria P: raccoglie i DM impiantabili non attivi e la sua specificità è motivata da esigenze gestionali e di vigilanza delle Aziende Sanitarie.
Categoria Y: raccoglie i DM “assistenza integrativa” - art.10 del DPCM n. 15 del 12 gennaio 2017 (ex Nomenclatore tariffario delle protesi)
Categoria W: raccoglie tutti i DM diagnostici in vitro, e i relativi accessori, regolamentati dal Regolamento (UE) 2017/745 e dal D. Lgs. 332/2000.
Categoria Z: raccoglie le apparecchiature sanitarie e i principali componenti delle stesse. Per apparecchiatura sanitaria si intende un dispositivo medico attivo utilizzato, da solo o in combinazione con altri dispositivi, nei processi terapeutici, diagnostici, riabilitativi, avente caratteristiche di bene durevole. Tale caratteristica, non presa in considerazione nella Direttiva europea, individua i dispositivi che rientrano tra i beni inventariabili (art. 2424 bis del Codice Civile).
Gruppi
Il Gruppo costituisce la 2° stratificazione gerarchica.
Sono presenti 145 gruppi anatomico/funzionali (aggiornati al DM 08.06.2016) di dispositivi medici che rappresentano le varie differenziazioni in cui si distinguono i dispositivi contenuti nelle categorie. Vengono contraddistinti da un numero a due cifre da 01 a 99 per ognuna delle categorie.
Il numero 90 individua i gruppi contenenti dispositivi con caratteristiche varie, non riconducibili ai gruppi già esistenti. Il numero 99 "Altri" viene riservato a dispositivi non compresi nei gruppi già esistenti, da classificare nei successivi aggiornamenti.
Tipologie
La Tipologia rappresenta la 3° stratificazione gerarchica.
Se del caso, si espande in più livelli di dettaglio (1°, 2°, 3°, 4° e 5°). Nell’ambito del Gruppo di appartenenza ogni Tipologia contiene dispositivi caratterizzati da una ancor maggior affinità di utilizzo, destinazione d'uso o di metodica clinica. In caso di dubbio, per una corretta collocazione o ricerca, si dovranno considerare sempre le caratteristiche peculiari del dispositivo medico preso in esame (cioè le caratteristiche anatomico-funzionali e di destinazione d'uso attribuite dal fabbricante).
Come già detto per i gruppi, la suddivisione "Altri", con il numero 99 nel 1° livello di dettaglio, viene riservata a dispositivi non compresi nelle tipologie già esistenti, da classificare nei successivi aggiornamenti. Il codice riservato al termine generico "Altri" deve essere utilizzato dagli utenti esclusivamente nei casi in cui il dispositivo medico non sia collocabile nelle suddivisioni già esistenti e tale tipologia sarà oggetto di continua e successiva verifica.
Ogni accessorio segue la codifica di classificazione CND del dispositivo con il quale è collegato, secondo la destinazione data dal fabbricante. Nel caso in cui un accessorio possa essere utilizzato con DM appartenenti a più raggruppamenti, dovrà essere collocato nella tipologia prevalente.
[...] segue in allegato
Fonte: Ministero della salute
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
0.0 | 23.02.2022 | CND DM 10.11.2021 | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]CND italiana come base per EMDN europea
Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE
Decreto Legislativo N. 46 del 24 Febbraio 1997
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Registrazione dispositivi medici [/box-note]
ATEX: il logo Ex in formato vettoriale e immagine

Il logo Ex in formato vettoriale e immagine
ID 00070 | 19.02.2015
Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva
Direttiva 84/47/CEE
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1984 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione. (GU n. L 031 del 02/02/1984)
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RAPEX Report 05 del 06/02/2015 N. 14 A12/0116/15 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 5 del 06/02/2015 5 Regno Unito
N. 14 A12/0116/15
Approfondimento tecnico: Dispositivo di protezione individuale (DPI) - Protezioni per gomiti e ginocchia GP PRO
Il prodotto “Protezioni per gomiti e ginocchia” GP PRO Mod. PROMXS01 è stato volontariamente ritirato dal mercato a causa di difetti costruttivi e materiali non idonei che non garantivano una sufficiente protezione durante gli impatti.
Il prodotto non è risultato conforme ai requisiti della Dir. 89/686/CE (DPI) ed alla norma tecnica armonizzata EN 1621-1.
Come indicato nella tabella ZA.1 dell’allegato A della norma tecnica, la stessa permette di utilizzare il concetto di presunzione di conformità per molti dei RESS dell’All’II della Dir. 89/686/CE.
Nel caso specifico in esame, il punto 5.4 della norma stabilisce che, in termini di attenuazione dell’impatto, possono essere definiti due livelli di “perfomance”. Il livello 1, il minimo richiesto, fornisce una buona protezione in caso di incidente ed un ottimo confort che soddisfa tutti i tipi di guida; il livello 2, garantisce una protezione migliore del livello 1 riducendo, però, il confort durante l’utilizzo del dispositivo di protezione.
L’assegnazione del livello può essere ottenuta solo quando questo sia stato raggiunto in tutte le condizioni di prova sostenute.
La norma prevede al punto 6.3.4.2 un “test di impatto ambientale”, al punto 6.3.4.3 un “test di impatto bagnato dopo invecchiamento idrolitico” e, se richiesti, un “test di impatto ad alte temperature ed uno a basse temperature”.
La forza trasmessa durante i test deve essere conforme ai valori della tabella 2.
Dopo ogni test non si devono riscontrare rotture rilevanti e perdita di grossi frammenti. Tuttavia, è consentita la presenza di piccole fessure e perdita di piccoli detriti.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
ebook Direttiva PED 2014

ebook Direttiva PED 2014
Ed. 1.0 - Febbraio 2015
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
La direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
Essa disciplina le attrezzature a pressione e gli insiemi che sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire le attrezzature a pressione o gli insiemi completamente nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell’Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo.
Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alla presente direttiva.
Con la nuova Direttiva PED 2014 è stabilita una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.
La Direttiva, in quanto direttiva del Nuovo Approccio, prevede la marcatura CE.
La nuova Direttiva PED 2014/68/UE abroga la vecchia Direttiva 97/23/CE con le seguenti date:
- l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE è soppresso a decorrere dal 1° giugno 2015;
- dal 19 luglio 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva indicati nell’allegato V, parte B.
Gratuito
Sistemi Operativi: iOS/Android
Edizione: 1.0
Pubblicato: 03/02/2015
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-8-8985-5035-7
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Il Nuovo Regolamento DPI in arrivo: Cosa cambia - Fonte KAN
Revisione della Direttiva DPI: cosa cambia, cosa rimane inalterato
Viene con ciò compiuto un grande passo nel lungo processo di revisione della Direttiva DPI 89/686/CEE. Oltre alla nuova forma giuridica – che fa sì che il documento abbia una immediata validità senza recepimento in tutti gli Stati membri – viene proposta una serie di cambiamenti di rilievo rispetto ai DPI. Nello stesso tempo il testo viene adeguato al nuovo quadro giuridico.
La Direttiva DPI del 1989 è stata tra le prime a essere formulata secondo il Nuovo Approccio e disciplina la messa in circolazione nell’UE di dispositivi di protezione individuale quali calzature di sicurezza, indumenti protettivi, caschi da bicicletta e occhiali da sole. Benché discussa già pochi anni dopo il varo della direttiva1, la revisione di quest’ultima è stata intrapresa solo successivamente all’approvazione del nuovo quadro giuridico.
Cosa cambia per i DPI?
Il campo di applicazione del regolamento si estende ai DPI contro umidità, acqua e calore (p. es. guanti per rigovernare e da forno) destinati all’uso privato. Gli stessi prodotti per uso commerciale vi erano finora già compresi.
Una novità è costituita dalla formulazione di definizioni e dalle procedure di valutazione della conformità modificate per i DPI su misura e sottoposti ad adeguamenti individuali. Per questi tipi di DPI viene così creata una chiara base giuridica.
Viene altresì introdotto il termine “categoria” che, usato in via generica, è finora stato oggetto di delucidazioni solo nella guida alla Direttiva DPI. Le definizioni delle singole categorie sono formulate in modo semplice e si basano sull’entità del rischio da cui il DPI di volta in volta considerato deve proteggere. La categoria III viene estesa a ulteriori rischi. In futuro vari tipi supplementari di DPI dovranno dunque essere sottoposti alla più severa delle procedure di valutazione della conformità. La proposta di regolamento prevede la possibilità di modificare l’attribuzione a una determinata categoria mediante un atto delegato. A tal proposito viene dunque meno la necessità di affrontare il lungo e complicato processo di revisione del regolamento.
In futuro i certificati di esame del tipo dovranno avere una validità massima di cinque anni. Nella proposta viene inoltre descritto l’iter per la proroga di un certificato nonché stabilito quali informazioni minime quest’ultimo debba contenere.
La dichiarazione di conformità dovrà in futuro essere allegata a ciascun DPI messo a disposizione sul mercato. Questo requisito potrà essere soddisfatto ricorrendo a una “dichiarazione di conformità semplificata” composta da un’unica frase e dal rimando a una pagina Internet in cui è riportata la regolare dichiarazione di conformità.
I requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute hanno subito solo modifiche minime. Oltre ad apportare alcuni miglioramenti sul piano linguistico si è provveduto a rivedere tre requisiti in materia di protezione da vibrazioni, rumore e radiazioni non ionizzanti che in passato erano risultati inattuabili.
Adeguamento al nuovo quadro giuridico
La proposta della Commissione è stata adeguata – in linea con il “pacchetto in materia di mercato interno” del 2008 – al nuovo quadro giuridico2 e comprende ora alcuni elementi a lungo rivendicati. Tra questi figurano, non da ultimo, definizioni e doveri per fabbricanti, importatori e commercianti, condizioni più dettagliate e concrete per la nomina degli organismi di valutazione della conformità nonché moduli di valutazione della conformità parzialmente modificati. A tal proposito si è puntato a ricalcare nel modo più fedele possibile le procedure finora valide.
La proposta non contiene disposizioni in materia di obiezione formale contro una norma. Dall’inizio del 2013 queste sono infatti disciplinate dal regolamento UE sulla normazione 1025/2012. Allo stesso modo la proposta non prevede regole per la sorveglianza del mercato quali, p. es., una clausola di salvaguardia contro i prodotti non conformi. Questo aspetto, infatti, sarà disciplinato dal previsto regolamento UE sulla sorveglianza del mercato.
Futura tabella di marcia
La proposta della Commissione deve ora essere discussa in seno al Parlamento Europeo e al Consiglio. Le consultazioni verranno tuttavia aperte dal Parlamento che verrà eletto nel 2014 e non inizieranno perciò prima dell’autunno del prossimo anno. Con ogni probabilità il regolamento sui DPI non verrà varato prima dell’inizio del 2016.
La proposta della Commissione prevede che il regolamento venga applicato in modo vincolante due anni dopo la sua pubblicazione. È altresì previsto un periodo di transizione della durata di un anno, durante il quale i prodotti potranno essere messi in circolazione sia secondo quanto stabilito dalla vecchia direttiva, sia in linea con il nuovo regolamento. I certificati di esame del tipo emessi ai sensi della vecchia direttiva potranno essere validi fino a cinque anni dallo scadere del periodo di transizione.
Dr. Michael Thierbach
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Nel 2012 e nel 2013 il Dr. Thierbach è stato distaccato presso la Commissione Europea in qualità di addetto alla Direttiva DPI.
KANBrief 4/13
DPI Dispositivi di Protezione Individuale: La proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014
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Nuovo Regolamento DPI KANBrief 4-13.pdf KANBrief 4-13 |
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Borderline list - ATEX Products 2013

Borderline list - ATEX Products 2013
The List has been confirmed during the Directive 94/9/EC ATEX Working Group meeting on 10 July 2013
Note that the list is not complete, it only clarifies some common inquires and provide examples of products within or outside the scope of the ATEX Directive 94/9/EC.
The List does not replace the vital risk assessment of each product and in addition ignition sources and explosion hazards related to the use of all the products shall also always be considered.
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Borderline list ATEX 2013.pdf Rev. 2013 |
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PED Guidelines Pressure Equipment Directive 97/23/EC - V. 1.5 April 2014

PED Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED)
In order to ensure a coherent application of the Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED), Guidelines are developed and agreed by the Commission's Working Group "Pressure" (WGP).
This working group, created as a result of Article 17 of the PED, which requests the Member States to cooperate in order to assist the functioning of this Directive, is composed of representatives of Member States, European federations, the Notified Bodies Forum and CEN and chaired by a representative of the Commission services.
Document history
Version Date Comment
1.0 1/12/2010 Includes PED Guidelines up to WGP meeting of 24/11/2010
1.1 19/7/2011 Quality check, correction of links, introduction
1.2 30/8/2011 Quality check
1.3 20/03/2012 Includes PED Guidelines up to WGP meeting of 06/03/2012
1.4 26/03/2013 Includes PED Guidelines up to WGP meeting of 07/03/2013
1.5. 4/04/2014 Includes PED Guidelines up to WGP meeting of 22/03/2014
Agg. 04.2014 V. 1.5
Commission's Working Group "Pressure" WGP
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PED_Guidelines_1.5_April_2014_UE.pdf V. 1.5 April 2014 |
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Archivio norme armonizzate per Direttiva/Regolamento UE

Archivio lista delle di tutte le norme tecniche armonizzate per Direttiva/Regolamento UE
Nella Sezione "Norme Armonizzate", è possibile consultare tutte le norme armonizzate relative alle Direttive Nuovo Approccio che prevedono le marcatura CE.
Le Ultime:
Vedi la Sezione
Check list EN 60204-1:2006 Testing of the electrical equipment of machines - IFA
Check list EN 60204-1:2006 Testing of the electrical equipment of machines
2007, IFA
Da IFA una check list sulla norma: EN 60204-1:2006 equipaggiamenti elettrici di macchine
[box-warning]Update 2020
Pubblicata da IFa la Check list Ed. 2020 in riferimento alla nuova EN 60204-1:2018, vedi a questo link[/box-warning]
EN 60204-1 (2006), "Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Requisiti generali" è una norma europea armonizzata (Tipo B) ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE.
Sulla base di questo standard, l'IFA - Istituto per la sicurezza e la salute sul lavoro del DGUV ha elaborato una checklist con l'ausilio del quale l'apparecchiatura elettrica delle macchine può essere testata in una sequenza adeguata. Poiché ogni fase di test fa riferimento alla sezione pertinente dello standard, la checklist è utile anche per gli utenti che non utilizzano lo standard su base giornaliera.
In attesa dell'armonizzazione della IEC 60204:2016, che comunque avrà un transitorio di coesistenza con l'Ed. EN 6024:2006, la verifica sulla norma attuale è conforme.
Da IFA un Documento PDF compilabile per l'analisi dell'applicazione della norma.
3 Information on the test specimen and the test
4 Test result - test lists
5 Documentation and instruction handbook
IFA
Istituto per la Sicurezza e Salute sul lavoro - DE
Ed.: 2010
[box-note]Check list EN 60204-1:2018 Testing of the electrical equipment of machines - IFA
La nuova 6a edizione 2016 della norma IEC 60204-1[/box-note]
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Safety testing of machines IFA.pdf IFA |
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CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS - 01.2015

CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS
Aggiornamento Gennaio 2015
CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS
Nel Processo di Valutazione dei rischi di CEM4, per ogni RESS è possibile individuare e riportare norme tecniche di tipo A/B/C in“Presunzione di Conformità”.
Con l’aggiornamento di diverse norme tecniche, per difficoltà tecniche di agire direttamente sul database di default, che potrebbe essere stato personalizzato in merito dall'Utente, abbiamo elaborato un documento che mette in relazione ogni RESS con le norme tecniche di tipo A/B.
Invitiamo i Gentili Clienti e Utenti di CEM4 a prendere nota del documento scaricabile all'indirizzo in calce.
Il Documento è gratuito per Clienti di CEM4 (Inviare richiesta) e disponibile Abbonati Marcatura CE.
Attenzione:
1. Elenco con esaustivo sulle norme di tipo A/B, assenti norme tipo C
2. Non è presa in considerazione la data della norma: es.: EN 4413:2012 è indicato solo EN 4413
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20150116-m-NormeRESS_ CEM4.pdf Documento completo |
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ISO/TR 14121-2:2012 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio

ISO/TR 14121-2:2012 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio
Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
Allegato A
La presente appendice contiene esempi dei metodi che possono essere adottati durante il processo di valutazione del rischio. Non si tratta degli unici strumenti disponibili e la loro inclusione nella presente parte della ISO 14121 non significa che siano stati approvati o raccomandati rispetto ad altri metodi conformi alla ISO 14121-1.
Questi esempi non trattano tutte le situazioni possibili in quanto queste variano da struttura a struttura. La scelta operata dalle persone che eseguono la valutazione del rischio dipende da molti diversi fattori e può condurre a risultati diversi.
Questi esempi sono forniti allo scopo di illustrare all'utilizzatore della presente parte della ISO 14121 come avvenga, nella pratica, l'identificazione dei pericoli o la stima del rischio quando si sceglie un particolare metodo.
Gli esempi riportati si riferiscono a:
a) identificazione dei pericoli con l'uso di moduli (vedere punto A.2);
b) matrici del rischio (vedere punto A.3);
c) grafici del rischio (vedere punto A.4);
d) punteggio numerico (vedere punto A.5);
e) stima del rischio quantificata (vedere punto A.6);
f) ibridi (vedere punto A.7).
Per particolari pericoli correlati a danni a lungo termine (per esempio quelli generati da rumore, materiali e sostanze, vibrazioni, radiazioni o relativi all’ergonomia) o con effetti molto rilevanti (per esempio incendio o esplosione), potrebbe essere appropriato tenere conto di metodi specifici di stima del rischio.
La valutazione del rischio non è un esercizio scientifico e pertanto è preferibile impiegare le risorse nella riduzione del rischio piuttosto che per ottimizzare le classificazioni di rischio.
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ISO TR 14121-2-2012 - Estratto Metodo Ibrido P. 6.5.pdf Metodi per la Valutazione del rischio - Allegato A |
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Elenco Pericoli CEM4 - Aggiornabili

Elenco Pericoli CEM4 - Aggiornabili
Elenco pericoli estrapolati dalla norma tecniche UNI EN ISO 12100:2010 modificabili ed aggiornabili in Certifico Macchine 4 PRO [formato word]
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UNI EN ISO 12100:2010
Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte 1: Terminologia di base, metodologia
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Elenco pericoli CM412-Aggiornabili.doc Sicurezza |
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Decisione di esecuzione (UE) 2015/17: EN 474-1:2006+A4:2013 macchine movimento terra
Decisione di esecuzione (UE) 2015/17 del 7 Gennaio 2014
La norma 474-1:2006+A4:2013 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute allegato I direttiva 2006/42/CE di cui ai punti:
- 1.2.2 Dispositivi di comando (visibilità delle zone pericolose durante l'avviamento)
- 3.2.1. Posto di guida (visibilità durante il funzionamento)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della del 7 gennaio 2015 sulla pubblicazione con limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del riferimento alla norma EN 474-1:2006+A4:2013 relativa alle macchine movimento terra, conformemente alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza pertinenti.
Il Parlamento europeo ha ricevuto due petizioni dalla stessa persona in relazione ad incidenti mortali sul lavoro avvenuti in Germania con macchine movimento terra, in cui si sostiene che gli incidenti sono imputabili all'insufficiente visibilità dal posto di guida.
Le macchine interessate sono state progettate conformemente alla norma armonizzata EN 474-1 «Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali».
Di conseguenza la norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 «Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali», il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 novembre 2013 (3), è stata esaminata dalla Commissione insieme ai rappresentanti del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE.
Si è concluso che le macchine movimento terra progettate e fabbricate conformemente alla norma non consentono al conducente di avere una visibilità sufficiente per far funzionare la macchina senza rischi per il macchinista stesso o per terze persone.
Di conseguenza la Commissione ha concluso che la norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.2.2 Dispositivi di comando (visibilità delle zone pericolose durante l'avviamento) e 3.2.1. Posto di guida (visibilità durante il funzionamento) dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
Tenendo conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma EN 474-1:2006 +A4:2013 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento relativo alla norma EN 474-1:2006+A4:2013 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata.
Vedi Norme armonizzate Direttiva macchine
Update Settembre 2016
Aggiunta appendice AC:2014 (EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014)
EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014
Attenzione: Questa pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 Visibilità - Campo visivo dell'operatore della presente norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
Stato: In vigore
La norma si applica anche alle macchine derivate progettate principalmente per l’uso con attrezzature atte a dissodare, rompere, muovere, trasportare, distribuire e livellare terra e roccia.
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Decisione di Esecuzione UE 2015 27.pdf GURI n. 17 del 2-3-2015 |
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Decision UE 2015_17 7 January 2015.pdf 7 January 2015 |
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Decisione UE 2015_17 del 7 Gennaio 2015.pdf 7 Gennaio 2015 |
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