D.M. 3 agosto 1993
Nota MI 10514 del 29 Agosto 2016
Nota MI 10514 del 29 Agosto 2016
Oggetto della nota: Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della Direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015.
Comunicazione ex art. 14 (Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE).
Si fa seguito alle circolari ministeriali n. 557/PAS/U/003568/XV.H.MASS(77) BIS del 09/03/2015 e n. 557/PAS/U/012274/XV.H.MASS(77) BIS del19/08/2015.
Nelle circolari richiamate sono state diramate indicazioni afferenti la comunicazione al Prefetto in caso di movimentazione di articoli pirotecnici marcati CE ex art 14 del decreto legislativo m 123/2015, che ha novellato l'art. 6 bis del decreto m 158/ 2010.
Integrazione.
Fac-simile di rilevazione dati trasferimenti articoli pirotecnici CE
Linee guida Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione
Linee guida Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione
Guidelines Low Voltage Directive 2014/35/UE - Draft
Le linee guida Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione sono destinate ad essere un manuale per tutte le parti che direttamente o indirettamente sono interessate dalla direttiva 2014/35/UE, comunemente indicata come LVD, applicabile dal 20 aprile 2016, che sostituisce la precedente Direttiva 2006/95/CE.
Queste linee guida sostituiscono le "Linee guida per l'applicazione della direttiva 2006/95/CE" di agosto 2007 (ultima modifica gennaio 2012).
Le linee guida LVD si riferiscono solo alll'applicazione della direttiva 2014/35/UE, se non diversamente indicato.
L'attenzione dei lettori è richiamata sul fatto che queste linee guida hanno il solo scopo di facilitare l'applicazione della direttiva 2014/35/UE, solo è il testo della direttiva e dalle leggi nazionali di recepimento della direttiva che sono legalmente vincolanti.
Tuttavia, questo documento rappresenta un punto di riferimento per assicurare l'applicazione coerente e armonizzata della direttiva da parte di tutti i soggetti interessati.
Essa è destinata non solo alle autorità competenti degli Stati membri, ma anche ai principali operatori economici interessati, come: produttori, importatori e distributori e le loro associazioni di categoria; enti preposti alla elaborazione di norme, nonché coloro che sono coinvolti nelle procedure di valutazione della conformità.
Queste linee guida non sono esaustive; essi si concentrano solo su alcune questioni, che, alla luce dell'esperienza, presentano un interesse diretto e specifico per l'applicazione della direttiva "Bassa tensione".
Queste linee guida dovrebbero essere utilizzate in combinazione con la direttiva stessa e con il documento della Commissione europea "La Guida Blu sull'attuazione delle norme di prodotto europee", che spiega ulteriormente concetti come "immissione sul mercato", "costruttore", "autorizzati rappresentante "," importatore ".
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Commissione EUROPEA
Draft 2015
Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto
Guida Blu: Guida attuazione direttive nuovo approccio e approccio globale
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Guidelines Low Voltage Directive 2014 35 UE.pdf European Commission - Draft 2015 |
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RAPEX Report 36 del 09/09/2016 N.20 A11/0079/16 Paesi Bassi
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 36 del 09/09/2016 N.20 A11/0079/16 Paesi Bassi
Approfondimento tecnico: Giocattolo per bolle di sapone
Il prodotto, di marca Toi-Toys, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.
Il liquido per la produzione di bolle di sapone contiene batteri mesofili aerobi (quantità misurata: 67000 ufc/ml). I batteri possono provocare infezioni se vengono a contatto con la bocca, le mani, gli occhi. In base all’articolo 18 della Direttiva 2009/48/CE, prima di immettere un giocattolo sul mercato, i fabbricanti devono effettuare una valutazione della sicurezza degli stessi:
“Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un’analisi dei pericoli chimici, fisico meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.”
Solo se la valutazione della sicurezza obbligatoria eseguita a norma dell'articolo 18 della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli non riscontra rischi microbiologici, l'esame CE del tipo non è richiesto per quanto riguarda gli aspetti microbiologici del giocattolo. In caso contrario gli organismi notificati hanno adottato un protocollo su “Sicurezza microbiologia dei giocattoli contenenti mezzi acquosi” (Rev. 03 del 18 Febbraio 2016).
Il valore limite per la carica microbica aerobica totale TAMC, secondo il protocollo, non deve superare i 1000 ufc/g o ml (TAMC ≤ 1000 ufc/g o ml).
Dust Explosion Prevention and Protection for Machines and Equipment Part 2: Conveyors, transfers and receiver
Dust Explosion Prevention and Protection for Machines and Equipment
Part 2: Conveyors, transfers and receivers
Collection of Examples - EN/DE
The compendium shall facilitate the responsible persons in the enterprises to assess the explosion risk when selecting and using machines and systems in explosive areas as described in this brochure and to decide on the protective devices in accordance with the risk assessment.
This part is a continuation of the ”Collection of Examples Part 1: Mills, crushers, mixers, separators, screeners” of the brochure ”Dust Explosion Prevention and Protection for Machines and Equipment“.
As described in various ISSA brochures, especially “Dust Explosion Prevention and Protection for Machines and Equipment - Basic Principles” (ISSA, 2004, Mannheim, ISBN 92-843-7129-5), both preventive and protective measures can be applied, as single measures or in combination.
In the following chapters typical dust explosion hazards and possible preventive and protective measures will be discussed for various machinery and installations.
In this brochure it is assumed that hybrid mixtures are not present.
This means that no flammable gases or vapours with a concentration of more than 20 vol. -% of the lower explosion limit (LEL) are present.
ISSA 2015
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Staubexplosionsschutz an Maschinen und Apparaten Teil 2 Stetigförderer, Übergabestellen und Empfangsbehälter - Beispielsammlung.pdf Beispielsammlung - Teil 2 Stetigförderer, Übergabestellen und Empfangsbehälter - ISSA 2004 |
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Collection of Examples Dust Explosion Prevention and Protection for Machines and Equipment - Part 2 Conveyors transfers and receivers.pdf Collection of Examples - Part 2: Conveyors, transfers and receivers - ISSA 2015 |
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Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123
Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123 / Immissione sul mercato di articoli pirotecnici - Consolidato 04.2025
ID 2959 | Update 16.04.2025
Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
(GU n. 186 del 12.08.2015)
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Aggiornamenti all'atto
11/04/2025
DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48 (in G.U. 11/04/2025, n.85) - Consolidato 04.2025
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Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato (vedi esclusioni)
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Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni;
f) alle munizioni;
g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per uso proprio e che siano destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;
h) agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi sia riportato chiaramente, mediante un'evidente indicazione grafica, la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione, nonche' la non conformita' e la non disponibilita' alla vendita o ai fini diversi della ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo;
i) alle campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la loro non conformita' e non disponibilita' alla vendita e che ne sia data formale comunicazione al prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli pirotecnici.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
b) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
c) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
d) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
e) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive, nonche' le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
f) «persona con conoscenze specialistiche» una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3;
g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un articolo pirotecnico; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;
i) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;
l) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;
m) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
n) «operatori economici»: il fabbricante, l'importatore e il distributore;
o) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare;
p) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione dell'Unione europea ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea sull'armonizzazione, quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
q) «organismo nazionale di accreditamento»: l'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' di vigilanza del mercato, di seguito denominato ACCREDIA;
r) «accreditamento»: attestazione da parte di ACCREDIA che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';
s) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici;
t) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
u) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un articolo pirotecnico gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
v) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico presente nella catena di fornitura;
z) «normativa di armonizzazione dell'Unione europea»: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
aa) «marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'articolo pirotecnico e' conforme ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici, secondo le modalita' stabilite all'Allegato IV;
bb) «NEC (contenuto esplosivo netto)»: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformita' rilasciato da un organismo notificato.
...
Art. 6 Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione dei loro articoli pirotecnici sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3. Qualora la conformita' di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' dell'articolo pirotecnico. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata dell'autorita' di sorveglianza del mercato, una prova a campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l'articolo pirotecnico non conforme e i richiami dell'articolo pirotecnico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che hanno immesso sul mercato siano etichettati conformemente all'articolo 8, qualora si tratti di articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli, o all'articolo 9 qualora si tratti di articoli pirotecnici per i veicoli.
6. I fabbricanti indicano sull'articolo pirotecnico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che l'articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'articolo pirotecnico al presente decreto, in lingua italiana. I fabbricanti cooperano con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.
Art. 7 Tracciabilita'
1. Al fine di consentire la tracciabilita' degli articoli pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un'etichetta con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di conformita' ai sensi dell'articolo 17, comma 3. La numerazione e' realizzata in base a un sistema uniforme definito dalla Commissione dell'Unione europea.
2. I fabbricanti e gli importatori conservano i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta motivata, rendono tali informazioni disponibili agli organi di polizia e alle autorita' di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
...
Art. 17 Procedure di valutazione della conformita'
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere g), h) e i), e' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato II.
3. Ai fini della verifica di conformita' degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'allegato II:
a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie:
1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:
1.1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);
1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo D);
1.3) conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del prodotto (modulo E);
2) conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' del prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria F4; b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G).
...
Art. 19 Marcatura CE
1. La marcatura CE di conformita' e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV.
2. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la natura dell'articolo pirotecnico non lo consenta, essa e' apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
3. La marcatura CE e' apposta sull'articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato.
4. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
5. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
6. E' vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.
...
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Collegati
[box-note]Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici
Fuochi artificiali: Marcatura CE e Normativa PS[/box-note]
RAPEX Report 35 del 02/09/2016 N.4 A12/1088/16 Francia
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 35 del 02/09/2016 N.4 A12/1088/16 Francia
Approfondimento tecnico: Deodorante
Il prodotto, di marca Natura Amica, Mod. DEO 50403 (neutral deo), DEO 50700 (marine breeze deo), DEO 50500 (talcum deo), proveniente dall’Italia, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato e distruzione del prodotto perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Il prodotto contiene Methylchloroisothiazolinone (MI) e Methylisothiazolinone (MCI) sopra i limiti consentiti. La presenza di MCI/MI può provocare dermatite allergica da contatto.
L’art. 15, del Regolamento (CE) n. 1223/2009, indica tutte restrizioni per le sostanze che possono essere contenute nei prodotti cosmetici:
1. Fatto salvo l’articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
— sostanze vietate di cui all’allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
— sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell’allegato III;
c) coloranti:
i) coloranti diversi da quelli elencati nell’allegato IV e coloranti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato, ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2;
ii) fatte salve la lettera b), la lettera d), punto i) e la lettera
e), punto i), sostanze elencate nell’allegato IV ma non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
d) conservanti:
i) conservanti diversi da quelli elencati nell’allegato V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
ii) fatte salve la lettera b, la lettera c), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell’allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
e) filtri UV:
i) Filtri UV diversi da quelli elencati nell’Allegato VI e filtri UV ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
ii) fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i), e la lettera
d), punto i), sostanze elencate nell’allegato VI ma non destinate ad essere impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
2. In seguito ad una decisione della Commissione relativa all’estensione dell’ambito d’applicazione dell’allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell’allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che sono elencati in tale allegato ma non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni ivi indicate.
La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3.
Le sostanze contenute nel deodorante sono dei conservanti che, in base all’allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009, non possono superare lo 0,0015% di concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso.
Raccolta Linee guida MEDDEV Dispositivi medici
Raccolta Linee guida MEDDEV Dispositivi medici / Update Febbraio 2024
ID 2047 | Update Rev. 35.0 2024 (06.07.2024) - In aggiornamento
Allegate tutte le Guide ufficiali sui i Dispositivi medici in accordo con la Direttiva 93/42/CEE e il nuovo Regolamento (UE) 2017/745.
Download 0. Raccolta linee guida MEDDEV e MDCG Indice 26.02.2024
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New Rev. 35.0 del 06 Luglio 2024:
- MDCG 2024-10 Clinical evaluation of orphan medical devices June 2024
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Regolamento (UE) 2017/745 concernente i dispositivi medici (si applica dal 20 Maggio 2021)
[box-download]In calce all'articolo pdf "List of Guidance MEDDEVs e MDCG Rev. 33.0 Update 28.09.2023" riservato Abbonati[/box-download]
New regulations
Guidance documents to assist stakeholders in implementing the Medical Devices Regulations.
1. MDCG Documents
MDCG endorsed documents
Reference | Title | Publication date |
MDCG 2024-10 | Clinical evaluation of orphan medical devices | June 2024 |
MDCG 2024-2 | Procedures for the updates of the EMDN | February 2024 |
MDCG 2024-1-4 | DSVG 04 on Breast implants 4 | January 2024 |
MDCG 2024-1-3 | DSVG 03 on Cardiac implantable electronic devices (CIEDs) | January 2024 |
MDCG 2024-1-2 | DSVG 02 on Coronary stents | January 2024 |
MDCG 2024-1-1 | DSVG 01 on Cardiac ablation | January 2024 |
MDCG 2024-1 | Device Specific Vigilance Guidance (DSVG) Template | January 2024 |
MDCG 2023-7 | Guidance on exemptions from the requirements to perform clinical investigations pursuant to Article 61(4)-(6) MDR and on ‘sufficient levels of access’ to data needed to justify claims of equivalence | December 2023 |
MDCG 2023-6 | Guidance on demonstration of equivalence for Annex XVI products - A guide for manufacturers and notified bodies | December 2023 |
MDCG 2023-5 | Guidance on qualification and classification of Annex XVI products - A guide for manufacturers and notified bodies | December 2023 |
MDCG 2022-11 - Rev.1 | MDCG Position Paper: Notice to manufacturers to ensure timely compliance with MDR and IVDR requirements | November 2023 |
MDCG 2021-27 - Rev.1 | Questions and Answers on Articles 13 & 14 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 | December 2023 |
MDCG 2021-6 - Rev.1 | Regulation (EU) 2017/745 – Questions & Answers regarding clinical investigation | December 2023 |
MDCG 2019-7 - Rev.1 | Guidance on article 15 of the medical device regulation (MDR) and in vitro diagnostic device regulation (IVDR) on a ‘person responsible for regulatory compliance’ (PRRC) | December 2023 |
MDCG 2023-3 | Questions and Answers on vigilance terms and concepts as outlined in the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices | February 2023 |
MDCG 2023-2 MDR form List of Standard |
List of Standard Fees | January 2023 |
MDCG 2023-2 IVDR form List of Standard |
List of Standard Fees | January 2023 |
MDCG 2023-2 | List of Standard Fees | January 2023 |
MDCG 2023-1 | Guidance on the health institution exemption under Article 5(5) of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 | January 2023 |
MDCG 2022- 21 | Guidance on Periodic Safety Update Report (PSUR) according to Regulation (EU) 2017/745 | December 2022 |
MDCG 2022- 20 | Substantial modification of performance study under Regulation (EU) 2017/746 | December 2022 |
MDCG 2022-19 | Performance study application/notification documents under Regulation (EU) 2017/746 | December 2022 |
Q&A Rev. 1 | Q&A on practical aspects related to the implementation of Regulation (EU) 2023/607 - Extension of the MDR transitional period and removal of the “sell off” periods | July 2023 |
MDCG 2022-18 ADD.1 | MDCG Position Paper on the application of Article 97 MDR to legacy devices for which the MDD or AIMDD certificate expires before the issuance of a MDR certificate - Addendum 1 | June 2023 |
MDCG 2022-18 | MDCG Position Paper on the application of Article 97 MDR to legacy devices for which the MDD or AIMDD certificate expires before the issuance of a MDR certificate | December 2022 |
MDCG 2022-17 | MDCG position paper on "hybrid audits" | December 2022 |
MDCG 2022-16 | Guidance on Authorised Representatives Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 | October 2022 |
MDCG 2022-15 | Guidance on appropriate surveillance regarding the transitional provisions under Article 110 of the IVDR with regard to devices covered by certificates according to the IVDD | September 2022 |
MDCG 2022-14 | Transition to the MDR and IVDR - Notified body capacity and availability of medical devices and IVDs | August 2022 |
MDCG 2022-13 | Designation, re-assessment and notification of conformity assessment bodies and notified bodies | August 2022 |
MDCG 2022-12 | Guidance on harmonised administrative practices and alternative technical solutions until Eudamed is fully functional (for Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices) | July 2022 |
MDCG 2022-11 | MDCG Position Paper: Notice to manufacturers to ensure timely compliance with MDR requirements | May 2022 |
MDCG 2022-10 | Q&A on the interface between Regulation (EU) 536/2014 on clinical trials for medicinal products for human use (CTR) and Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices (IVDR) | May 2022 |
MDCG 2022-9 | Summary of safety and performance template | May 2022 |
MDCG 2022-8 | Regulation (EU) 2017/746 - application of IVDR requirements to ‘legacy devices’ and to devices placed on the market prior to 26 May 2022 in accordance with Directive 98/79/EC | May 2022 |
MDCG 2022-7 | Q&A on the Unique Device Identification system under Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) | May 2022 |
MDCG 2022-6 | Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 110(3) of the IVDR | May 2022 |
MDCG 2022-5 | Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical | May 2022 |
MDCG 2022-4 rev.1 | Guidance on appropriate surveillance regarding the transitional provisions under Article 120 of the MDR with regard to devices covered by certificates according to the MDD or the AIMDD | December 2022 |
MDCG 2022-4 | Guidance on appropriate surveillance regarding the transitional provisions under Article 120 of the MDR | February 2022 |
MDCG 2022-3 | Verification of manufactured class D IVDs by notified bodies | February 2022 |
MDCG 2022-2 | Guidance on general principles of clinical evidence for In Vitro Diagnostic medical devices (IVDs) | January 2022 |
MDCG 2022-1 | Notice to 3rd country manufacturers of SARS-CoV-2 in vitro diagnostic medical devices | January 2022 |
MDCG 2021-28 | Substantial modification of clinical investigation under Medical Device Regulation | December 2021 |
MDCG 2021-27 | Questions and Answers on Articles 13 & 14 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 | December 2021 |
MDCG 2021-26 | Questions and Answers on repackaging & relabelling activities under Article 16 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 | October 2021 |
MDCG 2021-25 | Regulation (EU) 2017/745 - application of MDR requirements to ‘legacy devices’ and to devices placed on the market prior to 26 May 2021 in accordance with Directives 90/385/EEC or 93/42/EEC | October 2021 |
MDCG 2021-24 | Guidance on classification of medical devices | October 2021 |
Helsinki Procedure | Helsinki Procedure for borderline and classification under MDR & IVDR | September 2021 |
MDCG 2021-23 | Guidance for notified bodies, distributors and importers onClarification on “first certification for that type of device” and corresponding procedures to be followed by notified bodies, in context of the consultation of the expert panel referred to in Article 48(6) of Regulation (EU) 2017/746 | August 2021 |
MDCG 2021-22 | Clarification on “first certification for that type of device” and corresponding procedures to be followed by notified bodies, in context of the consultation of the expert panel referred to in Article 48(6) of Regulation (EU) 2017/746 | August 2021 |
MDCG 2021-21 | Guidance on performance evaluation of SARS-CoV-2 in vitro diagnostic medical devices | August 2021 |
MDCG 2021-20 | Instructions for generating CIV-ID for MDR Clinical Investigations | July 2021 |
MDCG 2021-19 | Guidance note integration of the UDI within an organisation’s quality management system | July 2021 |
MDCG 2021-18 | Applied-for scope of designation and notification of a conformity assessment body – Regulation (EU) 2017/746 (IVDR) | July 2021 |
MDCG 2021-17 | Applied-for scope of designation and notification of a conformity assessment body – Regulation (EU) 2017/745 (MDR) | July 2021 |
MDCG 2021-16 | Application form to be submitted by a conformity assessment body when applying for designation as notified body under the in vitro diagnostic devices regulation (IVDR) | July 2021 |
MDCG 2021-15 | Application form to be submitted by a conformity assessment body when applying for designation as notified body under the medical devices regulation (MDR) | July 2021 |
MDCG 2021-14 | Explanatory note on IVDR codes | July 2021 |
MDCG 2021-13 rev. 1.0 | Questions and answers on obligations and related rules for the registration in EUDAMED of actors other than manufacturers, authorised representatives and importers subject to the obligations of Article 31 MDR and Article 28 IVDR | July 2021 |
MDCG 2021-12 | FAQ on the European Medical Device Nomenclature (EMDN) | May 2021 |
MDCG 2021-11 | Guidance on Implant Card – Device types | May 2021 |
MDCG 2021-10 | The status of Appendixes E-I of IMDRF N48 under the EU regulatory framework for medical devices | May 2021 |
MDCG 2021-9 | MDCG Position Paper on the Implementation of UDI requirements for contact lenses, spectacle frames, spectacle lenses & ready readers | May 2021 |
MDCG 2021-8 | Clinical investigation application/notification documents | May 2021 |
MDCG 2021-7 | Notice to manufacturers and authorised representatives on the impact of genetic variants on SARS-COV-2 in vitro diagnostic medical devices | May 2021 |
MDCG 2021-6 | Regulation (EU) 2017/745 – Questions & Answers regarding clinical investigation | May 2021 |
MDCG 2021-5 | Guidance on standardisation for medical devices | April 2021 |
MDCG 2021-4 | Application of transitional provisions for certification of class D in vitro diagnostic medical devices according to Regulation (EU) 2017/746 | April 2021 |
MDCG 2021-3 | Questions and Answers on Custom-Made Devices | March 2021 |
MDCG 2021-2 | Guidance on state of the art of COVID-19 rapid antibody tests | March 2021 |
MDCG 2021-1 | Guidance on harmonised administrative practices and alternative technical solutions until EUDAMED is fully functional | Febraury 2021 |
MDCG 2020-18 | MDCG Position Paper on UDI assignment for Spectacle lenses & Ready readers | December 2020 |
MDCG 2020-17 | Questions and Answers related to MDCG 2020-4: “Guidance on temporary extraordinary measures related to medical device notified body audits during COVID-19 quarantine orders and travel restrictions” |
December 2020 |
MDCG 2020-16 Rev.2 |
Guidance on Classification Rules for in vitro Diagnostic Medical Devices under Regulation (EU) 2017/746 | Febraury 2023 |
MDCG 2020-16 | Guidance on Classification Rules for in vitro Diagnostic Medical Devices under Regulation (EU) 2017/746 | November 2020 |
MDCG 2020-15 | MDCG Position Paper on the use of the EUDAMED actor registration module and of the Single Registration Number (SRN) in the Member States | August 2020 |
MDCG 2020-14 | Guidance for notified bodies on the use of MDSAP audit reports in the context of surveillance audits carried out under the Medical Devices Regulation (MDR)/In Vitro Diagnostic medical devices Regulation (IVDR) | August 2020 |
MDCG 2020-13 | Clinical evaluation assessment report template | July 2020 |
MDCG 2020-12 | Guidance on transitional provisions for consultations of authorities on devices incorporating a substance which may be considered a medicinal product and which has action ancillary to that of the device, as well as on devices manufactured using TSE susceptible animal tissues | June 2020 |
MDCG 2020-11 | Safety reporting in clinical investigations of medical devices under the Regulation (EU) 2017/745 | May 2020 |
MDCG 2020-10-2 | Clinical Investigation Summary Safety Report Form v1.0 | May 2020 |
MDCG 2020-10-1 | Guidance on the renewal of designation and monitoring of notified bodies under Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC to be performed in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) 2020/666 amending Commission Implementing Regulation | May 2020 |
MDCG 2020-9 | Regulatory requirements for ventilators and related accessories | April 2020 |
MDCG 2020-8 | Post-market clinical follow-up (PMCF) Evaluation Report Template | April 2020 |
MDCG 2020-7 | Post-market clinical follow-up (PMCF) Plan Template | April 2020 |
MDCG 2020-6 | Regulation (EU) 2017/745: Clinical evidence needed for medical devices previously CE marked under Directives 93/42/EEC or 90/385/EEC | April 2020 |
MDCG 2020-5 | Clinical Evaluation - Equivalence | April 2020 |
MDCG 2020-4 | Guidance on temporary extraordinary measures related to medical device Notified Body audits during COVID-19 quarantine orders and travel restrictions | April 2020 |
MDCG 2020-3 Rev.1 | Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 120 of the MDR with regard to devices covered by certificates according to MDD or AIMDD | September 2023 |
MDCG 2020-3 | Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 120 of the MDR with regard to devices covered by certificates according to MDD or AIMDD | March 2020 |
MDCG 2020-2 | Class I Transitional provisions under Article 120 (3 and 4) – (MDR) | March 2020 |
MDCG 2020-1 | Guidance on Clinical Evaluation (MDR) / Performance Evaluation (IVDR) of Medical Device Software | March 2020 |
MDCG 2019-16 | Guidance on Cybersecurity for medical devices | December 2019 |
MDCG 2019-15 | Guidance notes for manufacturers of class I medical devices | December 2019 |
MDCG 2019-14 | Explanatory note on MDR codes | December 2019 |
MDCG 2019-13 | MDCG 2019-13 Guidance on sampling of MDR Class IIa / Class IIb and IVDR Class B / Class C devices for the assessment of the technical documentation | December 2019 |
MDCG 2019-12 | Designating authority's final assessment form: Key information (EN) | October 2019 |
MDCG 2019-11 |
Qualification and classification of software - Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 |
October 2019 |
MDCG 2019-10 |
Application of transitional provisions concerning validity of certificates issued in accordance to Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC |
October 2019 |
MDCG 2019-9 |
MDCG 2019-9 Summary of safety and clinical performance A guide for manufacturers and notified bodies |
September 2019 |
MDCG 2019-8 v2 |
Implant Card relating to the application of Article 18 Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices |
March 2020 |
MDCG 2019-8 | Medical Devices: Guidance document Implant Card relating to the application of Article 18 Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices | July 2019 |
MDCG 2019-7 | Guidance on Article 15 of the Medical Device Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) regarding a ‘person responsible for regulatory compliance’ (PRRC) | June 2019 |
MDCG 2019-6 v3 | Questions and answers: Requirements relating to notified bodies | October 2021 |
MDCG 2019-5 | Registration of legacy devices in EUDAMED | April 2019 |
MDCG 2019-4 | Timelines for registration of device data elements in EUDAMED | April 2019 |
MDCG 2019-3 | Interpretation of Article 54(2)b Rev.1 | April 2020 |
MDCG 2019-2 | Guidance on application of UDI rules to device-part of products referred to in Article 1(8), 1(9) and 1(10) of Regulation 745/2017 | Febraury 2019 |
MDCG 2019-1 | MDCG guiding principles for issuing entities rules on Basic UDI-DI | January 2019 |
MDCG 2018-1 v3 | Guidance on BASIC UDI-DI and changes to UDI-DI | March 2020 |
MDCG 2018-1 | Draft guidance on basic UDI-DI and changes to UDI-DI | March 2018 |
MDCG 2018-2 | Future EU medical device nomenclature – Description of requirements | March 2018 |
MDCG 2018-3 | Guidance on UDI for systems and procedure packs | October 2018 |
MDCG 2018-4 | Annex: UDI database Definitions/Descriptions and formats of the UDI core elements for systems or procedure packs | October 2018 |
MDCG 2018-5 | UDI Assignment to Medical Device Software | October 2018 |
MDCG 2018-6 | Clarifications of UDI related responsibilities in relation to Article 16 of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 and the In-Vitro Diagnostic Medical Device Regulation (EU) 2017/746 | October 2018 |
MDCG 2018-7 | Provisional considerations regarding language issues associated with the UDI database (Annex VI, Part A Section 2 and Part B of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 (MDR) and the In-Vitro Diagnostic Medical Device Regulation (EU) 2017/746 (IVDR)) | October 2018 |
MDCG 2018-8 | Guidance on content of the certificates, voluntary certificate transfers | November 2018 |
Designation of notified bodies under the new Regulations on medical devices
Notified BODIES | Designation of notified bodies under the new Regulations on medical devices |
---|---|
1. Best practice guidance on designation and notification of conformity assessment bodies (NBOG BPG 2017-1) | |
2. Best practice guidance on the information required for conformity assessment bodies' personnel involved in conformity assessment activities (NBOG BPG 2017-2) | |
3. Application form to be submitted by a conformity assessment body when applying for designation as notified body under the medical devices Regulation (MDR) (NBOG F 2017-1) | |
4. Application form to be submitted by a conformity assessment body when applying for designation as notified body under the in vitro diagnostic devices Regulation (IVDR) (NBOG F 2017-2) | |
5. Applied-for scope of designation and notification of a conformity assessment body – Regulation (EU) 2017/745 (MDR) (NBOG F 2017-3) | |
6. Applied-for scope of designation and notification of a conformity assessment body – Regulation (EU) 2017/746 (IVDR) (NBOG F 2017-4) | |
7. Preliminary assessment review template (MDR) (NBOG F 2017-5) | |
8. Preliminary assessment review template (IVDR) (NBOG F 2017-6) | |
9. Review of qualification for the authorisation of personnel (MDR) (NBOG F 2017-7) | |
10. Review of qualification for the authorisation of personnel (IVDR) (NBOG F 2017-8) |
Other documents
Reference | Title | Publication date |
UDIWG 2018-1 | UDI database. Definitions, descriptions and formats of the UDI core elements | March 2018 |
UDIWG 2018-2 | The architecture of the UDI database - Basic UDI-DI and UDI-DI attributes for medical devices and in-vitro diagnostic medical devices | March 2018 |
Current legislation
Guidance documents to assist stakeholders in implementing directives related to medical devices.
2. MEDDEVs Guidances
The MEDDEVs promote a common approach to be followed by manufacturers and Notified Bodies that are involved in conformity assessment procedures.
- The MEDDEVs are drafted by authorities charged with safeguarding public health. This is in accordance with the relevant annexes of the Directives;
- MEDDEVs are carefully drafted through a consultation process with all interested parties and are subject to a regular updating process;
- These documents have particular reference codes and are endorsed at the Medical Devices Expert Group (MDEG) plenary meetings;
- The guidelines are not legally binding. However, due to the participation of the aforementioned interested parties and the experts from competent authorities, it is expected that the guidelines be followed, ensuring the uniform application of relevant Directive provisions.
Disclaimer: Please note that the amendments introduced by Directive 2007/47/EC or previous amending directives have not yet been incorporated into all MEDDEVs.
List of Guidance MEDDEVs
See below a complete list of all Guidance Meddevs, including links to further information:
2.12 Market surveillance
MEDDEV 2.12/1 rev.8
Guidelines on a Medical Devices Vigilance System
January 2013
Ⅰ. MEDDEV 2.12/1 rev.8 – Latest Version Forms
MEDDEV 2.12/1 rev. 7 MIR and FSCA are still valid
Active PDF forms
How to use FSCA and MIR forms
Manufacturer Incident Report - MIR Version 7.2.1
Field Safety Corrective Action - FSCA
MIR and FSCA xml files (FSCA Report - Incident Report) Version 7.2.1
Other forms and templates
Field Safety Notice Template
Trend Report
Periodic Summary Report
EU Vigilance Pilot on Trending – Additional MIR Form
EU Vigilance Pilot MIR form
EU Vigilance Pilot MIR Step-by-Step Guide
EU Vigilance Pilot Toolkit for Users
Ⅱ. Device Specific Vigilance Guidance
DSVG Template
DSVG 00 Introduction to Device Specific Vigilance Guidance
DSVG 01 Cardiac Ablation Vigilance Reporting Guidance
DSVG 02 Coronary Stents Vigilance Reporting Guidance
Title | |
---|---|
2.1 Scope, field of application, definition | MEDDEV 2.1/1 Definitions of “medical devices”, “accessory” and “manufacturer” April 1994 |
MEDDEV 2.1/2 rev.2 Field of application of directive “active implantable medical devices” April 1994 |
|
MEDDEV 2.1/2.1 Field of application of directive “active implantable medical devices” February 1998 |
|
MEDDEV 2.1/3 rev.3 Borderline products, drug-delivery products and medical devices incorporating,as integral part, an ancillary medicinal substance or an ancillary human blood derivative December 2009 |
|
MEDDEV 2.1/4 Interface with other directives – Medical devices/directive89/336/EEC relating to electromagnetic compatibility and directive 89/686/EEC relating to personal protective equipment March 1994 For the relation between the MDD and directive 89/686/EEC concerning personal protective equipment, please see the Commission services interpretative document of 21 August 2009 |
|
MEDDEV 2.1/5 Medical devices with a measuring function June 1998 |
|
MEDDEV 2.1/6 Qualification and Classification of stand alone software July 2016 |
|
2.2 Essential requirements | MEDDEV 2.2/1 rev.1 EMC requirements February 1998 |
MEDDEV 2.2/3 rev.3 “Use by”-date June 1998 |
|
MEDDEV 2.2/4 Conformity assessment of In Vitro Fertilisation (IVF) and Assisted Reproduction Technologies (ART) products January 2012 |
|
2.4 Classification MD | MEDDEV 2.4/1 rev.9 Classification of medical devices June 2010 |
2.5 Conformity assessment procedure |
General rules |
Quality assurance. GHTF/SG4/N83:2010 - GHTF/SG4/N84:2010 Regulatory auditing of quality systems of medical device manufacturers (See document in the GHTF-Global Harmonization Task Force) |
|
MEDDEV 2.5/3 rev.2 Subcontracting quality systems related June 1998 |
|
MEDDEV 2.5/5 rev.3 Translation procedure February 1998 |
|
MEDDEV 2.5/6 rev.1 Homogenous batches (verification of manufacturers' products) February 1998 |
|
Conformity assessment for particular groups of products | |
MEDDEV 2.5/7 rev.1 Conformity assessment of breast implants July 1998 |
|
MEDDEV 2.5/9 rev.1 Evaluation of medical devices incorporating products containing natural rubber latex February 2004 |
|
MEDDEV 2.5/10 Guideline for Authorised Representatives January 2012 |
|
2.7 Clinical investigation, clinical evaluation | MEDDEV 2.7/1 rev.4 Clinical evaluation: Guide for manufacturers and notified bodies June 2016 Appendix 1: Clinical evaluation on coronary stents December 2008 |
MEDDEV 2.7/2 rev. 2 Guidelines for Competent Authorities for making a validation/assessment of a clinical investigation application under directives 90/385/EEC and 93/42/EC September 2015 |
|
MEDDEV 2.7/3 rev. 3 Clinical investigations: serious adverse reporting under directives 90/385/EEC and 93/42/EC - SAE reporting form May 2015 |
|
The new SAE reporting form will be taken in use 1 September 2016 at the latest. | |
MEDDEV 2.7/4 Guidelines on Clinical investigations: a guide for manufacturers and notified bodies December 2010 |
|
2.10 Notified bodies | MEDDEV 2.10/2 rev.1 Designation and monitoring of Notified Bodies within the framework of EC Directives on Medical devices Annex 1, Annex 2, Annex 3, Annex 4 April 2001 |
2.12 Market surveillance |
MEDDEV 2.12/1 rev.8 Ⅰ. MEDDEV 2.12/1 rev.8 – Latest Version Forms Additional Guidance Regarding the Vigilance System as outlined in MEDDEV 2.12-1 rev. 8 Active PDF forms Please note: Some browser plugins are not compatible with PDF forms. If you have problems opening these forms, please save them to your computer and open them from there. Other forms and templates EU Vigilance Pilot on Trending – Additional MIR Form Ⅱ. Device Specific Vigilance Guidance |
MEDDEV 2.12/2 rev.2 Post Market Clinical Follow-up studies January 2012 |
|
2.13 Transitional period | MEDDEV 2.13 rev.1 Commission communication on the application of transitional provision of Directive 93/42/EEC relating to medical devices (OJ 98/C 242/05) August 1998 |
As regards the transitional regime of Directive 2007/47/EC see the Interpretative Document of the Commission's services of 5 June 2009 |
|
2.14 IVD | MEDDEV 2.14/1 rev.2 Borderline and Classification issues. A guide for manufacturers and notified bodies January 2012 |
MEDDEV 2.14/2 rev.1 Research Use Only products February 2004 |
|
MEDDEV 2.14/3 rev.1 Supply of Instructions For Use (IFU) and other information for In-vitro Diagnostic (IVD)Medical Devices January 2007 |
|
Form for the registration of manufacturers and devices In Vitro Diagnostic Medical DeviceDirective, Article 10 January 2007 |
|
MEDDEV 2.14/4 CE marking of blood based in vitro diagnostic medical devices for vCJD based on detection of abnormal PrP January 2012 |
|
2.15 Other guidances | MEDDEV 2.15 rev.3 Committees/Working Groups contributing to the implementation of the Medical Device Directives December 2008 |
Matrice Revisioni Certifico:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
34.0 | 26.02.2024 |
MDCG 2024-2 Procedures for the updates of the EMDN February 2024 |
Certifico Srl |
33.0 | 28.09.2023 |
- MDCG 2023-3 Questions and Answers on vigilance terms and concepts as outlined in the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices Febraury 2023 |
Certifico Srl |
32.0 | 24.01.2023 | - MDCG 2023-2 MDR form List of Standard Fees January 2023 - MDCG 2023-2 IVDR form List of Standard Fees January 2023 - MDCG 2023-2 List of Standard Fees January 2023 - MDCG 2023-1 Guidance on the health institution exemption under Article 5(5) of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 January 2023 - MDCG 2022-21 Guidance on Periodic Safety Update Report (PSUR) according to Regulation (EU) 2017/745 December 2022 - MDCG 2022-20 Substantial modification of performance study under Regulation (EU) 2017/746 December 2022 - MDCG 2022-19 Performance study application/notification documents under Regulation (EU) 2017/746 December 2022 - MDCG 2022-18 MDCG Position Paper on the application of Article 97 MDR to legacy devices for which the MDD or AIMDD certificate expires before the issuance of a MDR certificate December 2022 - MDCG 2022-17 MDCG position paper on "hybrid audits" December 2022 - MDCG 2022-16 Guidance on Authorised Representatives Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 October 2022 - MDCG 2022-15 Guidance on appropriate surveillance regarding the transitional provisions under Article 110 of the IVDR with regard to devices covered by certificates according to the IVDD September 2022 - MDCG 2022-14 Transition to the MDR and IVDR - Notified body capacity and availability of medical devices and IVDs August 2022 - MDCG 2022-4 rev.1 Guidance on appropriate surveillance regarding the transitional provisions under Article 120 of the MDR with regard to devices covered by certificates according to the MDD or the AIMDD December 2022 |
Certifico Srl |
31.0 | 07.09.2022 | MDCG 2022-13 Designation, re-assessment and notification of conformity assessment bodies and notified bodies MDCG 2022-12 Guidance on harmonised administrative practices and alternative technical solutions until Eudamed is fully functional (for Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices) |
Certifico Srl |
30.0 | 06.07.2022 | MDCG 2022-11 MDCG Position Paper: Notice to manufacturers to ensure timely compliance with MDR requirements MDCG 2022-10 Q&A on the interface between Regulation (EU) 536/2014 on clinical trials for medicinal products for human use (CTR) and Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices (IVDR) MDCG 2022-9 Summary of safety and performance template MDCG 2022-8 Regulation (EU) 2017/746 - application of IVDR requirements to ‘legacy devices’ and to devices placed on the market prior to 26 May 2022 in accordance with Directive 98/79/EC MDCG 2022-7 Q&A on the Unique Device Identification system under Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) MDCG 2022-6 Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 110(3) of the IVDR |
Certifico Srl |
29.0 | 20.05.2022 |
MDCG 2022 - 5 Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical |
Certifico Srl |
28.0 | 23.03.2022 |
MDCG 2022-4 Guidance on appropriate surveillance regarding the transitional provisions under Article 120 of the MDR |
Certifico Srl |
27.0 | 01.02.2022 |
MDCG 2022-2 Guidance on general principles of clinical evidence for In Vitro Diagnostic medical devices (IVDs) |
Certifico Srl |
26.0 | 15.11.2021 |
MDCG 2021-26 - Questions and Answers on repackaging & relabelling activities under Article 16 of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 |
Certifico Srl |
25.0 | 16.10.2021 |
MDCG 2021-24 Guidance on classification of medical devices October 2021 |
Certifico Srl |
24.0 | 10 Settembre 2021 |
MDCG 2021-6 Regulation (EU) 2017/745 – Questions & Answers regarding clinical investigation April 2021 |
Certifico Srl |
23.0 | 22 Aprile 2021 |
MDCG 2021-5 Guidance on standardisation for medical devices |
Certifico Srl |
22.0 | 07 Luglio 2020 |
MDCG 2020-12 |
Certifico Srl |
21.0 | 28 Maggio 2020 |
MDCG 2020-11 |
Certifico Srl |
20.0 | 29 Aprile 2020 |
MDCG 2020-9 |
Certifico Srl |
19.0 | 26 Aprile 2020 |
MDCG 2020-5 |
Certifico Srl |
18.0 | 09 Aprile 2020 |
MDCG 2019-3 |
Certifico Srl |
17.0 | 18 Marzo 2020 |
MDCG 2020-3 |
Certifico Srl |
16.0 | 08 Gennaio 2020 |
Guidance on Cybersecurity for medical devices |
Certifico Srl |
15.0 | 18 Dicembre 2019 |
Guidance notes for manufacturers of class I medical devices |
Certifico Srl |
14.0 | 11 Dicembre 2019 |
- MDCG 2019-14 Explanatory note on MDR codes |
Certifico Srl |
13.0 | 30 Novembre 2019 |
Qualification and classification of software |
Certifico Srl |
12.0 | 08 Ottobre 2019 | MDCG 2019-10 Application of transitional provisions concerningvalidity of certificates issued in accordance to Directives 90/ 385/EEC and 93/42/EEC |
Certifico Srl |
11.0 | 27 Settembre 2019 | MDCG 2019-9 Summary of safety and clinical performance A guide for manufacturers and notified bodies DSVG 03 - Cardiac Implantable Electronic Devices (CIED) Guidance vigilance system for CE-marked medical devices DSVG 04 - Breast Implants Guidance vigilance system for CE-marked medical devices |
Certifico Srl |
10.0 | 12 Luglio | MDCG Documents Additional Guidance Regarding the Vigilance System MEDDEV 2.12-1 rev. 8 |
Certifico Srl |
9.0 | 16 Aprile 2019 | MDCG Documents | Certifico Srl |
8.0 | 22 Marzo 2019 | MDCG Documents | Certifico Srl |
7.0 | 19 Febbraio 2019 | MDCG Documents | Certifico Srl |
6.0 | Febbraio 2019 | MDCG Documents | Certifico Srl |
5.0 | Gennaio 2019 | MDCG Documents | Certifico Srl |
4.0 | Ottobre 2018 | MDCG Documents | Certifico Srl |
3.0 | Agosto 2018 | MDCG Documents | Certifico Srl |
2.0 | Agosto 2016 | MEDDEV 2.1/6 MEDDEV 2.7/1 rev.4 DSVG Template DSVG 00 DSVG 01 DSVG 02 |
Certifico Srl |
1.0 | Novembre 2015 | ---- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE[/box-note]
RAPEX Report 34 del 26/08/2016 N.2 A12/1071/16 Ungheria
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 34 del 26/08/2016 N.2 A12/1071/16 Ungheria
Approfondimento tecnico: Seggiolino da bicicletta per bambini
Il prodotto, di marca Kross/bg, Mod. BG-5, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla norma europea EN 14344.
Il sistema di bloccaggio risulta essere inadeguato. A seguito di un incidente, pertanto, il seggiolino potrebbe staccarsi dalla bicicletta.
La norma EN 14344 stabilisce, al capitolo 8, che, per evitare il rilascio accidentale del seggiolino, il sistema di bloccaggio deve richiedere:
a) l'uso di un utensile (chiave inglese o cacciavite ad esempio) da utilizzare su almeno uno dei dispositivi presenti;
b) la presenza di due meccanismi di bloccaggio che vengano azionati contemporaneamente;
c) due o più dispositivi di bloccaggio automatici che non possano essere rilasciati contemporaneamente;
d) due azioni successive per lo sblocco, la prima della quali deve essere mantenuta mentre si agisce sulla seconda.
RAPEX Report 33 del 19/08/2016 N.6 A12/1020/16 Lituania
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 33 del 19/08/2016 N.6 A12/1020/16 Lituania
Approfondimento tecnico: Orologio da corsa
Il prodotto Forerunner 15, di marca “Garmin”, è stato richiamato dal mercato direttamente dal Fabbricante.
Le saldature di alcuni componenti interni all’orologio contengono una quantità eccessiva di piombo. Inoltre, tali componenti, sigillati all’interno del prodotto, non possono essere rimossi fintanto che il prodotto non venga smontato.
Il prodotto non è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS 2).
La Direttiva 2011/65/UE stabilisce che:
Articolo 4
Prevenzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.
2. Ai fini della presente direttiva nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’allegato II. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22, le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali. […]
ALLEGATO II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011
Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011
Rev. 1.0 Giugno 2017
Il Focus, aggiornamento del precedente 2013 (di cui sotto), analizza, con FAQ e Schemi gli obblighi del Regolamento sui Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 a 4 anni dall'entrata in vigore 1° Luglio 2013.
Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011, ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD) e fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Il CPR fornisce ulteriori chiarimenti sui concetti e l’applicazione della marcatura CE; introduce procedure semplificate, che ridurranno i costi sostenuti dalle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI). La dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR).
La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le informazioni relative sulle caratteristiche essenziali del prodotto che vuole offrire al mercato. Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o una Valutazione Tecnica Europea (ETA) rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) e, di conseguenza, può essere immettere il prodotto sul mercato.
Il fabbricante, rilasciando la DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.
Sulla base delle informazioni contenute nel DoP, gli utenti potranno decidere l’acquisto del prodotto in base all'uso riportato e si assumeranno la piena responsabilità di tale decisione.
La DoP costituisce quindi l'elemento chiave per il funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione, fornendo la necessaria trasparenza e stabilendo un chiaro sistema di ripartizione delle responsabilità tra i soggetti.
Acronimi
(TAB) Technical Assessment Body
Organismi di valutazione tecnica, facenti parte dell’Organizzazione dei TAB (TABs).
(ETA) European Technical Assessment
Valutazione Tecnica Europea.
(EAD) European Assessment Document
Documento per la Valutazione Europea che è adottato dall'Organizzazione dei TABs (Technical Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle Valutazioni Tecniche Europee ETAs (European Technical Assessments).
(ATD) Appropriate Technical Documentation
Documentazione che il fabbricante ritiene opportuno produrre, al fine di giustificare le modalità per dichiarare la prestazione del prodotto nei casi previsti dall'articolo 36 del CPR.
(DoP) Declaration of Performance
Dichiarazione di Prestazione
(AVCP) Assessment and Verification of Constancy of Performance
Le norme tecniche armonizzate o i documenti europei di valutazione (EAD), contengono le attività specifiche (compiti) necessarie per gli organismi notificati, al fine di garantire la valutazione e verifica della costanza della prestazione
Indice
1. Prodotto da costruzione da immettere sul mercato dopo il 30/06/2013
2. Prodotto da costruzione gia’ immesso sul mercato prima del 01/07/2013
3. Obblighi dei distributori
4. Immissione sul mercato
5. Obbligo rinnovo rapporti di prova, valutazioni, ecc.
6. Benestare Tecnico Europeo (ETA - European Technical Approval)
7. Prodotto da costruzione non coperto da norma armonizzata e costruito dopo il 01.07.2013
8. Documentazione tecnica appropriata
9. Clausole di norma armonizzata contrastanti con il cpr
10. Contact point for construction
11. Gli Organismi Notificati: sorveglianza e controllo
12. Dichiarazione di Prestazione (DoP) in formato elettronico
13. Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura ce
14. Manuale di installazione/istruzioni
I. Blibliografia
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full
Certifico Srl IT - Rev. 00 2017
Maggiori Info e acquisto Documento
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Marcatura CE
__________
Precedenti Ed. 2013

Focus Tecnico Rev. 00 2013
Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011
CPR UE 305/2011 Dichiarazione di Prestazione - DoP
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Direttiva Prodotti da costruzione 89/106/CEE
_____________
SINTESI
Il presente regolamento determina le condizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione. Definisce anche criteri di valutazione delle prestazioni per questi prodotti e le condizioni di utilizzo della marcatura CE.
Dichiarazione di Prestazione e marcatura CE
Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, deve compilare una dichiarazione di prestazione dove saranno riportate soprattutto le informazioni seguenti:
- il riferimento del prodotto;
- i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto;
- l'uso o gli usi previsti del prodotto;
- la prestazione dichiarata.
Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul prodotto.
Gli Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione in conformità con il regolamento (CE) n. 764/2008. Questi punti di contatto devono fornire informazioni relative ai requisiti del prodotto da costruzione ed evitare i conflitti d'interesse.
Obblighi degli operatori economici
Agli operatori economici vengono imposti determinati obblighi:
Obblighi dei fabbricanti: devono fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica, ed apporre la marcatura CE sul prodotto. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo che consenta la loro identificazione. Essi sono inoltre tenuti a ritirare i loro prodotti dal mercato, se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione di prestazione, o a cambiare questa dichiarazione.
Obblighi degli importatori: verificano che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione tecnica e che rechi la marcatura CE. Essi devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. Essi assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e che il trasporto non alteri la sua prestazione.
Obblighi dei distributori: devono assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti di cui sopra. Qualora ritengano che il prodotto non è conforme, devono astenersi dall'immetterlo sul mercato. I distributori devono inoltre garantire condizioni ottimali di conservazione del prodotto affinché non si degradi.
Specifiche tecniche armonizzate
Le specifiche tecniche armonizzate comprendono le norme armonizzate. Esse sono stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione conformemente alla direttiva 98/34/CE. Le norme armonizzate servono a definire i metodi ed i criteri di valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Esse si riferiscono all'uso previsto dei prodotti cui si riferiscono e includono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. I riferimenti alle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata, un fabbricante ha la possibilità di chiedere una valutazione tecnica europea per ottenere un documento di valutazione europeo redatto dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB).
Organismi di valutazione tecnica (TAB)
Gli Stati membri designano uno o più TAB sul loro territorio, per una o più aree di prodotto. L'elenco dei TAB viene comunicato alla Commissione europea che lo pubblica.
I TAB effettuano la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per la quale sono stati designati.
Autorità notificanti e organismi notificati
Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Si tratta di organismi indipendenti dotati di personalità giuridica.
Le autorità notificanti sono poste in essere dagli Stati membri. Esse sono responsabili della creazione ed applicazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi notificati.
Vigilanza del mercato
Le autorità di vigilanza del mercato, conformemente anche al regolamento (CE) n. 765/2008, devono effettuare una valutazione del prodotto per determinare se è opportuno o meno ritirarlo dal mercato.
Il presente regolamento abroga la direttiva 89/106/CEE.
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Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305 2011 Rev. 1.0 2017.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2017 |
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Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305 2011 Rev. 0.0 2013.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2013 |
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RAPEX Report 31 del 05/08/2016 N.1 A12/0929/16 Italia
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 31 del 05/08/2016 N.1 A12/0929/16 Italia
Approfondimento tecnico: Liquido per sigarette elettroniche
Il prodotto, di marca “Quickie”, è stato sottoposto al divieto di immissione sul mercato, commercializzazione, importazione, fabbricazione ed esportazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73, ed al divieto di commercializzazione del Ministero della Salute prot. 0012486-06/05/2016-DGPRE-COD_UO-P, a seguito di esito della valutazione di un campione il 4 maggio 2016 presso il Ministero della Salute con la presenza di un rappresentante dell’ISS.
La ricarica per sigaretta elettronica veniva venduta in un contenitore in plastica di forma cilindrica con base ellittica di colore giallo, recante in etichetta adesiva l’indicazione “QUICKIE- Milk and Chocolate 100% Natural flavors 6 mg” e sulla base alta piccola etichetta adesiva recante l’indicazione “contiene Nicotina. Nocivo a contatto con la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini”, con all’interno n.1 (uno) flacone contenente ricarica per sigaretta elettronica e n.2 (due) flaconi vuoti.
Il liquido non è risultato conforme al Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) ed alla Direttiva 87/357/CEE.
Il Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) stabilisce che:
Articolo 33
Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico
1. Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno nonché un eventuale imballaggio intermedio e l'imballaggio esterno è conforme alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, l'imballaggio interno e l'eventuale imballaggio intermedio sono etichettati in conformità del presente regolamento. Anche l'imballaggio esterno può essere etichettato conformemente al presente regolamento. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare sull'imballaggio esterno.
2. Quando l'imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l'imballaggio esterno che quello interno, nonché l'eventuale imballaggio intermedio, sono etichettati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, se l'imballaggio esterno permette di vedere chiaramente l'etichettatura dell'imballaggio interno o di quello intermedio, l'imballaggio esterno può non essere etichettato.
3. I colli unici conformi alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose sono etichettati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle norme in materia di trasporto delle merci pericolose. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme in materia di trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare.
Inoltre, non risultando espresso in percentuale il contenuto di nicotina, non è possibile verificare la corretta classificazione di pericolo e la conseguente etichettatura.
Per quanto riguarda la Direttiva 87/357/CEE, invece:
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nel paragrafo 2 che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie perché sia vietata la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione dei prodotti di cui alla presente direttiva.
Infine, con il D.Lgs. 12 gennaio 2016 n. 6, recepimento della Direttiva 2014/40/UE, dal 20 maggio 2016 non è più consentito vendere in Italia liquidi di ricarica in contenitori di volume superiore a 10 ml. Il contenitore in oggetto conteneva invece 100 ml di prodotto.
Guida Tecnica Quadri Elettrici per bordo macchina
QUADRI ELETTRICI PER BORDO MACCHINA Caratteristiche, prescrizioni e normative
Guida Tecnica
La presente guida è dedicata ai costruttori e agli assemblatori di Quadri bordo macchina.
Le norme tecniche e le direttive in vigore applicabili a questo comparto sono molteplici e rappresentano le linee guida alle quali attenersi per la progettazione e la realizzazione di apparecchiature con elevatissimi standard di sicurezza e affidabilità sia in fase di utilizzo che in fase di manutenzione preventiva.
L’obiettivo della guida è quello di spiegare in maniera dettagliata e attraverso esempi pratici:
- i contenuti delle norme e delle direttive;
- le caratteristiche tecniche dei quadri bordo macchina;
- i materiali utilizzati per la loro costruzione e utilizzo nei diversi ambienti produttivi;
- i ruoli e le responsabilità dei costruttori e assemblatori.
La guida è stata realizzata dal Gruppo di Lavoro “Quadri Bordo Macchina” di ANIE Energia.
Le principali attività del gruppo riguardano il monitoraggio del mercato, la normazione tecnica attraverso una costante partecipazione attiva a comitati e organi tecnici e progetti di comunicazione.
ANIE 2016
Certifico Equipaggiamenti Elettrici EN 60204-1 Ed. 2016
Direttiva 2010/30/UE
Direttiva 2010/30/UE
Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
GU L 153/1 del 18.6.2010
Abrogazione: la direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2017 dal Regolamento (UE) 2017/1369
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
[/box-note]
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 / Consolidato Gennaio 2025
ID 2843 | 18.02.2025 / In allegato
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(GU n. 165 del 18 Luglio 2014)
Allegati:
- Testo nativo
- Testo consolidato 2018
- Testo consolidato 2020
- Testo consolidato 2022
- Testo consolidato 2023
- Testo consolidato 2024
- Testo consolidato 2025
_________
[box-note]Aggiornamenti all'atto
- Avviso di rettifica (in G.U. 24/07/2014, n.170)
- Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262) - Ed 1.0 Marzo 2018
- Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47) - Ed 1.0 Marzo 2018
- Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 (in G.U. 25/07/2016, n.172) - Ed 1.0 Marzo 2018
- Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243 (in G.U. 30/12/2016, n.304) convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. 28/02/2017, n.49) - Ed 1.0 Marzo 2018
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) - Ed 1.0 Marzo 2018
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48 (in GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020) - Ed. 2.0 Giugno 2020
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 73 (in GU Serie Generale n.175 del 14-07-2020) - Ed. 3.0 Luglio 2020
- Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (in SO n.49, relativo alla G.U. 31/12/2021 n.310) - Ed. 4.0 Febbraio 2022
- Decreto-Legge 1 marzo 2022 n. 17 (GU n.50 del 01.03.2022) - Ed. 5.0 aprile 2022
- Legge 27 aprile 2022 n. 34 (GU n.98 del 28.04.2022) - Ed. 5.1 aprile 2022
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (G.U. n. 47 del 24.02.2023) - Ed. 6.0 ottobre 2023
- Legge 30 dicembre 2023 n. 214 (GU n.303 del 30.12.2023) - Ed. 7.0 Gennaio 2024
- Legge 16 dicembre 2024 n. 193 (GU n.295 del 17.12.024) - Ed. 8.0 Gennaio 2025[/box-note]
_________
Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all’articolo 3 (Obiettivo nazionale di risparmio energetico).
Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.
...
Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in confor- mità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione.
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA.
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.
4. Laddove l’impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.
5. L’ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l’anagrafica del soggetto obbligato e dell’auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.
6. L’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all’obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.
7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell’articolo 16.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall’anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell’obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.
9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione ISO 50001.
10. All’attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente.
11. All’attuazione delle attività previste ai commi 5 e 6 del presente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decre- to legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente.
Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014
Vedi il Testo consolidato:
Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 | Consolidato
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48
Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 73
D.Lgs. 192/2005 Efficienza energetica edilizia | Consolidato
Grande impresa: definizione e obblighi energetici D. Lgs. 102/2004
Direttiva 2009/125/CE
Direttiva 2010/30/UE
Direttiva 2012/27/UE
Decreto 16 settembre 2016
Decreto 17 luglio 2014 | PAEE 2014
Decreto 11 dicembre 2017 | PAEE 2017[/box-note]
Classificazione accessori sollevamento Direttiva macchine: esempi

Classificazione di accessori utilizzati per il sollevamento dei carichi: esempi
Direttiva 2006/42/CE: Classificazione attrezzature utilizzate per il sollevamento di carichi con macchine per il sollevamento
Questa classificazione è stata approvata dal "Gruppo di lavoro macchine" come base per una coerente applicazione del termine "accessorio di sollevamento" come definito nella Articolo 2(d)*, della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il documento fornisce esempi di attrezzature che sono considerate accessori di sollevamento e altri esempi di attrezzature utilizzate per il sollevamento di carichi che non sono considerate accessori di sollevamento.
Aggiornamento: Giugno 2012
Commissione europea
(*)Direttiva macchine 2006/42/CE Articolo 2 d) "accessori di sollevamento":
componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento.
Directive 2006/42/EC Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery
This classification was approved by the Machinery Working Group as a basis for a consistent application of the term ‘lifting accessory’ as defined in
Article 2(d)* of the Machinery Directive 2006/42/EC.
The document gives examples of equipment that are considered as lifting accessories and other examples of equipment used for lifting loads that are not considered as lifting accessories.
Update: June 2012
European Commission
(*)Machinery Directive 2006/42/EC Article 2(d) ‘"lifting accessory"
means a component or equipment not attached to the lifting machinery, allowing the load to be held, which is placed between the machinery and the load or on the load itself, or which is intended to constitute an integral part of the load and which is independently placed on the market; slings and their components are also regarded as lifting accessories.
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Classication_equipment_lifting_loads_Directive_2006_42_EC.pdf Directive 2006/42/EC |
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RAPEX Report 29 del 22/07/2016 N.5 A12/0898/16 Spagna
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 29 del 22/07/2016 N.5 A12/0898/16 Spagna
Approfondimento tecnico: Frigorifero
Il prodotto “Frostfri”, di marca IKEA, è stato ritirato dal mercato, dietro iniziativa del Fabbricante, perché non conforme alla Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione (ad oggi Direttiva 2014/35/UE).
Il prodotto presenta un rischio di scossa elettrica a causa del pannello orizzontale, posto dietro lo sportello nella parte superiore dell’elettrodomestico, che può allentarsi o staccarsi esponendo le persone al rischio di contatto con parti sotto tensione elettrica.
Ikea ha comunicato ai propri clienti, in possesso di un frigorifero e/o congelatore Frostfri prodotti tra la settimana 45 del 2015 e la settimana 7 del 2016, di non utilizzarli (staccando la spina di alimentazione) e di fissare un appuntamento per la riparazione.
Per capire in quale settimana è stato prodotto il proprio frigorifero e/o congelatore basta leggere la data riportata sull’etichetta accessibile rimuovendo il cassetto inferiore. La data è rappresentata da 4 numeri nell’angolo in alto a destra dell’etichetta.
I prodotti sono stati venduti in Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Germania, Spagna, Francia e Italia.
Per essere conforme alla Direttiva 2006/95/CE, un prodotto deve rispettare quanto riportato nell’Allegato I dello stessa:
ALLEGATO I
Elementi Principali degli Obiettivi di Sicurezza del Materiale Elettrico Destinato ad essere Adoperato entro taluni Limiti di Tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.
L’unica differenza tra la Direttiva 2006/95/CE e la nuova Direttiva 2014/35/UE, in riferimento all’Allegato I, è la rimozione, nella nuova versione, del punto:
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.
Robot industriali EN ISO 10218-1:2011 - Check list Verifiche e Validazioni

Robot industriali EN ISO 10218-1:2011 - Check list Verifiche e Validazioni
Documento Tecnico
Lista di riscontro dei metodi di verifica e validazione dei requisiti di sicurezza
Estratto EN ISO 10218-1:2011
Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 1: Robot
La norma specifica i requisiti e le linee guida per la sicurezza integrata nella progettazione, le misure protettive e l’informazione per l’uso dei robot industriali. Essa descrive i pericoli di base associati a tali robot e fornisce i requisiti per eliminare, o ridurre adeguatamente, i rischi associati a tali pericoli.
I metodi di Verifica e Validazione dei Requisiti di Sicurezza previsti dalla norma sono:
A - ispezione visiva
B - prove pratiche
C - misure
D - osservazione durante le operazioni
E - revisione di specifiche schematiche, diagrammi circuitali e materiali utilizzati
F - revisione della valutazione del rischio
G - revisione di specifiche e informazioni per l'uso
Tali metodi sono tabellati per i Requisiti di sicurezza previsti dalla norma in Appendice normativa F.
Elaborazione Certifico Rev. 01 2012
Pag. 26 - comprensivo di estratto p. 5,6,7 norma armonizzata EN ISO 10218-1:2011
Maggiori info e acquisto Documento singolo
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Marcatura CE
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DT EN ISO 10218-1 Robot Check list Verifiche e Validazioni.pdf Documento Tecnico EN ISO 10218-1 |
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Nota Ministero della Salute 31.08.2016
Nota Min. Salute 31.08.2016
Chiarimenti sulle apparecchiature a risonanza magnetica (RM) utilizzate sull'uomo a scopo diagnostico.
Come noto, in applicazione della Direttiva 93/42/CEE, il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica Cenelec ha adottato gli standard internazionali (EN 60601-2- 33:2002 - Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the safety of magnetic resonance equipment for medical diagnosis) come norme tecniche armonizzate comunitarie, che forniscono rispondenza ai requisiti essenziali applicabili alla fabbricazione di apparecchiature a risonanza magnetica.
Alcuni riferimenti tecnici stabiliti dall'Allegato A e B del DM 3 agosto 1993, in particolare per gli aspetti riferibili al rateo di assorbimento specifico medio "SAR" ed i campi magnetici variabili (dB/dt), appaiono disallineati e non compatibili con quanto previsto nello specifico dalla sopra citata normativa tecnica, utilizzata dalle società fabbricanti di apparecchiature RM.
Si ritiene necessario precisare, al fine di prevenire eventuali divergenze interpretative in occasione di bandi di acquisto e successiva installazione di apparecchiature RM, che la marcatura CE delle apparecchiature RM ai sensi della Dir. 93/42/CEE è di fatto garanzia implicita di rispondenza anche ai requisiti tecnici previsti nelle Norme Tecniche armonizzate di settore, tanto da far decadere la dichiarazione di ottemperanza a quanto previsto nei contenuti tecnici di cui agli all.ti A e B del DM del 1993.
Decreto Ministeriale 3 agosto 1993
Aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica
Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE
CEI 44-14 Guida EN 60204-1 Equipaggiamenti elettrici: marcature, documentazione e prove

CEI 44-14 Guida EN 60204-1 Equipaggiamenti elettrici: marcature, documentazione e prove
Estratto della Guida CEI 44-14
Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60204-1
Regole generali per l'equipaggiamento elettrico delle macchine
[box-warning]Attenzione norma CEI 44-14 abrogata in data 1-11-2006, utile per approccio alla EN 60204-1.[/box-warning]
Indice
1. MARCATURA, SEGNALI Dl AVVERTIMENTO E DESIGNAZIONI Dl RIFERIMENTO
1.1 Generalità
1.2 Segnali di avvertimento
1.3 Identificazione funzionale
1.4 Marcatura dell'equipaggiamento di comando e controllo
1.5 Designazioni di riferimento
2. DOCUMENTAZIONE TECNICA
2.1 Generalità
2.2 lnformazioni da fornire
2.3 lnformazioni principali
2.4 Schema di installazione
2.5 Schemi a blocchi (di sistema) e schemi funzionali
2.6 Schemi circuitali
2.7 Manuale di funzionamento
2.8 Manuale di manutenzione
2.9 Elenco delle parti
3. PROVE E VERIFICHE
3.1 Generalità
3.2 Continuità del circuito equipotenziale di protezione
3.3 Prove di resistenza dell'isolamento
3.4 Prove di tensione
3.5 Protezione contro le tensioni residue
3.6 Prove funzionali
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Marcatura CE
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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DT Equipaggiamenti elettrici marcature documentazione prove.pdf Ed. 2012 |
275 kB | 289 |
Direttiva giocattoli 2009/48/CE: Raccomandazioni e protocolli
Direttiva giocattoli 2009/48/CE: Raccomandazioni e protocolli
Portfolio contenente raccomandazioni e protocolli emessi dal gruppo di coordinamento degli organismi notificati.
Le raccomandazioni ed i protocolli, applicati su base volontaria, sono stati emessi per essere strumento di supporto per l'adempimento dei compiti dell'organismo notificato.
RACCOMANDAZIONI:
- Recommendation No 1 : format EC type examination certificate (Rev 3)
- Recommendation No 2 : NoBo identification number affixed to the toy (Rev 1)
- Recommendation No 3 : failure of safety limit (Rev 1)
- Recommendation No 4 : transitional period (Rev 1)
PROTOCOLLI:
- Protocol No 1 : Toys submitted to EC-Type Examination (Rev 5)
- Protocol No 2 : Microbiological safety of toys (Rev 3)
- Protocol No 3 : Rotor blades in helicopter toys (Rev 5)
- Protocol No 4 : Washability of toys approval
Commissione EUROPEA - Giocattoli
Direttiva 2009/48/CE giocattoli
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Recommendations and Protocols under Directive 2009_48_EC.pdf 09 Settembre 2016 |
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Decisione (UE) 2016/1610
Decisione (UE) 2016/1610
Decisione (UE) 2016/1610 della Commissione del 7 settembre 2016 relativa alla pubblicazione con una limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del riferimento della norma armonizzata EN 13383-1: 2002 «Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche» in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7° Elenco norme armonizzate Regolamento UE Prodotti da Costruzione CPR 305/2011
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Dust Explosion Protection for Machines and Equipment - Part 1: Mills, crushers, mixers, separators, screeners

Dust Explosion Protection for Machines and Equipment: Collection of Examples
Part 1: Mills, crushers, mixers, separators, screeners
Compendium for Practical Use
The ISSA (International Social Security Association) by its Special Commission on Prevention and with its professional oriented sections, has defined a target to analyse work-related risks.
Through exchange of information, publications and conferences these risks should be identified and suggestions should be made for minimizing such risks.
The Section Machine and System Safety and the Chemistry Section founded a common “Working Group Explosion Protection“, in order to promote international exchange of experience between experts and to elaborate common solutions for specific problems.
In this way we want to contribute to a high and common state-of-the-art safety in industrialized countries.
We are willing to share our knowledge with industrially less developed countries.
This compendium should enable project engineers, managers, safety professionals and other interested parties to judge if explosion risks are present in their own company or during the construction, equipment and installation, even without specific knowledge on explosion protection.
The compendium is not intended to answer the question whether protective measures are necessary and possible: due to differences in national regulations in many situations it is not possible to make definitive statements.
Instead problems are highlighted and solutions are formulated, in order to meet safety objectives.
ISSA International Section on Machine and System Safety
Dynamostrasse 7-11 68165 Mannheim Germany
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Staubexplosionsschutz an Maschinen und Apparaten Teil 1 Muhlen, Brecher, Mischer, Abscheider, Siebmaschinen.pdf Teil 1 Muhlen, Brecher, Mischer, Siebmaschinen |
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Dust Explosion Protection for Machines and Equipment - Collection of Examples.pdf Part 1: Mills, crushers, mixers, separators, screeners |
3758 kB | 550 |
Fac-simile di rilevazione dati trasferimenti articoli pirotecnici CE
Fac-simile di rilevazione dati trasferimenti articoli pirotecnici CE
A seguito di specifici approfondimenti intercorsi con la Commissione europea, e a parziale rettifica di quanto stabilito nelle passate circolari del 20 novembre 2012 e del 9 marzo 2015, tra i dati identificativi di articoli pirotecnici, non dovrà essere riportata la categoria nazionale, ex art, 82 Reg. T.U.L.P.S..
Ciò al fine di rendere la disposizione in linea con la ratio dell'art. 14 del D.Lgs. n. 123/2015 che riguarda esclusivamente i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE e la circolazione delle merci e non l'immagazzinamento degli stessi, così come invece disciplinato dalla norme del T.U.L.P.S. e dalle relative norme di esecuzione.
Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del l 2 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di art i coli pirotecnici (rifusione) " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015.
Comunicazione ex art. 14 (Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE). Integrazione.
Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici
Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123
List of Ecodesign legislation
List of Ecodesign legislation
Update 09.11.2019
[box-warning]In allegato alla news Documento PDF elenco di tutta la normativa Ecodesign per Prodotto aggiornata a Novembre 2019. [/box-warning]
Framework directive
Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products, recast of Directive 2005/32/EC amending Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council.
Implementing Regulations
1. Air conditioners and comfort fans
2. Domestic ovens and range hoods
3. Electrical lamps and luminaires
4. Household dishwashers
5. Household refrigerating appliances
6. Household tumble driers
7. Household washing machines
8. Local space heaters
9. Professional refrigerated storage cabinets
10. Residential ventilation units
11. Solid fuel boilers and packages of a solid fuel boiler, supplementary heaters, temperature controls and solar devices
12. Space heaters, combination heaters, packages of space heater, temperature control and solar device and packages of combination heater, temperature control and solar device
13. Televisions
14. Vacuum cleaners
15. Water heaters, hot water storage tanks and packages of water heater and solar device
16. Household combined washer-driers
17. Air heating products, cooling products, high temperature process chillers and fan coil units
18. Circulators (glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products)
19. Computers and computer servers
20. Electric motors
21. External power supplies (no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies)
22. Fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW
23. Simple set-top boxes
24. Small, medium and large power transformers
25. Standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment
26. Water pumps
27. Welding equipment
List of energy efficient products Regulations: by product group
|
Product groups |
Energy labelling legislation |
Ecodesign legislation |
|
|
|
|
1. |
Air conditioners |
|
|
2. |
Domestic ovens and range hoods |
|
|
3. |
Electrical lamps and luminaires |
|
Amended by (EC) No 859/2009
Amended by (EU) No 347/2010
(EU) 2015/1428 (amending Regulations (EC/EU) 244/2009, 245/2009 and 1194/2012) |
4. |
Household dishwashers |
|
|
5. |
Household refrigerating appliances |
|
|
6. |
Household tumble driers |
|
|
7. |
Household washing machines |
|
|
8. |
Local space heaters |
|
|
9. |
Professional refrigerated storage cabinets |
|
|
10. |
Residential ventilation units |
|
|
11. |
Solid fuel boilers and packages of |
|
|
12. |
Space heaters, combination heaters, packages |
|
|
13. |
Televisions |
Amended by (EU) No 801/2013
|
|
14. |
Vacuum cleaners |
|
|
15. |
Water heaters, hot water storage tanks |
|
|
16. |
Household combined washer-driers |
96/60/EC (see Regulation (EU) No 1061 2010) |
|
17. |
Air heating products, cooling products, |
N/A * |
|
18. |
Circulators (glandless standalone circulators |
N/A |
Amended by (EU) No 622/2012 |
19. |
Computers and computer servers |
N/A |
(EU) 2019/424 (servers and data storage products) |
20. |
Electric motors |
N/A |
Amended by (EU) No 4/2014 Repealed by (EU) 2019/1781 – in application from 1 July 2021
|
21. |
External power supplies |
N/A |
Repealed by (EU) 2019/1782 – in application from 1 April 2020
|
22. |
Fans driven by motors with an |
N/A |
|
23. |
Simple set-top boxes |
N/A |
|
24. |
Small, medium and large power transformers |
N/A |
Amended by (EU) 2019/1783 |
25. |
Standby and off mode electric |
N/A |
(EC) No 1275 /2008, Amended by (EU) No 801/2013
|
26. |
Water pumps |
N/A |
|
27. |
Welding equipment |
N/A |
(EU) 2019/1784 – in application from 1 January 2021
|
* non applicable
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
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List Ecodesign legislation - Update 09.11.2019.pdf EU Update 09.11.2019 |
503 kB | 16 | |
![]() |
List Ecodesign legislation - Update 18.08.2017.pdf EU Update 18.08.2017 |
300 kB | 6 | |
![]() |
List of ecodesign legislation - Update 13.06.2016.pdf EU - Update 13.06.2016 |
276 kB | 12 |
ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza - Ed. 2015

ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 1.0 2015
Update Ed. 2.0 Luglio 2017
Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2016 (UNI 2017), con altri segnali inseriti nell'emendamento 7
- Prospetto della codifica dei segnaletica
- Raccolta immagini segnaletica
_______
Ed. 1.0 2015
Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2014 (UNI 2015 Assente emendamento ISO 6:2014), quindi da 6 emendamenti che introducono altri 95 cartelli.
ISO 7010:2011
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.
Fonte ISO:
http://www.iso.org/iso/home/search.htm?qt=7010&sort=rel&type=simple&published=onNumero: 206
Fonte UNI:
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-7010-2015.html
Dim.: 800 x 800 px
Formato: png
Raccolta Elaborata su norma Licenza ISO/EVS
[box-note]Raccolte pubblicate:
ISO 7010 Raccolta segnaletica di sicurezza - Ed. 2021
ISO 7010 Raccolta segnaletica di sicurezza - Ed. 2020
ISO 7010 Raccolta Segnaletica sicurezza - Ed. 2018
ISO 7010 Raccolta Segnaletica sicurezza - Ed. 2017
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO Ed. 2012[/box-note]
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Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE
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ISO 7010 + Amendment List of Signs.pdf Lista della segnaletica ISO 7010 Ed. 2015 |
256 kB | 471 | |
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ISO 7010 + AMENDMENT.zip Raccolta segnaletica Ed. 2015 |
15450 kB | 226 |
Guide EMC Directive transition from 2004/108/EC to 2014/30/EU
Guidance EMC Directive transition from 2004/108/EC to 2014/30/EU
Draft guidance document on the ElectroMagnetic Compatibility Directive transition from 2004/108/EC to 2014/30/EU.
The new Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU(1) is the result of the alignment of the previous Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC to the "New Legislative Framework" (NLF), in particular to Decision No 768/2008/EC3, as well as to the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) after the Treaty of Lisbon.
Being the result of an alignment and a recast, the main changes in the new Directive 2014/30/EU with respect to the previous Directive 2004/108/EC are quite limited, and do not concern the most substantial characteristics of the act that remain the same: scope, essential requirements and conformity assessment procedure.
The main changes are the following:
- Reference number: according to the model YYYY /No/UE
- Definitions: horizontal additions from the NLF
- Economic operators (manufacturers, authorised representatives, importers, distributors) and their obligations: more detailed descriptions from the NLF
- Harmonised standards and presumption of conformity: reference to Regulation (EU) No 1025/2012 on European Standardisation(4)
- CE marking: reference to Regulation (EC) No 765/2008(5)
- Notified bodies: interpretation of the requirements and procedures of Decision 768/2008 in the context of EMC.
- Market surveillance and safeguard procedure: reinforced activities and new simplified procedures (also related to the "Product safety and market surveillance package"(6) )
- Committee on Electromagnetic Compatibility and implementing acts: reference to Regulation (EU) No 182/20117 ("Comitology") concerning Commission Implementing Decisions on formal objections against harmonised standards and safeguard clauses against products
- EU declaration of conformity: more detailed contents, and a model, from Decision 768/2008
- EU-type examination certificate: conditions on validity and date of expiry from the NLF
The new Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU is applicable from 20 April 2016.
This document includes a list of "Frequently Asked Questions and Answers" on the transition to the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, which covers both "horizontal" and "sectorial" questions, this is to say, those common to all the EU legislation aligned to the "New Legislative Framework"8 and those specifically related to Directive 2014/30/EU.
It reflects the result of ongoing discussions, notably at the workshop on the transition to the new EMCD 2014/30/EU held on 12 November 2014.
European Commission 2016
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Guidance EMC Transition Directive 2004 108 CE to 2014 30 UE.pdf European Commission 2016 |
526 kB | 129 |
RAPEX Report 32 del 12/08/2016 N.7 A12/0968/16 Portogallo
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 32 del 12/08/2016 N.7 A12/0968/16 Portogallo
Approfondimento tecnico: Illuminante per la pelle
Il prodotto, di marca “CaroWhite”, è stato sottoposto alla procedura di blocco dell’importazione perché non conforme con il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Il prodotto contiene idrochinone, che può causare irritazioni cutanee e dermatiti.
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce che:
CAPO IV
RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l’articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
- sostanze vietate di cui all’allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell’allegato III;
c) coloranti:
i) coloranti diversi da quelli elencati nell’allegato IV e coloranti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato, ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2;
ii) fatte salve la lettera b), la lettera d), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell’allegato IV ma non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
d) conservanti:
i) conservanti diversi da quelli elencati nell’allegato V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
ii) fatte salve la lettera b, la lettera c), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell’allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
e) filtri UV:
i) Filtri UV diversi da quelli elencati nell’Allegato VI e filtri UV ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
ii) fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i), e la lettera d), punto i), sostanze elencate nell’allegato VI ma non destinate ad essere impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
2. In seguito ad una decisione della Commissione relativa all’estensione dell’ambito d’applicazione dell’allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell’allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che sono elencati in tale allegato ma non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni ivi indicate.
La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3.
In accordo all’allegato III, la presenza di idrochinone è vietata in tutti i prodotti cosmetici ad eccezione delle tinture per capelli e dei kit per unghie finte.
Recipienti PED non esposti a fiamma: la norma di riferimento EN 13445-1 Allegato A
Recipienti PED non esposti a fiamma
La Sicurezza dei recipienti PED non esposti a fiamma: la norma di riferimento EN 13445-1 2015
EN 13445-1:2015
Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 1: Generalità
Contiene inoltre istruzioni sull'utilizzo della norma (Appendice A) e un sommario dell'intera norma (Appendice B).
Questa informazione intende agevolare l'utilizzo della UNI EN 13445, che si applica ai recipienti non esposti a fiamma con una pressione massima ammissibile maggiore di 0,5 bar relativi, ma può essere anche utilizzata per recipienti che funzionano a pressioni inferiori, incluso il vuoto.
Allegato A: uso dello standard
L'Allegato A facilita l'introduzione all'uso dello standard.
Questo allegato contiene solo una panoramica generale dei requisiti della norma.
La norma è armonizzata ai sensi della direttiva sulle attrezzature a pressione (97/23/CE).
Ciò significa che se un recipiente a pressione non esposto a fiamma è conforme ai requisiti della norma, è presunto conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza di cui all'allegato I della direttiva, elencati negli allegati ZA delle singole parti della norma.
A questo proposito, si deve intendere che lo standard è indivisibile.
La progettazione e la fabbricazione di recipienti a pressione non esposti a fiamma richiede l'applicazione di tutte le parti pertinenti dello standard per il rispetto dei requisiti
Solo nel caso in cui la norma non fornisce informazioni a parti specifiche di apparecchi a pressione altri standard possono essere utilizzati in via eccezionale.
In tal caso, particolare attenzione deve essere prestata al fine di garantire che l'applicazione di tale altro standard sia in linea con i principi di sicurezza e dei requisiti generali di sicurezza della norma EN 13445 (ad esempio stesse sollecitazioni nominali di progetto, gli stessi margini di sicurezza, etc.).
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-13445-1-2015.html
In allegato all'Articolo l'Allegato A della Norma
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EN_13445-1-2015 Annex A.pdf Annex A |
418 kB | 128 |
Simbologia interfaccia uomo-macchina EN 61310-1:2008

Simbologia interfaccia uomo-macchina EN 61310-1:2008
Ergonomia interfaccia uomo-macchina: I simboli
EN 61310-1
Sicurezza del macchinario.
Indicazione, marcatura e manovra.
Parte 1 - Prescrizioni per segnali visivi, acustici e tattili.
IEC 61310-1
Safety of machinery.
Indication, marking and actuation.
Part 1: requirements for visual, acoustic and tactile signals.
La Norma tratta le prescrizioni da applicarsi all’interfaccia uomo-macchina, per metodi visivi, acustici e tattili per indicare le informazioni relative alla sicurezza delle persone esposte.
Essa specifica i sistemi di colori, segnali, marcature ed altri avvisi previsti per indicare situazioni rischiose, codificando i segnali visivi, acustici e tattili di dispositivi indicatori e attuatori in modo da facilitare l’utilizzo sicuro dei macchinari.
La Norma è rivolta ai fornitori di macchine per le quali non esista alcuna norma di famiglia di prodotto o dedicata diprodotto.
La seconda edizione 2008 tiene conto dell’evoluzione della normativa internazionale.
Presunzione Conformità RESS Direttiva macchine 2006/42/CE
Allegato ZZB (informativo)
Requisiti Essenziali della Direttiva 2006/42/CE soddisfatti dalla Norma EN 61310-1.
La Norma Europea è stata preparata su mandato accordato al CENELEC dalla Commissione Europea e dall’Associazione Europea di Libero Scambio e, relativamente al suo campo di applicazione, soddisfa i seguenti requisiti essenziali tra quelli indicati nell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE:
- RESS 1.7.1
- RESS 1.7.1.1
- RESS 1.7.1.2
La conformità alla presente Norma costituisce un mezzo per soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva/e interessata/e.
Il file raccoglie:
1. Focus Tecnico
2. Raccolta immagini jpg
3. File CEM importabile CM4 PRO
File CEM importabile in CEM4
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DT - EN 61310-1 Simboli ergonomia Interfaccia uomo-macchina - Estratto.pdf Simboli ergonomia Interfaccia uomo-macchina - Estratto |
578 kB | 603 | |
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EN 61310-1 Simboli ergonomia Interfaccia uomo-macchina.zip Ergonomia Interfaccia uomo-macchina |
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RAPEX Report 30 del 29/07/2016 N.1 A12/0892/16 Germania
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 30 del 29/07/2016 N.1 A12/0892/16 Germania
Approfondimento tecnico: Trucco permanente
Il prodotto “Dark Coffee”, marca “Golden Rose”, Mod. J01-01-13, è stato ritirato dal mercato perché non conforme alla Risoluzione del Consiglio d’Europa ResAP(2008)1 sui requisiti e criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente.
Il prodotto contiene nickel (valore misurato 51.8 mg/kg). Il nichel può causare irritazione della pelle e/o suscitare reazioni allergiche. La Risoluzione del Consiglio d’Europa ResAP(2008)1 raccomanda che il contenuto di nichel, in inchiostri per tatuaggi ed in prodotti per il trucco permanente, sia il più basso possibile a livello tecnico.
Difatti, per quanto riguarda il grado di purezza delle preparazioni per tatuaggi e trucco permanente la normativa stabilisce i limiti di impurezza, indicati in tabella 3, ed adotta i limiti dei livelli consentiti di coloranti organici usati in generi alimentari e prodotti cosmetici stabiliti dalla Direttiva 95/45/EEC (La Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare.).
Tabella 3 Risoluzione del Consiglio d’Europa ResAP(2008)1
Concentrazioni di impurezza massime consentite nei prodotti per tatuaggi e per il trucco permanente (PMU)
Elemento o composto |
ppm |
ppb |
Arsenic (As) |
2 |
|
Barium (Ba) |
50 |
|
Cadmium (Cd) |
0.2 |
|
Cobalt (Co) |
25 |
|
Chromium (Cr) (VI) |
0.2 |
|
Copper (Cu) soluble |
25 |
|
Mercury (Hg) |
0.2 |
|
Nickel (Ni) |
As low as technically achievable |
|
Lead (Pb) |
2 |
|
Selenium (Se) |
2 |
|
Antimony (Sb) |
2 |
|
Tin (Sn) |
50 |
|
Zinc (Zn) |
50 |
|
Policyclic aromatic hydrocarbons (PAH) |
0.5 |
|
Benzene-a-pyrene (BaP) |
|
5 |
La presenza di tracce di nickel in prodotti per tatuaggi e PMU deve essere indicata sulla confezione insieme ad un’avvertenza (ad esempio, “Contiene nickel. Può causare reazioni allergiche.”).
Direttiva 2012/27/UE
Direttiva 2012/27/UE / Consolidato 05.2023
ID 2844 | Update news 20.09.2023
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(GU L 315/1 del 14.11.2012)
Attuata con: Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
[box-warning]Abrogazione dal 12.10.2025
Pubblicata in GU L 231/1 del 20.9.2023 la Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955, con entrata in vigore il 10 ottobre 2023.
La Direttiva (UE) 2023/1791 abroga a decorrere dal 12 ottobre 2025 La direttiva 2012/27/UE.[/box-warning]
[box-warning]Update 24 Maggio 2023
Pubblicato in GU del 14 Aprile 2023 Il Regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione del 15 dicembre 2022 che rivede il fattore di energia primaria per l’energia elettrica in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore il 04.05.2023[/box-warning]
[box-warning]Update 14 Giugno 2019
Pubblicata in GU del 14 Giugno 2019 la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, entra in vigore il 04.07.2019[/box-warning]
[box-warning]Update 23 maggio 2019
Pubblicato in GU del 23 maggio 2019 il Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione, del 4 marzo 2019, che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul contenuto delle valutazioni globali del potenziale di riscaldamento e raffreddamento efficienti, entra in vigore il 12 giugno 2019[/box-warning]
[box-warning]Update 19 giugno 2018
Pubblicata in GU del 19 giugno 2018 la Direttiva 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, in vigore dal 09 luglio p.v. e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020.[/box-warning]
Attuata con: Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data.
Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.
2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione.
...
segue
___________
Modificata da:
M1 - Direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 141 28 28.5.2013)
M2 - Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 75 19.6.2018)
M3 - Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 210 21.12.2018)
M4 - Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 1 21.12.2018)
M5 - Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 (GU L 85I 66 27.3.2019)
M6 - Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione del 4 marzo 2019 (GU L 137 3 23.5.2019)
M7 - Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GU L 158 125 14.6.2019) - Testo consolidato 01.01.2021
M8 - Regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione del 15 dicembre 2022 (GU L 101/16 del 14.4.2023) - Testo consolidato 04.05.2023
Rettificata da:
C1 - Rettifica, GU L 113 del 25.4.2013, pag. 24 (2012/27/UE)
C2 - Rettifica, GU L 31 del 4.2.2020, pag. 10 (2018/2002)
C3 - Rettifica, GU L 387 del 19.11.2020, pag. 23 (2018/2002)
C4 - Rettifica, GU L 387 del 19.11.2020, pag. 24 (2018/2002)
Collegati:
[box-note]Esperti in Gestione dell’Energia e UNI CEI 11339
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Direttiva 2009/125/CE
Regolamento delegato (UE) 2019/826
Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 | Consolidato[/box-note]
Procedura LOTO: Lockout/Tagout: isolamento fonti di alimentazione in campo industriale
Procedura LOTO: Lockout/Tagout: isolamento delle fonti di alimentazione in campo industriale
La Procedura più diffusa per gestire le operazioni di isolamento delle fonti di alimentazione in campo industriale conforme allo standard USA 29 CFR 1910.147.
Una procedura per l'isolamento delle fonti di energia largamente utilizzata in campo industriale è nota come Lockout/Tagout (LOTO); questa procedura è di origine statunitense ed è stata definita dall'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) [www.osha.gov]
L’utilizzo della procedura di LockOut/TagOut (blocco del riavvio/denominazione: LOTO) sta prendendo piede a livello internazionale e non viene più considerata una soluzione di sicurezza da utilizzare solo negli Stati Uniti.
Il crescente numero di aziende a livello internazionale che implementano procedure LOTO indica chiaramente come l'industria tenda a seguire gli esempi di best practice.
Secondo la legislazione europea, l'implementazione di una procedura di LockOut/TagOut sul luogo di lavoro non è obbligatoria, tuttavia esistono speciali requisiti di legge che possono essere soddisfatti in maniera ottimale utilizzando una procedura LOTO.
Quando si implementa una procedura LOTO, questa deve essere conforme allo standard USA 29 CFR 1910.147 / ANSI/ASSE Z244.1
Questo standard prescrive che un'azienda rispetti i seguenti requisiti minimi:
1. Sviluppo di una strategia generale di LockOut/TagOut;
2. Definizione di un elenco di macchine che necessitano di una procedura di LockOut/TagOut;
3. Certezza della disponibilità dei dispositivi necessari per il blocco e il contrassegno di una macchina;
4. Sviluppo di una procedura di LockOut/TagOut per le macchine identificate;
5. Formazione del personale alla rilevazione di sorgenti di energia pericolose e all'implementazione della procedura LOTO.
In allegato Guide ed Esempi di Procedure LOTO
Collegati
[box-note]Procedura LOTO Disciplina | Format procedura
Procedura manutenzione LOTO (Lockout/Tagout): modello editabile con immagini
Procedura LOTO: Lockout/Tagout: isolamento fonti di alimentazione in campo industriale
Lockout / Tagout: ANSI/ASSE Z244.1 - 2016
ANSI ASSE Z244.1 Ed. 2016[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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LOTO Lockout Tagout Procedure.pdf Procedura per l\'isolamento delle fonti di energia |
16399 kB | 593 |
Guida Blu: Guida attuazione direttive nuovo approccio e approccio globale

Guida Blu 2016
Edizione Aprile 2016
Nuova versione della 'Guida Blu', Aprile 2016, concernente l'applicazione delle Direttive di prodotto
E’ disponibile l'aggiornamento della Guida all'attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale ("Guida Blu").
La nuova Guida Blu si basa sul contenuto della Guida per l'attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale pubblicata nel 2000, ma riflette la modernizzazione che ha portato al quadro giuridico negli ultimi dieci anni.
Questa nuova versione della Guida include nuovi capitoli, per esempio, sugli obblighi degli operatori economici o di accreditamento, o capitoli completamente rivisti, come quelli in materia di normazione e di sorveglianza del mercato.
La nuova Guida Blu è stato redatta in stretta collaborazione con le autorità nazionali e le parti interessate.
Rev. 04.2014
Rev. 07.2015
Rev. 04.2016
[box-warning]29.06.2022 - Guida blu Ed. 2022
Pubblicata la Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022
In allegato Guida blu 2022[/box-warning]
Articoli correlati
Le nuove Direttive UE 2014/2016
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Guida blu attuazione della normativa UE sui prodotti 2022.pdf Ed. 2022 |
3512 kB | 17 | |
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Guida Blu 2016.pdf Ed. 2016 |
1829 kB | 422 | |
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Blue Guide 04.2016 EN.pdf Ed. 2016 |
2435 kB | 183 | |
![]() |
Blue Guide 2014 Rev. 1.1 2015_EN.pdf Rev. 1.1 2015 |
2827 kB | 61 | |
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Blue Guide 2014 EN.pdf Ed. 2014 |
3637 kB | 292 |
Testo Requisiti EN 280 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Ed. 2009

Testo Requisiti EN 280:2009
EN 280 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Ed. 2009
Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove
La norma specifica i requisiti tecnici e le misure di sicurezza per tutti i tipi e per tutte le dimensioni di piattaforme di lavoro elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.
Requisiti:
4. Elenco dei pericoli
5. Requisiti e/o misure di sicurezza
6. Verifica dei requisiti e/o delle misure di sicurezza
7. Informazioni per l'uso
Attenzione: aggiornare con EN 280 Ed. 2013
UNI Edizione 2013: http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/en-280-2013.html
Download file CEM sito cem4.eu
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EN 280 2009 PLE Requisiti.pdf PLE |
132 kB | 159 |
Dichiarazione di Conformità UE Direttiva 2014/53/UE RED
Dichiarazione di conformità UE Direttiva 2014/53/UE (RED)
Modello di Dichiarazione di Conformità UE RED
Rev. 2.0 2017
Direttiva 2014/53/UE - RED (Radio Equipment Directive)
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell'Unione.
«apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o elettronico che emette e/o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere e/o ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione;
2. La presente direttiva non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I:
1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 56, delle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne nel caso in cui le apparecchiature siano state messe a disposizione sul mercato. Non sono considerati messi a disposizione sul mercato:
a) i kit di apparecchiature radio destinati a essere assemblati e utilizzati da radioamatori;
b) le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad uso degli stessi;
c) le apparecchiature costruite da singoli radioamatori per scopi scientifici e sperimentali nel quadro dell'attività radioamatoriale.
2. Equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE ( 1 ).
3. Prodotti per aerei, loro parti e pertinenze rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
4. Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
3. La presente direttiva non si applica alle apparecchiature radio usate esclusivamente nelle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, nel caso di attività riguardanti questioni connesse con la sicurezza dello Stato) e nelle attività dello Stato in materia di diritto penale. 4. Alle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non si applica la direttiva 2014/35/UE, fatta eccezione per l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva.
ALLEGATO II
MODULO A DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le apparecchiature radio interessate soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
2. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica conformemente all'articolo 21.
3. Produzione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità delle apparecchiature radio fabbricate alla documentazione tecnica di cui al punto 2 del presente allegato e ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20 su ogni singola apparecchiatura radio conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni tipo di apparecchiatura radio che, insieme alla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'apparecchiatura radio per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO III
MODULI B E C DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
ESAME UE DEL TIPO E CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
MODULO B Esame UE del tipo
1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un'apparecchiatura radio, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale apparecchiatura radio rispetta i requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
2. L'esame UE del tipo è effettuato mediante la valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'apparecchiatura radio effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, senza esame di un campione (tipo di progetto).
3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
b) una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'apparecchiatura radio. Inoltre contiene, laddove applicabile, gli elementi di cui all'allegato V;
d) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora le norme armonizzate pertinenti non sono state (integralmente) applicate, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.
4. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'apparecchiatura radio.
5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi di cui al punto 8, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.
6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni della presente direttiva applicabili all'apparecchiatura radio in questione, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, gli aspetti dei requisiti essenziali oggetto di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati. Il certificato di esame UE del tipo e gli allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità delle apparecchiature radio fabbricate al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione. Se il tipo non soddisfa i requisiti della presente direttiva a esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali della presente direttiva o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.
8. Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. Ogni organismo notificato informa gli Stati membri dei certificati di esame UE del tipo rilasciati e/o dei relativi supplementi nei casi in cui le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, non siano state applicate (integralmente). La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, per dieci anni a partire dalla valutazione dell'apparecchiatura radio o fino alla scadenza della validità di tale certificato.
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato.
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.
MODULO C Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione fa parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, e si accerta e dichiara che le apparecchiature radio in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti della presente direttiva a esso applicabili.
2. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità delle apparecchiature radio prodotte al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva.
3. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20 a ogni singola apparecchiatura radio conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva ad essa applicabili.
3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun tipo di apparecchiatura radio e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'apparecchiatura radio per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
4. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO IV
MODULO H DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ
1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'apparecchiatura radio in questione risponde ai requisiti della presente direttiva a essa applicabili.
2. Produzione Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della fabbricazione, dell'ispezione delle apparecchiature radio finite e delle prove delle apparecchiature radio interessate, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per le apparecchiature radio in questione. La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
b) la documentazione tecnica per ciascun tipo di apparecchiatura radio che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi di cui all'allegato V;
c) la documentazione relativa al sistema di qualità; e
d) una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti della presente direttiva a essa applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità del prodotto;
b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano rispettati i requisiti essenziali della presente direttiva che si applicano alle apparecchiature radio;
c) delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione delle apparecchiature radio rientranti nel tipo in questione; d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
f) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;
g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti delle pertinenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia dell'apparecchiatura radio in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera b), verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità delle apparecchiature radio a tali norme. La decisione è notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere, ai fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;
c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale ecc.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sulle apparecchiature radio atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20 e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola apparecchiatura radio conforme alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 3.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun tipo di apparecchiatura radio e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'apparecchiatura radio per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;
b) la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1;
c) le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
d) le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7.
Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni del sistema di qualità rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE (N. XXXX)(*)
1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la tracciabilità; se necessario per l’identificazione del prodotto è possibile includere un’immagine):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) … ha effettuato (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il certificato:
8. Informazioni aggiuntive: Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma):
(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 10, paragrafo 9, deve essere presentata come segue: Il fabbricante, [nome del fabbricante], dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [designazione del tipo di apparecchiatura radio] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
Elaborato Certifico S.r.l.
Rev. 1.0 2016 (Nuova Direttiva in vigore dal Luglio 2014 con applicazione definitiva il 20 Aprile 2016)
Rev. 2.0. 2017 (Inserimento campo immagine | foto prodotto)
Note
La Dichiarazione semplificata viene introdotta dal considerando 31 della Direttiva 2014/53/UE:
(31) L'obbligo stabilito dalla direttiva 1999/5/CE di includere una dichiarazione di conformità UE per le apparecchiature si è dimostrato utile ai fini della semplificazione e del miglioramento delle informazioni e dell'efficienza della vigilanza del mercato.
La possibilità di presentare una dichiarazione di conformità UE semplificata ha consentito una riduzione dell'onere collegato a tale obbligo senza diminuirne l'efficacia; è pertanto opportuno prevedere tale possibilità nella presente direttiva. Inoltre, al fine di garantire un accesso agevole ed efficiente alle dichiarazioni di conformità UE, ivi incluse quelle semplificate, dovrebbe essere possibile apporle sull'imballaggio dell'apparecchiatura radio interessata.
In base a quanto riportato nel considerando l’art. 10, par.9, stabilisce che:
I fabbricanti garantiscono che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata da una copia della dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata. Se è fornita una dichiarazione di conformità UE semplificata, essa deve contenere l'esatto indirizzo Internet presso il quale è possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di conformità UE.
Art. 18 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
[…]
La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 10, paragrafo 9, contiene gli elementi di cui all'allegato VII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'apparecchiatura radio è immessa o messa a disposizione sul mercato. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito Internet indicato nella dichiarazione di conformità UE semplificata, in una lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'apparecchiatura radio è immessa o messa a disposizione sul mercato.
[…]
Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)
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Dichiarazione di conformità UE RED - Rev 2.0 2017.docx Certifico S.r.l. 2017 |
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Dichiarazione di conformità UE RED - Rev 0.0 2016.pdf Certifico S.r.l. 2016 |
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Dichiarazione di conformità UE RED - Rev 0.0 2016.docx Certifico S.r.l. 2016 |
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