Slide background
Slide background




RAPEX Report 35 del 02/09/2016 N.4 A12/1088/16 Francia

ID 2951 | | Visite: 4293 | RAPEX 2016Permalink: https://www.certifico.com/id/2951

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 35 del 02/09/2016 N.4 A12/1088/16 Francia

Approfondimento tecnico: Deodorante

Il prodotto, di marca Natura Amica, Mod. DEO 50403 (neutral deo), DEO 50700 (marine breeze deo), DEO 50500 (talcum deo), proveniente dall’Italia, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato e distruzione del prodotto perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Il prodotto contiene Methylchloroisothiazolinone (MI) e Methylisothiazolinone (MCI) sopra i limiti consentiti. La presenza di MCI/MI può provocare dermatite allergica da contatto.

L’art. 15, del Regolamento (CE) n. 1223/2009, indica tutte restrizioni per le sostanze che possono essere contenute nei prodotti cosmetici:

1. Fatto salvo l’articolo  3, i prodotti cosmetici non possono contenere: 

a) sostanze vietate:

— sostanze vietate di cui all’allegato II;

b) sostanze soggette a restrizioni:

— sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell’allegato III;

c) coloranti:

i) coloranti diversi da quelli elencati nell’allegato IV e coloranti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato, ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2;

ii) fatte salve la lettera b), la lettera d), punto i) e la lettera

e), punto  i), sostanze elencate nell’allegato  IV ma non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

d) conservanti:

i) conservanti diversi da quelli elencati nell’allegato  V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

ii) fatte salve la lettera b, la lettera c), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell’allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

e) filtri UV:

i) Filtri UV diversi da quelli elencati nell’Allegato VI e filtri UV ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

ii) fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i), e la lettera

d), punto  i), sostanze elencate nell’allegato  VI ma non destinate ad essere impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

2. In seguito ad una decisione della Commissione relativa all’estensione dell’ambito d’applicazione dell’allegato  IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell’allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che sono elencati in tale allegato ma non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni ivi indicate.

La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3.

Le sostanze contenute nel deodorante sono dei conservanti che, in base all’allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009, non possono superare lo 0,0015% di concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (RAPEX Report 35 del 02_09_2016 N.4 A12_1088_16 Francia.pdf)RAPEX Report 35 del 02/09/2016 N.4 A12/1088/16 Francia
Deodorante
IT363 kB938

Tags: RAPEX

Ultimi archiviati Marcatura CE

Ott 29, 2024 113

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto
Ott 22, 2024 217

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 / Ecodesign banca dati dei prodotti ID 22773 | 22.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento… Leggi tutto
Set 21, 2024 2480

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 117381

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto