~ 2000 / 2026 ~
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Report 35 del 02/09/2016 N.4 A12/1088/16 Francia
Approfondimento tecnico: Deodorante
Il prodotto, di marca Natura Amica, Mod. DEO 50403 (neutral deo), DEO 50700 (marine breeze deo), DEO 50500 (talcum deo), proveniente dall’Italia, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato e distruzione del prodotto perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Il prodotto contiene Methylchloroisothiazolinone (MI) e Methylisothiazolinone (MCI) sopra i limiti consentiti. La presenza di MCI/MI può provocare dermatite allergica da contatto.
L’art. 15, del Regolamento (CE) n. 1223/2009, indica tutte restrizioni per le sostanze che possono essere contenute nei prodotti cosmetici:
1. Fatto salvo l’articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
— sostanze vietate di cui all’allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
— sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell’allegato III;
c) coloranti:
i) coloranti diversi da quelli elencati nell’allegato IV e coloranti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato, ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2;
ii) fatte salve la lettera b), la lettera d), punto i) e la lettera
e), punto i), sostanze elencate nell’allegato IV ma non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
d) conservanti:
i) conservanti diversi da quelli elencati nell’allegato V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
ii) fatte salve la lettera b, la lettera c), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell’allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
e) filtri UV:
i) Filtri UV diversi da quelli elencati nell’Allegato VI e filtri UV ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
ii) fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i), e la lettera
d), punto i), sostanze elencate nell’allegato VI ma non destinate ad essere impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
2. In seguito ad una decisione della Commissione relativa all’estensione dell’ambito d’applicazione dell’allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell’allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che sono elencati in tale allegato ma non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni ivi indicate.
La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3.
Le sostanze contenute nel deodorante sono dei conservanti che, in base all’allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009, non possono superare lo 0,0015% di concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso.

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