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RAPEX Report 4 del 27/01/2017 N.26 A12/0085/17 Ungheria

ID 3533 | | Visite: 5480 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 4 del 27/01/2017 N.26 A12/0085/17 Ungheria

Approfondimento tecnico: Puzzle

Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. JC-B679, è stato sottoposto alla procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Piccole parti possono essere facilmente staccate dal puzzle e se messe in bocca dal bambino possono provocare il soffocamento. 

La Direttiva 2009/48/CE, all’Allegato II, contenente i Requisiti Particolari di Sicurezza, stabilisce che:

4. […]

b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.

c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.

d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.

[…]

Al fine del rispetto del requisito della Direttiva 2009/48/CE, la norma tecnica EN 71-1, al cap. 8.2 indica come testare i prodotti ed i loro componenti per verificare che non possano causare soffocamento.

Ogni giocattolo o componente deve essere inserito, senza compressione dello stesso, all’interno di un cilindro di prova. La prova ha esito positivo se il giocattolo o componente non si adatta completamente all’interno del cilindro.

 

CILINDRO DI PROVA

I giocattoli devono, sempre in accordo alla norma tecnica EN 71-1, essere sottoposti ad una prova specifica di trazione. A seguito della prova non si devono produrre delle piccole parti che non superino il test riportato al cap. 8.2 della norma stessa.

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Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Allegato riservato RAPEX Report 4 del 27_01_2017 N. 26 A12_0085_17 Ungheria.pdf
Puzzle
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Decisione (UE) 2017/133

ID 3530 | | Visite: 3757 | Regolamento CPR

Decisione (UE) 2017/133 della Commissione del 25 gennaio 2017

relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il riferimento della norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» è mantenuto con una limitazione.

La Commissione aggiunge all'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la seguente limitazione: «la clausola 4.4 della norma armonizzata EN 14342:2013 è esclusa dall'ambito di applicazione del riferimento pubblicato». 

GU L 21/113 del 26.01.2017

 

EN ISO 12100: La sequenza per la Valutazione del Rischio e la documentazione prevista

ID 451 | | Visite: 41457 | Documenti Riservati Marcatura CE



EN ISO 12100 La sequenza per la Valutazione del Rischio e la documentazione prevista

La valutazione del rischio deve comprendere:

1. Analisi del rischio
2. Ponderazione del rischio

1. Analisi del rischio
1) determinazione dei limiti della macchina
2) identificazione dei pericoli
3) stima del rischio

1. Ponderazione del rischio

L'analisi del rischio fornisce le informazioni necessarie per la ponderazione del rischio, che a sua volta permette di valutare se sia necessaria la riduzione del rischio. Queste valutazioni devono basarsi su una stima qualitativa o, quando appropriato, quantitativa del rischio associato ai pericoli presenti sulla macchina.
Un metodo quantitativo può essere appropriato quando sono disponibili dati utili. 
Tuttavia, l'applicazione di un metodo quantitativo è limitata dai dati utili di cui si dispone e/o dalle risorse limitate di chi conduce la valutazione del rischio.
Pertanto, in numerose applicazioni, è possibile effettuare soltanto una valutazione del rischio qualitativa.

Come documentare la Valutazione del Rischio

La documentazione deve dimostrare la procedura che è stata seguita e i risultati che sono stati ottenuti.
Ciò comprende, quando pertinente, la documentazione di:

a) la macchina per la quale è stata effettuata la valutazione del rischio (per esempio, specifiche, limiti, uso previsto);

b) tutte le assunzioni pertinenti che sono state fatte (carichi, resistenze, fattori di sicurezza, ecc.);

c) i pericoli e le situazioni pericolose identificati e gli eventi pericolosi considerati nella valutazione del rischio;

d) le informazioni sulle quali si è basata la valutazione del rischio (vedere il punto 5.2):
1) i dati utilizzati e le loro fonti (storico degli infortuni, esperienze acquisite dalla riduzione del rischio applicata a macchine simili, ecc.),
2) l'incertezza associata ai dati usati e la sua influenza sulla valutazione del rischio;

e) gli obiettivi di riduzione del rischio da raggiungere mediante misure di protezione;

f) le misure di protezione implementate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre il rischio;

g) i rischi residui associati alla macchina;

h) il risultato della valutazione del rischio (vedere figura 1);

i) tutti i moduli compilati durante la valutazione del rischio.

Si dovrebbe indicare le norme o le altre specifiche utilizzate per individuare le misure di protezione citate in f) di cui sopra.

File CEM importabile CEM4

File CEM importabile CEM4 sito www.cem4.eu

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Allegato riservato EN ISO 12100 Valutazione del Rischio p 5-6.pdf
EN ISO 12100 p. 5-6
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Bombole di gas trasportabili GPL: quadro normativo

ID 3507 | | Visite: 44036 | Direttiva TPED


Bombole di gas trasportabili GPL: quadro normativo

ID 3507 | Update 05.11.2019

Vedi il "Vademecum Bombole GPL"

Le bombole GPL, sono soggette alla Direttiva 2010/35/UE, cosiddetta TPED:

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. (GU L 165/3 del 30.6.2010)

La presente direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione.

La presente direttiva si applica:

a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che recano i marchi di conformità di cui alla presente direttiva o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.

La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità.

La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.

Installazione
La norma UNI 7131:2014 definisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, tra cui le bombole singole di GPL.

Uso
La norma UNI EN ISO 24431:2017 specifica i requisiti dei controlli durante il riempimento, e si applica a bombole di gas trasportabili senza saldatura o saldati di acciaio o di lega di alluminio (tipo 1), e per le bombole in composito trasportabili gas (tipi da 2 a 5 compresi) per gas liquefatti e compressi di capacità d'acqua fino a 150 l.

Ispezione periodica
Per quanto riguarda l'ispezione periodica delle bombole trasportabili ricaricabili per GPL con capacità d'acqua compresa tra 0,5 l e 150 è in vigore la UNI EN 16728:2016

Smaltimento
La UNI EN 12816:2011 specifica i metodi per lo scarico sicuro di gas e per lo smaltimento di bombole per il GPL ricaricabili, realizzate in acciaio, materiali compositi e alluminio, con capacità in acqua da 0,5 l fino a 150 l compresi.

Trasporto
Le bombole di GPL piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, classificazione:
ADR classe 2
UN 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S., come:
MISCELA A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B e C
Per le MISCELE suddette, i seguenti nomi, usati nel commercio, sono ammessi per la designazione della materia:
Butano, per le MISCELE A, A01, A02 e A0;
Propano, per la MISCELA C
Eventuale esenzione parziale: 333 per gas infiammabili (massa netta in Kg per i gas liquefatti)

______________

UNI 7131:2014
Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio

La norma stabilisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, ivi compresa l'installazione e la sostituzione di bombole di GPL impiegate presso le utenze servite. Detti impianti possono essere alimentati da una singola bombola di GPL, da più bombole di GPL fra loro collegate, o da un deposito di GPL per uso domestico.
Data entrata in vigore : 27 maggio 2014

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-7131-2014.html

UNI EN ISO 24431:2017
Bombole per gas - Bombole composite e saldate senza saldatura per gas liquefatti e compressi (escluso l'acetilene) - Controlli durante il riempimento

La norma specifica i requisiti dei controlli durante il riempimento, e si applica a bombole di gas trasportabili senza saldatura o saldati di acciaio o di lega di alluminio (tipo 1), e per le bombole in composito trasportabili gas (tipi da 2 a 5 compresi) per gas liquefatti e compressi di capacità d'acqua fino a 150 l.
Può essere applicabile a cilindri e tubi con una capacità d'acqua compresa tra 150 l e 450 l, a condizione che siano ispezionati e riempiti come singoli cilindri e tubi.
La norma non si applica alle bombole per acetilene, ai pacchi di bombole, ai tubi, ai contenitori di gas elementi multipli (MEGCs) o ai veicoli a batteria.
Data entrata in vigore : 12 gennaio 2017

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-24431-2017.html

UNI EN 16728:2016
Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica

La norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove delle bombole trasportabili ricaricabili per GPL con capacità d'acqua compresa tra 0,5 l e 150 l incluso. 
La norma si applica alle bombole per GPL:
- di acciaio saldato fabbricate con soluzioni alternative in termini di materiali, di progettazione e di costruzione, vedere UNI EN 14140 o norma equivalente;
- di alluminio saldato, in conformità alla UNI EN 13110 o norma equivalente;
- in materiale composito, vedere UNI EN 14427 o norma equivalente;
- bombole sagomate progettati e realizzati secondo la UNI EN 1442 o la UNI EN 14140, 
La norma non si applica alle bombole installate in modo permanente sui veicoli.
Data entrata in vigore : 14 aprile 2016

 
UNI EN 12816:2011
Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili per GPL - Smaltimento
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 12816 (edizione dicembre 2010). La norma specifica i metodi per lo scarico sicuro di gas e per lo smaltimento di bombole per il GPL ricaricabili, realizzate in acciaio, materiali compositi e alluminio, con capacità in acqua da 0,5 l fino a 150 l compresi.
Data entrata in vigore : 23 febbraio 2011
 
 

Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78

ID 3492 | | Visite: 10250 | Direttiva TPED

Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n  78

Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78

Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

GU 138 del 15 Giugno 2012

Collegati
[box-note]Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE
Rivalutazione Pacchi bombole non marcate “π”
Pacchi bombole ADR: Obblighi Consulente ADR[/box-note]

Check list EN 12417:2009 Centri di lavorazione

ID 296 | | Visite: 24194 | Documenti Riservati Marcatura CE


Check list EN 12417:2009 Centri di lavorazione

EN 12417:2009: Sicurezza Macchine utensili - Centri di lavorazione

La norma specifica le misure e i requisiti di sicurezza che devono essere adottati da coloro che si occupano della progettazione, fabbricazione e fornitura (inclusi installazione e smontaggio, con disposizioni per trasporto e manutenzione) di centri di lavorazione.

La presente norma europea è una norma di tipo C.

Quando le disposizioni della presente norma di tipo C differiscono da quelle dichiarate nelle norme di tipo A o B, le disposizioni della presente norma di tipo C hanno la precedenza.

I centri di lavorazione di macchina presentano una vasta gamma di pericoli, non ultima dalla loro ampia applicazione come macchine utensili per pezzi "fissi" e utensili rotanti, per il taglio per scopi generali del materiale da lavorare metallico a freddo.

File CEM importabile CEM4

File CEM importabile CEM4 sito cem4.eu

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Allegato riservato Check list EN 12417 Centri di lavoro - Estratto.PDF
Certifico Srl - Rev. 1.0 2014
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Regolamento (CE) N. 764/2008

ID 3468 | | Visite: 10155 | Nuovo Approccio

Regolamento (CE) N. 764/2008

Regolamento (CE) N. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE

GU L 218/21 del 13.8.2008

Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/515

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/515
Nuovo Quadro Normativo (NQN)[/box-note]

FGAS: Information for importers

ID 3451 | | Visite: 3444 | Regolamento Emissioni

FGAS: Information for importers of equipment

Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation

(Guidance document: Imports of pre-charged equipment: version 2.2, 2 December 2016)

This document is without prejudice to the obligations in the F-gas Regulation and should not be understood to have any legal status.

The EU Member States are responsible for implementing Regulation (EU) No 517/2014. For enforcement issues, please contact the relevant person in your Member State

EU 2016

Regolamento (UE) n. 517/2014

RAPEX: Report annuale Certifico 2016

ID 3435 | | Visite: 4614 | RAPEX 2016

RAPEX: Report annuale Certifico 2016

Tutti gli Approfondimenti relativi al RAPEX di Certifico elaborati nel 2016:

Vedi tutti Report Certifico 2016

https://www.facebook.com/certifico.rapex

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/

Resp.: Giuseppe Zappia

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

RAPEX 2017

ID 3431 | | Visite: 8415 | RAPEX

RAPEX EU

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

Alcune notifiche del sistema RAPEX potrebbero essere sottoposte a rettifica, consultare il sito ufficiale.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Motori elettrici da 0,75 kW: Dal 1 Gennaio 2017 Classe IE3

ID 2534 | | Visite: 37327 | Direttiva Ecodesign



Motori elettrici potenza da 0,75 a 375 kW: Classe IE3 dal  1 Gennaio 2017

Dal 1 Gennaio 2017 dovranno avere efficienza IE3 (potenza da 0,75 a 375 kW), o IE2 (con inverter).

Il Regolamento CE 640/2009 si applica a motori elettrici così come definiti all’Articolo 2, comma 1 ovvero a motori trifase 2, 4 e 6 poli a singola velocità, con potenze da 0,75 kW a 375 kW compresi, tensione fino a 1000 V e con la capacità di operare in servizio continuo.
Sono esplicitamente esclusi (Articolo 1, comma 2) dal campo di applicazione i motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido e i motori completamente integrati in un prodotto per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto. Sono inoltre esclusi i motori per applicazioni speciali (es. motori per ambienti ATEX e motori auto frenanti).

Le nuove classi di efficienza

Le nuove classi IE definite dalla nuova norma IEC 60034-30:2008 si basano sul metodo di prova IEC 60034-2-1 del Settembre 2007. 

Sulla base dello stesso criterio della precedente norma, vengono individuate delle differenti classi:

IE1 = rendimento standard

IE2 = alto rendimento

IE3 = Premium Efficiency

I livelli di rendimento in accordo alla 60034-30:2008 devono essere misurati con l'applicazione del metodo specificato nella norma IEC 60034-2-1 e sono riportati tali e quali nell’Allegato I del Regolamento 640/2009/CE per le sole classi IE2 e IE3.

Con il nuovo Standard EN 50598-2, vengono definiti i Requisiti e limiti dei sistemi elettrici di azionamento (PDS) attraverso le classi IES (International Efficiency of Systems IS0/IES1/IS2), in questo modo è possibile determinare la classificazione di efficienza energetica/valutazione dell’insieme motore-sistema elettrico di azionamento.

La gamma media è IES1 e sistemi che non raggiungono il valore minimo di IES1 sono classificate come IES0, i sistemi più efficienti, con valori del 20% sopra IES1, sono identificati come IES2.

Questo nuovo standard aiuterà anche agli utenti finali in valutazioni più accurate.

Gli obblighi temporali

Il Regolamento prevede 3 step di applicazione:

1. 16 Giugno 2011 - Fase 1: tutti i motori dovranno avere come livello minimo di efficienza IE2.

2. 01 Gennaio 2015 - Fase 2: i motori con potenza da 7,5 a 375 kW dovranno avere efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.

3. 01 Gennaio 2017 - Fase 3: i motori con potenza da 0,75 a 375 kW dovranno avere efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.

REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici


Scarica questo file (Regolamento CE n. 640_2009.pdf) Regolamento CE n. 640/2009 Progettazione ecocompatibile motori elettrici IT 776 kB  

Sistemi di contabilizzazione energia

ID 3409 | | Visite: 5949 | Direttiva Ecodesign

Temi: Ambiente , Energy

Sistemi di contabilizzazione energia: entro il 30.06.2017

Prorogato al 30.06.2017 (Decreto Milleproroghe 2017)

Prorogato, al 30 Giugno 2017 l’obbligo di dotare gli edifici pluri-residenziali, caratterizzati da impianti termici centralizzati, di sistemi atti alla contabilizzazione dell’energia termica consumata da ogni singolo utilizzatore.

Il Decreto Legislativo 102/2014, entrato in vigore il 19 Luglio 2014 ed emesso come recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, impone l’obbligo di installazione di dispositivi di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento, raffrescamento e ACS entro il 31 Dicembre 2016, poi prorogato al 30 Giugno 2017 (Decreto Milleproroghe 2017).

L’art. 9 del D.Lgs 102/2014 prescrive l’obbligo di dotare gli edifici pluri-residenziali, caratterizzati da impianti termici centralizzati, di sistemi atti alla contabilizzazione dell’energia termica consumata da ogni singolo utilizzatore/proprietario, per una corretta ripartizione delle spese annue e nell’ottica delle progressiva riduzione dei consumi di combustibile con la conseguente riduzione degli inquinanti immessi in atmosfera. Ma la determinazione dei reali consumi di combustibile per ogni singolo proprietario o utilizzatore dell’impianto non è così semplice e immediata, perché ci sono numerose variabili che contribuiscono alla definizione dei costi complessivi sostenuti. Per questo motivo, il Decreto Legislativo 102/2014 prescrive di utilizzare come linea guida per ripartizione delle spese, la norma UNI 10200/2013 e smi.

D.Lgs 102/2014
...
A
rt. 9 c. 5
Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affi dare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;

d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
...

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Rapporto rilevazione apparecchiature sanitarie Italia - 2016

ID 3400 | | Visite: 4124 | Direttiva MD

Rapporto sulla rilevazione delle apparecchiature sanitarie in Italia - 2016

Sintesi dei dati rilevati attraverso il flusso informativo istituito con il decreto del Ministero della salute 22 aprile 2014 per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate.

Le apparecchiature sanitarie sono essenziali per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Nella continua evoluzione della pratica clinica, infatti, le tecnologie hanno assunto una crescente rilevanza, divenendo parte imprescindibile della prestazione stessa, al punto che l’estrema variabilità nei tassi di domanda soddisfatta, misurabili in termini di prestazioni per 1.000 abitanti, potrebbe essere anche ricondotta ai diversi livelli di disponibilità delle apparecchiature sanitarie sul territorio. Le apparecchiature sanitarie sono infatti, essenziali in fase di prevenzione, diagnosi, trattamento delle patologie e riabilitazione del paziente e, pertanto, un corretto approccio clinico non può assolutamente prescindere dalla disponibilità di un adeguato supporto tecnologico.

Al fine di garantire l’erogazione dei LEA su tutto il territorio nazionale, il focus non può, quindi, che estendersi anche alla rete di offerta, andando a monitorare la distribuzione delle tecnologie sul territorio al fine di individuare i livelli minimi di tecnologie che devono essere garantiti a tutela dei LEA stessi.
In questi termini il monitoraggio delle apparecchiature sanitarie rientra nell’ambito proprio del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, in linea con l’obiettivo di aumentare la capacità di monitorare la trasformazione della rete di offerta.

L’Accordo Quadro tra Ministero della Salute e Regioni, stipulato in data 22 Febbraio 2001, ha infatti, dato avvio ad un piano d’azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), inteso quale strumento essenziale per il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale.

Min. Salute 2016

Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC - Update May 2017

ID 4073 | | Visite: 9298 | Guide Nuovo Approccio

Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.1 May 2017 Draft update

Update July 2017

Vedi Ed. 2.1 EN (Finale) a questa pagina

Draft Update - May 2017

Disponibile nuovo Draft Ed. 2.1 di Maggio 2017 della Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE.

La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo draft (rev. 6) della proposta di aggiornamento della Linea Guida all'applicazione della Direttiva macchine Ed. 2010.

La Guida, secondo l'intenzione del MWG dovrà diventare un “living document”, da aggiornare su pareri rilevanti.

Il testo della direttiva è presentato in rosso corsivo, in riquadri - i commenti seguono in nero.

La Guida è stata preparata con l'aiuto di un Gruppo Editoriale e questo Aggiornamento della seconda edizione è stato condotto da un consulente esterno e dalla Commissione, assistito da alcuni dei membri del Gruppo Editoriale.

Brussels, May 2017

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Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN[/box-note]

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Allegato riservato Guida Direttiva Macchine Ed. 2.1 May 2017 Draft.pdf
EU - Ed. 2.1 May 2017
4343 kB 59

Direttiva macchine RESS Rilevante 1.2.4.3 Dispositivo di emergenza: Il Documento ufficiale

ID 1639 | | Visite: 20899 | Documenti Riservati Direttiva macchine



Direttiva macchine RESS Rilevante 1.2.4.3 Dispositivo di emergenza
Il Documento ufficiale

Emergency Stop Devices (MD Annex I 1.2.4.3)

According to Art. 5 of the MD 2006/42/EC, machinery can be placed on the market or put into service only when it satisfies the relevant EHSR set out in Annex I of the MD.

With regard to the applicable EHSR, Annex I section 1.2.4.3 of the MD 2006/42/EC requires for most machinery to be fitted, with one or more emergency stop devices as shown for example in Fig. 1. 

This document deals only with the design of the emergency stop device, primarily with the mushroom type push button with regard to section 1.2.4.3.

The document at hand is not concerned with the location of the devices to be fitted, because this is dependent, for example on the size and configuration of the machinery, the number of operators, the location of the danger zones and the operation positions and maintenance points. With reference to the third paragraph of section 1.2.4.3, which sets out requirements for the design of emergency stop devices, such device must have clearly identifiable, clearly visible and quickly accessible control devices.

Quoting the Guide to application of the MD, this is important because, in an emergency situation, a split-second reaction may be crucial. The requirement of the quick accessibility has consequences for both the choice of the type of control device and the number and location of control devices to be fitted.

This document has been approved at the Machinery Working Group meeting on 5-6 November 2014

Machinery Working Group
November 2014

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Allegato riservato Emergency Stop Devices MD Annex I 1.2.4.3.pdf
Machinery Working Group
208 kB 330

DoP disponibile web: non obiezioni al regolamento delegato

ID 3372 | | Visite: 5173 | Regolamento CPR

DoP disponibile sito web: non obiezioni al regolamento delegato

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione per prodotti da costruzione può essere resa disponibile su un sito web

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione per prodotti da costruzione può essere resa disponibile su un sito web (C(2013)7086 — 2013/2928(DEA))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2013)7086),

- vista la lettera del 14 novembre 2013 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

- visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

- visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1) (CPR), in particolare gli articoli 7, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 1,

- visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

- visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 10 dicembre 2013,

A. considerando che è importante garantire che il regolamento delegato sugli approvvigionamenti elettronici entri in vigore quanto prima, poiché le disposizioni sostanziali dell'atto legislativo di base, comprese quelle relative alla fornitura di dichiarazioni di prestazioni, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2013;

B. considerando che la possibilità di mettere a disposizione tali dichiarazioni su Internet permetterebbe, conformemente alle intenzioni del legislatore, ai fabbricanti di prodotti di costruzione di ridurre i costi e accrescere la flessibilità del settore delle costruzioni nel suo complesso;

C. considerando che il regolamento delegato avrebbe dovuto essere preparato in anticipo dalla Commissione per evitare inopportuni ritardi nell'autorizzare una deroga all'obbligo imposto ai fabbricanti di fornire copie cartacee o elettroniche di una dichiarazione di prestazione per ciascun prodotto immesso in commercio;

D. considerando che è della massima importanza che sia il Parlamento che il Consiglio possano esercitare i loro diritti di colegislatori quali definiti nei trattati, compresa la decisione in merito agli elementi da delegare alla Commissione nei futuri atti legislativi di base, e che il Parlamento possa partecipare alle consultazioni, insieme agli esperti degli Stati membri e ad altri soggetti interessati, prima dell'adozione di un atto delegato e in modo trasparente;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

P7_TA(2013)0551

GU C 468/273 del 15.12.2016

DoP - Regolamento CPR 305/2011

Modifica alla Dichiarazione di Prestazione DoP Regolamento CPR: Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

Relazione di non conformità Direttiva macchine

ID 1578 | | Visite: 18009 | Documenti Riservati Marcatura CE



Relazione di non conformità Direttiva macchine

Relazione di non conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute di cui all'All. I della Direttiva 98/37/CE e norme tecniche armonizzate EN 1114-1:1998, EN 13418:2005

Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato
__________________________________

Sorveglianza del mercato in base all'art. 6 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17

Con riferimento all' allegata segnalazione di non conformità pervenuta dall' orgarismo di vigilanza in indirizzo (nota del 8 luglio 2009 prot. n. 38260), con la quale è stata evidenziata la non conformità della macchina in oggetto ai requisiti essenziali di sicurezza dell' Allegato I alla Direttiva 98/37/CE.

VISTO anche quanto previsto dalle norme UNI EN 1114-1:1998 punto 5.1.; UNI EN 13418:2005 punti 4.1.1. - 5.1.2 - 5.2. -5.2.1 e 5.2.3 prospetto 2.
__________________________________

VISTO il parere del Gruppo di Lavoro Consultivo Permanente di cui al Decreto Direttoriale.
ATTESO che la macchina in oggetto risulta essere non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato I alla Direttiva 98/37/CE 1.3.7 e 1.5.5 (per le motivazioni contenute nella relazione di accertamento dell'Organismo di Vigilanza territoriale.
Si ha ragione di ritenere che, anche per le macchine commercializzate ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, possano sussistere le medesime non conformità ai requisiti dell' Allegato I alla suddetta Direttiva.

Si invita pertanto codesta ditta, al fine di evitare l'attivazione da parte di questa Amministrazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 4 del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, delle procedure di ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato e/o messa in servizio, a far conoscere:

- quali provvedimenti intende attuare per la messa m conformità delle macchine commercializzate ai sensi della Direttiva 2006/42/CE;
- quali provvedimenti intende attuare per la messa m conformità delle macchine commercializzate ai sensi della Direttiva 98/37 ICE.

Codesta Ditta dovrà dare riscontro a quanto sopra entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, trasmettendo, entro lo stesso termine, l'elenco delle macchine marcate CE già immesse sul mercato, completo di indirizzi e muneri di fabbrica.

Qualora invece si abbia ragione di ritenere che non sussistano le non conformità rilevate, codesta ditta, potrà far pervenire, entro lo stesso termine, le proprie motivate controdeduzioni.

Ing. Vincenzo Correggia
MISE 

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MISE
514 kB 281

Verbali del Gruppo di lavoro UE Direttiva macchine 1997-2015

ID 3531 | | Visite: 5776 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Raccolta verbali del Gruppo di lavoro UE Direttiva macchine 1997-2015

Consolidated minutes from 1997-03-24 - Update March 2016 

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Allegato riservato Consolidated minutes from 1997-03-24 - Update March 2016.pdf
EU 2016
3266 kB 31

Guidance on the classification of attachments to construction equipment

ID 183 | | Visite: 12414 | Documenti Riservati Direttiva macchine



CECE Guidelines attachments machinery directive 2006/42/EC

CECE guidance on the classification of attachments to construction equipment for the machinery directive 2006/42/EC

The attachments fitted on construction equipment may be considered in the frame of machinery directive 2006/42/EC as part of a machine, interchangeable equipment and Partly Completed Machinery (further called PCM).

This document gives criteria and guidelines to identify the status of the various type of attachment as established by directive 2006/42/EC. 

a. Basic attachment or tools

b. Interchangeable equipment

c. Partly Completed Machinery (PCM)

Lifting accessories have also been considered.

This document has been set up to ensure a common understanding between the various parties concerned and a common approach for the manufacturers.

CECE 2012

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Allegato riservato CECE_Guidance_on_attachments_Feb_2012.pdf
CECE 2012
1731 kB 110

Guideline CE-Declaration: Crane systems

ID 2488 | | Visite: 8866 | Documenti Riservati Direttiva macchine

 

Guideline CE-Declaration
Crane systems connected in Buildings or free standing supporting structures

Cranes are covered by different legislations:

In practice, the questions often arise as to which laws and regulations cover and apply to cranes and lifting equipment. Among other regulations, cranes and lifting equipment is included in the scope of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Furthermore, Article 2(1) of the Construction Products Regulation (CPR) and Regulation 305/20113) establishes harmonised conditions for the marketing of construction products. It does so by
establishing harmonised rules on how to express the performance of construction products in relation to their essential characteristics and on the use of CE marking on these products.

The following terms are used according to CPR:

- Construction works are defined as buildings and civil engineering works.
The definition is large enough to include all types of “construction works” in which relevant materials handling equipment, e.g. electrical overhead traveling cranes (EOT), such as light crane systems, are fixed to the building or are fixed to free standing supporting structures (e.g. outdoor applications). This is usually found in: warehouses, factory workshops, distribution centres, airports…

- “Incorporated in a permanent manner” means that it is not the equipment’s purpose to be temporarily incorporated into the building.

The European Commission’s Frequently Asked Questions #31 on the CPR4 thus provides an indicative and non-exhaustive list of products not covered by the standard5 and in which “structural
components for the moving part of cranes” can be found. NOTE: An appropriate consultation among CEN members in still on-going.

Therefore in some cases the CPR may be applicable.

The purpose of this document is to provide guidance on how to assess whether the Construction Products Regulation (CPR) applies to the various types of cranes or the Machinery Directive. The
“Building Law” is a national law which is not a transposition of the European harmonized legislation and therefore it is not considered in this FEM EOT guideline.

Consideration Following cases are considered as examples (open list): 

Case 1: Crane runway


- Crane runway (according to CPR)
- Bridge- and Gantry Crane (according to 2006/42/EC)

Case 2: Monorail System



- Monorail (according to 2006/42/EC)

Case 3: Free standing supporting structure of a crane

Free standing supporting structures of cranes apply to the Machinery Directive 2006/42/EC, in case:

- They are not incorporated in a permanent manner in the construction works
- They do not have load-bearing function in relation to the structure (e.g. building)

FEM 2014

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Allegato riservato Guideline CE Declaration - Crane systems.pdf
FEM 2014
301 kB 114

RAPEX Report 3 del 20/01/2017 N.1 A12/0041/17 Francia

ID 3504 | | Visite: 4528 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 3 del 20/01/2017 N.1 A12/0041/17 Francia

Approfondimento tecnico: Sandali

Il prodotto, di marca Philov’, mod. 51200005S, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori, ritiro dal mercato e distruzione perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

I rivetti in metallo rilasciano una quantità eccessiva di nichel (valore misurato 1,2 μg/cm2/settimana). Il nichel è un forte sensibilizzante e può causare reazioni allergiche se presente in articoli che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle.

ALLEGATO XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

27. Nichel

1. Non è consentito l’uso:

a. in tutti gli oggetti che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nichel da tale oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

b. in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,

se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μg/cm2/settimana;

c. negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

3. Le norme adottate dal Comitato Europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 3 del 20_01_2017 N. 1 A12_0041_17 Francia.pdf
Sandali
329 kB 11

Direttiva 2010/35/UE

ID 3491 | | Visite: 24419 | Direttiva TPED

Direttiva 2010/35/UE (TPED)

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE84/527/CEE1999/36/CE.

1. La presente direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione.

2. La presente direttiva si applica:

a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;

b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che recano i marchi di conformità di cui alla presente direttiva o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;

c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.

3. La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità.

4. La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.

GU L 165/3 del 30.6.2010

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78
Direttiva 2008/68/CE
Direttiva 84/527/CEE
Direttiva 84/526/CEE
Direttiva 84/525/CEE
Direttiva 1999/36/CE[/box-note]

Criteri per la progettazione igienica di macchine alimentari - EHEDG

ID 111 | | Visite: 28731 | Documenti Marcatura CE ENTI

Linee guida Criteri per la progettazione igienica di macchine alimentari / EHEDG 3a Ed. 2018

ID 111 | 04.10.2023

Edizioni:
- 3a Ed. 2018

- 2a Ed. 2004
_________

Il presente documento descrive i criteri per la progettazione igienica di apparecchiature destinate al processo produttivo di alimenti.

Il suo obiettivo fondamentale è la prevenzione della contaminazione microbica dei prodotti alimentari. 

Tale contaminazione, naturalmente, può avere origine dalle materie prime, ma può anche accadere che il prodotto venga contaminato da microrganismi durante la lavorazione e il confezionamento. 

Se le caratteristiche di progettazione igienica delle apparecchiature sono inadeguate, la pulizia risulterà difficoltosa. 

Nelle fessure e negli spazi morti possono rimanere intrappolati dei residui (sporcizia) che permettono ai microrganismi contenuti di sopravvivere e moltiplicarsi. 

Questi possono poi portare a una contaminazione crociata di successivi lotti di prodotto.

Sebbene un obiettivo primario della progettazione rimanga quello di assicurare che le apparecchiature siano in grado di svolgere la propria funzione tecnologica, talvolta i requisiti di igiene entrano in conflitto con tale obiettivo. 

Nella ricerca di un compromesso accettabile, la sicurezza degli alimenti non deve assolutamente mai essere messa in pericolo.

Apportare modifiche e miglioramenti al progetto già esistente per rispondere ai requisiti di igiene può rivelarsi economicamente proibitivo e non portare agli esiti desiderati, pertanto conviene incorporarli nella fase di progettazione iniziale. 

I vantaggi a lungo termine di questa scelta non consistono solo nella sicurezza del prodotto, ma anche nel potenziale allungamento della vita prevista dell’apparecchiatura, in una minore manutenzione e, di conseguenza, in una riduzione dei costi operativi.

Il presente documento è stato pubblicato per la prima volta nel 1993 con l’intento di descrivere in modo più dettagliato i requisiti di igiene della Direttiva Macchine 89/392/CEE successivamente sostituita dalla 98/37/EC e dalla 2006/42/EC.

In seguito, alcune parti di esso sono state incorporate nelle norme EN 1672-2:2005 (aggiornata UNI EN 1672-2:2021 e EN ISO 14159:2002.

EHEDG
European Hygienic Engineering and Design Group
EHEDG Secretariat
60528 Frankfurt, Germany

[box-info]Direttiva macchine 2006/42/CE

Requisiti RESS Allegato I 
2.1. Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici[/box-info]

Check list in formato file CEM importabile in CEM4

Check list in formato file CEM importabile in in CEM4 sito cem4.eu

Collegati
[box-note]UNI EN 1672-2:2021
Illustrazioni di corretta progettazione igienica delle macchine: EN ISO 14159 Allegato B
UNI EN 1672-2 Macchine industria alimentare / Valutazione del rischio alimentare
Illustrazioni corretta progettazione igienica macchine alimentari: EN 1672-2 Allegato A/B
Direttiva macchine 2006/42/CE
Modello Dichiarazione MOCA acciaio inox
Dichiarazione di Conformità MOCA IT/EU per tipologia di materiale[/box-note]

RAPEX Report 2 del 13/01/2017 N.3 A12/0005/17 Slovenia

ID 3458 | | Visite: 5101 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 2 del 13/01/2017 N.3 A12/0005/17 Slovenia

Approfondimento tecnico: Smerigliatrice angolare

Il prodotto, di marca Villager, mod. VLN432, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 60745-2-3: Sicurezza degli utensili elettrici a motore - Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco.

La struttura del prodotto non è sufficientemente resistente e potrebbe rompersi durante l’uso lasciando scoperte delle parti in tensione.

Direttiva 2006/42/CE Macchine
Allegato I
RESS 1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento

Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l’utilizzazione. I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all’ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.

Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.

Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l’utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:

- al momento del contatto utensili/pezzo, l’utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,

- al momento dell’avviamento e/o dell’arresto dell’utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell’utensile debbono essere coordinati.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 2 del 13_01_2017 N. 3 A12_0005_17 Slovenia.pdf
Smerigliatrice angolare
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FAQ Ecodesign Directive

ID 3450 | | Visite: 7819 | Guide Nuovo Approccio

FAQ Ecodesign Directive

Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive and its Implementing Regulations Not legally binding 

This document will be regularly updated.

Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and its Implementing Regulations This Frequently Asked Questions (FAQ) document summarises questions and answers of general interest regarding the Ecodesign Directive 2009/125/EC and its implementing Regulations. The answers provided reflect a common understanding between Commission services and the Market Surveillance Authorities of Member States.

The answers as such are not legally binding.

A binding interpretation of Community law is the sole competence of the European Court of Justice.

These FAQ cannot go beyond or substitute for the requirements of the Ecodesign Directive or its implementing Regulations. The Ecodesign Directive is addressed to the Member States and must be transposed into national law according to Article 23.

The Ecodesign Regulations (implementing measures) are binding in their entirety and directly applicable in all Member States.

Last updated October 2016
Europeran Commission

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Allegato riservato FAQ Ecodesign Directive Update 10 2016.pdf
Update 10.2016
424 kB 82

RAPEX Report 1 del 06/01/2017 N.25 A12/1758/16 Finlandia

ID 3432 | | Visite: 5223 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 1 del 06/01/2017 N.25 A12/1758/16 Finlandia

Approfondimento tecnico: Gioielli giocattolo

Il prodotto GL Style, di marca Grafix, mod. 104009, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

I gioielli contengono cadmio (valore misurato pari all’81% in peso). Il cadmio è pericoloso per la salute umana in quanto si accumula nel corpo, può danneggiare gli organi e provocare il cancro.

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006
ALLEGATO XVII
RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI

23. cadmium
[…] 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini. […]

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Allegato riservato RAPEX Report 1 del 06_01_2017 N. 25 A12_1758_16 Finlandia.pdf
Gioielli giocattolo
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Nuovo Decreto ascensori: il testo definitivo

ID 3394 | | Visite: 11189 | Direttiva ascensori

Nuovo Decreto ascensori: approvato il testo definitivo

Schema di DPR, approvato definitivamente dal CDM nella seduta del 14.12.2016, attesa firma del Presidente e pubblicazione in gazzetta.

La Bozza precedentemente segnalata

Il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre scorso ha approvato in via definitiva il regolamento di attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.

Il regolamento contiene le nuove disposizioni sugli adempimenti per i nuovi ascensori mentre non prevede l'obbligo di adeguamento di sicurezza per impianti ante 1999.

Non viene confermata la norma sulla commissione d’esami per l’abilitazione dei manutentori, presente nella precedente bozza di schema dpr approvata in via prelimenare dal Consiglio dei Ministri dello scorso giugno.

Il Governo, pur non avendo inserito l’obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell’entrata in vigore del DPCM 162/1999, ha accolto le osservazioni di Consiglio di Stato, Camera e Senato in merito all’urgenza della questione come raccomandazione per il futuro, in modo tale da fare ulteriori approfondimenti sulla valutazione dell’impatto di tale intervento.

Infatti, la scelta di non intervenire sugli ascensori in servizio installati anteriormente al 1999 era stata approvata dal Consiglio di Stato che, pur ritenendo “la scelta di non intervento legittima” aveva segnalato al Governo l’esigenza di provvedere con urgenza.

Anche le Commissioni di Camera e Senato hanno segnalato la necessità che il Governo “preveda modalità di verifica per l’aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori anti 1999”.

Rispetto all’ultimo schema di regolamento approvato, la disposizione che avrebbe accelerato il ripristino delle istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi è stata completamente espunta dal testo, con riserva di riproporla in seguito in altra sede, come norma primaria.

Infatti, nonostante la norma sulle commissioni d’esame per l’abilitazione dei manutentori fosse stata oggetto anche di sollecitazioni parlamentari e di impegni del Governo, il Consiglio di Stato aveva osservato che “per quanto l’esigenza fosse meritevole e la soluzione attendibile, la norma era priva di base legale”.

Il regolamento si applicherà agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un paese terzo.

Sono esclusi gli ascensori inseriti in contesti particolari come gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune, quelli progettati a fini militari, quelli usati nelle miniere ecc.

Il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile.

Garantisce, quindi, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, grazie a nuovi standard di conformità degli ascensori e dei componenti (tabelle allegate al regolamento), e assicurare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

Sono previsti, infatti, nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; ad esempio gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell’ascensore, i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi e nel caso di difformità devono prevedere il ritiro del componente.

Il regolamento prevede anche che gli eventuali lavori per problematiche evidenziate dai controlli su precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano d’arrivo possano solo essere suggeriti dai manutentori e sarà scelta del condominio se eseguirli o meno.

La Bozza precedentemente segnalata

D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23

Focus Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni

ID 532 | | Visite: 14386 | Documenti Riservati Marcatura CE



Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni

Focus Tecnico

Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni
Redazione e validazione

La redazione del Manuale di Istruzioni di una macchina è un obbligo che il Fabbricante deve assolvere secondo le indicazioni del RESS punto 1.7.4 dell’Allegato I, Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, della Direttiva macchine 2006/42/CE e delle norme tecniche applicabili, tra le quali la norma orizzontale (type A) EN ISO 12100.

La corretta redazione del Manuale di Istruzioni, sviluppata a livello progettuale della stessa è un aspetto di base per la Sicurezza e la Salute degli operatori che ne faranno uso.

Con la redazione del Manuale, la validazione dello stesso sui requisiti richiesti consentirà di predisporre un “Documento” conforme alla Direttiva macchine e adeguato agli operatori.

Con il lavoro presente, oltre ai requisiti richiesti per la redazione del manuale di Istruzioni, sono proposte delle schede per la sua validazione che ne daranno evidenza documentale del “corretto processo” di elaborazione in termini di struttura e contenuti.

Il Focus raccoglie:

1. Focus Tecnico [pdf]
2. File .CEM importabile in CEM4 Requisiti Manuale Istruzioni [cem]
3. Modello Check list Validazione Manuale Istruzioni [doc]

Certifico S.r.l.
Ed. 2015

Maggiori Info e acquisto Documento

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Allegato riservato Focus Certifico - Direttiva macchine Il Manuale di Istruzioni.zip
Direttiva Macchine
3751 kB 202

Defeating dispositivo di interblocco associato ai ripari

ID 3370 | | Visite: 6904 | Guide Marcatura CE INAIL

Il defeating di un dispositivo di interblocco associato ai ripari

Norma EN ISO 14119:2013. Caso studio

Il documento è nato da una collaborazione tra Inail (Laboratorio macchine ed attrezzature di lavoro del Dit, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici), Ministero del Lavoro, Gruppo Interregionale macchine e impianti, Federmacchine, UNI, UCIMA, Schmersal Italia S.p.A. (vedi pubblicazione), con l’intento di approfondire un argomento di grande rilevanza sociale e prevenzionale quale il defeating ovvero la neutralizzazione di un dispositivo con funzioni di sicurezza per macchine ed attrezzature di lavoro.

La norma EN ISO 14119:2013 “Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e scelta” fornisce delle indicazioni per la minimizzazione della possibilità di neutralizzazione in modo ragionevolmente prevedibile di detti dispositivi e definisce la neutralizzazione come l’azione che rende non funzionante o bypassa il dispositivo di interblocco, facendo sì che una macchina sia utilizzata in modo non previsto dal fabbricante o senza le necessarie misure di sicurezza. La neutralizzazione può configurarsi come un uso scorretto ragionevolmente prevedibile se riconducibile ad una non puntuale applicazione del principio di integrazione della sicurezza prescritto dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

I confini tra i comportamenti che si configurano come uso scorretto piuttosto che come uso scorretto ragionevolmente prevedibile sono largamente dibattuti.

La norma EN ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio”, fornisce alcune tipologie esemplificative di uso scorretto o di comportamento umano facilmente prevedibile da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi, tra cui la scelta del comportamento derivante dall’adozione della “linea di minor resistenza” nell’esecuzione di un compito e il comportamento risultante da pressioni per tenere la macchina in esercizio in tutte le circostanze. Si ricorda che la sospensione della funzione di sicurezza di un dispositivo non è in assoluto vietata purché prevista e in tali casi si parla di condizioni di utilizzo a sicurezza sospesa ma con situazione di controllo del comando migliorato (ad esempio dispositivi di comando ad azione mantenuta, per spostamenti limitati, ….).

Si ricorre a dette condizioni di utilizzo laddove si ha l’esigenza di eseguire alcune azioni di regolazione e di manutenzione con parti della macchina alimentate e/o in moto.

segue

INAIL 2016

EN ISO 14119:2013 Interblocchi

Progettazione di ripari secondo la norma ISO 14119 - SCHMERSAL

La nuova norma sui ripari ISO 14120: File CEM

Interblocchi e sicurezza positiva: esempi di installazione

RAPEX Report 51 del 23/12/2016 N.64 A12/1712/16 Danimarca

ID 3405 | | Visite: 4813 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 51 del 23/12/2016 N.64 A12/1712/16 Danimarca

Approfondimento tecnico: Bambola di plastica

Il prodotto “II Frozen Fever”, mod. 8222A, è stato segnalato come pericoloso perché non conforme  al REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Il materiale plastico della bambola, e del pupazzo di neve, contiene Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) (valore misurato superiore al 32.4 % in peso).

Questo flatato può nuocere alla salute dei bambini casusando danni al sistema riproduttivo.

Secondo l’allegato XVII del  Regolamento (CE) N. 1907/2006, che tratta delle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi, il ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), il Dibutilftalato (DBP) e il Benzilbutilftalato (BBP):

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.

4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

IL PRODOTTO, INOLTRE, RISULTA ESSERE CONTRAFFATTO.

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Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC - Update July 2016

ID 3197 | | Visite: 10657 | Guide Nuovo Approccio

Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.1 July Draft update

Update July 2016

Vedi Ed. 2.1 EN (Finale) a questa pagina

Disponibile nuovo Draft Ed. 2.1 di Luglio 2016 della Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE.

La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo draft della proposta di aggiornamento della Linea Guida all'applicazione della Direttiva macchine Ed. 2010 (Luglio versione 2.1), che considera i commenti ricevuti alla versione presentata nel MWG meeting di Marzo 2016 sulla Edizione 2.0 di Febbraio 2016.

La versione finale (Ed. 3.0 2016) sarà approvata in occasione del prossimo incontro del Machinery Working Group (MWG) del 9/10 Novembre.

La Guida, secondo l'intenzione del MWG dovrà diventare un “living document”, da aggiornare su pareri rilevanti.

I nuovi commenti inseriti, rispetto alla precedente edizione, sono evidenziati in giallo.

Brussels, July 2016

Collegati
[box-note]Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC: Update July 2016
Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN[/box-note]

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Allegato riservato Guida Direttiva Macchine Ed. 2.1 July 2016.pdf
Europea Commission Ed. 2.1 July 2016
6968 kB 104

Regolamento (UE) 2016/2281

ID 3386 | | Visite: 8142 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) 2016/2281: Ecodesign Ventilcovettori

Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione del 30 novembre 2016 che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori. 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 346/1 del 20.12.2016

RAPEX Report 50 del 16/12/2016 N.12 A12/1645/16 Finlandia

ID 3373 | | Visite: 3782 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 50 del 16/12/2016 N.12 A12/1645/16 Finlandia

Approfondimento tecnico: Scooter autobilanciato

Il prodotto “Smart Balance Wheel, mod. EBS-1510-Red, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione ed è stato ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine, alla Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione ed alla norma tecnica EN 60335.

Il caricabatterie fornito con lo scooter non ha un isolamento sufficiente e non vi è una distanza adeguata tra il circuito primario ed il secondario. Inoltre, il connettore della batteria all’interno dello scooter può surriscaldarsi provocando un incendio.

Direttiva 2006/42/CE Macchine
Allegato I
RESS 1.5.6 - Incendio

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.

Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione
Allegato I
Punto 2 - Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;

b) non possano prodursi  sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.

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RAPEX European Commission

Procedure accertamento Direttiva macchine - ASL

ID 186 | | Visite: 19638 | Documenti Marcatura CE ASL



Applicazione del titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva macchine D.Lgs 17/2010

Indicazioni procedurali per gli Operatori dei servizi di vigilanza delle ASL

L’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 prende in esame le azioni degli organi di vigilanza nel caso di utilizzo di attrezzature marcate CE, per le quali si ipotizza la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previste dalle disposizioni legislative regolamentari di recepimento di Direttive europee di prodotto.

Il dettato giuridico pone l’attenzione ai “rischi” connessi con il possibile mancato rispetto di uno o più Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) constatati sull’attrezzatura.

La verifica della corretta applicazione delle Direttive sociali, effettuata nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, parte dal presupposto che l’attrezzatura sia stata immessa sul mercato e messa in servizio:
- conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle Direttive comunitarie ad essa applicabili e, cioè, provvista di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità ed istruzioni, come previsto dal D.Lgs. 17/2010;
- utilizzata conformemente alle istruzioni del fabbricante.

Partendo da queste due condizioni iniziali, le possibili contravvenzioni, cioè i reati per i quali è previsto l’arresto, solo o congiunto con l’ammenda, sono riconducibili al mancato rispetto di uno o più RES che comportino un rischio per la salute dei lavoratori.
Tali RES possono riguardare aspetti di carattere tecnico, inerenti la progettazione e la costruzione, ma anche di tipo documentale e informativo, come le istruzioni per l’uso ed i relativi schemi.

Il mancato rispetto di questi RES, però, può essere definito come “vizio palese o vizio occulto” a seconda che lo stesso si sia manifestato in fase di utilizzo dell’attrezzatura o di valutazione dei rischi della stessa, oppure a seguito di indagini ed analisi approfondite come nel caso di inchiesta per infortunio.

Coordinamento tecnico regioni e province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro
A cura del Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti”
Gennaio 2012

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Allegato riservato Procedura accertamento Direttiva macchine.pdf
Coordinamento Regioni 2012
329 kB 586

Regolamento (CE) N. 1275/2008

ID 3327 | | Visite: 8200 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (CE) N. 1275/2008

ID 3327 | 10.12.2016

Regolamento (CE) N. 1275/2008 della Commisione del 17 dicembre 2008 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

GU L 339 del 18.12.2008

[box-warning]Il regolamento (CE) n. 1275/2008 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025 dal Regolamento (UE) 2023/826 (GU L 103/29 del 18.4.2023)[/box-warning]

Testo consolidato 2017 con le Modiche all'atto di: 

M1 Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009 L 93 3 7.4.2009

M2 Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 L 191 42 23.7.2009

M3 Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione del 26 giugno 2013 L 175 13 27.6.2013

M4 Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione del 22 agosto 2013 L 225 1 23.8.2013

M5 Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016

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