EN 474-1:2009 Sicurezza Macchine movimento terra
EN 474-1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali - EN
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La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 474-1:2006+A1 (edizione febbraio 2009).
La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per le macchine movimento terra descritte nella UNI EN ISO 6165:2006, ad esclusione dei rulli compressori e trivelle ad azione orizzontale. La norma si applica anche alle macchine derivate progettate principalmente per l'uso con attrezzature atte a dissodare, rompere, muovere, trasportare, distribuire e livellare terra e roccia.
Attenzione file CEM su norma Ed. 2009 sostituita da: EN 474-1:2006+A4:2013 (UNI EN 474-1:2013-11)
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EN 474-1 Macchine movimento terra Testo Requisiti.PDF Testo Requisiti |
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EN 842:2008 Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove

EN 842:2008 Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove
Testo Requisiti punti 3,4,5,6
La norma descrive i criteri per la percezione di segnali visivi di pericolo nell'area in cui è previsto che persone percepiscano tali segnali e reagiscano ad essi. La norma specifica i requisiti di sicurezza ed ergonomici e le corrispondenti misurazioni fisiche e il controllo visivo soggettivo.
L'applicazione della Norma è Presunzione di Conformità ai RESS (Allegato ZB) della Direttiva macchine 2006/42/CE p.:
- 1.1.6;
- 1.2.2;
- 1.7.1;
- 1.7.1.2;
- 1.7.2;
- 3.6.1.
Elaborato Certifico S.r.l. 2015 - Controllare su norma in vigore
http://www.certifico.com/it/liberatoria-file-cem
La norma completa in IT o EN è acquistabile al sito di UNI:
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-842-2009.html
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EN 842 2008 Testo requisiti.pdf Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove |
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Regolamento Delegato (UE) 2015/1094
Regolamento Delegato (UE) 2015/1094
Regolamento Delegato (UE) 2015/1094 della Commissione del 5 maggio 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali
(GU L 177 del 8.7.2015)
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2020
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2020 [/box-note]
I componenti e sistemi laser: Tabella direttive applicabili
I componenti e sistemi laser: casi direttive applicabili: Machinery, BT, EMC
Il Documento presenta una tabella di corrispondenza di prodotti tipici laser e direttive applicabili e un allegato con spiegazioni e giustificazioni supplementari, nonché riferimenti bibliografici
(Click Zoom)
I componenti e sistemi laser presentano un elevato livello di innovazione e sono nel frattempo parte di molti sistemi di lavoro moderni nel campo della ricerca e dell'industria.
La legislazione europea mercato interno fornisce il quadro giuridico per un livello di sicurezza costante di prodotti messi a disposizione sul mercato europeo.
Ci sono norme europee specifiche per quanto riguarda la sicurezza di alcune categorie di prodotti, come la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE o alla Direttiva macchine 2006/42/CE.
Inoltre, può essere necessario applicare altre direttive europee, oltre alla Direttiva Macchine, in particolare nei casi di altri rischi oppure o di aspetti che sono solo parzialmente sono coperti dalla Direttiva Macchine, ad esempio la direttiva sulle attrezzature a pressione, la direttiva ATEX o la direttiva EMC.
Per i prodotti che non rientrano nelle Direttive Nuovo Approccio si applica la Direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti 2001/95/CE.
Lo scopo del presente documento è quello di fornire una panoramica delle direttive applicabili in termini di rilevanza per i prodotti laser tipi, il problema principale è di presentare quali prodotti sono soggetti alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Questo documento dovrebbe servire come linea guida per tutte le parti interessate nel campo della costruzione e produzione, per gli acquirenti e utilizzatori di prodotti laser, nonché per la sorveglianza del mercato e le autorità di test.
Rif.
- Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
- Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
- Decisione della Commissione del 5 febbraio 2014 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti
Federal Institute For Occupational Safety and Health (BAuA)
Germany 2015
Fascicolo Tecnico Direttiva LV - Esempio laser
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Table Laser products EU directives Machinery - LV.pdf |
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RAPEX Report 5 del 03/02/2017 N.13 A12/0118/17 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 5 del 03/02/2017 N.13 A12/0118/17 Svezia
Approfondimento tecnico: Martello
Il prodotto, di marca ADAMANT, mod. HAMMER MINI 8 OZ STEEL HANDLE, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme ai Regolamenti seguenti:
- REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE.
La gomma nel manico del martello contiene piombo (valore misurato fino allo 0,28% in peso), paraffine clorurare a catena corta (SCCP) (valore misurato fino allo 0,77% in peso) ed idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (valore misurato 1220 mg/Kg). L’immissione sul mercato di SCCP è vietata. Le paraffine clorurate a catena corta sono tossiche per gli organismi acquatici, per la fauna selvatica e gli esseri umani.
REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004
Articolo 3
Controllo della produzione, dell'immissione in commercio e dell'uso
1. Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.
REGOLAMENTO (UE) 2015/2030 DELLA COMMISSIONE DEL 13 NOVEMBRE 2015 recante modifica del regolamento (ce) n. 850/2004 del parlamento europeo e del consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato i
All'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 850/2004, la voce relativa agli alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) è sostituita dalla seguente:
1. In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.
2. L'uso è consentito per quanto concerne:
a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; e
b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.
3. Agli articoli di cui al punto 2 supra si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.»
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
50. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
[…] 5. Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d’ uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.
Tali articoli comprendono, tra l’altro:
- attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette,
- utensili per la casa, carrelli, girelli,
- attrezzi per uso domestico,
- abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo,
- cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli. […]
63. Piombo
[…] 7. Da non immettere sul mercato o usare negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05 % in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tali articoli o loro parti accessibili possano essere messi in bocca dai bambini.
Tale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera 0,05 μg/cm2 all'ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'articolo normali o ragionevolmente prevedibili.
Ai fini del presente paragrafo si ritiene che un articolo o una parte accessibile di un articolo possano essere messi in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione. […]
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RAPEX Report 5 del 03_02_2017 N. 13 A12_0118_17 Svezia.pdf Martello |
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Regolamento Delegato (UE) N. 811/2013
Regolamento Delegato (UE) N. 811/2013
Regolamento Delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
Rettifica regolamento delegato (UE) n. 811/2013
Interpretazione Direttiva macchine: Automezzi raccolta rifiuti a carico manuale
Interpretazione Direttiva macchine: Automezzi raccolta rifiuti a carico manuale Allegato IV (13)
Automezzi per la raccolta di rifiuti domestici a carico manuale con meccanismo di compressione - interpretazione del termine " Caricato manualmente " in relazione al campo di applicazione dell'allegato IV (13) Direttiva macchine 2006/42/CE.
La seguente interpretazione è stata concordata dal gruppo di lavoro macchinari al riunione del 23 aprile 2009.
E 'stato anche accettato dal coordinamento europeo di organismi notificati per le macchine.
Per i veicoli per la raccolta rifiuti, il termine "caricato manualmente" specifica la situazione in cui un operatore direttamente deposita i rifiuti nella macchina senza l'uso di qualsiasi meccanismo di sollevamento intermedio o dispositivo di caricamento.
Allegato IV (13) include i seguenti tipi di macchine:
a) macchine destinate solo ad essere caricate manualmente;
b) macchine con modi diversi di modi di funzionamento o di cui almeno uno è destinato per il carico manuale;
c) macchine non destinate al caricamento manuale, ma con un design tale che il carico manuale può avvenire.
Il termine "caricamento manualmente" può ragionevolmente prevedere quando:
I) la distanza verticale tra il frontale e qualsiasi piattaforma, scala area o simili in piedi sul veicolo a portata di mano è meno di 1,9 m
II) la distanza verticale tra il livello di guida frontale del e veicolo (piano terra) è inferiore a 2,1 m.
segue...
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Automezzi a carico manuale per la raccolta di rifiuti.pdf European Commission 2009 |
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RAPEX Report 4 del 27/01/2017 N.26 A12/0085/17 Ungheria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 4 del 27/01/2017 N.26 A12/0085/17 Ungheria
Approfondimento tecnico: Puzzle
Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. JC-B679, è stato sottoposto alla procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.
Piccole parti possono essere facilmente staccate dal puzzle e se messe in bocca dal bambino possono provocare il soffocamento.
La Direttiva 2009/48/CE, all’Allegato II, contenente i Requisiti Particolari di Sicurezza, stabilisce che:
4. […]
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.
[…]
Al fine del rispetto del requisito della Direttiva 2009/48/CE, la norma tecnica EN 71-1, al cap. 8.2 indica come testare i prodotti ed i loro componenti per verificare che non possano causare soffocamento.
Ogni giocattolo o componente deve essere inserito, senza compressione dello stesso, all’interno di un cilindro di prova. La prova ha esito positivo se il giocattolo o componente non si adatta completamente all’interno del cilindro.
CILINDRO DI PROVA
I giocattoli devono, sempre in accordo alla norma tecnica EN 71-1, essere sottoposti ad una prova specifica di trazione. A seguito della prova non si devono produrre delle piccole parti che non superino il test riportato al cap. 8.2 della norma stessa.
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RAPEX Report 4 del 27_01_2017 N. 26 A12_0085_17 Ungheria.pdf Puzzle |
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Decisione (UE) 2017/133
Decisione (UE) 2017/133 della Commissione del 25 gennaio 2017
relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il riferimento della norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» è mantenuto con una limitazione.
La Commissione aggiunge all'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la seguente limitazione: «la clausola 4.4 della norma armonizzata EN 14342:2013 è esclusa dall'ambito di applicazione del riferimento pubblicato».
GU L 21/113 del 26.01.2017
EN ISO 12100: La sequenza per la Valutazione del Rischio e la documentazione prevista

EN ISO 12100 La sequenza per la Valutazione del Rischio e la documentazione prevista
La valutazione del rischio deve comprendere:
1. Analisi del rischio
2. Ponderazione del rischio
1. Analisi del rischio
1) determinazione dei limiti della macchina
2) identificazione dei pericoli
3) stima del rischio
1. Ponderazione del rischio
L'analisi del rischio fornisce le informazioni necessarie per la ponderazione del rischio, che a sua volta permette di valutare se sia necessaria la riduzione del rischio. Queste valutazioni devono basarsi su una stima qualitativa o, quando appropriato, quantitativa del rischio associato ai pericoli presenti sulla macchina.
Un metodo quantitativo può essere appropriato quando sono disponibili dati utili.
Tuttavia, l'applicazione di un metodo quantitativo è limitata dai dati utili di cui si dispone e/o dalle risorse limitate di chi conduce la valutazione del rischio.
Pertanto, in numerose applicazioni, è possibile effettuare soltanto una valutazione del rischio qualitativa.
Come documentare la Valutazione del Rischio
La documentazione deve dimostrare la procedura che è stata seguita e i risultati che sono stati ottenuti.
Ciò comprende, quando pertinente, la documentazione di:
a) la macchina per la quale è stata effettuata la valutazione del rischio (per esempio, specifiche, limiti, uso previsto);
b) tutte le assunzioni pertinenti che sono state fatte (carichi, resistenze, fattori di sicurezza, ecc.);
c) i pericoli e le situazioni pericolose identificati e gli eventi pericolosi considerati nella valutazione del rischio;
d) le informazioni sulle quali si è basata la valutazione del rischio (vedere il punto 5.2):
1) i dati utilizzati e le loro fonti (storico degli infortuni, esperienze acquisite dalla riduzione del rischio applicata a macchine simili, ecc.),
2) l'incertezza associata ai dati usati e la sua influenza sulla valutazione del rischio;
e) gli obiettivi di riduzione del rischio da raggiungere mediante misure di protezione;
f) le misure di protezione implementate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre il rischio;
g) i rischi residui associati alla macchina;
h) il risultato della valutazione del rischio (vedere figura 1);
i) tutti i moduli compilati durante la valutazione del rischio.
Si dovrebbe indicare le norme o le altre specifiche utilizzate per individuare le misure di protezione citate in f) di cui sopra.
File CEM importabile CEM4
File CEM importabile CEM4 sito www.cem4.eu
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EN ISO 12100 Valutazione del Rischio p 5-6.pdf EN ISO 12100 p. 5-6 |
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Bombole di gas trasportabili GPL: quadro normativo
Bombole di gas trasportabili GPL: quadro normativo
ID 3507 | Update 05.11.2019
Vedi il "Vademecum Bombole GPL"
Le bombole GPL, sono soggette alla Direttiva 2010/35/UE, cosiddetta TPED:
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. (GU L 165/3 del 30.6.2010)
La presente direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione.
La presente direttiva si applica:
a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che recano i marchi di conformità di cui alla presente direttiva o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.
La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità.
La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.
Installazione
La norma UNI 7131:2014 definisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, tra cui le bombole singole di GPL.
Uso
La norma UNI EN ISO 24431:2017 specifica i requisiti dei controlli durante il riempimento, e si applica a bombole di gas trasportabili senza saldatura o saldati di acciaio o di lega di alluminio (tipo 1), e per le bombole in composito trasportabili gas (tipi da 2 a 5 compresi) per gas liquefatti e compressi di capacità d'acqua fino a 150 l.
Ispezione periodica
Per quanto riguarda l'ispezione periodica delle bombole trasportabili ricaricabili per GPL con capacità d'acqua compresa tra 0,5 l e 150 è in vigore la UNI EN 16728:2016
Smaltimento
La UNI EN 12816:2011 specifica i metodi per lo scarico sicuro di gas e per lo smaltimento di bombole per il GPL ricaricabili, realizzate in acciaio, materiali compositi e alluminio, con capacità in acqua da 0,5 l fino a 150 l compresi.
Trasporto
Le bombole di GPL piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, classificazione:
ADR classe 2
UN 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S., come:
MISCELA A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B e C
Per le MISCELE suddette, i seguenti nomi, usati nel commercio, sono ammessi per la designazione della materia:
Butano, per le MISCELE A, A01, A02 e A0;
Propano, per la MISCELA C
Eventuale esenzione parziale: 333 per gas infiammabili (massa netta in Kg per i gas liquefatti)
______________
Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio
La norma stabilisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, ivi compresa l'installazione e la sostituzione di bombole di GPL impiegate presso le utenze servite. Detti impianti possono essere alimentati da una singola bombola di GPL, da più bombole di GPL fra loro collegate, o da un deposito di GPL per uso domestico.
Data entrata in vigore : 27 maggio 2014
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-7131-2014.html
La norma specifica i requisiti dei controlli durante il riempimento, e si applica a bombole di gas trasportabili senza saldatura o saldati di acciaio o di lega di alluminio (tipo 1), e per le bombole in composito trasportabili gas (tipi da 2 a 5 compresi) per gas liquefatti e compressi di capacità d'acqua fino a 150 l.
Può essere applicabile a cilindri e tubi con una capacità d'acqua compresa tra 150 l e 450 l, a condizione che siano ispezionati e riempiti come singoli cilindri e tubi.
Data entrata in vigore : 12 gennaio 2017
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-24431-2017.html
La norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove delle bombole trasportabili ricaricabili per GPL con capacità d'acqua compresa tra 0,5 l e 150 l incluso.
- di acciaio saldato fabbricate con soluzioni alternative in termini di materiali, di progettazione e di costruzione, vedere UNI EN 14140 o norma equivalente;
- di alluminio saldato, in conformità alla UNI EN 13110 o norma equivalente;
- in materiale composito, vedere UNI EN 14427 o norma equivalente;
- bombole sagomate progettati e realizzati secondo la UNI EN 1442 o la UNI EN 14140,
La norma non si applica alle bombole installate in modo permanente sui veicoli.
[box-note]Vademecum bombole GPL
Depositi GPL: Quadro normativo Prevenzione Incendi
Direttiva 2010/35/UE[/box-note]
Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78
Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78
Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
GU 138 del 15 Giugno 2012
Collegati
[box-note]Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE
Rivalutazione Pacchi bombole non marcate “π”
Pacchi bombole ADR: Obblighi Consulente ADR[/box-note]
Check list EN 12417:2009 Centri di lavorazione

Check list EN 12417:2009 Centri di lavorazione
EN 12417:2009: Sicurezza Macchine utensili - Centri di lavorazione
La norma specifica le misure e i requisiti di sicurezza che devono essere adottati da coloro che si occupano della progettazione, fabbricazione e fornitura (inclusi installazione e smontaggio, con disposizioni per trasporto e manutenzione) di centri di lavorazione.
La presente norma europea è una norma di tipo C.
Quando le disposizioni della presente norma di tipo C differiscono da quelle dichiarate nelle norme di tipo A o B, le disposizioni della presente norma di tipo C hanno la precedenza.
I centri di lavorazione di macchina presentano una vasta gamma di pericoli, non ultima dalla loro ampia applicazione come macchine utensili per pezzi "fissi" e utensili rotanti, per il taglio per scopi generali del materiale da lavorare metallico a freddo.
File CEM importabile CEM4
File CEM importabile CEM4 sito cem4.eu
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Check list EN 12417 Centri di lavoro - Estratto.PDF Certifico Srl - Rev. 1.0 2014 |
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Regolamento (CE) N. 764/2008
Regolamento (CE) N. 764/2008
Regolamento (CE) N. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE
GU L 218/21 del 13.8.2008
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/515
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/515
Nuovo Quadro Normativo (NQN)[/box-note]
FGAS: Information for importers
FGAS: Information for importers of equipment
Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation
(Guidance document: Imports of pre-charged equipment: version 2.2, 2 December 2016)
This document is without prejudice to the obligations in the F-gas Regulation and should not be understood to have any legal status.
The EU Member States are responsible for implementing Regulation (EU) No 517/2014. For enforcement issues, please contact the relevant person in your Member State
EU 2016
RAPEX: Report annuale Certifico 2016
RAPEX: Report annuale Certifico 2016
Tutti gli Approfondimenti relativi al RAPEX di Certifico elaborati nel 2016:
Vedi tutti Report Certifico 2016
https://www.facebook.com/certifico.rapex
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/
Resp.: Giuseppe Zappia
RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products
Archivio prodotti pericolosi
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
RAPEX 2017
RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products
Archivio prodotti pericolosi
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
Alcune notifiche del sistema RAPEX potrebbero essere sottoposte a rettifica, consultare il sito ufficiale.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1
Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1
Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione del 3 gennaio 2017 relativo alle procedure di identificazione delle unità da diporto a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua
EN ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma

EN ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma
Update Ed. Luglio 2017
Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2016 (UNI 2017), con altri segnali inseriti nell'emendamento 7
- Prospetto della codifica dei segnaletica
- Raccolta immagini segnaletica
Vedi il Documento EN ISO 7010:2017
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Update Ed. 2015
Vedi il Documento EN ISO 7010:2015
Colori e segnali di sicurezza
Segnali di sicurezza registrati
La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.
Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.
Numero: 113
Dim.: 800 x 800 px
Formato: png
Maggiori Info e acquisto Documento
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE
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EN ISO 7010 FULL 800x800.zip Nuova Segnaletica di Sicurezza Ed. 2012 |
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RAPEX Report 6 del 10/02/2017 N.7 A12/0146/17 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 6 del 10/02/2017 N.7 A12/0146/17 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Prodotto per la pelle
Il prodotto, di marca Liz Earle, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Il flacone contiene frammenti di vetro che potrebbero tagliare le mani o la faccia durante l’applicazione del prodotto.
CAPO III
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SUL PRODOTTO, NOTIFICA
Articolo 10
Valutazione della sicurezza
1. Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all'articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell'allegato I.
La persona responsabile garantisce che:
a) l'uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza;
b) nella valutazione della sicurezza sia utilizzato un approccio adeguato basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti;
c) la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici sia aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto.
Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.
La Commissione, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, adotta linee guida adeguate che consentano alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare ai requisiti figuranti all’allegato I. Tali linee guida sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
2. La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.
3. Gli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti nell'ambito della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 1, realizzati dopo il 30 giugno 1988 per valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico, rispettano la legislazione comunitaria sui principi di buona prassi di laboratorio, nella versione applicabile al periodo di realizzazione dello studio, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall'ECHA.
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RAPEX Report 6 del 10_02_2017 N. 7 A12_0146_17 Regno Unito.pdf Prodotto per la pelle |
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Low Voltage Directive 2014/35/EU Guidelines

Low Voltage Directive 2014/35/EU Guidelines
Electrical equipment designed for use within certain voltage limits
November 2016
These Low Voltage Directive guidelines are intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by Directive 2014/35/EU, commonly referred to as the LVD, applicable from 20 April 2016, replacing the previous Directive 2006/95/EC.
These guidelines supersede the “guidelines on the application of Directive 2006/95/EC” of August 2007 (last modification January 2012). The LVD guidelines refer only to the application of Directive 2014/35/EU unless otherwise indicated.
Readers’ attention is drawn to the fact that these guidelines are intended only to facilitate the application of Directive 2014/35/EU and it is the text of the Directive and the national laws transposing the Directive that are legally binding. However, this document does represent a reference for ensuring consistent and harmonised application of the Directive by all stakeholders.
The guidelines are intended not only for the use of Member States’ competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as manufacturers, importers and distributors and their trade associations; bodies in charge of the preparation of standards as well as those involved in the conformity assessment procedures.
These guidelines are not exhaustive; they focus on certain issues only, which, in the light of the experience, are of direct and specific interest for the application of the Low Voltage Directive. These guidelines should be used in conjunction with the Directive itself and with the European Commission’s document “The Blue Guide on the implementation of EU product rules”4, which further explains concepts such as “placing on the market” and “economic operators”.
The structure of the LVD guidelines follows the structure of the LVD 2014/35/EU itself. Comments and explanations are given to each Article and Annex of the Directive. For comprehensive guidance on horizontal terms and principles of EU product rules, the readers should refer to the “The 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules”, as advised in these guidelines.
These guidelines have been prepared by the competent services of the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW) of the European Commission in cooperation with Member States, European standardisation bodies, European industry, European consumer organisations and other relevant sectoral stakeholders.
European Commission
November 2016
Tutte le guide ufficiali Nuovo Approccio
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Guideline LVD Low Voltage Directive 2014 35 UE.pdf Electrical equipment |
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Direttiva macchine: Immissione sul mercato e messa in servizio

Direttiva macchine 2006/42/CE: Immissione sul mercato e messa in servizio
Un Documento di approfondimento sulla "Immissione sul mercato" e "messa in servizio" di macchine in accordo con la Direttiva macchine 2006/42/CE e la Guida Ufficiale UE.
Le macchine o le quasi-macchine sono tenute a soddisfare le prescrizioni della direttiva macchine 2006/42/CE dalla loro immissione sul mercato o messa in servizio.
La definizione di “immissione sul mercato”, insieme con quella di “messa in servizio”, determinano la fase in cui la macchina deve essere conforme con le disposizioni pertinenti della direttiva e sono reperibili all’art. 2, rispettivamente alla lettera:
h) “immissione sul mercato”: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
k) “messa in servizio”: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva.
1. Immissione sul mercato
1.1 Forme giuridiche
1.2 Soggetti responsabili dell’immissione sul mercato
1.3 Obblighi art. 5 Direttiva macchine
1.4 Immissione sul mercato: Documenti e procedure
A) Documenti e procedure per la conformità macchine
B) Documenti e procedure per la conformità quasi macchine
2. Messa in servizio
2.1 Prescrizioni sull'utilizzo delle macchine
2.2 Macchine modificate prima della prima messa in servizio
2.3 Messa in servizio e uso della macchina
3. Sorveglianza del mercato
3.1 Sorveglianza del mercato delle macchine
3.2 Sorveglianza del mercato delle quasi-macchine
Elaborato Certifico Srl - IT 2016
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Direttiva macchine - Immissione sul mercato e messa in servizio.pdf Certifico Srl. - Rev. 0.0 2016 |
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Marcatura CE insiemi di macchine ciclo produzione ceramico
Indicazioni tecniche sulla marcatura CE relativamente agli insiemi di macchine presenti nel ciclo di produzione ceramico
ID 2612 | 27.03.2024 / In allegato
Gli insiemi complessi sono da considerarsi “autonomamente” come “macchine” ai sensi della Direttiva Macchine (ora Direttiva 2006/42/CE).
E’ macchina anche l’insieme di macchine, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.
Pertanto il fabbricante della macchina-impianto dovrà procedere alla valutazione dei rischi dell'insieme e accertarsi che:
- i Requisiti Essenziali di Sicurezza della macchina (intesa come linea/impianto) siano rispettati;
- il Fascicolo tecnico della macchina (intesa come linea/impianto) sia formato e risulti disponibile;
- siano effettuate le procedure di valutazione della conformità; - siano presenti le informazioni necessarie (“Manuale d’uso di linea/impianto”);
- venga redatta la dichiarazione CE di conformità dell’insieme (linea/impianto) e risulti accertato che la medesima sia a disposizione;
- sia apposta la marcatura CE di conformità della linea/impianto.
Tipiche problematiche di sicurezza da valutare in sede di “impianto” sono, ad esempio, l’interfacciamento e la gestione solidale tra le varie parti che compongono l’impianto, la gestione degli arresti della linea, le modalità di accesso “in sicurezza” all’impianto, le emissioni correlate all’impianto, ecc.
Molto spesso nelle forniture complesse (tipicamente quelle che si trovano all’interno della produzione ceramica) sono coinvolti più fornitori, senza però che il più delle volte sia stato definito contrattualmente, e a priori, chi è responsabile della sicurezza dell’insieme finale (il cosiddetto assemblatore finale o capo-commessa).
In questi casi, proprio i testi normativi (Direttiva Macchine e il Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 - cd. Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, in particolare a seguito delle modifiche introdotte Pagina 3 di 27 con il D. Lgs. n. 106/2009) rafforzano inequivocabilmente il concetto che anche l’utilizzatore della macchina (intesa come impianto o insieme complesso) può diventare “suo malgrado” il costruttore della stessa, sulla base peraltro di quanto già previsto al “vecchio” art. 8 comma 7 Direttiva 98/37/CE, secondo il quale gli obblighi del fabbricante “incombono a chiunque assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio”.
Approvate dal Gruppo di lavoro regionale per la prevenzione infortuni sul lavoro nel comparto della ceramica, istituito con Deliberazione della regione Emilia-Romagna n. 7819 del 10/6/2014
Deliberazione della regione Emilia-Romagna n. 7819 del 10/6/2014
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Indicazioni marcatura CE insiemi macchine ceramica.pdf Regione Emilia-Romagna 2014 |
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Rettifica regolamento delegato (UE) n. 811/2013
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
Regolamento Delegato (UE) N. 811/2013
Decisione 2014/59/UE
Decisione 2014/59/UE
Decisione della Commissione del 5 febbraio 2014 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti
...
I requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo conformemente alla direttiva 2001/95/CE sono i seguenti:
1) un prodotto laser di consumo attraente per i bambini non deve arrecare danni agli occhi o alla cute nel caso di un’esposizione a una radiazione laser che potrebbe verificarsi in qualsiasi condizione di utilizzo, compresa un’esposizione deliberata di lunga durata con uno strumento di visione ottica;
2) tutti gli altri prodotti laser di consumo non devono arrecare danni agli occhi o danni non intenzionali alla cute nel caso di un’esposizione a una radiazione laser che potrebbe verificarsi in condizioni di utilizzo normali o ragionevolmente prevedibili, compresa un’esposizione momentanea accidentale o non intenzionale; qualsiasi danno intenzionale alla cute causato dai prodotti laser di consumo deve essere compatibile con un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei consumatori;
3) la conformità ai punti 1) e 2) va ottenuta con mezzi tecnici;
4) i prodotti conformi al punto 2), se l’esposizione a una radiazione laser suscettibile di arrecare danni agli occhi o alla cute può verificarsi in condizioni di utilizzo diverse da quelle indicate al punto 2), devono essere muniti di etichette con adeguate avvertenze e di istruzioni per l’uso contenenti tutte le informazioni utili per la sicurezza.
...
GU L 36/20 del 6.2.2014
Verbali del Gruppo di lavoro UE Direttiva macchine 1997-2015
Raccolta verbali del Gruppo di lavoro UE Direttiva macchine 1997-2015
Consolidated minutes from 1997-03-24 - Update March 2016
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Consolidated minutes from 1997-03-24 - Update March 2016.pdf EU 2016 |
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Guidance on the classification of attachments to construction equipment

CECE Guidelines attachments machinery directive 2006/42/EC
CECE guidance on the classification of attachments to construction equipment for the machinery directive 2006/42/EC
The attachments fitted on construction equipment may be considered in the frame of machinery directive 2006/42/EC as part of a machine, interchangeable equipment and Partly Completed Machinery (further called PCM).
This document gives criteria and guidelines to identify the status of the various type of attachment as established by directive 2006/42/EC.
a. Basic attachment or tools
b. Interchangeable equipment
c. Partly Completed Machinery (PCM)
Lifting accessories have also been considered.
This document has been set up to ensure a common understanding between the various parties concerned and a common approach for the manufacturers.
CECE 2012
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CECE_Guidance_on_attachments_Feb_2012.pdf CECE 2012 |
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Guideline CE-Declaration: Crane systems
Guideline CE-Declaration
Crane systems connected in Buildings or free standing supporting structures
Cranes are covered by different legislations:
In practice, the questions often arise as to which laws and regulations cover and apply to cranes and lifting equipment. Among other regulations, cranes and lifting equipment is included in the scope of the Machinery Directive 2006/42/EC.
Furthermore, Article 2(1) of the Construction Products Regulation (CPR) and Regulation 305/20113) establishes harmonised conditions for the marketing of construction products. It does so by
establishing harmonised rules on how to express the performance of construction products in relation to their essential characteristics and on the use of CE marking on these products.
The following terms are used according to CPR:
- Construction works are defined as buildings and civil engineering works.
The definition is large enough to include all types of “construction works” in which relevant materials handling equipment, e.g. electrical overhead traveling cranes (EOT), such as light crane systems, are fixed to the building or are fixed to free standing supporting structures (e.g. outdoor applications). This is usually found in: warehouses, factory workshops, distribution centres, airports…
- “Incorporated in a permanent manner” means that it is not the equipment’s purpose to be temporarily incorporated into the building.
The European Commission’s Frequently Asked Questions #31 on the CPR4 thus provides an indicative and non-exhaustive list of products not covered by the standard5 and in which “structural
components for the moving part of cranes” can be found. NOTE: An appropriate consultation among CEN members in still on-going.
Therefore in some cases the CPR may be applicable.
The purpose of this document is to provide guidance on how to assess whether the Construction Products Regulation (CPR) applies to the various types of cranes or the Machinery Directive. The
“Building Law” is a national law which is not a transposition of the European harmonized legislation and therefore it is not considered in this FEM EOT guideline.
Consideration Following cases are considered as examples (open list):
Case 1: Crane runway
- Crane runway (according to CPR)
- Bridge- and Gantry Crane (according to 2006/42/EC)
Case 2: Monorail System
- Monorail (according to 2006/42/EC)
Case 3: Free standing supporting structure of a crane
Free standing supporting structures of cranes apply to the Machinery Directive 2006/42/EC, in case:
- They are not incorporated in a permanent manner in the construction works
- They do not have load-bearing function in relation to the structure (e.g. building)
FEM 2014
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Guideline CE Declaration - Crane systems.pdf FEM 2014 |
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RAPEX Report 3 del 20/01/2017 N.1 A12/0041/17 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 3 del 20/01/2017 N.1 A12/0041/17 Francia
Approfondimento tecnico: Sandali
Il prodotto, di marca Philov’, mod. 51200005S, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori, ritiro dal mercato e distruzione perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
I rivetti in metallo rilasciano una quantità eccessiva di nichel (valore misurato 1,2 μg/cm2/settimana). Il nichel è un forte sensibilizzante e può causare reazioni allergiche se presente in articoli che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle.
ALLEGATO XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
27. Nichel
1. Non è consentito l’uso:
a. in tutti gli oggetti che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nichel da tale oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);
b. in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,
se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μg/cm2/settimana;
c. negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.
2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
3. Le norme adottate dal Comitato Europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.
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RAPEX Report 3 del 20_01_2017 N. 1 A12_0041_17 Francia.pdf Sandali |
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Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2010/35/UE (TPED)
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
1. La presente direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione.
2. La presente direttiva si applica:
a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che recano i marchi di conformità di cui alla presente direttiva o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.
3. La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità.
4. La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.
GU L 165/3 del 30.6.2010
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78
Direttiva 2008/68/CE
Direttiva 84/527/CEE
Direttiva 84/526/CEE
Direttiva 84/525/CEE
Direttiva 1999/36/CE[/box-note]
Criteri per la progettazione igienica di macchine alimentari - EHEDG
Linee guida Criteri per la progettazione igienica di macchine alimentari / EHEDG 3a Ed. 2018
ID 111 | 04.10.2023
Edizioni:
- 3a Ed. 2018
- 2a Ed. 2004
_________
Il presente documento descrive i criteri per la progettazione igienica di apparecchiature destinate al processo produttivo di alimenti.
Il suo obiettivo fondamentale è la prevenzione della contaminazione microbica dei prodotti alimentari.
Tale contaminazione, naturalmente, può avere origine dalle materie prime, ma può anche accadere che il prodotto venga contaminato da microrganismi durante la lavorazione e il confezionamento.
Se le caratteristiche di progettazione igienica delle apparecchiature sono inadeguate, la pulizia risulterà difficoltosa.
Nelle fessure e negli spazi morti possono rimanere intrappolati dei residui (sporcizia) che permettono ai microrganismi contenuti di sopravvivere e moltiplicarsi.
Questi possono poi portare a una contaminazione crociata di successivi lotti di prodotto.
Sebbene un obiettivo primario della progettazione rimanga quello di assicurare che le apparecchiature siano in grado di svolgere la propria funzione tecnologica, talvolta i requisiti di igiene entrano in conflitto con tale obiettivo.
Nella ricerca di un compromesso accettabile, la sicurezza degli alimenti non deve assolutamente mai essere messa in pericolo.
Apportare modifiche e miglioramenti al progetto già esistente per rispondere ai requisiti di igiene può rivelarsi economicamente proibitivo e non portare agli esiti desiderati, pertanto conviene incorporarli nella fase di progettazione iniziale.
I vantaggi a lungo termine di questa scelta non consistono solo nella sicurezza del prodotto, ma anche nel potenziale allungamento della vita prevista dell’apparecchiatura, in una minore manutenzione e, di conseguenza, in una riduzione dei costi operativi.
Il presente documento è stato pubblicato per la prima volta nel 1993 con l’intento di descrivere in modo più dettagliato i requisiti di igiene della Direttiva Macchine 89/392/CEE successivamente sostituita dalla 98/37/EC e dalla 2006/42/EC.
In seguito, alcune parti di esso sono state incorporate nelle norme EN 1672-2:2005 (aggiornata UNI EN 1672-2:2021 e EN ISO 14159:2002.
EHEDG
European Hygienic Engineering and Design Group
EHEDG Secretariat
60528 Frankfurt, Germany
[box-info]Direttiva macchine 2006/42/CE
Requisiti RESS Allegato I
2.1. Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici[/box-info]
Check list in formato file CEM importabile in CEM4
Check list in formato file CEM importabile in in CEM4 sito cem4.eu
Collegati
[box-note]UNI EN 1672-2:2021
Illustrazioni di corretta progettazione igienica delle macchine: EN ISO 14159 Allegato B
UNI EN 1672-2 Macchine industria alimentare / Valutazione del rischio alimentare
Illustrazioni corretta progettazione igienica macchine alimentari: EN 1672-2 Allegato A/B
Direttiva macchine 2006/42/CE
Modello Dichiarazione MOCA acciaio inox
Dichiarazione di Conformità MOCA IT/EU per tipologia di materiale[/box-note]
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Criteri progettazione igienica attrezzature EHEDG Marzo 2018.pdf 3a Ed. - Marzo 2018 |
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EHEDG Glossary Ed. 2012.pdf Ed. 2012 |
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EHEDG pp connections - April 2011.pdf Ed. 2011 |
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Criteri progettazione igienica attrezzature EHEDG April 2004.pdf 2a Ed. - Aprile 2004 |
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RAPEX Report 2 del 13/01/2017 N.3 A12/0005/17 Slovenia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 2 del 13/01/2017 N.3 A12/0005/17 Slovenia
Approfondimento tecnico: Smerigliatrice angolare
Il prodotto, di marca Villager, mod. VLN432, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 60745-2-3: Sicurezza degli utensili elettrici a motore - Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco.
La struttura del prodotto non è sufficientemente resistente e potrebbe rompersi durante l’uso lasciando scoperte delle parti in tensione.
Direttiva 2006/42/CE Macchine
Allegato I
RESS 1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l’utilizzazione. I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all’ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.
Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l’utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:
- al momento del contatto utensili/pezzo, l’utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell’avviamento e/o dell’arresto dell’utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell’utensile debbono essere coordinati.
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RAPEX Report 2 del 13_01_2017 N. 3 A12_0005_17 Slovenia.pdf Smerigliatrice angolare |
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FAQ Ecodesign Directive
FAQ Ecodesign Directive
Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive and its Implementing Regulations Not legally binding
This document will be regularly updated.
Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and its Implementing Regulations This Frequently Asked Questions (FAQ) document summarises questions and answers of general interest regarding the Ecodesign Directive 2009/125/EC and its implementing Regulations. The answers provided reflect a common understanding between Commission services and the Market Surveillance Authorities of Member States.
The answers as such are not legally binding.
A binding interpretation of Community law is the sole competence of the European Court of Justice.
These FAQ cannot go beyond or substitute for the requirements of the Ecodesign Directive or its implementing Regulations. The Ecodesign Directive is addressed to the Member States and must be transposed into national law according to Article 23.
The Ecodesign Regulations (implementing measures) are binding in their entirety and directly applicable in all Member States.
Last updated October 2016
Europeran Commission
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FAQ Ecodesign Directive Update 10 2016.pdf Update 10.2016 |
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RAPEX Report 1 del 06/01/2017 N.25 A12/1758/16 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 1 del 06/01/2017 N.25 A12/1758/16 Finlandia
Approfondimento tecnico: Gioielli giocattolo
Il prodotto GL Style, di marca Grafix, mod. 104009, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
I gioielli contengono cadmio (valore misurato pari all’81% in peso). Il cadmio è pericoloso per la salute umana in quanto si accumula nel corpo, può danneggiare gli organi e provocare il cancro.
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006
ALLEGATO XVII
RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI
23. cadmium
[…] 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini. […]
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RAPEX Report 1 del 06_01_2017 N. 25 A12_1758_16 Finlandia.pdf Gioielli giocattolo |
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Nuovo Decreto ascensori: il testo definitivo
Nuovo Decreto ascensori: approvato il testo definitivo
Schema di DPR, approvato definitivamente dal CDM nella seduta del 14.12.2016, attesa firma del Presidente e pubblicazione in gazzetta.
La Bozza precedentemente segnalata
Il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre scorso ha approvato in via definitiva il regolamento di attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.
Il regolamento contiene le nuove disposizioni sugli adempimenti per i nuovi ascensori mentre non prevede l'obbligo di adeguamento di sicurezza per impianti ante 1999.
Non viene confermata la norma sulla commissione d’esami per l’abilitazione dei manutentori, presente nella precedente bozza di schema dpr approvata in via prelimenare dal Consiglio dei Ministri dello scorso giugno.
Il Governo, pur non avendo inserito l’obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell’entrata in vigore del DPCM 162/1999, ha accolto le osservazioni di Consiglio di Stato, Camera e Senato in merito all’urgenza della questione come raccomandazione per il futuro, in modo tale da fare ulteriori approfondimenti sulla valutazione dell’impatto di tale intervento.
Infatti, la scelta di non intervenire sugli ascensori in servizio installati anteriormente al 1999 era stata approvata dal Consiglio di Stato che, pur ritenendo “la scelta di non intervento legittima” aveva segnalato al Governo l’esigenza di provvedere con urgenza.
Anche le Commissioni di Camera e Senato hanno segnalato la necessità che il Governo “preveda modalità di verifica per l’aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori anti 1999”.
Rispetto all’ultimo schema di regolamento approvato, la disposizione che avrebbe accelerato il ripristino delle istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi è stata completamente espunta dal testo, con riserva di riproporla in seguito in altra sede, come norma primaria.
Infatti, nonostante la norma sulle commissioni d’esame per l’abilitazione dei manutentori fosse stata oggetto anche di sollecitazioni parlamentari e di impegni del Governo, il Consiglio di Stato aveva osservato che “per quanto l’esigenza fosse meritevole e la soluzione attendibile, la norma era priva di base legale”.
Il regolamento si applicherà agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un paese terzo.
Sono esclusi gli ascensori inseriti in contesti particolari come gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune, quelli progettati a fini militari, quelli usati nelle miniere ecc.
Il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile.
Garantisce, quindi, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, grazie a nuovi standard di conformità degli ascensori e dei componenti (tabelle allegate al regolamento), e assicurare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
Sono previsti, infatti, nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; ad esempio gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell’ascensore, i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi e nel caso di difformità devono prevedere il ritiro del componente.
Il regolamento prevede anche che gli eventuali lavori per problematiche evidenziate dai controlli su precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano d’arrivo possano solo essere suggeriti dai manutentori e sarà scelta del condominio se eseguirli o meno.
La Bozza precedentemente segnalata
Focus Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni

Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni
Focus Tecnico
Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni
Redazione e validazione
La redazione del Manuale di Istruzioni di una macchina è un obbligo che il Fabbricante deve assolvere secondo le indicazioni del RESS punto 1.7.4 dell’Allegato I, Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, della Direttiva macchine 2006/42/CE e delle norme tecniche applicabili, tra le quali la norma orizzontale (type A) EN ISO 12100.
La corretta redazione del Manuale di Istruzioni, sviluppata a livello progettuale della stessa è un aspetto di base per la Sicurezza e la Salute degli operatori che ne faranno uso.
Con la redazione del Manuale, la validazione dello stesso sui requisiti richiesti consentirà di predisporre un “Documento” conforme alla Direttiva macchine e adeguato agli operatori.
Con il lavoro presente, oltre ai requisiti richiesti per la redazione del manuale di Istruzioni, sono proposte delle schede per la sua validazione che ne daranno evidenza documentale del “corretto processo” di elaborazione in termini di struttura e contenuti.
Il Focus raccoglie:
1. Focus Tecnico [pdf]
2. File .CEM importabile in CEM4 Requisiti Manuale Istruzioni [cem]
3. Modello Check list Validazione Manuale Istruzioni [doc]
Certifico S.r.l.
Ed. 2015
Maggiori Info e acquisto Documento
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Focus Certifico - Direttiva macchine Il Manuale di Istruzioni.zip Direttiva Macchine |
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