Slide background
Slide background




RAPEX Report 32 del 12/08/2016 N.7 A12/0968/16 Portogallo

ID 2895 | | Visite: 3710 | RAPEX 2016Permalink: https://www.certifico.com/id/2895

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 32 del 12/08/2016 N.7 A12/0968/16 Portogallo

Approfondimento tecnico: Illuminante per la pelle

Il prodotto, di marca “CaroWhite”, è stato sottoposto alla procedura di blocco dell’importazione perché non conforme con il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Il prodotto contiene idrochinone, che può causare irritazioni cutanee e dermatiti.

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce che:

CAPO IV 

RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE

Articolo  14

Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

1. Fatto salvo l’articolo  3, i prodotti cosmetici non possono  contenere:

a) sostanze vietate:

- sostanze vietate di cui all’allegato II;

b) sostanze soggette a restrizioni:

- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell’allegato III;

c) coloranti:

i) coloranti diversi da quelli elencati nell’allegato IV e coloranti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato, ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2;

ii) fatte salve la lettera b), la lettera d), punto i) e la lettera e), punto  i), sostanze elencate nell’allegato  IV ma non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

d) conservanti:

i) conservanti diversi da quelli elencati nell’allegato V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

ii) fatte salve la lettera b, la lettera c), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell’allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

e) filtri UV:

i) Filtri UV diversi da quelli elencati nell’Allegato VI e filtri UV ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

ii) fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i), e la lettera d), punto  i), sostanze elencate nell’allegato  VI ma non destinate ad essere impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

2. In seguito ad una decisione della Commissione relativa all’estensione dell’ambito d’applicazione dell’allegato  IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell’allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che sono elencati in tale allegato ma non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni ivi indicate.

La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3.

In accordo all’allegato III, la presenza di idrochinone è vietata in tutti i prodotti cosmetici ad eccezione delle tinture per capelli e dei kit per unghie finte. 

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (RAPEX Report 32 del 12_08_2016 N.7 A12_0968_16 Portogallo.pdf)RAPEX Report 32 del 12/08/2016 N.7 A12/0968/16 Portogallo
Illuminante per la pelle
IT350 kB1055

Tags: RAPEX

Ultimi archiviati Marcatura CE

Dic 13, 2024 106

Regolamento delegato (UE) 2024/3173

Regolamento delegato (UE) 2024/3173 ID 23106 | 13.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato
Dic 02, 2024 155

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR) ID 23047 | 02.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Dic 18, 2024 118699

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 ID 518 | Update news 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del… Leggi tutto