Slide background
Slide background




RAPEX Report 7 del 17/02/2017 N.28 A12/0164/17 Polonia

ID 3640 | | Visite: 4619 | RAPEX 2017Permalink: https://www.certifico.com/id/3640


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 7 del 17/02/2017 N.28 A12/0164/17 Polonia

Approfondimento tecnico: Articoli pirotecnici

Il prodotto “Dum Bum”, di marca Klasek, è stato sottoposto alla procedura che ne prevede la distruzione perché non conforme con la Direttiva Direttiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, ed alla norma tecnica armonizzata EN 15947-5.

Il livello sonoro massimo misurato è troppo alto e può causare danni all’udito.

La Direttiva 2013/29/UE e la norma tecnica armonizzata EN 15947-5 stabiliscono che il livello sonoro massimo non deve superare i 120 dB (A).

Direttiva 2013/29/UE
Allegato I

[…] A. Fuochi d’artificio

1. Il fabbricante classifica i fuochi d’artificio secondo diverse categorie conformemente all’articolo 6 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull’etichetta:

a) i fuochi d’artificio della categoria F1 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

iii) la categoria F1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;

iv) i petardini da ballo della categoria F1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d’argento;

b) i fuochi d’artificio della categoria F2 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

c) i fuochi d’artificio della categoria F3 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

2. I fuochi d’artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l’ambiente.

3. Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.

4. I fuochi d’artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.

5. I fuochi d’artificio di categoria F1, F2 e F3 devono essere protetti contro l’accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell’articolo pirotecnico stesso. I fuochi d’artificio di categoria F4 devono essere protetti contro l’accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato RAPEX Report 7 del 17_02_2017 N. 28 A12_0164_17 Polonia.pdf
Articoli pirotecnici
268 kB 11

Tags: RAPEX

Ultimi archiviati Marcatura CE

Dic 13, 2024 108

Regolamento delegato (UE) 2024/3173

Regolamento delegato (UE) 2024/3173 ID 23106 | 13.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato
Dic 02, 2024 159

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR) ID 23047 | 02.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Dic 18, 2024 118743

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 ID 518 | Update news 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del… Leggi tutto