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RAPEX Report 5 del 03/02/2017 N.13 A12/0118/17 Svezia

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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 5 del 03/02/2017 N.13 A12/0118/17 Svezia

Approfondimento tecnico: Martello

Il prodotto, di marca ADAMANT, mod. HAMMER MINI 8 OZ STEEL HANDLE, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme ai Regolamenti seguenti:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

- REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE.

La gomma nel manico del martello contiene piombo (valore misurato fino allo 0,28% in peso), paraffine clorurare a catena corta (SCCP) (valore misurato fino allo 0,77% in peso) ed idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (valore misurato 1220 mg/Kg). L’immissione sul mercato di SCCP è vietata. Le paraffine clorurate a catena corta sono tossiche per gli organismi acquatici, per la fauna selvatica e gli esseri umani.

REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004

Articolo 3
Controllo della produzione, dell'immissione in commercio e dell'uso

1. Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.

REGOLAMENTO (UE) 2015/2030 DELLA COMMISSIONE DEL 13 NOVEMBRE 2015 recante modifica del regolamento (ce) n. 850/2004 del parlamento europeo e del consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato i

All'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 850/2004, la voce relativa agli alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) è sostituita dalla seguente:

1. In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.

2. L'uso è consentito per quanto concerne:

a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; e

b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.

3. Agli articoli di cui al punto 2 supra si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006

Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

50. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

[…] 5. Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d’ uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.

Tali articoli comprendono, tra l’altro:

attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette,

utensili per la casa, carrelli, girelli,

attrezzi per uso domestico,

abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo,

cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli. […]

63. Piombo

[…] 7. Da non immettere sul mercato o usare negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05 % in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tali articoli o loro parti accessibili possano essere messi in bocca dai bambini.

Tale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera 0,05 μg/cm2 all'ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'articolo normali o ragionevolmente prevedibili.

Ai fini del presente paragrafo si ritiene che un articolo o una parte accessibile di un articolo possano essere messi in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione. […]

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