Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2019/2015

ID 9644 | | Visite: 4982 | Direttiva EcodesignPermalink: https://www.certifico.com/id/9644

Regolamento delegato UE 2019 2015

Regolamento delegato (UE) 2019/2015

Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione

GU L 315/68 del 05.12.2019

Entrata in vigore: 25.12.2019

Applicazione: a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica dal 1° maggio 2021.

...

Testo modificato dal:

Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (Testo consolidato al 1° settembre 2021)
Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023
_______

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti di etichettatura delle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, nonché di fornitura d’informazioni supplementari a riguardo. I requisiti si applicano anche alle sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

2. Il presente regolamento non si applica alle sorgenti luminose di cui all’allegato IV, punti 1 e 2.

3. Le sorgenti luminose di cui all’allegato IV, punto 3, sono conformi soltanto ai requisiti fissati nell’allegato V, punto 4.

Articolo 9 Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 874/2012 è abrogato dal 1°settembre 2021, ad eccezione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, che sono abrogati da 25 dicembre 2019.

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica dal 1° maggio 2021.

_____

ALLEGATO III Etichetta delle sorgenti luminose

1. ETICHETTA

Se la sorgente luminosa è destinata a essere commercializzata presso un punto vendita, sull’esterno dell’imballaggio individuale è stampata un’etichetta conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto dal presente allegato.

I fornitori scelgono tra il formato di cui al punto 1.1 e quello di cui al punto 1.2 del presente allegato.

L’etichetta misura:

- nel caso dell’etichetta di dimensioni standard, almeno 36 mm di larghezza per 75 mm di altezza;

- nel caso dell’etichetta di piccole dimensioni (larghezza inferiore a 36 mm), almeno 20 mm di larghezza per 54 mm di altezza.

Le dimensioni dell’imballaggio non sono inferiori a 20 mm di larghezza per 54 mm di altezza.

Se l’etichetta è stampata in formato più grande, il contenuto è comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra. L’etichetta di piccole dimensioni non è usata su imballaggi di larghezza superiore a 36 mm.

L’etichetta e la freccia che indica la classe di efficienza energetica possono essere stampate in monocromia, conformemente ai punti 1.1 e 1.2, solo se tutte le altre informazioni sull’imballaggio, compresi gli elementi grafici, sono stampate in monocromia.

Se non è stampata sulla parte dell’imballaggio destinata a essere rivolta verso il potenziale cliente, l’etichetta riporta una freccia contenente la lettera della classe di efficienza energetica come illustrato di seguito, del colore corrispondente a quello della classe energetica. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta ben visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è in Calibri grassetto ed è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza sono contornate da un bordo di colore 100 % nero e di 0,5 pt di spessore.

Figura 1

Freccia a colori/in monocromia rivolta verso sinistra/destra per la parte dell’imballaggio rivolta verso il potenziale cliente

Etichetta5

Nel caso di cui all’articolo 4, lettera e), l’etichetta riscalata ha un formato e dimensioni che consentono di coprire la vecchia etichetta e di aderirvi.

1.1. Etichetta di dimensioni standard

L’etichetta è come segue:

 

Etichetta6

 

 

__________

Testo modificato dal:

Rettificato dal:

[...]

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2019_2015 Testo consolidato 01.09.2021.pdf)Regolamento delegato (UE) 2019/2015 Testo consolidato 01.09.2021
 
IT1609 kB73
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2019 2015.pdf)Regolamento delegato (UE) 2019/2015
 
IT2982 kB960

Tags: Ambiente Energy

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mag 12, 2024 102

Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024

Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024 ID 21844 | 12.05.2024 Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del Decreto Ansfisa n.76655 del 7 dicembre 2023. [box-note]Decreto Dirigenziale 07… Leggi tutto
Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato
Mag 07, 2024 70

Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato

Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato ID 21808 | 07.05.2024 / In allegato Comunicazione della Commissione - Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato GU C/2024/2997 del 7.5.2024 Scopo del presente documento è fornire… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1295
Mag 06, 2024 155

Regolamento delegato (UE) 2024/1295

Regolamento delegato (UE) 2024/1295 / Direttiva MED: norme di prova armonizzate tubazioni antincendio ID 21804 | 06.05.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1295 della Commissione, del 26 febbraio 2024, relativo a specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tubazioni antincendio GU L… Leggi tutto
Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura   Guida utilizzo
Apr 24, 2024 114

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo ID 21755 | 24.04.2024 Il nuovo sistema informativo “Dispositivi Medici su Misura” ha lo scopo di consentire, ai soggetti individuati dal Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023, l’accesso diretto al Sistema per la trasmissione… Leggi tutto
Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione
Apr 22, 2024 134

Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione

Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione ID 21731 | 22.04.2024 Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 1103
Apr 19, 2024 192

Regolamento (UE) 2024/1103

Regolamento (UE) 2024/1103 ID 21719 | 19.04.2024 Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il… Leggi tutto
ATEX AdCo Recommendation   Categories of dry installed liquid pumps
Apr 10, 2024 161

ATEX AdCo Recommendation - Categories of dry installed liquid pumps

ATEX AdCo Recommendation - Categories of dry installed liquid pumps ID 21668 | 10.04.2024 ATEX ADCO Recommendation - Dry installed pumps - Requirements according to explosion protection of dry installed pumps conveying inflammable liquids. Status: 27.03.2024 This document is the result of a… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 108200

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto