Regolamento delegato (UE) 2024/1290
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Regolamento delegato (UE) 2024/1290 / Principio attivo Alleg. I Reg. Biocidi: azoto generato dall’aria ambiente
ID 21805 | 06.05.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/1290 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto generato dall’aria ambiente come principio attivo nell’allegato I del regolamento
GU L 2024/1290 del 6.5.2024
Entrata in vigore: 26.05.2024
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il 4 aprile 2022 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha ricevuto una domanda di iscrizione dell’azoto generato dall’aria ambiente come principio attivo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, presentata conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione. La domanda è stata valutata dall’autorità competente della Germania.
(2) L’autorità di valutazione competente ha presentato all’Agenzia la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, il 14 ottobre 2022. Dopo la presentazione della relazione di valutazione si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dall’Agenzia.
(3) In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di iscrizione dei principi attivi nell’allegato I. In conformità all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 88/2014, in combinato disposto con l’articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 1° marzo 2023 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
(4) Nel suo parere l’Agenzia ha concluso che l’azoto generato dall’aria ambiente non desta preoccupazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e può pertanto essere iscritto nell’allegato I di tale regolamento, a condizione che le domande di autorizzazione del prodotto contengano prove del fatto che l’utilizzatore e il pubblico non sono esposti a un’atmosfera ipossica e, se del caso, che sono adottate le misure necessarie.
(5) Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere l’azoto generato dall’aria ambiente nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, purché sia rispettata la condizione stabilita dall’Agenzia. Poiché l’azoto è incluso nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, esso dovrebbe essere iscritto nella categoria 2 «Sostanze incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006» dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 528/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell'elenco dei principi attivi di cui all'articolo 25, lettera a), alla categoria 2 è aggiunta la voce seguente:
Numero CE |
Nome/gruppo |
Restrizioni |
Osservazioni |
«- |
Azoto generato dall'aria ambiente |
Le domande di autorizzazione del prodotto devono contenere prove del fatto che l'utilizzatore e il pubblico non sono esposti a un'atmosfera ipossica e, se del caso, che sono adottate le misure necessarie. |
--». |
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