Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2024/1290

ID 21805 | | Visite: 1207 | Regolamento BPRPermalink: https://www.certifico.com/id/21805

Regolamento delegato  UE  2024 1290

Regolamento delegato (UE) 2024/1290 / Principio attivo Alleg. I Reg. Biocidi: azoto generato dall’aria ambiente

ID 21805 | 06.05.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/1290 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto generato dall’aria ambiente come principio attivo nell’allegato I del regolamento

GU L 2024/1290 del 6.5.2024

Entrata in vigore: 26.05.2024

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 aprile 2022 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha ricevuto una domanda di iscrizione dell’azoto generato dall’aria ambiente come principio attivo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, presentata conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione. La domanda è stata valutata dall’autorità competente della Germania.

(2) L’autorità di valutazione competente ha presentato all’Agenzia la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, il 14 ottobre 2022. Dopo la presentazione della relazione di valutazione si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dall’Agenzia.

(3) In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di iscrizione dei principi attivi nell’allegato I. In conformità all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 88/2014, in combinato disposto con l’articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 1° marzo 2023 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(4) Nel suo parere l’Agenzia ha concluso che l’azoto generato dall’aria ambiente non desta preoccupazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e può pertanto essere iscritto nell’allegato I di tale regolamento, a condizione che le domande di autorizzazione del prodotto contengano prove del fatto che l’utilizzatore e il pubblico non sono esposti a un’atmosfera ipossica e, se del caso, che sono adottate le misure necessarie.

(5) Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere l’azoto generato dall’aria ambiente nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, purché sia rispettata la condizione stabilita dall’Agenzia. Poiché l’azoto è incluso nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, esso dovrebbe essere iscritto nella categoria 2 «Sostanze incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006» dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 528/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell'elenco dei principi attivi di cui all'articolo 25, lettera a), alla categoria 2 è aggiunta la voce seguente:

Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

«-

Azoto generato dall'aria ambiente

Le domande di autorizzazione del prodotto devono contenere prove del fatto che l'utilizzatore e il pubblico non sono esposti a un'atmosfera ipossica e, se del caso, che sono adottate le misure necessarie.

--».

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2024 1290.pdf)Regolamento delegato (UE) 2024/1290
 
IT450 kB111

Tags: Chemicals Regolamento BPR

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

REACH Authorisation List
Gen 27, 2025 108

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 27.01.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 27.01.2025 ID 23366 | Last update: 27.01.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Gen 16, 2025 121

Decreto 30 dicembre 2024

Decreto 30 dicembre 2024 ID 23312 | 16.01.2025 Decreto 30 dicembre 2024 Frequenza dei controlli fisici per l'anno 2025 sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica e relativa decisione sulla partita. (GU n.12 del 16.01.2025) ...… Leggi tutto
Linea Guida Assogastecnici GMP   Gas alimentari 2024
Gen 06, 2025 130

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari 2024 ID 23253 | 06.01.2024 / Assogatecnici Giugno 2024 Il Comitato Gas Alimentari di Assogastecnici ha predisposto la presente Linea Guida per fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE sulle Buone Pratiche di… Leggi tutto
Gen 04, 2025 171

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23247 | 04.01.2025 Decreto 11 giugno 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 11.5 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.144 del 21.06.2024) Collegati[box-note]Decreto… Leggi tutto
Gen 04, 2025 216

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23246 | 04.01.2025 Decreto 10 dicembre 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.6 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.3 del 04.01.2025)… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 90788

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto