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DL Milleproroghe 2024 / Novità in materia ambientale

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DL Milleproroghe 2024   Novit  in materia ambientale

DL Milleproroghe 2024 / Novità in materia ambientale / Rev. 1.0 del 29.02.2024

ID 21070 | Update Rev. 1.0 del 29.02.2024 / Download Nota completa 

Pubblicata nella GU n.49 del 28.02.2024 la Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 (DL Milleproroghe 2024), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in vigore dal 29.02.2024.

Di seguito, alcune delle novità apportate dalla legge di conversione:

- Assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi

Proroga al 30 giugno 2024 del termine fino al quale è ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare (modifica articolo 265, comma 2, Dlgs 152/2006)

- Termine aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica

Da 5 anni a 8 anni termine aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (modifica All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42)

- Proroga per le Regioni o Provincie autonome di rilasciare una autorizzazione unica per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione

Proroga alla data di entrata in vigore del DPR di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 del termine entro il quale, al fine di fronteggiare la crisi idrica, le regioni e le province autonome territorialmente competenti autorizzano il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione, ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

Art 12 DL Milleproroghe 2024 - Testo coordinato con Legge 23 febbraio 2024 n. 18 (in rosso le novità della legge di conversione)

Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

1. All’articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. All’articolo 17-bis , comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

2-bis. Al comma 2 -septies dell’articolo 6 del decretolegge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti. 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

3. All’articolo 11, comma 8-undecies , secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

4. La durata degli organi dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024.

5. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: « al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» e le parole: «del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741 ».

6. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

d) dopo l’undicesimo periodo, è inserito il seguente: «Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell’incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

6-ter. Al comma 4 dell’articolo 11 -ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell’incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2025».

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6 -bis e 6 -ter, pari a euro 347.000 per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-quinquies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;

b) al comma 837-bis , concernente l’applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025».

6 -sexies. Al comma 115 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

6-septies. All’articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: «termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

6-octies. All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».


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02.01.2024

Pubblicato, nella GU n.303 del 30.12.2023, il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cd “Mille proroghe 2024”, in vigore dal 31.12.2023, che all’articolo 12 dispone proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica, e precisamente:

- Proroga al 30 giugno 2024 il termine per lo svolgimento delle attività volte ad assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova.

- Proroga al 1° gennaio 2025 il termine per l’adozione dei decreti ministeriali per realizzare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica.

- Proroga al 30 giugno 2024 il termine entro il quale, al fine di fronteggiare la crisi idrica, le regioni e le province autonome territorialmente competenti autorizzano il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione, ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

- Proroga fino al 04 novembre 2024. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento end of waste sui rifiuti da costruzione e demolizione, i termini per l’adeguamento delle autorizzazioni ai contenuti del Decreto 27 settembre 2022 n. 152 saranno prorogati di altri sei mesi.

Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215

Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

1. All’articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. All’articolo 17 -bis , comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

3. All’articolo 11, comma 8 -undecies , secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

4. La durata degli organi dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024.

5. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

6. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024»;

d) dopo l’undicesimo periodo, è inserito il seguente:

«Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

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