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Regolamento delegato (UE) 2023/2049

ID 20466 | | Visite: 8918 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/20466

Reg  delegato  UE  2023 2049

Regolamento delegato (UE) 2023/2049 / Modifica Regolamento Mercurio

ID 20466 | 26.09.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/2049 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione 

GU L 236/2 del 26.9.2023

Entrata in vigore: 16.10.2023

__________

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008, in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/852, l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione nell’Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II di detto regolamento è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite, tranne che per i prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile e i prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.

(2) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. L’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione vieta la fabbricazione, l’importazione o l’esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte I dell’allegato A di detta convenzione dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione. L’articolo 4, paragrafo 8, della convenzione impone alla conferenza delle parti («COP») di esaminare l’allegato A della convenzione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della stessa.

(3) L’Unione ha presentato proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione mediante la decisione (UE) 2021/727 del Consiglio. Nella sua quarta riunione, tenutasi dal 21 al 25 marzo 2022, la COP ha adottato la decisione MC-4/3 che modifica la parte I dell’allegato A della convenzione inserendovi otto prodotti con aggiunta di mercurio. L’Unione ha sostenuto tale decisione mediante la decisione (UE) 2022/549 del Consiglio.

(4) L’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 elenca già gli estensimetri da usare nei pletismografi, che sono tra i prodotti con aggiunta di mercurio che la decisione MC-4/3 ha inserito nell’allegato A, parte I, della convenzione, e le lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore. Di conseguenza, per allineare il regolamento (UE) 2017/852 alla decisione MC-4/3, è necessario inserire sette prodotti con aggiunta di mercurio nell’allegato II, parte A, di detto regolamento: i) lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore, ii) lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per i display elettronici, iii) trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione, iv) pompe da vuoto a mercurio, v) equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote, vi) pellicole e carta per fotografia, e vii) propellente per satelliti e veicoli spaziali.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/852,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2017/852 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

L’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 è così modificato:

(1) è inserita la seguente voce 3 bis:

Prodotti con aggiunta di mercurio

Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio

3 bis. Lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore.

31.12.2025

(2) è inserita la seguente voce 6 bis:

Prodotti con aggiunta di mercurio

Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio

6 bis. Lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per i display elettronici non incluse nella voce 6.

31.12.2025

(3) sono aggiunte le seguenti voci 10 e 11:

Prodotti con aggiunta di mercurio

Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio

10. I seguenti dispositivi di misurazione elettrici ed elettronici, tranne quelli installati in attrezzature su larga scala o quelli utilizzati per misurazioni di alta precisione qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio:

a) trasduttori di pressione di fusione;

b) trasmettitori di pressione di fusione;

c) sensori di pressione di fusione.

31.12.2025

11. Altri prodotti con aggiunta di mercurio:

a) pompe da vuoto a mercurio;

b) equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote;

c) pellicole e carta per fotografia;

d) propellente per satelliti e veicoli spaziali.

31.12.2025

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