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UNI ISO 19880-1

ID 19114 | | Visite: 2992 | Documenti UNIPermalink: https://www.certifico.com/id/19114

UNI ISO 19880 1 2020 Requisiti stazioni di rifornimento idrogeno gassoso

UNI ISO 19880-1:2020 / Requisiti stazioni di rifornimento idrogeno gassoso

ID 19114 | 03.03.2023 / Preview in allegato

Idrogeno gassoso - Stazioni di rifornimento - Parte 1: Requisiti generali

UNI ISO 19880-1:2020
La norma definisce i requisiti minimi di progettazione, installazione, messa in servizio, funzionamento, ispezione e manutenzione, per la sicurezza e, se del caso, per le prestazioni di stazioni di rifornimento pubbliche e non pubbliche che erogano idrogeno gassoso a veicoli stradali leggeri (ad es. veicoli elettrici a celle combustibili).

Questo documento definisce i requisiti minimi di progettazione, installazione, messa in servizio, funzionamento, ispezione e manutenzione, per la sicurezza e, se del caso, per le prestazioni di stazioni di rifornimento pubbliche e non pubbliche che erogano idrogeno gassoso a veicoli stradali leggeri (ad es. veicoli elettrici a celle combustibili). Non è applicabile all'erogazione di idrogeno criogenico oppure ad applicazioni di idrogeno a idruro metallico.

Dal momento che la norma è destinata a fornire requisiti minimi per stazioni di rifornimento, i fabbricanti possono prendere precauzioni di sicurezza aggiuntive come determinato da una metodologia di gestione dei rischi per affrontare potenziali rischi di sicurezza di progettazioni e applicazioni specifiche.

Sebbene punti al rifornimento di veicoli da strada leggeri a idrogeno, la UNI ISO 19880 parte 1 tratta anche i requisiti e le linee guida per il rifornimento di veicoli da strada medi e pesanti (per esempio autobus e camion).

Molti dei requisiti generici sono applicabili a stazioni di rifornimento per altre applicazioni di idrogeno, incluse ma non limitate alle seguenti:

1. stazioni di rifornimento per motocicli, carrelli elevatori a forche, tram, treni, applicazioni marine e fluviali;
2. stazioni di rifornimento con erogazione in interni;
3. applicazioni residenziali per il rifornimento di veicoli terrestri;
4. stazioni di rifornimento mobili; e
5. stazioni di rifornimento di dimostrazione non pubbliche.

Tuttavia, non si affrontano ulteriori requisiti specifici che possono essere necessari per il funzionamento sicuro di tali stazioni di rifornimento.

Fornisce, inoltre, requisiti e linee guida sui seguenti elementi di una stazione di rifornimento:

- impianto di produzione/consegna dell'idrogeno: consegna di idrogeno mediante condotto, di idrogeno liquido e/o gassoso tramite camion oppure mediante rimorchi di stoccaggio a idruri metallici; generatori di idrogeno in loco che utilizzano il processo di elettrolisi dell'acqua oppure generatori di idrogeno che utilizzano tecnologie di lavorazione del combustibile; stoccaggio di idrogeno liquido; impianti di purificazione dell'idrogeno, come applicabile;

- compressione: compressione di idrogeno gassoso; pompe e vaporizzatori;
- stoccaggio tampone di idrogeno gassoso;
- dispositivo preraffreddamento;
- impianti di erogazione di idrogeno gassosi

Decreto 23 ottobre 2018
...

Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di modifiche previste a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, è possibile progettare gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione secondo norme tecniche internazionali riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte salve le ulteriori disposizioni normative comunque applicabili.
 

DPR 1 agosto 2011 n. 151
...
Art. 7. Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. 

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