Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Vetrate panoramiche amovibili (VEPA) / Novità Legge conv. DL Aiuti bis

ID 17666 | | Visite: 10817 | News CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/17666

Vetrate panoramiche amovibili

Vetrate panoramiche amovibili (VEPA) / Novità Legge conv. DL Aiuti bis

ID 17666 | 22.09.2022 / Nota completa in allegato

Pubblicata nella GU n.221 del 21.09.2022 la Legge 21 settembre 2022 n. 142 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 ,cd. “Decreto aiuti bis”, che con l’articolo 33 quater dispone norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili.

In particolare, modificando l’articolo 6 del D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia, è previsto che, per gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, vengano eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

Tale semplificazione è consentita purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 / Conv. Legge 21 settembre 2022 n. 142

Art. 33 - quater Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili

1. All’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia

Art. 6. Attivita' edilizia libera

In rosso le modifiche di cui alla Legge 21 settembre 2022 n. 142

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di  sosta,  che  siano contenute entro l'indice  di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del  presente testo unico, o degli  impianti di  cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a  terra in adiacenza, da realizzare al di  fuori  della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli.
c) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N.  133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Vetrate panoramiche amovibili VEPA Novità Legge conv. DL Aiuti bis Rev. 0.0 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
180 kB 11

Tags: Costruzioni Abbonati Costruzioni

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Regolamento di esecuzione  UE  2025 655
Apr 03, 2025 764

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 ID 23733 | 03.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure… Leggi tutto
Modulistica istanze autorizzazioni infrastrutture comunicazioni elettroniche   Marzo 2025
Mar 11, 2025 1386

Decreto 14 febbraio 2025

Decreto 14 febbraio 2025 ID 23614 | 11.03.2025 Decreto 14 febbraio 2025 Modifiche all'allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). (GU Serie Generale n.58 dell'11.03.2025)________ Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 ALLEGATO 12-BIS… Leggi tutto
Mar 10, 2025 1250

DM 30 dicembre 2024 n. 457

DM 30 dicembre 2024 n. 457 ID 23594 | 10.03.2025 / In allegato Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31… Leggi tutto
Mar 10, 2025 1714

Deliberazione ARERA 78/2025/R/EFR

Deliberazione ARERA 78/2025/R/EFR / SSP - Scambio Sul Posto - Stop al meccanismo ID 23593 | 10.03.2025 / In allegato ARERA con la delibera n. 457/2024 del 4 marzo 2025 (di cui al DM 30 dicembre 2024 n. 457 in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 199/2021), ha… Leggi tutto
Operation   Maintenance EU solar 2025
Feb 24, 2025 723

Operation & Maintenance Best Practice Guidelines / SolarPower Europe - 2025

Operation & Maintenance Best Practice Guidelines / SolarPower Europe - 2025 ID 23153 | 24.02.2025 Operation and Maintenance (O&M) has become a standalone segment within the solar industry, and it is widely acknowledged by all stakeholders that high-quality O&M services mitigate potential risks,… Leggi tutto