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Europe, Rome

Campionamento emissioni convogliate in atmosfera: aspetti operativi

ID 7207 | | Visite: 18913 | Documenti Ambiente EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/7207

Campionamento emissioni convogliate in atmosfera   Aspetti operativi

Campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera: aspetti operativi

ID 7207 | 12.11.2018 / ARPAE 2010

INTRODUZIONE
Sulla base degli indirizzi tecnici e delle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza ed igiene del lavoro, i gestori degli impianti assoggettati al regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA-IPPC) regolamentato dal D.Lgs. 152/2006 ed in generale tutte le imprese esercenti impianti con emissioni convogliate in atmosfera sono tenute a rendere sempre accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, secondo la quanto indicato dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 parte V art. 29-decies commi 3 e 4, art. 268 comma 1 lett. p) e art. 269 comma 9, dalla L. 21/01/1994 n. 614 e dalla Legge Regione Emilia-Romagna n. 44 del 19/04/1995 art. 14 comma 35.

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

Parte V

art. 29-decies c. 3
L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: (comma così modificato dall'art. 7, comma 9, d.lgs. n. 46 del 2014)

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

art. 29-decies c. 4
Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

art. 268 comma 1
lett. p) autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;

art. 269 c. 9 
L’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell’autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all’accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento. (comma modificato dal Dlgs n. 183 del 15 novembre 2017)



Inoltre secondo quanto espressamente indicato nella D.G.R. Emilia Romagna n. 1769/2010 Allegato 3A punto F.13, i camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

PRELIEVO DI CAMPIONE RAPPRESENTATIVO
Poiché nella determinazione delle caratteristiche di un’emissione convogliata in atmosfera è impossibile esaminare l’intera quantità di fluido emessa dal camino in un determinato periodo di tempo, si esamina una piccola parte dello stesso detta campione.

Affinché il piccolo campione di fluido prelevato sia rappresentativo dell’intera quantità emessa dal camino, detto fluido deve presentare:
- nello spazio: caratteristiche fisiche e composizione omogenea in tutta la sezione di condotto in cui è posizionata la presa di campionamento,
- nel tempo: flusso in regime stazionario (caratteristiche fisiche e composizione costanti nel tempo).

In caso contrario, il campione di fluido prelevato avrà caratteristiche diverse da quelle (medie) dell’intera quantità di fluido emessa dal camino; quindi le determinazioni eseguite sul campione forniranno di conseguenza informazioni diverse ed errate rispetto all’intera quantità di fluido emessa dal camino.

La vigente norma UNI 10169:2001, al paragrafo 7, indica infatti che per effettuare un campionamento di accuratezza accettabile è indispensabile che il flusso del gas all’interno del condotto sia sufficientemente stazionario e omogeneo; affinché ciò sia  realizzato è necessario che la sezione di condotto oggetto di misurazione rispetti determinati requisiti.

PUNTO DI PRELIEVO: COLLOCAZIONE (RIFERIMENTO METODI UNI 10169:2001(1), UNI EN 13284-1:2003(2), UNI EN 15259:2008(3))
I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all’esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

Il diametro idraulico Dh è definito come:

Diametro idraulico

dove:
S è la sezione di passaggio,
p è il perimetro.
Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Nel caso in cui “non siano completamente rispettate” le condizioni sopra riportate la norma indica la possibilità di “ottenere condizioni analoghe” applicando al condotto dispositivi, descritti all’Appendice C della norma UNI 10169:2001, che favoriscono una distribuzione uniforme della velocità dell’aeriforme all’interno del camino.

A titolo informativo si riportano qui di seguito alcuni esempi di inadeguata localizzazione del punto di campionamento.
...
segue

(1) UNI 10169:2001 sostituita da:

UNI EN ISO 16911-1:2013
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti - Parte 1: Metodo di riferimento manuale

UNI EN ISO 16911-2:2013
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti - Parte 2: Sistemi di misurazione automatici

(2) UNI EN 13284-1:2003 sostituita da:

UNI EN 13284-1:2017
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico

(3) UNI EN 15259:2008
Qualità dell aria - Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione

_____

ARPAE 2010

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Tags: Ambiente Emissioni Abbonati Ambiente

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