Gas Floururati: Registro dell'Apparecchiatura
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Gas Floururati: Registro dell'Apparecchiatura
04.06.2019
Vedi nota sulla tecnuta dei Registri Min Ambiente "Chiarimento del MATTM in merito alla tenuta dei Registri F-gas"
A decorrere dall’ottavo mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all’articolo 16 del citato D.P.R. n. 146/2018.
Il Ministero dell'Ambiente fa presente che la soglia di 5 tonnellate di CO2-equivalente è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.
Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
07.02.2019
L'entrata in vigore il 24.01.2019 del D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 che ha abrogato il DPR 43/2012, prevede che l'obbligo di tenuta dei registri è rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati F-gas:
Operatori: dal 25 Settembre 2019
Imprese vendita: dal 25 luglio 2019
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.
In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
NOTA BENE: La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.
Modello di "Registro dell'Apparecchiatura", per i controlli periodici per la prevenzione di perdite di F-GAS (regolamento (CE) n. 842/2006 abrogato dal Regolamento n. 517/2014/UE, resta in vigore per quanto previsto dall'Art. 15 del DPR 43/2012).
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Art. 15. Registro dell’impianto
1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro dell’Apparecchiatura’ di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.
2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro del Sistema’ di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007.
3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalità della loro messa a disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Il Modello deve essere:
- "dotato" da parte degli operatori (proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto o soggetto terzo delegato)
- "compilato" da tecnico incaricato di effettuare il controllo periodico delle perdite di refrigerante dell’apparecchiatura (in possesso dei requisiti professionali del D.M. 37/08)
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Apparecchiature soggette ad obbligo
Il registro e i controlli periodici per la prevenzione di perdite di F-GAS sono obbligatori per apparecchiature fisse di climatizzazione estiva e pompe di calore contenenti quantitativi di gas refrigerante ad effetto serra (HFC – carica di refrigerante) pari o superiori a 5 Ton CO2eq o 10 Ton CO2eq se ermeticamente sigilliate.
Soggetti responsabili
L’obbligo di dotare il proprio climatizzatore o pompa di calore del registro dell’apparecchiatura è responsabilità dell’operatore.
Il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Per “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto si intende, in linea di principio, avere:
- libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
- il controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad es. prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli delle perdite o riparazioni.
Chi compila il registro
Il registro dell’apparecchiatura è compilato dal tecnico incaricato di effettuare il controllo periodico delle perdite di refrigerante dell’apparecchiatura. Per poter “intervenire sul circuito frigorifero” il tecnico deve possedere, non solo i requisiti professionali del D.M. 37/08, ma anche la certificazione F-gas con relativo numero di patentino.
Le persone o aziende certificate a livello nazionale sono consultabili al link: http://www.fgas.it/
Si precisa che le attività per cui vi è l’obbligo di patentino F-gas sono:
a) installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento se prevedono interventi diretti sul circuito frigorifero;
b) controlli delle perdite;
c) recupero F-gas.
Dati da riportare sul registro
- Dati identificativi dell’operatore.
- Dati identificativi dell’impianto e delle singole dell’apparecchiature (ubicazione, caratteristiche tecniche, componenti, ecc.).
- Dati identificativi dell’azienda certificata F-gas.
- Elenco degli interventi di manutenzione relativi ai controlli periodici delle perdite di refrigerante e finalizzati al contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera, tra cui in particolare:
-- prova/controllo del sistema automatico di rilevamento delle perdite (se esiste);
-- aggiunta di refrigerante;
-- recupero/eliminazione F-gas.
Periodicità dei controlli delle perdite di gas refrigerante
In funzione dei quantitativi di gas contenuti nelle macchine, vengono stabiliti i seguenti obblighi:
Carica di refrigerante Q in TonCO2eq | Frequenza controlli | Frequenza controlli in presenza di un sistema di rilevamento delle perdite |
5< Q ≤ 50 | ogni 12 mesi | ogni 24 mesi |
50 < Q ≤ 500 | ogni 6 mesi | ogni 12 mesi |
Q ≥ 500 | ogni 3 mesi | ogni 6 mesi |
Il sistema di rilevamento delle perdite è obbligatorio solo per Q > 500 TonCO2eq.
Ai fini della tenuta del registro e dei controlli periodici, le soglie stabilite dal precedente regolamento, espresse in kg, erano rispettivamente 3, 30 e 300.
Obbligo di compilazione e trasmissione della Dichiarazione F-gas
Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature, va presentata, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro dell’apparecchiatura.
L’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-gas agli enti preposti riguarda macchine con carica di refrigerante superiore ai 3 kg e spetta all’operatore (proprietario, gestore, ecc.).
La Dichiarazione F-gas deve essere compilata sulla base delle informazioni contenute nei registri d’impianto e trasmessa on-line attraverso la rete SINAnet dell’ISPRA, previo accesso al sistema, raggiungibile dalla pagina dedicata alla dichiarazione:
http://www. sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
Al primo accesso è necessaria la registrazione dell’utente, che dovrà indicare le proprie credenziali (username e password).
Al fine di procedere alla compilazione, gli utenti devono inserire determinate informazioni tra cui:
- anno di riferimento (anno precedente alla compilazione della domanda: nel 2017 occorre inserire i dati del 2016);
NOTA
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento n. 517/2014/UE non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-gas, già obbligatoria dal 2013.
Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra finché non verrà modificato l’art. 16 del DPR 43/2012.
Sanzioni amministrative F-GAS
Nel caso di mancata predisposizione del registro dell’apparecchiatura o di tenuta dello stesso in maniera incompleta, inesatta o non riportante tutti i dati richiesti, è prevista una sanzione amministrativa da 7.000 euro a 100.000 euro. Stessa sanzione per chi utilizza un modello non conforme a quello previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet. È prevista inoltre una sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro nei confronti dell’operatore che non mette a disposizione il registro:
- al Ministero dell’Ambiente, per il tramite di ISPRA;
- e/o alla Commissione europea.
Per chi non ottemperi agli obblighi di dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno o fornisca una dichiarazione incompleta/inesatta o utilizzi un modello di dichiarazione non conforme al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente, è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
Infine, la mancata verifica delle perdite di refrigerante è soggetta a una sanzione amministrativa da 7.000 euro a 100.000 euro, sempre a carico dell’operatore. L’attività di vigilanza e di accertamento è esercitata dal Ministero dell’Ambiente tramite i propri organismi di controllo
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La Dichiarazione F-GAS
Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
D.P.R 27 Gennaio 2012 n. 43 Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Regolamento (CE) 842/2006 Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra
Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
Collegati
F-gas | D.D. 29 Gennaio 2019 Schemi di accreditamento
Regolamento (CE) 842/2006
Regolamento (UE) n. 517/2014
D.P.R 27 gennaio 2012 n. 43
D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146
Vademecum F-GAS 2019
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