Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Chiarimento MATTM in merito alla tenuta dei Registri F-gas

ID 8501 | | Visite: 5873 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/8501

Chiarimento MATTM tenuta dei Registri F gas

Chiarimento del MATTM in merito alla tenuta dei Registri F-gas

MATTM, 06.05.2019

Come previsto all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e riportato nella guida predisposta dalla Commissione europea, gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite (apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse, di apparecchiature di protezione antincendio e di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2-equivalente) devono conservare i registri delle apparecchiature per cinque anni e, su richiesta, metterli a disposizione dell'Autorità nazionale competente o della Commissione europea.

In caso di apparecchiature etichettate come "apparecchiature ermeticamente sigillate", i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO2-equivalente.

I registri delle apparecchiature devono contenere le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo postale, numero telefonico dell'operatore;
- informazioni sulla quantità e il tipo di gas fluorurati installato (se non indicato nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull'etichetta, dovrà essere definito da personale certificato);
- le quantità di gas fluorurati aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite;
- le quantità di gas fluorurati installati che sono state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o  rigenerazione e, se del caso, il numero di certificato; 
- le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; 
- le date e i risultati dei controlli delle perdite, nonché la causa delle eventuali perdite rilevate; 
- qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra; 
- identità dell'impresa/del personale che ha svolto le attività; 
- date e risultati dei controlli del sistema di rilevazione delle perdite (se installato); 
- altre informazioni pertinenti.

Non è necessario tenere registri per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria o i veicoli frigorifero diversi da autocarri o rimorchi.

A decorrere dall’ottavo mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all’articolo 16 del citato D.P.R. n. 146/2018.

Il Ministero dell'Ambiente fa presente che la soglia di 5 tonnellate di CO2-equivalente è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.

La comunicazione in Banca dati sostituisce il registro.

Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

L’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede inoltre, al paragrafo 3, che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:

a. i numeri dei certificati degli acquirenti;
b. le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni e, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.

A decorrere dal sesto mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, anche le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

Pertanto, a partire dal 25 luglio 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati delle vendite di F-gas e di apparecchiature contenenti tali gas.

Fonte: MATTM

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Chiarimento MATTM tenuta registri F-gas.pdf
MATTM 2019
135 kB 93

Tags: Ambiente Emissioni Abbonati Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Nov 15, 2024 121

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 ID 22940 | 15.11.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31… Leggi tutto
Nov 12, 2024 189

Decreto 4 novembre 2024

Decreto 4 novembre 2024 / Elenco degli alberi monumentali d'Italia. elenco - n. 4.655 ID 22926 | 12.11.2024 / In allegato Decreto 4 novembre 2024Approvazione e aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.265 del 12.11.2024)______ 1. L’Elenco degli alberi monumentali d’Italia… Leggi tutto
Nov 12, 2024 130

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 ID 22918 | 11.11.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le… Leggi tutto
Green claims   Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024 825 UE
Nov 11, 2024 281

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE ID 22910 | 11.11.2024 / In allegato Il 6 marzo 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva 2024/825/UE, c.d. “Empowering”, in tema di “responsabilizzazione dei consumatori per la… Leggi tutto
Nov 06, 2024 166

Deliberazione 619/2023/R/eel

Deliberazione 619/2023/R/eel ID 22883 | 06.11.2024 Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 131/2023. Aggiornamento del TISDC in relazione alla nuova disciplina delle imprese a forte… Leggi tutto
Nov 06, 2024 236

Circolare n. 48/2024/ELT

Circolare n. 48/2024/ELT / Apertura portale elettrivori dichiarazioni annualità 2025 - fino al 31 Dicembre 2024 ID 22882 | 06.11.2024 / Download Circolare (rielaborata) Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 –… Leggi tutto

Più letti Ambiente