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Interpello ambientale 21.06.2024 - Test di cessione sull’aggregato di inerti recuperato

ID 22109 | | Visite: 289 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/22109

Interpello ambientale 21 06 2024   Test di cessione sull aggregato di inerti recuperato

Interpello ambientale 21.06.2024 - Test di cessione sull’aggregato di inerti recuperato

ID 22109 | 24.06.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Quesito Interpello ambientale 

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 relativo all’esecuzione del test di cessione sull’aggregato di inerti recuperato di cui all’allegato 1 al DM 27 settembre 2022 n. 152.

Confindustria Alto Adriatico

La scrivente sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, reso necessario a seguito degli approfondimenti awenuti in queste settimane con le Aziende associate che operano nel settore della gestione rifiuti inerti e con i laboratori di analisi accreditati.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) numero 152 del 27 settembre 2022, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

Nell'Allegato 1, paragrafo d) "d.2) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato - Test di cessione su/l'aggregato recuperato" si prevede che "Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2" onde valutare l'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.

Nell'applicazione pratica accade che taluno segua pedissequamente il contenuto letterale delle disposizioni sul test di cessione previsto dalla norma UNI EN 12457-2 che, come è noto, riguarda la procedura per la caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Un tanto sembra non soddisfare l'obiettivo della norma della legge che mira al riutilizzo dell'aggregato anche di granulometrie maggiori a quelle previste dalla metodica UNI citata; tanto più che gli obiettivi presenti nell'agenda 2030 sono tutti orientati ad incentivare i recuperi e riutilizzi dei rifiuti, aventi caratteristiche adeguate al destino d'impiego.

Infatti, l'applicazione letterale della UNI EN 12457 - 2 presenta diverse problematiche tecniche, tra cui la metodologia di esecuzione dei test e la preparazione dei campioni. Tale norma si applica ai rifiuti granulari e fanghi, e definisce il metodo di esecuzione del test di lisciviazione prevedendo lo svolgimento dello stesso con una frazione granulometrica minore di 4 mm. Qualora ii materiale presenti dimensioni superiori ai 4 mm con una percentuale maggiore del 5% in peso, e prevista una macinazione per la riduzione delle dimensioni, caso largamente riscontrabile per i campioni di aggregato recuperato che pub presentarsi in un range da 0 a 80 mm.

La riduzione dimensionale dei campioni granulari alle dimensioni indicate provoca la formazione di quantita non trascurabili di frazione fine in grade di alterare significativamente la distribuzione granulometrica del campione e di conseguenza ii suo comportamento alla lisciviazione.

II test di cessione nella norma citata e ii medesimo riportato anche nel Decreto 5 febbraio 1998, che disciplina l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, e quindi e applicata a tutti i rifiuti indistintamente.

Una gestione incontrollata e non standardizzata della frazione generata dalla frantumazione degli inerti da costruzione e demolizione pub comportare la formazione di una porzione di prova con granulometria significativamente diversa da quella del materiale in origine e fortemente influenzata dalle modalita con cui viene condotta l'operazione di macinazione dal singolo laboratorio, con conseguente elevata variabilita degli esiti della prova.

Questo fenomeno indesiderato e esplicitamente riconosciuto dalla UNI EN 12457-2, la quale tuttavia, anche per la sua applicabilita trasversale ad un'ampia gamma di rifiuti granulari e fanghi, si astiene dal dettagliare una metodica specifica per la ricostituzione della porzione di prova a valle della eventuale macinazione, e si limita ad indicare che "in nessun caso si deve macinare finemente ii materiale".

Dunque, l'applicazione letterale della metodica UNI EN 12457 - 2 all'aggregato recuperato potrebbe comportare un'impossibilita di riutilizzo degli inerti da demolizione e costruzione con conseguente destinazione degli stessi a discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Giova inoltre ricordare che le norme tecniche per la certificazione CE riportate nella Tabella 4 del Decreto 152/22 già impongono delle determinate curve granulometriche e delle portanze che ii materiale deve rispettare per l'uso specifico al quale sono destinate ed escludono, quindi, ii materiale che non rispetta le caratteristiche tecniche utili all'uso, quali materiali che si "sfaldano" e che si frantumano. Non si rawisa quindi la necessita di esasperare ii test di cessione includendo la polvere che si origina dalla macinazione della frazione superiore ai 4 mm prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

In tale contesto si propone quindi di scartare la frazione fine che si genera artificiosamente dalla macinazione del materiale di prova almeno per le frazioni riconducibili a sabbia, limo e argille, con granulometria inferiore a 500 µm.

Va pertanto ricercata una diversa metodica che pur rientri in un'interpretazione orientata a soddisfare l'obiettivo del riutilizzo.Nello specifico si potrebbe fare riferimento alla comune pratica di applicazione della UNI/PdR 94:2020. Questa, infatti, in conformita a quanto stabilito in via generale dalla UNI EN 12457-2 per i rifiuti granulari, definisce una metodica specifica applicabile alla scoria nera EAF (Electric Arc Furnace) per la preparazione del campione di prova, con particolare riferimento alle modalita di gestione della frazione generata dalla frantumazione. In particolare, la presente metodica consente l'ottenimento di un campione di prova dalla granulometria ripetibile e rappresentativa ed in tal modo permette di ridurre la variabilita degli esiti della prova, grazie all'utilizzo di diversi setacci e la ricostruzione del campione con le percentuali di setacciato.

Peraltro, potrebbe anche considerarsi la norma UNI EN 1744-3:2003, citata nella norma UNI EN 13242:2008 per la certificazione CE degli aggregati per materiali non legati. La norma, similmente alla UNI/PdR 94:2020, si applica ad aggregati con granuli minori di 32 mm con o senza riduzione di dimensione. La frazione maggiore di 32 mm subisce frantumazione e la norma prevede la selezione della frazione 16-32 mm proveniente da macinazione scartando la parte inferiore a 16 mm. Successivamente viene ricostruito ii campione utilizzando la frazione iniziale inferiore a 32 mm e la frazione macinata compresa tra 16 e 32, che vengono unite assieme mantenendo lo stesso rapporto percentuale iniziale delle due frazioni.

La metodica, attraverso una gestione standardizzata della frazione di materiale risultante dalla frantumazione, consente l'ottenimento di un campione di prova dalla granulometria ripetibile e rappresentativa delle caratteristiche del campione di laboratorio originario e permette in tal modo di ridurre la variabilita degli esiti della prova.

II metodo prevede un test di dilavamento per 24 ore utilizzando un agitatore meccanico ad immersione invece che impiegando l'utilizzo di un miscelatore a rovesciamento riportato nella norma UNI EN 12457-2.

Tutto cio premesso si interpella codesto MASE per chiedere se sia ammesso interpretare ii rinvio alla "metodica prevista dal/a norma UNI EN 12457-2" di cui al paragrafo d), d.2 dell'Allegato 1 del DM 27.09.2022 n. 152, nel senso che in essa rientrino anche le procedure delle sopra citate UNI/PdR 94:2020 e UNI EN 1744-3:2003, nei casi di materiali con granuiometria maggiore.

Una siffatta "lettura" faciliterebbe ii raggiungimento degli obiettivi Europei orientati ad incentivare ii recupero.

[...]

Fonte: MASE

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