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Interpello ambientale 14.06.2024 - Autorizzazione unica impianti FER

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Interpello ambientale 14 06 2024   Autorizzazione unica impianti FER

Interpello ambientale 14.06.2024 - Autorizzazione unica impianti FER

ID 22091| 19.06.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 14.06.2024

Oggetto: Interpello ex art 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 in ordine all’applicazione dell’art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 così come modificato dall’art. 47, comma III, lett. C) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41

Con nota acquisita con prot. n. 147646 del 18/09/2023 codesta Regione ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, avente ad oggetto la richiesta di chiarimento circa i profili di applicabilità dell’art. 12, co. IV del D.Lgs. 387/2003 così come modificato dall’art. 47, comma III, lett. C) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

In relazione al quesito in oggetto, l’interpellante evidenzia come, allo stato, il comma in esame riporti la seguente formulazione: […] 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, se occorrenti.

Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA”. L’analisi del novellato art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 suggerisce che laddove la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili presuppongano il rilascio di un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di un provvedimento di VIA di competenza regionale, le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 debbano essere esperite quali subprocedimenti del procedimento di autorizzazione unica previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Ciò posto si chiede ex art 3 septies D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 se nell’ipotesi in cui il progetto debba esperire la procedura di VIA, detta procedura debba essere condotta secondo le cadenze procedurali previste dall’art. 27-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e rientrare, come peraltro previsto dall’art. 7-bis, comma VII, dello stesso Codice dell’ambiente, nel Provvedimento autorizzativo unico regionale addivenendo, in tal senso, ad un’inversione del carattere endoprocedimentale della VIA e dell’autorizzazione unica o se, diversamente, debba essere esperito l’iter di cui agli artt. 23 e seguenti del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

In relazione al quesito posto si forniscono i seguenti chiarimenti.

Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi richiesti vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi in base alla disciplina del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) contenuta all'articolo 27-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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