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Interpello ambientale 19.06.2024 - Applicazione art. 182-ter TUA Rifiuti organici

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Interpello ambientale 19 06 2024   Applicazione art  182 ter TUA Rifiuti organici

Interpello ambientale 19.06.2024 - Applicazione art. 182-ter TUA Rifiuti organici

ID 22110 | 24.06.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale  19.06.2024

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 182-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 in materia di rifiuti organici.

QUESITO

Con l’istanza di interpello ambientale presentata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, l’associazione Legambiente ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all’articolo 182-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e, in particolare, “se la mancata adozione dell’atto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 182-ter TUA possa giustificare a livello di amministrazioni locali (regolamenti comunali, piani provinciali di gestione rifiuti etc.), con specifico riferimento ai manufatti in bioplastica compostabile certificati ed opportunamente etichettati come richiesto dal comma 6 dell’art. 182-ter medesimo, deroghe alla gerarchia dei rifiuti e/o divieti del loro utilizzo ai fini della raccolta dell’umido urbano e/o divieti del loro conferimento in tale raccolta, con destinazione quindi a smaltimento/recupero energetico, invece che a riciclo organico, di tali flussi di rifiuti”.

[...]

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Dal quadro normativo sopra riportato emerge quanto segue.

In linea con l’articolo 22 della Direttiva 2008/98/CE, così come da ultimo sostituito dalla Direttiva (UE) 2018/851, nel nostro ordinamento è stato introdotto, all’articolo 182-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, l’obbligo di raccogliere in modo differenziato i rifiuti organici, anticipando la decorrenza di tale obbligo al 31 dicembre 2021 rispetto alla previsione stabilita a livello euro-unitario fissata al 31 dicembre 2023.

Nello specifico, la disposizione citata prevede, al comma 2, che “i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti”.

Dalla lettura della disposizione sopra riportata emerge con chiarezza che, al fine di consentire una corretta raccolta dei rifiuti organici, gli stessi devono essere conferiti attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili o, in alternativa, utilizzando sacchetti compostabili certificati. Da ciò ne deriva che, in ottemperanza all’obbligo della raccolta differenziata di tale tipologia di rifiuti, l’utenza domestica può utilizzare sacchetti biodegradabili e compostabili per il conferimento dei propri rifiuti organici.

In aggiunta, l’articolo 183, comma 6, dispone che “I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi, o allo standard europeo EN 14995 per i manufatti diversi dagli imballaggi se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione;
b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici”.

La disposizione, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, secondo periodo, della Direttiva 2008/98/CE, prevede la raccolta e l’avvio al riciclo di tutti quei rifiuti, anche da imballaggi, che hanno la caratteristica di essere compostabili e biodegradabili, nel rispetto degli standard europei.

Da tale contesto normativo emerge chiaramente l’obbligo di conferire i rifiuti biodegradabili e compostabili nell’ambito della raccolta separata dei rifiuti organici, anche al fine di incrementare il riciclaggio degli stessi, mentre resta nella possibilità dell’utenza domestica l’utilizzo dei sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta del proprio rifiuto organico.

Ciò detto, la disposizione di cui al comma 7 del citato articolo 182-ter prevede l’adozione di un decreto ministeriale al fine di stabilire i “livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individuare precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti”. La citata disposizione risulta avere carattere autonomo e non rappresenta il presupposto per la vigenza degli obblighi previsti ai commi precedenti del medesimo articolo; prevede infatti l’emanazione di un provvedimento avente natura di fonte secondaria, chiamato a dettare disposizioni riferibili esclusivamente alla qualità della raccolta differenziata dei rifiuti organici e ai relativi controlli da effettuare anche presso gli impianti di riciclaggio.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 182-ter, comma 7, non sembra giustificare l’emanazione a livello locale di atti o provvedimenti volti a vietare l’utilizzo di sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta dell’umido urbano e il conferimento nella raccolta differenziata dei rifiuti organici dei prodotti con le caratteristiche previste dal comma 6 del medesimo articolo.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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