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Relazione INAIL 2013

ID 985 | | Visite: 6485 | Guide Sicurezza lavoro INAIL



Relazione INAIL 2013

L’approfondimento annuale su:

- la situazione del mondo del lavoro nei dati dell'Inail (rapporto con gli assicurati, andamento degli infortuni e delle malattie professionali);
- i risultati economici e finanziari;
- le novità in tema di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento con le nuove prospettive per il Centro Protesi di Vigorso di Budrio;
- le attività di ricerca; il “progetto open data”;
- l’attuazione del nuovo modello organizzativo, l’organizzazione digitale.

INAIL 2014

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Anno 2014
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Quesiti Sicurezza: Interpello 2 Maggio 2013

ID 453 | | Visite: 7630 | Documenti Riservati Sicurezza

Quesiti Sicurezza del 02.05.2013

I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.

2 maggio 2013 - n. 7/2013
destinatario: ANCE – Associazione nazionale Costruttori Edili
istanza: Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008

2 maggio 2013 - n. 6/2013
destinatario: APT – Associazione Produttori Televisivi
istanza: Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a “Stuntmen” e “addetto effetti speciali"

2 maggio 2013 - n. 5/2013
destinatario: FIM-CISL – Federazione Italiana Metalmeccanici
istanza: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

2 maggio 2013 - n. 4/2013
destinatario: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro
istanza: Servizi igienico assistenziali (art. 63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008)

2 maggio 2013 - n. 3/2013
destinatario: Federutility – Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche
istanza: Applicazione dell’articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008

2 maggio 2013 - n. 2/2013
destinatario: CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

2 maggio 2013 - n. 1/2013
destinatari: FEDERCASSE e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro
istanza: Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne

Consulta tutti gli Interpelli

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Allegato riservato MLPS_Interpelli_02.05.2013.pdf
Sicurezza
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Nota MLPS Prot. 15/VI/0021784 del 11.12.2009

ID 930 | | Visite: 9973 | Circolari Sicurezza lavoro

Nota MLPS Prot. 15/VI/0021784 del 11.12.2009

ID 930 | 17.08.2014 / In allegato

Oggetto: richiesta pareri in riferimento alle nuove indicazioni dell’allegato VII che prevede che in alcuni settori lavorativi, considerati a maggior rischio, la periodicità delle verifiche debba essere con frequenza annuale.

In riferimento al quesito, riguardo la nota rubricata come in oggetto, concernente le verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si sottolinea che i settori citati nell'allegato non esauriscono tutti i possibili casi, ma costituiscono settori emblematici in cui le modalità di utilizzo sono particolarmente gravose e le attrezzature siano adoperate in ambienti particolarmente aggressivi; fermo restando che il datore di lavoro sa a che modalità di utilizzo sottopone i suoi apparecchi di sollevamento e quindi la periodicità della verifica dovrebbe scaturire dalla sua valutazione dei rischi.

Tanto premesso, il termine “costruzioni” non si limita al solo settore delle costruzioni edili, ma ne comprende tutta la gamma di tipologia quali, ad esempio, le costruzioni in acciaio, in legno, e  cosi via comprendendo ogni tipo di opera costruttiva in tutti i settori di attività.

Per quanto attiene al termine “siderurgico” comprende le lavorazione negli stabilimenti per la produzione di: ghisa di prima fusione; acciaio, anche se colato in getti; ferroleghe; semiprodotti  (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; latta.

Per il termine “portuale” si intendono non solo le attività in cui si effettuano operazioni di carico/scarico di navi e movimentazione containers nei porti, ad esclusione di porti con utilizzo di gru per alesaggio dei natanti e/o ricovero degli stessi, ( vedi D.Lgs. 272/99). Comprende anche tutte  le attività (cantieristica, diportismo etc.) comunque svolte nell’ambito del territorio di competenza  dell’Autorità portuale, le aree retro portuali, nonché le aree di rimessaggio e manutenzione lungo i fiumi.

Per quanto riguarda il termine “estrattivo” la definizione può essere tratta dal campo di applicazione del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, rubricato “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”.

A tal proposito valgono, comunque, le considerazioni già espresse  sopra, per cui anche le attività correlate all’estrazione mineraria (lapidei), quali la segagione dei blocchi e la lavorazione delle lastre, sono da ricomprendersi tra le attività facenti parti del settore estrattivo, se sottopongono le attrezzature di lavoro a particolari sollecitazioni ambientali (condizioni atmosferiche avverse, polvere) e d’uso (condizioni di impiego intenso e regime di carico pesante).

Infine, in ordine al vostro ultimo quesito “ …circa le procedure da seguire in caso di individuazione di una violazione a disposizioni in materia di sicurezza che espone i lavoratori ad un rischio concreto permanente, nel caso i cui sia prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa. Questo è il caso delle violazioni da applicarsi per la mancata predisposizione di dispositivi di sicurezza alle attrezzature di lavoro di cui alcuni punti dell’allegato V e VI …” , fermo restando le competenze degli organi ispettivi, che nel loro autonomo esercizio delle loro funzioni erogano le sanzioni che ritengono, al momento dell’ accesso ispettivo, più opportune, si porta all’attenzione dell’interrogante che l’articolo 302 bis del decreto legislativo 81/2008, titolato “Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione”, contrariamente a quanto riportato nella missiva, l’ammissione al pagamento in forma ridotta è consentito solo dopo la regolarizzazione entro il termine fissato dall'organo di vigilanza che ha rilevato l’ irregolarità.

MPLS
Precisazioni 11 Dicembre 2009

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Allegato riservato Nota MLPS Prot. 21784 del 11.12.2009.pdf
Precisazioni MLPS 11.12.2009
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Quesiti Sicurezza: Interpelli 13 Marzo 2014

ID 460 | | Visite: 7798 | Interpelli Sicurezza lavoro



Quesiti Sicurezza: Interpelli 13 Marzo 2014

Istanze di Interpello

I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.


Nuovi Interpelli pubblicati Anno 2014:

13/03/2014 - n. 9/2014
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza: Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni

13/03/2014 - n. 8/2014
destinatario: Federazione Italiana Cronometristi
istanza: Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari

13/03/2014 - n. 7/2014
destinatario: Associazione Nazionale Costruttori Edili
istanza: Individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione dei lavori

13/03/2014 - n. 6/2014
destinatario: Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
istanza: Applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

13/03/2014 - n. 5/2014
destinatario: Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
istanza:Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008

13/03/2014 - n. 4/2014
destinatario: Unione Generale del Lavoro Autoferrotranvieri
istanza: Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri

13/03/2014 - n. 3/2014
destinatario: Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
istanza: Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente

13/03/2014 - n. 2/2014
destinatario: Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
istanza: Applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008

13/03/2014 - n. 1/2014
destinatari: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanze: Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza


Fonte: MLPS
Elaborato: Certifico Srl - IT
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Quesiti Sicurezza: Interpello 5 Novembre 2013

ID 457 | | Visite: 5704 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza: Interpello 5 Novembre 2013

D.Lgs. 81/2008
Istanze di Interpello

I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.

Nuovi Interpelli pubblicati il 24 ottobre 2013:

24 ottobre 2013 - n. 8/2013 
destinatari: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro
istanza: Art. 41, comma 2, visita medica preventiva

24 ottobre - n. 9/2013 
destinatario: CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e media impresa
istanza: Imprese familiari

24 ottobre 2013 - n. 10/2013 
destinatario: CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Formazione addetti emergenza

24 ottobre 2013 - n. 11/2013 
destinatario: Federambiente
istanza: Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

24 ottobre 2013 - n. 12/2013 
destinatario: UGL Polizia Penitenziaria
istanze: Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le strutture penitenziarie

24 ottobre 2013 - n. 13/2013 
destinatario: CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Lavoro a domicilio

24 ottobre 2013 - n. 14/2013 
destinatario: CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate

24 ottobre 2013 - n. 15/2013 
destinatario: ABI – Associazione Bancaria Italiana
istanza: Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche


Interpelli pubblicati il 2 maggio 2013:

2 maggio 2013 - n. 7/2013 
destinatario: ANCE – Associazione nazionale Costruttori Edili
istanza: Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008

2 maggio 2013 - n. 6/2013 
destinatario: APT – Associazione Produttori Televisivi
istanza: Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a “Stuntmen” e “addetto effetti speciali"

2 maggio 2013 - n. 5/2013 
destinatario: FIM-CISL – Federazione Italiana Metalmeccanici
istanza: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

2 maggio 2013 - n. 4/2013 
destinatario: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro
istanza: Servizi igienico assistenziali (art. 63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008)

2 maggio 2013 - n. 3/2013 
destinatario: Federutility – Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche
istanza: Applicazione dell’articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008

2 maggio 2013 - n. 2/2013 
destinatario: CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

2 maggio 2013 - n. 1/2013 
destinatari: FEDERCASSE e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro
istanza: Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne

Fonte: MLPS
Elaborato: Certifico Srl - IT
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Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 - "Palchi"

ID 902 | | Visite: 27408 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014   Palchi

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 "Palchi"

ID 902 | Update 27.06.2021

Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività"

Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 183 dell'8 agosto 2014.

Vedi la Circolare esplicativa n. 35/2014

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di seguito d.lgs. n. 81 del 2008;

VISTO l’articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale all’articolo 88, del d.lgs. n. 81 del 2008 ha aggiunto il comma 2-bis che prevede: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.

SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, alle riunioni del 25 settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014;

CONSIDERATE le particolari esigenze connesse allo svolgimento delle attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e delle manifestazioni fieristiche;

CONSIDERATA l’opportunità di fornire specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche.

DECRETA

CAPO I -SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività:

a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

Articolo 2 Particolari esigenze

1. Per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di seguito indicate:

a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

Articolo 3 Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

a) per la definizione di cantiere di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 2.
b) per la definizione di committente di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all'articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione;
c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del /2008 deve acquisire le informazioni di cui all'allegato I;
d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 2 del d.lgs. n. 81 del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81del 2008;
e) ai fini dell'articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;
f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 verifica l'idoneità tecnico professionale mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81del 2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e e) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell'idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all'allegato II;
g) non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008;
h) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano operativo di sicurezza e del piano di sicurezza e di coordinamento sono definiti dall'allegato III;
i) ai fini dell'articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell'inizio dei lavori;
j) ai fini dell'articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

Articolo 4 Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.Igs. n. 81 del 2008

1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2:
a) ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;
c) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l'obbligo di formazione di cui all'allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.

CAPO II - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Articolo 5 Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;
b) Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
c) Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica;
d) Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;
e) Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'Espositore;
f) Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica;
g) Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
h) Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito;
i) Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

Articolo 6 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal Capo II del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di:

a) strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile
b) strutture allestiti ve bi planari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 mdi altezza rispetto a un piano stabile.

Articolo 7 Particolari esigenze

1. Per le attività di cui all'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle manifestazioni fieristiche di seguito indicate:

a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti; h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.

Articolo 8 Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:
a) per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all’articolo 6, comma 2;
b) per la definizione di committente di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui all’articolo 6, comma 2, limitatamente all’ambito di esplicazione dei richiamati poteri;
c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 deve acquisire le informazioni di cui agli allegati IV e V, relative agli spazi ove realizzare le attività di cui all’articolo 6, comma 2;
d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008;
e) ai fini dell’articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;
f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 verifica l’idoneità tecnico professionale mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all’allegato II;
g) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza sono definiti dall’allegato VI e devono tenere conto delle informazioni di cui all’allegato IV e delle informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, redatto dal gestore o dall’organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell’allegato V;
h) non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008;
i) la recinzione di cantiere di cui all’articolo 96, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza;
j) ai fini dell’articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell’inizio dei lavori;
k) ai fini dell’articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

Articolo 9 Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 6, comma 2. La recinzione di cantiere di cui all’articolo 109, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza.

Articolo 10 Monitoraggio e pubblicazione

1. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero della Salute, provvede al monitoraggio della applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 Luglio 2014

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Giuliano Poletti)


IL MINISTRO DELLA SALUTE
(Beatrice Lorenzin)

Collegati

Check list Documentazione sicurezza lavoro

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Check list Documentazione sicurezza lavoro

CHECK LIST
Documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro

Questa check list è stata predisposta nello spirito dell’intesa sulle linee guida in materia di controlli emanata dalla Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 in ottemperanza all’art. 14 comma 5 del D.L. 9-febbraio-2012 convertito dalla legge 4-aprile-2012 n° 35.

Lo scopo è quello di garantire alle imprese la chiara individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa.

La linea guida prevede che le amministrazioni che effettuano la vigilanza facciano conoscere l’oggetto dei loro controlli e forniscano risposte alle richieste di chiarimento sottoposte dagli utenti (aziende e cittadini), assicurandone la più ampia diffusione.

Eventuali quesiti sugli argomenti trattati possono essere posti allo SPISAL attraverso lo sportello informativo all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito tematico dedicato allo SPISAL, all’indirizzo e la pagina dedicata alle Domande Frequenti (FAQ).

ULSS 9 Treviso
Ver. 4 del 24/06/2013

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USLL TV
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Rapporto Annuale INAIL 2010

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Rapporto Annuale INAIL 2010

Andamento degli infortuni sul lavoro
Presentato il Rapporto Annuale INAIL 2010

E’ stato presentato il 5 Luglio a Palazzo Montecitorio il Rapporto annuale dell’INAIL sull’andamento infortunistico nell’anno 2010.

Il rapporto evidenzia un ulteriore calo degli infortuni sul lavoro in Italia. In particolare, gli infortuni avvenuti e denunciati all’INAIL nel 2010 risultano essere 775mila, in calo dell’1,9% rispetto ai 790mila del 2009. Il numero degli infortuni mortali scende sotto la soglia dei mille: sono 980, registrando un calo del 6,9% e toccando un nuovo minimo storico dal dopoguerra.

I settori che hanno maggiormente beneficiato del calo infortunistico sono l’agricoltura - che ha registrato un calo del 4,8% degli incidenti e del 10% dei casi mortali - e l’industria (rispettivamente -4,7% e -10%). Il ramo dei servizi, invece, ha fatto registrare una sostanziale stabilità degli infortuni (+0,4%) e un calo modesto del 3% degli incidenti mortali.

Valutando i singoli settori, particolarmente rilevante è quello delle costruzioni, che fa registrare una diminuzione di circa 10mila infortuni (-12,4%). Una sensibile riduzione si registra anche nei settori portanti dell’industria pesante come la metalmeccanica, che fa registrare un calo medio del 3,5%.

In relazione al bilancio emerso dai dati forniti dall’Inail, il Ministro Maurizio Sacconi, nel corso del suo intervento, ha esaltato l’importanza della cultura della sicurezza, che nel nostro Paese è in crescita, e la necessità di porsi obiettivi ancora più ambiziosi per il futuro.

Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Nanotecnologie - Network NanOSH Italia

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Nanotecnologie - Network NanOSH Italia

WHITE BOOK
Exposure to engineered nanomaterials and their health and safety impacts at work

L'esposizione a nanomateriali ingegnerizzati e gli effetti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

The White Book "Exposure to engineered nanomaterials and their health and safety impacts at work" is the first result of such collaboration.

The White Book attempts to define the state of the art in this field within the Italian context and paves the way for a debate on occupational health and safety and regulatory perspectives, with a view to involving institutions and social partners.

In a first phase, a plan of the work was completed and key issues and relevant working groups of experts were identified; then, after editorial review, the White Book was published by INAIL at the end of 2010.

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INAIL
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PLE nei cantieri - Guida INAIL

ID 594 | | Visite: 10136 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


PLE nei cantieri - Guida INAIL

ID 594 | 04.08.2014

L’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili

Aggiornamento Guida 2017:

PLE nei cantieri - L'uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili

Nel compiere lavori in quota nei cantieri si va sempre più diffondendo l’utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili - acronimo italiano PLE, acronimo anglosassone MEWP (in gergo autocestello), sia per eseguire attività a grandi altezze, in alternativa ad opere provvisionali, quali i ponteggi, sia per l’esecuzione di lavorazioni a quote relativamente basse, in sostituzione di scale e ponti su ruote (cosiddetti trattatelli).

Le tipologie di macchine offerte dal mercato e disponibili anche a noleggio sono molteplici e presentano caratteristiche anche molto diverse tra loro.

Per utilizzare in piena sicurezza una piattaforma di lavoro mobile elevabile devono essere presi in considerazioni vari elementi.

Alcuni di questi sono correlati alla tipologia e alle caratteristiche della macchina utilizzata; altri all’ambiente di lavoro; altri ancora alla tipologia di lavoro da eseguire con l’ausilio della PLE.

Molti di questi elementi, se non correttamente considerati e valutati, possono causare infortuni gravissimi, anche mortali.

Tra le cause più frequenti di incidenti si annoverano:

- il ribaltamento della macchina dovuto a errato posizionamento o stabilizzazione o a cedimento del terreno, il cedimento o ribaltamento causato da sovraccarico;
- il ribaltamento durante la fase di carico o scarico su mezzi di trasporto;
- l’urto con altri mezzi in movimento;
- l’urto con strutture fisse;
- l’intrappolamento tra la base e la struttura;
- la discesa incontrollata per guasto ai componenti;
- l’intrappolamento con parti mobili;
- le cadute dal cestello;
- la folgorazione per contatto con linee elettriche in tensione;
- la manutenzione carente e i cedimenti strutturali.

Questa pubblicazione vuole offrire a tutti gli addetti ai lavori le conoscenze di base in materia, prima tassello fondamentale per maturare competenze specifiche atte a consentire l’utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro mobili in elevato.

Pubblicazione realizzata da:
INAIL
Direzione regionale per le Marche

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Analisi caratteristiche funzionali e di resistenza parapetti provvisori cantieri

ID 888 | | Visite: 10905 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Analisi delle caratteristiche funzionali e di resistenza di differenti tipi di parapetti provvisori prefabbricati utilizzati nei cantieri temporanei o mobili

La pubblicazione riporta i risultati dello studio, svolto dal Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS) dell’Inail, che riguarda le misure di prevenzione e protezione impiegate nei cantieri temporanei o mobili; tra tali misure rientrano i parapetti.

Nel documento viene effettuata un’analisi delle caratteristiche geometriche, funzionali e di resistenza di alcuni fra i tipi di parapetti provvisori prefabbricati più diffusi sul mercato italiano ed impiegati dai lavoratori autonomi e dalle PMI.

Tali parapetti rappresentano uno dei dispositivi di protezione collettiva più efficaci per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori in quota.

Inoltre, vengono anche confrontate le caratteristiche geometriche, funzionali e di resistenza di questi prodotti con alcuni requisiti previsti nella norma UNI EN 13374: 2004.

INAIL 2014

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INAIL 2014
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Checklist del camionista - Generale e carico

ID 861 | | Visite: 8863 | Documenti Sicurezza Enti


Checklist del camionista è un foglio A4 in 2 lati di suggerimenti e linee guida per assicurare un viaggio sicuro e confortevole
.

La prima comma, '? Siete pronti' si rivolge benessere personale del conducente: la vita del camionista e quelli degli altri utenti della strada dipendono dal suo la sua attenzione e le reazioni in una situazione di emergenza.

La seconda sezione '? ... E tutto il resto pronto' è una lista di controllo per il veicolo stesso: la meccanica, la documentazione e percorso.

La terza e ultima sezione include suggerimenti di sicurezza per ulteriore sicurezza stradale.

IRU
International Road Union

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IRU
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IRU
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IRU
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Verifiche periodiche attrezzature - CPT Torino

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Verifiche periodiche attrezzature - CPT Torino

Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del d.m. 11 aprile 2011 relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature  di cui all’allegato vii del d.lgs. 81/2008

Il 23 maggio 2012 è entrato completamente in vigore il D.M. 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo Decreto In termini generali l’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, comma 11, individua nell’INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive e stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione delle stesse.Legislativo” (di seguito DM), emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Tale DM oltre alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche stabilisce i criteri per l’abilitazione dei soggetti, pubblici o privati, che potranno essere incaricati di eseguire tali verifiche.

Il CPT di Torino ha elaborato il presente documento allo scopo di fornire, ad oggi, un quadro generale degli obblighi a carico dei datori di lavoro del settore edile con specifiche indicazioni di carattere cautelativo sulla base delle interpretazioni che sono fornite nell’ambito dei seminari in materia e dei chiarimenti forniti dalle Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012 e n. 23 del 13 agosto 2012.

Le indicazioni riportate nel presente documento sono riferite alla realtà piemontese; qualora l’impresa operi in una regione diversa, è necessario verificare le procedure previste dai titolari della funzione per il pertinente territorio.

CPT - Torino
Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni l’igiene e l’ambiente di Lavoro di Torino e provincia

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CPT
635 kB 170

Modello Autocertificazione Valutazione Rischi

ID 739 | | Visite: 19626 | Documenti Sicurezza Enti


Modello Autocertificazione Valutazione Rischi

Autocertificazione Valutazione dei Rischi
D. Lgs. 81/2008 Art. 29

L’articolo 29 del D. Lgs. 81/2008, in relazione ai casi indicati dal comma 5 (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, e omiss...), dà la possibilità di redigere un documento di autocertificazione e di aver effettuato la valutazione dei rischi.

In questi casi è possibile evitare la compilazione del DVR con le modalità indicate nel D.Lgs. 81/2008, tuttavia la valutazione dei rischi deve essere fatta.

Quindi a corredo del documento di autocertificazione dovrà essere allegata comunque una Relazione di Valutazione dei Rischi, redatta, in particolare, da tecnico competente.

Modello Autocertificazione ASL Bergamo

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Allegato riservato Modello autocertificazione Valutazione dei Rischi ASL BG.doc
Sicurezza Lavoro
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I guanti dei vigili del fuoco vanno conservati lontano dal calore

ID 980 | | Visite: 6131 | Documenti Sicurezza VVF


I guanti dei vigili del fuoco vanno conservati lontano dal calore

I guanti dei vigili del fuoco vanno conservati lontano dal calore:
"Il guanto deve essere conservato lontano da fonti di calore"
.  

E' quanto è scritto sul libretto del istruzioni dei guanti regolamentari da pompiere, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto.

E' destinata a proseguire l'inchiesta sulle ustioni alle mani subite da due vigili del fuoco vicentini, nonostante indossassero le protezioni d'ordinanza, regolarmente inviate dal Ministero. 

Corriere del Veneto

» Leggi articolo

Modulistica Verifiche impianti e attrezzature - INAIL 2014

ID 931 | | Visite: 16324 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Verifiche impianti e attrezzature
Iscrizione dei soggetti abilitati nella lista Inail

Attrezzature a pressione
Forni
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta di verifica messa in servizio 
Richiesta prima verifica periodica 

Generatori di vapore
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Recipienti
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Tubazioni
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio 
Richiesta prima verifica periodica

Insiemi
Insiemi considerati unità indivisibili (UI)
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta di verifica messa in servizio 
Richiesta prima verifica periodica

Insiemi non considerati unità indivisibili (UI)
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio

Riscaldamento
Denuncia impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda
Mod. RD
Mod. RR
Mod. RR/Circuiti
Mod. RR/Generatori

Richiesta di verifica impianto di riscaldamento ad acqua calda 

Richiesta verifica periodica impianti con potenzialità superiore a 116 Kw

Impianti di messa a terra
Modello di trasmissione dichiarazione di conformità per impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche
Guida tecnica

Sollevamento
Materiali con portata superiore a 200 Kg
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta prima verifica periodica 
Precisazioni del Ministero del Lavoro dell'11 dicembre 2009 

Ascensori e montacarichi da cantiere
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta prima verifica periodica

Carrelli semoventi a braccio telescopico
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica  

Carri raccoglifrutta
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta prima verifica periodica 

Idroestrattori
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta prima verifica periodica 

Ponte mobile sviluppabile su carro
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta prima verifica periodica 

Ponti sospesi e relativi argani
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione  
Richiesta prima verifica periodica

Scale aeree ad inclinazione variabile
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta prima verifica periodica 

INAIL
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2014

Manuale Sicurezza Settore Trasporto

ID 479 | | Visite: 10069 | Documenti Riservati Sicurezza


Manuale Sicurezza Settore Trasporto Ed. 2012

S.T.B. S.r.l. è una importante azienda di trasporto, tra le prime in Umbria per numero di dipendenti e fatturato.
Opera principalmente, nel settore dei cementi ed inerti e rifiuti inerti.

Con un parco macchine di oltre 100 veicoli, ed una operatività logistica nazionale, presenta i rischi tipici del settore trasporti ed in particolare di veicoli cisterna con scarico in pressione.

Molto sensibile al tema Sicurezza, dal 1998 ad oggi la nostra collaborazione si articola nella gestione degli obblighi Sicurezza, organizzazione scadenzari Sicurezza e Ambiente e Documentazione.

Sin dal 1998 con revisioni successive fino all’attuale 4.2012 è stato elaborato un Manuale per la Sicurezza ad uso di tutti gli addetti.

Proponiamo il Manuale Sicurezza Ed. 4.2012 in formato docx.
Lavoro organico che ha seguito nel tempo le evoluzioni dell'attività aziendale e quelle normative.
Il modello può essere molto utile nelle aziende del settore trasporto.

Si ringrazia la Struttura aziendale.

Edizione: 4
Anno: 2012
Formato: .docx
Struttura: Adobe Portfolio
Tipo: Modello
Livello tecnico: *****
Pagine: 120
Dimensioni: 31 Mb

INTRODUZIONE

1. MANUALE SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
2. PREMESSA
3. PROGETTO
4. SITUAZIONI DI RISCHIO
5. AZIONI E MISURE PREVENTIVE PRINCIPALI
6. NORME COMPORTAMENTALI
7. SIMBOLOGIA UTILIZZATA
8. STRUTTURA DEL MANUALE

CAPITOLO 1
Il D. LGS. 81/2008 TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il D.LGS. 81/2008 - Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
2. IL D.LGS. 81/2008 - Organigramma Sicurezza aziendale
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
4. LE DEFINIZIONI
5. LE MISURE GENERALI DI TUTELA
6. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
7. GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO
8. GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI
9. GLI OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, DEI FABBRICANTI, DEI FORNITORI E DEGLI INSTALLATORI
10. Il S.P.P. - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
11. I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
12. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
13. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
13.1 Controllo sanitario delle tossico – dipendenze
14. VIGILANZA

CAPITOLO 2
NORME GENERALI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. IN CANTIERE – STABILIMENTO
2. SALITA/DISCESA DAGLI AUTOMEZZI
3. DISTACCO AGGANCIO RIMORCHI/SEMIRIMORCHI
4. MANOMISSIONI
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
6. PRIMA DI PARTIRE
7. IN STRADA
8. SITUAZIONI DI EMERGENZA

CAPITOLO 3
NORME PER L’USO DEGLI AUTOMEZZI CON SERBATOIO

1. ACCESSO COPERCHI PASSO D’UOMO
2. COLLEGAMENTO TUBAZIONI
3. CARICO MATERIALI PULVERULENTI E/O GRANULATI
4. SCARICO MATERIALI PULVERULENTI E/O GRANULATI
5. DECOMPRESSIONE SERBATOIO

CAPITOLO 4
NORME PER L’USO DEGLI AUTOMEZZI CON CASSONE E VASCA

1. AZIONAMENTO DEL RIBALTABILE CASSONI
2. COPERTURA E SCOPERTURA DEL CARICO CASSONI
2.1 Cassoni senza copertura telecomandata
2.2 Cassoni con copertura telecomandata
2.3 Cassoni con dispositivo automatico copri/scopri
3. CARICO PALLETS-CASSONI
4. SCARICO PALLETS-CASSONI
5. TRASPORTO COILS-CASSONI
5.1 Principio di funzionamento del sistema
5.2 Modalità d’uso del sistema
5.3 Divieti
6. CARICO MATERIALI SFUSI-CASSONI
7. SCARICO MATERIALI SFUSI-CASSONI
7.1 Scarico a terra
7.2 Scarico in tramoggia
7.3 Pericolo di smottamento dei cumuli
8. CARICO VASCHE
9. SCARICO VASCHE
10. SALITA/DISCESA DA CASSONI E VASCHE

CAPITOLO 5
TRASPORTO RIFIUTI

1. NORMATIVA SUI RIFIUTI
2. DEFINIZIONI
3. TIPOLOGIE DI RIFIUTI
3.1 Il codice CER
3.2 Categoria e classe
4. LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
4.1 Il Formulario Identificazione Rifiuti (FIR)
4.2 Registro di carico e scarico dei rifiuti
4.3 Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)
4.4. Compilazione del formulario
5. DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI
6. COSA È L’ADR

CAPITOLO 6
NORME DI SICUREZZA E SALUTE IN OFFICINA

1 .USO DELLA BOTOLA
2. USO DEL PONTE DI SOLLEVAMENTO
3. INTERVENTI SOTTO I VEICOLI
4. MOVIMENTAZIONE DEI COMPLESSIVI PESANTI
5. VIBRAZIONI – RUMORI
6. PERICOLO DI INCENDIO ED ESPLOSIONI
7. LIQUIDI E OLI-PRODOTTI CHIMICI
7.1 Prima dell’attività
7.2 Durante l’attività
7.3 Dopo l’attività
7.4 Pronto soccorso e misure di emergenza
8. SALDATRICE OSSIACETILENICA
9. SALDATRICE ELETTRICA
10. MOLA DA BANCO11. TRAPANO A COLONNA
12. UTENSILI A MANO NON ELETTRICI
13. UTENSILI ELETTRICI
14. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
15. ESTRATTORE OLEOPNEUMATICO PER BOCCOLE
16. PRESSA IDRAULICA
17. SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO
18. SEGA A NASTRO
19. MACCHINA SMONTAGOMME
20. INTERVENTI RIBALTABILE CABINA E CASSONE
21. INTERVENTI IN SPAZI CONFINATI

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S.T.B. S.r.l.
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Quesiti Sicurezza: Interpello 19 Dicembre 2013

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Quesiti Sicurezza: Interpello 19 Dicembre 2013

D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello

I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.

Nuovi Interpelli pubblicati il 19 dicembre 2013:

19 dicembre 2013 - n. 18/2013
destinatario: CNAPI - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e del Periti Industriali Laureati
istanza: Obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP

19 dicembre 2013 - n. 17/2013
destinatario: CNAPPC - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
istanza: Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

19 dicembre 2013 - n. 16/2013
destinatari: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
istanza: Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 alle scaffalature metalliche


Interpelli pubblicati il 24 ottobre 2013:

24 ottobre 2013 - n. 15/2013
destinatario: ABI – Associazione Bancaria Italiana
istanza: Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche

24 ottobre 2013 - n. 14/2013
destinatario: CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate

24 ottobre 2013 - n. 13/2013
destinatario: CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Lavoro a domicilio

24 ottobre 2013 - n. 12/2013
destinatario: UGL Polizia Penitenziaria
istanze: Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le strutture penitenziarie

24 ottobre 2013 - n. 11/2013
destinatario: Federambiente
istanza: Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

24 ottobre 2013 - n. 10/2013
destinatario: CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Formazione addetti emergenza

24 ottobre - n. 9/2013
destinatario: CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e media impresa
istanza: Imprese familiari

24 ottobre 2013 - n. 8/2013
destinatari: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro
istanza: Art. 41, comma 2, visita medica preventiva


Interpelli pubblicati il 2 maggio 2013:

2 maggio 2013 - n. 7/2013
destinatario: ANCE – Associazione nazionale Costruttori Edili
istanza: Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008

2 maggio 2013 - n. 6/2013
destinatario: APT – Associazione Produttori Televisivi
istanza: Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a “Stuntmen” e “addetto effetti speciali"

2 maggio 2013 - n. 5/2013
destinatario: FIM-CISL – Federazione Italiana Metalmeccanici
istanza: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

2 maggio 2013 - n. 4/2013
destinatario: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro
istanza: Servizi igienico assistenziali (art. 63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008)

2 maggio 2013 - n. 3/2013
destinatario: Federutility – Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche
istanza: Applicazione dell’articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008

2 maggio 2013 - n. 2/2013
destinatario: CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

2 maggio 2013 - n. 1/2013
destinatari: FEDERCASSE e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro
istanza: Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne

Fonte: MLPS
Elaborato: Certifico Srl - IT
Formato: Adobe portfolio

Consulta tutti gli Interpelli

Trapano a colonna: Adeguamento al D.Lgs. 81/2008

ID 927 | | Visite: 22085 | Documenti Riservati Sicurezza


Interventi sulle macchine utensili per la messa in sicurezza secondo D.Lgs. 81/08 - All. V

Modello esempio relazione di verifica conformità e adeguamento trapano a colonna al D.Lgs. 81/2008.

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Allegato riservato Adeguamento D.Lgs 81-2008 Trapano colonna.doc
Certifico
3791 kB 242

Apparecchi sollevamento: modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

ID 894 | | Visite: 6688 | Circolari Sicurezza lavoro


Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Circolare n.18 del 23 maggio 2013   

Con la circolare n. 18 del 23 maggio 2013 recante “D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti”, vengono fornite indicazioni in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011, tenuto conto delle circolari nn. 21/2011, 11/2012, 23/2012 e 9/2013 di questo Ministero.

1. CONTENUTI MINIMI DELL'INDAGINE SUPPLEMENTARE (D.M. 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2, LETT. c)

L'indagine supplementare consiste nell’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottesi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Vengono sottoposte a verifica supp1ementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibileoltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni.

Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili.

Le modalità di ispezione dovranno includere l'esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento. 

Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime dicarico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. 

Per il completamento della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni. 

Più in particolare si evidenzia:

a) Esame visivo: L'esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l'esame visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessaria lo smontaggio della macchina o di parti di essa).

b) Prove non distruttive: A seconda dei risultati dell'esame visivo, si possono rendere necessari dei controllinon distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali.

c) Analisi dei componenti strutturali e funzionali: Dovranno essere controllati i componenti della macchinecon caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc.

segue…

MLPS

Settore Trasporti: Manuale per la Sicurezza e Salute sul lavoro

ID 893 | | Visite: 8378 | Documenti Riservati Sicurezza


Settore Trasporti: Manuale per la Sicurezza e Salute sul lavoro

Il presente manuale è stato realizzato allo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori della S.T.B. S.r.l. uno strumento divulgativo per il corretto comportamento sul lavoro in termini di sicurezza e salute. 

La motivazione primaria che ne ha portato alla realizzazione, è stata la consapevolezza che il segnale più concreto, al fine di sensibilizzare fortemente la struttura aziendale sul problema sicurezza, sia una azione diretta di coinvolgimento nell’attività di prevenzione degli infortuni a tutti i livelli dell'organizzazione, vista anche la particolare tipologia di lavoro.

00 - Introduzione
01 - TUS 81-2008
02 - Norme generali
03a - Automezzi con serbatoio
03b - Automezzi con serbatoio ribaltabile
04 - Automezzi con cassone e vasca
05a - Trasporto rifiuti § No Sistri
05b - Trasporto rifiuti
06 - Officina

S.T.B. S.r.l.

www.barbetti.it
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Prodotto Modello completo formato doc

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Allegato riservato Manuale Sicurezza Trasporto Ed. 2011.pdf
Certifico S.r.l. 2011
4078 kB 61

Linee Guida SGLS - INAIL

ID 568 | | Visite: 14107 | Documenti Riservati Sicurezza

Linee Guida SGLS - INAIL

Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e benefici.

Adottare un SGSL non è un obbligo di legge ma la scelta volontaria di chi sente la responsabilità della sicurezza propria e degli altri.

Adottare un SGSL consente di ridurre i costi della non sicurezza:

- indiretti perché riduce la probabilità di accadimento degli infortuni e i costi che ne conseguono
- diretti perché si può chiedere la riduzione del tasso di tariffa, ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe (MAT): tale riduzione, congiunta con il meccanismo bonus malus, può determinare uno sconto complessivo del 35%-40% dei premi assicurativi INAIL, in funzione di diversi parametri.

Inoltre l'adozione di un SGSL conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001).

In accordo con le Parti sociali, nonché con ISPESL e UNI, l'INAIL ha pubblicato le "Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", un valido aiuto per le imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della sicurezza.

Le linee Guida UNI-INAIL hanno validità generale. La loro applicazione va modulata sulle caratteristiche complessive dell'impresa (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell'organizzazione, ecc.) che intende adottarle.

Per favorire la diffusione dei SGSL nelle imprese, in particolare nelle piccole e medie, INAIL rende disponibili i modelli applicativi, riferiti a specifici comparti produttivi, frutto della collaborazione con le Parti sociali e con i relativi Organismi paritetici o bilaterali.

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL):

Linee guida (Settembre 2001)
Il Manuale (Giugno 2003)
Guida operativa (Ottobre 2003) (.pdf 1,5 MB)

Gli SGSL nei comparti produttivi:
Industrie energia e petrolio (28 giugno 2007) (.doc 676 KB)

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Allegato riservato Linee Guida SGLS -INAIL.zip
INAIL
2549 kB 81

Rapporto annuale 2011 INAIL

ID 584 | | Visite: 5971 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Rapporto annuale 2011 INAIL

INAIL
Rapporto annuale 2011 10 luglio 2012

Andamento degli infortuni sul lavoro
Presentato il Rapporto Annuale INAIL 2011

E’ stato presentato questa mattina, presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, il Rapporto annuale dell’INAIL sull’andamento infortunistico nell’anno 2011.

Il rapporto evidenzia, in particolare, che nel 2011 ci sono stati 51 mila infortuni in meno rispetto al 2010. Il numero dei casi mortali rimane, quindi, per il secondo anno al di sotto dei mille. In sintesi, nel 2011: 725mila gli infortuni avvenuti e denunciati all'INAIL, in calo del 6,6% rispetto ai 776mila del 2010; 920 i morti sul lavoro, in calo del 5,4% rispetto ai 973 dell'anno precedente.

Nel Rapporto si evidenzia, inoltre, che nel corso dell’anno 2011 l'INAIL ha sviluppato un fronte articolato di strategie di prevenzione e di politiche per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: incentivi alle imprese e sostegno alle aziende “virtuose”, rafforzamento delle sinergie con associazioni di categoria e sindacati, intensificazione delle attività di formazione alla sicurezza, investimenti negli ambiti di ricerca più innovativi, potenziamento intensivo del contrasto al lavoro sommerso.

A questo proposito, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero, nel corso del suo intervento in conclusione dei lavori, ha sottolineato che la sicurezza sul lavoro oggi non va più intesa come una concezione di tipo meramente sanzionatorio e repressivo ma deve basarsi anche su una impostazione preventiva, assicurativa e partecipativa, senza il venir meno di un controllo molto attento sul rispetto delle norme: un nuovo sistema valoriale condiviso che poggia su una visione nella quale sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non sono più considerati un onere a carico delle aziende ma fattore produttivo che, unitamente al capitale fisico, può valorizzare la produttività del lavoro, cioè del capitale umano.

Per approfondimenti e per consultare il Rapporto vai al sito web dell’INAIL

Il video completo dell’evento è disponibile sul sito web della Camera dei Deputati

Segnaliamo, che non appena saranno disponibili tutti i file del Rapporto, organizzeremo un Adobe portfoglio pdf.

Rapporto annuale INAIL 2012

ID 598 | | Visite: 5629 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Rapporto annuale Inail 2012

Andamento degli infortuni sul lavoro: Presentato il Rapporto annuale INAIL 2012

E’ stato presentato mercoledì 10 luglio 2013, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, il Rapporto annuale Inail sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali nel 2012.

Il Rapporto evidenzia che nel 2012 si sono registrate 745 mila denunce di infortuni pari a circa il 9% in meno rispetto al precedente anno e al 23% in meno rispetto al 2008. Le denunce di infortunio mortale sono state 1.296, di cui 790 risultano essere infortuni “accertati” sul lavoro, con una riduzione di circa il 6% rispetto al 2011 e del 27% rispetto al 2008. Le denunce per malattie professionali sono state circa 47.500 di cui ne è stata riconosciuta la causa professionale al 37% circa.

Ampio spazio viene dedicato nel Rapporto alle azioni strategiche messe in campo dall’Inail, vero e proprio polo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra le quali assumono carattere di rilievo il piano di incentivi alle imprese per interventi a favore della salute e sicurezza sul lavoro, i piani nazionali di prevenzione in alcuni settori a rilevante rischio infortunistico, come quello dell’edilizia e dell’agricoltura, e sul tema delle malattie professionali.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Enrico Giovannini, nel corso del suo intervento in chiusura dei lavori, ha sottolineato la necessità di effettuare un passaggio che sancisca un diverso approccio culturale alla gestione del rischio. In tal senso operare ai fini della riduzione del rischio significa, oltre a riconoscere il valore del capitale umano impegnato in tali attività, qualificare il rischio nella sua dimensione valutativa con l’obiettivo di concentrare le azioni di intervento e di contrasto al fenomeno infortunistico in quelle aree e settori di attività nei quali i rischi di infortunio risultano essere maggiormente elevati.

L’approfondimento annuale su: la situazione del mondo del lavoro attraverso i dati Inail sui soggetti assicurati, sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; la sintesi dei risultati economici e finanziari; le prestazioni erogate; il rapporto assicurativo (attività di controllo, agevolazioni tariffarie e incentivi per la salute e sicurezza); gli investimenti; le novità sulla telematizzazione dei servizi; gli sviluppi in tema di cura, riabilitazione e reinserimento; le prospettive della riorganizzazione e le potenzialità dell’”open data”.

Relazione del Presidente (.pdf 156 Kb)
La situazione del mondo del lavoro nei dati dell’Inail, infortuni e malattie professionali
Sintesi del bilancio, attività e realizzazioni
Le prospettive: la riorganizzazione, ancora su ricerca, informatica, dati e informazioni
Relazione del Presidente - Appendice statistica (.pdf 3,16 Mb)
Analisi della numerosità degli infortuni
Analisi della numerosità delle malattie professionali

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Allegato riservato Relazione_Annuale_2012_INAIL.pdf
INAIL
1466 kB 35

Metodologia per la Valutazione dei Rischi - INAIL

ID 589 | | Visite: 14864 | Documenti Sicurezza Enti


Metodologia per la Valutazione dei Rischi - INAIL

Il metodo utilizzato sul TUS dall’INAIL ex ISPESL

L’obiettivo della Valutazione dei Rischi, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09, è predisporre tutti provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori e principalmente quello di:

1. Individuare tutte le fonti di pericolo e valutarne la possibile incidenza sui lavoratori;
2. Eliminare alla fonte i fattori di rischio o almeno ridurli;
3. Ove il rischio non sia eliminabile, fornire adeguati Dispositivi di protezione individuale ai singoli lavoratori esposti;
4. Programmare ed attuare i necessari percorsi di informazione e formazione sui rischi;
5. Predisporre tutte le attività necessarie per ottemperare alla vigente normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione a tali obiettivi, i provvedimenti necessari al conseguimento delle migliori condizioni di salubrità e sicurezza, possono essere così classificati:

a) misure di tutela generali;
b) misure di tutela specifiche;
c) misure di emergenza;

Le misure di tutela generali sono quelle intraprese al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti da condizioni di lavoro che comportano pericoli trasversali o non adeguatamente inquadrabili all’interno di una specifica categoria di rischio. Le misure di tutela specifiche, sono quelle attuate laddove si riscontri uno specifico rischio legato ad una mansione svolta da uno o più lavoratori.
Le misure generali di tutela prevedono:

1. Corretta informazione e formazione dei lavoratori in merito ai possibili rischi cui potrebbero essere soggetti;
2. Adeguato sistema di gestione delle mansioni e degli incarichi ricoperti al fine di limitare le eventuali esposizioni a fattori di rischio;
3. Formazione circa il corretto utilizzo dei DPI;
4. Riduzione alla fonte di eventuali rischi;
5. Presenza della squadra di gestione delle emergenze e primo soccorso.

Le misure di tutela specifiche si riferiscono a tutte le azioni di prevenzione o di riduzione dei rischi, che contemplano specifiche criticità riferibili a locali, macchine attrezzature e/o impianti.

Queste si articolano in modo specifico imponendo ad esempio particolari comportamenti, eventuale utilizzo di dispositivi di protezione individuale, obbligo d’intervento di eventuale personale esperto e formato per la specifica area di rischi evidenziata. In generale si possono configurare all’interno di questa tipologia di misure, quelle che richiedono una specifica attenzione o emergono in relazione a precisi livelli di esposizione a rischi specifici.

Le misure di tutela specifica prevedono:
1. Adozione dei previsti DPI per i lavoratori maggiormente esposti a rischi che non possono essere evitati;
2. Attribuzione alle mansioni solo dopo adeguata informazione e formazione alla specifica mansione ricoperta.

Le misure di emergenza sono quelle che si attuano per la prevenzione o riduzione di rischi derivanti da situazione di emergenza non prevedibili o che richiedono interventi specifici per gestire particolari eventi pericolosi come terremoti, incendi, allagamenti, infortuni con menomazioni o lesioni a danno dei lavoratori e del personale, attacchi terroristici, esplosioni.

All’interno di queste tipologie di eventi, si configurano le specifiche azioni descritte ad esempio nell’apposito piano per la gestione delle emergenze e l’evacuazione. Le misure di emergenza adottate sono:

1. Adozione di un dettagliato Piano di Emergenza ed Evacuazione;
2. Mezzi e presidi per il primo soccorso adeguati al D.M. 388/03;
3. Corretta manutenzione dei presidi antincendio e verifica periodica della funzionalità;
4. Verifica dell’adeguatezza delle uscite di emergenza e della loro corretta funzionalità;
5. Effettuazione delle prove di esodo.

INAIL ex ISPESL
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Raffaele Sabatino

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Allegato riservato Metodologia per la valutazione dei rischi ISPESL.pdf
INAIL
189 kB 373

Technical Report CEN/TR 15281:2006: Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions

ID 868 | | Visite: 10973 | Documenti Riservati Sicurezza


Technical Report CEN/TR 15281:2006

Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions

Inerting is a measure to prevent explosions. By feeding inert gas into a system which is to be protected  against an explosion, the oxygen content is reduced below a certain concentration until no explosion can occur.

The addition of sufficient inert gas to make any mixture non-flammable when mixed with air (absolute inerting) is only required in rare occasions.

The requirements for absolute inerting will be discussed.

Inerting may also be used to influence the ignition and explosion characteristics of an explosive atmosphere.

The guidance given on inerting is also applicable to prevent an explosion in case of a fire.

The following cases are not covered by the guideline:

- admixture of an inert dust to a combustible dust;
- inerting of flammable atmospheres by wire mesh flame traps in open spaces of vessels and tanks;
- fire fighting;
- avoiding an explosive atmosphere by exceeding the upper explosion limit of a flammable substance.

Inerting which is sufficient to prevent an explosion is not a protective measure to prevent fires, self-ignition, exothermic reactions or a deflagration of dust layers and deposits.


This Technical Report (CEN/TR 15281:2006) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 305 “Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection”, the secretariat of which is held by DIN.

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Allegato riservato CEN_TR 15281-2006 Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions.pdf
CEN/TR 15281:2006
521 kB 105

Lista di Controllo Carrelli Industriali Semoventi

ID 661 | | Visite: 6859 | Documenti Sicurezza Enti


Lista di Controllo Carrelli Industriali Semoventi

Carrelli Industriali Semoventi
Lista di Controllo per la Valutazione dei Rischi

La destinazioni d’uso dei carrelli elevatori è simile in tutte le realtà aziendali (prelievo, movimentazione e deposito di carichi).
La stessa cosa si può in buona parte affermare per i principali rischi connessi al loro utilizzo.
Gli infortuni sono purtroppo frequenti e spesso con conseguenze gravi. I principali pericoli, ai quali questi sono riconducibili, sono:

- Investimento di persone;
- Perdita accidentale di stabilità del carrello;
- Uso improprio o carrello non adeguato allo scopo;
- Caduta del carico.

Questo documento è stato pensato per aiutare il Datore di Lavoro ad effettuare una Valutazione dei Rischi specifica per queste attrezzature e quindi individuare i problemi e le relative soluzioni possibili.

A cura di:
Regione Toscana
Giunta Regionale
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Area di Coordinamento Sistema Socio-Sanitario Regionale Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Giugno 2012

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Allegato riservato Lista controllo carrelli elevatori.pdf
ASL
3605 kB 99

Linee Guida Prevenzione Incendi - VVF Roma

ID 770 | | Visite: 8919 | Documenti Sicurezza VVF


Linee Guida Prevenzione Incendi - VVF Roma

Le seguenti linee guida di Prevenzione incendi, sono state predisposte per tutte le attività soggette al CPI, rientranti nell’allegato del D.M. 16/02/82, per le quali non c’è Normativa Tecnica specifica.

Attività:

- officine e laboratori individuati ai punti 8 e 21
- depositi di materiali combustibili individuati ai punti 20, 43, 46, 55, 58 e 62
- stabilimenti ed impianti individuati ai punti 42, 48, 49 e 50
- stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno individuati al punto 47
- stabilimenti ed impianti individuati ai punti 57 e 61
- depositi di cui ai punti 60 e 88
- stabilimenti ed officine individuati ai punti 69, 70, 71 e 72
- attività individuate al punto 75
- prescrizioni tecniche integrative della circolare n. 75 del 3.07.67 e della lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17.02.75, relative ai locali adibiti ad esposizione e vendita di cui al p. 87
- uffici individuati al punto 89
- attività individuate al punto 93

Autore:
Ing. Luigi Abate
Direttore Regionale Lazio dei VVF

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Allegato riservato Prevenzione Incendi - Linee guida VVF Roma.pdf
VVF
2508 kB 227

RASE Project SMT4-CT97-2169 : Standard europeo ATEX

ID 812 | | Visite: 9625 | Documenti Riservati Sicurezza


RASE Project SMT4-CT97-2169 : Standard europeo ATEX

RASE Project
Il metodo standard evoluto per la valutazione del rischio ATEX

Explosive Atmosphere:
Risk Assessment of Unit Operations and Equipment, EU Project No: SMT4-CT97-2169

Lo standard Europeo n. SMT4-CT97-2169: RASE, Methodology for the Risk Assessment of Unit Operations and Equipment for Use in Potentially Explosive Atmospheres, è un metodo semi-quantitativo per la valutazione del rischio di esplosione in assenza di stati statistici, in particolare relativamente alla probabilità di presenza di sorgenti di accensione efficaci.

Gli elementi del rischio sono la probabilità di accadimento, la frequenza di esposizione e le conseguenze, sono indicati con un valore numerico che esprime un concetto qualitativo.

I valori numerici vengono successivamente combinati in diversi modi ottenendo unvalore pseudo-quantitativo di rischio che consente.

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Allegato riservato RASE Project 2000.pdf
Atmosfere esplosive
816 kB 51

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Giu 26, 2024 140

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto

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