Certifico Manuale Sicurezza Trasporti
Manuale Sicurezza Trasporto
Modellato su un caso reale, un prodotto sulla sicurezza del settore trasporto.
Procedure di Sicurezza sui rischi specifici del settore, mirate alla informazione, formazione ed addestramento degli addetti.
S.T.B. S.r.l. - Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. è una importante azienda di trasporto, tra le prime in Umbria per numero di dipendenti e fatturato.
Opera, principalmente, nel settore dei cementi ed inerti e rifiuti inerti.
Con un parco macchine di oltre 100 veicoli, ed una operatività logistica nazionale, presenta i rischi tipici del settore trasporti ed in particolare di veicoli cisterna con scarico in pressione.
Molto sensibile al tema Sicurezza, dal 1998 ad oggi la nostra collaborazione si articola nella gestione degli obblighi Sicurezza, organizzazione scadenzari Sicurezza e Ambiente e Documentazione.
Sin dal 1998 con revisioni successive fino all’attuale 4.2012 è stato elaborato un Manuale per la Sicurezza ad uso di tutti gli addetti.
Lavoro organico che ha seguito nel tempo le evoluzioni dell'attività aziendale e quelle normative.
Proponiamo il Manuale Sicurezza Trasporto modellato su questo caso reale, in formato docx.
Il modello, contenente Procedure di Sicurezza, mirate alla formazione, informazione ed addestramento degli addetti, può essere molto utile nelle aziende del settore per gestire tali obblighi in accordo con il D. Lgs. 81/2008.
Si ringrazia la Struttura aziendale per la sensibilità alla diffusione del Modello.
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Se acquisti online, hai a disposizione gli aggiornamenti rilasciati per 1 anno dalla data di acquisto.
I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di uscita nella propria Area Riservata.
Comunicazioni dirette previste al riguardo.
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Certifico Manuale Sicurezza Trasporti
Testo unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 Classificazione dei fattori di rischio:
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente Decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
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