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Segheria sicura - INAIL

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Segheria sicura

Opuscolo dal taglio sintetico e immediato, destinato ai lavoratori delle aziende di prima lavorazione del legno (segherie). Vengono descritte le modalità per svolgere l'attività in tutta sicurezza; in particolare, l'attenzione è focalizzata sulle principali macchine presenti in una segheria (segatronchi, scortecciatrice, intestatrice, refendino, multilame e refilatrice), nonchè su un rischio trasversale a tutto il ciclo produttivo: l'esposizione a polveri di legno duro.

INAIL 2011

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INAIL 2011
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Esplosioni da polveri nei processi di finitura di manufatti in alluminio e leghe

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Esplosioni da polveri nei processi di finitura di manufatti in alluminio e leghe

Analisi del rischio e misure di prevenzione

La realtà industriale locale: aziende di pulitura alluminio nel VCO
Il rischio di esplosione di polveri è un problema presente in un grande numero di attività lavorative e coinvolge una ingente varietà di materiali e prodotti.
Esso infatti può essere riscontrato in modo significativo nell’ambito di molte tipologie industriali.
Il presente studio è volto ad esaminare in modo approfondito il problema, per consentire l’adozione di misure di prevenzione e protezione sempre più efficaci a tutela dei lavoratori e dell’ambiente circostante.
In un’ampia zona del nord Italia è dislocato un grande numero di piccole e medie industrie, che svolgono generalmente attività di finitura nel settore metalmeccanico.
Nella maggior parte dei casi queste unità produttive hanno un unico cliente, in genere una grossa azienda manifatturiera, nei confronti del quale ricoprono il ruolo di terzisti.
La dimensione tipica di queste piccole e medie imprese è assai ridotta e si tratta, per lo più, di stabilimenti che non dispongono di figure tecniche e/o di uno staff interno dotato di conoscenze adeguate per elaborare un documento di sicurezza aziendale e supportare nella gestione del rischio il piccolo imprenditore.

ASL 14 VCO

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INAIL 2014
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Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi - IV rapporto

ID 1518 | | Visite: 6380 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi - IV rapporto

Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi è un sistema di sorveglianza epidemiologica istituito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308 del 2002.

Il Registro ha un'articolazione regionale.

Presso ogni Regione (con la sola eccezione ad oggi del Molise e della Provincia Autonoma di Bolzano) è attivo un COR (Centro Operativo Regionale) con compiti di identificazione di tutti i casi di mesotelioma incidenti nel proprio territorio mediante un sistema di ricerca attiva e di analisi individuale della storia professionale, residenziale e ambientale dei soggetti ammalati. Obiettivo fondamentale del Registro è identificare le modalità di esposizione ad amianto dei soggetti ammalati di mesotelioma.

Il IV Rapporto riferisce dei 15.845 casi di mesotelioma maligno rilevati dalla rete dei COR del ReNaM con una diagnosi compresa nel periodo 1993-2008. Il testo è articolato in una parte di descrizione dell'attività e delle procedure operative del Registro.

Segue una sezione tabellare e di grafici piuttosto ampia e che comprende anche la descrizione dei settori di attività economica coinvolti nell'esposizione ad amianto. Sono poi disponibili delle schede sintetiche per ogni Regione, un catalogo dell'esposizione, gli abstract dei lavori pubblicati su rivista e appendici documentali di ausilio.

Edizioni INAIL
Ottobre 2012
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INAIL IV rapporto
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Accordi Formazione RSPP: Marzo 2015

ID 1509 | | Visite: 5862 | Legislazione Sicurezza

Capacità e requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione

Bozza Accordo Formazione RSPP

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicato D.Lgs. n. 81/2008), all’art. 32 detta le disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali
dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) prevedendo, in particolare, che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione debbano essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

La norma subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:

1. un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2. un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.

Bozza Accordo Formazione RSPP
Marzo 2015

Metodologie riduzione del rumore negli ambienti di lavoro

ID 602 | | Visite: 9048 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Metodologie riduzione del rumore negli ambienti di lavoro

Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro

Il Manuale, approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, costituisce lo stato dell'arte italiano in materia di controllo del rumore tramite gli interventi di prevenzione tecnica primari e secondari e, in sinergia alla recente Norma UNI/TR 11347, costituisce un sopporto metodologico e operativo per gli adempimenti previsti dal capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 volti all'eliminazione o la riduzione al minimo del rischio rumore sulla base dell'attuale stato dell'arte della tecnologia.

Il Manuale, utile supporto operativo, si rivolge ai datori di lavoro, a tutti i soggetti della prevenzione (RSPP, consulenti, progettisti, costruttori, ecc.) e agli organi di vigilanza.

Edizioni INAIL
Aprile 2013

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Allegato riservato Metodologie e interventi tecnici riduzione rumore ambienti di lavoro.pdf
INAIL
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Malattie professionali: un modello di lettura (della numerosità) su “open data” dell’INAIL

ID 1500 | | Visite: 5022 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Malattie professionali: un modello di lettura (della numerosità) su “open data” dell’INAIL

Questo Quaderno documenta i principî utilizzati per costruire un insieme di “open data” sulle malattie professionali, selezionato dai dati raccolti dall’Inail nello svolgimento dell’attività istituzionale.

Sono gli stessi principî posti a fondamento dell’“open data” sugli infortuni: i dati (resi pubblici per singolo caso) sono corredati dal “modello di lettura”, dal vocabolario con i lemmi delle grandezze significative per la lettura del fenomeno, dal thesaurus, dalla struttura dei metadati. 

Il modello è costituito da un insieme di “viste” in forma di tabelle; è proposto per dare concretezza agli schemi e agli itinerari di lettura (grandezze selezionate, criteri di classamento, temi, livelli di approfondimento), e per aprire la via – con uno schema di analisi verificato – a elaborazioni autonome. 

La costruzione dell’“open data” sulle malattie professionali è stata inserita tra le attività programmate nell’«Agenda nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 2014».

INAIL
Massimo De Felice, Angela Goggiamani, Rosaria Mosca, Massimiliano Veltroni

Regola tecnica di prevenzione incendi strutture sanitarie pubbliche e private

ID 1497 | | Visite: 9199 | Prevenzione Incendi

 

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 25 marzo 2015, n. 70, è stato pubblicato il decreto 19 marzo 2015 , adottato dal Ministro dell'Interno  di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002."

DVR - Attrezzature di lavoro TUS

ID 1002 | | Visite: 14181 | Documenti Riservati Sicurezza


DVR - Attrezzature di lavoro TUS

Valutazione e Stima dei rischi

Schede utilizzabili per la Valutazione dei Rischi di attrezzature di lavoro con indicazione della pianificazione e programmazione di cui al Documento di Valutazione dei Rischi DVR - Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008.

Requisiti di Sicurezza All. V D.Lgs. 81/2008
Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione.

Metodo semplificato EN ISO 12100
Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio

- 189 Schede di lavoro formato doc

Prodotto completo: 
Certifico Sicurezza macchine 81

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Allegato riservato Schede VR Valutazione e stima dei rischi All. V D.Lgs. 81_2008.zip
All. V D.Lgs. 81/2008
13200 kB 397

Atti VIII Seminario dei professionisti Contarp. "Dalla valutazione alla gestione del rischio"

ID 1474 | | Visite: 5849 | Guide Sicurezza lavoro INAIL



Atti VIII Seminario dei professionisti Contarp. "Dalla valutazione alla gestione del rischio"

Il volume contiene gli Atti dell’8° seminario di aggiornamento dei professionisti della Contarp, in occasione del quale sono state presentate diverse iniziative ed esperienze riguardanti la valutazione dei rischi, le buone prassi, la comunicazione e le collaborazioni nell’ambito del Polo della salute e sicurezza, come contributo della Consulenza alle attività dell’Istituto per la realizzazione di un concreto e continuo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.
 
INAIL 2013

Accordi Formazione Stato-Regioni 21 Dicembre 2011

ID 3414 | | Visite: 21751 | Conferenza Stato-Regioni



Accordi CSR Formazione Datore di Lavoro/RSPP, Dirigenti, Preposti e Lavoratori

ID 3414 | Update news 28.08.2022

Accordo n. 221/CSR del 21 Dicembre 2022
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
(G.U. 11 gennaio 2012, n. 8)

Accordo n. 223/CSR del 21 Dicembre 2022 
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti n. 223/CSR del 21 dicembre 2011
(G.U. 11 gennaio 2012, n. 8)

Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 237, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».
Repertorio atti n. 153/CSR del 25 luglio 2012
(GU n. 192 del 18 agosto 2012)

Vedi Tabella riepilogativa Formazione Informazione Addestramento

Vedi Mappa Accordi CSR sicurezza lavoro

Collegati

Focus Accordo Stato-Regioni Attrezzature di lavoro

ID 525 | | Visite: 9537 | Documenti Riservati Sicurezza


Accordo Stato-Regioni Attrezzature di lavoro

Focus Accordo Stato-Regioni Attrezzature di lavoro

Abilitazione operatori e attività di formazione correlate

- Macchine per le quali è richiesta specifica formazione
- Specifiche e Requisiti attività di formazione

Accordo Formazione Stato-Regioni 22 Febbraio 2012

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Casistiche aggiornamenti:

CASISTICA DATA CORSO  TIPOLOGIA CORSO AGGIORNAMENTO
1 Antecedente 12.03.2013 Composizione: modulo teorico+modulo pratico+verifica finale
Durata: come prevista Accordo
Ogni cinque anni dalla data del corso
2 Antecedente 12.03.2013 Composizione: modulo teorico+modulo pratico+verifica finale
Durata: inferiore a quanto previsto Accordo
Entro il 12.03.2015
3 Antecedente 12.03.2013 Composizione: modulo teorico + modulo pratico
Durata: qualsiasi durata
Entro il 12.03.2015


Requisiti per la validità dell’abilitazione ed aggiornamento:

a) l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento;

b) il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti.

Il presente documento vuole essere una tabella di rapida consultazione per l’ individuazione delle attrezzature per le quali è richiesta formazione specifica, nonché dei soggetti formatori ai quali rivolgersi.

Per le modalità organizzative dei corsi, l’ articolazione del percorso formativo, la metodologia didattica, il programma dei corsi, la registrazione sul libretto formativo del cittadino, la documentazione da produrre, le buone prassi, ecc…) fare riferimento al documento ufficiale.

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Allegato riservato Focus Accordo Stato Regioni Attrezzature di lavoro.pdf
Accordo Stato Regioni PCM 53
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Circolare MLPS n. 5 del 3 marzo 2015

ID 1446 | | Visite: 11741 | Circolari Sicurezza lavoro



Circolare MLPS n. 5 del 3 marzo 2015: Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011

Emanata la Circolare del 3/3/2015 concernente "Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

1. Attrezzature di lavoro costituite da più bombole;
2. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura del'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW e serbatoi di GPL;
3. Decreto dirigenziale del 23.11.2012 "Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.", adeguamento all'indice ISTAT delle tariffe;
4. Segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati.

D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature

In allegato all'Articolo -Focus Tariffe- sul punto 3



Ministero Lavoro Politiche Sociali
04 Marzo 2015

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Allegato riservato Focus Tariffe Circolare 3 Marzo 2015.pdf
Tabella tariffario Circolare n. 5 del 3 Marzo 2015
355 kB 52

Sentenza Eternit: le motivazioni depositate - pdf

ID 1433 | | Visite: 7720 | Cassazione Sicurezza lavoro



Sentenza Eternit: le motivazioni depositate (pdf)

23 Febbraio 2015

Il processo di Torino per le morti negli stabilimenti italiani della Eternit, la multinazionale svizzera dell’amianto, era prescritto ancora prima del rinvio a giudizio del magnate elvetico Stephan Schmidheiny, condannato sia in primo grado sia in appello per disastro ambientale doloso.

Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni del verdetto dello scorso 19 novembre, che sono state depositate oggi.

Sentenza n. 1292/2014

Il allegato il file completo delle motivazioni.

Linee guida Agenti fisici - INAIL 2014

ID 1430 | | Visite: 7834 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Linee guida Agenti fisici

Ed. 2014

Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro Indicazioni operative

Relativamente agli agenti fisici l’emanazione del Decreto Legislativo 81/2008 e dei successivi provvedimenti di modifica e integrazione, pur essendosi fondamentalmente ispirata alla legislazione previgente, ha posto in capo alle aziende obblighi di valutazione e gestione del rischio che presentano anche elementi di novità.

Richiamato che l’obbligo alla valutazione e alla gestione di ogni rischio per la salute e sicurezza ricade su tutte le aziende nelle quali si applica integralmente il DLgs.81/2008, l’obiettivo di queste note è di fornire una prima serie di indicazioni operative che orienti gli attori aziendali della sicurezza ad una risposta corretta al provvedimento legislativo.

A seguito dei positivi riscontri sulle prime indicazioni operative per l’applicazione dei decreti 187/2005 (vibrazioni) e 195/2006 (rumore) si è puntato, aggiornandone i contenuti, a risolvere i più comuni quesiti che vengono proposti ai tecnici del settore.

In alcuni casi il dibattito tecnico e la produzione normativa sono ancora in corso o appena avviati per cui vengono fornite anche indicazioni temporanee, ma sempre con l’obiettivo di indicare percorsi legislativamente corretti e tecnicamente attuabili.

Le indicazioni a seguito riportate riguardano tutti i rischi previsti dal Titolo VIII del DLgs.81/2008 e s.m.i. (d’ora in poi normalmente citato solo come DLgs.81/2008), riprendendo e aggiornando i precedenti testi ai provvedimenti normativi e legislativi successivi sino, da ultimi, alla Direttiva 2013/35/UE e al “decreto del fare”.

I passaggi evidenziati sono proposti al fine di facilitare, per chi già conosceva le Indicazioni operative, il riconoscimento dei punti più significativi sui quali si è intervenuti.

Con gli ultimi inserimenti si è finito col realizzare un testo discretamente complesso; ci auguriamo di aver saputo sufficientemente portare a sintesi l’esigenza della completezza della trattazione con quelle della correttezza tecnico-scientifica e della chiarezza di linguaggio.

Il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome desidera ringraziare INAIL e Istituto Superiore di Sanità per la proficua collaborazione istituzionale e ciascuno degli Autori per il motivato e qualificato impegno profuso.

Auspichiamo che le indicazioni qui a seguito esposte siano favorevolmente accolte nel mondo della prevenzione con apprezzabili ricadute in termini uniformità di comportamenti e gestione dei rischi.


INAIL
Revisione 03
Approvata il 13/02/2014

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Allegato riservato Linee guida Agenti fisici INAIL 2014.pdf
FAQ Agenti Fisici 2014
1209 kB 386

Best practice guidelines for safe working at height in the logistics supply chain

ID 1418 | | Visite: 8209 | Documenti Riservati Sicurezza

Best practice guidelines for safe working at height in the logistics supply chain

The risks associated with working at height require all parties involved in loading, unloading, storage, cleaning, repair/maintenance and shipping/rail terminal operations to introduce safe systems of work based on risk assessment and management.

These guidelines which have been developed by industry experts aim to promote “best practice guidance” for safe working at height in the entire chemicals supply chain.

There is a legal requirement for all participants in the supply chain to conduct risk assessments of their operations to eliminate or minimise risks, to protect employees and other personnel, and to cooperate and co-ordinate their activities (See Directive 2001/45/EEC Of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 amending Council Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)).

CEFIC 2012

Check list di controllo e verifica Ganci semplici fucinati

ID 473 | | Visite: 11179 | Documenti Riservati Sicurezza



Check list di controllo e verifica Ganci semplici fucinati

ID 473 | 14.02.2015

Nuova Ed. 2024

Vedi nuova edizione 2024 "Check List: controllo e verifica ganci fucinati"

 Check list controllo e verifica ganci fucinati

In accordo con D. Lgs. 81/2008 All. V Parte II p. 3.1 e norme tecniche:

UNI 9472-1:1989
Ganci per apparecchi di sollevamento. Condizioni tecniche di fornitura per ganci fucinati.

UNI ISO 9927-1:1997
Apparecchi di sollevamento. Ispezioni. Generalità.

UNI 9473-1:1989
Ganci per apparecchi di sollevamento. Controllo dei ganci fucinati in servizio.

UNI EN 13001-3-5:2022
Apparecchi di sollevamento: ganci fucinati e di fusione

Collegati

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Allegato riservato Check List - Ganci Semplici (1).doc
Sicurezza
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Apparecchi di sollevamento mobile: Gru su autocarro

ID 1532 | | Visite: 8430 | Guide Sicurezza lavoro INAIL



Apparecchi di sollevamento mobile: Gru su autocarro

Il documento, redatto dal DIT, ha la finalità di supportare i tecnici verificatori Inail nella conduzione della prima verifica periodica delle gru su autocarro. 

Nello specifico, l'elaborato, dopo una prima sezione di supporto al datore di lavoro negli adempimenti relativi a comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro e successiva richiesta di prima verifica periodica, descrive la procedura di verifica.

In particolare, è illustrata sinteticamente ciascuna voce della scheda e sono riportate, in base agli aspetti che il D.M. 11 aprile 2011 riconosce come fondamentali per la verifica sul campo dell'attrezzatura e l'individuazione degli organi principali dell'attrezzatura di lavoro, alcune possibili prove da condursi e una pratica raccolta di documentazione di riferimento sulla materia.

INAIL 2014

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Allegato riservato Apparecchi di sollevamento Gru su autocarro - INAIL.pdf
INAIL 2014
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Linee di indirizzo per l’attuazione del D. Lgs 19 febbraio 2014, n. 19 in materia di prevenzione ferite nel settore sanitario

ID 1525 | | Visite: 5074 | Documenti Sicurezza Enti



Prevenzione rischio ospedaliero

Linee di indirizzo per l’attuazione del D. Lgs 19 febbraio 2014, n. 19 recepimento della Direttiva Europea 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Il Decreto Legislativo 81/08 prescrive l’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali atte a prevenire il rischio biologico, anche attraverso l’uso di dispositivi orientati a proteggere dall'esposizione
accidentale ad agenti biologici. L’innovazione tecnologica con finalità prevenzionali deve essere ricercata e adottata, se disponibile e efficace secondo evidenze scientifiche.

Il documento è stato redatto al fine di consegnare, alle organizzazioni ospedaliere e sanitarie, criteri utili alla gestione del rischio biologico derivante dall'utilizzo professionale di dispositivi medici taglienti o acuminati.

Il documento intende fornire indicazioni operative per l’attuazione del D. Lgs 19 febbraio 2014 n. 19 di recepimento della Direttiva Europea 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Regione Lombardia, 10 Aprile 2015

Collegati

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Regione Lombardia 2015
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Lavoratori autonomi: Istruzioni operative per lavorare in sicurezza in cantiere

ID 1514 | | Visite: 5690 | Documenti Sicurezza Enti



Lavoratori autonomi: Istruzioni operative per lavorare in sicurezza in cantiere

Il Decreto Legislativo n.81/2008, con l’art. 21, ha esteso la tutela normativa anche ai lavoratori autonomi con l’obbligo di utilizzo di dispositivi personali di protezione e l’impiego di attrezzature sicure e conformi alle norme vigenti.

Il presente opuscolo è rivolto ai lavoratori autonomi del comparto delle costruzioni. Esso illustra con linguaggio semplice i principali rischi correlati alle attività in cantiere, in particolare le cadute dall’alto, il rischio elettrico, il seppellimento e i rischi legati all’uso di attrezzature di lavoro. Vengono, inoltre, chiariti aspetti sempre critici del lavoratore autonomo relativamente al suo stato giuridico, ai lavori che può fare e alle possibili forme di collaborazione con altri lavoratori.

SPISAL - PD
Ed. 2013

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SPISAL PD \\\"013
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Cortine flessibili per foro-fresatrici da legno a controllo numerico

ID 1507 | | Visite: 6080 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Cortine flessibili per foro-fresatrici da legno a controllo numerico

La pubblicazione, edita dal Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS) - Settore Ricerca, illustra il comportamento di cortine protettive che si applicano sulle foratrici/fresatrici (macchine per la lavorazione del legno, a controllo numerico), come barriere contro la proiezione di schegge o di parti di utensile verso l'operatore. 

Tali cortine sono realizzate in vari materiali (PVC, Kevlar, Nylon e Poliestere) e costruite secondo diversi assemblaggi geometrici (es. lineari, ad angolo).

La ricerca, i cui risultati sono presentati e discussi nel presente volume, descrive i test che devono essere effettuati per la certificazione delle cortine.

INAIL 2015

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INAIL Ed. 2015
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Quaderni Sicurezza Università Sapienza RM

ID 1502 | | Visite: 11398 | Documenti Riservati Sicurezza

Quaderni Sicurezza Università Sapienza RM

Agg. Aprile 2015

Materiale informativi

Al fine di poter informare tutti i lavoratori, così come definiti dal D.Lgs. 81/08, e comunque tutti coloro che, a vario titolo, frequentano questa Università: docenti, studenti, visitatori, ecc., sono riportate, attraverso delle comode pubblicazioni, tutte quelle informazioni necessarie per fornire conoscenze utili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

QI_01 – Aspetti Organizzativi Sicurezza
QI_02 – Antincendio
QI_04 – Sicurezza Elettrica
QI_05 – Sicurezza Utilizzo Macchine
QI_06 – Prevenzione Protezione Rumore
QI_07 – DPI
QI_08 – Amianto
QI_09 – Videoterminali
QI_10 – Sostanze Infiammabili Potenzialmente Esplosive
QI_11 – Operazione Sottovuoto
QI_12 – Liquidi Criogenici
QI_13 – Movimentazione Dei Carichi
QI_14 – Rischio Chimico
QI_15 – Carrello Elevatore
QI_16 – La Sicurezza In Ufficio
QI_17 – La Sicurezza E La Guida
QI_18 – Cantieri Archeologici

Lo Stoccaggio Degli Agenti Chimici Pericolosi

1  Vademecum
01 – Vademecum Studenti ENG On-line
02 – Vademecum Studenti On-line
03 – Vademecum Visitatori ENG On-line
04 – Vademecum Visitatori On-line

Elaborato Certifico Srl - IT
Aprile 2015

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Allegato riservato Quaderni Sicurezza Università Sapienza Roma.pdf
[ Portfolio completo ]
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Sistema Gestione Sicurezza Lavoro Industria chimica

ID 1499 | | Visite: 6438 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Sistema Gestione Sicurezza Lavoro
Industria chimica

Approvate dall’INAIL le linee di indirizzo per un nuovo sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Con la validazione delle Linee d’Indirizzo per la gestione della sicurezza nelle imprese chimiche, INAIL e Federchimica proseguono nella collaborazione iniziata con l’accordo quadro dell’aprile 2013. Tra gli obiettivi della cooperazione, la riduzione progressiva di incidenti ed infortuni sul lavoro ed il miglioramento degli standard di benessere aziendale.

ROMA - Con Determinazione del Presidente dell’Inail n. 84 del 24 marzo scorso, sono state approvate le Linee d’Indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica, alla cui realizzazione ha lavorato un apposito gruppo di lavoro formato da professionisti dell’Istituto e da rappresentanti di Federchimica e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore Filctem/Cgil, Femca/Cisl e Uiltec/Uil.

Si tratta di una tappa importante nel percorso di collaborazione avviato tra i due enti con l’Accordo Quadro siglato il 24 aprile 2013 allo scopo di consolidare il cammino di fattiva cooperazione consolidatosi negli anni.

INAIL
Marzo 2015

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Allegato riservato Linee Indirizzo applicazione SGSL Industria chimica.pdf
INAIL - Federchimica 2015
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Manuale operativo per la valutazione del rischio incendio ed ATEX nelle Agenzie Ambientali

ID 1486 | | Visite: 5472 | Documenti Sicurezza Enti

Manuale operativo per la valutazione del rischio incendio ed ATEX nelle Agenzie Ambientali

Documento realizzato dal Centro interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro" quale di rete dei referenti del tema sicurezza del lavoro nell'ambito delle "Attività integrate di tipo strategico" (Area 8, Macroarea C) del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

In particolare è stato prodotto dal gruppo di lavoro "Rischio incendio ed ATEX" formato da ISPRA, ARPA Marche (agenzia leader), ARPA Campania, ARPA Emilia Romagna, ARPA Piemonte e ARPA Puglia.

Si tratta di una guida pratica, funzionale alla definizione di un approccio comune a tutte le Agenzie Ambientali per la valutazione e gestione del rischio incendio ed esplosione nei luoghi di lavoro, finalizzato alla tutela della sicurezza dei lavoratori e al controllo del corretto adempimento della normativa vigente in materia.

Pur non avendo la pretesa di esaurire una tematica così vasta e complessa, nonché di sostituirsi all’approfondimento normativo necessario da parte dei soggetti preposti e dei responsabili di posizioni di garanzia giuridica (Datori di lavoro e Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08), questo manuale operativo intende comunque proporre una modalità di analisi adattabile ad ogni esigenza e contesto, costituendo così una raccolta di soluzioni che potranno essere singolarmente incluse o escluse nella valutazione in funzione delle specificità della singola realtà agenziale.

Il principali destinatari del manuale sono gli operatori del Sistema della Agenzie che si occupano di valutazione del rischio incendio e atmosfere esplosive (tipicamente i Servizi di prevenzione e protezione), manutenzione, gestione delle emergenze.

ISPRA
2014
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Allegato riservato Manuale operativo Valutazione rischio incendio ed ATEX nelle Agenzie Ambientali.pdf
Valutazione nelle Agenzie Ambientali
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New ordinance Industrial Safety and Health Germany 01.06.2015

ID 1475 | | Visite: 5026 | Documenti Sicurezza Enti



New ordinance on Industrial Safety and Health enter into force in Germany on 01.06.2015

The revised version of the Betriebssicherheitsverordnung (Ordinance on Industrial Safety and Health) enter into force in Germany on 01.06.2015. Among other things employers are obliged to take action against defeating of safeguards.

The objective of the new german ordinance is to insure safety and health of employees when using work equipment. This includes requirements relating to the choice of work equipment, the employees’ qualification and instruction and the design of both the workplace and manufacturing processes.

The revised version also takes into account maintenance procedures, special operation modes, disturbances and defeating of safeguards as key accident factors.

In this respect the employer shall ensure that both the safeguards and the personal protective equipment are used, necessary safeguards or safety devices are operational and shall not be defeated in a simple way.

Text of the ordinance only available in german language.

Documento Unico per la Prevenzione Incendi - Bozza 12 Aprile 2014

ID 157 | | Visite: 14941 | Documenti Sicurezza VVF


Un Documento Unico per la Prevenzione Incendi

Bozza 12 Aprile 2014

Il presente documento ha l'obiettivo di inquadrare in un unico testo organico e sistematico le disposizioni di prevenzione incendi applicabili a tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, fornendo strumenti di progettazione semplici, versatili ed accettati a livello internazionale, in grado di individuare le soluzioni tecniche necessarie.

L'impostazione generale del presente documento si basa sui seguenti principi:

- generalità:
le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;

- semplicità:
laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali e più facile operare la revisione;

- modularità:
l’intera materia e strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività;

- flessibilità: 
per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all'attività sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio, che consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente, specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;

- standardizzazione ed integrazione: 
il linguaggio in materia di prevenzione incendi e conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;

- inclusione: 
le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilita (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;

- contenuti basati sull'evidenza: 
il presente documento e basato su ricerca, valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;

- aggiornabilità: 
il documento e redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze.

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Allegato riservato Norme di prevenzione incendi generali e semplificate VVF.pdf
VVF 2014
1403 kB 336

Accordo Formazione Stato-Regioni 22 Febbraio 2012

ID 1451 | | Visite: 20705 | Conferenza Stato-Regioni



Accordo Formazione Stato-Regioni 22 Febbraio 2012

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle  attrezzature di lavoro per le quali e richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Rep. Atti 53/CSR

Vedi Tabella riepilogativa Formazione Informazione Addestramento

Vedi Mappa Accordi CSR sicurezza lavoro

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D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature

ID 1447 | | Visite: 51927 | Decreti Sicurezza lavoro

D.M. 11 aprile 2011

Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. 
(GU n.98 del 29-04-2011 - SO n. 111)
_________

Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.

Art. 2
1. Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l'INAIL e' titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1.

3. L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtu' di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicita' previsti per la pubblica amministrazione oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma 4.

4. Per le finalita' di cui all'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, presso l'INAIL e presso le ASL e' inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente puo' essere istituito, anziche' presso le singole ASL, su base regionale.

5. Qualunque soggetto abilitato e' iscritto a domanda nell'elenco. Il soggetto titolare della funzione ha faco1ta' di segnalare alla Commissione di cui all'allegato III, che e' parte integrante del presente decreto, per i successivi ed eventuali adempimenti, la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Con l'iscrizione all'elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al comma l.

6. L'elenco di cui al comma precedente e' messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi.

7. I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell'elenco di cui al comma 4, devono far parte dell'elenco previsto nell'allegato III.

8. Decorsi i termini temporali di cui al comma l, il datore di lavoro puo' avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'allegato III.

9. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'allegato I, che e' parte integrante del presente decreto.
...
segue in allegato
_________

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure è obbligo di ogni datore di lavoro.
Collaudi, verifiche e altre attività di controllo sono fondamentali per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro. 

Di seguito si riportano, in sintesi, le attività di verifica e controllo che il legislatore ha attribuito all’Inail, i riferimenti legislativi pertinenti, la modulistica per l’inoltro delle richieste ed i servizi online attivi.

Per le richieste per le quali è prevista l’apposizione della marca da bollo, laddove si proceda con inoltro telematico è necessario attestare l’apposizione della stessa mediante atto di notorietà.

La prima verifica periodica 
Il datore di lavoro deve rivolgersi all’Inail per la prima verifica, per le successive ad ASL/ARPA o ai soggetti, pubblici o privati, abilitati; la periodicità con la quale dette verifiche devono essere effettuate è indicata nell'allegato VII  al D.Lgs. 81/08.

Per l’effettuazione della prima verifica periodica l’Inail può avvalersi dei soggetti pubblici o privati abilitati, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011.
Sono di competenza del datore di lavoro:
- la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT) secondo l’apposita modulistica specifica per ciascuna tipologia di attrezzatura. 
- la richiesta della prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT), almeno sessanta giorni prima della scadenza, attraverso i moduli specifici.

Entro 45 giorni dalla richiesta di I verifica periodica l’Inail, in qualità di titolare dell’attività, può effettuare direttamente la prestazione o avvalersi del soggetto, pubblico o privato, abilitato scelto dal datore di lavoro nell’elenco regionale pertinente e specificato nella richiesta. 

Denuncia e verifica di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici 
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (art.2 del D.P.R. 462/01) ai sensi del D.M. 37/08 all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT).

In base all’art. 3 del D.P.R. 462/2001 risulta attribuito all'Inail il controllo a campione della "conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici".

La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile ad un nuovo impianto ed è volta all’accertamento della rispondenza degli impianti alle norme applicabili.

Riconoscimento d’idoneità di ponti sollevatori per veicoli
L’Inail provvede al riconoscimento d’idoneità dei ponti sollevatori per veicoli, sia leggeri (fino a 3,5 t) che pesanti (sopra 3.5 t), destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli.

Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a revisione a specifiche disposizioni (art. 241 comma 2 del D.P.R. 495/1992 e Decreto Direttoriale (D.D.) prot. R.D. 202 del 21.05.2013).

Il fabbricante del ponte sollevatore ovvero l’officina autorizzata deve richiedere all’Inail il riconoscimento d’idoneità secondo l'apposita modulistica.

Consulta online e scarica l'elenco completo soggetti abilitati PDF elaborato Certifico

Collegati

Linee guida europee sicurezza del carico

ID 726 | | Visite: 10415 | Documenti Riservati Sicurezza


Linee guida europee sicurezza del carico

Guida UE Sicurezza del carico

Linee guida sulle miglior prassi europee sulla sicurezza del carico nei trasporti su strada

Quando si trasporta un carico, fissarlo in modo adeguato permette di evitare danni al veicolo e lesioni ai passeggeri o ad altri utenti della strada, e di evitare ingorghi dovuti alla perdita del carico.

Il carico non assicurato adeguatamente può cadere, sbilanciare il veicolo e a volte può perfino farlo rovesciare e urtare altri veicoli.

Il 25% degli incidenti che coinvolgono autocarri è dovuto ad un inadeguato fissaggio del carico.

Dal momento che i paesi europei hanno norme dissimili in merito, per i trasportatori che viaggiano in paesi diversi è difficile sapere quali sono i requisiti minimi.

A seguito della pubblicazione della norma modificata EN 12195-1:2010 riguardante il calcolo delle forze di ancoraggio, le parti corrispondenti delle linee guida sulle migliori pratiche per il fissaggio del carico sono in corso di revisione.

Si prega di tenerne conto ai fini della loro applicazione.

Commissione Europea
D.G. Energia e Trasporti

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Allegato riservato GuidaUE_Sicurezza_del_Carico.pdf
2013
10901 kB 100

Portale Agenti Fisici - INAIL

ID 1431 | | Visite: 8073 | Guide Sicurezza lavoro INAIL



Portale Agenti Fisici

Il Portale Agenti Fisici è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del "Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici" approvato con decreto di Giunta Regione Toscana n° 5888 dell' 1 dicembre 2008.

Il Portale è stato sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’Azienda USL di Modena nell’ambito del Progetto del Ministero della Salute - CCM “Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento di banche dati per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi”, al fine di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da AGENTI FISICI.

L'utente dovrà consultare i documenti di"Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.

Procedura calcolo dell'esposizione a Rumore

Procedura guidata Valutazione del rischio Vibrazioni al sistema mano - braccio

Procedura guidata Valutazione del rischio Vibrazioni corpo - intero

Valutazione - Campi Elettromagnetici [0 Hz - 300 GHz]

Procedura di calcolo per la valutazione del rischio associato a  sorgenti LED per illuminazione generale

Valutazione Rischio UV Solare


www.portaleagentifisici.it
INAIL 2015

VVF Norme - App

ID 1429 | | Visite: 6618 | Documenti Sicurezza VVF

VVF Norme

L'App VVF Norme consente la ricerca, il download e la consultazione dei principali testi normativi riguardanti la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro.
Tramite Ricerca Norme Online è possibile ricercare e scaricare le norme aggiornate dal database curato dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Con la funzionalità Consulta Norme Offline è possibile visualizzare la lista delle norme di cui si è effettuato in precedenza il download sul dispositivo.

Da questa lista i testi possono essere consultati direttamente senza aver bisogno di una connessione attiva.

La lista può essere ordinata per comodità secondo diversi criteri elencati nel menù scorrevole orizzontalmente, situato a piè di pagina.

Per installare l'App VVF Norme seguire le seguenti istruzioni:

1. Accedere all'Android Market o Play Store dallo smartphone o tablet tramite l'applicazione predefinita.
2. Ricercare l'applicazione dei VVF con parola chiave "VVF Norme" per accedere all'App.
3. Cliccare sul tasto "Installa" e poi "Accetta e scarica".
4. L'App sarà disponibile nella lista delle App installa

Download App Android

Best Practice Guidelines for Safe tipping of Silo trucks/Trailers Silo Containers and bag-in-box containers - CEFIC

ID 1296 | | Visite: 7209 | Documenti Riservati Sicurezza

Best Practice Guidelines for Safe tipping of Silo trucks/ Trailers Silo Containers and bag-in-box containers

These new Cefic/ECTA guidelines offer best practice guidance regarding the safe tipping of silo trucks/trailers, silo containers and bag-in-box containers which are frequently used in European land transport of dry bulk chemicals.

The objective of these guidelines is to give guidance to companies on how to prevent accidents during unloading by tipping.

CEFIC 2014

Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto - Chiarimenti

ID 1410 | | Visite: 7060 | Circolari Sicurezza lavoro

Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto - Chiarimenti 

La circolare del MLPS precisa che i Dispositivi di ancoraggio fissati permanentemente alle opere di costruzione non sono DPI e quindi non devono essere marcati CE secondo la Direttiva DPI 89/686/CE, ma secondo il Regolamento Prodotti da Costruzioni (UE) 305/2011.

Circolare MLPS n. 3 del 1​3 febbraio 2015

Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Collegati:

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Allegato riservato Circolare n. 3 del 13 Febbraio 2015.pdf
MLPS
865 kB 1077

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