Focus Accordo Stato-Regioni Attrezzature di lavoro
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Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 53 del 22 Febbraio 2012
ID 525 | 06.03.2015
Focus Accordo Stato-Regioni Attrezzature di lavoro
Accordo 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. In vigore dal 24.05.2025.
Abilitazione operatori e attività di formazione correlate
- Macchine per le quali è richiesta specifica formazione
- Specifiche e Requisiti attività di formazione
Accordo Formazione Stato-Regioni 22 Febbraio 2012
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Casistiche aggiornamenti:
CASISTICA | DATA CORSO | TIPOLOGIA CORSO | AGGIORNAMENTO |
1 | Antecedente 12.03.2013 | Composizione: modulo teorico+modulo pratico+verifica finale Durata: come prevista Accordo |
Ogni cinque anni dalla data del corso |
2 | Antecedente 12.03.2013 | Composizione: modulo teorico+modulo pratico+verifica finale Durata: inferiore a quanto previsto Accordo |
Entro il 12.03.2015 |
3 | Antecedente 12.03.2013 | Composizione: modulo teorico + modulo pratico Durata: qualsiasi durata |
Entro il 12.03.2015 |
Requisiti per la validità dell’abilitazione ed aggiornamento:
a) l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento;
b) il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti.
Il presente documento vuole essere una tabella di rapida consultazione per l’ individuazione delle attrezzature per le quali è richiesta formazione specifica, nonché dei soggetti formatori ai quali rivolgersi.
Per le modalità organizzative dei corsi, l’ articolazione del percorso formativo, la metodologia didattica, il programma dei corsi, la registrazione sul libretto formativo del cittadino, la documentazione da produrre, le buone prassi, ecc…) fare riferimento al documento ufficiale.