Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025
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Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025 / Rischio calore solare lavoro
ID 24210 | 02.07.2025
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 01 luglio 2025
Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute.
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VALUTATO conseguentemente con riferimento a tutte le attività lavorative afferenti ai settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, che comportano una esposizione prolungata al sole, di disporre il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, dal 3 luglio 2025 fino al 31 agosto 2025 e limitatamente ai soli giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, ore 12:00 segnali un livello di rischio “ALTO”;
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ORDINA
1. di vietare lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora - nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” - lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
2. di stabilire che gli accordi aziendali che nel frattempo sono già stati adottati, contenenti misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto di cui al punto 1, sono fatti salvi laddove prevedano una uguale o maggiore tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;
3. che in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;
DISPONE
- che il divieto di cui alla presente Ordinanza non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative - come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” - che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In tale contesto, le interruzioni dell’attività lavorativa dovute all’esecuzione della presente Ordinanza possono rientrare nella fattispecie di cui all’art. 121, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, con la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, senza applicazione di penali e senza comportare la risoluzione del contratto;
- che restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento;
- di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di legge ai Prefetti del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e alle Province del Veneto, ai Sindaci dei Comuni del Veneto, alle Aziende ULSS del Veneto, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei Datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria del Veneto;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione del Veneto, nonché sui siti internet delle Aziende ULSS;
AVVERTE
- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato);
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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Fonte: Regione Veneto
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