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Alcol e stupefacenti: la bozza di Linee di indirizzo salute e sicurezza sul lavoro

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Alcol e stupefacenti: la bozza di Linee di indirizzo salute e sicurezza sui lavoro

Schema di intesa, ai sensi dell'articolo 8, Comma 6. della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le  Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento:

"Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza"

del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività  di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81.

Le categorie
Non ci sarà più distinzione, come attualmente in essere, tra elenchi " alcol" e "droghe" ma si tratta di un unico elenco comprendente:

- impiego gas tossici
- fabbricazione e uso di fuochi artificiali
- direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari
- attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi
- attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08
- attività comportanti l'obbligo dotazione di armi
- autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose
- circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa
- personale navigante sulle navi delle acqua interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
- personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
- personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi
- controllori di volo
- personale aeronautico di volo
- collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del DLG 81/08 (che sono 
- addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- addetto alla conduzione di gru per autocarro
- addetto alla conduzione di gru a torre
- addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- addetto alla conduzione di gru mobili
- addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali
- addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
- addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo)
- attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi
- attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri
- attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili
- attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere

Per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, scompaiono i conducenti di camion (eccetto per le merci pericolose) ma vengono inseriti il personale aeronautico (piloti e personale aeronautico di volo), i sanitari a rischio lesioni da taglio o punta (a questo punto anche chi fa i prelievi o gli igienisti dentali), tutti gli edili che effettuano lavori in quota (praticamente tutti), gli agricoltori che conducono un trattore, ecc.
 
Per tutti questi soggetti sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro o, meglio, non dovranno essere rilevabili alcol e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro. La tracciabilità nella saliva delle droghe è nettamente inferiore, in termini di tempo, rispetto alle urine. Ma attenzione: i cut-off sono inferiori rispetto all'urina e quindi si può risultare positivi con un assunzione nel giorno precedente al test e, per alcune classi di sostanze anche di più.
Il limite per l'alcol è di 0,3 g/l. 
Le sostanze stupefacenti e i relativi cut-off sono:
Oppiacei: 40 ng/ml
Morfina, codeina, diidrocodeina 40 ng/ml
6-MAM 4 ng/ml
Idrocodone e ossicodone 40 ng/ml
Cocaina, benzoilecgonina 30 ng/ml
Cannabinoidi (TCH) 25 ng/ml
MDMA, MDA, MDEA, MBDB 50 ng/ml

Scompare quindi la buprenorfina causa di tante false positività.

Le aziende ove operano le suddette mansioni dovranno attuare dei piani informativi ai lavoratori, mettere a disposizione dei lavoratori (ma non è un obbligo) test rapidi riguardo al tasso alcolemico, attivare i controlli per mezzo del medico competente.
Almeno 1 volta ogni 3 anni tutti i lavoratori suddetti devono essere visitati dal medico competente che prevederà un'anamnesi ed un esame obiettivo specifico.
Nel caso di sospetto abuso alcolico possono essere effettuati esami ematochimici della funzionalità epatica, emopoiesi (MCV, gammagt, transaminasi). La CDT non è contemplata.
Nel caso di sospetta tossico-alcoldipendenza possono essere richiesti test sul capello e/o avviati test rapidi a sorpresa al momento della visita. Tali test possono essere anche avviati su richiesta del datore di lavoro al medico competente.
Quindi, alla visita medica, effettuata dal medico competente almeno ogni 3 anni, non necessariamente egli effettua il drug/alcol test ma solo se c'è un sospetto.
Però. indipendentemente da quanto citato sopra, i test rapidi a sorpresa saranno effettuati ogni anno su almeno il 10% delle suddette mansioni, con modalità casuale.
Alcol: aria espirata (etilometro)
Droghe: saliva
Nei casi di lavoratori difficilmente intercettabili con il test a sorpresa (come possono essere quelli che escono dall'azienda per la guida di mezzi) sarà ammesso il test urinario con preavviso massimo di 48 ore (garantito al lavoratore). Tale scelta deve essere motivata nel piano sanitario.
In caso di positività all'etilometro superiore a 0,3 g/l, non è possibile l'ammissione del lavoratore alla prestazione lavorativa fino a che il tasso alcolemico è  sceso a 0 g/l. La positività alle droghe invece comporta l'astensione dal turno. Quindi il lavoratore sarà sottoposto a controlli a sorpresa (monitoraggio individuale) a discrezione del medico competente e potrà essere inviato, se ci sono elementi, ad effettuare test del capello per confermare pregresse assunzioni presso il Ser.T. o i Servizi Alcologici) e giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione ed adibito, ove possibile, a mansione diversa.
Se l'esame presso i Servizi Pubblici sarà negativo per condizione di dipendenza da droghe o abuso alcolico, sarà riammesso al lavoro. rimangono valide le procedure di monitoraggio cautelativo del 18 settembre 2008 del lavoratore con certificazione di remissione completa.

Pare chiaro che i test non potranno più essere effettuati in laboratorio sia per la matrice biologica utilizzata (aria espirata per l'alcol e saliva per le sostanze stupefacenti), sia per l'immediatezza del risultato: occorre un risultato immediato in quanto il lavoratore positivo non può riprendere il turno lavorativo. Occorrerà capire quali strumenti rapidi utilizzare che sicuramente dovranno essere dotati di stampa oggettiva dell'esito.

Fonte: medicocompetente.blogspot.it
 
 
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio alcol e sostanze stupefacenti

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