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Circolare INL 30 Ottobre 2020 n. 7

ID 11966 | | Visite: 2314 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/11966

Circolare INL 30 Ottobre 2020 n. 7

Oggetto: art. 2 e art. 47 bis e seguenti d.lgs. n. 81/2015 – collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme.

Il d.l. 101/2019 (conv. da L. n. 128/2019) è intervenuto a modificare il d.lgs. n. 81/2015 con particolare riferimento alla disciplina della c.d. etero-organizzazione contenuta nell’art. 2 ed ha introdotto, nel corpo dello stesso decreto, il Capo V bis (artt. dal 47 bis al 47 octies), dedicato alla specifica attività dei “ciclo-fattorini” esercitata tramite piattaforme digitali.

Alla luce delle citate novità e della giurisprudenza più recente in materia di eteroorganizzazione appare opportuno fornire le seguenti istruzioni per un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza che, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituiscono i contenuti della circolare dello stesso Ministero n. 3 del 1° febbraio 2016.

I caratteri della etero-organizzazione L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni aventi alcune caratteristiche individuate dalla medesima disposizione, come novellata dal d.l. 101/2019 (conv. da L. n. 128/2019).

Va premesso che la disciplina dell’art. 2, comma 1, in ragione del riferimento generico alle collaborazioni utilizzato dal legislatore, è suscettibile di applicazione nei confronti di tutti i rapporti di collaborazione non riconducibili, secondo i criteri di natura generale, allo schema di cui all’art. 2094 c.c. .

L’ambito applicativo della disposizione ricomprende pertanto ogni ipotesi di collaborazione “continuativa” (come esplicita l’art. 2 comma 1), comprese quelle in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante “piattaforme anche digitali” (cfr. ultimo periodo del comma 1).

I requisiti indicati dal legislatore ai fini dell’applicazione della disciplina de qua – e che possono riguardare tipologie contrattuali differenziate – sono da individuarsi in una prestazione prevalentemente personale, continuativa ed eseguita secondo modalità organizzate dal committente.

I tre requisiti devono tutti ricorrere perché si possa applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

1. personalità del rapporto,
2. continuità,
3. etero-organizzazione
...

Il D.Lgs. n.81/2008 si applica "a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati: la qualificazione giuridica del rapporto dunque non è dirimente per l'applicazione delle tutele prevenzionistiche".

Tre dunque sono le ipotesi che possano prospettarsi, il D.Lgs. n.81/2008 trova applicazione:

1. ai collaboratori coordinati e continuativi "ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente" (art. 3, comma 7 del D.Lgs. n.81/2008)
2. ai "lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico" (art. 3, comma 10), trovano applicazione le disposizioni di cui al TITOLO VII per le attrezzature munite di videoterminali e prevista la informazione "circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali";
3. per i lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.Lgs. n.81/2008 si applica, limitatamente agli Artt. 21 e 26, imponendo (art.21) di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al citato TITOLO III e (art. 26) nel caso in cui il lavoratore autonomo svolga la propria attività all'interno dei locali del committente, su quest'ultimo grava la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi e gli obblighi di informazione circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
...

segue in allegato
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Tags: Sicurezza lavoro Lavoratori

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