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DPCM 23 ottobre 2024

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DPCM 23 ottobre 2024

DPCM 23 ottobre 2024 / Programma pluriennale diffusione defibrillatori semiautomatici e automatici

ID 23064 | 05.12.2024

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

(GU n.285 del 05.12.2024)
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Art. 1 Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, definisce, nell'allegato A, che costituisce parte integrante del decreto medesimo, il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso i luoghi ed i mezzi di trasporto indicati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 116 del 2021, con priorita' per le scuole di ogni ordine e grado, per le universita' e per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata quinquennale e puo' essere aggiornato, con le medesime modalita' previste per la sua adozione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento.

Art. 2 Criteri di riparto delle risorse

1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 1, le pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2021, n. 116, accedono ai contributi previsti dall'art. 1, comma 5, della medesima legge, per le annualita' dal 2021 al 2025, con le modalita' stabilite al comma 2.

2. Le risorse di cui al comma 1, relative al programma quinquennale di cui all'art. 1 del presente decreto, sono ripartite tra le regioni sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022 (fonte Istat) e in coerenza con le dotazioni annuali previste nella tabella di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
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segue allegato

Legge 4 agosto 2021, n. 116

Art. 1 Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

1. La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):

a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;

b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento.
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