Imprese Energivore (Elettrivore - Gasivore): Elenchi / Note Luglio 2024
Appunti Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salve Visitatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprese energivore (Elettrivore - Gasivore): Elenchi / Note 07.2024 ID 15400 | Rev. 14.0 del 20.07.2024 / Documento completo allegato ed Elenchi 2021/2024 Il Documento allegato illustra la normativa delle imprese a forte consumo di energia elettrica, cosiddette "Imprese energivore" e la procedura per la dichiarazioni per l’ottenimento dello sgravio in bolletta secondo il D.M. 21 dicembre 2017 "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore" così come modificato dal D.M. 27 ottobre 2021, che ha riformato il precedente Decreto 5 aprile 2013. Rev. 14.0 del 20.07.2024 - Aggiunto 8° Elenco imprese a forte consumo gas - Anno 2024 Rev. 13.0 del 17.12.2023 - Circolare 55/2023/ELT: Apertura Portale Elettrivori 01.12.2023 al 22.12.2023 Rev. 12.0 del 27.09.2023 - Aggiunto 8° Elenco imprese a forte consumo gas - Anno 2023 Rev. 11.0 del 19.06.2023 - Aggiunto 5° Elenco imprese a forte consumo gas - Anno 2023 Rev. 10.0 del 19.04.2023 - FAQ Energivori (Elettrivori-Gasivori) / Update 17 marzo 2023 Rev. 9.0 del 01.03.2023 - Circolare n. 11/2023/GAS: Apertura Portale Gasivori dal 28.02 al 30.03.2023 A. Disponibili Elenchi imprese energivore 2021/2024. A. Elenchi In data 18/12/2021, CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ha pubblicato l’elenco aggiornato delle imprese a forte consumo di energia elettrica, per le pratiche (Ante Riforma D.M. 5 aprile 2013) relative al periodo 2013- 2017, nonchè l’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia (Post Riforma D.M. 21 dicembre 2017) trasmesso al SII – Anno 2018 – 2022 con indicazione della classe di appartenenza VAL.x FAT.x. (Vedi i nuovi criteri di cui al Decreto MiTE 21 dicembre 2021 per le imprese a forte consumo di gas - esteso). Dichiarazioni 2024 (elettrivori) Il Portale (CSEA) è aperto dal giorno 01 Dicembre 2023 fino alle ore 23:59 del 22 Dicembre 2023 per la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2024. Vedi Circolare 55 2023 ELT Dichiarazioni 2023 (elettrivori) Il Portale (CSEA) è aperto dal giorno 14 ottobre 2022 fino alle ore 23:59 del 28 novembre 2022 per la raccolta delle dichiarazioni relative al 2023. Vedi Circolare 41/2022/EL Dichiarazioni 2022 Il Portale (CSEA) è stato aperto dal giorno 5 novembre 2021 fino alle ore 23:59 del 6 dicembre 2021 per la raccolta delle dichiarazioni relative al 2022. Il Portale è stato aperto in sessione suppletiva dal 28 febbraio 2022 al 30 marzo 2022 A1. Imprese Energivore (Elettrivore)
Apertura Portale Gasivori dal 02 ottobre 2023 fino alle ore 23:59 del 16 novembre 2023 Circolare n. 46/2023/GAS Apertura Portale Gasivori dal 28.02.2023 al 30.03.2023 (Sessione suppletiva) CSEA comunica che procederà all’apertura del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2023 sessione suppletiva a far data dal 28 febbraio 2023 fino alle ore 23:59 del 30 marzo 2023. Vedi Circolare n. 11/2023/GAS Scadenza Dichiarazioni 2023 gasivore il 16 Gennaio 2023 CSEA comunica che dal 30 novembre 2022 (fino al 16 Gennaio 2023) è possibile accedere al Portale Gasivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l’annualità di competenza 2023. Vedi Circolare N. 46/2022/GAS
_______ A3. Imprese Energivore (Elettrivore) Il DM 21 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. 27 ottobre 2021, ha ridefinito i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2018 (precedente D.M. 5 aprile 2013) Dal 1° gennaio 2018 vengono classificate a forte consumo di energia le imprese che: - abbiano un consumo di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno (1.000.000KWh/anno considerando anche l’autoconsumo da impianti di produzione da fonti rinnovabili) nel periodo di riferimento, intendendo per ciascun anno di competenza N il triennio che va da N-4 a N-2 (DM 21 dicembre 2017, art. 3), (per la dichiarazione 2022 il triennio di riferimento sarebbe stato 2018-2019-2020, con Delibera 479/2021/R/EEL è stato però esclusa l’annualità 2020 a seguito delle conseguenze economiche, finanziare e di consumo che la pandemia di Covid-19 ha fatto registrare nell’anno 2020) e che rispettano uno dei seguenti requisiti: a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE (Comunicazione (2014/C 200/01) (DM 21 dicembre 2017 art. 3); La percentuale di sgravio cambia in base alla classe energetica VAL o FAT: CLAUSOLA VAL (aziende energivore con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL≥ 20%) ha diritto a un livello di contribuzione agli oneri ASOS come da tabella seguente:
Alle imprese che si possono avvalere della “clausola VAL” si applica un contributo ai costi delle rinnovabili proporzionale rispetto al proprio risultato aziendale. CLASSE FAT (imprese energivore considerate eleggibili alle agevolazioni e con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL minore al 20%) ricevono una contribuzione in funzione dell’intensità elettrica su fatturato, come riportato nella tabella seguente:
Anche per queste imprese il contributo è proporzionale rispetto al fatturato. A4. Imprese Energivore (Gasivore) B. Obblighi Imprese Energivore (Elettrivore / Gasivore) B.1 Diagnosi Energetica e Attuazione interventi della DE o SG ISO 50001 Inoltre devono dare attuazione: - ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse, o, - ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso. ________ Schematicamente: (*) Per le imprese Gasivore la 1° dichiarazione è inerente il 2023 Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (GU n.165 del 18.07.2014)ha, infatti, introdotto l’obbligo di redigere una diagnosi energetica ogni quattro anni per le imprese a forte consumo di energia (energivore) e per le grandi imprese come definite all’art. 2. Definizione di grande impresa Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 L'obbligo di effettuare una diagnosi energetica presso i propri siti è scattato il 5 dicembre 2015, da ripetere ogni quattro anni. Terza scadenza: 5 dicembre 2023 / Scaduto Quarta scadenza: 5 dicembre 2027 / Prossimo La diagnosi energetica deve essere inviata ad ENEA, a cui il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 affida il compito di istituire, gestire e curare una banca dati alla quale dovranno essere inviati rapporti di diagnosi. Inoltre, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 73 (GU n.175 del 14.07.2020), che ha modificato il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese energivore, di attuare almeno uno degli interventi di efficienza energetica individuati nella diagnosi energetica nel periodo che intercorre tra una diagnosi energetica e l’altra. In alternativa a tali obblighi, le imprese energivore possono scegliere di implementare e adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001. Modulo Conversione consumi in tep Il modulo consente di calcolare, per singolo vettore energetico, i consumi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) del soggetto nominante per verificare l'eventuale superamento delle soglie di legge che obbligano il soggetto alla nomina dell'energy manager (per l'industria 10.000 tep, per gli altri settori 1.000 tep). Le celle in giallo consentono di inserire le quantità di fonti o vettori impiegate, la cui conversione in tep appare nella quarta colonna. Nel foglio "condizioni di calcolo" è possibile visionare i coefficienti di conversione adottati da FIRE in base a quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa della circolare MiSE del 18 dicembre 2014. La legge 10/91 all’art. 19 obbliga le aziende del comparto industriale con consumi annui superiori ai 10.000 tep e quelle degli altri settori oltre i 1.000 tep alla nomina annuale (entro il 30 aprile) del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager). Fig. 2 - Obbligo comunicazione Energy Manager ... Art. 19. (Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia) 1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese. 3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza. 5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica. Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa' di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2. 1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga. 2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. 2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non discriminatori. 3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (energivore), recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso. 3.bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con decreto del Ministero dello sviluppon economico, e' definita la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui inferiori a 50 tep. ________ FAQ Energivori (Elettrivori-Gasivori) / 17 marzo 2023 ________ Altre informazioni Circolare n. 55/2023/ELT / Dichiarazioni imprese energivore (elettrivore) 2024 ... Matrice revisioni
Collegati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifico Srl 2000-2024 | VAT IT02442650541 |