Modello INAIL Riduzione asso medio per prevenzione anno 2020: Nuovo Modello OT23
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30 Novembre 2024 | ||
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Modello Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2020: Nuovo Modello OT23 (ex OT24) INAIL, 01.08.2019 Pubblicato il nuovo modello per le istanze di riduzione del tasso medio per prevenzione che verranno inoltrate nel 2020. Sono disponibili sul portale, nella sezione della modulistica Moduli e modelli - Assicurazione - Premio Assicurativo, il nuovo modello OT23 da utilizzare per le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la relativa guida per la compilazione. L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto. L’azienda può chiedere la riduzione qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (PAT). 1. INTERVENTI MIGLIORATIVI L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale. L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2019). Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni: A Interventi di carattere generale Nel modulo sono previsti interventi “generali” che riguardano l’azienda, ossia realizzati su tutte le PAT dell’azienda (codice ditta), ed interventi di cui sono destinatarie solo singole PAT. In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG) che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi, individuati dallo specifico Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere realizzati su tutte le sedi di lavoro che confluiscono nella PAT accentrante. 2. PUNTEGGIO Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia pari almeno a 100. Per alcuni interventi, il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda, individuato attraverso le voci di tariffa con cui è assicurata l’attività aziendale. Qualora le voci di tariffa che coprono il rischio dell’attività aziendale siano riconducibili a diversi settori produttivi, il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato. In generale, per il raggiungimento del punteggio pari o superiore a 100 è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, tranne quelli della sezione B. Gli interventi della sezione B “Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale” rilevano solo se la soglia dei 100 punti è conseguita nell’ambito della stessa sezione, ossia se vengono selezionati interventi ispirati alla responsabilità sociale tali da raggiungere il punteggio pari o superiore a 100. Inoltre, il punteggio è graduato in relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese ), determinante anche ai fini del numero di condizioni/attività da attuare. Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi. Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative (sezioni C ed E), il punteggio è calcolato per ciascuna PAT e, quindi, per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. 3. DOCUMENTAZIONE PROBANTE L’Istituto individua, nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. A pena di inammissibilità, entro il 29 febbraio 2020, tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online. Nel campo “Note” sono riportati chiarimenti e definizioni sugli interventi proposti. In caso di interventi con valenza pluriennale è necessario che l’azienda ripresenti annualmente l’istanza e dimostri, anno per anno, la continuità di attuazione mediante La documentazione prodotta dall’azienda deve riportare: In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata. La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da: - contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento; È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo. 4. PRESUPPOSTI APPLICATIVI Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’ attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro. a. Regolarita’ contributiva La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015. La verifica di regolarità è attivata dall’Istituto nel periodo che intercorre tra il 1° e il 30 aprile dell’anno di presentazione della domanda. In ogni caso, la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione. b. Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro Il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda. Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario. 5. DEFINIZIONE DELLA DOMANDA La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 4. È fatta salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente. 6. APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento. La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT. Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT. In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. In caso di selezione di un intervento definito “Trasversale Generale” o “Settoriale Generale”, la definizione della domanda (accoglimento o rigetto) riguarda tutte le PAT dell’azienda. In caso di selezione di interventi definiti “Trasversali” o “Settoriali” la definizione della domanda esplica effetti solo sulla PAT o sulle PAT interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. In allegato: ... Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le PAT della ditta) Novità del modello 2020: E INTERVENTI SETTORIALI E-19 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEL SETTORE CERAMICHE - PIASTRELLE: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 Punteggio= 80 Note: E-20 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEL SETTORE FONDERIE: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 Punteggio=80 Note: E -21 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEL COMPARTO LAPIDEO: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 Punteggio=80 Note: E -22 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEI LAVORI DI SCAVO DI GALLERIE: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 Punteggio=80 Note: Vedi Documenti Rischio silice: quadro normativo e documenti Scheda tecnica 02.04.2018 Documento e riferimenti, in allegato, sulla Silice Libera Cristallina e sul rischio SLC nelle attività estrattive, di lavorazione pietre, ecc: i nuovi limiti UE, i limiti delle principali organizzazioni, le lavorazioni, le malattie professionali riconosciute e tutti i Documenti preparatori e Linee guida del NIS (Network Italiano Silice). ________ UNI EN 689:2019 sostituisce UNI EN 689:2018 Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Misura dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-689-2019.html Data entrata in vigore: 16 maggio 2019 Recepisce: EN 689:2018+AC:2019 Sostituisce: UNI EN 689:2018 _________ La norma EN 689:2019 rispetto all'ed. 2018 (EN 689:2018), della quale è stato proposto un Documento di approfondimento nel 2018, include il corrigendum AC:2019 che modifica le abbreviazioni, il contenuto in molti allegati, la bibliografia e i riferimenti riportati. Nel documento allegato tutte le modifiche apportate sono indicate in blu. La EN 689 è una delle metodiche standardizzate per la misurazione degli agenti contenute nell’allegato ALLEGATO XLI del D.Lgs.81/08-Titolo IX art.225 c.2. Nell’ambito della valutazione del rischio chimico all’interno di un’azienda, l’analisi dell’esposizione alle sostanze contenute nell’aria è sempre molto difficoltosa. E-23 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E IN AMBIENTI CONFINATI: l’azienda con meno di 50 lavoratori ha acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell’uomo all’interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o di ambienti confinati. Punteggio= 60 Note: Vedi Prodotto DVR & Procedure Spazi confinati NEW Ed. 5.0 Agosto 2019 Il Prodotto consente di redigere un DVR e relative Procedure di sicurezza per il Rischio Ambienti Confinati. Il Modello è strutturato con la metodologia di OHSA CFR 1910.146 con il concetto di "permesso di lavoro per operare negli spazi confinati" (PRCS) "Permit-Required Confined Spaces" e alcuni passi (di studio) estratti da NIOSH Worker Deaths in Confined Spaces No. 94-103 e Working in Confinated Spaces No 80‐106; illustrate inoltre apposite Procedure di sicurezza per operare in ambienti confinati. ... Segnaliamo inoltre quale intervento trasversale: C-16 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO: l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2018 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive. Punteggio = 50 Note: L’intervento si riferisce a parti di impianto quali quadri elettrici, quadri di comando e trasformatori. Documentazione ritenuta probante: - Report dell’analisi termografica, corredato da foto nel campo visibile e infrarosso, datato e firmato da persona certificata almeno di Livello 2 secondo la norma UNI EN ISO 9712. Vedi Documento Un Documento sull'applicazione della UNI ISO 18434-1:2011 (Estratto Appendici A, B e C) Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Termografia La termografia industriale IR applicata alle macchine, può avere un duplice obbiettivo: Le termografia IR è un metodo di indagine “non distruttivo” (Prove Non Distruttive - NPD) cioè non va ad interagire direttamente con l’oggetto in esame, esistono molte norme che regolamentano l’analisi, la formazione dei soggetti addetti. Le prove termografiche devono essere condotte secondo i principi di UNI EN 16714-1, 2, 3 e a seconda dell'applicazione (del caso UNI ISO 18434-1:2011 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine) ed in particolare UNI ISO 18436-7:2014 per i requisiti per la qualificazione e la valutazione del personale nella termografia monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine (vedi anche UNI EN ISO ISO 9712:2012 per la qualificazione e certificazione del personale NPD). Segnaliamo inoltre quale intervento settoriale: E8 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO IN SOLITARIO: sono stati acquistati o noleggiati sistemi di rilevamento “uomo a terra” Documentazione ritenuta probante: Vedi Documento Il Documento allegato affronta il quadro normativo generale della Sicurezza dei "Lavoratori isolati", con riferimento all'uso dei dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) geolocalizzati, estremamente utili e segnalati su quesito MLPS, per l'emergenza in questo contesto lavorativo. Non è definita dalla legislazione la figura del "lavoratore isolato" (salvo alcuni riferimenti di cui in seguito), malgrado molti lavoratori eseguono attività lavorative che possono essere ricondotte a tale figura in considerazione del concetto. A riferimento, la norma UNI EN ISO 15743 Ergonomia dell’ambiente termico – Posti di lavoro al freddo – Valutazione e gestione del rischio, per la gestione organizzativa per i lavori in ambienti a basse temperature es. lavori in celle frigo, che sono molte volte riconducibili a lavoro isolati/lavori in condizioni particolari. Fonte: INAIL |
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