Decisione Commissione del 9 ottobre 2013 n. C2013 6442
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2013 relativa a una misura che vieta un tipo di spaccalegna a cuneo, adottata dalla Finlandia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2013) 6442]
Secondo la procedura stabilita all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, le autorità finlandesi hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri di una misura che vieta l’immissione sul mercato e l’utilizzo di uno spaccalegna idraulico a cuneo del tipo Hakki Pilke Z100 prodotto da Maaselän Kone Oy, Valimotie 1, FI- 85800 Haapajärvi, SUOMI/FINLAND, e che impone al fabbricante di adottare un provvedimento correttivo per le macchine già immesse sul mercato.
Non conformità
Il motivo fornito dalle autorità finlandesi per la misura è la mancata conformità del macchinario ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dall’allegato I della direttiva 2006/42/CE:
1.1.2 - Principi d’integrazione della sicurezza;
1.2.2 - Dispositivi di comando;
1.2.3 - Avviamento;
1.3.7 - Rischi dovuti agli elementi mobili;
1.4.3 - Requisiti particolari per i dispositivi di protezione.
con riferimento alle specifiche nelle norme:
EN 609-1 - Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - parte 1: Spaccalegna a cuneo
EN 574 - Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali - Principi per la progettazione
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Decisione Commissione del 9 ottobre 2013 n. C2013 6442.pdf Non conformità Direttiva macchine |
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Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.172
Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n.172
Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Abrogato da: Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)
GU n. 165 del 16 luglio 2004
[box-warning]Codice del Consumo
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) ha disposto (con l'art. 146, comma 1, lettera o) l'abrogazione dell'intero provvedimento ed inglobato i contenuti della direttiva n. 2001/95/CE come atto di recepimento.
G.U. n.235 08/10/2005, SO n.162
...
Art. 146. Abrogazioni 1.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
...
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;[/box-warning]
__________
Art. 1. Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a tutti i prodotti definiti dall'articolo 2, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 2, lettere b) e c), e gli articoli 3 e 4.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 3 a 7 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) prodotto: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
b) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso;
c) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera b);
d) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;
e) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
f) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
g) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;
h) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al consumatore.
Art. 3. Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente decreto legislativo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 6. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le Amministrazioni competenti, di cui all'articolo 5, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
Art. 4. Presunzione e valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando e' conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso e' commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi, disciplinati dalla normativa nazionale, quando e' conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva n. 2001/95/CE.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto e' valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto e' commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
Art. 5. Procedure di consultazione e coordinamento
1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'articolo 6, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo anche operante in via telematica, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici delle Amministrazioni di cui al comma 1, da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero delle attività produttive. Alla conferenza di servizi di cui al presente comma sono altresì invitati i competenti uffici del Ministero della giustizia, nonche' le amministrazioni di volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.
Art. 6. Controlli
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' le altre amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. L'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero delle attività produttive, su indicazione dell'amministrazione competente.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto e' stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto legislativo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato, rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le Amministrazioni di cui all'articolo 5 intraprendono le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste dal comma 2, lettere da b) ad f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, riportato come allegato I al presente decreto.
4. Le autorità competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) ed f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente decreto, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
6. Per le finalità di cui al presente decreto legislativo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le Amministrazioni di cui all'articolo 5 si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dal vigente ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente decreto legislativo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto legislativo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e della pubblica o privata incolumità.
Art. 7. Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui e' possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la pubblica incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
Art. 8. Sorveglianza del mercato
1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le Amministrazioni di cui all'articolo 5, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonche' il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. In sede di conferenza di servizi, convocata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, vanno rese note le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9. Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e comma 3, nonche' eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto delle linee-guida contenute nell'Allegato II della direttiva n. 2001/95/CE, di cui all'Allegato I al presente decreto.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse quanto alla sicurezza dei prodotti per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni competenti di cui all'articolo 5 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, adottati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.
5. Il Ministero delle attività produttive comunica all'Amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. E' fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori della Comunità europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.
Art. 10. Responsabilità del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Art. 11. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro diecimila ad euro cinquantamila.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro diecimila ad euro cinquantamila.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 6, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da euro diecimila ad euro venticinquemila.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro quarantamila.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 3, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra euro millecinquecento ed euro trentamila.
Art. 12. Abrogazione
1. E' abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.
Art. 13. Disposizioni finali
1. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.
Allegato I
(riproduce l'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE)
(previsto dall'articolo 6, comma 3)
PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX E DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell'articolo 2, lettera a), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive n. 2001/83/CE e n. 2001/82/CE sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui paesi destinatari.
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e' intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonche' la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tal riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:
a) se il prodotto e' stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata e' limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.
10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.
Collegati
[box-note]Direttiva 2001/95/CE Sicurezza Generale Prodotti
Evoluzione Direttiva 2001/95/CE (DSGP): Il nuovo pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato"
Codice del Consumo[/box-note]
Divieto di immissione sul mercato macchine per movimento terra multifunzione prive di FOPS - AVANT

Direttiva macchine - FOPS
FOPS - Falling Objects Protective Structure (struttura di protezione contro la caduta di oggetti)
La Commissione Europea ha vietato l’immissione sul mercato di macchine della serie Avant 600 fabbricata da Avant Tecno Oy, Ylötie 1, FIN-33470 Ylöjärvi, Finlandia, serie sprovviste di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) ed ha imposto al fabbricante di adottare misure correttive riguardo alle macchine già presenti sul mercato è giustificata.
Le macchine della serie Avant 600 prive di FOPS non sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 3.4.4, della direttiva 2006/42/CE e che tale mancanza di conformità comporta un grave rischio di lesioni per gli operatori trasportati, connessi con cadute di oggetti o di materiali.
Decisione della Commissione del 10 febbraio 2014 relativa a una misura adottata dalla Danimarca, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l’uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione.
Merge the Machinery Directive 2006/42/EC (MD) and the Noise from Outdoor Equipment Directive 2000/14/EC

STUDY ON THE MERGER OF THE DIRECTIVE ON NOISE FROM OUTDOOR EQUIPMENT, 2000/14/EC, WITH THE MACHINERY DIRECTIVE, 2006/42/EC (INCLUDING AN EVALUATION OF DIRECTIVE 2000/14/EC)
FINAL REPORT
This report aims to evaluate the current framework and policy options for a possible Commission initiative to legislate on noise from equipment used outdoors.
Previously, the EU has regulated noise from equipment through two different directives: the Machinery Directive 2006/42/EC (MD) and the Noise from Outdoor Equipment Directive 2000/14/EC (OND).
The former regulates (almost) all machines from many aspects, including noise, regardless of their indoor or outdoor use; the latter only contains provisions on noise emissions and is only for equipment used outdoors. With a few exceptions, all equipment subject to the Noise from Outdoor Equipment Directive is also subject to the Machinery Directive.
Prepared for the European Commission,
DG Enterprise and Industry
Framework Contract B4/ENTR/008/006
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Study on the merger of the Directive on Noise outdoor equipment 200 14 EC wiht Machinery Directive 2006 42 EC.pdf Directive Noise outdoor equipment 200 14 EC wiht Machinery Directive 2006 42 EC |
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Divieto immissione sul mercato di una motosega a catena: Decisione 2013/260/UE

Divieto immissione sul mercato di una motosega a catena: Decisione 2013/260/UE
Decisione Commissione 2013/260/UE
Notifica di divieto immissione sul mercato di una motosega a catena
Norma tecnica EN ISO 11681-1:2008
Non conformità:
1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento:
L’impugnatura posteriore e quella anteriore della motosega a catena non hanno superato le prove di resistenza previste dalla relativa norma europea armonizzata (EN ISO 11681-1:2008 – clausola 5.2.1);
1.7.4. Istruzioni:
Le istruzioni non contenevano la ragione sociale e l’indirizzo completo del fabbricante (1.7.4.2 a), la dichiarazione CE di conformità (1.7.4.2 c), una descrizione generale della macchina (1.7.4.2 d), informazioni relative all’emissione di rumore aereo (1.7.4.2 u) e indicazioni relative alle vibrazioni emesse dall’utensile (2.2.1.1);
2.3 c) Freno automatico:
La motosega a catena non si è arrestata in tempo sufficientemente breve quando è stato azionato il freno della catena manuale e neppure nelle condizioni in cui dovrebbe essere attivo il sistema di freno della catena non manuale (EN ISO 11681- 1:2008 – clausole 5.5.1 e 5.5.2).
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Decisione2013_260_UE.pdf UE |
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CEI EN 60204-1 - CEI EN 60439-1 - EN ISO 13849-1

CEI EN 60204-1 - CEI EN 60439-1 - EN ISO 13849-1
CEI EN 60204-1
CEI EN 60439-1
EN ISO 13849-1
La correlazione tra le norme base dell’equipaggiamento elettrico di macchine
Presentazione ppt - 121 Slides
CEI EN 60204-1:2006
Valutazione dei rischi
Associazione alla norma CEI EN 60439-1
Questionario preliminare
Uso dispositivi elettronici
Compatibilità elettromagnetica
Morsetti di alimentazione
Dispositivi di sezionamento
Sezionamento mediante prese a spina
Circuiti esclusi dal sezionamento
Lavori elettrici
Personale autorizzato ad accedere all’interno dei quadri elettrici
Barriere contro l’azionamento improprio dei contatori
Protezioni mediante interruzione automatica dell’ alimentazione
Alimentazione da un sistema TN
Tempo di interruzione
Coordinamento
Scelta e implicazioni del dispositivo automatico di interruzione
Collegamento equipotenziale supplementare
Alimentazione da un sistema TT
Alimentazione da un sistema IT
Monitoraggio dell’isolamento
Protezione differenziale
Disturbi elettrici
Equipotenzializzazione contro le tensioni di contatto
Equipaggiamenti con elevate correnti di dispersione a terra
Protezione contro il sovraccarico
Dispositivo per l’ arresto di emergenza
Superamento dei limiti di funzionamento
Apparecchiature elettroniche con funzioni di sicurezza
Prevenzione in caso di guasti verso terra sui circuiti di comando
Segnalatori luminosi e visualizzatori
Armadi pedonabili
Conduttori
Combinazioni presa/spina
Segnalazioni parte calde
Targa dell’ equipaggiamento
Documentazione tecnica
Verifiche
Protezione contro i contatti indiretti
EN ISO 13849-1
Novità della EN ISO 13849-1
Definizioni
Generalità
MTTFd
Diagnostic Coverage
Procedura semplificata per la stima del PL
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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CEI EN 60204-1 con norme correlate.zip Certifico |
1731 kB | 107 |
Nuova Direttiva SPVD 2014/29/UE
Nuova Direttiva SPVD 2014/29/UE
Direttiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.
(GU L 96/45 del 29.3.2014)
[box-info]Attuazione IT
La Direttiva 2014/29/UE è stata attuata con il Decreto Legislativo 82/2016 (GU n.121 del 25-5-2016 - S.O n. 16) che modifica il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 (GU n.233 del 4-10-1991).[/box-info]
Collegati
[box-note]Vademecum SPV sicurezza recipienti semplici a pressione
Decreto Legislativo 82/2016 Recipienti semplici a pressione
Decreto Recipienti Semplici Pressione (SPV): Testo Coordinato 2016[/box-note]
Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
Nuova Direttiva Ascensori
Direttiva 2014/33/UE
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)
GUUE L 96/251 del 29.03.2014
Entrata in vigore: 18.04.2016
Gli articoli seguenti: articolo 1, articolo 2, paragrafi da 1 a 4, articoli da 3 a 6, articoli 15 e 16, articolo 19, paragrafi da 1 a 4, articolo 44, articolo 45, paragrafo 2, articolo 49, e agli allegati seguenti: allegato I, allegato II, parte A, lettere da a) a e) e da g) a j), allegato II, parte B, lettere a), c), d), e da f) a j), allegato III, allegato IV, parte A, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a), 3.b), 3.e), 3.g) e 3h), punti 4.a) e 10, allegato IV, parte B, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a). 3.b), 3.d), 3.f), 3.g), 3.i) e 3.j), punti 4.a) e 4.b), punto 6, primo paragrafo, punto 11, allegato V, punti da 1 a 3.1, punto 3.2.a), punti da 3.3 a 4, allegato VI, punti 1 e 2, punti da 3.1.d) a 3.1.f), punto 3.2, punto 3.3, paragrafi dal primo al terzo, punti da 3.4 a 4.2, punto 6, allegato VII, punti 1 e 2, punti 3.1.c) e 3.1.e), punto 3.2, punto 3.4, punto 4.1 punti da 4.3 a 6, allegato VIII, punti 1 e 2, punti 3.a), 3.b), 3.f), 3.g) e 3.i), punto 6, allegato IX, punti 1 e 2, punti da 4 a 6, allegato X, punti 1 e 2, punti 3.1.b), 3.1.c) e 3.1.d), punti 3.2, 3.3, 4 e 5, allegato XI, punti 1, 2, 3.1.d), 3.2, 3.3.1, 4, 5.a), 5.c) e 5.d), allegato XII, punti 1 e 2, punti 3.1.b), 3.1.c) e 3.1.d), punti 3.2, 3.4, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 19 aprile 2016.
__________
Articolo 47 Abrogazione
La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIV.
Direttiva Attuata da: D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23
[box-note]Testo consolidato 18.04.2014
Modifiche:
Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 (GU L 2024/2749 dell'8.11.2024) [...]
Rettificata da:
- C1 Rettifica, GU L 30 del 6.2.2015, pag. 42 (2014/33/UE)
- C2 Rettifica, GU L 205 dell’8.8.2017, pag. 91 (2014/33/UE) - Testo consolidato 18.04.2014[/box-note]
Collegati
[box-note]D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23
D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999
Dichiarazione di Conformità UE Direttiva 2014/33/UE Ascensori
ebook Decreto Ascensori | D.P.R. 162/1999
UNI 10411-X:201X - La serie di norme modifiche ad ascensori
Certificato di abilitazione ascensoristi: in arrivo il Regolamento[/box-note]
Direttiva 2009/125/CE
Direttiva 2009/125/CE (ERP)
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
GU L 285/10 del 31.10.2009
[box-warning]La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024 dal Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (GU L 2024/1781 del 28.6.2024).
Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024, fatta eccezione per:
a) gli articoli 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 11, 14, 15, 18 e 19 e gli allegati I, II IV, V e VII della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 e gli allegati I, II, III e IV del presente regolamento:
i) fino al 31 dicembre 2026, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini;
ii) fino al 31 dicembre 2030, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, ma solo nella misura in cui siano necessarie modifiche per affrontare questioni tecniche relative a tali misure di esecuzione;
b) l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10, 14 e 20 e gli allegati IV, V e VI della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 27 e 29, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 2, degli articoli 44, 45 e 46 e dell'articolo 74 e degli allegati IV e V del presente regolamento, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 di tale direttiva fino a quando tali misure non saranno abrogate o dichiarate obsolete.
La lettera b) del presente paragrafo si applica una volta che la Commissione abbia adottato le misure di esecuzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE per i prodotti di cui alla lettera a), punti i) e ii).
Gli articoli 3 e 40 e da 66 a 71 del presente regolamento si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alla direttiva 2009/125/CE prima della data di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento che disciplina i medesimi prodotti, il fabbricante mette a disposizione a fini di ispezione, per i 10 anni successivi alla data di fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, una versione elettronica della documentazione relativa alla valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.[/box-warning]
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La direttiva 2009/125/CE è la direttiva europea che regola gli "Energy Related Products" (ERP).
Il Parlamento Europeo ha adottato questa direttiva per ampliare il campo di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2005/32/CE (EuP), per includere non solo i prodotti che consumano energia durante l'uso ("Energy using Products Directive" - EuP) ma anche in generale (es. stand-by).
La presente direttiva fissa un quadro per l’elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia nell’intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.
La presente direttiva prevede l’elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all’energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
Un "Prodotto connesso all’energia" è un qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo, che viene immesso sul mercato e/o messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all’energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente.
Ai prodotti connessi all’energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell’interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell’impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell’inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.
Molti prodotti connessi all’energia presentano notevoli potenzialità di miglioramento in termini di riduzione degli impatti ambientali e di risparmio energetico, mediante una progettazione migliore che determina altresì economie per le imprese e gli utilizzatori finali. Oltre ai prodotti che utilizzano, producono, trasferiscono o misurano energia, anche determinati altri prodotti connessi all’energia, compresi materiali da costruzione, quali finestre e materiali isolanti, o alcuni prodotti che utilizzano l’acqua, quali soffioni doccia e rubinetti, potrebbero contribuire ad un notevole risparmio energetico in fase di utilizzazione
La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all’ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.
[box-info]Modifiche
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (GU L 315 1 14.11.2012)[/box-info]
Vedi Direttiva ERP Testo consolidato 2019
Collegati
[box-note]Direttiva 2005/32/CE
Tutta la Legislazione conseguente[/box-note]
Direttiva 2009/23/CE
Direttiva 2009/23/CE
ID 883 | 30.07.2014
Direttiva 2009/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(GU L 122 del 16.5.2009)
[box-warning]Abrogata da:
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014)[/box-warning]
Collegati
[box-note]Direttiva 2014/31/UE[/box-note]
Direttiva 2004/22/CE
Direttiva 2004/22/CE
ID 881 | 30.07.2014
Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura (Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 135 del 30.4.2004)
[box-warning]Abrogata da:
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura.(GU L 96 del 29/03/2014)[/box-warning]
Collegati
[box-note]Direttiva 2014/32/UE[/box-note]
Direttiva 98/79/CE
Direttiva 98/79/CE
Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro
GU L 331 del 7.12.1998
Testo consolidato allegato con le modifiche apportate da:
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284/1 del 31.10.2003)
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188/14 del 18.7.2009)
Direttiva 2011/100/UE della Commissione del 20 dicembre 2011 (GU L 341/50 del 22.12.2011)
______
In evidenza il nuovo Regolamento IVD 2017:
Regolamento (UE) 2017/746 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro
Entrata in vigore: 25 Maggio 2017
Si applica dal: 26 maggio 2022 Salvo ecc.
Abrogazione Direttiva 98/79/CE dal: 26 maggio 2022 Salvo ecc.
GU L117/258 del 05.05.2017
Direttiva 92/42/CEE
Direttiva 92/42/CEE
del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
GUUE L 167/17 del 22.06.1992
Modificata da:
- Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 L 220 1 30.8.1993
- Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004
- Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005
- Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008
- Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013
Atto di recepimento IT:
Decreto del Presidente della Repubblica del 15/11/1996 n. 660, regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, Supplemento ordinario n .231 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 27/12/1996 n. 302
Chiarimenti Organismi Notificati ATEX

Chiarimenti/Decisioni Organismi Notificati ATEX
Direttiva ATEX 94/9/CE
Raccolta Chiarimenti del Gruppo permanente degli Organismi Notificati ATEX
ExNBG (Notified Bodies Group)
I seguenti chiarimenti non sono giuridicamente vincolanti, ma sono riferimenti concordati dal del Gruppo permanente degli Organismi Notificati ATEX (ExNBG) al fine di minimizzare l'interpretazione divergente dagli organismi notificati dei requisiti tecnici della direttiva ATEX 94/9/CE.
La lista dei chiarimenti è da tenere aggiornata secondo adeguamenti al progresso tecnico o da ulteriori discussioni, ma sono considerati rilevanti fino a revoca.
Anno 2012
ExNB/98/001/CS
Certification of a Torch according to: EN 50020:1977 clauses 9 and 9.4.12 or EN 50020:1994 clauses 10 and 10.4.2
ExNB/98/006/DS
Conformity to type Notification Format (ATEX Directive Annex VI)
ExNB/98/007/CS
EN 50019:1994 - Internal contacts on zoned heating tapes
ExNB/98/010/CS
Minimum requirement for THREAD ENGAGEMENT/NPT Cable Entry Holes in Flameproof Apparatus to EN 50018
ExNB/99/014/CS
EN 50020:1977 sub-clause 7.2 and EN 50020:1994 sub-clause 7.4 - Voltage source of EEPROMs etc.
ExNB/99/015/CS
EN 50020:1977 sub-clause 7.2 and EN 50020:1994 sub-clause 12.2 - "EEX ib"
ExNB/99/016/CS
EN 50020:1977 and EN 50020:1994 - Marking of apparatus with alternative protection "d" or "i"
ExNB/99/017/CS
EN 50020:1977 and EN 50020:1994 sub-clause 6.4.6 - Calculation of multiple separation distances
ExNB/99/018/CS
EN 50020:1977 sub-clause 5.5 and EN 50020:1994 sub-clause 6.4.1 - Separation for insulated components
ExNB/00/020/CS
EC-Type Examination for Category 3 products
ExNB/00/023/CS
Recommendations on the measurement of the maximum temperature of light transmitting parts of products intended for use in potentially explosive atmospheres using thermocouples
ExNB/00/024/CS
EN 50020:1994, clause 6.5 "Protection against polarity reversal"
ExNB/00/025/CS
Short Temperature Rise of Ex p Motors during Starting
ExNB/00/026/CS
The standard wording of Article 11 of the EC-Type Examination Certificate shall be changed as follows
ExNB/00/029/CS
EN 50014:1977 clause 7 and EN 50014:1992 Clause 8, Light Alloys in Group I Apparatus
ExNB/00/031/CS
EN 50018:1977 Clause 4.1.3 and EN 50018:1994 Clause 5.2.3, Rectangular Spigot Joints
ExNB/00/033/CS
EN 50028:1987 Clause 4.1.2 Internal Voids
ExNB/00/034/CS
Procedural - Ex-components indication of the temperature class in the marking
ExNB/00/035/CS
Certificate of Conformity of a flameproof enclosure containing different components
ExNB/00/037/CS
EN 50014:1977 Clause 13 and EN 50014:1992 Clause 15 Earthing of Traction Batteries
ExNB/00/038/CS
Procedural - Group I component certificates marked with the epsilon-x in the same way as Group II
ExNB/00/039/CS
EN 50018:1977 Clause 14 and EN 50018:1994 Clause 15, Heating Cables
ExNB/00/041/CS
EN 50019:1977 Clause 4.6.1.5 and EN 50019:1994 Clauses 5.6.1.5 & 5.6.2.1 Materials used inside Battery Containers
ExNB/00/042/CS
EN 50018:1977 Clause 6 and EN 50018:1994 Clause 7, Wear -Push Rods and Spindles in Flameproof Enclosures
ExNB/00/045/CS
EN 50018:1977 Clause 12.1 and EN 50018:1994 Annex C, Cable Entry Seal Under Tension
ExNB/00/046/CS
EN 50018:1977 Clause 3 and EN 50018:1994 Clause 4 T Class for EEx d Motors
ExNB/00/047/CS
EN 50014:1977 Clause 7 and EN 50014: 1994 Clause 8, Light Alloys
ExNB/00/048/CS
EN 50018:1977 Clause 10 and EN 50018:1994 Clause 11, Non ISO Threads
ExNB/00/049/CS
EN 50014:1992 Clause 13 Interchangeablity of Group I and Group II Components
ExNB/00/051/CS
EN 50019:1977 Ventilation and IPX3 Testing of Batteries
ExNB/00/052/CS
EN 50019:1977, Dielectric Strength Tests for Junction Boxes
ExNB/00/053/CS
EN 50014:1977 Clause 6.3 and EN 50014:1992 Clause 7.3.2, Electrostatic Hazard
ExNB/00/054/CS
EN 50014:1977 clause 16 & EN 50014:1992 clause 17 – Fans
ExNB/00/055/CS
Cables ends or cables between parts of apparatus for types of protection other than intrinsic safety
ExNB/00/056/CS
EN 50018:1977 Clause 3 and EN 50018:1994 Clause 14, Frequency Converters and EEx d Motors
ExNB/00/059/CS
Transformation of a HOTL decision 48.08 retained with ExNB/98/608 letter of May 15, 1996 into a ExNB clarification sheet. (Standard, No. 50018 Clause 14)
ExNB/99/060/CS
Plastic parts, on which the safety of type of protection "Flameproof Enclosure" depends
ExNB/99/061/CS
EN 50018 - Are flexible walls acceptable as parts of flameproof enclosures? Under which conditions?
ExNB/98/063/CS
Test for cells and batteries; EN 50020:1994; 10.9
ExNB/98/064/CS
EN 50020:1994 - Rating of components related to associated apparatus with galvanic isolation. Reference HOTL (95)CESI/001
ExNB/98/066/CS rev.1
EN 50020:1994 sub-clause 6.4.7 and 6.4.8 - Verification of CTI for 'i'
ExNB/99/069/CS
EN 50018:1994 - Gas analysis performed within a flameproof enclosure
ExNB/99/071/CS
(Assessment Schedule - Clause 3.3 of Annex IV and Annex VII)
ExNB/99/074/CS
Impact test of non metallic enclosures (or enclosure parts)
ExNB/99/075/CS
Marking of associated apparatus according to EN 50020
ExNB/99/080/CS
Proposal to modify the standard wording on EC-Type Examination Certificates
ExNB/99/082/CS
Instructions and EC-type examination
ExNB/99/084/CS
Apparatus with a measuring function for explosion protection where a part is situated in an explosive atmosphere
ExNB/99/086/CS
Handling and storage of the dossier for non-electrical equipment category M2 and 2 according to Annex VIII, paragraph 3
ExNB/00/093/CS
Flame arresters (Autonomous Protective Systems) assessment of test results obtained under instable detonation conditions
ExNB/00/095/CS
Structure of and requirements for EC-Type Examination Certificates of flame arresters
ExNB/01/101/CS
Ex e temperature rise test according to EN 50014 and EN 50019 standards concerning electrical motors
ExNB/01/105/CS
EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection
ExNB/01/106/CS
EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection
ExNB/01/107/CS
Guidelines on the management of assessment and surveillance programmes for products covered by Annex IV and VII of the ATEX Directive 94/9/EC
ExNB/02/110/P
Requirements and test procedure for heating equipment of explosion venting devices
ExNB/02/111/CS
Equipment with connections between areas covered by directive 94/9/EC and areas with high pressure
ExNB/02/112/CS
EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection
ExNB/02/113/CS
EC-type examination and supervision of production for gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection
ExNB/02/114/CS
Distribution, availability and definition of the Relevant information to be communicated to other notified bodies following issue or withdrawal of EC-type Examination Certificates, Production QA Notification Certificates and Product QA Notification Certificates
ExNB/00/124/CS
EN 50019:1977 Ex "e" rated voltage windings
ExNB/00/125/CS
EN 50020:1977 and EN 50020:1994 - T-class for small coils
ExNB/00/126/CS
EN 50028:1987 Clause 6.2.1, Rated Voltage and External fault conditions
ExNB/00/127/CS
EN 50014:1977 Clause 22.4.3 and EN 50014:1992 Clause 23.4.3, Guards for Light Transmitting Parts
ExNB/00/128/CS
EN 50018:1977 Clause 8 and EN 50018:1994 Clause 9, Glass Windows Directly Fused into the Metallic Housing
ExNB/00/129/CS
EN 50019:1977 Trace Heating Tapes
ExNB/00/130/CS
EN 50028:1987 Clause 8.1.4 Permitted Prospective Short Circuit Current
ExNB/03/131/CS
Equipment with a measuring function for explosion protection, drop test for remote sensors of fixed apparatus
ExNB/03/132/CS
Equipment with a measuring function for explosion protection, High gas concentrations above the measuring range
ExNB/03/133/CS
Equipment with a measuring function for explosion protection, Battery capacity
ExNB/03/134/CS
Equipment with a measuring function for explosion protection, examination of catalytic sensors of portable multigas apparatus
ExNB/04/160/CS
Radio Frequency Power Limitation
ExNB/04/161/CS
Instructions for high volume, low value equipment
ExNB/04/170/CS
Control units for gas warning equipment
ExNB/05/190/CS
Fluorescent lamps in Ex-luminaires
ExNB/07/264/CS
Content of technical documentation
ExNB/07/265/CS
Scope of EN 13980 in addressing Annex IV and VII
ExNB/07/266/CS
Application of the latest technical knowledge
ExNB/07/267/CS
Structure of and requirements for EC-Type Examination Certificates for flame arresters
ExNB/07/268/CS
Proposal for amendment to Annex of EN 13980
ExNB/07/269/CS
Proposal for amendment to Annex of EN 13980
ExNB/07/282/CS
Ex q faults and overloads
ExNB/07/283/CS
IP Testing of Enclosures with non-metallic parts (gaskets)
ExNB/09/338/CS
Instructions and year of manufacture
ExNB/10/388/CS
Significant changes between European Standards and the previous editions
ExNB/10/397/CS
A practical application of (the revised) 10.3 of the ATEX Guidelines
ExNB/11/400/CS
Content of an European standardised ATEX Test Report
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exnbg_clarifsheets_en.pdf Agg. 2014 |
6636 kB | 8 |
EN ISO 12100 Tabella corrispondenza

EN ISO 12100 Tabella corrispondenza
EN ISO 12100 e le norme sostituite cessazione:
“Presunzione di Conformità”
Il 30 Novembre 2013 cessa la Presunzione di Conformità delle norme tecniche:
- EN ISO 12100-1
- EN ISO 12100-2
- EN ISO 14121-1
Tali norme, sostituite dalla EN ISO 12100, cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Non devono essere più applicate e riportate in Dichiarazione CE di Conformità in quanto possono essere tecnicamente dubitative della Conformità CE.
Proponiamo la Tabella di corrispondenza tra:
ISO 12100:2010
ISO 12100-1
ISO 12100-2
EN ISO 14121-1
Table of correspondence between:
ISO 12100-1:2003,
ISO 12100-2:2003,
ISO 14121-1:2007
and the new
ISO 12100:2010
Date of document 2010-11-18
Expected action Info Background
As agreed by resolution 179 taken by ISO/TC 199 "Safety of machinery" the enclosed table of correspondence between ISO 12100-1:2003, ISO 12100-2:2003, ISO 14121-1:2007 and the new ISO 12100:2010 "Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction" published on 2010-11-01 is provided for the convenience of the users of these International Standards on behalf of ISO/TC 199.
ISO 12100:2010 constitutes a consolidation without technical changes of ISO 12100-1: 2003, ISO 12100-2: 2003, ISO 14121-1: 2007 and related Amendments. This consolidation does not require updates or revisions to type B- and type C standards or other documents (e.g. for risk assessment) based on the prior standards!
ISO/TC 199 Safety of machinery
E-mail of Secretary: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Secretariat: DIN
N. 833
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ISO-TC199_N0833_Table_of_correspondence.pdf IEC |
260 kB | 118 |
EN ISO 12100:2010 - Presunzione di Conformità

EN ISO 12100:2010 - Presunzione di Conformità
Con la Comunicazione della Commissione europea 2011C 110-1 del 08.04.2011 la Norma tecnica EN ISO 12100:2010 è entrata in regime di armonizzazione.
La norma EN ISO 12100:2010 sostituisce le norme EN ISO 12100-1 e 2 ed EN ISO 14121-1.
Le norme sostituite potranno ancora essere applicate in Presunzione di Conformità per la Direttiva macchine fino al 30.11.2013.
Dopo tale data avverrà la cessazione della Presunzione di Conformità.
In allegato:
- Presunzione di Conformità EN ISO 12100:2010 - Sintesi
- Comunicazione Commissione 2011C 110-1 del 08.04.2011
- Tabella corrispondenza ISO tra nuova ISO 12100:2010 e le norme sostituite ISO 12100-1 e 2, ISO 14121-1
- UNI EN ISO 12100 2010 - Annex B Informative
- UNI EN ISO 12100:2010 in formato .CEM importabile in CM 4 PRO
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UNI EN ISO 12100-2010 Presunzione di Conformità.zip Direttiva Macchine |
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ISO/TR 14121-2 Edizione 2012

ISO/TR 14121-2 Edizione 2012
Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2:2012
Edizione Giugno 2012
Segnaliamo il ritiro da parti di UNI del Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-1:2007, (Ed. UNI 2010) in conseguenza del ritiro e sostituzione del Rapporto Tecnico ISO Edizione 2007 e la pubblicazione dell’Edizione ISO 2012.
Questa seconda Edizione ISO 2012 (non ancora recepita da UNI) che annulla e sostituisce la prima Edizione (ISO/TR 14121-2:2007), è stata notevolmente ristrutturata e revisionata, in particolare:
1. Gli esempi in precedenza di cui all'allegato A, nonché la descrizione della stima del rischio quantificato, sono stati soppressi;
2. Le spiegazioni dei metodi o strumenti, tratti dall'elenco di cui all'allegato A, sono ora presentati in 5.3.5 per il pericolo di identificazione e 5.4.4.1 per la valutazione del rischio;
3. La terminologia ed i criteri sono stati rivisti; di conseguenza, le informazioni vengono fornite in modo più chiaro e completo ed in linea con la ISO 12100.
In particolare, per quanto riguarda il metodo Ibrido di Stima dei Rischi (Rif. A7 Ed 2007), che non è più contemplato negli Allegati, ma nella parte normativa al punto 6.5, è stato corretto nella descrizione dell’intervallo di frequenza, il valore 6 con il valore 5, in quanto questo valore in precedenza creava incongruenze ed in taluni casi valori non tabellati nel calcolo della Stima del Rischio.
Vedi periodo:
“5 interval less than or equal to an hour - this value is not to be decreased at any time”
Il Nuovo Rapporto Tecnico, preparato dal Comitato tecnico ISO/TC 199, Safety of machinery. è acquistabile al sito di ISO a questo link:
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57180
ISO/TR 14121-2:2012
Safety of machinery
Risk assessment
Part 2: Practical guidance and examples of methods
In Allegato di ISO/TR 14121-2:2012 Presentazione e punto 6.5 Hybrid Tool
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ISO TR 14121-2-2012 - Estratto.pdf ISO TR 14121-2-2012 |
308 kB | 30 |
Dichiarazione CE di Conformità All. IIa Dir. 2006/42/CE
Dichiarazione CE di Conformità All. IIa Dir. 2006-42-CE
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione CE di Conformità
Altre Direttive applicabili: Bassa Tensione - Compatibilità Elettromagnetica
[Elaborazione Software Certifico macchine]
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità[/box-note]
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Dichiarazione CE di Conformità All. IIa Dir. 2006-42-CE.pdf Marcatura CE |
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Decisione Commissione del 9 ottobre 2013 n. C2013 6392
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2013 concernente una misura adottata dalla Finlandia, in conformità all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativamente a un trasportatore a coclea per carote e cavoli rapa [notificata con il numero C(2013) 6392]
Secondo la procedura stabilita all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, le autorità finlandesi hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri di una misura relativa a un trasportatore a coclea per carote e cavoli rapa del tipo TSF 350, fabbricato dalla società Cabinplant A/S, Foresbjergvej 9, 5683 Haarby, Danimarca.
La macchina recava la marcatura CE ed era accompagnata da una dichiarazione CE di conformità.
Non conformità
Il motivo della misura è la non conformità della macchina ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dall’allegato I della direttiva 2006/42/CE:
1.3.7 - Rischi dovuti agli elementi mobili
1.3.8 - Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili
1.4.2.2 - Ripari mobili interbloccati
2.1.1 d) ed e) - Macchine agroalimentari - Pulizia.
Foto: Archivio - Non corrispondente
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Decisione Commissione del 9 ottobre 2013 n. C2013 6392.pdf Non Conformità Direttiva macchine |
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Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
ID 1038 | 15.09.2014
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
(GU n. 41 del 19.02.2010)
Entrata in vigore: 06/03/2010
_______
Modifiche/integrazioni: Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.
D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 17 Attuazione IT (Decreto Attuazione IT)
...
Testo consolidato del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17 che tiene conto delle modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 124 del 22 giugno 2012:
D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 17 Attuazione IT (modificato Decreto Legislativo n. 124 del 22 giugno 2012)
Articoli:
ART. 1 (Campo d'applicazione)
1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all’articolo 2:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto:
1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;
5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.
f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità; g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione:
1) elettrodomestici destinati a uso domestico;
2) apparecchiature audio e video;
3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;
4) macchine ordinarie da ufficio;
5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
6) motori elettrici;
n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
1) apparecchiature di collegamento e di comando;
2) trasformatori.
3. Quando per una macchina i pericoli di cui all’allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.
ART. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: “macchina” uno dei prodotti elencati all’articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f).
2. Si applicano le definizioni seguenti:
a) «macchina » propriamente detta:
1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
b) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;
c) «componente di sicurezza»: componente:
1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
2) immesso sul mercato separatamente;
3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone;
4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
d) «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
e) «catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
f) «dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto;
g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasimacchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente decreto;
h) «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
i) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasimacchina oggetto del presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo;
l) «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con il presente decreto legislativo;
m) «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo;
n) «norma armonizzata»: specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e non avente carattere vincolante.
n-bis) "requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute": disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti al presente decreto legislativo intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonche', qualora applicabile, dell'ambiente; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell'allegato I; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.
ART. 3 (Immissione sul mercato e messa in servizio)
1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonche', qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine che rispettano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;
f) appone la marcatura ‘CE’ ai sensi dell'articolo 12.
4. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 10.
5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I.
6. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura ‘CE’, questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o più di detti provvedimenti lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura ‘CE’ indica la conformità soltanto alle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti degli atti normativi applicati devono essere indicati, conformemente a come riportato nell’allegato II, parte 1, sezione A, punto 4, nella dichiarazione CE di conformità.
7. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, è consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di dette quasimacchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.
ART. 4 (Presunzione di conformità e norme armonizzate)
1. Le macchine provviste della marcatura ‘CE’ e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall’allegato II, parte 1 sezione A, sono ritenute rispondenti alle disposizioni del presente decreto legislativo.
2. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
3. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Gli enti di normazione italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per permettere alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate in materia di macchine.
ART. 5 (Procedura di contestazione di una norma armonizzata)
1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritiene, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I, presenta un atto di contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, esponendone i motivi.
ART. 6 (Sorveglianza del mercato)
1. Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, già immesse sul mercato, le funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).
3. Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformita' e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui e' possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.
5. Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico ne vieta l'immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
6. Qualora le misure di cui ai commi 4 e 5 sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate, il Ministero dello sviluppo economico, ove intenda mantenerle anche all’esito delle consultazioni di cui all’articolo 7, comma 2, avvia la procedura di cui all'articolo 5.
7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità. Nel caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati anche ai competenti uffici regionali eventualmente tramite il coordinamento regionale di settore costituito nell’ambito di attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Ministero dello sviluppo economico coopera, secondo gli indirizzi dati dalla Commissione europea, con le autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri.
ART. 7 (Clausola di salvaguardia)
1. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure restrittive adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, con le relative motivazioni e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a);
b) ad un'errata applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2;
c) ad una lacuna delle medesime norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2.
2. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione europea, i provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 4, possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
3. Quando la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina immediatamente il ritiro dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto attiene agli oneri relativi al ritiro dal mercato resta fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4.
ART. 8 (Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose)
1. Sono considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti a lacune di norme armonizzate che la Commissione europea ha ritenuto non soddisfare pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute dell’Allegato I a seguito della procedura di cui all’articolo 5. Sono, altresì, considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine che, a causa delle loro caratteristiche tecniche, presentano lo stesso rischio di macchine per le quali uno Stato membro ha adottato misure di limitazione della libera circolazione ritenute giustificate dalla Commissione europea.
2. Qualora la Commissione europea, secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE, come modificata dalla direttiva 2009/127/CE, adotta misure che richiedono agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine di cui al comma 1 o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.
3. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere alla Commissione europea di esaminare la necessità di adottare le misure di cui al comma 2.
ART. 9 (Valutazione della conformità delle macchine)
1. Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni del presente decreto legislativo, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII.
3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, nonché controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
ART. 10 (Procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine)
1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che:
a) sia preparata la documentazione tecnica pertinente di cui all'allegato VII, parte B;
b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;
c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.
2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasimacchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
ART. 11 (Organismi notificati)
1. Le attività di certificazione relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X, sono effettuate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo ovvero da organismi autorizzati e notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti di cui all'allegato XI, come precisati con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea a titolo della direttiva 2006/42/CE, rispondano ai criteri pertinenti.
3. La pronuncia sull’autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi. Il provvedimento di autorizzazione è adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.
4. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione.
5. Alle spese concernenti le procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi, alla notifica provvisoria ed ai successivi rinnovi della notifica provvisoria degli organismi di cui al comma 3 dell’articolo 19 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.
6. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 5 sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest’ultimo per la parte di competenza relativa all’attività di sorveglianza di cui all’articolo 6, secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali determina gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di certificazione, vigila sull'attività degli organismi autorizzati e procede ad ispezioni e verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti ed il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto legislativo. L’organismo autorizzato fornisce, a richiesta, tutte le informazioni pertinenti, per consentire al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di assicurare che i requisiti di cui all’allegato XI siano soddisfatti.
8. Il Ministero dello sviluppo economico notifica tempestivamente alla Commissione europea e agli Stati membri gli organismi autorizzati, nonché le procedure specifiche per la valutazione delle conformità e le categorie di macchine per le quali tali organismi sono stati designati e, se del caso, i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri qualsiasi modifica successiva.
9. Il Ministero dello sviluppo economico revoca immediatamente l’autorizzazione rilasciata all’organismo qualora constati che:
a) l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XI; oppure
b) l'organismo è responsabile della violazione grave di disposizioni che ne disciplinano l’attività.
10. Il Ministero dello sviluppo economico sospende l’autorizzazione all’organismo, per un periodo di durata non superiore a sei mesi, in tutti i casi in cui le non conformità nelle quali è in corso l’organismo sono eliminabili in tempi brevi ovvero non sono gravi e necessitino di una verifica per garantire che l’organismo sia in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi funzionali ai compiti ad esso assegnati.
11. I provvedimenti restrittivi di cui ai commi 9 e 10, motivati e recanti mezzi e termini di ricorso, sono immediatamente comunicati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
12. Se un organismo notificato constata che le disposizioni pertinenti del presente decreto legislativo non sono state rispettate o non sono più rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia qualità totale non avrebbero dovuto essere rilasciati, esso, tenendo conto del principio della proporzionalità, sospende o ritira l’attestato o l'approvazione rilasciato o lo sottopone a limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno che il rispetto delle disposizioni sia assicurato mediante l'attuazione delle misure correttive appropriate da parte del fabbricante.
13. Le sospensioni, i ritiri, le limitazioni degli attestati di esame CE del tipo e delle approvazioni del sistema di garanzia qualità totale da parte degli organismi che li hanno rilasciati, devono essere motivati e devono contenere l’indicazione dei mezzi e dei termini di impugnativa. Essi sono comunicati immediatamente agli interessati e ai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dello sviluppo economico informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali sospensioni, revoche o limitazioni.
ART. 12 (Marcatura «CE»)
1. La marcatura di conformità: “CE” è costituita dalle iniziali: “CE”, conformemente al modello fornito nell'allegato III.
2. La marcatura ‘CE’ viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III.
3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura ‘CE’.
4. Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura ‘CE’.
ART. 13 (Non conformità della marcatura)
1. Costituisce marcatura non conforme:
a) l'apposizione della marcatura ‘CE’ ai sensi del presente decreto su prodotti non rientranti nel campo di applicazione di cui all’articolo 1;
b) l'assenza della marcatura ‘CE’, conforme all’articolo 12, commi 1 e 2, ovvero l’assenza della dichiarazione CE di conformità per una macchina;
c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura ‘CE’ vietata ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4.
2. Qualora sia constatata la non conformità della marcatura alle disposizioni del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ordina al fabbricante, o al suo mandatario di adottare, entro un termine, le misure idonee a rendere il prodotto conforme.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 ovvero qualora le misure adottate siano ritenute non idonee, il Ministero dello sviluppo economico provvede ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 6, e dell’articolo 7, comma 1.
ART. 14 (Obbligo di riservatezza)
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali ed al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale, tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione del presente decreto legislativo sono obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.
ART. 15 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di 150.000 euro.
8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per l’attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.
ART. 16 (Ascensori e montacarichi)
1. Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
ART. 17 (Deroga)
1. Fino al 29 giugno 2011 è consentita l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto a carica esplosiva che sono conformi alle disposizioni vigenti al 17 maggio 2006.
ART. 18 (Abrogazioni)
1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.
ART. 19 (Norme finali e transitorie)
1. L’elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’allegato V è aggiornato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione degli eventuali aggiornamenti dell’elenco di tali componenti da parte dalla Commissione europea in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE.
2. Gli organismi già notificati ai sensi della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni, codificata dalla direttiva 98/37/CE, recepite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, devono chiedere al Ministero dello sviluppo economico la conferma della validità della loro notifica, nel rispetto di quanto contenuto nell’articolo 11, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 del medesimo articolo 11. Decorso tale termine, in mancanza della domanda di conferma, le autorizzazioni si intendono decadute. Alla decisione sulla domanda di conferma della notifica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3.
3. E’ data facoltà al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concedere notifica provvisoria, di durata pari a quattro mesi, ad organismi in relazione alle attività di certificazione CE del tipo. Tale notifica provvisoria potrà essere successivamente rinnovata, per lo stesso periodo di tempo, fino ad un massimo di due volte. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5, dell’articolo 11.
4. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010 ITA
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Dichiarazione CE di Conformità All. IIa Dir. 2006/42/CE
Dichiarazione di Incorporazione All. IIb Dir. 2006-42-CE[/box-note]
Guida per l'applicazione dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza sul ergonomia di cui al punto 1.1.6 dell'allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE

Ergonomia
Guida per l'applicazione dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza sul ergonomia di cui al punto 1.1.6 dell'allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE
Guidance on the application of the essential health and safety requirements on ergonomics set out in section 1.1.6 of Annex I to the Machinery Directive 2006/42/EC
The guidance provided in the following documents is complementary to the Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC, in particular, to §181 of the Guide
The family of harmonised standards developed by CEN TC 122 – Ergonomics to support the Machinery Directive’s application.
Relationship between the ergonomic factors mentioned in section 1.16 of Annex I and the family of standards developed by CEN TC 122 – Ergonomics.
Guidance sheets on each of the ergonomic factors mentioned in section 1.1.6 of Annex I and their possible negative consequences:
- Operators variability
- Space of movements
- Work rate
- Concentration
- Human/Machine interface
- Physical stress
- Psychological stress
- Discomfort
Commissione europea - 2012
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Guidance ergonomics en.pdf Commissione UE 2012 |
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Guida Documentazione tecnica Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli:
Guida Documentazione tecnica
Per permettere la conformità ai requisiti di sicurezza fondamentali era necessario definire appropriate procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti avrebbero dovuto attenersi.
Il controllo della produzione interna basato sulla responsabilità personale del fabbricante per la valutazione della conformità si è dimostrato adeguato nei casi in cui ha seguito le norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU), riguardanti tutti i requisiti di sicurezza per i giocattoli.
Nell’eventualità in cui tali norme armonizzate non esistano, il giocattolo dovrebbe essere sottoposto a una verifica da parte di terzi, nella fattispecie all'esame CE del tipo.
Lo stesso dicasi nel caso in cui una o più di tali norme sia stata pubblicata con una limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o se il fabbricante non si è attenuto pienamente a tali norme o vi si è attenuto soltanto in parte.
Il fabbricante può sottoporre il giocattolo all’esame CE del tipo nei casi in cui ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica da parte di terzi.
Per completare gli obblighi di legge del fabbricante che mirano ad assicurare la sicurezza dei giocattoli, nella direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli è stato incluso l’obbligo esplicito a effettuare un'analisi dei vari pericoli che può presentare il giocattolo e a eseguire una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.
Per quanto concerne le sostanze chimiche, è richiesta in particolare una valutazione della probabile presenza nel giocattolo di sostanze proibite o soggette a restrizioni.
I fabbricanti sono obbligati a conservare tale valutazione della sicurezza nella documentazione tecnica per permettere alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere in maniera efficiente le proprie mansioni.
La presente guida si prefigge lo scopo di fornire le informazioni necessarie per elaborare una documentazione tecnica adeguata.
Particolare enfasi è posta sulla valutazione della sicurezza, che dovrà essere svolta dai fabbricanti, comprese le PMI.
Questo documento deve garantire che, se correttamente applicata, la direttiva comporti la rimozione di ostacoli e difficoltà riguardanti la libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione europea.
Si precisa che le informazioni contenute in queste linee guida riguardano esclusivamente l’applicazione della direttiva 2009/48/CE, salvo diversa indicazione.
Rev. 1.3 12.2013
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Technical documentation guide 12.2013.pdf Rev. 1.3 12.2013 |
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Decisione 2014/531/UE: Tende da interni - Minimizzare il rischio di strangolamento

Direttiva Sicurezza Generale Prodotti 2001/95/CE
Tende da interni conformi ad EN 16433 e EN 16434
Minimizzare il rischio di strangolamento
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2014 relativa alla conformità delle norme europee EN:16433 2014 e EN 16434:2014 e di alcune disposizioni della norma europea EN 13120:2009+A1:2014, relative alle tende interne, all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/531/UE)
Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/477/UE (2).
La decisione precisa che, al fine di ridurre il rischio di strangolamento e asfissia interna, il modello delle tende interne per finestre (e delle coperture per finestre con corda) deve risultare intrinsecamente sicuro e che eventuali corde, catene, catene a sfere ed elementi analoghi, se accessibili, non dovranno poter formare un cappio pericoloso.
Inoltre, se il modello del prodotto non elimina il rischio di formazione di un cappio pericoloso, il prodotto deve essere dotato dei dispositivi di sicurezza appropriati per minimizzare il rischio di strangolamento.
Gli eventuali dispositivi di sicurezza devono resistere all'azionamento da parte di bambini.
Inoltre, essi non devono liberare componenti di piccole dimensioni atti a causare l'asfissia interna del bambino, non devono porre alcun rischio di lesione fisica ai bambini, dovuta, ad esempio, a spigoli vivi, schiacciamento delle dita o elementi sporgenti, devono superare prove di durata e di fatica (resistenza all'usura) e devono risultare resistenti all'invecchiamento dovuto alle condizioni atmosferiche.
Le norme europee EN 16433 e EN 16434, nonché alcune disposizioni della norma europea EN 13120+A1, soddisfano il mandato M/505 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE.
I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
DoP - Regolamento CPR 305/2011

DoP - Regolamento CPR 305/2011
La Dichiarazione di Prestazione può essere resa disponibile online
Emanato il Regolamento che detta le condizioni per rendere disponibili online le Dichiarazioni di Prestazione permettono di usare nuove tecnologie dell’informazione e di ridurre i costi per i fabbricanti di prodotti da costruzione e per l’intero settore edile.
Regolamento Delegato (UE) N. 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione
DoP disponibile web: non obiezioni al regolamento delegato
Vedi il Modello DoP aggiornato
Vedi il Prodotto Certifico per il CPR
Nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Nuova Direttiva Bassa tensione Direttiva 2014/35/UE
ID 913 |
Direttiva 2014/35/UE
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(GU L 96 del 29.3.2014)
...
Articolo 27 Abrogazione
La direttiva 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 28 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, l’articolo 3, secondo comma, l’articolo 5, l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, V e VI si applicano a decorrere dal 20 aprile 2016.
...
[box-note]
Direttiva BT e norme armonizzate
Testo coordinato Direttiva 2014/35/UE - BT - con il Decreto di recepimento IT D.Lgs. n. 86/2016 e Norme armonizzate a Novembre 2019
Vedi Testo[/box-note]
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 86/2016 Bassa Tensione
Direttiva 2014/35/UE - BT
Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione
Direttiva 73/23/CEE[/box-note]
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
La nuova Direttiva ATEX Prodotti
Direttiva 2014/34/UE
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)
(testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 43 - Abrogazione
La direttiva 94/9/CE, modificata dal regolamento di cui all’allegato XI, parte A, è abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e le date di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII.
Articolo 44 - Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(30 Marzo 2014)
Attuata IT con:
[box-note]Decreto Legislativo 85/2016 ATEX[/box-note]
Direttiva 2009/142/CE
Direttiva 2009/142/CE
Direttiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 in materia di apparecchi a gas
GU L 330/10 del 16.12.2009
Attenzione! Direttiva abrogata dal Regolamento (UE) 2016/426:
Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas
Collegati
[box-note]D.P.R. N. 661 del 15 Novembre 1996
Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas
Dichiarazione UE di Conformita' | Regolamento GAR
Direttiva 90/396/CEE
Direttiva click[/box-note]
Direttiva 2007/23/CE
Direttiva 2007/23/CE
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 , relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 154 del 14.6.2007)
[box-warning]Recepimento
Decreto Legislativo n. 58 del 4 aprile 2010
Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici
(GU n.93 del 22.4.2010)[/box-warning]
_______
Abrogata da: Direttiva 2013/29/UE (GU L 178 del 28.6.2013)
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo n. 58 del 4 aprile 2010
Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici[/box-note]
Direttiva 2000/9/CE
Direttiva 2000/9/CE
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
GU L 126/21 del 03.05.2000
[box-warning]Attenzione:
Direttiva sostituita dal Regolamento (UE) 2016/424 (il Regolamento è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 ed abroga la Direttiva 200/9/CE con effetto dal 21 aprile 2018)[/box-warning]
[box-info]Recepimento
Decreto Legislativo n. 210 del 12 Giugno 2003
Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio (G.U. n. 184 del 9 agosto 2003 - S.O n. 130)[/box-info]
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune
Decreto Legislativo n. 210 del 12 Giugno 2003[/box-note]
Direttiva 93/15/CEE
Direttiva 93/15/CEE
del Consiglio del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
GUUE N. L 121/20 del 15.05.1993
Modificata da:
- Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
- Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
---Abrogata---
Atto di recepimento IT:
Decreto legislativo del 02/01/1997 n. 7 - recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile GURI - Serie generale - del 28/01/1997 n. 22 pag. 7
________
[box-warning]Direttiva 93/15/CEE non più in vigore
Abrogata dalla Direttiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile[/box-warning]
Correlati:
[box-note]Direttiva click
Direttiva 2014/28/UE
Decreto Legislativo N. 7 del 2 Gennaio 1997[/box-note]
Direttiva 90/385/CEE
Direttiva 90/385/CEE dispositivi medici impiantabili attivi
Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1990 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (90/385/CEE)
GU L 189 del 20.7.1990, pagg. 17-36
[box-warning]Abroga da: Regolamento (UE) 2017/745[/box-warning]
Modifiche:
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
1.8.1993 |
1.7.1994 |
GU L 169 del 12.7.1993 |
|
1.1.1995 |
1.7.1994 |
GU L 220 del 30.8.1993 |
|
20.11.2003 |
- |
GU L 284 del 31.10.2003 |
|
11.10.2007 |
21.12.2007 |
GU L 247 del 21.9.2007 |
___________
In evidenza il nuovo Regolamento MD 2017:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745 - Dispositivi medici
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.[/box-note]
Entrata in vigore: 25 Maggio 2017
Si applica dal: 26 maggio 2020 Salvo ecc.
Abrogazione Direttiva 90/385/CEE dal: 26 maggio 2020 Salvo ecc.
Abrogazione Direttiva 98/79/CEE dal: 26 maggio 2020 Salvo ecc.
[box-warning]Articolo 122 Abrogazione
Fatto salvo l'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e dei fabbricanti per quanto riguarda la vigilanza e gli obblighi dei fabbricanti relativamente alla messa a disposizione della documentazione, conformemente alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, tali direttive sono abrogate con effetto a decorrere al 26 maggio 2020, fatti salvi:
- gli articoli 8 e 10, l'articolo 10 ter, paragrafo 1, lettere b) e c), l'articolo 10 ter, paragrafo 2), e l'articolo 10 ter, paragrafo 3, della direttiva 90/385/CEE, e gli obblighi relativi a vigilanza e indagini cliniche di cui ai corrispondenti allegati, che sono abrogati con effetto a decorrere dall'ultima delle date di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento,
- l'articolo 10 bis e l'articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/385/CEE, e gli obblighi relativi alla registrazione dei dispositivi e degli operatori economici, nonché alle notifiche di certificazione, di cui ai corrispondenti allegati, che sono abrogati a partire da 18 mesi dall'ultima delle date di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento,
- l'articolo 10, l'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere c) e d), l'articolo 14 bis, paragrafi 2) e 3), e l'articolo 15 della direttiva 93/42/CEE, e gli obblighi relativi a vigilanza e indagini cliniche di cui ai corrispondenti allegati, che sono abrogati a decorrere dall'ultima delle date di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento, e
- l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 93/42/CEE, e gli obblighi relativi alla registrazione dei dispositivi e degli operatori economici nonché alle notifiche di certificazione di cui ai corrispondenti allegati, che sono abrogati a partire da 18 mesi dall'ultima delle date di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento.
Per quanto riguarda i dispositivi di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, le direttive di cui al primo comma continuano ad applicarsi fino al 27 maggio 2025 nella misura necessaria all'applicazione di tali commi. Fatto salvo il primo comma, i regolamenti (UE) n. 207/2012 e n. 722/2012 restano in vigore e continuano ad applicarsi a meno che e fintantoché non siano abrogati da atti di esecuzione adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento.
I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII del presente regolamento.[/box-warning]
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Norme armonizzate Dispositivi medici impiantabili attivi
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745[/box-note]
UNI ISO-TR 14121-2:2010 - ITA: Appendice Informativa B
UNI ISO-TR 14121-2:2010 - ITA: Appendice Informativa B
UNI ISO/TR 14121-2:2010 - ITA
Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
Il Rapporto Tecnico fornisce una guida pratica per l’esecuzione delle valutazioni del rischio per il macchinario in conformità alla UNI EN ISO 14121-1 e descrive diversi metodi e strumenti per ogni fase del processo.
Il Rapporto Tecnico è stato ratificato dal Presidente dell’UNI ed è entrato a far parte del corpo normativo nazionale il 22 luglio 2010
In allegato l'Appendice Informativa B
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Appendice B UNI ISO-TR 14121-2.pdf Appendice B UNI ISO-TR 14121-2 |
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Norma Tecnica/Technical Report ISO/TR 14121-2 A.7 Metodo Ibrido

Norma Tecnica/Technical Report ISO/TR 14121-2 A.7 Metodo Ibrido
Sicurezza macchine: Stima del Rischio
Procedura per la Stima del Rischio in accordo con la
Norma Tecnica/Technical Report ISO/TR 14121-2 A.7 Metodo Ibrido - Estratto
Il metodo ibrido per la stima del rischio in accordo con la norma ISO/TR 14121-2 A.7, prevede prima il calcolo della classe di rischio (CI) effettuato sommando i tre valori delle colonne Frequency (Fr), Probability (Pr), Avoidance (Av) ed inviduando il livello di rischio nella casella colorata incrociando il risultato CI con il valore della colonna Severity (Se).
Certifico Macchine 4 PRO adotta la Stima del Rischio in accordo con ISO/TR 14121-2 A.7La Stima del Rischio è parte qualitativa/quantitativa del Processo Iterativo di Valutazione dei Rischi.
UNI ISO/TR 14121-1:2010 - ITASicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi - 22 luglio 2010 A.7 Valutazione del rischio utilizzando un metodo ibrido.
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ISO14121-2A7.pdf Direttiva Macchine |
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Quadri Elettrici: la nuova norma EN 61439-1:2009 Allegati C e D

Quadri Elettrici: la nuova norma EN 61439-1:2009 Allegati C e D
ID 806 | Update news 20.04.2022
[box-warning]Nuova CEI EN IEC 61439-1:2022
Pubblicata Marzo 2022 la CEI EN IEC 61439-1:2022 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali
Classificazione CEI: 121-25[/box-warning]
QUADRI ELETTRICI: la nuova norma EN 61439-1 Allegati C e D
Allegato C:
Argomenti soggetti ad accordo tra il costruttore del QUADRO e l’utilizzatore
Questo Allegato facilita la consultazione della presente Norma ed è previsto come modello per l’applicazione delle specifiche Norme dei quadri.
In alcuni casi l’informazione fornita dal costruttore del QUADRO può sostituire l’accordo tra le parti.
Allegato D:
Verifiche di progetto
La norma EN 61439-1:2009 è armonizzata per la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e il il 01.11.2014 è la data di cessazione della Presunzione di Conformità della Norma che sostituisce EN 60439-1:1999.
EN 61439-1:2009
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali
Collegati
[box-note]CEI EN IEC 61439-1:2022[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Estratto CEI EN 61439-1 Accordo Costruttore Utilizzatore e Verifiche progetto.pdf Bassa Tensione |
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ISO/TR 14121-2:2010 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio

ISO/TR 14121-2:2010 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio
Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
Allegato A
La presente appendice contiene esempi dei metodi che possono essere adottati durante il processo di valutazione del rischio. Non si tratta degli unici strumenti disponibili e la loro inclusione nella presente parte della ISO 14121 non significa che siano stati approvati o raccomandati rispetto ad altri metodi conformi alla ISO 14121-1.
Questi esempi non trattano tutte le situazioni possibili in quanto queste variano da struttura a struttura. La scelta operata dalle persone che eseguono la valutazione del rischio dipende da molti diversi fattori e può condurre a risultati diversi.
Questi esempi sono forniti allo scopo di illustrare all'utilizzatore della presente parte della ISO 14121 come avvenga, nella pratica, l'identificazione dei pericoli o la stima del rischio quando si sceglie un particolare metodo.
Gli esempi riportati si riferiscono a:
a) identificazione dei pericoli con l'uso di moduli (vedere punto A.2);
b) matrici del rischio (vedere punto A.3);
c) grafici del rischio (vedere punto A.4);
d) punteggio numerico (vedere punto A.5);
e) stima del rischio quantificata (vedere punto A.6);
f) ibridi (vedere punto A.7).
Per particolari pericoli correlati a danni a lungo termine (per esempio quelli generati da rumore, materiali e sostanze, vibrazioni, radiazioni o relativi all’ergonomia) o con effetti molto rilevanti (per esempio incendio o esplosione), potrebbe essere appropriato tenere conto di metodi specifici di stima del rischio.
La valutazione del rischio non è un esercizio scientifico e pertanto è preferibile impiegare le risorse nella riduzione del rischio piuttosto che per ottimizzare le classificazioni di rischio.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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ISO_TR_14121-2_Allegati.pdf ISO_TR_14121-2 |
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Dichiarazione di Incorporazione All. IIb Dir. 2006-42-CE
Dichiarazione di Incorporazione All. IIb Dir. 2006-42-CE
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb
[Elaborazione Software Certifico macchine]
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva Macchine - Dichiarazione di Incorporazione[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Dichiarazione di Incorporazione All. IIb Dir. 2006-42-CE.PDF Marcatura CE |
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- Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010 ITA