Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
Nuova Direttiva Ascensori
Direttiva 2014/33/UE
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)
GUUE L 96/251 del 29.03.2014
Entrata in vigore: 18.04.2016
Gli articoli seguenti: articolo 1, articolo 2, paragrafi da 1 a 4, articoli da 3 a 6, articoli 15 e 16, articolo 19, paragrafi da 1 a 4, articolo 44, articolo 45, paragrafo 2, articolo 49, e agli allegati seguenti: allegato I, allegato II, parte A, lettere da a) a e) e da g) a j), allegato II, parte B, lettere a), c), d), e da f) a j), allegato III, allegato IV, parte A, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a), 3.b), 3.e), 3.g) e 3h), punti 4.a) e 10, allegato IV, parte B, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a). 3.b), 3.d), 3.f), 3.g), 3.i) e 3.j), punti 4.a) e 4.b), punto 6, primo paragrafo, punto 11, allegato V, punti da 1 a 3.1, punto 3.2.a), punti da 3.3 a 4, allegato VI, punti 1 e 2, punti da 3.1.d) a 3.1.f), punto 3.2, punto 3.3, paragrafi dal primo al terzo, punti da 3.4 a 4.2, punto 6, allegato VII, punti 1 e 2, punti 3.1.c) e 3.1.e), punto 3.2, punto 3.4, punto 4.1 punti da 4.3 a 6, allegato VIII, punti 1 e 2, punti 3.a), 3.b), 3.f), 3.g) e 3.i), punto 6, allegato IX, punti 1 e 2, punti da 4 a 6, allegato X, punti 1 e 2, punti 3.1.b), 3.1.c) e 3.1.d), punti 3.2, 3.3, 4 e 5, allegato XI, punti 1, 2, 3.1.d), 3.2, 3.3.1, 4, 5.a), 5.c) e 5.d), allegato XII, punti 1 e 2, punti 3.1.b), 3.1.c) e 3.1.d), punti 3.2, 3.4, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 19 aprile 2016.
__________
Articolo 47 Abrogazione
La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIV.
Direttiva Attuata da: D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23
[box-note]Testo consolidato 18.04.2014
Modifiche:
Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 (GU L 2024/2749 dell'8.11.2024) [...]
Rettificata da:
- C1 Rettifica, GU L 30 del 6.2.2015, pag. 42 (2014/33/UE)
- C2 Rettifica, GU L 205 dell’8.8.2017, pag. 91 (2014/33/UE) - Testo consolidato 18.04.2014[/box-note]
Collegati
[box-note]D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23
D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999
Dichiarazione di Conformità UE Direttiva 2014/33/UE Ascensori
ebook Decreto Ascensori | D.P.R. 162/1999
UNI 10411-X:201X - La serie di norme modifiche ad ascensori
Certificato di abilitazione ascensoristi: in arrivo il Regolamento[/box-note]
Direttiva 2009/125/CE
Direttiva 2009/125/CE (ERP)
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
GU L 285/10 del 31.10.2009
[box-warning]La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024 dal Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (GU L 2024/1781 del 28.6.2024).
Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024, fatta eccezione per:
a) gli articoli 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 11, 14, 15, 18 e 19 e gli allegati I, II IV, V e VII della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 e gli allegati I, II, III e IV del presente regolamento:
i) fino al 31 dicembre 2026, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini;
ii) fino al 31 dicembre 2030, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, ma solo nella misura in cui siano necessarie modifiche per affrontare questioni tecniche relative a tali misure di esecuzione;
b) l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10, 14 e 20 e gli allegati IV, V e VI della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 27 e 29, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 2, degli articoli 44, 45 e 46 e dell'articolo 74 e degli allegati IV e V del presente regolamento, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 di tale direttiva fino a quando tali misure non saranno abrogate o dichiarate obsolete.
La lettera b) del presente paragrafo si applica una volta che la Commissione abbia adottato le misure di esecuzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE per i prodotti di cui alla lettera a), punti i) e ii).
Gli articoli 3 e 40 e da 66 a 71 del presente regolamento si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alla direttiva 2009/125/CE prima della data di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento che disciplina i medesimi prodotti, il fabbricante mette a disposizione a fini di ispezione, per i 10 anni successivi alla data di fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, una versione elettronica della documentazione relativa alla valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.[/box-warning]
_______
La direttiva 2009/125/CE è la direttiva europea che regola gli "Energy Related Products" (ERP).
Il Parlamento Europeo ha adottato questa direttiva per ampliare il campo di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2005/32/CE (EuP), per includere non solo i prodotti che consumano energia durante l'uso ("Energy using Products Directive" - EuP) ma anche in generale (es. stand-by).
La presente direttiva fissa un quadro per l’elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia nell’intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.
La presente direttiva prevede l’elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all’energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
Un "Prodotto connesso all’energia" è un qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo, che viene immesso sul mercato e/o messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all’energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente.
Ai prodotti connessi all’energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell’interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell’impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell’inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.
Molti prodotti connessi all’energia presentano notevoli potenzialità di miglioramento in termini di riduzione degli impatti ambientali e di risparmio energetico, mediante una progettazione migliore che determina altresì economie per le imprese e gli utilizzatori finali. Oltre ai prodotti che utilizzano, producono, trasferiscono o misurano energia, anche determinati altri prodotti connessi all’energia, compresi materiali da costruzione, quali finestre e materiali isolanti, o alcuni prodotti che utilizzano l’acqua, quali soffioni doccia e rubinetti, potrebbero contribuire ad un notevole risparmio energetico in fase di utilizzazione
La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all’ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.
[box-info]Modifiche
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (GU L 315 1 14.11.2012)[/box-info]
Vedi Direttiva ERP Testo consolidato 2019
Collegati
[box-note]Direttiva 2005/32/CE
Tutta la Legislazione conseguente[/box-note]
Direttiva 2009/23/CE
Direttiva 2009/23/CE
ID 883 | 30.07.2014
Direttiva 2009/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(GU L 122 del 16.5.2009)
[box-warning]Abrogata da:
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014)[/box-warning]
Collegati
[box-note]Direttiva 2014/31/UE[/box-note]
Direttiva 2004/22/CE
Direttiva 2004/22/CE
ID 881 | 30.07.2014
Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura (Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 135 del 30.4.2004)
[box-warning]Abrogata da:
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura.(GU L 96 del 29/03/2014)[/box-warning]
Collegati
[box-note]Direttiva 2014/32/UE[/box-note]
Direttiva 98/79/CE
Direttiva 98/79/CE
Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro
GU L 331 del 7.12.1998
Testo consolidato allegato con le modifiche apportate da:
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284/1 del 31.10.2003)
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188/14 del 18.7.2009)
Direttiva 2011/100/UE della Commissione del 20 dicembre 2011 (GU L 341/50 del 22.12.2011)
______
In evidenza il nuovo Regolamento IVD 2017:
Regolamento (UE) 2017/746 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro
Entrata in vigore: 25 Maggio 2017
Si applica dal: 26 maggio 2022 Salvo ecc.
Abrogazione Direttiva 98/79/CE dal: 26 maggio 2022 Salvo ecc.
GU L117/258 del 05.05.2017
Direttiva 92/42/CEE
Direttiva 92/42/CEE
del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
GUUE L 167/17 del 22.06.1992
Modificata da:
- Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 L 220 1 30.8.1993
- Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004
- Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005
- Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008
- Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013
Atto di recepimento IT:
Decreto del Presidente della Repubblica del 15/11/1996 n. 660, regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, Supplemento ordinario n .231 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 27/12/1996 n. 302
Chiarimenti Organismi Notificati ATEX

Chiarimenti/Decisioni Organismi Notificati ATEX
Direttiva ATEX 94/9/CE
Raccolta Chiarimenti del Gruppo permanente degli Organismi Notificati ATEX
ExNBG (Notified Bodies Group)
I seguenti chiarimenti non sono giuridicamente vincolanti, ma sono riferimenti concordati dal del Gruppo permanente degli Organismi Notificati ATEX (ExNBG) al fine di minimizzare l'interpretazione divergente dagli organismi notificati dei requisiti tecnici della direttiva ATEX 94/9/CE.
La lista dei chiarimenti è da tenere aggiornata secondo adeguamenti al progresso tecnico o da ulteriori discussioni, ma sono considerati rilevanti fino a revoca.
Anno 2012
ExNB/98/001/CS
Certification of a Torch according to: EN 50020:1977 clauses 9 and 9.4.12 or EN 50020:1994 clauses 10 and 10.4.2
ExNB/98/006/DS
Conformity to type Notification Format (ATEX Directive Annex VI)
ExNB/98/007/CS
EN 50019:1994 - Internal contacts on zoned heating tapes
ExNB/98/010/CS
Minimum requirement for THREAD ENGAGEMENT/NPT Cable Entry Holes in Flameproof Apparatus to EN 50018
ExNB/99/014/CS
EN 50020:1977 sub-clause 7.2 and EN 50020:1994 sub-clause 7.4 - Voltage source of EEPROMs etc.
ExNB/99/015/CS
EN 50020:1977 sub-clause 7.2 and EN 50020:1994 sub-clause 12.2 - "EEX ib"
ExNB/99/016/CS
EN 50020:1977 and EN 50020:1994 - Marking of apparatus with alternative protection "d" or "i"
ExNB/99/017/CS
EN 50020:1977 and EN 50020:1994 sub-clause 6.4.6 - Calculation of multiple separation distances
ExNB/99/018/CS
EN 50020:1977 sub-clause 5.5 and EN 50020:1994 sub-clause 6.4.1 - Separation for insulated components
ExNB/00/020/CS
EC-Type Examination for Category 3 products
ExNB/00/023/CS
Recommendations on the measurement of the maximum temperature of light transmitting parts of products intended for use in potentially explosive atmospheres using thermocouples
ExNB/00/024/CS
EN 50020:1994, clause 6.5 "Protection against polarity reversal"
ExNB/00/025/CS
Short Temperature Rise of Ex p Motors during Starting
ExNB/00/026/CS
The standard wording of Article 11 of the EC-Type Examination Certificate shall be changed as follows
ExNB/00/029/CS
EN 50014:1977 clause 7 and EN 50014:1992 Clause 8, Light Alloys in Group I Apparatus
ExNB/00/031/CS
EN 50018:1977 Clause 4.1.3 and EN 50018:1994 Clause 5.2.3, Rectangular Spigot Joints
ExNB/00/033/CS
EN 50028:1987 Clause 4.1.2 Internal Voids
ExNB/00/034/CS
Procedural - Ex-components indication of the temperature class in the marking
ExNB/00/035/CS
Certificate of Conformity of a flameproof enclosure containing different components
ExNB/00/037/CS
EN 50014:1977 Clause 13 and EN 50014:1992 Clause 15 Earthing of Traction Batteries
ExNB/00/038/CS
Procedural - Group I component certificates marked with the epsilon-x in the same way as Group II
ExNB/00/039/CS
EN 50018:1977 Clause 14 and EN 50018:1994 Clause 15, Heating Cables
ExNB/00/041/CS
EN 50019:1977 Clause 4.6.1.5 and EN 50019:1994 Clauses 5.6.1.5 & 5.6.2.1 Materials used inside Battery Containers
ExNB/00/042/CS
EN 50018:1977 Clause 6 and EN 50018:1994 Clause 7, Wear -Push Rods and Spindles in Flameproof Enclosures
ExNB/00/045/CS
EN 50018:1977 Clause 12.1 and EN 50018:1994 Annex C, Cable Entry Seal Under Tension
ExNB/00/046/CS
EN 50018:1977 Clause 3 and EN 50018:1994 Clause 4 T Class for EEx d Motors
ExNB/00/047/CS
EN 50014:1977 Clause 7 and EN 50014: 1994 Clause 8, Light Alloys
ExNB/00/048/CS
EN 50018:1977 Clause 10 and EN 50018:1994 Clause 11, Non ISO Threads
ExNB/00/049/CS
EN 50014:1992 Clause 13 Interchangeablity of Group I and Group II Components
ExNB/00/051/CS
EN 50019:1977 Ventilation and IPX3 Testing of Batteries
ExNB/00/052/CS
EN 50019:1977, Dielectric Strength Tests for Junction Boxes
ExNB/00/053/CS
EN 50014:1977 Clause 6.3 and EN 50014:1992 Clause 7.3.2, Electrostatic Hazard
ExNB/00/054/CS
EN 50014:1977 clause 16 & EN 50014:1992 clause 17 – Fans
ExNB/00/055/CS
Cables ends or cables between parts of apparatus for types of protection other than intrinsic safety
ExNB/00/056/CS
EN 50018:1977 Clause 3 and EN 50018:1994 Clause 14, Frequency Converters and EEx d Motors
ExNB/00/059/CS
Transformation of a HOTL decision 48.08 retained with ExNB/98/608 letter of May 15, 1996 into a ExNB clarification sheet. (Standard, No. 50018 Clause 14)
ExNB/99/060/CS
Plastic parts, on which the safety of type of protection "Flameproof Enclosure" depends
ExNB/99/061/CS
EN 50018 - Are flexible walls acceptable as parts of flameproof enclosures? Under which conditions?
ExNB/98/063/CS
Test for cells and batteries; EN 50020:1994; 10.9
ExNB/98/064/CS
EN 50020:1994 - Rating of components related to associated apparatus with galvanic isolation. Reference HOTL (95)CESI/001
ExNB/98/066/CS rev.1
EN 50020:1994 sub-clause 6.4.7 and 6.4.8 - Verification of CTI for 'i'
ExNB/99/069/CS
EN 50018:1994 - Gas analysis performed within a flameproof enclosure
ExNB/99/071/CS
(Assessment Schedule - Clause 3.3 of Annex IV and Annex VII)
ExNB/99/074/CS
Impact test of non metallic enclosures (or enclosure parts)
ExNB/99/075/CS
Marking of associated apparatus according to EN 50020
ExNB/99/080/CS
Proposal to modify the standard wording on EC-Type Examination Certificates
ExNB/99/082/CS
Instructions and EC-type examination
ExNB/99/084/CS
Apparatus with a measuring function for explosion protection where a part is situated in an explosive atmosphere
ExNB/99/086/CS
Handling and storage of the dossier for non-electrical equipment category M2 and 2 according to Annex VIII, paragraph 3
ExNB/00/093/CS
Flame arresters (Autonomous Protective Systems) assessment of test results obtained under instable detonation conditions
ExNB/00/095/CS
Structure of and requirements for EC-Type Examination Certificates of flame arresters
ExNB/01/101/CS
Ex e temperature rise test according to EN 50014 and EN 50019 standards concerning electrical motors
ExNB/01/105/CS
EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection
ExNB/01/106/CS
EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection
ExNB/01/107/CS
Guidelines on the management of assessment and surveillance programmes for products covered by Annex IV and VII of the ATEX Directive 94/9/EC
ExNB/02/110/P
Requirements and test procedure for heating equipment of explosion venting devices
ExNB/02/111/CS
Equipment with connections between areas covered by directive 94/9/EC and areas with high pressure
ExNB/02/112/CS
EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection
ExNB/02/113/CS
EC-type examination and supervision of production for gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection
ExNB/02/114/CS
Distribution, availability and definition of the Relevant information to be communicated to other notified bodies following issue or withdrawal of EC-type Examination Certificates, Production QA Notification Certificates and Product QA Notification Certificates
ExNB/00/124/CS
EN 50019:1977 Ex "e" rated voltage windings
ExNB/00/125/CS
EN 50020:1977 and EN 50020:1994 - T-class for small coils
ExNB/00/126/CS
EN 50028:1987 Clause 6.2.1, Rated Voltage and External fault conditions
ExNB/00/127/CS
EN 50014:1977 Clause 22.4.3 and EN 50014:1992 Clause 23.4.3, Guards for Light Transmitting Parts
ExNB/00/128/CS
EN 50018:1977 Clause 8 and EN 50018:1994 Clause 9, Glass Windows Directly Fused into the Metallic Housing
ExNB/00/129/CS
EN 50019:1977 Trace Heating Tapes
ExNB/00/130/CS
EN 50028:1987 Clause 8.1.4 Permitted Prospective Short Circuit Current
ExNB/03/131/CS
Equipment with a measuring function for explosion protection, drop test for remote sensors of fixed apparatus
ExNB/03/132/CS
Equipment with a measuring function for explosion protection, High gas concentrations above the measuring range
ExNB/03/133/CS
Equipment with a measuring function for explosion protection, Battery capacity
ExNB/03/134/CS
Equipment with a measuring function for explosion protection, examination of catalytic sensors of portable multigas apparatus
ExNB/04/160/CS
Radio Frequency Power Limitation
ExNB/04/161/CS
Instructions for high volume, low value equipment
ExNB/04/170/CS
Control units for gas warning equipment
ExNB/05/190/CS
Fluorescent lamps in Ex-luminaires
ExNB/07/264/CS
Content of technical documentation
ExNB/07/265/CS
Scope of EN 13980 in addressing Annex IV and VII
ExNB/07/266/CS
Application of the latest technical knowledge
ExNB/07/267/CS
Structure of and requirements for EC-Type Examination Certificates for flame arresters
ExNB/07/268/CS
Proposal for amendment to Annex of EN 13980
ExNB/07/269/CS
Proposal for amendment to Annex of EN 13980
ExNB/07/282/CS
Ex q faults and overloads
ExNB/07/283/CS
IP Testing of Enclosures with non-metallic parts (gaskets)
ExNB/09/338/CS
Instructions and year of manufacture
ExNB/10/388/CS
Significant changes between European Standards and the previous editions
ExNB/10/397/CS
A practical application of (the revised) 10.3 of the ATEX Guidelines
ExNB/11/400/CS
Content of an European standardised ATEX Test Report
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![]() |
exnbg_clarifsheets_en.pdf Agg. 2014 |
6636 kB | 8 |
EN ISO 12100 Tabella corrispondenza

EN ISO 12100 Tabella corrispondenza
EN ISO 12100 e le norme sostituite cessazione:
“Presunzione di Conformità”
Il 30 Novembre 2013 cessa la Presunzione di Conformità delle norme tecniche:
- EN ISO 12100-1
- EN ISO 12100-2
- EN ISO 14121-1
Tali norme, sostituite dalla EN ISO 12100, cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Non devono essere più applicate e riportate in Dichiarazione CE di Conformità in quanto possono essere tecnicamente dubitative della Conformità CE.
Proponiamo la Tabella di corrispondenza tra:
ISO 12100:2010
ISO 12100-1
ISO 12100-2
EN ISO 14121-1
Table of correspondence between:
ISO 12100-1:2003,
ISO 12100-2:2003,
ISO 14121-1:2007
and the new
ISO 12100:2010
Date of document 2010-11-18
Expected action Info Background
As agreed by resolution 179 taken by ISO/TC 199 "Safety of machinery" the enclosed table of correspondence between ISO 12100-1:2003, ISO 12100-2:2003, ISO 14121-1:2007 and the new ISO 12100:2010 "Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction" published on 2010-11-01 is provided for the convenience of the users of these International Standards on behalf of ISO/TC 199.
ISO 12100:2010 constitutes a consolidation without technical changes of ISO 12100-1: 2003, ISO 12100-2: 2003, ISO 14121-1: 2007 and related Amendments. This consolidation does not require updates or revisions to type B- and type C standards or other documents (e.g. for risk assessment) based on the prior standards!
ISO/TC 199 Safety of machinery
E-mail of Secretary: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Secretariat: DIN
N. 833
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
ISO-TC199_N0833_Table_of_correspondence.pdf IEC |
260 kB | 112 |
EN ISO 12100:2010 - Presunzione di Conformità

EN ISO 12100:2010 - Presunzione di Conformità
Con la Comunicazione della Commissione europea 2011C 110-1 del 08.04.2011 la Norma tecnica EN ISO 12100:2010 è entrata in regime di armonizzazione.
La norma EN ISO 12100:2010 sostituisce le norme EN ISO 12100-1 e 2 ed EN ISO 14121-1.
Le norme sostituite potranno ancora essere applicate in Presunzione di Conformità per la Direttiva macchine fino al 30.11.2013.
Dopo tale data avverrà la cessazione della Presunzione di Conformità.
In allegato:
- Presunzione di Conformità EN ISO 12100:2010 - Sintesi
- Comunicazione Commissione 2011C 110-1 del 08.04.2011
- Tabella corrispondenza ISO tra nuova ISO 12100:2010 e le norme sostituite ISO 12100-1 e 2, ISO 14121-1
- UNI EN ISO 12100 2010 - Annex B Informative
- UNI EN ISO 12100:2010 in formato .CEM importabile in CM 4 PRO
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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UNI EN ISO 12100-2010 Presunzione di Conformità.zip Direttiva Macchine |
3275 kB | 66 |
ISO/TR 14121-2 Edizione 2012

ISO/TR 14121-2 Edizione 2012
Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2:2012
Edizione Giugno 2012
Segnaliamo il ritiro da parti di UNI del Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-1:2007, (Ed. UNI 2010) in conseguenza del ritiro e sostituzione del Rapporto Tecnico ISO Edizione 2007 e la pubblicazione dell’Edizione ISO 2012.
Questa seconda Edizione ISO 2012 (non ancora recepita da UNI) che annulla e sostituisce la prima Edizione (ISO/TR 14121-2:2007), è stata notevolmente ristrutturata e revisionata, in particolare:
1. Gli esempi in precedenza di cui all'allegato A, nonché la descrizione della stima del rischio quantificato, sono stati soppressi;
2. Le spiegazioni dei metodi o strumenti, tratti dall'elenco di cui all'allegato A, sono ora presentati in 5.3.5 per il pericolo di identificazione e 5.4.4.1 per la valutazione del rischio;
3. La terminologia ed i criteri sono stati rivisti; di conseguenza, le informazioni vengono fornite in modo più chiaro e completo ed in linea con la ISO 12100.
In particolare, per quanto riguarda il metodo Ibrido di Stima dei Rischi (Rif. A7 Ed 2007), che non è più contemplato negli Allegati, ma nella parte normativa al punto 6.5, è stato corretto nella descrizione dell’intervallo di frequenza, il valore 6 con il valore 5, in quanto questo valore in precedenza creava incongruenze ed in taluni casi valori non tabellati nel calcolo della Stima del Rischio.
Vedi periodo:
“5 interval less than or equal to an hour - this value is not to be decreased at any time”
Il Nuovo Rapporto Tecnico, preparato dal Comitato tecnico ISO/TC 199, Safety of machinery. è acquistabile al sito di ISO a questo link:
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57180
ISO/TR 14121-2:2012
Safety of machinery
Risk assessment
Part 2: Practical guidance and examples of methods
In Allegato di ISO/TR 14121-2:2012 Presentazione e punto 6.5 Hybrid Tool
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
ISO TR 14121-2-2012 - Estratto.pdf ISO TR 14121-2-2012 |
308 kB | 30 |
Dichiarazione CE di Conformità All. IIa Dir. 2006/42/CE
Dichiarazione CE di Conformità All. IIa Dir. 2006-42-CE
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione CE di Conformità
Altre Direttive applicabili: Bassa Tensione - Compatibilità Elettromagnetica
[Elaborazione Software Certifico macchine]
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Dichiarazione CE di Conformità All. IIa Dir. 2006-42-CE.pdf Marcatura CE |
56 kB | 77 |
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità
[box-warning]Abrogazione
Articolo 51 Abrogazioni
...
2. La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal 20 gennaio 2027.[/box-warning]
Altre Direttive applicabili:
Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
[Elaborazione Software CEM4]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
DichiarazioneCEconformità.doc Marcatura CE |
54 kB | 42 |
Modulo di denuncia installazione apparecchio di sollevamento non marcato CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010 ITA
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010 - ITA
Update July 2017
Vedi Ed. 2.1 Luglio 2017 EN
Disponibile la Ed. 2.1 2017 (Finale) a questa pagina
________
La direttiva 2006/42/CE è la versione rivista della direttiva “macchine”, la cui prima versione è stata adottata nel 1989.
La nuova direttiva macchine, che si applica dal 29 dicembre 2009, ha un duplice scopo: armonizzare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine sulla base di un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, garantendo al contempo la libera circolazione delle macchine nel mercato dell’UE.
La direttiva macchine rivista non introduce modifiche radicali rispetto alle versioni precedenti: chiarisce e consolida le prescrizioni della direttiva, allo scopo di migliorarne l’applicazione pratica.
Mentre era all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo il testo riveduto della direttiva macchine, la Commissione ha convenuto di predisporre una nuova guida alla sua applicazione.
La presente guida intende agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE.
La guida fornisce inoltre informazioni su altri strumenti normativi pertinenti dell’UE.
Essa è rivolta a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato.
Essa può essere di interesse anche per gli avvocati e gli studiosi del diritto dell’UE in materia di mercato interno, di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei consumatori.
La guida è stata approvata dal comitato “macchine” il 2 giugno 2010.
Si precisa che solo la direttiva macchine e le relative normative nazionali di recepimento sono giuridicamente vincolanti.
Commissione europea
2a Ed. giugno 2010 - ITA
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009 - EN
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
ebook Direttiva macchine e Norme Tecniche Armonizzate[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_it.pdf UE 2010 |
2798 kB | 1219 |
Guida ATEX Prodotti Dir. 94/9/CE - IIIa Ed. 06.09 ITA

Guida ATEX Prodotti Dir. 94/9/CE - IIIa Ed. 06.09 ITA
IIIa Ed. 06.2009 ITA
Guida all’applicazione della direttiva 94/9/CE del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Traduzione Ufficiale Commissione
Studio di Ingegneria Marigo
Linee guida applicazione direttiva 2000/14/CE
Linee guida applicazione direttiva 2000/14/CE
Linee guida per l’applicazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
+ Corrigendum
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Linee_Guida_2000-14-EC_it.pdf Direttiva 2000/14/CE |
667 kB | 45 |
Guida Direttiva giocattoli 2009/48/CE
Guida Direttiva giocattoli 2009/48/CE
Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
Guida esplicativa
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA
Turismo, RSI, beni di consumo e accordi regolatori internazionali
Accordi regolatori internazionali e sicurezza dei giocattoli
ITA 16.04.2010
Collegati
[box-note]Direttiva 2009/48/CE giocattoli
Raccolta Linee guida Direttiva Giocattoli - Agg. 02.2020[/box-note]
Linee guida Direttiva D.P.I. 89/686/CEE - 04.2010
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
La nuova Direttiva ATEX Prodotti
Direttiva 2014/34/UE
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)
(testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 43 - Abrogazione
La direttiva 94/9/CE, modificata dal regolamento di cui all’allegato XI, parte A, è abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e le date di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII.
Articolo 44 - Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(30 Marzo 2014)
Attuata IT con:
[box-note]Decreto Legislativo 85/2016 ATEX[/box-note]
Direttiva 2009/142/CE
Direttiva 2009/142/CE
Direttiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 in materia di apparecchi a gas
GU L 330/10 del 16.12.2009
Attenzione! Direttiva abrogata dal Regolamento (UE) 2016/426:
Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas
Collegati
[box-note]D.P.R. N. 661 del 15 Novembre 1996
Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas
Dichiarazione UE di Conformita' | Regolamento GAR
Direttiva 90/396/CEE
Direttiva click[/box-note]
Direttiva 2007/23/CE
Direttiva 2007/23/CE
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 , relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 154 del 14.6.2007)
[box-warning]Recepimento
Decreto Legislativo n. 58 del 4 aprile 2010
Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici
(GU n.93 del 22.4.2010)[/box-warning]
_______
Abrogata da: Direttiva 2013/29/UE (GU L 178 del 28.6.2013)
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo n. 58 del 4 aprile 2010
Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici[/box-note]
Direttiva 2000/9/CE
Direttiva 2000/9/CE
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
GU L 126/21 del 03.05.2000
[box-warning]Attenzione:
Direttiva sostituita dal Regolamento (UE) 2016/424 (il Regolamento è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 ed abroga la Direttiva 200/9/CE con effetto dal 21 aprile 2018)[/box-warning]
[box-info]Recepimento
Decreto Legislativo n. 210 del 12 Giugno 2003
Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio (G.U. n. 184 del 9 agosto 2003 - S.O n. 130)[/box-info]
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune
Decreto Legislativo n. 210 del 12 Giugno 2003[/box-note]
Direttiva 93/15/CEE
Direttiva 93/15/CEE
del Consiglio del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
GUUE N. L 121/20 del 15.05.1993
Modificata da:
- Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
- Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
---Abrogata---
Atto di recepimento IT:
Decreto legislativo del 02/01/1997 n. 7 - recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile GURI - Serie generale - del 28/01/1997 n. 22 pag. 7
________
[box-warning]Direttiva 93/15/CEE non più in vigore
Abrogata dalla Direttiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile[/box-warning]
Correlati:
[box-note]Direttiva click
Direttiva 2014/28/UE
Decreto Legislativo N. 7 del 2 Gennaio 1997[/box-note]
Direttiva 90/385/CEE
Direttiva 90/385/CEE dispositivi medici impiantabili attivi
Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1990 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (90/385/CEE)
GU L 189 del 20.7.1990, pagg. 17-36
[box-warning]Abroga da: Regolamento (UE) 2017/745[/box-warning]
Modifiche:
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
1.8.1993 |
1.7.1994 |
GU L 169 del 12.7.1993 |
|
1.1.1995 |
1.7.1994 |
GU L 220 del 30.8.1993 |
|
20.11.2003 |
- |
GU L 284 del 31.10.2003 |
|
11.10.2007 |
21.12.2007 |
GU L 247 del 21.9.2007 |
___________
In evidenza il nuovo Regolamento MD 2017:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745 - Dispositivi medici
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.[/box-note]
Entrata in vigore: 25 Maggio 2017
Si applica dal: 26 maggio 2020 Salvo ecc.
Abrogazione Direttiva 90/385/CEE dal: 26 maggio 2020 Salvo ecc.
Abrogazione Direttiva 98/79/CEE dal: 26 maggio 2020 Salvo ecc.
[box-warning]Articolo 122 Abrogazione
Fatto salvo l'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e dei fabbricanti per quanto riguarda la vigilanza e gli obblighi dei fabbricanti relativamente alla messa a disposizione della documentazione, conformemente alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, tali direttive sono abrogate con effetto a decorrere al 26 maggio 2020, fatti salvi:
- gli articoli 8 e 10, l'articolo 10 ter, paragrafo 1, lettere b) e c), l'articolo 10 ter, paragrafo 2), e l'articolo 10 ter, paragrafo 3, della direttiva 90/385/CEE, e gli obblighi relativi a vigilanza e indagini cliniche di cui ai corrispondenti allegati, che sono abrogati con effetto a decorrere dall'ultima delle date di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento,
- l'articolo 10 bis e l'articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/385/CEE, e gli obblighi relativi alla registrazione dei dispositivi e degli operatori economici, nonché alle notifiche di certificazione, di cui ai corrispondenti allegati, che sono abrogati a partire da 18 mesi dall'ultima delle date di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento,
- l'articolo 10, l'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere c) e d), l'articolo 14 bis, paragrafi 2) e 3), e l'articolo 15 della direttiva 93/42/CEE, e gli obblighi relativi a vigilanza e indagini cliniche di cui ai corrispondenti allegati, che sono abrogati a decorrere dall'ultima delle date di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento, e
- l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 93/42/CEE, e gli obblighi relativi alla registrazione dei dispositivi e degli operatori economici nonché alle notifiche di certificazione di cui ai corrispondenti allegati, che sono abrogati a partire da 18 mesi dall'ultima delle date di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento.
Per quanto riguarda i dispositivi di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, le direttive di cui al primo comma continuano ad applicarsi fino al 27 maggio 2025 nella misura necessaria all'applicazione di tali commi. Fatto salvo il primo comma, i regolamenti (UE) n. 207/2012 e n. 722/2012 restano in vigore e continuano ad applicarsi a meno che e fintantoché non siano abrogati da atti di esecuzione adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento.
I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII del presente regolamento.[/box-warning]
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Norme armonizzate Dispositivi medici impiantabili attivi
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745[/box-note]
UNI ISO-TR 14121-2:2010 - ITA: Appendice Informativa B
UNI ISO-TR 14121-2:2010 - ITA: Appendice Informativa B
UNI ISO/TR 14121-2:2010 - ITA
Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
Il Rapporto Tecnico fornisce una guida pratica per l’esecuzione delle valutazioni del rischio per il macchinario in conformità alla UNI EN ISO 14121-1 e descrive diversi metodi e strumenti per ogni fase del processo.
Il Rapporto Tecnico è stato ratificato dal Presidente dell’UNI ed è entrato a far parte del corpo normativo nazionale il 22 luglio 2010
In allegato l'Appendice Informativa B
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Appendice B UNI ISO-TR 14121-2.pdf Appendice B UNI ISO-TR 14121-2 |
2847 kB | 75 |
Norma Tecnica/Technical Report ISO/TR 14121-2 A.7 Metodo Ibrido

Norma Tecnica/Technical Report ISO/TR 14121-2 A.7 Metodo Ibrido
Sicurezza macchine: Stima del Rischio
Procedura per la Stima del Rischio in accordo con la
Norma Tecnica/Technical Report ISO/TR 14121-2 A.7 Metodo Ibrido - Estratto
Il metodo ibrido per la stima del rischio in accordo con la norma ISO/TR 14121-2 A.7, prevede prima il calcolo della classe di rischio (CI) effettuato sommando i tre valori delle colonne Frequency (Fr), Probability (Pr), Avoidance (Av) ed inviduando il livello di rischio nella casella colorata incrociando il risultato CI con il valore della colonna Severity (Se).
Certifico Macchine 4 PRO adotta la Stima del Rischio in accordo con ISO/TR 14121-2 A.7La Stima del Rischio è parte qualitativa/quantitativa del Processo Iterativo di Valutazione dei Rischi.
UNI ISO/TR 14121-1:2010 - ITASicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi - 22 luglio 2010 A.7 Valutazione del rischio utilizzando un metodo ibrido.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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ISO14121-2A7.pdf Direttiva Macchine |
920 kB | 81 |
Quadri Elettrici: la nuova norma EN 61439-1:2009 Allegati C e D

Quadri Elettrici: la nuova norma EN 61439-1:2009 Allegati C e D
ID 806 | Update news 20.04.2022
[box-warning]Nuova CEI EN IEC 61439-1:2022
Pubblicata Marzo 2022 la CEI EN IEC 61439-1:2022 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali
Classificazione CEI: 121-25[/box-warning]
QUADRI ELETTRICI: la nuova norma EN 61439-1 Allegati C e D
Allegato C:
Argomenti soggetti ad accordo tra il costruttore del QUADRO e l’utilizzatore
Questo Allegato facilita la consultazione della presente Norma ed è previsto come modello per l’applicazione delle specifiche Norme dei quadri.
In alcuni casi l’informazione fornita dal costruttore del QUADRO può sostituire l’accordo tra le parti.
Allegato D:
Verifiche di progetto
La norma EN 61439-1:2009 è armonizzata per la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e il il 01.11.2014 è la data di cessazione della Presunzione di Conformità della Norma che sostituisce EN 60439-1:1999.
EN 61439-1:2009
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali
Collegati
[box-note]CEI EN IEC 61439-1:2022[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Estratto CEI EN 61439-1 Accordo Costruttore Utilizzatore e Verifiche progetto.pdf Bassa Tensione |
59 kB | 46 |
ISO/TR 14121-2:2010 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio

ISO/TR 14121-2:2010 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio
Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
Allegato A
La presente appendice contiene esempi dei metodi che possono essere adottati durante il processo di valutazione del rischio. Non si tratta degli unici strumenti disponibili e la loro inclusione nella presente parte della ISO 14121 non significa che siano stati approvati o raccomandati rispetto ad altri metodi conformi alla ISO 14121-1.
Questi esempi non trattano tutte le situazioni possibili in quanto queste variano da struttura a struttura. La scelta operata dalle persone che eseguono la valutazione del rischio dipende da molti diversi fattori e può condurre a risultati diversi.
Questi esempi sono forniti allo scopo di illustrare all'utilizzatore della presente parte della ISO 14121 come avvenga, nella pratica, l'identificazione dei pericoli o la stima del rischio quando si sceglie un particolare metodo.
Gli esempi riportati si riferiscono a:
a) identificazione dei pericoli con l'uso di moduli (vedere punto A.2);
b) matrici del rischio (vedere punto A.3);
c) grafici del rischio (vedere punto A.4);
d) punteggio numerico (vedere punto A.5);
e) stima del rischio quantificata (vedere punto A.6);
f) ibridi (vedere punto A.7).
Per particolari pericoli correlati a danni a lungo termine (per esempio quelli generati da rumore, materiali e sostanze, vibrazioni, radiazioni o relativi all’ergonomia) o con effetti molto rilevanti (per esempio incendio o esplosione), potrebbe essere appropriato tenere conto di metodi specifici di stima del rischio.
La valutazione del rischio non è un esercizio scientifico e pertanto è preferibile impiegare le risorse nella riduzione del rischio piuttosto che per ottimizzare le classificazioni di rischio.
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ISO_TR_14121-2_Allegati.pdf ISO_TR_14121-2 |
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Dichiarazione di Incorporazione All. IIb Dir. 2006-42-CE
Dichiarazione di Incorporazione All. IIb Dir. 2006-42-CE
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb
[Elaborazione Software Certifico macchine]
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva Macchine - Dichiarazione di Incorporazione[/box-note]
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Dichiarazione di Incorporazione All. IIb Dir. 2006-42-CE.PDF Marcatura CE |
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EN 60204-1 e norme correlate

EN 60204-1 e norme correlate
CEI EN 60204-1
CEI EN 60439-1
EN ISO 13849-1
La correlazione tra le norme base dell’equipaggiamento elettrico di macchine
Presentazione ppt - 121 Slides
Autori: Certifico S.r.l.
EN 60204-1:2006
Valutazione dei rischi
Associazione alla norma EN 60439-1
Questionario preliminare
Uso dispositivi elettronici
Compatibilità elettromagnetica
Morsetti di alimentazione
Dispositivi di sezionamento
Sezionamento mediante prese a spina
Circuiti esclusi dal sezionamento
Lavori elettrici
Personale autorizzato ad accedere all’interno dei quadri elettrici
Barriere contro l’azionamento improprio dei contatori
Protezioni mediante interruzione automatica dell’ alimentazione
Alimentazione da un sistema TN
Tempo di interruzione
Coordinamento
Scelta e implicazioni del dispositivo automatico di interruzione
Collegamento equipotenziale supplementare
Alimentazione da un sistema TT
Alimentazione da un sistema IT
Monitoraggio dell’isolamento
Protezione differenziale
Disturbi elettrici
Equipotenzializzazione contro le tensioni di contatto
Equipaggiamenti con elevate correnti di dispersione a terra
Protezione contro il sovraccarico
Dispositivo per l’ arresto di emergenza
Superamento dei limiti di funzionamento
Apparecchiature elettroniche con funzioni di sicurezza
Prevenzione in caso di guasti verso terra sui circuiti di comando
Segnalatori luminosi e visualizzatori
Armadi pedonabili
Conduttori
Combinazioni presa/spina
Segnalazioni parte calde
Targa dell’ equipaggiamento
Documentazione tecnica
Verifiche
Protezione contro i contatti indiretti
EN ISO 13849-1
Novità della EN ISO 13849-1
Definizioni
Generalità
MTTFd
Diagnostic Coverage
Procedura semplificata per la stima del PL
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CEI EN 60204-1 e norme correlate.zip CEI EN 60204-1 |
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Modulo di denuncia di installazione apparecchio di sollevamento marcato CE
Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE CPR Conference EC 2012

Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE CPR Conference EC 2012
CPR
Regolamento Prodotti da Costruzione
Regulation EU 305/2011
Conferenza Commissione Europea Giugno 2012
Construction Products Regulation Conference 2012
CE marking: "Quality construction products for safe works"
This conference did focus on the new legislative provisions of the Regulation (EU) 305/2011 (CPR), which clarify and simplify the legislation and reinforce the credibility of the CE marking for construction products.
This event enabled industry stakeholders and European and national regulators to exchange opinions and information on their preparations in view of the repeal of the Directive 89/106/EEC and the full implementation of the CPR, foreseen for 1 July 2013.
Furthermore, the conference contributed to highlight certain important issues such as the manufacturer's Declaration of Performance, the reduced time necessary for issuing the European Technical Assessments and the simplified procedures available to manufacturers to reduce their burdens.
European Commissionn
Conference
25 June 2012, Brussels
Elaborazione Certifico S.r.l. Adobe portfolio
Linee Guida ATEX Prodotti 94/9/CE - Maggio 2011

Linee Guida ATEX Prodotti 94/9/CE - Maggio 2011
Atex Guidelines
Guidelines on the application of Directive 94/9/ec of the European Parliament and the council of 23 march 1994 on the approximation of the laws of the member states concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.
The objective of these Guidelines is to clarify certain matters and procedures referred to in Directive 94/9/EC3 concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. The Guidelines should be used in conjunction with the Directive and with the European Commission's "Guide to the implementation of directives based on New Approach and Global Approach (Blue Guide)".
These Guidelines are not only for the use of Member States' competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as manufacturers, their trade associations, bodies in charge of the preparation of standards as well as those entrusted with the conformity assessment procedures.
3rd edition - june 2009 - Update may 2011
European Commission - Enterprice and Industry
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atexguidelines-may2011_en.pdf ATEX May 2011 |
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Direttive CE in Armonizzazione Tecnica - Agg. 03.2011
Direttive CE in Armonizzazione Tecnica - Agg. 03.2011
European standards
List of references of harmonised standards
1. New Approach directives (directives providing for CE marking)
2. Directives based on the principles of the New Approach or the Global Approach, but which do not provide for CE marking
3. Directives based on some principles of the New Approach and the Global Approach
4. Other standards-receptive directives
Agg. 03.2011
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Armonizzazione.pdf Direttive CE |
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Raccolta Guide Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD
Raccolta Guide Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD
Guida Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD
1. Guidance Paper A - The designation of Approved Bodies in the field of the Construction Products Directive
2. Guidance Paper B - The definition of Factory Production Control in Technical Specifications for Construction Products
3. Guidance Paper C - The treatment of kits and systems under the Construction Products Directive
4. Guidance Paper D - CE Marking under the Construction Products Directive
5. Guidance Paper E - Levels and classes in the Construction Products Directive
6. Guidance Paper F - Durability and the Construction Products Directive
7. Guidance Paper G - The European classification system for the reaction to Fire Performance of Construction Products
8. Guidance Paper H - A Harmonised Approach relating to dangerous substances under the Construction Products Directive
9. Guidance Paper I - The application of Article 4(4) of the Construction Products Directive
10. Guidance Paper J - Transitional Arrangements under the Construction Products Directive
11. Guidance Paper K - The Attestation of Conformity Systems and the role and tasks of the Notified Bodies in the field of the Construction Products Directive
12. Guidance Paper L - Application and use of Eurocodes
13. Guidance Paper M - Conformity Assessment under the CPD: Initial type-testing and Factory production control