Check list Manuali Apparecchi sollevamento Rev. 01.2013

Check list Manuali Apparecchi sollevamento Rev. 01.2013
Apparecchi di sollevamento: EN 12644-1 e 2
Check list Manuale:
Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni e le Marcature per gli apparecchi di sollevamento
La EN 12644-1 specifica i requisiti per la presentazione e il contenuto del/dei libretto/i di istruzioni fornito/i dal fabbricante per l’utilizzo di apparecchi di sollevamento.
La EN 12644-2 specifica i requisiti per le marcature, i segnali e gli avvertimenti per gli apparecchi di sollevamento.
Il manuale di istruzioni può essere pubblicato in una o più parti.
Ove appropriato, devono essere fatti riferimenti incrociati ad altre parti al fine di evitare ripetizioni inutili.
Tutte le parti del libretto devono presentare un’identificazione chiara riguardo agli apparecchi di sollevamento a cui si applicano, compreso come minimo:
a) titolo del libretto;
b) titolo di altre parti (se appropriato);
c) modello e numero di serie dell’apparecchio di sollevamento (se appropriato);
d) elenco degli argomenti, numero di pagine e/o indice.
Il manuale di istruzioni deve essere scritto con termini, definizioni, unità e simboli riconosciuti a livello internazionale, comprensivi del relativo significato e legenda.
Il testo deve essere semplice e adattato alle persone che lo utilizzano, con tutte le informazioni chiare ed esaurienti. Illustrazioni, diagrammi, grafici e prospetti chiari e semplici devono essere utilizzati di preferenza insieme a testo scritto ed essere posizionati vicini a ogni testo corrispondente.
EN 12644-1
Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l’impiego ed il collaudo - Istruzioni
EN 12644-2
Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l’impiego e il collaudo - Marcatura
File CEM importabile in Certifico Macchine 4
File CEM importabile in Certifico Macchine 4 sito dedicato cem4.eu
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Check list Manuali Apparecchi di sollevamento.pdf EN12644-1 |
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Entrata in vigore Direttiva 2014/68/UE “Attrezzature a Pressione - PED”

Entrata in vigore Direttiva 2014/68/UE “Attrezzature a Pressione - PED”
Timeline del recepimento a partire dal 28 Febbraio
La DIRETTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 189/164 il 27.6.2014.
Secondo quanto stabilito dell’art.51 della Direttiva, la stessa è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. L’art. 51 stabilisce anche che l’articolo 1, l’articolo 2, i punti da 1 a 14, gli articoli 3, 4, 5, 14, 15, 16, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 44, 45 e 46 si applicheranno a decorrere dal 19 luglio 2016.
Un discorso a parte deve essere fatto per l’art.9 della Direttiva 97/23/CE. Infatti, l’art. 50 della Direttiva 2014/68/UE prevede che sia abrogato entro il 1 Giugno 2015, con recepimento entro il 28 Febbraio 2015, e dovrà conformare gli Stati Membri alle disposizioni dell’art.13 (art. 49 Dir. 2014/68/UE).
L’art.9 della Dir. 97/23/CE sarà sostituito dall’art.13 della Dir. 2014/68/UE.
L’applicazione della Direttiva 2014/68/UE prevede che la stessa sia recepita dagli stati membri. L’art. 49 stabilisce i tempi di recepimento.
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Preview Nuova Direttiva 2014 68 UE.pdf Timeline delle date di recepimento |
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Macchine per movimenti di terra: migliore visibilità da garantire - KAN

Macchine per movimenti di terra: migliore visibilità da garantire
Sulla Gazzetta Ufficiale UE è pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2015/17: EN 474-1:2006+A4:2013 sulla sicurezza delle macchine per movimenti di terra, che cessa di dar luogo alla presunzione di conformità ai requisiti della Direttiva macchine sulla visibilità dal posto di guida.
Al contempo, su invito della sorveglianza di mercato europea, è stata predisposta una modifica a breve termine dell’ISO 5006 (campo visivo delle macchine per movimenti di terra).
Gli incidenti gravi con il coinvolgimento di macchine per movimenti di terra sono spesso dovuti all'insufficiente visibilità. A seguito di due petizioni indirizzate al Parlamento UE e che fanno presente quanto sopra, la Commissione UE ha avviato un’obiezione formale contro l'EN 474-1 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: requisiti generali”.
L’iniziativa gode del sostegno maggioritario degli organi competenti della Commissione UE (gruppo di lavoro per la Direttiva macchine e comitato normazione).
Si ritiene che la norma non basti a concretizzare i requisiti dell’allegato I, punti 1.2.2 (visibilità delle zone pericolose all'avviamento) e 3.2.1 (visibilità durante la movimentazione) della Direttiva macchine poiché, nel disciplinare la questione della visibilità, rimanda a insufficienti requisiti dell’ISO 5006.
Conseguenze della mancata presunzione di conformità
Il fabbricante deve progettare le macchine conformemente ai requisiti del caso fissati dalla Direttiva macchine. Ove applichi delle norme armonizzate, per provare la conformità ai requisiti coperti da tali norme basta un riferimento all'adempimento delle stesse. Data l'avvertenza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l’EN 474-1 cessa di dar luogo alla presunzione di conformità ai requisiti sulla visibilità. L’adempimento del corrispondente requisito normativo, dunque, non basta più per provare, relativamente a detto aspetto, la conformità con la Direttiva macchine.
I fabbricanti devono ovviamente continuare a garantire che le macchine immesse sul mercato siano progettate in modo da offrire al conducente una buona visibilità e soddisfare così i già citati requisiti della direttiva. Nella documentazione tecnica devono adesso inoltre fornire indicazioni circa valutazione del rischio condotta e passi intrapresi per soddisfare i requisiti sulla visibilità.
Attività dei gruppi di normazione
All’inizio dell’anno il gruppo di coordinamento della sorveglianza di mercato europea (ADCO) ha sollecitato CEN e ISO a revisionare al più presto la norma sulla misurazione del campo visivo ISO 5006 “Macchine movimento terra – Campo visivo dell’operatore – Metodi di prova e criteri di prestazione”.
L’ADCO ha elencato cinque punti che, in una prima tappa, andrebbero inseriti nella norma:
- Va sempre data priorità alla visibilità diretta.
- La visibilità in prossimità delle macchine va migliorata riducendo l'altezza del corpo di misurazione da 1,5 m a 1,0 m.
- I dispositivi d’aiuto alla visione quali sistemi di ripresa videocamera/monitor e specchi vanno montati in avanti.
- Le parti mobili della macchina (p. es. il braccio dell’escavatore) non devono ostacolare il funzionamento dei dispositivi d’aiuto alla visione.
- Non sono ammessi sistemi specchio-specchio.
L’organo ISO competente ha raccolto la sollecitazione e intende inserire nell’ISO 5006 i cinque punti indicati nel documento dell’ADCO. La pubblicazione della norma emendata è stata prospettata per la fine del 2015. Nell’EN 474-1 dovrà al contempo essere inserito un rimando alla versione modificata dell’ISO 5006.
Sguardo al futuro
Se i requisiti fissati dall’ISO 5006 verranno modificati come illustrato si compirà un grande passo avanti rispetto al miglioramento della visibilità dalle macchine per movimenti di terra di futura commercializzazione. Si prevede che, una volta inseriti nella norma tutti i punti indicati, l'avvertenza circa l’EN 474-1 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale potrà essere rimossa.
Va notato che questi passi nel campo della normazione sono stati accelerati dal dibattito sulla limitazione della presunzione di conformità dell’EN 474-1.
La revisione globale dell’ISO 5006 è stata accantonata a favore della rapida modifica della norma e riprenderà dopo la pubblicazione del documento emendato. In futuro, come da accordo di Vienna, questa norma dovrà trovare formulazione come EN ISO.
È intanto in corso la revisione, a livello europeo, di tutte e 12 le parti della serie EN 474 “Macchine movimento terra - Sicurezza”. Tutti questi progetti normativi devono essere attivamente seguiti dai gruppi interessati.
KAN Brief 4-14
Decisione di esecuzione (UE) 2015/17: EN 474-1:2006+A4:2013 macchine movimento terra
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Sicurezza delle macchine mobili KANBrief 4-14.pdf KANBrief 4-14 |
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Allegato ZZ nelle norme tecniche

Allegato ZZ nelle norme tecniche
Il CENELEC ha concordato con la Commissione Europea di includere in tutte le nuove norme armonizzate elaborate in base a direttive CE fondate sui principi del Nuovo Approccio (direttiva macchine, direttiva EMC, direttiva ATEX ecc.) un allegato informativo ZZ. Quest’ultimo è inteso a chiarire quali dei requisiti essenziali della direttiva siano coperti dalla norma armonizzata. Esso deve altresì comprendere un cenno al fatto che la norma rappresenta un mezzo per raggiungere la conformità alla direttiva. La premessa della norma deve inoltre contenere un riferimento al mandato e all'allegato ZZ.
Fonte KAN
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2004-3-8.pdf KAN |
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RAPEX Report 03 del 23/01/2015 - N. 1-2-3 A12/0021/15 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 3 del 23/01/2015 Svezia
N. 1 - A12/0019/15
N. 2 - A12/0020/15
N. 3 - A12/0021/15
Approfondimento tecnico: Orecchini e collana Gemini di Helen
I prodotti di gioielleria della marca Gemini di Helen sono stati ritirati dal mercato per un contenuto eccessivo di cadmio. Il cadmio è considerato nocivo se ingerito o posto a contatto con la pelle. I prodotti non sono, pertanto, stati considerati conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (REACH).
Il regolamento ha lo scopo principale di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche. L’All. XVII elenca le sostanze, le miscele e gli articoli pericolosi soggetti a restrizioni in materia di fabbricazione ed immissione sul mercato.
Il cadmio risulta tra le sostanze elencate e soggette a restrizione.
Restrizioni per il CADMIUM (N.CAS 7440-43-9 – N.CE 231-152-8 ed i suoi composti):
1. Non è ammesso l’uso in miscele e articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di seguito «materie plastiche»):
- polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21];
- poliuretano (PUR) [3909 50];
- polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10];
- acetato di cellulosa (CA) [3912 11];
- acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11];
- resine epossidiche [3907 30];
- resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20];
- resine d’urea - formaldeide (UF) [3909 10];
- poliesteri insaturi (UP) [3907 91];
- tereftalato di polietilene (PET) [3907 60];
- tereftalato di polibutilene (PBT);
- polistirene cristallo/standard [3903 11];
- metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA);
- polietilene reticolato (VPE);
- polistirene antiurto;
- polipropilene (PP) [3902 10].
È vietata l’immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.
In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011.
Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi la direttiva 94/62/CE del Consiglio (13) e gli atti adottati in base ad essa.
Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell’articolo 69, chiede all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l’uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo.
2. Non è ammesso l'uso nelle pitture [3208] [3209].
Per le pitture con tenore di zinco superiore al 10 % in peso, il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) non è pari o superiore allo 0,1 % in peso.
È vietata l'immissione sul mercato di articoli pitturati il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.
3. In via derogatoria, i punti 1 e 2 non si applicano agli articoli colorati per motivi di sicurezza con miscele contenenti cadmio.
4. In via derogatoria, il punto 1, secondo comma, non si applica:
- alle miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC, di seguito «PVC riciclato»;
- alle miscele e agli articoli contenenti PVC riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:
profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;
porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;
pavimenti e terrazze;
condotti per cavi;
tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1.
I fornitori provvedono ad apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti PVC riciclato, prima della loro immissione sul mercato, la dicitura «Contiene PVC riciclato» o il seguente pittogramma:
A norma dell'articolo 69 del presente regolamento, la deroga di cui al punto 4 sarà riesaminata, in particolare al fine di ridurre il valore limite per il cadmio e procedere a una nuova valutazione della deroga per le applicazioni elencate alle lettere da a) a e), entro il 31 dicembre 2017.
5. A norma della presente voce, per «trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)» si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.
Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:
nelle attrezzature e nelle macchine per:
- la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11];
- l’agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436];
- la refrigerazione e il congelamento [8418];
- la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443];
le attrezzature e macchine per la produzione:
- degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516];
- dell’arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404];
- degli impianti sanitari [7324];
- del riscaldamento centrale e del condizionamento d’aria [7322] [8403] [8404] [8415].
Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l’immissione sul mercato degli articoli cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché degli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla lettera b).
6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono anche applicabili agli articoli cadmiati o ai componenti di tali articoli impiegati nei settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché agli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla seguente lettera b):
le attrezzature e macchine per la produzione di:
- carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];
le attrezzature e macchine per la produzione di:
- apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431];
- veicoli stradali e agricoli [capitolo 87];
- materiale rotabile [capitolo 86];
- navi [capitolo 89].
7. Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano:
- agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, «offshore» e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni,
- ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell’affidabilità dell’apparecchiatura su cui sono installati.
8. È vietato l'uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso.
È vietata l'immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso.
S'intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450° C.
9. In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.
10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli;
- gioielli per piercing;
- orologi da polso e cinturini;
- spille e gemelli per polsini.
11. In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
INFO CE - Certifico Document Review

INFO CE - Certifico Document Review
Modello esempio completo analisi documentale Prodotti CE
Prodotti immessi nello SEE
Esame documentale su direttive, regolamenti CE/UE norme tecniche.
1. Esame documentazione fornita
2. Esame Test Report
3. Individuazione Direttive/Regolamenti CE applicabili
4. Individuazione norme tecniche applicabili
5. Gestione non conformità
Precisiamo che il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive/Regolamenti CE di prodotto, ma deve essere visto come uno screening, sulla correttezza formale e tecnica dei documenti che devono essere elaborati/accompagnare i prodotti per la loro immissione nello SEE, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive/Regolamenti CE e delle Norme Tecniche.
Riservato Clienti+ o Abbonati
Modello esempio completo di Certifico Document Review | Autore: Ing. Marco Maccarelli
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20110611-DR-certifico.doc Certifico |
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20110611-DR-certifico.pdf Certifico |
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Check list EN 60204-1

Check list EN 60204-1
Da IFA una check list sulla norma: EN 60204-1 equipaggiamenti elettrici di macchine
Testing of the electrical equipment of machines
EN 60204-1 (2006), "Safety of machinery – Electrical equipment of machines – General requirements" is a harmonized (Type B) European standard pursuant to the Machinery Directive.
Based upon this standard, the IFA – Institute for Occupational Safety and Health of the DGUV has drawn up a checklist with the aid of which the electrical equipment of machines can be tested in a suitable sequence. Since each test phase refers to the relevant section of the standard, the checklist is also useful for users who do not use the standard on a daily basis.
IFA
Istituto per la Sicurezza e Salute sul lavoro - DE
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Safety testing oh machines _IFA.pdf IFA |
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RAPEX Report 02 del 16/01/2015 - N. 16 - A12/0016/15 Slovenia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 2 del 16/01/2015 – N. 16 - A12/0016/15 Slovenia
Approfondimento tecnico: Frullatore ad immersione Stabmixer – SIMPEX Mod. art. 12411
Il prodotto frullatore ad immersione Stabmixer è stato volontariamente ritirato dal mercato in quanto non conforme alla DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 (RoHS 2). Il prodotto ritirato contiene piombo, in percentuale superiore all’80%, in alcune saldature del PCB (printed circuit board – circuito stampato) e sul motore.
La Dir. 2011/65/UE si applica alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) seguenti (All. I Dir. 2001/65/UE):
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
La Direttiva stabilisce all’art. 4 par. 1 che ai fini della prevenzione:
1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.
Allegato II
(Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei)
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Tuttavia per alcune applicazioni esistono delle esenzioni dalle restrizioni di cui all’art. 4 par. 1, riportate all’All. III. A titolo di esempio, ne riportiamo alcune relative al piombo, oggetto di questo approfondimento:
- piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici;
- piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2 % in peso;
- piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso);
- piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione;
- alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia;
- ecc.
Direttiva macchine: Le norme armonizzate tipo A/B/C

Direttiva macchine: Le norme armonizzate tipo A/B/C
Direttiva macchine:
Le norme armonizzate Novembre 2013
CEN
Norme di tipo A: 1
Norme di tipo B: 96
Norme di tipo C: 570
CENELEC
N. 70
Le norme tecniche tipo A/B/C cosa sono e come sono classificate in relazion alla CEN Guide 414
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Direttiva macchine Norme tipo A_B_C.pdf Direttiva macchine Norme tipo A_B_C |
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Emissione e omologazione motori a combustione interna per macchine mobili non stradali: in arrivo il Regolamento "Emissioni"
Il nuovo Regolamento "Emissioni"
Quadro normativo semplificato per i limiti di emissione e omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti in materia di limiti di emissione e di omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali - 2014/09/25.
In arrivo il nuovo Regolamento che sostituirà almeno 6 Direttive (dal 1997):
- la direttiva "madre" 97/68/CE
- le modifiche della direttiva 2002/88/CE;
- la direttiva 2004/26/CE;
- la direttiva 2006/105/CE,
- la direttiva 2011/88/UE;
- e l'ultima modifica della direttiva 2012/46/UE.
La Commissione europea ha proposto misure per ridurre le emissioni dei principali inquinanti atmosferici da motori delle macchine mobili non stradali e tagliare la complessità del quadro giuridico per il settore.
La proposta prevede valori limite di emissione più severi per i motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali (macchine mobili non stradali).
Allo stesso tempo, si stabilisce di utilizzare norme armonizzate per l'immissione dei motori sul mercato UE.
Il nuovo regolamento sostituirà un mosaico di 28 legislazioni nazionali in materia.
RAPEX Report 01 del 09/01/2015 - N. 24 - A11/0121/14 United Kingdom

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 01 del 09/01/2015 - N. 24 - A11/0121/14 United Kingdom
Approfondimento tecnico: CAVO DI ALIMETAZIONE LS-15 PER LENOVO IDEAPAD
Il prodotto “cavo di alimentazione LS-15” fornito con Lenovo Ideapad è stato volontariamente ritirato dal mercato. Difatti, in determinate condizioni ambientali, un guasto elettrico o un cortocircuito avrebbero potuto portare al surriscaldamento del cavo ed al conseguente rischio di incendio.
Il prodotto non è, pertanto, risultato conforme alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE ed alla norma tecnica armonizzata EN 60320 “Connettori per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali”.
La norma, al capitolo 27, specifica che per gli accessori con una corrente nominale che superi i 0,2 A, la conformità è data dal superamento del test del “filo incandescente” descritto dal punto 27.1.1 al punto 27.1.10.
In particolare, il test deve essere effettuato su di un solo campione e, solo in caso di dubbio, la prova deve essere ripetuta su altri due campioni.
Il filo incandescente deve essere utilizzato una sola volta e posizionato nella condizione d’uso più sfavorevole rispetto l’uso previsto (con la superfice da testare in posizione verticale).
La punta del filo deve essere posta a contatto con la superfice specifica del provino e, solo qualora, il test non possa essere effettuato sul campione completo, si può tagliare una parte dello stesso.
Lo scopo del test è quello di verificare che l’indice di infiammabilità sia ≥ 850 °C (IEC 60695-2-12).
Il test deve essere effettuato a 750 °C per connessioni con corrente a >0,5A e 650 °C per altre connessioni (per le apparecchiatura controllate); mentre per le apparecchiatura non controllate, secondo la IEC 60695-2-11, la temperatura deve essere 750 °C per connessioni con corrente >0,2A e 650 °C per le altre connessioni.
Per apparecchiature controllate si intendono apparecchiature gestite direttamente dall’utente come, ad esempio, un’aspirapolvere. Per apparecchiature non controllate si intendono apparecchiature non gestite dall’utente come, ad esempio, un frigorifero o il trasformatore in esame.
I dettagli del test sono descritti nelle norme tecniche IEC 60695-2-10, IEC 60695-2-11, IEC 60695-2-12, IEC 60695-2-13, IEC 60112.
SCHEMA RIEPILOGATIVO TEST APPARECCHIATURE NON CONTROLLATE
(Fonte: Lati Thermoplastic Industries S.p.A.)
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Divieto immissione sul mercato DPI non conformi CE
Divieto immissione sul mercato DPI non conformi CE
DECISIONE (UE) 2015/15 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2015 concernente una misura che vieta l'immissione sul mercato dei copricapi di protezione «Ribcap» adottata dalla Finlandia a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2014) 10114]
Nel giugno 2014 le autorità finlandesi hanno notificato alla Commissione una misura di divieto di immissione sul mercato dei copricapi di protezione fabbricati dalla Ribcap AG, Berbegraben 4, CH-3110 Münsingen (Svizzera). I prodotti, denominati «Ribcap», recavano il marchio «CE» in conformità alla direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale.
I prodotti sono commercializzati come copricapi di protezione, rientrano tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) di categoria I e sono destinati, tra l'altro, alla pratica del pattinaggio su ghiaccio e dello sci.
A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 89/686/CEE sono esonerati dall'attestato di certificazione «CE» i modelli di DPI di progettazione semplice (categoria I) di cui il progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente l'efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se graduali, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore.
Il prodotto è importato e distribuito dalla Brandsense Oy/Classic Bike Finland, Mechelininkatu 15, FI-00100 Helsinki (Finlandia).
SIAS 2102: 7th International Conference Safety Industrial Automated Systems

7th International Conference on the Safety of Industrial Automated Systems
SESSION 1 – RISK ASSESSMENT
The RAPEX - Risk Assessment method for European market surveillance authorities
SESSION 2 – SAFETY OF MACHINERY; ERGONOMIC AND HUMAN FACTORS AND
1. RISK ASSESSMENT
1.1 The Application of Risk Assessment to Facilities Planning: A Synthesis of Risk Assessment Methods and Layout Design Models
1.2 Quantitative Analysis Of The Risks Associated With An Industrial Machine: The Case Of A Compression Moulding Press
2. SAFETY OF MACHINERY, ERGONOMICS, HUMAN FACTORS AND CONCEPTION
2.1 Virtual Reality in OSH for Product Safety and Usability
2.2 Safety Service Engineering - An additional concept for safety of machinery
3. PROTECTIVE DEVICES AND SYSTEMS
3.1 The Accident prevention of Mobility scooter by automatic slowdown with laser range finder
3.2 Consideration on RFID Devices Applying to Safety of Integrated Manufacturing Systems
3.3 Development of Interlock Switch with Lock Function for theimproved Safety in the Event of Breakage
3.4 Safety Control for Collaboration Work of Press Machine and Person Based on Safety Level Defined by Position and Velocity Vector
3.5 A Study of Risk Reduction Strategy using Supporting Protective Device
3.6 Study on Evaluation of Position Detectors for an Interlocking Guard in Consideration of Safety and Hygiene Aspect
4. FUNCTIONAL SAFETY AND CONTROL SYSTEM
4.1 Automatic Generation of Diverse Software Channels for Fail-safe Industrial PC
4.2 Reliability Databases used by the ISO 13849 tool SISTEMA
4.3 An Improvement in Applying Safety Standard “ISO 13849” using Fuzzy Logic
4.4 The use of ISO 13849-1 to design “basic” safety functions
4.5 Architectural Views of Safety Systems
4.6 Consideration on the structure for risk reduction of fire from electric heating devices
5. ROBOTS SAFETY
5.1 Development of a Self-Check Sheet for Safety Design of Human-Collaborative Robots
5.2 Serial Kinematics based Motion Simulator - Passenger safety
5.3 Study on Law and Social Systems for the Safety of Social-care Robots
5.4 Empirical Approach to Assessing Foot Injury Level Resulting from being Run Over by a Mobile Robot
6. MACHINE SAFETY; PRACTICAL APPLICATIONS AND KNOWLEDGE DISSEMINATION
6.1 Analysis of the contribution of equipment reliability problems in the chain of causality of industrial incidents and accidents in a pulp and paper plant
6.2 Adaptive safety concepts for automated mobile machine systems
7. MACHINE SAFETY; MAINTENANCE AND OTHER ASPECTS
7.1 Intervention on Machines - Operating Modes with “disabled safeguarding
7.2 Development of knowledge about the practice and the specificities of lockout in the municipalities in QuÉbec
7.3 A study on nullification of safeguards for industrial machinery in Japan
SIAS 2012
Ergonomische Maschinengestaltung von Werkzeugmaschinen der Metallbearbeitung
Ergonomische Maschinengestaltung von Werkzeugmaschinen der Metallbearbeitung
- Checkliste und Auswertungsbogen -
Die neue europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, umgesetzt durch die Neunte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (9. GPSGV), enthält im Anhang I einen neuen eigenen Unterpunkt Nr. 1.1.6 „Ergonomie“.
Die zunehmende Wichtigkeit dieses Schutzzieles wird auch dadurch ausgedrückt, dass die bislang pauschalen Anforderungen deutlich konkretisiert werden. Vom Maschinenhersteller wird gefordert, dass Belästigung, Ermüdung und psychische Belastungen der Maschinenbediener unter Berücksichtigung ergonomischer
Prinzipien bereits bei der Konzeption der Maschine auf ein Minimum zu reduzieren sind.
Anforderungen bezüglich „Bedienungsplätze“ gelten jetzt für alle Maschinen (Unterpunkt 1.1.7). Wenn ein Bedienungsplatz mit einem Sitz auszustatten ist, sind auch die Anforderungen
an „Sitze“, ebenfalls ein neuer Unterpunkt 1.1.8, zu beachten. Mit der Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie bescheinigt der Maschinenhersteller dem Kunden die Erfüllung dieser Schutzziele.
Zur Beurteilung der ergonomischen Gestaltung von Metallbearbeitungsmaschinen ist die vorliegende Checkliste „Ergonomische Maschinengestaltung“ erarbeitet worden, die eine
Fülle von normativen Anforderungen, Empfehlungen und Erläuterungen enthält und den Stand der Technik wiedergibt. Die vorliegende zweite Auflage 2010 löst die erste Auflage der BGI 5048 vom Oktober 2006 ab.
Neben der Verwendung der Checkliste als Arbeitshilfe bei der Konstruktion von Neumaschinen und von Maschinenumbauten ist die Checkliste als konkrete Handlungshilfe ebenfalls geeignet, den Betreiber bei der
Abnahme von Maschinen oder Maschinenumbauten und als Diskussionsgrundlage bei einer Gefährdungsbeurteilung vorhandener Maschinen und der Festlegung von notwendigen Schutzmaßnahmen für eine sichere Bereitstellung von Arbeitsmitteln in Bezug auf ergonomische Prinzipien zu unterstützen (siehe auch Betriebssicherheitsverordnung, insbesondere §§ 3 und 4).
Mit dem Auswertungsbogen werden die Einträge in der Checkliste bewertet.
Eine zusätzliche Information „Ergonomische Maschinengestaltung - Informationen zur Checkliste“ (BGI/GUV-I 5048-2) unterstützt die Anwendung dieser Checkliste. Alle drei Einzeldokumente (Checkliste, Auswertungsbogen und zugehörige Information [BGI/GUV-I 5048-2]) werden von Zeit zu Zeit gleichzeitig überarbeitet und veröffentlicht.
Weitere ergonomische Faktoren, z.B. Lärm, Vibrationen, Klima, Strahlung, Gefahrstoffe oder Einbindung der Maschine in vor- und nachgelagerte Arbeitsabläufe bzw. die Betriebsorganisation, sind nicht Thema der vorliegenden Information und müssen bei der ergonomischen
Gestaltung der Maschine oder des jeweiligen gesamten Arbeitssystems zusätzlich berücksichtigt werden.
Diese Information enthält Auszüge aus DIN-Normen, die mit freundlicher Erlaubnis des DIN - Deutsches Institut für Normung e. V. wiedergegeben sind.
Maßgebend für deren Anwendung ist die jeweilige Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, erhältlich sowie über die Internetseite www.beuth.de online bestellbar sind.
Eine Vielzahl der für die Checkliste berücksichtigten Normen sind vom Beuth Verlag in einer Normensammlung zusammengefasst worden:
DIN Taschenbuch 352, Auflage 2,
„Anwendung von Ergonomie-Normen bei der Gestaltung von Maschinen“.
Beuth Verlag, Berlin 2010.
Nando: Banca dati Organismi Notificati UE
Nando: Banca dati Organismi Notificati UE | Elenchi Update Marzo.2021
ID 1288 | Update 11.03.2021
[box-warning]Nel Documento generale allegato e nei singoli Documenti allegati, elenchi completi di Organismi Notificati della banca dati NANDO UE per Direttiva/Regolamento aggiornati all'11.03.2021.[/box-warning]
Un Organismo Notificato è un'organizzazione designata da un paese dell'UE per valutare la conformità di determinati prodotti prima di essere immessi sul mercato.
Questi organismi svolgono compiti relativi alle procedure di valutazione della conformità stabilite dalla legislazione applicabile, quando è richiesta una terza parte. L'UE ha messo a disposizione, online, una banca dati:
Nando information system (New Approach Notified and Designated Organizations),
che raccoglie tutti i dati relativi agli organismi europei notificati - nonché quelli di paesi terzi - responsabili dello svolgimento delle procedure di valutazione della conformità di cui alle pertinenti direttive del "nuovo approccio".
[panel]Notification is an act whereby a Member State informs the Commission and the other Member States that a body, which fulfils the relevant requirements, has been designated to carry out conformity assessment according to a directive. Notification of Notified Bodies and their withdrawal are the responsibility of the notifying Member State.
The Member States, EFTA countries (EEA members) and other countries with which the EC has concluded Mutual Recognition Agreements (MRAs) and Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (PECAs) have designated Notified Bodies, established per directive. Lists of Notified Bodies can be searched on the NANDO web site. The lists include the identification number of each notified body as well as the tasks for which it has been notified, and are subject to regular update.
NB: The lists of notified bodies are given for information only and are valid at the date indicated. Information is made available as provided by the designating authorities of the Member States.
Any comments concerning the information contained in the lists should be addressed by the notified bodies themselves directly to the relevant competent authorities in the Member States which are responsible for the designation of the bodies.[/panel]
Elenco legislazione banca dati NANDO:
01. Direttiva 90/385/CEE Dispositivi medici impiantabili attivi
02. Direttiva 92/42/CEE Caldaie ad acqua calda
03. Direttiva 93/42/CEE Dispositivi medici
04. Direttiva 98/79/CE Dispositivi medico-diagnostici vitro
05. Direttiva 2000/14/CE Emissione acustica ambientale macchine
06. Direttiva 2006/42/CE Macchine
07. Direttiva 2009/48/CE Sicurezza dei giocattoli
08. Direttiva 2010/35/UE Attrezzature a pressione trasportabili
09. Regolamento (UE) n.305/2011 Prodotti da costruzione
10. Direttiva 2013/29/UE Articoli pirotecnici
11. Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
12. Direttiva 2014/28/UE Esplosivi per usi civili
13. Direttiva 2014/29/UE Recipienti semplici a pressione
14. Direttiva 2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica
15. Direttiva 2014/31/UE Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
16. Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura
17. Direttiva 2014/33/UE Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori
18. Direttiva 2014/34/UE Apparecchi e sistemi di protezione uso in atmosfere potenzialmente esplosive
19. Direttiva 2014/53/UE Apparecchiature radio
20. Direttiva 2014/68/UE Attrezzature a pressione
21. Direttiva 2014/90/UE Equipaggiamento marittimo
22. Direttiva (UE) 2016/797 sull'interoperabilità del sistema ferroviario
23. Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi di protezione individuale
24. Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
25. Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici
26. Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi che bruciano combustibili gassosi
27. Regolamento (UE) 2019/945 sistemi aeromobili senza pilota e operatori paesi terzi sistemi aeromobili senza pilota
28. Regolamento (UE) 2016/424 Impianti a fune
29. Regolamento (CE) n. 552/2004 - Interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo
30. Decisione 2009/750/CE - Interoperabilità dei sistemi elettronici di pedaggio stradale
31. Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell'UE
In allegato elenchi completi di Organismi Notificati della banca dati NANDO UE per Direttiva/Regolamento:
Fonti:
NANDO - European Commission
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
0.0 | 11.03.2021 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Direttiva click
Norme armonizzate Click[/box-note]
EN 574:2008 - Dispositivi di comando a due mani - Testo requisiti
EN 574:2008 Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali
Principi per la progettazione
La norma specifica i requisiti di sicurezza per un dispositivo di comando a due mani e per la sua unità logica.
La norma descrive le principali caratteristiche dei dispositivi di comando a due mani per l’ottenimento della sicurezza e stabilisce delle combinazioni di caratteristiche funzionali per tre tipi.
[box-warning]EN 574:2008 ritirata e sostituita da EN ISO 13851:2019
04 luglio 2019: Attenzione la norma EN 574 è ritirata e sostituita da EN ISO 13851:2019[/box-warning]
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EN 574 Comando a due mani - Testo Requisiti.pdf Testo Requisiti |
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Motori elettrici: Dal 1 Gennaio 2015 limiti di classe di efficienza energetica almeno IE2/IE3

Motori elettrici:
Dal 1 Gennaio 2015 dovranno avere efficienza IE3 (potenza da 7,5 a 375 kW), o IE2 (con inverter).
Il Regolamento CE 640/2009 si applica a motori elettrici così come definiti all’Articolo 2, comma 1 ovvero a motori trifase 2, 4 e 6 poli a singola velocità, con potenze da 0,75 kW a 375 kW compresi, tensione fino a 1000 V e con la capacità di operare in servizio continuo.
Sono esplicitamente esclusi (Articolo 1, comma 2) dal campo di applicazione i motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido e i motori completamente integrati in un prodotto per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto. Sono inoltre esclusi i motori per applicazioni speciali (es. motori per ambienti ATEX e motori auto frenanti).
Le nuove classi di efficienza
Le nuove classi IE definite dalla nuova norma IEC 60034-30:2008 si basano sul metodo di prova IEC 60034-2-1 del Settembre 2007.
Sulla base dello stesso criterio della precedente norma, vengono individuate delle differenti classi:
IE1 = rendimento standard
IE2 = alto rendimento
IE3 = Premium Efficiency
I livelli di rendimento in accordo alla 60034-30:2008 devono essere misurati con l'applicazione del metodo specificato nella norma IEC 60034-2-1 e sono riportati tali e quali nell’Allegato I del Regolamento 640/2009/CE per le sole classi IE2 e IE3.
Con il nuovo Standard EN 50598-2, vengono definiti i Requisiti e limiti dei sistemi elettrici di azionamento (PDS) attraverso le classi IES (International Efficiency of Systems IS0/IES1/IS2), in questo modo è possibile determinare la classificazione di efficienza energetica/valutazione dell’insieme motore-sistema elettrico di azionamento.
La gamma media è IES1 e sistemi che non raggiungono il valore minimo di IES1 sono classificate come IES0, i sistemi più efficienti, con valori del 20% sopra IES1, sono identificati come IES2.
Questo nuovo standard aiuterà anche agli utenti finali in valutazioni più accurate.
Gli obblighi temporali
Il Regolamento prevede 3 step di applicazione:
1. 16 Giugno 2011 - Fase 1: tutti i motori dovranno avere come livello minimo di efficienza IE2.
2. 01 Gennaio 2015 - Fase 2: i motori con potenza da 7,5 a 375 kW dovranno avere efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.
3. 01 Gennaio 2017 - Fase 3: i motori con potenza da 0,75 a 375 kW dovranno avere efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.
REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici
Raccolta Linee Guida CIG Dicembre 2014

Raccolta Linee Guida CIG Dicembre 2014
Elenco delle Linee Guida CIG.
[box-warning]Vedi la nuova pagina:
Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]
Nr. 01 Linee Guida CIG Compilazione Dichiarazione Conformità Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro
Nr. 02 Linee Guida CIG Atex
Nr. 04 Linee Guida CIG Gestione Emergenze
Nr. 05 Linee Guida CIG Gestione Incidenti gas combustibile
Nr. 06 Linee Guida CIG Gestione Incidenti gas combustibile imp. Cliente
Nr. 07 Linee Guida CIG Classificazione dispersioni gas
Nr. 08 Linee Guida CIG Ispezioni rete gas >0,8
Nr. 09 Linee Guida CIG Ispezioni rete gas <0,8
Nr. 10 Linee Guida CIG Pronto intervento
Nr. 11 Linee Guida CIG Accertamenti documentali
Nr. 12 Linee Guida CIG Attivazione o riattivazione impianto cliente
Nr. 13 Linee Guida CIG Normativa sismica
Nr. 14 Linee Guida CIG Qualifica personale addetto sorveglianza
Nr. 15 Linee Guida CIG Gestione incidenti gas combustibile
Nr. 16 Linee Guida CIG Esecuzione ispezioni
Nr. 17 Linee Guida CIG Fonriture di emergenza gas naturale
Nr. 18 Linee Guida CIG Gestione emergenze trasporto gas naturale
Nr. 19 Linee Guida CIG Gestione emergenze stoccaggio gas naturale
CIG
Comitato Italiano Gas
Linee Guida CIG
Rev. 00 - 2014
Elaborazione Certifico S.r.l. Perugia
[box-warning]Vedi la nuova pagina:
Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]
Aggiornamenti
Raccolta Linee Guida CIG | Giugno 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Maggio 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Febbraio 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Agosto 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Marzo 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2016
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2015
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Raccolta Linee Guida CIG Dicembre 2014.pdf Aggiornamento 12.2014 CIG - Comitato italiano Gas |
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RAPEX Report 05 del 06/02/2015 N. 14 A12/0116/15 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 5 del 06/02/2015 5 Regno Unito
N. 14 A12/0116/15
Approfondimento tecnico: Dispositivo di protezione individuale (DPI) - Protezioni per gomiti e ginocchia GP PRO
Il prodotto “Protezioni per gomiti e ginocchia” GP PRO Mod. PROMXS01 è stato volontariamente ritirato dal mercato a causa di difetti costruttivi e materiali non idonei che non garantivano una sufficiente protezione durante gli impatti.
Il prodotto non è risultato conforme ai requisiti della Dir. 89/686/CE (DPI) ed alla norma tecnica armonizzata EN 1621-1.
Come indicato nella tabella ZA.1 dell’allegato A della norma tecnica, la stessa permette di utilizzare il concetto di presunzione di conformità per molti dei RESS dell’All’II della Dir. 89/686/CE.
Nel caso specifico in esame, il punto 5.4 della norma stabilisce che, in termini di attenuazione dell’impatto, possono essere definiti due livelli di “perfomance”. Il livello 1, il minimo richiesto, fornisce una buona protezione in caso di incidente ed un ottimo confort che soddisfa tutti i tipi di guida; il livello 2, garantisce una protezione migliore del livello 1 riducendo, però, il confort durante l’utilizzo del dispositivo di protezione.
L’assegnazione del livello può essere ottenuta solo quando questo sia stato raggiunto in tutte le condizioni di prova sostenute.
La norma prevede al punto 6.3.4.2 un “test di impatto ambientale”, al punto 6.3.4.3 un “test di impatto bagnato dopo invecchiamento idrolitico” e, se richiesti, un “test di impatto ad alte temperature ed uno a basse temperature”.
La forza trasmessa durante i test deve essere conforme ai valori della tabella 2.
Dopo ogni test non si devono riscontrare rotture rilevanti e perdita di grossi frammenti. Tuttavia, è consentita la presenza di piccole fessure e perdita di piccoli detriti.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
ebook Direttiva PED 2014

ebook Direttiva PED 2014
Ed. 1.0 - Febbraio 2015
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
La direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
Essa disciplina le attrezzature a pressione e gli insiemi che sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire le attrezzature a pressione o gli insiemi completamente nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell’Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo.
Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alla presente direttiva.
Con la nuova Direttiva PED 2014 è stabilita una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.
La Direttiva, in quanto direttiva del Nuovo Approccio, prevede la marcatura CE.
La nuova Direttiva PED 2014/68/UE abroga la vecchia Direttiva 97/23/CE con le seguenti date:
- l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE è soppresso a decorrere dal 1° giugno 2015;
- dal 19 luglio 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva indicati nell’allegato V, parte B.
Gratuito
Sistemi Operativi: iOS/Android
Edizione: 1.0
Pubblicato: 03/02/2015
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-8-8985-5035-7
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Il Nuovo Regolamento DPI in arrivo: Cosa cambia - Fonte KAN
Revisione della Direttiva DPI: cosa cambia, cosa rimane inalterato
Viene con ciò compiuto un grande passo nel lungo processo di revisione della Direttiva DPI 89/686/CEE. Oltre alla nuova forma giuridica – che fa sì che il documento abbia una immediata validità senza recepimento in tutti gli Stati membri – viene proposta una serie di cambiamenti di rilievo rispetto ai DPI. Nello stesso tempo il testo viene adeguato al nuovo quadro giuridico.
La Direttiva DPI del 1989 è stata tra le prime a essere formulata secondo il Nuovo Approccio e disciplina la messa in circolazione nell’UE di dispositivi di protezione individuale quali calzature di sicurezza, indumenti protettivi, caschi da bicicletta e occhiali da sole. Benché discussa già pochi anni dopo il varo della direttiva1, la revisione di quest’ultima è stata intrapresa solo successivamente all’approvazione del nuovo quadro giuridico.
Cosa cambia per i DPI?
Il campo di applicazione del regolamento si estende ai DPI contro umidità, acqua e calore (p. es. guanti per rigovernare e da forno) destinati all’uso privato. Gli stessi prodotti per uso commerciale vi erano finora già compresi.
Una novità è costituita dalla formulazione di definizioni e dalle procedure di valutazione della conformità modificate per i DPI su misura e sottoposti ad adeguamenti individuali. Per questi tipi di DPI viene così creata una chiara base giuridica.
Viene altresì introdotto il termine “categoria” che, usato in via generica, è finora stato oggetto di delucidazioni solo nella guida alla Direttiva DPI. Le definizioni delle singole categorie sono formulate in modo semplice e si basano sull’entità del rischio da cui il DPI di volta in volta considerato deve proteggere. La categoria III viene estesa a ulteriori rischi. In futuro vari tipi supplementari di DPI dovranno dunque essere sottoposti alla più severa delle procedure di valutazione della conformità. La proposta di regolamento prevede la possibilità di modificare l’attribuzione a una determinata categoria mediante un atto delegato. A tal proposito viene dunque meno la necessità di affrontare il lungo e complicato processo di revisione del regolamento.
In futuro i certificati di esame del tipo dovranno avere una validità massima di cinque anni. Nella proposta viene inoltre descritto l’iter per la proroga di un certificato nonché stabilito quali informazioni minime quest’ultimo debba contenere.
La dichiarazione di conformità dovrà in futuro essere allegata a ciascun DPI messo a disposizione sul mercato. Questo requisito potrà essere soddisfatto ricorrendo a una “dichiarazione di conformità semplificata” composta da un’unica frase e dal rimando a una pagina Internet in cui è riportata la regolare dichiarazione di conformità.
I requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute hanno subito solo modifiche minime. Oltre ad apportare alcuni miglioramenti sul piano linguistico si è provveduto a rivedere tre requisiti in materia di protezione da vibrazioni, rumore e radiazioni non ionizzanti che in passato erano risultati inattuabili.
Adeguamento al nuovo quadro giuridico
La proposta della Commissione è stata adeguata – in linea con il “pacchetto in materia di mercato interno” del 2008 – al nuovo quadro giuridico2 e comprende ora alcuni elementi a lungo rivendicati. Tra questi figurano, non da ultimo, definizioni e doveri per fabbricanti, importatori e commercianti, condizioni più dettagliate e concrete per la nomina degli organismi di valutazione della conformità nonché moduli di valutazione della conformità parzialmente modificati. A tal proposito si è puntato a ricalcare nel modo più fedele possibile le procedure finora valide.
La proposta non contiene disposizioni in materia di obiezione formale contro una norma. Dall’inizio del 2013 queste sono infatti disciplinate dal regolamento UE sulla normazione 1025/2012. Allo stesso modo la proposta non prevede regole per la sorveglianza del mercato quali, p. es., una clausola di salvaguardia contro i prodotti non conformi. Questo aspetto, infatti, sarà disciplinato dal previsto regolamento UE sulla sorveglianza del mercato.
Futura tabella di marcia
La proposta della Commissione deve ora essere discussa in seno al Parlamento Europeo e al Consiglio. Le consultazioni verranno tuttavia aperte dal Parlamento che verrà eletto nel 2014 e non inizieranno perciò prima dell’autunno del prossimo anno. Con ogni probabilità il regolamento sui DPI non verrà varato prima dell’inizio del 2016.
La proposta della Commissione prevede che il regolamento venga applicato in modo vincolante due anni dopo la sua pubblicazione. È altresì previsto un periodo di transizione della durata di un anno, durante il quale i prodotti potranno essere messi in circolazione sia secondo quanto stabilito dalla vecchia direttiva, sia in linea con il nuovo regolamento. I certificati di esame del tipo emessi ai sensi della vecchia direttiva potranno essere validi fino a cinque anni dallo scadere del periodo di transizione.
Dr. Michael Thierbach
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Nel 2012 e nel 2013 il Dr. Thierbach è stato distaccato presso la Commissione Europea in qualità di addetto alla Direttiva DPI.
KANBrief 4/13
DPI Dispositivi di Protezione Individuale: La proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014
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Nuovo Regolamento DPI KANBrief 4-13.pdf KANBrief 4-13 |
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Borderline list - ATEX Products 2013

Borderline list - ATEX Products 2013
The List has been confirmed during the Directive 94/9/EC ATEX Working Group meeting on 10 July 2013
Note that the list is not complete, it only clarifies some common inquires and provide examples of products within or outside the scope of the ATEX Directive 94/9/EC.
The List does not replace the vital risk assessment of each product and in addition ignition sources and explosion hazards related to the use of all the products shall also always be considered.
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Borderline list ATEX 2013.pdf Rev. 2013 |
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PED Guidelines Pressure Equipment Directive 97/23/EC - V. 1.5 April 2014

PED Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED)
In order to ensure a coherent application of the Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED), Guidelines are developed and agreed by the Commission's Working Group "Pressure" (WGP).
This working group, created as a result of Article 17 of the PED, which requests the Member States to cooperate in order to assist the functioning of this Directive, is composed of representatives of Member States, European federations, the Notified Bodies Forum and CEN and chaired by a representative of the Commission services.
Document history
Version Date Comment
1.0 1/12/2010 Includes PED Guidelines up to WGP meeting of 24/11/2010
1.1 19/7/2011 Quality check, correction of links, introduction
1.2 30/8/2011 Quality check
1.3 20/03/2012 Includes PED Guidelines up to WGP meeting of 06/03/2012
1.4 26/03/2013 Includes PED Guidelines up to WGP meeting of 07/03/2013
1.5. 4/04/2014 Includes PED Guidelines up to WGP meeting of 22/03/2014
Agg. 04.2014 V. 1.5
Commission's Working Group "Pressure" WGP
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PED_Guidelines_1.5_April_2014_UE.pdf V. 1.5 April 2014 |
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Archivio norme armonizzate per Direttiva/Regolamento UE

Archivio lista delle di tutte le norme tecniche armonizzate per Direttiva/Regolamento UE
Nella Sezione "Norme Armonizzate", è possibile consultare tutte le norme armonizzate relative alle Direttive Nuovo Approccio che prevedono le marcatura CE.
Le Ultime:
Vedi la Sezione
Check list EN 60204-1:2006 Testing of the electrical equipment of machines - IFA
Check list EN 60204-1:2006 Testing of the electrical equipment of machines
2007, IFA
Da IFA una check list sulla norma: EN 60204-1:2006 equipaggiamenti elettrici di macchine
[box-warning]Update 2020
Pubblicata da IFa la Check list Ed. 2020 in riferimento alla nuova EN 60204-1:2018, vedi a questo link[/box-warning]
EN 60204-1 (2006), "Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Requisiti generali" è una norma europea armonizzata (Tipo B) ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE.
Sulla base di questo standard, l'IFA - Istituto per la sicurezza e la salute sul lavoro del DGUV ha elaborato una checklist con l'ausilio del quale l'apparecchiatura elettrica delle macchine può essere testata in una sequenza adeguata. Poiché ogni fase di test fa riferimento alla sezione pertinente dello standard, la checklist è utile anche per gli utenti che non utilizzano lo standard su base giornaliera.
In attesa dell'armonizzazione della IEC 60204:2016, che comunque avrà un transitorio di coesistenza con l'Ed. EN 6024:2006, la verifica sulla norma attuale è conforme.
Da IFA un Documento PDF compilabile per l'analisi dell'applicazione della norma.
3 Information on the test specimen and the test
4 Test result - test lists
5 Documentation and instruction handbook
IFA
Istituto per la Sicurezza e Salute sul lavoro - DE
Ed.: 2010
[box-note]Check list EN 60204-1:2018 Testing of the electrical equipment of machines - IFA
La nuova 6a edizione 2016 della norma IEC 60204-1[/box-note]
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Safety testing of machines IFA.pdf IFA |
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CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS - 01.2015

CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS
Aggiornamento Gennaio 2015
CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS
Nel Processo di Valutazione dei rischi di CEM4, per ogni RESS è possibile individuare e riportare norme tecniche di tipo A/B/C in“Presunzione di Conformità”.
Con l’aggiornamento di diverse norme tecniche, per difficoltà tecniche di agire direttamente sul database di default, che potrebbe essere stato personalizzato in merito dall'Utente, abbiamo elaborato un documento che mette in relazione ogni RESS con le norme tecniche di tipo A/B.
Invitiamo i Gentili Clienti e Utenti di CEM4 a prendere nota del documento scaricabile all'indirizzo in calce.
Il Documento è gratuito per Clienti di CEM4 (Inviare richiesta) e disponibile Abbonati Marcatura CE.
Attenzione:
1. Elenco con esaustivo sulle norme di tipo A/B, assenti norme tipo C
2. Non è presa in considerazione la data della norma: es.: EN 4413:2012 è indicato solo EN 4413
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20150116-m-NormeRESS_ CEM4.pdf Documento completo |
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ISO/TR 14121-2:2012 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio

ISO/TR 14121-2:2012 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio
Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
Allegato A
La presente appendice contiene esempi dei metodi che possono essere adottati durante il processo di valutazione del rischio. Non si tratta degli unici strumenti disponibili e la loro inclusione nella presente parte della ISO 14121 non significa che siano stati approvati o raccomandati rispetto ad altri metodi conformi alla ISO 14121-1.
Questi esempi non trattano tutte le situazioni possibili in quanto queste variano da struttura a struttura. La scelta operata dalle persone che eseguono la valutazione del rischio dipende da molti diversi fattori e può condurre a risultati diversi.
Questi esempi sono forniti allo scopo di illustrare all'utilizzatore della presente parte della ISO 14121 come avvenga, nella pratica, l'identificazione dei pericoli o la stima del rischio quando si sceglie un particolare metodo.
Gli esempi riportati si riferiscono a:
a) identificazione dei pericoli con l'uso di moduli (vedere punto A.2);
b) matrici del rischio (vedere punto A.3);
c) grafici del rischio (vedere punto A.4);
d) punteggio numerico (vedere punto A.5);
e) stima del rischio quantificata (vedere punto A.6);
f) ibridi (vedere punto A.7).
Per particolari pericoli correlati a danni a lungo termine (per esempio quelli generati da rumore, materiali e sostanze, vibrazioni, radiazioni o relativi all’ergonomia) o con effetti molto rilevanti (per esempio incendio o esplosione), potrebbe essere appropriato tenere conto di metodi specifici di stima del rischio.
La valutazione del rischio non è un esercizio scientifico e pertanto è preferibile impiegare le risorse nella riduzione del rischio piuttosto che per ottimizzare le classificazioni di rischio.
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ISO TR 14121-2-2012 - Estratto Metodo Ibrido P. 6.5.pdf Metodi per la Valutazione del rischio - Allegato A |
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Elenco Pericoli CEM4 - Aggiornabili

Elenco Pericoli CEM4 - Aggiornabili
Elenco pericoli estrapolati dalla norma tecniche UNI EN ISO 12100:2010 modificabili ed aggiornabili in Certifico Macchine 4 PRO [formato word]
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UNI EN ISO 12100:2010
Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte 1: Terminologia di base, metodologia
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Elenco pericoli CM412-Aggiornabili.doc Sicurezza |
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Decisione di esecuzione (UE) 2015/17: EN 474-1:2006+A4:2013 macchine movimento terra
Decisione di esecuzione (UE) 2015/17 del 7 Gennaio 2014
La norma 474-1:2006+A4:2013 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute allegato I direttiva 2006/42/CE di cui ai punti:
- 1.2.2 Dispositivi di comando (visibilità delle zone pericolose durante l'avviamento)
- 3.2.1. Posto di guida (visibilità durante il funzionamento)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della del 7 gennaio 2015 sulla pubblicazione con limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del riferimento alla norma EN 474-1:2006+A4:2013 relativa alle macchine movimento terra, conformemente alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza pertinenti.
Il Parlamento europeo ha ricevuto due petizioni dalla stessa persona in relazione ad incidenti mortali sul lavoro avvenuti in Germania con macchine movimento terra, in cui si sostiene che gli incidenti sono imputabili all'insufficiente visibilità dal posto di guida.
Le macchine interessate sono state progettate conformemente alla norma armonizzata EN 474-1 «Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali».
Di conseguenza la norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 «Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali», il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 novembre 2013 (3), è stata esaminata dalla Commissione insieme ai rappresentanti del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE.
Si è concluso che le macchine movimento terra progettate e fabbricate conformemente alla norma non consentono al conducente di avere una visibilità sufficiente per far funzionare la macchina senza rischi per il macchinista stesso o per terze persone.
Di conseguenza la Commissione ha concluso che la norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.2.2 Dispositivi di comando (visibilità delle zone pericolose durante l'avviamento) e 3.2.1. Posto di guida (visibilità durante il funzionamento) dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
Tenendo conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma EN 474-1:2006 +A4:2013 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento relativo alla norma EN 474-1:2006+A4:2013 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata.
Vedi Norme armonizzate Direttiva macchine
Update Settembre 2016
Aggiunta appendice AC:2014 (EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014)
EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014
Attenzione: Questa pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 Visibilità - Campo visivo dell'operatore della presente norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
Stato: In vigore
La norma si applica anche alle macchine derivate progettate principalmente per l’uso con attrezzature atte a dissodare, rompere, muovere, trasportare, distribuire e livellare terra e roccia.
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Decisione di Esecuzione UE 2015 27.pdf GURI n. 17 del 2-3-2015 |
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Decision UE 2015_17 7 January 2015.pdf 7 January 2015 |
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Decisione UE 2015_17 del 7 Gennaio 2015.pdf 7 Gennaio 2015 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2015/16: EN 1870-17 Troncatrici radiali
Decisione di esecuzione (UE) 2015/16 del 5 Gennaio 2014
La norma 1870-17 Troncatrici manuali non soddisfa il "RESS 1.4.2 Requisiti particolari per i ripari" della Direttiva macchine 2006/42/CE
Decisione di esecuzione (UE) 2015/16 della Commissione del 6 gennaio 2015 sulla pubblicazione con limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del riferimento alla norma EN 1870-17:2012 relativa alle troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
A maggio 2013 la Francia ha sollevato un'obiezione formale, in virtù dell'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE, nei confronti della norma EN 1870-17:2012 «Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Segatrici circolari - parte 17: Troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio (seghe radiali manuali)», che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) aveva proposto per l'armonizzazione a norma della direttiva 2006/42/CE.
L'obiezione formale nasce dal carattere lacunoso delle disposizioni di cui al paragrafo 3 della clausola 5.3.6.1 «Ripari della lama», della norma.
Tale clausola stabilisce che i ripari possono essere fissi o mobili senza specificare quando ciascun tipo sia necessario; questi due tipi di dispositivi, invece, sono diversi per natura e offrono differenti livelli di sicurezza che corrispondono a diverse analisi del rischio.
Dopo aver esaminato la norma EN 1870-17:2012 con i rappresentanti del comitato istituito in virtù dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.4.2 «Requisiti particolari per i ripari» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, in quanto consente al progettista di scegliere l'installazione di ripari che offrono livelli di sicurezza differenti, senza riferirsi ad un'analisi del rischio.
UNI EN 1870-17:2012 - Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 17: Troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio (seghe radiali manuali)
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
Focus Tappeti e pedane sensibili alla pressione EN 1760-1

Tappeti e pedane sensibili alla pressione EN 1760-1
ID 528 | 15.07.2014
Focus tecnico
Rev. 01 2012
Tappeti e pedane sensibili alla pressione
EN 1760-1
[box-warning]La norma EN 1760-1:1997+A1:2009 è stata sostituita dalla EN ISO 13856-1:2013, entrata in vigore in Italia il 26 Novembre 2013 - UNI EN ISO 1386-1:2013.
Vedi documento di lavoro aggiornato Update 04.10.2021[/box-warning]
Estratto della EN 1760-1
Dispositivi di protezione sensibili alla pressione
Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione
Indice
1. DEFINIZIONI
1.1 Tappeto sensibile alla pressione
1.2 Pedana sensibile alla pressione
2. APPLICAZIONI
2.1 Applicazione di pedane e tappeti sensibili alla pressione
2.2 Scelta dispositivi di sicurezza
2.3 Superfice di montaggio
2.4 Posizionamento tappeti e pedane sensibili alla pressione
2.5 Tappeto/pedana sensibile con installazione a pavimento
2.6 Categoria di sicurezza
3. CRITERI DI SELEZIONE
4. CONFRONTO INSTALLAZIONE PROGETTATA BENE E MALE
4.1 Installazione progettata bene
4.2 Installazione progettata male
Bibliography
Norma numero: UNI EN 1760-1:2009
Titolo : Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 1: Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione
Stato : RITIRATA CON SOSTITUZIONE
Organi tecnici [Commissione Tecnica / Sottocommissioni / Gruppi di lavoro] :
Data entrata in vigore : 23 luglio 2009
Data ritiro : 26 novembre 2013
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1760-1:1997+A1 (edizione aprile 2009). La norma specifica i requisiti dei tappeti e delle pedane sensibili alla pressione normalmente azionati dai piedi, da impiegarsi come dispositivi di sicurezza per proteggere le persone dai macchinari pericolosi. Vengono forniti i requisiti minimi di sicurezza per le prestazioni, la marcatura e la documentazione.
UNI
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-13856-1-2013.html
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Focus Tecnico - Tappeti e pedane sensibili alla pressione EN 1760-1.pdf EN 1760-1 |
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CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS

CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS
CEM4
Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS
Nel Processo di Valutazione dei rischi di CEM4, per ogni RESS è possibile individuare e riportare norme tecniche di tipo A/B/C in“Presunzione di Conformità”.
Con l’aggiornamento di diverse norme tecniche, per difficoltà tecniche di agire direttamente sul database di default, che potrebbe essere stato personalizzato in merito dall'Utente, abbiamo elaborato un documento che mette in relazione ogni RESS con le norme tecniche di tipo A/B.
Invitiamo i Gentili Clienti e Utenti di CEM4 a prendere nota del documento scaricabile all'indirizzo in calce.
I Clienti di CEM4 o Abbonati Marcatura CE, hanno gratuitamente il documento (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
).
Attenzione:
1. Elenco con esaustivo sulle norme di tipo A/B, assenti norme tipo C
2. Non è presa in considerazione la data della norma: es.: EN 4413:2012 è indicato solo EN 4413
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20140917-m-NormeRESS_ CEM4.pdf Report completo |
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Direttive Nuovo Approccio (Direttive che prevedono marcatura CE)

European standards
Harmonised standards
New Approach directives (directives providing for CE marking)
Standards are shaped by consensus among enterprises, public authorities, consumers, and trade unions, through a consultation process organised by independent, recognised standardisation bodies at national, European and international level.
A harmonised standard is elaborated on the basis of a request from the European Commission to a recognised European Standards Organisation to develop a European standard that provides solutions for compliance with a legal provision.
Such a request provides guidelines which standards must respect to meet the essential requirements or other provisions of harmonisation legislation.
Compliance with harmonised standards provides a presumption of conformity with the corresponding requirements of harmonisation legislation.
Manufacturers, other economic operators or conformity assessment bodies can use harmonised standards to demonstrate that products, services or processes comply with relevant EU legislation.
To create the capacity to confer this presumption of conformity, the references of harmonised standards must be published in the Official Journal of the European Union.
The use of these standards remains voluntary.
Manufacturers, other economic operators or conformity assessment bodies are free to choose any other technical solution that provides compliance with the mandatory legal requirements.
Within the context of some directives or regulations voluntary European standards supporting implementation of relevant legal requirements are not called "harmonised standards".
Such legislation and related European standards are also included in this information service, if relevant legislation foresees a need for a Commission standardisation request to European Standards Organisations and if publication of references in the Official Journal of the European Union is foreseen as a precondition for presumption of conformity or for other legal effect.
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Nuovo Approccio 2014.pdf Ren. 1.0 2014 |
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Sentenza 8.9.05 Causa C-40-04

Corte di Giustizia UE Direttiva macchine: “la marcatura CE non è una formalità”
Già dal 2005 la Corte sottolinea che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva macchine è snellire e semplificare l’iter di definizione della conformità delle stesse macchine, promuovendone la libera circolazione nel mercato interno.
Tale obiettivo, per la Corte, sarebbe vanificato se la legislazione degli Stati Membri considerassero ugualmente responsabili della conformità delle macchine, alla stregua del fabbricante, operatori che si trovano a valle del fabbricante stesso.
__________
Negli ultimi anni l’Unione Europea è intervenuta a disciplinare l’immissione in commercio di molti prodotti mediante il meccanismo legislativo del così detto “Nuovo Approccio”.
Sostanzialmente l’Unione con il Nuovo Approccio stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che determinati prodotti (quali ad esempio le macchine da lavoro, i giocattoli, i dispostivi medici, etc…) devono possedere per poter essere considerati sicuri e poter liberamente circolare all’interno della Comunità Europea.
Il possesso dei requisiti di sicurezza richiesti di un prodotto è “certificato” dall’apposizione della marcatura CE sullo stesso prodotto.
In tutte le discipline il soggetto incaricato di ideare, progettare e costruire i prodotti conformi ai requisiti minimi di sicurezza è il Fabbricante.
Ma che tipo di obblighi e responsabilità ricadono su distributore e importatore?
Sul punto purtroppo le direttive non sempre fanno chiarezza e spesso nell’attuazione delle stesse direttive i singoli stati membri introducono altri elementi di confusione.
Ma come spesso è successo nel diritto comunitario la Corte di Giustizia è intervenuta a far luce sulla non facile questione.
Con la sentenza del 8 settembre 2005, emessa nella Causa C – 40/04, la Corte di Giustizia è, infatti, intervenuta a chiarire i limiti circa gli obblighi di controllo e verifica in capo all’importatore di apparecchiatura marcate CE.
Vediamo brevemente il caso.
Punto di partenza della pronuncia è il grave infortunio sul lavoro di cui è stato vittima il dipendente di una società finlandese al quale, mentre cambiava le lame di una pressa piegatrice idraulica, sono state recise otto dita.
L’infortunio si è verificato a causa di un urto accidentale del pedale di avviamento della macchina da parte del dipendente che aveva provocato un movimento della pressa, nonostante la macchina non fosse in funzione e nonostante la stessa fosse staccata dalla corrente.
La pressa in questione risultava marcata CE, in forza della direttiva macchine (direttiva 98/37/CE) da fabbricante francese ed importata in Finlandia da imprese del luogo.
Nel corso del giudizio, il Tribunale Finlandese ha ritenuto parzialmente responsabile la società importatrice sulla base di quanto disposto dalla Legge finlandese in materia di sicurezza sul lavoro.
In base alla normativa nazionale, infatti, il produttore, l’importatore e il venditore di una macchina hanno identici obblighi di verifica dei requisiti di sicurezza e tutela della salute dettati per l’impiego di macchine industriali sottoposte alla direttiva CE n. 98/37/CE.
Davanti alla Suprema Corte, la Società importatrice della pressa incriminata contestava la compatibilità con le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci della normativa finlandese nella parte in cui si chiede all’’importatore di verificare la sicurezza di una macchina importata già marcata CE in un altro Stato Membro.
La Corte di Giustizia, chiamata a decidere sulla questione si è sostanzialmente pronunciata a favore dell’importatore.
La Corte ha, infatti, sottolineato che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva macchine è snellire e semplificare l’iter di definizione della conformità delle stesse macchine, promuovendone la libera circolazione nel mercato interno.
Tale obiettivo, per la Corte, sarebbe vanificato se la legislazione degli Stati Membri considerassero ugualmente responsabili della conformità delle macchine, alla stregua del fabbricante, operatori che si trovano a valle del fabbricante stesso.
Quindi, per la Corte, in presenza della marcatura CE l’importatore non è obbligato a verificare che la macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e, dunque, in caso di malfunzionamento non è penalmente responsabile degli eventuali danni subiti dal lavoratore.
Per la Corte gli Stati Membri possono unicamente, a loro discrezione, applicare delle disposizioni nazionaliche impongano all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di
1. verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;
2. fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.
A parere di chi scrive la pronuncia della Corte di Giustizia costituisce un fondamentale leading case per tutte le materie disciplinate attraverso il meccanismo legislativo del Nuovo Approccio, come la direttiva macchine.
La legislazione del Nuovo Approccio tipicamente riconosce precisi obblighi e responsabilità in capo ai diversi operatori economici (fabbricante in primis), come peraltro la stessa Corte ha sottolineato nella Sua pronuncia.
Ne discende che la diversità di ruoli prevista nelle diverse direttive del Nuovo Approccio non può non generare anche una diversità di obblighi e responsabilità.
Peraltro occorre valutare un ulteriore aspetto.
Se si ammettesse un uguale responsabilità di diversi operatori, analogamente a quanto fatto dalla legge Finlandese, un utente o un consumatore che volesse lamentare un difetto di conformità del prodotto acquisito potrebbe aver difficoltà a far valere i propri diritti.
Si potrebbe, infatti, generare un passaggio - scarico di responsabilità tra un soggetto ed un altro.
Anche in questo senso la sentenza della Corte non può che essere vista come rappresentativa non solo del settore coperto dalla direttiva macchine, ma di tutti i settori disciplinati dalle direttive del Nuovo Approccio.
La pronuncia quindi non fa che ribadire un principio del Nuovo Approccio che garantisce la certezza di tutela di utenti e consumatori:
il fabbricante è il solo responsabile della conformità dei prodotti ai requisiti minimi di sicurezza richiesti dalle direttive comunitarie.
Avv. Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna
Sentenza Corte 08.09.2005 - Causa C-40-04
RAPEX Report 51 del 26/12/2014 - A12/2082/14 The Netherlands

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 51 del 26/12/2014 - A12/2082/14 The Netherlands
Approfondimento: Coperta antincendio
"Il prodotto coperta antincendio Mod: 120x180 cm è stato ritirato dal mercato perchè non estingue l'olio da cucina mentre sta bruciando.
Le caratteristiche tecniche di una coperta antincendio sono descritte nella norma tecnica EN 1869.
La norma descrive all'Appendice C una prova di resistenza al fuoco che la coperta deve superare.
Il combustibile per la prova è olio da cucina posto in una bacinella di diametro interno (345 +- 5) mm e profonditá (100 +- 5) mm.
La bacinella deve essere posta su di un tavolo di altezza 0,8 m e dimensioni maggiori di quelle della coperta antincendio e su di un apposito supporto.
Mediante un bruciatore a gas si deve accendere l'olio e lasciarlo bruciare liberamente per due minuti. Successivamente si deve posizionare la coperta sulla bacinella e attendere 17 minuti. Alla rimozione della coperta:
- il fuoco deve risultare spento (nessuna fiamma presente);
- non si deve riaccendere nei successivi 3 minuti.
Alla fine della prova deve rimanere del combustibile (olio da cucina).
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici
Direttiva 2013/29/UE /
ID 1266 ! Update news 03.02.2025
Direttiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)
(GU L 178 del 28.6.2013)
[box-info]Recepimento
Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123
Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (GU n. 186 del 12.08.2015) [/box-info]
________
Rettificata da:
- C1 Rettifica, GU L 94 del 18.3.2021, pag. 7 (2013/29/UE)
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123[/box-note]