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RAPEX Report 02 del 16/01/2015 - N. 16 - A12/0016/15 Slovenia

ID 1345 | | Visite: 8970 | RAPEX 2015

Temi: RAPEX


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 2 del 16/01/2015 – N. 16 - A12/0016/15 Slovenia

Approfondimento tecnico: Frullatore ad immersione Stabmixer – SIMPEX Mod. art. 12411



Il prodotto frullatore ad immersione Stabmixer è stato volontariamente ritirato dal mercato in quanto non conforme alla DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 (RoHS 2). Il prodotto ritirato contiene piombo, in percentuale superiore all’80%, in alcune saldature del PCB (printed circuit board – circuito stampato) e sul motore.

La Dir. 2011/65/UE si applica alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) seguenti (All. I Dir. 2001/65/UE):

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

La Direttiva stabilisce all’art. 4 par. 1 che ai fini della prevenzione:
1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.
Allegato II
(Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei)
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Tuttavia per alcune applicazioni esistono delle esenzioni dalle restrizioni di cui all’art. 4 par. 1, riportate all’All. III. A titolo di esempio, ne riportiamo alcune relative al piombo, oggetto di questo approfondimento:
- piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici;
- piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2 % in peso;
- piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso);
- piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione;
- alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia;
- ecc.


Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Direttiva macchine: Le norme armonizzate tipo A/B/C

ID 769 | | Visite: 13249 | Documenti Riservati Marcatura CE


Direttiva macchine: Le norme armonizzate tipo A/B/C

Direttiva macchine:
Le norme armonizzate Novembre 2013

CEN
Norme di tipo A: 1
Norme di tipo B: 96
Norme di tipo C: 570

CENELEC
N. 70

Le norme tecniche tipo A/B/C cosa sono e come sono classificate in relazion alla CEN Guide 414

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Direttiva macchine Norme tipo A_B_C.pdf
Direttiva macchine Norme tipo A_B_C
142 kB 106

Emissione e omologazione motori a combustione interna per macchine mobili non stradali: in arrivo il Regolamento "Emissioni"

ID 1331 | | Visite: 11524 | Regolamento Emissioni

Il nuovo Regolamento "Emissioni"

Quadro normativo semplificato per i limiti di emissione e omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti in materia di limiti di emissione e di omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali - 2014/09/25.

In arrivo il nuovo Regolamento che sostituirà almeno 6 Direttive (dal 1997):

- la direttiva "madre" 97/68/CE
- le modifiche della direttiva 2002/88/CE;
- la direttiva 2004/26/CE;
- la direttiva 2006/105/CE,
- la direttiva 2011/88/UE;
- e l'ultima modifica della direttiva 2012/46/UE.

La Commissione europea ha proposto misure per ridurre le emissioni dei principali inquinanti atmosferici da motori delle macchine mobili non stradali e tagliare la complessità del quadro giuridico per il settore.

La proposta prevede valori limite di emissione più severi per i motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali (macchine mobili non stradali).

Allo stesso tempo, si stabilisce di utilizzare norme armonizzate per l'immissione dei motori sul mercato UE.

Il nuovo regolamento sostituirà un mosaico di 28 legislazioni nazionali in materia.

RAPEX Report 01 del 09/01/2015 - N. 24 - A11/0121/14 United Kingdom

ID 1322 | | Visite: 8092 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 01 del 09/01/2015 - N. 24 - A11/0121/14 United Kingdom

Approfondimento tecnico: CAVO DI ALIMETAZIONE LS-15 PER LENOVO IDEAPAD



Il prodotto “cavo di alimentazione LS-15” fornito con Lenovo Ideapad è stato volontariamente ritirato dal mercato. Difatti, in determinate condizioni ambientali, un guasto elettrico o un cortocircuito avrebbero potuto portare al surriscaldamento del cavo ed al conseguente rischio di incendio.

Il prodotto non è, pertanto, risultato conforme alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE ed alla norma tecnica armonizzata EN 60320 “Connettori per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali”.

La norma, al capitolo 27, specifica che per gli accessori con una corrente nominale che superi i 0,2 A, la conformità è data dal superamento del test del “filo incandescente” descritto dal punto 27.1.1 al punto 27.1.10.

In particolare, il test deve essere effettuato su di un solo campione e, solo in caso di dubbio, la prova deve essere ripetuta su altri due campioni.

Il filo incandescente deve essere utilizzato una sola volta e posizionato nella condizione d’uso più sfavorevole rispetto l’uso previsto (con la superfice da testare in posizione verticale).

La punta del filo deve essere posta a contatto con la superfice specifica del provino e, solo qualora, il test non possa essere effettuato sul campione completo, si può tagliare una parte dello stesso.

Lo scopo del test è quello di verificare che l’indice di infiammabilità sia ≥ 850 °C (IEC 60695-2-12).

Il test deve essere effettuato a 750 °C per connessioni con corrente a >0,5A e 650 °C per altre connessioni (per le apparecchiatura controllate); mentre per le apparecchiatura non controllate, secondo la IEC 60695-2-11, la temperatura deve essere 750 °C per connessioni con corrente >0,2A e 650 °C per le altre connessioni.

Per apparecchiature controllate si intendono apparecchiature gestite direttamente dall’utente come, ad esempio, un’aspirapolvere. Per apparecchiature non controllate si intendono apparecchiature non gestite dall’utente come, ad esempio, un frigorifero o il trasformatore in esame.

I dettagli del test sono descritti nelle norme tecniche IEC 60695-2-10, IEC 60695-2-11, IEC 60695-2-12, IEC 60695-2-13, IEC 60112.

SCHEMA RIEPILOGATIVO TEST APPARECCHIATURE NON CONTROLLATE
(Fonte: Lati Thermoplastic Industries S.p.A.)

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Divieto immissione sul mercato DPI non conformi CE

ID 1315 | | Visite: 9265 | Non Conformità CE

Divieto immissione sul mercato DPI non conformi CE

DECISIONE (UE) 2015/15 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2015 concernente una misura che vieta l'immissione sul mercato dei copricapi di protezione «Ribcap» adottata dalla Finlandia a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2014) 10114]

Nel giugno 2014 le autorità finlandesi hanno notificato alla Commissione una misura di divieto di immissione sul mercato dei copricapi di protezione fabbricati dalla Ribcap AG, Berbegraben 4, CH-3110 Münsingen (Svizzera). I prodotti, denominati «Ribcap», recavano il marchio «CE» in conformità alla direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale.

I prodotti sono commercializzati come copricapi di protezione, rientrano tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) di categoria I e sono destinati, tra l'altro, alla pratica del pattinaggio su ghiaccio e dello sci.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 89/686/CEE sono esonerati dall'attestato di certificazione «CE» i modelli di DPI di progettazione semplice (categoria I) di cui il progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente l'efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se graduali, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore.

Il prodotto è importato e distribuito dalla Brandsense Oy/Classic Bike Finland, Mechelininkatu 15, FI-00100 Helsinki (Finlandia).

SIAS 2102: 7th International Conference Safety Industrial Automated Systems

ID 1313 | | Visite: 6522 | Documenti Marcatura CE ENTI



7th International Conference on the Safety of Industrial Automated Systems

SESSION 1 – RISK ASSESSMENT
The RAPEX - Risk Assessment method for European market surveillance authorities

SESSION 2 – SAFETY OF MACHINERY; ERGONOMIC AND HUMAN FACTORS AND

1. RISK ASSESSMENT
1.1 The Application of Risk Assessment to Facilities Planning: A Synthesis of Risk Assessment Methods and Layout Design Models
1.2 Quantitative Analysis Of The Risks Associated With An Industrial Machine: The Case Of A Compression Moulding Press

2. SAFETY OF MACHINERY, ERGONOMICS, HUMAN FACTORS AND CONCEPTION
2.1 Virtual Reality in OSH for Product Safety and Usability
2.2 Safety Service Engineering - An additional concept for safety of machinery

3. PROTECTIVE DEVICES AND SYSTEMS
3.1 The Accident prevention of Mobility scooter by automatic slowdown with laser range finder
3.2 Consideration on RFID Devices Applying to Safety of Integrated Manufacturing Systems
3.3 Development of Interlock Switch with Lock Function for theimproved Safety in the Event of Breakage
3.4 Safety Control for Collaboration Work of Press Machine and Person Based on Safety Level Defined by Position and Velocity Vector
3.5 A Study of Risk Reduction Strategy using Supporting Protective Device
3.6 Study on Evaluation of Position Detectors for an Interlocking Guard in Consideration of Safety and Hygiene Aspect

4. FUNCTIONAL SAFETY AND CONTROL SYSTEM
4.1 Automatic Generation of Diverse Software Channels for Fail-safe Industrial PC
4.2 Reliability Databases used by the ISO 13849 tool SISTEMA
4.3 An Improvement in Applying Safety Standard “ISO 13849” using Fuzzy Logic
4.4 The use of ISO 13849-1 to design “basic” safety functions
4.5 Architectural Views of Safety Systems
4.6 Consideration on the structure for risk reduction of fire from electric heating devices

5. ROBOTS SAFETY
5.1 Development of a Self-Check Sheet for Safety Design of Human-Collaborative Robots
5.2 Serial Kinematics based Motion Simulator - Passenger safety
5.3 Study on Law and Social Systems for the Safety of Social-care Robots
5.4 Empirical Approach to Assessing Foot Injury Level Resulting from being Run Over by a Mobile Robot

6. MACHINE SAFETY; PRACTICAL APPLICATIONS AND KNOWLEDGE DISSEMINATION
6.1 Analysis of the contribution of equipment reliability problems in the chain of causality of industrial incidents and accidents in a pulp and paper plant
6.2 Adaptive safety concepts for automated mobile machine systems

7. MACHINE SAFETY; MAINTENANCE AND OTHER ASPECTS
7.1 Intervention on Machines - Operating Modes with “disabled safeguarding
7.2 Development of knowledge about the practice and the specificities of lockout in the municipalities in QuÉbec
7.3 A study on nullification of safeguards for industrial machinery in Japan

SIAS 2012

Ergonomische Maschinengestaltung von Werkzeugmaschinen der Metallbearbeitung

ID 1312 | | Visite: 6818 | Documenti Marcatura CE ENTI

Ergonomische Maschinengestaltung von Werkzeugmaschinen der Metallbearbeitung

- Checkliste und Auswertungsbogen -

Die neue europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, umgesetzt durch die Neunte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (9. GPSGV), enthält im Anhang I einen neuen eigenen Unterpunkt Nr. 1.1.6 „Ergonomie“.

Die zunehmende Wichtigkeit dieses Schutzzieles wird auch dadurch ausgedrückt, dass die bislang pauschalen Anforderungen deutlich konkretisiert werden. Vom Maschinenhersteller wird gefordert, dass Belästigung, Ermüdung und psychische Belastungen der Maschinenbediener unter Berücksichtigung ergonomischer

Prinzipien bereits bei der Konzeption der Maschine auf ein Minimum zu reduzieren sind.

Anforderungen bezüglich „Bedienungsplätze“ gelten jetzt für alle Maschinen (Unterpunkt 1.1.7). Wenn ein Bedienungsplatz mit einem Sitz auszustatten ist, sind auch die Anforderungen
an „Sitze“, ebenfalls ein neuer Unterpunkt 1.1.8, zu beachten. Mit der Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie bescheinigt der Maschinenhersteller dem Kunden die Erfüllung dieser Schutzziele.
Zur Beurteilung der ergonomischen Gestaltung von Metallbearbeitungsmaschinen ist die vorliegende Checkliste „Ergonomische Maschinengestaltung“ erarbeitet worden, die eine

Fülle von normativen Anforderungen, Empfehlungen und Erläuterungen enthält und den Stand der Technik wiedergibt. Die vorliegende zweite Auflage 2010 löst die erste Auflage der BGI 5048 vom Oktober 2006 ab.

Neben der Verwendung der Checkliste als Arbeitshilfe bei der Konstruktion von Neumaschinen und von Maschinenumbauten ist die Checkliste als konkrete Handlungshilfe ebenfalls geeignet, den Betreiber bei der

Abnahme von Maschinen oder Maschinenumbauten und als Diskussionsgrundlage bei einer Gefährdungsbeurteilung vorhandener Maschinen und der Festlegung von notwendigen Schutzmaßnahmen für eine sichere Bereitstellung von Arbeitsmitteln in Bezug auf ergonomische Prinzipien zu unterstützen (siehe auch Betriebssicherheitsverordnung, insbesondere §§ 3 und 4).

Mit dem Auswertungsbogen werden die Einträge in der Checkliste bewertet.

Eine zusätzliche Information „Ergonomische Maschinengestaltung - Informationen zur Checkliste“ (BGI/GUV-I 5048-2) unterstützt die Anwendung dieser Checkliste. Alle drei Einzeldokumente (Checkliste, Auswertungsbogen und zugehörige Information [BGI/GUV-I 5048-2]) werden von Zeit zu Zeit gleichzeitig überarbeitet und veröffentlicht. 

Weitere ergonomische Faktoren, z.B. Lärm, Vibrationen, Klima, Strahlung, Gefahrstoffe oder Einbindung der Maschine in vor- und nachgelagerte Arbeitsabläufe bzw. die Betriebsorganisation, sind nicht Thema der vorliegenden Information und müssen bei der ergonomischen

Gestaltung der Maschine oder des jeweiligen gesamten Arbeitssystems zusätzlich berücksichtigt werden.

Diese Information enthält Auszüge aus DIN-Normen, die mit freundlicher Erlaubnis des DIN - Deutsches Institut für Normung e. V. wiedergegeben sind.

Maßgebend für deren Anwendung ist die jeweilige Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, erhältlich sowie über die Internetseite www.beuth.de online bestellbar sind.

Eine Vielzahl der für die Checkliste berücksichtigten Normen sind vom Beuth Verlag in einer Normensammlung zusammengefasst worden:

DIN Taschenbuch 352, Auflage 2,
„Anwendung von Ergonomie-Normen bei der Gestaltung von Maschinen“.

Beuth Verlag, Berlin 2010.

Nando: Banca dati Organismi Notificati UE

ID 1288 | | Visite: 117321 | Nuovo Approccio

Cover NANDO

Nando: Banca dati Organismi Notificati UE | Elenchi Update Marzo.2021

ID 1288 | Update 11.03.2021

[box-warning]Nel Documento generale allegato e nei singoli Documenti allegati, elenchi completi di Organismi Notificati della banca dati NANDO UE per Direttiva/Regolamento aggiornati all'11.03.2021.[/box-warning]

Un Organismo Notificato è un'organizzazione designata da un paese dell'UE per valutare la conformità di determinati prodotti prima di essere immessi sul mercato.

Questi organismi svolgono compiti relativi alle procedure di valutazione della conformità stabilite dalla legislazione applicabile, quando è richiesta una terza parte. L'UE ha messo a disposizione, online, una banca dati:

Nando information system (New Approach Notified and Designated Organizations), 

che raccoglie tutti i dati relativi agli organismi europei notificati - nonché quelli di paesi terzi - responsabili dello svolgimento delle procedure di valutazione della conformità di cui alle pertinenti direttive del "nuovo approccio".

[panel]Notification is an act whereby a Member State informs the Commission and the other Member States that a body, which fulfils the relevant requirements, has been designated to carry out conformity assessment according to a directive. Notification of Notified Bodies and their withdrawal are the responsibility of the notifying Member State. 

The Member States, EFTA countries (EEA members) and other countries with which the EC has concluded Mutual Recognition Agreements (MRAs) and Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (PECAs) have designated Notified Bodies, established per directive. Lists of Notified Bodies can be searched on the NANDO web site. The lists include the identification number of each notified body as well as the tasks for which it has been notified, and are subject to regular update. 

NB: The lists of notified bodies are given for information only and are valid at the date indicated. Information is made available as provided by the designating authorities of the Member States.

Any comments concerning the information contained in the lists should be addressed by the notified bodies themselves directly to the relevant competent authorities in the Member States which are responsible for the designation of the bodies.[/panel]

Elenco legislazione banca dati NANDO:

01. Direttiva 90/385/CEE Dispositivi medici impiantabili attivi
02. Direttiva 92/42/CEE Caldaie ad acqua calda
03. Direttiva 93/42/CEE Dispositivi medici
04. Direttiva 98/79/CE Dispositivi medico-diagnostici vitro
05. Direttiva 2000/14/CE Emissione acustica ambientale macchine
06. Direttiva 2006/42/CE Macchine
07. Direttiva 2009/48/CE Sicurezza dei giocattoli
08. Direttiva 2010/35/UE Attrezzature a pressione trasportabili
09. Regolamento (UE) n.305/2011 Prodotti da costruzione
10. Direttiva 2013/29/UE Articoli pirotecnici
11. Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
12. Direttiva 2014/28/UE Esplosivi per usi civili
13. Direttiva 2014/29/UE Recipienti semplici a pressione
14. Direttiva 2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica
15. Direttiva 2014/31/UE Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
16. Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura
17. Direttiva 2014/33/UE Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori
18. Direttiva 2014/34/UE Apparecchi e sistemi di protezione uso in atmosfere potenzialmente esplosive
19. Direttiva 2014/53/UE Apparecchiature radio
20. Direttiva 2014/68/UE Attrezzature a pressione
21. Direttiva 2014/90/UE Equipaggiamento marittimo
22. Direttiva (UE) 2016/797 sull'interoperabilità del sistema ferroviario
23. Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi di protezione individuale
24. Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
25. Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici
26. Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi che bruciano combustibili gassosi
27. Regolamento (UE) 2019/945 sistemi aeromobili senza pilota e operatori paesi terzi sistemi aeromobili senza pilota
28. Regolamento (UE) 2016/424 Impianti a fune
29. Regolamento (CE) n. 552/2004 - Interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo
30. Decisione 2009/750/CE - Interoperabilità dei sistemi elettronici di pedaggio stradale
31. Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell'UE

In allegato elenchi completi di Organismi Notificati della banca dati NANDO UE per Direttiva/Regolamento:

ON RED

F
onti:
NANDO - European Commission

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 11.03.2021 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Direttiva click
Norme armonizzate Click[/box-note]

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Allegato riservato NANDO Banca dati Organismi Notificati UE Rev. 00 2021.pdf
Banca dati 11.03.2021
125 kB 109
Allegato riservato 01. Elenco ON Dir. 90 385CEE Dispositivi medici impiantabili attivi 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
29 kB 7
Allegato riservato 02. Elenco ON Dir. 92 42 CEE Caldaie ad acqua calda 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
17 kB 1
Allegato riservato 03. Elenco ON Dir, 93 42 CEE Dispositivi medici 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
663 kB 8
Allegato riservato 04. Elenco ON Dir. 98 79 CE Dispositivi IVD 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
71 kB 1
Allegato riservato 05. Elenco ON Dir. 2000 14 CE Emissione acu. amb. macchine 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
80 kB 3
Allegato riservato 06. Elenco ON Dir. 2006 42 CE Macchine 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
330 kB 10
Allegato riservato 07. Elenco ON Dir. 2009 48 CE Sicurezza dei giocattoli 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
15 kB 1
Allegato riservato 08. Elenco ON Dir. 2010 35 UE Attrezzature pressione trasp. 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
237 kB 3
Allegato riservato 09. Elenco ON Reg. (UE) n. 305 2011 Prodotti da costruzione 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
4975 kB 2
Allegato riservato 10. Elenco ON Dir. 2013 29 UE Articoli pirotecnici 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
15 kB 1
Allegato riservato 11. Elenco ON Dir. 2013 53 UE Imbarcazioni da diporto 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
77 kB 1
Allegato riservato 12. Elenco ON Dir. 2014 28 UE Esplosivi per usi civili 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
9 kB 2
Allegato riservato 13. Elenco ON Dir. 2014 29 UE Recipienti semplici a pressione 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
59 kB 2
Allegato riservato 14. Elenco ON Dir. 2014 30 UE EMC 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
61 kB 3
Allegato riservato 15. Elenco ON Dir. 2014 31 UE Stru. pes. funz. non aut. 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
61 kB 2
Allegato riservato 16. Elenco ON Dir. 2014 32 UE Strumenti di misura 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
196 kB 2
Allegato riservato 17. Elenco ON Dir. 2014 33 UE Ascensori 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
158 kB 4
Allegato riservato 18. Elenco ON Dir. 2014 34 UE ATEX 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
229 kB 3
Allegato riservato 19. Elenco ON Dir. 2014 53 UE RED 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
28 kB 3
Allegato riservato 20. Elenco ON Dir. 2014 68 UE PED 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
398 kB 3
Allegato riservato 21. Elenco ON Dir. 2014 90 UE Equipaggiamento marittimo 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
76 kB 2
Allegato riservato 22. Elenco ON Dir. (UE) 2016 797 Inter. sist. ferroviario 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
25 kB 1
Allegato riservato 23. Elenco ON Reg. (UE) 2016 425 DPI 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
163 kB 7
Allegato riservato 24. Elenco ON Reg. (UE) 2017 746 Dispositivi IVD 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
63 kB 2
Allegato riservato 25. Elenco ON Reg. (UE) 2017 745 Dispositivi medici 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
470 kB 9
Allegato riservato 26. Elenco ON Reg. (UE) 2016 426 App. che bruc. comb. gas 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
52 kB 1
Allegato riservato 27. Elenco ON Reg. (UE) 2019 945 sist. aeromobili senza pilota 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
39 kB 1
Allegato riservato 28. Elenco ON Reg. (UE) 2016 424 Impianti a fune 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
14 kB 1
Allegato riservato 29. Elenco ON Reg. CE) n. 552 2004 Inter. rete gest. traff. aereo 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
52 kB 1
Allegato riservato 30. Elenco ON Dec. 2009 750 CE Interop. sist. elettr. ped. strad. 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
4 kB 1
Allegato riservato 31. Elenco ON Reg. (UE) 2019 1009 Prodotti fertilizzanti dell'UE 11.03.2021.pdf
NANDO 11.03.2021
39 kB 1

EN 574:2008 - Dispositivi di comando a due mani - Testo requisiti

ID 1285 | | Visite: 18915 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN 574:2008 Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali 

Principi per la progettazione

La norma specifica i requisiti di sicurezza per un dispositivo di comando a due mani e per la sua unità logica.
La norma descrive le principali caratteristiche dei dispositivi di comando a due mani per l’ottenimento della sicurezza e stabilisce delle combinazioni di caratteristiche funzionali per tre tipi.

[box-warning]EN 574:2008 ritirata e sostituita da EN ISO 13851:2019

04 luglio 2019: Attenzione la norma EN 574 è ritirata e sostituita da EN ISO 13851:2019[/box-warning]

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Testo Requisiti
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Motori elettrici: Dal 1 Gennaio 2015 limiti di classe di efficienza energetica almeno IE2/IE3

ID 1281 | | Visite: 28273 | Direttiva Ecodesign



Motori elettrici:
Dal 1 Gennaio 2015 dovranno avere efficienza IE3 (potenza da 7,5 a 375 kW), o IE2 (con inverter).

Il Regolamento CE 640/2009 si applica a motori elettrici così come definiti all’Articolo 2, comma 1 ovvero a motori trifase 2, 4 e 6 poli a singola velocità, con potenze da 0,75 kW a 375 kW compresi, tensione fino a 1000 V e con la capacità di operare in servizio continuo.
Sono esplicitamente esclusi (Articolo 1, comma 2) dal campo di applicazione i motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido e i motori completamente integrati in un prodotto per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto. Sono inoltre esclusi i motori per applicazioni speciali (es. motori per ambienti ATEX e motori auto frenanti).

Le nuove classi di efficienza

Le nuove classi IE definite dalla nuova norma IEC 60034-30:2008 si basano sul metodo di prova IEC 60034-2-1 del Settembre 2007. 

Sulla base dello stesso criterio della precedente norma, vengono individuate delle differenti classi:

IE1 = rendimento standard

IE2 = alto rendimento

IE3 = Premium Efficiency

I livelli di rendimento in accordo alla 60034-30:2008 devono essere misurati con l'applicazione del metodo specificato nella norma IEC 60034-2-1 e sono riportati tali e quali nell’Allegato I del Regolamento 640/2009/CE per le sole classi IE2 e IE3.

Con il nuovo Standard EN 50598-2, vengono definiti i Requisiti e limiti dei sistemi elettrici di azionamento (PDS) attraverso le classi IES (International Efficiency of Systems IS0/IES1/IS2), in questo modo è possibile determinare la classificazione di efficienza energetica/valutazione dell’insieme motore-sistema elettrico di azionamento.

La gamma media è IES1 e sistemi che non raggiungono il valore minimo di IES1 sono classificate come IES0, i sistemi più efficienti, con valori del 20% sopra IES1, sono identificati come IES2.

Questo nuovo standard aiuterà anche agli utenti finali in valutazioni più accurate.

Gli obblighi temporali

Il Regolamento prevede 3 step di applicazione:

1. 16 Giugno 2011 - Fase 1: tutti i motori dovranno avere come livello minimo di efficienza IE2.

2. 01 Gennaio 2015 - Fase 2: i motori con potenza da 7,5 a 375 kW dovranno avere efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.

3. 01 Gennaio 2017 - Fase 3: i motori con potenza da 0,75 a 375 kW dovranno avere efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.

 

REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Raccolta Linee Guida CIG Dicembre 2014

ID 1272 | | Visite: 9127 | Documenti Marcatura CE ENTI



Raccolta Linee Guida CIG Dicembre 2014

Elenco delle Linee Guida CIG.

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Nr. 01 Linee Guida CIG Compilazione Dichiarazione Conformità Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro
Nr. 02 Linee Guida CIG Atex
Nr. 04 Linee Guida CIG Gestione Emergenze
Nr. 05 Linee Guida CIG Gestione Incidenti gas combustibile
Nr. 06 Linee Guida CIG Gestione Incidenti gas combustibile imp. Cliente
Nr. 07 Linee Guida CIG Classificazione dispersioni gas
Nr. 08 Linee Guida CIG Ispezioni rete gas >0,8
Nr. 09 Linee Guida CIG Ispezioni rete gas <0,8
Nr. 10 Linee Guida CIG Pronto intervento
Nr. 11 Linee Guida CIG Accertamenti documentali
Nr. 12 Linee Guida CIG Attivazione o riattivazione impianto cliente
Nr. 13 Linee Guida CIG Normativa sismica
Nr. 14 Linee Guida CIG Qualifica personale addetto sorveglianza
Nr. 15 Linee Guida CIG Gestione incidenti gas combustibile
Nr. 16 Linee Guida CIG Esecuzione ispezioni
Nr. 17 Linee Guida CIG Fonriture di emergenza gas naturale
Nr. 18 Linee Guida CIG Gestione emergenze trasporto gas naturale
Nr. 19 Linee Guida CIG Gestione emergenze stoccaggio gas naturale

CIG
Comitato Italiano Gas

Linee Guida CIG
Rev. 00 - 2014
Elaborazione Certifico S.r.l. Perugia

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Aggiornamenti

Raccolta Linee Guida CIG | Giugno 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Maggio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Febbraio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Agosto 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Marzo 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2016
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2015

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Aggiornamento 12.2014 CIG - Comitato italiano Gas
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Report 50 del 19/12/2014 - A12/2022/14 Polonia

ID 1265 | | Visite: 9394 | RAPEX 2014

Temi: RAPEX


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 50 del 19/12/2014 - A12/2022/14 Polonia

Approfondimento Tecnico: tazza per bambini con cannuccia



Il prodotto “tazza per bambini con cannuccia” Mod. TT2002/TT2001 è stato volontariamente ritirato dal mercato al fine di renderlo conforme allo standard EN 14350-1.

Il prodotto, infatti, a causa della cannuccia e del coperchio troppo piccoli poteva provocare il soffocamento dei bambini.

La norma tecnica EN 14350-1 specifica che il rischio di soffocamento può verificarsi quando i componenti di prodotti utilizzati per bere possono essere separati durante l’uso.

Al punto 5.3 indica che tutte le parti progettate per essere separate (ad esempio per la pulizia) non devono poter essere interamente inserite all’interno del cilindro di prova (vedi Fig. 6) con qualsiasi orientamento e senza l’utilizzo di una forza di compressione.

Per quanto riguarda le cannucce, al punto 5.8.2, secondo quanto previsto dal test riportato al punto 6.6, deve essere verificato se sia impedito il passaggio attraverso le sagome A e B (Vedi Fig. 10), oppure se una parte delle stesse sporge oltre la base delle sagome.

Inoltre, quando inserite interamente all’interno del contenitore (punto 5.10) devono sporgere di 100 mm oltre la sommità dello stesso (sia con la presenza dell’anello di bloccaggio che senza).






Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RAPEX Report 49 del 12/12/2014 - A12/1942/14 Polonia

ID 1252 | | Visite: 9003 | RAPEX 2014


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 49 del 12/12/2014 - A12/1942/14 Polonia

Approfondimento: Rilevatore di monossido di carbonio



Il prodotto “rilevatore di monossido di carbonio” mod. JB-C686L-345691 è stato volontariamente ritirato dal mercato e dagli utenti che lo avevano già installato, perché non sufficientemente sensibile alla presenza di CO. Non scattando l’allarme, erano presenti rischi di intossicazione per gli utilizzatori. Il prodotto non è risultato conforme allo standard EN 50291.

Il monossido di carbonio (CO) è un gas invisibile, inodore e insapore, estremamente tossico per le persone.
Il CO è prodotto da qualsiasi apparecchio a combustione. Il rischio di esposizione al monossido di carbonio deriva, principalmente, dall’uso di prodotti a combustione scarsamente manutenuti o installati male.
La norma tecnica EN 50291 stabilisce le caratteristiche tecniche dei rilevatori al fine di ridurre i rischi derivanti dall’esposizione al monossido di carbonio, qualora il rilevatore stesso sia installato correttamente.

Prescrizioni per l’installazione:
- è necessario la presenza di un rilevatore in ogni stanza che contenga un apparecchio a combustibile;
- deve essere installato ad una distanza di almeno 300mm da qualsiasi parete (per dispositivi montati a soffitto);
- deve essere installato ad almeno 150mm dal soffitto (per dispositivi montati a parete);
- deve essere installato ad una distanza compresa tra 1m e 3m (da misurare orizzontalmente) dalla potenziale fonte di CO.
Per quanto riguarda la sensibilità del dispositivo, prima di essere messo in vendita, deve superare il test previsto dalla norma. Il test deve essere effettuato con un gas in rapporto volumetrico pari a 330 ± 30 ppm di CO in aria. Per superare il test, l’allarme si deve attivare in 3 min. Inoltre, il dispositivo deve “azzerarsi”, dopo il ripristino manuale se necessario, entro 6 min., se esposto ad aria pulita.

Per le autorità irlandesi, il dispositivo può essere paragonato ai rilevatori di fumo per quel che riguarda la tutela della salute delle persone.
A tal proposito, hanno fatto richiesta dell’inclusione dei rilevatori di monossido di carbonio all’interno dell’elenco di prodotti regolamentati dal Reg. 305/2011 (Regolamento prodotti da costruzione).

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RAPEX: Report 47 del 28/11/2014 - A12/1884/14 Hungary

ID 1220 | | Visite: 9359 | RAPEX 2014


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 47 del 28/11/2014 - A12/1884/14 Hungary

Approfondimento: Accendini



Il prodotto n. 43, del report Rapex del 28.11.2014, marca “kkk” è stato ritirato dal mercato perché non conforme alla decisione della Commissione Europea 2006/502/CE, che vieta l’immissione sul mercato di accendini fantasia. Tali accendini, infatti, a causa della loro attrattiva per i bambini, possono essere fonte di rischi (ustione/incendio) per gli stessi. Gli accendini trattati dalla decisione 2006/52/CE devono rispettare gli standard imposti dalla norma europea EN 13869.

L’11 Maggio 2006, la Commissione Europea decide di adottare delle misure per garantire che solo gli accendini a prova di bambino vengano immessi sul mercato, ed emana la Decisione 2006/502/CE. Da un indagine statistica, infatti, ogni anno nell’Unione Europea, si stimano tra i 1500 e 1900 feriti dovuti ad incidenti provocati da bambini che giocano con accendini. 
Con il decreto del 10 agosto 2007, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è fatto divieto anche in Italia di commercializzare accendini “fantasia” e “accendini usa e getta” privi di meccanismo di sicurezza per i bambini.
Per “accendino”, ai sensi della Direttiva 2006/502/CE, si intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, usato prevalentemente per accendere sigarette, sigari, pipe, fabbricato con serbatoio integrato indipendentemente dal fatto che possa essere ricaricato o meno.
Per “accendino fantasia”, ai sensi del punto 3.2 della norma EN 13869, si intende un dispositivo la cui forma ricorda personaggi di cartoni animati, giocattoli, armi, veicoli, animali, alimenti, telefoni, ecc…
Per “accendino a prova di bambino” si intende un accendino progettato e prodotto in modo da non poter essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d’età.
Pertanto si possono considerare sicuri, per l’uso da parte dei bambini, gli accendini:
1. che siano conformi alla norma Europea EN 13869;
2. che siano conformi alle regole stabilite dai Paesi UE e dalla Decisione 2006/502/CE.
Inoltre, Ai sensi dell’art. 112 del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/05):
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'art. 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 

Con la decisione dell’11 Febbraio 2014, la Commissione Europea dà tempo, fino all’11 Maggio 2015, agli Stati membri per adeguarsi alla decisione 2006/502/CE.

Esclusioni Direttiva 2006/502/CE:
“accendini ricaricabili per i quali i produttori forniscono, a richiesta delle autorità competenti, la necessaria documentazione a riprova del fatto che gli accendini sono progettati, prodotti e immessi sul mercato in modo tale da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro per un periodo di almeno cinque anni, con possibilità di riparazione, e che soddisfano in particolare tutti i requisiti indicati qui di seguito:
· una garanzia scritta del fabbricante valida almeno due anni per ciascun accendino, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1),
· la possibilità pratica di riparazione e di ricarica sicura dell’accendino lungo la sua intera durata di vita, compreso in particolare un meccanismo d’ignizione riparabile,
· le parti non di consumo, ma soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono essere accessibili per essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato basato nell’Unione europea.”


Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Analisi e valutazione comportamento assorbitore energia sistemi di arresto caduta

ID 1209 | | Visite: 9945 | Guide Marcatura CE INAIL



Analisi e valutazione del comportamento dell’assorbitore di energia nei sistemi di arresto caduta con differenti masse di prova

Il Quaderno riporta gli esiti di una ricerca condotta dall’Inail sulla verifica degli effetti delle decelerazioni subite dal lavoratore durante la caduta dall’alto; la verifica ha utilizzato lo stesso dispositivo con masse di prova di peso diverso.

Sommario

Premessa

1 Definizioni

2 Riferimenti storici

3 Danni sul corpo umano conseguenti all’arresto caduta

4 Analisi della caduta

5 Caratteristiche del sistema di collegamento

6 Test di caduta con torso di prova
6.1 Descrizione delle attrezzature e delle apparecchiature di prova
6.2 Componenti dei sistemi di arresto caduta utilizzati
6.3 Descrizione del test
6.3.1 Convenzioni
6.3.2 Test di caduta

7 Risultati delle prove
7.1 Generalità
7.2 Grafici relativi ad accelerazione e forze

8 Conclusioni

Riferimenti bibliografici

Legislazione

Norme tecniche

Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani, Carlo Ratti, Luca Rossi, Davide Geoffrey Svampa, Calogero Vitale
Edizioni Inail - Dicembre 2013

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Allegato riservato Analisi comportamento assorbitore energia DPI.pdf
INAIL 2013
49145 kB 45

Focus EN ISO 12100: Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni

ID 530 | | Visite: 16089 | Documenti Riservati Marcatura CE


EN ISO 12100: Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni

Focus tecnico
Rev. 01 2012

EN ISO 12100
Come deve essere redatto
il Manuale di Istruzioni conforme alla norma

Estratto Norma EN ISO 12100:2010 ITA

UNI EN ISO 12100:2010
Principi generali di progettazione
Valutazione del rischio e riduzione del rischio

Indice*
6.4 Informazioni per l'uso
6.4.1 Requisiti generali

Figura 1: Rappresentazione schematica processo di riduzione del rischio e metodo iterativo tre stadi
Figura 2: Processo di riduzione del rischio dal punto di vista del progettista
A. Fase 3: la Riduzione dei rischi mediante Informazioni per l’uso

6.4.2 Ubicazione e natura delle informazioni per l'uso
6.4.3 Segnali e dispositivi di avvertimento
6.4.4 Marcature, segni (pittogrammi) e avvertimenti scritti
6.4.5 Documenti di accompagnamento (in particolare manuale di istruzioni)
6.4.5.1 Contenuto
6.4.5.2 Redazione del manuale di istruzioni
6.4.5.3 Stesura e redazione delle informazioni per l’uso

7 DOCUMENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E RIDUZIONE DEL RISCHIO

*Numerazione secondo EN ISO 12100:2010 ITA

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Allegato riservato Focus Tecnico - EN ISO 12100 Redigere il Manuale di Istruzioni.pdf
EN ISO 12100
1474 kB 268

RAPEX: Report 45 del 14/11/2014 - A12/1805/14

ID 1188 | | Visite: 10098 | RAPEX 2014


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 45 del 14/11/2014 - A12/1805/14

Approfondimento: Sega elettrica 


Il prodotto “sega elettrica” della ECHO/SHINDAIWA, prodotto, in Giappone è stato volontariamente ritirato dal mercato italiano.

La causa del ritiro è dovuta ad alcuni componenti della frizione privi di un gioco sufficiente. 
A basse velocità, l’aumento di temperatura, causa la dilatazione dei componenti stessi che, venendo in contatto tra di loro, possono causare rotazioni involontarie della catena.

Il prodotto non risulta conforme alla Dir. 2006/42/CE.

In dettaglio non è rispettato il RESS (Requisito Essenziale Sicurezza Salute) 1.3.2:

“Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione. I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.


Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.

Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:

- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.”

Per la progettazione delle sicurezza delle motoseghe per potatura vi è la norma tecnica EN 11682-2, armonizzata per la Dir. 2006/42/CE.

La norma analizza i componenti principali delle motoseghe ai fine della sicurezza. 
Per quanto riguarda la frizione, ad esempio, deve essere progettata in modo tale che la catena non si metta in movimento fintanto che il motore ruota ad una velocità inferiore 1,25 volte la velocità di minimo.

Inoltre, la norma, descrive come progettare la sega elettrica per evitare infortuni da contraccolpo (kick back), come progettare le protezioni delle impugnature, come progettare le protezioni delle parti calde, ecc..

+ Info


Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Ecodesign Energy Labelling

ID 1179 | | Visite: 10020 | Direttiva Ecodesign



Ecodesign 
Energy Labelling

Air conditioners Air conditioners and comfort fans(EU) No 206/2012 EU No 626/2011

Boilers Hot-water boilers 92/42/EEC 

Circulators Circulators and glandless circulators integrated in products(EC) No 641/2009 

Dishwashers Household dishwashers(EU) No 1016/2010(EU) No 1059/2010

Electric motors Electric motors(EC) No 640/2009 

Fans
 
Fans driven by motors(EU) No 327/2011 

Lamps (directional and LED) Directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment(EU) No 1194/2012(EU) No 874/2012

Lamps (household)Non-directional household lamps (including amendment on ultraviolet radiation)(EC) No 244/2009
(EC) No 859/2009(EU) No 874/2012

Lamps (fluorescent) Fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps and for ballasts and luminaries able to operate such lamps (including amendment)(EC) No 245/2009(EU) No 347/2010(EU) No 874/2012

Power supplies External power supplies(EC) No 278/2009 

Refrigerating appliances Household refrigerating appliances(EC) No 643/2009(EC) No 1060/2010

Set-top boxes Simple set-top boxes(EC) No 107/2009 

Standby and off mode Electric power consumption standby and off mode of electrical and electronic household and office equipment(EC) No 1275/2008 

TelevisionTelevision(EC) No 642/2009(EU) No 1062/2010

Tumble driers Household tumble driers(EU) No 932/2012(EU) No 392/2012

Vacuum Cleaners Vacuum Cleaners (EU) No 666/2013 (EU) No 665/2013

Washer-driers (combined)Household combined washer-driers 96/60/EC

Washing machines Household washing machines(EU) No 1015/2010(EU) No 1061/2010

Water pumps Water pumps(EU) No 547/2012 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/index_en.htm

CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS - 01.2015

ID 1334 | | Visite: 8795 | Documenti Riservati Marcatura CE


CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS

Aggiornamento Gennaio 2015

CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS

Nel Processo di Valutazione dei rischi di CEM4, per ogni RESS è possibile individuare e riportare norme tecniche di tipo A/B/C in“Presunzione di Conformità.

Con l’aggiornamento di diverse norme tecniche, per difficoltà tecniche di agire direttamente sul database di default, che potrebbe essere stato personalizzato in merito dall'Utente,  abbiamo elaborato un documento che mette in relazione ogni RESS con le norme tecniche di tipo A/B.

Invitiamo i Gentili Clienti e Utenti di CEM4 a prendere nota del documento scaricabile all'indirizzo in calce.

Il Documento è gratuito per Clienti di CEM4 (Inviare richiesta) e disponibile Abbonati Marcatura CE.

Attenzione: 
1. Elenco con esaustivo sulle norme di tipo A/B, assenti norme tipo C
2. Non è presa in considerazione la data della norma: es.: EN 4413:2012 è indicato solo EN 4413

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato 20150116-m-NormeRESS_ CEM4.pdf
Documento completo
424 kB 69

ISO/TR 14121-2:2012 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio

ID 1200 | | Visite: 10234 | Documenti Riservati Marcatura CE


ISO/TR 14121-2:2012 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio

Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
Allegato A

La presente appendice contiene esempi dei metodi che possono essere adottati durante il processo di valutazione del rischio. Non si tratta degli unici strumenti disponibili e la loro inclusione nella presente parte della ISO 14121 non significa che siano stati approvati o raccomandati rispetto ad altri metodi conformi alla ISO 14121-1.

Questi esempi non trattano tutte le situazioni possibili in quanto queste variano da struttura a struttura. La scelta operata dalle persone che eseguono la valutazione del rischio dipende da molti diversi fattori e può condurre a risultati diversi.

Questi esempi sono forniti allo scopo di illustrare all'utilizzatore della presente parte della ISO 14121 come avvenga, nella pratica, l'identificazione dei pericoli o la stima del rischio quando si sceglie un particolare metodo.

Gli esempi riportati si riferiscono a:
a) identificazione dei pericoli con l'uso di moduli (vedere punto A.2);
b) matrici del rischio (vedere punto A.3);
c) grafici del rischio (vedere punto A.4);
d) punteggio numerico (vedere punto A.5);
e) stima del rischio quantificata (vedere punto A.6);
f) ibridi (vedere punto A.7).

Per particolari pericoli correlati a danni a lungo termine (per esempio quelli generati da rumore, materiali e sostanze, vibrazioni, radiazioni o relativi all’ergonomia) o con effetti molto rilevanti (per esempio incendio o esplosione), potrebbe essere appropriato tenere conto di metodi specifici di stima del rischio.

La valutazione del rischio non è un esercizio scientifico e pertanto è preferibile impiegare le risorse nella riduzione del rischio piuttosto che per ottimizzare le classificazioni di rischio.

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Allegato riservato ISO TR 14121-2-2012 - Estratto Metodo Ibrido P. 6.5.pdf
Metodi per la Valutazione del rischio - Allegato A
308 kB 274

Elenco Pericoli CEM4 - Aggiornabili

ID 469 | | Visite: 9229 | Documenti Riservati Marcatura CE



Elenco Pericoli CEM4 - Aggiornabili

Elenco pericoli estrapolati dalla norma tecniche UNI EN ISO 12100:2010 modificabili ed aggiornabili in Certifico Macchine 4 PRO [formato word]
---------
UNI EN ISO 12100:2010
Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte 1: Terminologia di base, metodologia

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Allegato riservato Elenco pericoli CM412-Aggiornabili.doc
Sicurezza
69 kB 20

Decisione di esecuzione (UE) 2015/17: EN 474-1:2006+A4:2013 macchine movimento terra

ID 1318 | | Visite: 16476 | Non Conformità CE

Decisione di esecuzione (UE) 2015/17 del 7 Gennaio 2014

La norma 474-1:2006+A4:2013 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute allegato I direttiva 2006/42/CE di cui ai punti:

- 1.2.2 Dispositivi di comando (visibilità delle zone pericolose durante l'avviamento)
- 3.2.1. Posto di guida (visibilità durante il funzionamento) 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della del 7 gennaio 2015 sulla pubblicazione con limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del riferimento alla norma EN 474-1:2006+A4:2013 relativa alle macchine movimento terra, conformemente alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza pertinenti.

Il Parlamento europeo ha ricevuto due petizioni dalla stessa persona in relazione ad incidenti mortali sul lavoro avvenuti in Germania con macchine movimento terra, in cui si sostiene che gli incidenti sono imputabili all'insufficiente visibilità dal posto di guida.

Le macchine interessate sono state progettate conformemente alla norma armonizzata EN 474-1 «Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali».

Di conseguenza la norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 «Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali», il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 novembre 2013 (3), è stata esaminata dalla Commissione insieme ai rappresentanti del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE.

Si è concluso che le macchine movimento terra progettate e fabbricate conformemente alla norma non consentono al conducente di avere una visibilità sufficiente per far funzionare la macchina senza rischi per il macchinista stesso o per terze persone.

Di conseguenza la Commissione ha concluso che la norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.2.2 Dispositivi di comando (visibilità delle zone pericolose durante l'avviamento) e 3.2.1. Posto di guida (visibilità durante il funzionamento) dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

Tenendo conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma EN 474-1:2006 +A4:2013 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento relativo alla norma EN 474-1:2006+A4:2013 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata.

Vedi Norme armonizzate Direttiva macchine

Update Settembre 2016

Aggiunta appendice AC:2014 (EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014)

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014
Attenzione: Questa pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 Visibilità - Campo visivo dell'operatore della presente norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

UNI EN 474-1:2013-11
Titolo: Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali
Stato: In vigore
Data entrata in vigore : 07 novembre 2013
Data ritiro: ---
Sommario: La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 474-1:2006+A4 (edizione settembre 2013) e tiene conto dell'errata corrige di marzo 2014 (AC:2014). La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per le macchine movimento terra descritte nella UNI EN ISO 6165:2006, ad esclusione dei rulli compressori e delle trivelle ad azione orizzontale.
La norma si applica anche alle macchine derivate progettate principalmente per l’uso con attrezzature atte a dissodare, rompere, muovere, trasportare, distribuire e livellare terra e roccia.

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GURI n. 17 del 2-3-2015
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7 January 2015
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7 Gennaio 2015
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Decisione di esecuzione (UE) 2015/16: EN 1870-17 Troncatrici radiali

ID 1314 | | Visite: 11569 | Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2015/16 del 5 Gennaio 2014

La norma 1870-17 Troncatrici manuali non soddisfa il "RESS 1.4.2 Requisiti particolari per i ripari" della Direttiva macchine 2006/42/CE

Decisione di esecuzione (UE) 2015/16 della Commissione del 6 gennaio 2015 sulla pubblicazione con limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del riferimento alla norma EN 1870-17:2012 relativa alle troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

A maggio 2013 la Francia ha sollevato un'obiezione formale, in virtù dell'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE, nei confronti della norma EN 1870-17:2012 «Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Segatrici circolari - parte 17: Troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio (seghe radiali manuali)», che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) aveva proposto per l'armonizzazione a norma della direttiva 2006/42/CE.

L'obiezione formale nasce dal carattere lacunoso delle disposizioni di cui al paragrafo 3 della clausola 5.3.6.1 «Ripari della lama», della norma.

Tale clausola stabilisce che i ripari possono essere fissi o mobili senza specificare quando ciascun tipo sia necessario; questi due tipi di dispositivi, invece, sono diversi per natura e offrono differenti livelli di sicurezza che corrispondono a diverse analisi del rischio.

Dopo aver esaminato la norma EN 1870-17:2012 con i rappresentanti del comitato istituito in virtù dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.4.2 «Requisiti particolari per i ripari» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, in quanto consente al progettista di scegliere l'installazione di ripari che offrono livelli di sicurezza differenti, senza riferirsi ad un'analisi del rischio.

UNI EN 1870-17:2012 - Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 17: Troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio (seghe radiali manuali)

Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

Focus Tappeti e pedane sensibili alla pressione EN 1760-1

ID 528 | | Visite: 13750 | Documenti Riservati Marcatura CE


Tappeti e pedane sensibili alla pressione EN 1760-1

ID 528 | 15.07.2014

Focus tecnico
Rev. 01 2012

Tappeti e pedane sensibili alla pressione
EN 1760-1

[box-warning]La norma EN 1760-1:1997+A1:2009 è stata sostituita dalla EN ISO 13856-1:2013, entrata in vigore in Italia il 26 Novembre 2013 - UNI EN ISO 1386-1:2013.

Vedi documento di lavoro aggiornato Update 04.10.2021[/box-warning]

Estratto della EN 1760-1
Dispositivi di protezione sensibili alla pressione
Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione

Indice

1. DEFINIZIONI
1.1 Tappeto sensibile alla pressione
1.2 Pedana sensibile alla pressione

2. APPLICAZIONI
2.1 Applicazione di pedane e tappeti sensibili alla pressione
2.2 Scelta dispositivi di sicurezza
2.3 Superfice di montaggio
2.4 Posizionamento tappeti e pedane sensibili alla pressione
2.5 Tappeto/pedana sensibile con installazione a pavimento
2.6 Categoria di sicurezza

3. CRITERI DI SELEZIONE

4. CONFRONTO INSTALLAZIONE PROGETTATA BENE E MALE
4.1 Installazione progettata bene
4.2 Installazione progettata male

Bibliography

Norma numero: 
UNI EN 1760-1:2009
Titolo : Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 1: Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione
Stato : RITIRATA CON SOSTITUZIONE
Organi tecnici [Commissione Tecnica / Sottocommissioni / Gruppi di lavoro] : 
Data entrata in vigore : 23 luglio 2009
Data ritiro : 26 novembre 2013
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1760-1:1997+A1 (edizione aprile 2009). La norma specifica i requisiti dei tappeti e delle pedane sensibili alla pressione normalmente azionati dai piedi, da impiegarsi come dispositivi di sicurezza per proteggere le persone dai macchinari pericolosi. Vengono forniti i requisiti minimi di sicurezza per le prestazioni, la marcatura e la documentazione.

Norma numero : UNI EN ISO 13856-1:2013
Titolo : Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 1: Principi generali di progettazione e prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione
Stato : IN VIGORE
Data entrata in vigore : 26 novembre 2013
Data ritiro: ---
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 13856-1 (edizione aprile 2013). La norma specifica i principi generali e i requisiti di progettazione e prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione, generalmente azionati dai piedi, da impiegarsi come dispositivi per proteggere le persone dai macchinari pericolosi. Sono forniti i requisiti minimi di sicurezza per le prestazioni, la marcatura e la documentazione. La norma si applica a tappeti e pedane sensibili alla pressione, indipendentemente dal tipo di fonte energetica utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica o meccanica), progettati per rivelare persone di peso maggiore di 35 kg e persone (per esempio bambini) di peso maggiore di 20 kg.

UNI
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-13856-1-2013.html
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Allegato riservato Focus Tecnico - Tappeti e pedane sensibili alla pressione EN 1760-1.pdf
EN 1760-1
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CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS

ID 961 | | Visite: 11206 | Documenti Riservati Marcatura CE


CEM4: Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS

CEM4                                                                      
Valutazione dei rischi e norme tecniche per RESS

Nel Processo di Valutazione dei rischi di CEM4, per ogni RESS è possibile individuare e riportare norme tecniche di tipo A/B/C in“Presunzione di Conformità.

Con l’aggiornamento di diverse norme tecniche, per difficoltà tecniche di agire direttamente sul database di default, che potrebbe essere stato personalizzato in merito dall'Utente,  abbiamo elaborato un documento che mette in relazione ogni RESS con le norme tecniche di tipo A/B.

Invitiamo i Gentili Clienti e Utenti di CEM4 a prendere nota del documento scaricabile all'indirizzo in calce.

I Clienti di CEM4 o Abbonati Marcatura CE, hanno gratuitamente il documento (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Attenzione: 
1. Elenco con esaustivo sulle norme di tipo A/B, assenti norme tipo C
2. Non è presa in considerazione la data della norma: es.: EN 4413:2012 è indicato solo EN 4413

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Allegato riservato 20140917-m-NormeRESS_ CEM4.pdf
Report completo
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Direttive Nuovo Approccio (Direttive che prevedono marcatura CE)

ID 1287 | | Visite: 8084 | Nuovo Approccio



European standards

Harmonised standards
New Approach directives (directives providing for CE marking)

Standards are shaped by consensus among enterprises, public authorities, consumers, and trade unions, through a consultation process organised by independent, recognised standardisation bodies at national, European and international level.

A harmonised standard is elaborated on the basis of a request from the European Commission to a recognised European Standards Organisation to develop a European standard that provides solutions for compliance with a legal provision. 
Such a request provides guidelines which standards must respect to meet the essential requirements or other provisions of harmonisation legislation.
Compliance with harmonised standards provides a presumption of conformity with the corresponding requirements of harmonisation legislation. 
Manufacturers, other economic operators or conformity assessment bodies can use harmonised standards to demonstrate that products, services or processes comply with relevant EU legislation.
To create the capacity to confer this presumption of conformity, the references of harmonised standards must be published in the Official Journal of the European Union.
The use of these standards remains voluntary. 
Manufacturers, other economic operators or conformity assessment bodies are free to choose any other technical solution that provides compliance with the mandatory legal requirements.
Within the context of some directives or regulations voluntary European standards supporting implementation of relevant legal requirements are not called "harmonised standards". 
Such legislation and related European standards are also included in this information service, if relevant legislation foresees a need for a Commission standardisation request to European Standards Organisations and if publication of references in the Official Journal of the European Union is foreseen as a precondition for presumption of conformity or for other legal effect.

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Allegato riservato Nuovo Approccio 2014.pdf
Ren. 1.0 2014
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Sentenza 8.9.05 Causa C-40-04

ID 1283 | | Visite: 7129 | Nuovo Approccio



Corte di Giustizia UE Direttiva macchine: “la marcatura CE non è una formalità”

Già dal 2005 la Corte sottolinea che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva macchine è snellire e semplificare l’iter di definizione della conformità delle stesse macchine, promuovendone la libera circolazione nel mercato interno. 

Tale obiettivo, per la Corte, sarebbe vanificato se la legislazione degli Stati Membri considerassero ugualmente responsabili della conformità delle macchine, alla stregua del fabbricante, operatori che si trovano a valle del fabbricante stesso.
__________

Negli ultimi anni l’Unione Europea è intervenuta a disciplinare l’immissione in commercio di molti prodotti mediante il meccanismo legislativo del così detto “Nuovo Approccio”.

Sostanzialmente l’Unione con il Nuovo Approccio stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che determinati prodotti (quali ad esempio le macchine da lavoro, i giocattoli, i dispostivi medici, etc…) devono possedere per poter essere considerati sicuri e poter liberamente circolare all’interno della Comunità Europea. 

Il possesso dei requisiti di sicurezza richiesti di un prodotto è “certificato” dall’apposizione della marcatura CE sullo stesso prodotto.

In tutte le discipline il soggetto incaricato di ideare, progettare e costruire i prodotti conformi ai requisiti minimi di sicurezza è il Fabbricante.

Ma che tipo di obblighi e responsabilità ricadono su distributore e importatore?

Sul punto purtroppo le direttive non sempre fanno chiarezza e spesso nell’attuazione delle stesse direttive i singoli stati membri introducono altri elementi di confusione.

Ma come spesso è successo nel diritto comunitario la Corte di Giustizia è intervenuta a far luce sulla non facile questione. 
Con la sentenza del 8 settembre 2005, emessa nella Causa C – 40/04, la Corte di Giustizia è, infatti, intervenuta a chiarire i limiti circa gli obblighi di controllo e verifica in capo all’importatore di apparecchiatura marcate CE.

Vediamo brevemente il caso.

Punto di partenza della pronuncia è il grave infortunio sul lavoro di cui è stato vittima il dipendente di una società finlandese al quale, mentre cambiava le lame di una pressa piegatrice idraulica, sono state recise otto dita. 

L’infortunio si è verificato a causa di un urto accidentale del pedale di avviamento della macchina da parte del dipendente che aveva provocato un movimento della pressa, nonostante la macchina non fosse in funzione e nonostante la stessa fosse staccata dalla corrente.

La pressa in questione risultava marcata CE, in forza della direttiva macchine (direttiva 98/37/CE) da fabbricante francese ed importata in Finlandia da imprese del luogo.

Nel corso del giudizio, il Tribunale Finlandese ha ritenuto parzialmente responsabile la società importatrice sulla base di quanto disposto dalla Legge finlandese in materia di sicurezza sul lavoro. 

In base alla normativa nazionale, infatti, il produttore, l’importatore e il venditore di una macchina hanno identici obblighi di verifica dei requisiti di sicurezza e tutela della salute dettati per l’impiego di macchine industriali sottoposte alla direttiva CE n. 98/37/CE. 

Davanti alla Suprema Corte, la Società importatrice della pressa incriminata contestava la compatibilità con le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci della normativa finlandese nella parte in cui si chiede all’’importatore di verificare la sicurezza di una macchina importata già marcata CE in un altro Stato Membro.

La Corte di Giustizia, chiamata a decidere sulla questione si è sostanzialmente pronunciata a favore dell’importatore.

La Corte ha, infatti, sottolineato che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva macchine è snellire e semplificare l’iter di definizione della conformità delle stesse macchine, promuovendone la libera circolazione nel mercato interno. 

Tale obiettivo, per la Corte, sarebbe vanificato se la legislazione degli Stati Membri considerassero ugualmente responsabili della conformità delle macchine, alla stregua del fabbricante, operatori che si trovano a valle del fabbricante stesso.

Quindi, per la Corte, in presenza della marcatura CE l’importatore non è obbligato a verificare che la macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e, dunque, in caso di malfunzionamento non è penalmente responsabile degli eventuali danni subiti dal lavoratore.

Per la Corte gli Stati Membri possono unicamente, a loro discrezione, applicare delle disposizioni nazionaliche impongano all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di 

1. verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato; 

2. fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

A parere di chi scrive la pronuncia della Corte di Giustizia costituisce un fondamentale leading case per tutte le materie disciplinate attraverso il meccanismo legislativo del Nuovo Approccio, come la direttiva macchine. 

La legislazione del Nuovo Approccio tipicamente riconosce precisi obblighi e responsabilità in capo ai diversi operatori economici (fabbricante in primis), come peraltro la stessa Corte ha sottolineato nella Sua pronuncia.

Ne discende che la diversità di ruoli prevista nelle diverse direttive del Nuovo Approccio non può non generare anche una diversità di obblighi e responsabilità.

Peraltro occorre valutare un ulteriore aspetto. 

Se si ammettesse un uguale responsabilità di diversi operatori, analogamente a quanto fatto dalla legge Finlandese, un utente o un consumatore che volesse lamentare un difetto di conformità del prodotto acquisito potrebbe aver difficoltà a far valere i propri diritti. 

Si potrebbe, infatti, generare un passaggio - scarico di responsabilità tra un soggetto ed un altro.

Anche in questo senso la sentenza della Corte non può che essere vista come rappresentativa non solo del settore coperto dalla direttiva macchine, ma di tutti i settori disciplinati dalle direttive del Nuovo Approccio.
La pronuncia quindi non fa che ribadire un principio del Nuovo Approccio che garantisce la certezza di tutela di utenti e consumatori:

il fabbricante è il solo responsabile della conformità dei prodotti ai requisiti minimi di sicurezza richiesti dalle direttive comunitarie.

Avv. Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna
Sentenza Corte 08.09.2005 - Causa C-40-04

RAPEX Report 51 del 26/12/2014 - A12/2082/14 The Netherlands

ID 1279 | | Visite: 7919 | RAPEX 2014


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 51 del 26/12/2014 - A12/2082/14 The Netherlands

Approfondimento: Coperta antincendio



"Il prodotto coperta antincendio Mod: 120x180 cm è stato ritirato dal mercato perchè non estingue l'olio da cucina mentre sta bruciando.

Le caratteristiche tecniche di una coperta antincendio sono descritte nella norma tecnica EN 1869. 
La norma descrive all'Appendice C una prova di resistenza al fuoco che la coperta deve superare.

Il combustibile per la prova è olio da cucina posto in una bacinella di diametro interno (345 +- 5) mm e profonditá (100 +- 5) mm.
La bacinella deve essere posta su di un tavolo di altezza 0,8 m e dimensioni maggiori di quelle della coperta antincendio e su di un apposito supporto.
Mediante un bruciatore a gas si deve accendere l'olio e lasciarlo bruciare liberamente per due minuti. Successivamente si deve posizionare la coperta sulla bacinella e attendere 17 minuti. Alla rimozione della coperta:
- il fuoco deve risultare spento (nessuna fiamma presente);
- non si deve riaccendere nei successivi 3 minuti.

Alla fine della prova deve rimanere del combustibile (olio da cucina).




Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici

ID 1266 | | Visite: 14857 | Direttiva articoli pirotecnici

Direttiva 2013 29 UE

Direttiva 2013/29/UE / 

ID 1266 ! Update news 03.02.2025

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)

(GU L 178 del 28.6.2013)

[box-info]Recepimento

Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123

Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (GU n. 186 del 12.08.2015) [/box-info]

________

Rettificata da:

- C1 Rettifica, GU L 94 del 18.3.2021, pag. 7 (2013/29/UE)

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123[/box-note]

Nuovo Regolamento DPI - Parere CESE

ID 1257 | | Visite: 8922 | Regolamento DPI



Parere del CESE sul Nuovo Regolamento DPI

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale

1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) giudica opportuna l'iniziativa della Commissione europea intesa a sostituire con un regolamento la direttiva del 1989 sui dispositivi di protezione individuale (DPI), ossia «qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza», al fine di garantire un'applicazione obbligatoria e uniforme in tutti gli Stati membri.

1.2 Il CESE giudica positivamente la maggior parte delle modifiche proposte:
- l'allineamento su un quadro comune per la normativa relativa ai prodotti;
- il chiarimento delle responsabilità di tutti gli operatori privati e pubblici coinvolti nelle procedure di verifica della conformità dei DPI con i requisiti contenuti nella proposta di regolamento e negli allegati;
- l'inserimento di nuove categorie di DPI: i «DPI fatti su misura» e i «DPI adattati singolarmente»;
- la nuova durata di 5 anni della validità dei certificati di conformità.

1.3 Tuttavia, il CESE si interroga sulla pertinenza di talune modifiche proposte:
- l'inclusione dei DPI fabbricati per uso privato contro l'umidità, l'acqua e il calore;
- la varietà di regimi linguistici prevista per le diverse informazioni che è obbligatorio comunicare.

1.4 Il CESE osserva inoltre che l'uso dei DPI deve essere inserito in una politica globale di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, che copra in particolare:
- l'individuazione precisa dei fattori di rischio;
- l'adattamento dei posti di lavoro per ridurre l'esposizione ai rischi;
- la modifica dell'organizzazione del lavoro;
- la formazione dei lavoratori in merito alla prevenzione dei rischi, all'ergonomia, alle modalità per indossare e utilizzare i DPI.

1.5 D'altronde, tutti questi obiettivi sono al centro del nuovo quadro strategico europeo sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro 2014-2020, adottato il 6 giugno 2014: sarebbe opportuno farvi riferimento nella proposta di regolamento COM(2014) 186 final.
Si rammenta che, nel 2013, 3 milioni di lavoratori sono stati vittima di incidenti gravi sul posto di lavoro.

1.6 Ci si può anche rammaricare dell'assenza di qualsiasi considerazione economica riguardo al mercato europeo dei DPI, stimato nel 2010 a circa 10 miliardi di euro, in crescita, stimolato dall'innovazione tecnologica (nuove fibre, tessuti intelligenti, nanomateriali...) e orientato a rispondere alle esigenze di protezione ma anche alle richieste provenienti dalla società in fatto di confort, praticità, leggerezza e aspetto estetico.

1.7 Il CESE si rammarica altresì della scarsa considerazione rivolta alle procedure di manutenzione, controllo e revisione dei DPI, al caso dei DPI utilizzati da più persone e a quello dei DPI di seconda mano.


CESE
Comitato Economico e Sociale Europeo

COM(2014) 186 final - 2014/0108 (COD)

(2014/C 451/12)

DPI Dispositivi di Protezione Individuale: La proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014

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Allegato riservato OJ-JOC_2014_451_R_0012-IT-TXT.pdf
OJ-JOC 2014/451R0012-IT-TXT
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RAPEX Report 48 del 05.12.2014 - A12/1892/14 Slovenia

ID 1237 | | Visite: 9835 | RAPEX 2014

Temi: RAPEX


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 48 del 05/12/2014 - A12/1892/14 Slovenia

Approfondimento: Troncatrice



Troncatrice - Il prodotto “troncatrice” mod. SC251W è stato volontariamente ritirato dal mercato a causa di informazioni per l’uso, fornite con il prodotto, non esaustive, per quel che riguarda i rischi derivanti dall’uso della macchina; e perché la protezione della lama non è sufficiente ad impedire il contatto con la stessa da parte dell’operatore, mentre la macchina è in funzione.

Il prodotto non è risultato conforme alla Direttiva Macchine (RESS pertinenti) ed alla norma tecnica armonizzata EN 61029-2-9.

La norma, al punto 7.13, specifica le istruzioni relative alla sicurezza che devono essere fornite all’operatore insieme al prodotto:
c) precauzioni di sicurezza
Z101) avvertimento di non usare la troncatrice quando le lame sono danneggiate o deformate;
Z102) istruzione per la sostituzione dell’inserto da tavolo quando usurato;
Z103) indicazione circa l’uso solo di lame indicate dal Fabbricante; le lame per il taglio del legno devono essere conformi alla norma EN 847-1;
Z104) avvertimento di non usare lame costruite con acciaio adatto ad alte velocità;
Z105) indicazione per l’uso di dispositivi di protezione individuale quando necessario, ad esempio:
i) Otoprotettori;
ii) Occhiali o dispositivi di protezione degli occhi;
iii) Maschere di protezione;
iv) Guanti che proteggano dal taglio delle lame e dei materiali lavorati (raccomandazione circa il trasporto delle lame da effettuarsi, quando possibile, dentro un apposito contenitore).
Z106) istruzioni per il collegamento della troncatrice ad un aspiratore di polveri per quando si taglia il legno.
e) operazioni in sicurezza
Z101) istruzioni per la corretta selezione della lama in base al materiale da tagliare;
Z102) avvertimento di non usare la troncatrice per tagliare materiali non espressamente indicati;
Z103) informazioni per il sollevamento e trasporto: le informazioni devono includere come collegare il dispositivo di sollevamento alla troncatrice e, quando necessario, degli avvertimenti circa il non utilizzo di protezioni durante questa operazione;
Z104) l’indicazione di usare la troncatrice solo con le protezioni in buono stato e correttamente manutenute, ed installate;
Z105) indicazione di tenere il piano di lavoro libero dagli scarti e dai detriti di lavorazione;
Z106) istruzioni per assicurarsi che la velocità indicata sulla lama sia uguale a quella indicata sulla troncatrice;
Z107) istruzioni per assicurarsi che ogni distanziale ed anello del mandrino usato sia conforme a quello stabilito dal Fabbricante;
Z108) quando equipaggiata con laser o led: avvertimento di non sostituire il laser o il led con un tipo differente. Deve essere indicato che le riparazioni possono essere fatte solo dal Fabbricante o da un suo rappresentante autorizzato;
Z109) indicazioni su come rimuovere e re-installare la lama;
Z110) avvertimento sul non rimuovere i residui di lavorazione o altre parti del pezzo in lavorazione mentre la macchina è in funzione con la lama accessibile;
Z111) istruzioni su come tagliare correttamente ed in sicurezza:
i) Bloccare sempre il pezzo alla tavola di taglio;
ii) Assicurarsi della stabilità della macchina prima di ogni taglio;
iii) Se necessario, fissare la troncatrice ad un tavolo da lavoro o simili;
iv) Se necessario, sorreggere pezzi molto lunghi da tagliare mediante supporti addizionali;
Z112) istruzioni su come bloccare il pezzo alla tavola da lavoro;
Z113) istruzioni su come fissare la troncatrice al tavolo da lavoro o simili;
Z114) informazioni circa la dimensione minima dei pezzi da lavorare;
Z116) informazioni circa lo spessore massimo dei pezzi da tagliare;
Z117) informazioni circa il “range” di diametri esterni, diametri dei fori e spessori con le quali può essere usata la troncatrice;
Z118) informazioni circa la profondità massima di taglio raggiungibile;
Z119) informazioni circa i possibili angoli obliqui e conici e le loro combinazioni.

Per quanto riguarda, invece, la protezione della lama, la norma ne specifica le caratteristiche al punto 18.1.101. Indicando che l’area 1 (Fig. Z101) deve essere munita di un riparo fisso che copra le zone periferiche ed entrambi i lati della lama fino ai denti della stessa, indipendentemente dalla posizione in cui si trova l’unità di taglio.

Quando, inoltre, la flangia o il dado di serraggio non sono circolari devono essere coperti da un riparo fisso.

Quando l’unità di taglio è sollevata, l’area 2 (Fig. Z101) deve essere protetta mediante una combinazione di un riparo fisso con un riparo a chiusura automatica, che almeno coprano le zone periferiche della lama e, da entrambi, i lati i denti della troncatrice almeno fino alla radice dei denti stessi.


Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione Gru a bandiera

ID 1216 | | Visite: 14544 | Documenti Riservati Marcatura CE



Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione

Gru a bandiera

Il Manuale di Istruzioni per l'Assemblaggio è strutturato in accordo con la Guida commentata all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE 2a Ed. Giugno 2010 All. VI, in particolare:

Direttiva Macchine 2006/42/CE All. 1 p. 1.7.4;
- UNI EN ISO 12100 p.6.4
: Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio;
- UNI 10653
: Documentazione Tecnica - Qualità della documentazione tecnica di prodotto;
- UNI 10893: Documentazione tecnica di prodotto - Istruzioni per l'Uso - Articolazione ed ordine espositivo del contenuto;
- CEI EN 82079-1: Preparazione di istruzioni - Struttura, contenuto e presentazione.

Modello "Certifico M.I.U.M."
Formato .pdf - Pag. 78
Realizzazione Certifico S.r.l. 2010

Gesenu S.p.A.
www.gesenu.it
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RAPEX: Report 46 del 21/11/2014 - A11/0100/14 Francia

ID 1205 | | Visite: 10899 | RAPEX 2014

Temi: RAPEX


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 46 del 21/11/2014 - A11/0100/14 Francia

Approfondimento: Forno elettrico

 

Il prodotto “Mini forno elettrico” Mod. TY451CL - OV14DOM, prodotto in Cina, è stato respinto alla frontiera francese. 

Il prodotto non è risultato conforme alla Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione ed alla norma tecnica armonizzata EN 60335-2-6. 

A causa dell’alta temperatura raggiunta dalle pareti esterne del forno, gli utilizzatori del forno potrebbero incorrere nel rischio di ustione.

La norma al punto 11.101 riporta la tabella 102 con le temperature limite raggiungibili per le superfici accessibili in base alla tipologia di materiale.
Tab. 102:
tipologia di superfice= metallo o metallo verniciato (temperatura limite raggiungibile dalle porte del forno=45 K; temperatura limite raggiungibile dalle altre parti=60 K);
tipologia di superfice=metallo smaltato (temperatura limite raggiungibile dalle porte del forno=50 K; temperatura limite raggiungibile dalle altre parti=65 K);
tipologia di superfice=vetro e ceramica (temperatura limite raggiungibile dalle porte del forno=60 K; temperatura limite raggiungibile dalle altre parti=80 K);
tipologia di superfice=plastica avente uno spessore superiore a 0,3 mm (temperatura limite raggiungibile dalle porte del forno=80 K; temperatura limite raggiungibile dalle altre parti=100 K).

Il limite di temperatura raggiungibile di 100 K vale anche per materiali plastici aventi un rivestimento in metallo di spessore minore di 0,1 mm. Inoltre, quando lo spessore del rivestimento in plastica non supera i 0,3 mm, si applica il limite imposto per il materiale di supporto.
La temperatura deve essere misurata mediante una sonda dalle caratteristiche descritte in figura 104. La sonda deve essere applicata con una forza di 4 N alla superfice in modo da garantire il miglior collegamento possibile.



Fig. 104

A Adesivo
B Filamenti termocoppia di diametro 0,3 mm a norma IEC 60584-1 Tipo K (Chromel/Alumen)
C Dispositivo per il contatto che permette una forza di 4 N +- 1 N
D Tubazione in policarbonato: diametro interno 3 mm, diametro esterno 5 mm
E Disco di rame stagnato: diametro 5 mm, spessore 0,5 mm


Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Guide to the CE Marking of Structural Steelwork

ID 1190 | | Visite: 7863 | Documenti Marcatura CE UE


Guide to the CE Marking of  Structural Steelwork

This document gives guidance on the CE Marking of structural steel work.

It applies to structural steel components that are manufactured as welded or non-welded fabrications.

The components may be CE Marked individually or collectively as a kit.

The general guidance applies to structural steel components to be used in building construction.

It can also be applied, with some modification, to components to be used in other construction applications in cluding bridges.

This publication has been reviewed by Stephen Rein MCIOB, MInstCES,who was aconsultant to CEN for five years and is co-author of‘ The Construction Products Directive: A practical guide to implementation and CE marking’.

BCSA
The British Constructional Steelwork Association Ltd.
4, Whitehall Court

Westminster - London

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Allegato riservato Guide to the CE Markink of Structural Steelwork.pdf
BCSA - UK
3278 kB 46

7° Rapporto sorveglianza Direttiva macchine - INAIL 2013

ID 170 | | Visite: 19496 | Guide Marcatura CE INAIL


7° Rapporto Direttiva macchine

Attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine

Disponibile il testo del 7° Rapporto sull'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 (Decreto di attuazione Direttiva macchine 2006/42/CE) per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine, realizzato da Inail - Settore ricerca certificazione e verifica, Dipartimento tecnologie di sicurezza (Dts) e Dipartimento certificazione e conformità di prodotti ed impianti (Dcc).

Sono state 3023 le segnalazioni totali di presunta non conformità pervenute al Ministero dello Sviluppo Economico al 30 giugno 2013. 

2957 segnalazioni sono pervenute da soggetti istituzionali (Asl, Arpa, Dpl, Inail), 66 da altri soggetti quali magistratura, esercito, Stati della Comunità Europea e privati.

In brevissima sintesi

Numero di segnalazioni di presunta non conformità:

- 153 macchine alimentari
- 151 macchine per cantiere e costruzione
- 150 carrelli industriali (che sono le macchine in proporzione più pericolose, 14 infortuni mortali)
- 147 gru
- 143 macchine utensili
- 98 piattaforme di sollevamento
- .....


INAIL
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS)
Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti ed Impianti (DCC)
Ed. 2013

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Allegato riservato 7 Rapporto Direttiva macchine INAIL.pdf
INAIL 2013
6671 kB 329

NFPA 68 - NFPA 69

ID 227 | | Visite: 18532 | Documenti Marcatura CE ENTI

NFPA 68 2007 - NFPA 69 2008

ID 227 | 07.08.2024

- Progettazione dei sistemi di sfogo dell'esplosione o Venting (EN 14491 - NFPA 68)

- Progettazione dei sistemi di soppressione dell'esplosione (EN 14373 - NFPA 69)

UNI EN 14373: Sistemi di soppressione dell’esplosione
UNI EN 14491: Sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di polveri

NFPA 68: Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting
NFPA 69: Standard on Explosion Prevention Systems



Fonte: NFPA - National Fire Protection Association

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