Slide background
Slide background




RAPEX Report 31 del 05/08/2016 N.1 A12/0929/16 Italia

ID 2874 | | Visite: 4337 | RAPEX 2016Permalink: https://www.certifico.com/id/2874

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 31 del 05/08/2016 N.1 A12/0929/16 Italia

Approfondimento tecnico: Liquido per sigarette elettroniche

Il prodotto, di marca “Quickie”, è stato sottoposto al divieto di immissione sul mercato, commercializzazione, importazione, fabbricazione ed esportazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73, ed al divieto di commercializzazione del Ministero della Salute prot. 0012486-06/05/2016-DGPRE-COD_UO-P, a seguito di esito della valutazione di un campione il 4 maggio 2016 presso il Ministero della Salute con la presenza di un rappresentante dell’ISS.

La ricarica per sigaretta elettronica veniva venduta in un contenitore in plastica di forma cilindrica con base ellittica di colore giallo, recante in etichetta adesiva l’indicazione “QUICKIE- Milk and Chocolate 100% Natural flavors 6 mg” e sulla base alta piccola etichetta adesiva recante l’indicazione “contiene Nicotina. Nocivo a contatto con la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini”, con all’interno n.1 (uno) flacone contenente ricarica per sigaretta elettronica e n.2 (due) flaconi vuoti.

Il liquido non è risultato conforme al Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) ed alla Direttiva 87/357/CEE.

Il Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) stabilisce che:

Articolo 33

Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico

1. Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno nonché un eventuale imballaggio intermedio e l'imballaggio esterno è conforme alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, l'imballaggio interno e l'eventuale imballaggio intermedio sono etichettati in conformità del presente regolamento. Anche l'imballaggio esterno può essere etichettato conformemente al presente regolamento. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare sull'imballaggio esterno.

2. Quando l'imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l'imballaggio esterno che quello interno, nonché l'eventuale imballaggio intermedio, sono etichettati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, se l'imballaggio esterno permette di vedere chiaramente l'etichettatura dell'imballaggio interno o di quello intermedio, l'imballaggio esterno può non essere etichettato.

3. I colli unici conformi alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose sono etichettati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle norme in materia di trasporto delle merci pericolose. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme in materia di trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare. 

Inoltre, non risultando espresso in percentuale il contenuto di nicotina, non è possibile verificare la corretta classificazione di pericolo e la conseguente etichettatura.

Per quanto riguarda la Direttiva 87/357/CEE, invece:

Articolo 1 

1. La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nel paragrafo 2 che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.

Articolo 2 

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie perché sia vietata la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione dei prodotti di cui alla presente direttiva.

Infine, con il D.Lgs. 12 gennaio 2016 n. 6, recepimento della Direttiva 2014/40/UE, dal 20 maggio 2016 non è più consentito vendere in Italia liquidi di ricarica in contenitori di volume superiore a 10 ml. Il contenitore in oggetto conteneva invece 100 ml di prodotto.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (RAPEX Report 31 del 05_08_2016 N.1 A12_0929_16 Italia.pdf)RAPEX Report 31 del 05/08/2016 N.1 A12/0929/16 Italia
Liquido per sigarette elettroniche
IT261 kB955

Tags: RAPEX

Ultimi archiviati Marcatura CE

Dic 13, 2024 109

Regolamento delegato (UE) 2024/3173

Regolamento delegato (UE) 2024/3173 ID 23106 | 13.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato
Dic 02, 2024 160

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR) ID 23047 | 02.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Dic 18, 2024 118755

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 ID 518 | Update news 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del… Leggi tutto