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Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

ID 4687 | | Visite: 10838 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/4687

Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

CNI 27/09/2017

La linea guida per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) è il frutto di un lungo lavoro del Gdl, che ha avuto come riferimento base un documento elaborato dalla Federazione degli Ordini degli lngegneri dell'Emilia Romagna, sviluppatosi successivamente attraverso un confronto serrato e continuo con numerosi interlocutori esperti della materia, dai responsabili degli organi di vigilanza di alcune ASL regionali coinvolti nella fase iniziale, agli ingegneri della sicurezza di numerosi Ordini provinciali, nonchè di Federazioni e Consulte regionali.

II documento finale, approvato dal Consiglio Nazionale lngegneri nella seduta del 06/09/2017, si pone come utile strumento per l'esercizio della funzione di coordinatore in fase di progettazione, prima nel suo genere a diffusione nazionale.

L'obiettivo della "linea guida" è di fornire all'ingegnere, ed eventualmente a tutti i professionisti della sicurezza che si occupano della gestione dei cantieri, un valido supporto nell'ambito dell'esercizio della propria funzione, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, ma anche in veste di ausilio finalizzato all'innalzamento della qualità della prestazione, nell'ottica di un ruolo di "alta vigilanza" evidenziato con sempre maggiore frequenza dagli orientamenti più recenti della giurisprudenza.

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Estratto:

Nel corso degli anni molto spesso sono state analizzate le criticità del ruolo del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera (CSE), come peraltro fatto nel lavoro interfederazione delle Federazioni Regionali Ordini degli Ingegneri della regione Emilia Romagna e Toscana relativamente alle linee guida del CSE, successivamente rielaborate dal CNI e integrate attraverso la condivisione di essi con gli Ordini Provinciali di tutto il Paese.

Tuttavia sul ruolo del coordinatore per la progettazione (in seguito CSP) non si è forse dibattuto a sufficienza, sottovalutando spesso il fondamentale momento del “progettare” la sicurezza, e dell’importanza che questo riveste nel raggiungimento dell’obbiettivo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dalla Direttiva Europea da cui discende il vigente D. LGS. 81/08 e s.m.i. (di seguito D81).

L’affidamento dell’incarico, che nella pratica (specialmente nei cantieri privati) è molto spesso tardivo e non contestuale a quello di progettazione dell’opera, porta ad uno svilimento del ruolo professionale del CSP ed a una “mera” redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) e del Fascicolo dell’Opera (di seguito FO) senza che il CSP possa intervenire in modo efficace all’atto delle scelte progettuali.

L’attività del CSP, è dunque trattata nel presente documento cercando di evidenziare il fatto che durante lo svolgimento dei suoi compiti, debba necessariamente essere in sinergia sia con il progettista che con il committente/Responsabile dei Lavori (di seguito RL) e deve interagire con essi in modo che la realizzazione dell’opera e la sua successiva manutenzione avvengano nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Nel seguito sono riportati, a titolo di promemoria, gli obblighi di legge che riguardano la figura del CSP e poi a seguire le azioni consigliate legate all’attività di coordinamento in fase di progettazione dell’opera, esse sono state riportate in un ordine tale da evidenziare come il PSC ed il FO siano in risultato conclusivo dell’attività di progettazione del CSP.

Obblighi normativi a carico del coordinatore per la progettazione (art. 90 del D81):

Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP deve:

a) Redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art. 100, comma1 i cui i contenuti minimi sono specificati nell’allegato XV;

b) Predisporre il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (F.O.) i cui contenuti sono stabilitinell’Allegato XVI contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

c) Eseguire una valutazione del rischio relativa alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo (vedi anche rif. Interpello n. 14 del 2015 Commissione Consultiva);

d) Coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1 del D.Lgs 81/08, ovvero ““Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Fonte: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio cantieri Abbonati Sicurezza

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