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Modulo RLS Navigazione

ID 7459 | | Visite: 7114 | Documenti SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/7459

Modulo RLS Navigazione

Modulo RLS Navigazione

INAIL Comunicazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza/rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro

Settore navigazione marittima

D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 18, comma 1, lettera aa; d.lgs. n. 271/1999 art. 16

L’art. 18, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 81/2008, stabilisce che “il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail e all’Ipsema, nonché per il loro tramite al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art.8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.

Parimenti l’art. 16 del d.lgs. n. 271/1999, dispone che a bordo di tutte le navi o unità di cui all’art. 2 del medesimo decreto, i lavoratori marittimi eleggano il proprio rappresentante, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la definizione delle procedure elettive.

Inoltre, il comma 5 dell’art.16 prevede che “Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, il rappresentante alla sicurezza puo' essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.”

Soggetti obbligati

L’obbligo dell’invio della comunicazione è a carico del datore di lavoro/armatore o del comandante della nave.

Oggetto della comunicazione

L’armatore/datore di lavoro o il comandante della nave è tenuto a comunicare i nominativi dei Rappresentanti eletti su ogni nave o unità mercantile nuova o esistente, indicando nome cognome, codice fiscale e data di decorrenza dell’incarico.

Nella comunicazione devono altresì essere presenti i dati anagrafici dell’azienda e i dati caratteristici dell’unità navale, così come richiesti nel presente modulo. Tutti i dati necessari ad identificare il datore di lavoro e l’unità navale sono obbligatori.

Modalità di compilazione

Il presente modulo consente di comunicare i nominativi dei Rappresentanti eletti sia per unità navale (compilando i riquadri presenti a pag. 1) che per flotta.

Nel caso in cui, secondo quanto previsto dall’Accordo collettivo di categoria (oppure secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art.16 del d.lgs. n. 271/1999), l’elezione viene effettuata individuando un numero di lavoratori destinati a ricoprire lefunzioni di RLS /RASAL pari al numero delle navi (incrementato di una riserva del 70%), con valore collettivo per l’intera flotta, è necessario compilare il Quadro dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza/rappresentanti alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, inserendo l’Elenco delle navi costituenti la flotta e l’Elenco dei rappresentanti eletti (pag. 2 e 3).

Modalità di invio

In attesa del rilascio di uno specifico applicativo per l’inoltro telematico delle suddette comunicazioni da parte del datore di lavoro/armatore e dei suoi delegati o intermediari, il presente modulo, va inoltrato all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sede Inail competente, individuata in base alla sede legale dell’azienda.

Il modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere accompagnato dalla copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido.

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D.lgs. n. 81/2008 art. 18, comma 1, lettera aa

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati;

Art. 16 d.lgs. n. 271/1999  Il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro

1. A bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.

2. Il rappresentante alla sicurezza :

a) collabora con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13;

b) e' consultato preventivamente sulla designazione effettuata dall'armatore del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;

c) propone iniziative in materia di prevenzione e protezione del lavoratore a bordo;

d) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle riguardanti le sostanze ed i materiali pericolosi, le attrezzature di lavoro, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro a bordo, gli infortuni e le malattie professionali.

3. Il rappresentante della sicurezza non puo' subire pregiudizio alcuno a causa della sua attivita' e beneficia delle misure di salvaguardia e liberta' dei diritti sindacali, previste dalle vigenti norme in materia di tutela dei lavoratori. Egli, inoltre, deve disporre del tempo necessario allo svolgimento del proprio incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni connesse al compito assegnato.

4. Il rappresentante della sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale ed internazionale vigente nel settore ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, il rappresentante alla sicurezza puo' essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra. 

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Fonte: INAIL

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