Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Vademecum bombole ossigeno

ID 10520 | | Visite: 36521 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/10520

Vademecum bombole ossigeno 2024

Vademecum bombole ossigeno / Update Rev. 2.0 Aprile 2024

ID 10520 | Rev. 2.0 del 09 Aprile 2024 / Vademecum completo in allegato

Tutta la disciplina Tecnico/Normativa - Direttiva TPED | ADR

Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza delle bombole trasportabili di ossigeno (N. CE 231-956 9), rientranti in:

- Direttiva TPED (Direttiva 2010/35/UE);
- Accordo ADR.

Rev. 2.0 del 09.04.2024
- Aggiornamento ADR 2023

________

Contenuto:

Premessa
1. Disposizioni TPED
1.1 Obblighi dei fabbricanti
1.2 Obblighi dei rappresentanti autorizzati
1.3 Obblighi degli importatori
1.4 Obblighi dei distributori
1.5 Obblighi dei proprietari
1.6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
2. Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
2.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
2.2 Rivalutazione della conformità
3. Bombole struttura
4. Marchio π 
5. Disposizioni ADR - Bombole Ossigeno
5.1 Progettazione e costruzione
5.2 Equipaggiamento di servizio
5.3 Controlli e prove iniziali
5.4 Controlli e prove periodici
5.5 Prescrizioni applicabili ai costruttori
5.6 Prescrizioni applicabili agli organismi di controllo
6. Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili
7. Trasporto bombole ossigeno
7.1 UN 1072 Ossigeno compresso
7.2 UN 1073 Ossigeno liquido refrigerato
Fonti

...

Excursus

L’ossigeno è un gas incolore, inodore, insapore, non tossico, incombustibile ma perfetto comburente. In presenza di gas combustibili, può dare origine a miscele esplosive. Esso può provocare l’infiammabilità spontanea nelle materie organiche, in particolare oli, grassi o materie da essi impregnate.

All’aumentare della percentuale di ossigeno in aria, aumentano in modo esponenziale tutte le caratteristiche di ossidabilità, combustibilità e infiammabilità.

L’inalazione di ossigeno puro gassoso non è dannosa per l’organismo, salvo casi di esposizione prolungata che possono provocare fenomeni di iperossia. L’inalazione continua di concentrazioni superiori al 75% può causare nausea, vertigini, difficoltà respiratorie.

Il suo utilizzo nelle strutture sanitarie svolge funzioni medicali e terapeutiche per il trattamento di malattie respiratorie e di rianimazione e quale vettore di farmaci per inalazione somministrati mediante nebulizzatori.

Il suo stato fisico nelle condizioni ambientali è gassoso e può essere stoccato allo stato gassoso o liquido:

- Ossigeno gassoso compresso, a circa 200 atmosfere, in una bombola in acciaio, concentrazione di erogazione non inferiore al 99,5%.
- L’ossigeno diventa liquido a -183°C, viene conservato in recipienti criogenici (UNI EN 1251-2) e viene erogato alla concentrazione non inferiore al 99,5%. Un volume di ossigeno liquido genera 873 volumi di ossigeno gassoso alla temperatura ambiente.

Definizioni (Cap. 1.2.1 ADR)

Bombola, recipiente trasportabile [ADR 2023] a pressione, di capacità in acqua non superiore a 150 litri (cfr. anche "Pacco di bombole")

Recipiente criogenico chiuso, un recipiente a pressione isolato termicamente per il trasporto di gas liquefatti refrigerati, di capacità in acqua non superiore a 1000 l [ADR 2023]

Recipiente criogenico aperto, un recipiente trasportabile, isolato termicamente, per il trasporto di gas liquefatti refrigerati, mantenuto alla pressione atmosferica tramite ventilazione continua del gas liquefatto refrigerato 

1. Disposizioni TPED

La direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell’allegato I della direttiva 2008/68/CE.

Figura 1

1.1 Obblighi dei fabbricanti

All’atto dell’immissione delle loro attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, i fabbricanti garantiscono che esse siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.

Qualora la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità stabilita dagli allegati della direttiva 2008/68/CE e dalla presente direttiva, i fabbricanti appongono il marchio .

Nell’ambito delle attività di cui alla Direttiva 2010/35/UE, una volta ottenuto il Certificato, il fabbricante, prima dell’immissione sul mercato delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibile delle attrezzature ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza, appone il marchio π sull’attrezzatura certificata seguito dal numero identificativo dell’Organismo Notificato alla Comunità Europea, secondo le modalità indicate all’Allegato III della Direttiva 2010/35/UE.

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata negli allegati della direttiva 2008/68/CE. Tale documentazione è conservata per il periodo prescritto da detti allegati. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla direttiva TPED adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione le attrezzature a pressione trasportabili, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.

Figura 2

[...]

2. Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili

2.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della direttiva TPED.

Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/35/UE. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.

Figura 4

[...]

4. Bombole struttura

Figura struttura bombola

[...]

6. Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili

I recipienti a pressione ricaricabili devono recare, in modo chiaro e leggibile, il marchio di certificazione, operativo e di fabbricazione.

Questi marchi devono essere apposti in modo permanente (per esempio mediante punzonatura, incisione o fissati) sui recipienti a pressione. I marchi devono essere posizionati sull'ogiva, sull'estremo superiore o sul collo del recipiente a pressione o su uno degli elementi non smontabili.

Ogiva

[...]

7. Trasporto bombole ossigeno

1. UN 1072 Ossigeno compresso
Gas compresso: un gas che, quando è imballato sotto pressione per il trasporto, è completamente gassoso a -50 °C, questa categoria comprende tutti i gas aventi una temperatura critica inferiore o uguale a -50 °C
2. UN 1073 Ossigeno liquefatto refrigerato
Gas liquefatto refrigerato: un gas che, quando è imballato sotto pressione per il trasporto è parzialmente liquido in funzione della sua bassa temperatura

7.1 UN 1072 Ossigeno compresso

1072

Etichettatura dei recipienti per gas ossigeno compresso

Bombola Ossigeno   Lt  14

Etichettatura secondo ADR

Etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 CLP

Ossigeno compresso classificazione N. CE 231-956-9

etichetta1

... Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 Aprile 2024 Aggiornamento ADR 2023 Certifico Srl
1.0 Marzo 2021 Aggiornamento ADR 2021 Certifico Srl
0.0 Aprile 2020 -- Certifico Srl

Collegati

Tags: Marcatura CE Abbonati Marcatura CE Direttiva TPED Vademecum

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Regolamento di esecuzione  UE  2025 655
Apr 03, 2025 699

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 ID 23733 | 03.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure… Leggi tutto
Modulistica istanze autorizzazioni infrastrutture comunicazioni elettroniche   Marzo 2025
Mar 11, 2025 1243

Decreto 14 febbraio 2025

Decreto 14 febbraio 2025 ID 23614 | 11.03.2025 Decreto 14 febbraio 2025 Modifiche all'allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). (GU Serie Generale n.58 dell'11.03.2025)________ Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 ALLEGATO 12-BIS… Leggi tutto
Mar 10, 2025 1006

DM 30 dicembre 2024 n. 457

DM 30 dicembre 2024 n. 457 ID 23594 | 10.03.2025 / In allegato Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31… Leggi tutto
Mar 10, 2025 1365

Deliberazione ARERA 78/2025/R/EFR

Deliberazione ARERA 78/2025/R/EFR / SSP - Scambio Sul Posto - Stop al meccanismo ID 23593 | 10.03.2025 / In allegato ARERA con la delibera n. 457/2024 del 4 marzo 2025 (di cui al DM 30 dicembre 2024 n. 457 in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 199/2021), ha… Leggi tutto
Operation   Maintenance EU solar 2025
Feb 24, 2025 606

Operation & Maintenance Best Practice Guidelines / SolarPower Europe - 2025

Operation & Maintenance Best Practice Guidelines / SolarPower Europe - 2025 ID 23153 | 24.02.2025 Operation and Maintenance (O&M) has become a standalone segment within the solar industry, and it is widely acknowledged by all stakeholders that high-quality O&M services mitigate potential risks,… Leggi tutto