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Nota INL n. 1438 del 14 febbraio 2019 | Orario di lavoro notturno

ID 7803 | | Visite: 10789 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/7803

Nota INL n  1438 del 14 febbraio 2019

Nota INL n. 1438 del 14 febbraio 2019 | Orario di lavoro notturno

Nota 1438 del 14 febbraio 2019, richiesta di parere in ordine ai limiti dell’orario di lavoro notturno ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66. - periodo di riferimento sul quale calcolare come media il suddetto limite (data pubblicazione 15 febbraio 2019).

Oggetto: richiesta di parere in ordine ai limiti dell’orario di lavoro notturno ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66. – periodo di riferimento sul quale calcolare come media il suddetto limite.

In relazione alla richiesta di cui all’oggetto formulata dall’ITL di Biella-Vercelli e pervenuta per il tramite dell’IIL di Milano con nota prot. n. 11834 del 27 novembre u.s. - sulla base dell’orientamento acquisito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - si rappresenta quanto segue.

Il presente quesito ha ad oggetto la corretta modalità di individuazione dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003, è pari ad otto ore nelle ventiquattro. Come noto, la norma prevede che “l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”. La norma nulla dice in ordine al parametro temporale in relazione al quale effettuare la media oraria del lavoro notturno.

Sul punto è, invece, intervenuto il Ministero del lavoro con la circolare n. 8 del 2005 precisando “tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa – salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite – considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione (vedi ad esempio gli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66. in materia di orario normale di lavoro e orario medio)”.

In relazione al parametro della settimana lavorativa, l’Ispettorato territoriale di Biella chiede se lo stesso debba essere riferito all’articolazione dell’orario settimanale del singolo lavoratore (che può quindi essere organizzato su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure debba essere inteso in termini astratti (e quindi sempre riferito a n. 6 giorni di lavoro). Dalla soluzione del quesito posto discendono evidenti conseguenze sul calcolo della media e quindi sulla verifica del rispetto del limite all’orario di lavoro notturno.

Nel caso in cui la settimana lavorativa di 40 ore sia articolata su cinque giorni non sarà infatti consentito al personale impegnato in lavoro notturno svolgere lavoro straordinario, poiché la media oraria giornaliera delle otto ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell’ordinario orario di lavoro (40:5=8). In caso contrario, si determinerebbe la violazione del divieto di cui all’art. 13 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66..

Nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale (48:6=8).

A parere dello Scrivente e sulla base dell’orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interessato sul punto, la “settimana lavorativa”, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata nell’astratto periodo di 6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell’arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003.

Tale soluzione, che prescinde quindi da una valutazione caso per caso legata al singolo orario di lavoro del dipendente, consente una applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, tenendo in debito conto il fatto che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque due giorni per il recupero delle proprie energie psicofisiche.

Fonte: INL

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Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Lavoratori

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