Inquadramento dell’attività parco avventura
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Inquadramento dell’attività parco avventura- Riscontro
Quesito sul corretto inquadramento delle attività "parco avventura" tra quelle soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, con conseguente presentazione della S.C.I.A., ai fini antincendio
VVF 18.01.2018
Il proponente Comando ritiene che il parco avventura, non avendo all’interno del suo sedime alcun “locale di trattenimento” così come definito dal Titolo I del D.M. 19 agosto 1996, non rientri tra le attività individuate al punto 65 dell’allegato I al D.P.R. 151/11. Il Comando ritiene inoltre che, per l’applicazione della regola tecnica di riferimento, i parchi avventura possano essere assimilati ai “parchi divertimenti” di cui alla lettera i) dell’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996. Si rappresenta che, in tema di percorsi acrobatici installati presso strutture ricreative, per garantire la sicurezza delle strutture e definire precise regole di progettazione, costruzione, controllo, manutenzione e gestione, UNI ha pubblicato le norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2, che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell’uso di tali attrezzature.
Quesito sul corretto inquadramento delle attività "parco avventura" tra quelle soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, con conseguente presentazione della S.C. I.A., ai fini antincendio.
La scrivente Associazione di categoria, rappresentativa di oltre 100 "parchi avventura" nel territorio nazionale, indirizza la presente nota per conoscere la corretta interpretazione relativamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011 per le attività in oggetto indicate.
Come nota, i "parchi avventura" sono costituiti da una serie di percorsi acrobatici in altezza, cioè dei percorsi sospesi tra gli alberi, realizzati con funi in acciaio e legno che si inerpicano tra i vari alberi e sfruttano i supporti naturali delle piante su cui vengono alloggiate le piattaforme in legno collegate da diverse tipologie di collegamento (passerelle sospese, tronchi oscillanti, reti di arrampicata). Tali percorsi risultano praticabili con attrezzature che ne garantiscono la sicurezza e con la presenza costante di personale specializzato e adeguatamente formate.
Tali percorsi non rientrano nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18 Marzo 1968, n. 337, aggiornato con Decreto lnterministeriale del 18 Luglio 2016, che prevede l'assegnazione del relative codice identificativo previsto dal D.M. 18 Maggio 2007. Pertanto, l'ambito di riferimento non è possibile catalogarlo nella disciplina delle "spettacolo viaggiante".
Alla luce di quanto sopra esposto ed a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, si chiede, quindi, un chiarimento sui corretto inquadramento delle attività "parco avventura" tra quelle soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, con conseguente presentazione della S.C.I.A., ai fini antincendio.
Allo scopo, questa Associazione espone la presente richiesta attraverso la formulazione del seguente quesito, al fine di pater procedere ad una corretta progettazione delle attività di cui trattasi e di pater uniformare le valutazioni tecniche nell'espletamento delle relative istruttorie (Valutazione Progetto, S.C.I.A., ecc.) previste nel D.P.R. 151/2011, anche, in particolare, nel corso delle attività della Commissione Locali Pubblico Spettacolo.
Considerato che l'art. 1 (Campo di applicazione) del D.M. 19 Agosto 1996 non prevede l'applicazione del medesimo D.M. ai locali "parchi avventura", si chiede se tale tipologia di locale risulti inquadrabile tra le attivita di cui al sopra menzionato articolo, quali ad esempio "parco di divertimento" (lettera I) oppure "attività di pubblico spettacolo all'aperto" (lettera L).
Si precisa che i "parchi avventura", proprio per la loro peculiare tipologia di lay-out interne, ad avviso della scrivente Associazione, possano essere assimilati ad un locale all'aperto, così previsto dal D.M. 19 Agosto 1996, e, pertanto, si chiede di poter equiparare la sopracitata attività seguendo i dettami della nota n. 15370 del 30 Novembre 2009 (Richiesta di un parere tecnico sul corretto inquadramento di una discoteca all'aperto fra le tipologie di locale dl pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del D.M. 19 Agosto 1996 ed al Titolo I dell' Allegato allo stesso D.M.), ribaditi da Codesto Comando Provinciale con Ian. 76691 del 19 Dicembre 2016.
Nell'evidenziare, inoltre, che i "parchi avventura", generalmente, risultano privi di apposite strutture per lo stazionamento del pubblico, quali tribune e/o posti a sedere di tipo fisso e senza la presenza significativa di fabbricati, ambienti e luoghi destinati al trattenimento, ivi compresi i disimpegni e servizi vari connessi, si chiede se tali attività siano assoggettabili, oltre all'applicazione del D.M. 19 Agosto 1996, anche agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011.
Si segnala quindi che il Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS/U/004683 del 23 marzo 2017 ha inquadrato tutte le attività di spettacolo sotto le 200 persone, ivi compresi i parchi avventura, a quelle il cui rilascio della licenza non è più soggetto al parere preventivo delle Commissioni di vigilanza, alla quale resta la "prescrizione agli organizzatori dell'evento o ai responsabili dell'impianto di specifiche misure cautelari in funzione di tutela della pubblica incolumità e sicurezza".
Infine si evidenzia che un "parco divertimento" è definito, nel D.M. 18 Maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante), quale complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 Marzo 1968, n. 337, destinate allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. Tale individuazione viene, peraltro, condivisa e avvalorata dai contenuti della nota della Prefettura di Roma n. 41670/2009 del 20 Maggio 2009.
Risposte
dipvvf.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0062525.19-09-2017
E' pervenuto un quesito a firma de l presidente dell'Associazione PAl (Parchi Avventura Italiani) finalizzato al chiarimento circa gli eventuali obblighi procedurali di cui al D.P.R. 151/2011 per la realizzazione e gestione dei parchi avventura (l'associazione scrivente rappresenta oltre 100 parchi avventura distribuiti sui territorio nazionale).
Lo scrivente Comando ritiene che un parco divertimento, non avendo all'interno del suo sedime alcun "locale di trattenimento" così come definito al Titolo I del D.M. 19 agosto 1996, non è classificabile tra le attività individuate al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.
Relativamente alla applicazione della regola tecnica si ritiene che i "parchi avventura" possano essere assimilati ai parchi divertimenti di cui alla lettera i) dell'art. I del D.M. 19 agosto 1996 che esplicita il campo di applicazione della medesima regola tecnica.
dipvvf.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.I.0015017.08-11-2017
Con nota prot. n. 62525 del 19/09/2017 il Comando Prov.le VV.F di Roma ha trasmesso il quesito in oggetto a seguito di specifica richiesta inviata da soggetto privato (PAI – Associazione Parchi Avventura Italiani), finalizzata al chiarimento circa gli eventuali obblighi procedurali di cui al D.P.R. 151/2011 per la realizzazione dei parchi avventura.
Il proponente Comando ritiene che il parco avventura, non avendo all’interno del suo sedime alcun “locale di trattenimento” così come definito dal Titolo I del D.M. 19 agosto 1996, non rientri tra le attività individuate al punto 65 dell’allegato I al D.P.R. 151/11.
Il Comando ritiene inoltre che, per l’applicazione della regola tecnica di riferimento, i parchi avventura possano essere assimilati ai “parchi divertimenti” di cui alla lettera i) dell’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996.
dipvvf.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0000717.18-01-2018
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo dal Comando VVf di Roma, peraltro condiviso da codesta Direzione Regionale VV.F.
Si rappresenta che, in tema di percorsi acrobatici installati presso strutture ricreative, per garantire la sicurezza delle strutture e definire precise regole di progettazione, costruzione, controllo, manutenzione e gestione, UNI ha pubblicato le norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2, che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell’uso di tali attrezzature.
Fonte: VVF
Collegati:
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
D.M. 19 Agosto 1996
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