Circolare CNI prot. 260 del 18.02.2025
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Circolare CNI prot. 260 del 18.02.2025
ID 23574 | 07.03.2025 / In allegato
Con la sentenza 10 febbraio 2025 n. 16 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di quella parte della disciplina sui compensi dei consulenti tecnici che stabiliva la riduzione del compenso per le vacazioni successive alla prima, negli onorari a tempo stabiliti per gli ausiliari del Giudice.
Più precisamente, è stato riconosciuto incostituzionale l’art.4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980 n.319 (“Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria”) nella parte in cui – per le vacazioni successive alla prima – prevede un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione, per violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione (1).
Il Giudice costituzionale, nell’occasione, ha affermato importanti principi in tema di remunerazione dell’attività di quella particolare categoria di professionisti costituita dagli ausiliari dell’autorità giudiziaria, partendo dal dato incontestabile che, in questi anni, non è, di fatto, stato realizzato l’adeguamento dei compensi (2), come invece prescritto dalla normativa di settore (3).
Secondo il Tribunale ordinario di Firenze, - autore dell’ordinanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale - la disciplina sui compensi richiamata, nell’ipotesi (di applicazione residuale (4) di onorari commisurati al tempo, non garantisce un compenso adeguato agli ausiliari del Giudice, nel momento in cui prevede una diminuzione dello stesso per le vacazioni successive alla prima.
Come noto, il secondo comma dell’art.4 della legge n.319/1980, sui compensi degli ausiliari, stabilisce che: “La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.” (5).
Accogliendo la tesi del rimettente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.16 del 10 febbraio 2025, ha pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo il sistema di calcolo dei compensi a tempo per gli ausiliari del giudice, laddove prevede, per le vacazioni successive alla prima, la liquidazione di un onorario inferiore a quello fissato per la prima vacazione (in allegato).
La Corte ha così stabilito la manifesta irragionevolezza di una disciplina che presenta uno “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive, peraltro in relazione a prestazioni di per sé già “scarsamente remunerate”.
Per giungere a questo risultato, il Giudice delle Leggi ha operato una pregevole ricostruzione della legislazione che regolamenta gli onorari a tempo, spettanti agli ausiliari del Giudice per l’attività svolta nel processo, partendo dai risalenti regi decreti dell’anno 1865.
L’excursus normativo anzidetto si conclude con l’approvazione della citata legge n.319 del 1990 – che ha riordinato in maniera organica la materia (6) – e dell’ulteriore riordino operato con l’entrata in vigore del DPR 30 maggio 2002 n.115 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”), contenente al proprio interno il Titolo VII, dedicato agli “Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”.
La Corte si premura di precisare, nella sua analisi, che la ratio della scelta di distinguere - nelle leggi che si sono succedute nel tempo – l’entità del compenso da corrispondere per gli onorari “a tempo”, tra prima vacazione e vacazioni successive, non emerge dai lavori preparatori.
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(1) Questo il testo dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”.
(2) L’ultimo aggiornamento è quello sancito dal DM 30 maggio 2022.
(3) La Corte Costituzionale parla di “un quadro ordinamentale di ormai sistematica omissione, ad opera dell’autorità preposta, dell’onere di un adeguamento triennale dei compensi degli ausiliari, pur introdotto tenendo conto degli auspici formulati nella precedente giurisprudenza costituzionale dalla legge n.319 del 1980” (par. 3.2.2. della decisione della Corte).
(4) Secondo il primo comma dell’art.4 della legge n.319/1980, gli onorari commisurati al tempo impiegato entrano in gioco unicamente per le prestazioni non contemplate nelle tabelle e al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli precedenti.
(5) Gli importi in questione sono stati rideterminati, rispettivamente, “nella misura di € 14,68 per la prima vacazione e di € 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive”, ad opera dell’art.1, comma 1, del DM 30 maggio 2002 (“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.”).
(6) Introducendo una più articolata classificazione degli onorari, distinti in fissi, variabili o commisurati al tempo.
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